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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12144 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Dr. NC IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 47510/2024 , vertente: tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Pace e Massimo Parte_1 Parte_2
Laratro, come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. M.
Pace sito in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi, 34
RICORRENTI
e in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Di Controparte_1
AM RI e SC RD ed elettivamente domiciliata come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 23.12.2024, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, premettendo che era stato Parte_1 assunto dalla società resistente l'1.6.2000 con assegnazione alla DBR - Condotta Cassino e, a decorrere dall'1.01.2008, aveva svolto mansioni di Macchinista – Tecnico Specializzato con inquadramento, da ultimo, nel livello B1 del CCNL Attività Ferroviarie, orario di lavoro a tempo pieno, fino alla cessazione del servizio intervenuta il 31.12.2022 e era stato dipendente della resistente, Parte_2 assegnato alla DBAV Bordo AV Roma, dal 1.06.2000 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro intervenuto il 31.06.2019 e che, a decorrere dal 1.01.2008, aveva assunto la qualifica di Capo Treno/Capo
1 Servizi Treno – Tecnico Specializzato con inquadramento, da ultimo, nel livello B1 del CCNL Attività
Ferroviarie e orario di lavoro a tempo pieno.
1.1 L' significava di aver svolto la sua attività lavorativa in qualità di macchinista a bordo dei treni Pt_1 che conduceva, effettuando anche operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi (come la prova freno). Precisava che come macchinista, in base ai turni, era inoltre posto a disposizione in caso di necessità improvvise come nel caso di assenza per malattia o altra causa del macchinista di turno effettivo.
In qualità di macchinista viaggiava sempre a bordo del treno sicché era sempre assente dall'impianto di partenza "c.d. assenza dalla residenza". Il ricorrente precisava che il suo rapporto di lavoro era stato regolato nel tempo dai CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003, dal CCNL Mobilità e Attività
Ferroviarie 20.7.2012 e poi 16.12.2016 (rinnovato senza modifiche il 22.3.2022), così come integrati dai coevi accordi integrativi aziendali del . Significava che, ai sensi dei CCNL e degli Integrativi CP_2
FS, la retribuzione di ciascun Macchinista (art. 63 CCNL 2003, Art. 68 CCNL 2012, 2016, 2022) è composta da una parte fissa, (art.63.1, poi art.68.1) spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento e da varie voci variabili (art.63.2, poi art.68.2), alcune delle quali legate alle ore di condotta del treno, ai chilometri percorsi e all'attività effettivamente prestata. Solo due degli istituti retributivi variabili (che sono complessivamente 16) sono inscindibilmente collegati con le mansioni svolte:
a) quello previsto dall'art.77, punto 2, del Ccnl 2012 e 2016 (ex art.72.2 del CCNL 2003), che prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”;
b) quello previsto dall'art.31 dei Contratti Integrativi Gruppo FS 2012 e 2016 (ex art.34.8 del Contratto
Integrativo FS 2003), che prevede la “Indennità di Utilizzazione”, che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art.31, Tabella B) e “riserva” (punto 5 dell'art.31).
Chiariva che l'Integrativo Aziendale 2012 (identico al successivo rinnovo del 2016) ha soppresso la IUP fissa inserendo il relativo importo fisso nel nuovo istituto del “Salario di Produttività “ed ha confermato la voce variabile legata alla prestazione oraria e chilometrica secondo gli importi indicati nella Tabella B dell'art.31.4 del Contratto Integrativo ed la quota per le giornate prestate in servizio di “riserva”, di
“traghettamento”, di “disponibilità”, di “partecipazione a corsi di formazione”, cioè nelle giornate nelle quali il Macchinista, pur essendo al lavoro e retribuito, non svolge attività di condotta, lasciando fissa la quota di euro 12,80 a prescindere dalla tipologia di impianto di appartenenza (art.31.5).
Esponeva inoltre che durante i giorni di ferie aveva percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie, che non includeva nella relativa base di computo né la indennità per assenza dalla residenza, corrisposta mensilmente e prevista dall'art. 77, punto 2.4 del CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie, né la indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dagli artt. 24 e
31 del Contratto Integrativo Aziendale del 2016, sostituita dall'importo forfettario fisso di € 12.80 giornaliero, come già visto. Sottolineava le due indennità rappresentano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista, come nel caso della indennità di allontanamento dalla 2 residenza, attribuita per il fatto che la condotta del treno comportava l'allontanamento dalla residenza di lavoro o come nel caso della indennità attribuita per ciascuna ora di condotta del treno, sicché esse erano previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista, incidendo in maniera significativa sul totale della retribuzione percepita.
1.2 Il precisava che in qualità di Pt_2 Parte_3 svolgeva la sua attività lavorativa a bordo dei treni dei quali aveva la dirigenza, sorveglianza e responsabilità effettuando numerosi servizi sia tecnici sia commerciali (c.d. scorta), oppure restava a disposizione presso l'impianto di appartenenza per eventuali scorte che dovessero rendersi necessarie o per svolgere attività amministrative (c.d. riserva).
Precisava che la retribuzione del 'personale mobile', in quanto sempre in viaggio e lontano dalla propria residenza, è composta da una parte fissa e da una parte variabile legata anche alle ore di “scorta” del treno e/o di “riserva” nonché al tipo di attività che caratterizza l'esercizio delle mansioni tipiche dei Capi Treno.
In particolare, dette indennità variabili sono:
a) l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) di cui agli artt. 34 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del CP_2
20.07.2012 e del 16.12.2016;
b) l'indennità di assenza dalla residenza di cui agli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003 e 77, punto 2, dei CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016;
c) l'indennità scorta vetture eccedenti di cui agli artt. 35, punti 1, 2 e 3, del Contratto Aziendale CP_2
[...
del 16.04.2003 e 32 dei Contratti Aziendali del 20.07.2012 e del 16.12.2016; CP_2
d) le provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno di cui agli artt. 41, punto 1.3., del Contratto
Aziendale del 16.04.2003 e 36 dei Contratti Aziendali del 20.07.2012 e del CP_2 CP_2
16.12.2016.
Significava che dette indennità, percepite stabilmente e con continuità, rappresentano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del Capi Treno ed incidono in maniera significativa sul totale della retribuzione percepita, gravando da un terzo fino alla metà della retribuzione mensile.
Anche il rilevava di percepire, in relazione ai periodi di ferie, somme di gran lunga inferiori Pt_2 rispetto a quelle che percepiva quando si trovava fisicamente al lavoro, ciò in quanto la datrice di lavoro non aveva computato nel calcolo della retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante i giorni di ferie l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita biglietti di viaggio a bordo treno. Per altro verso, gli era stata riconosciuta per il periodo di ferie l'indennità di utilizzazione professionale solo in una misura forfetaria fissa e giornaliera di € 4,50 prevista dagli artt.
34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali CP_2
del 20.07.2012 e del 16.12.2016. CP_2
3 1.3 Le parti ricorrenti sottolineavano che la non integrale inclusione dei suddetti emolumenti nella base di computo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto comunitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva
2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha infatti ripetutamente affermato che l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 della appena richiamata direttiva, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la retribuzione ordinaria, in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che a livello retributivo fosse “paragonabile” ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione.
I ricorrenti osservavano poi che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva 2003/88/CE
e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, che imponeva di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione paragonabile a quelle percepite durante i periodi di lavoro.
Conseguentemente, le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità suindicate contrastavano con la norma imperativa di cui all'art. 10 del D.Lgs 66/2003, perché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti che erano volte a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il e il Capo treno erano CP_3 tenuti ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro.
Secondo la prospettazione delle parti ricorrenti a tale conclusione si deve pervenire anche in relazione ai giorni di ferie previsti dalla normativa contrattuale in misura maggiore rispetto al minimo previsto dalle disposizioni di legge, in base al disposto dell'art. 36 Cost.
Concludevano, quindi, chiedendo la condanna di al pagamento a titolo di differenze CP_1 retributive della somma di euro di € 14.068,48 lordi in favore dell' per il periodo dal .01.2008 al Pt_1
31.12.2022 e di € 10.869,85 lordi in favore del sig. per l'arco temporale compreso dal 1.01.2008 Pt_2 al 31.12.2018.
1.1. Con memoria depositata il 4.3.2025 si è costituita che, nel merito, contestava CP_1 diffusamente la fondatezza della domanda, eccependo che:
4 -nell'ordinamento italiano le ferie rappresentavano un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile da parte dei lavoratori, sicché l'effettivo dissuasivo che la CGUE assegna alla retribuzione feriale non ha ragione di essere;
-secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie deve essere paragonabile a quella percepita per la prestazione di lavoro e non è dunque necessario che essa coincida con quella corrisposta nelle giornate di lavoro. Deve quindi essere ritenuta ammissibile una riduzione, purché tale da non dissuadere il lavoratore all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. La riduzione verificatasi nelle fattispecie in esame deve quindi essere ritenuta del tutto legittima in quanto non tale da determinare un effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, come dimostrato dal regolare godimento delle ferie da parte dei ricorrenti e dalla irrilevante incidenza della mancata inclusione delle indennità in questione che oscillano secondo i conteggi effettuati, a seconda degli anni, ad esempio per l' tra un minimo dello Pt_1 tra un minimo dello 0,84 % e un massimo del 1,42% dell'imponibile previdenziale annuo e per il
[...] tra un minimo dell' 1% e un massimo del 1,61% dell'imponibile previdenziale annuo. Pt_2
Affermava, inoltre, di non condividere l'orientamento espresso in fattispecie analoghe dalla Corte di cassazione nelle recentissime sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio
2024 secondo cui “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale” chiarendo che “Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Contestava l'irragionevolezza delle conclusioni a cui era giunta la Corte di legittimità che aprioristicamente riteneva sussistere l'effetto deterrente a seguito dell'esclusione di talune voci variabili dalla retribuzione a prescindere dal loro concreto e accertato “impatto” sulla retribuzione considerata.
Sosteneva che gravava sui ricorrenti l'onere di provare che: le voci variabili richieste costituivano elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte;
che tali voci non erano state già “prese in considerazione” dalle parti sociali nel determinare la retribuzione della giornata di ferie;
che il trattamento complessivo percepito durante le ferie non era “paragonabile”, nei termini sopra precisati, a quello per la giornata ordinaria e che tale decurtazione realizzava in concreto un effetto dissuasivo.
Soggiungeva poi parte resistente che:
- le indennità in oggetto hanno natura meramente indennitaria e non presentano alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni del Capo treno e del Macchinista;
5 - le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno invece attentamente ponderato il valore dell'indennità professionale e di come esso possa incidere sulla retribuzione dovuta per le giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la
IUP giornaliera (ex IUP media di impianto). Così operando la misura scelta si ritiene non possa risultare penalizzante o determinare un effetto dissuasivo sul lavoratore.
Sottolineava infine che nelle giornate di prestazione mancante o incompleta quali “… giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni …” (cfr. art. 31, punto
5 CA 2012 e 2016), viene pagato il salario di produttività e la IUP giornaliera, mentre non viene erogata la IUP variabile, essendo irragionevole il motivo per cui la retribuzione nelle giornate di lavoro con prestazione incompleta debba essere inferiore a quella che, secondo i ricorrenti, dovrebbero percepire mentre si trovano in ferie.
Significava inoltre la resistente che il compenso per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e viene erogata al personale mobile per
“un'assenza di durata non inferiore a 3 ore” dalla località di residenza amministrativa. Detta indennità è finalizzata a tenere indenne il lavoratore delle spese minime ulteriori in caso di prestazione resa lontano dalla sede di assegnazione non rientrando nella nozione di retribuzione del trasfertista elaborata dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota sentenza 27093/2017 interpretativa dell'art. 7 quinquies
D.L. 193/2016.
Parte convenuta, dopo un lungo excursus della giurisprudenza di vari Paesi della UE avente ad oggetto casistica differente da quella qui in trattazione e dopo aver rilevato che nessuno dei casi trattati dalla Corte di Giustizia europea aveva avuto origine da vicende italiane, passava alla valutazione della c.d. sentenza
Per_1
La sentenza C-155/10 del 15 settembre 2011 ha sancito che l'art. 7 della direttiva 2003/88 riconosce a tutti i lavoratori il diritto a usufruire di quattro settimane di ferie retribuite e che tale diritto “è peraltro espressamente sancito dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati”.
Ha proseguito affermando che l'obbligo di retribuire le ferie è previsto allo scopo di mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro, evitando un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie per il fatto che l'indennità percepita durante le ferie sia di molto inferiore rispetto a quella percepita nei periodi di servizio.
Tuttavia, sempre la stessa Corte ha sancito che “la formulazione dell'Art. 7 della Direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue
6 ferie annuali” e che compete al giudice nazionale valutare il nesso che lega i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore tenendo presente che:
- devono entrare a far parte della base per ferie solo le voci che hanno natura e carattere strettamente retributivo;
- devono essere escluse dalla base per ferie le spese occasionali e accessorie.
Deduceva, inoltre, che le pretese azionate erano comunque prescritte, quantomeno per il periodo oltre il quinquennio dalla data di deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, essendo applicabile il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e trattandosi di rapporti cui è applicabile la tutela apprestata dall'art. 18 legge n. 300/1970.
Esponeva, in ogni caso, che i principi invocati dai ricorrenti - e conseguentemente l'integrazione richiesta- possono trovare applicazione solo per le quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva
2003/88/CE quale periodo annuale di ferie minimo garantito, corrispondente a venti giorni lavorativi.
Sosteneva infine l'erroneità dei calcoli effettuati avendo i ricorrenti utilizzato il divisore 22 e non 26 previsto per il calcolo della retribuzione dal Ccnl.
Fissata udienza per il giorno 26.11.2025, all'esito della camera di consiglio, riscontrata l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo tra le partiil giudizio viene dunque definito con la presente sentenza.
*******
2. La domanda è fondata e deve essere accolta secondo le determinazioni di seguito esplicate.
Il Tribunale rileva preliminarmente l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente. In proposito si deve infatti prendere atto di quanto affermato dalla Corte di cassazione in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ancorché rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n.92/2012. I Giudici di legittimità hanno osservato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246) Cass.
20/10/2022, n. 30957).
Il Tribunale ritiene di doversi uniformare a tale principio, successivamente ribadito ( v. Cass. 20/10/2022,
n. 30957) in considerazione della natura di “diritto vivente” da ricondurre alla interpretazione delle disposizioni in esame fornita dai Giudici di legittimità, che costituisce il reale parametro di effettività di un enunciato normativo e contestualmente il risultato di un bilanciamento tra il pluralismo ermeneutico,
7 la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale e le esigenze di prevedibilità e uniformità delle opzioni interpretative e delle decisioni giudiziali.
In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale che sarebbero prescritte le sole pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012, data di entrata in vigore della Legge NE (L.
28.6.2012 n. 92), mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non risulta decorso il termine quinquennale non risulta maturata la fattispecie estintiva. In tali termini sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai ricorrenti a decorrere dal gennaio 2008.
Nella fattispecie in esame profili di prescrizione non si configurano neanche con riferimento alla posizione del che, ha cessato l'attività lavorativa in data 31.06.2019, essendo stata prodotta in atti la lettera Pt_2 di interruzione della prescrizione del diritto a percepire, durante i periodi di assenza dal lavoro per ferie, il trattamento retributivo spettante per i giorni di lavoro debitamente notificata in data 28.09.2022 ( cfr. doc. 10 bis del ricorso).
3. Passando all'esame del merito, il Tribunale osserva che sulla specifica fattispecie in esame sono già intervenuti numerosi precedenti conformi di questo Ufficio, che hanno ritenuto fondate analoghe domande, le cui argomentazioni si condividono integralmente e si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c,p.c., (v, tra le altre, Trib. Roma n. 8812/2012 del 25/10/2022 e Trib. Roma
n.9818/2022 del 22/11/2022), pervenendo, peraltro, a conclusioni analoghe a quelle di altri Uffici ( v., tra le altre, Appello Milano n. 13/2022 del 24/10/2022; Trib. Venezia n. 557/2022 del 19/10/2022; Trib.
Milano n.483/2022 del 28/2/2022, Trib. Roma n. 1215/23 del 7.2.2023, Trib. Roma n. 6134/23 del13.6.2023, Trib. Roma resa in data 8.5.2024 in proced. n. 3666/23 RG – Giudice A.M. Lionetti;
Corte
Appello di Roma n. 903/24 dell'11.3.2024).
4. Come ampiamente anticipato nel ripercorrere le deduzioni delle parti, questione centrale nella controversia in esame è quella attinente alla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione
e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni 8 lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), e dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
In merito a tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui Persona_2 all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (sulla stessa linea anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C- 520/06, HU e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto Persona_2
58, nonchè HU e altri, punto 60).
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155,
C-155/10, Williams: “ppl”.
Detta decisione appare poi particolarmente rilevante per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame. Essa aggiunge infatti:
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art.
7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene,
l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane
e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-
520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e giurisprudenza citata). Persona_3
18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31,
n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
9 19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., Persona_2 Persona_3 punto 58).
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze IN e a., punto 58, nonché HU e a., punto 60).
21. Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23. In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
5. Dall'analisi dell'intero ragionamento svolto dalla Corte di giustizia nella decisione di cui si sono appena riportati i tratti qui di rilievo, emergono come di particolare significato statuizioni – già in precedenza enunciate - secondo cui l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere
“mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di 10 riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”. Dal testo in lingua inglese della predetta pronuncia si trae inoltre che la retribuzione spettante per le ferie annuali deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere (“as to correspond”) a quella normalmente ricevuta dal lavoratore. Tenuto conto che il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”, non appare dunque casuale che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.1. Appare dunque condivisibile anche quanto affermato dai precedenti sopra richiamati allorché è stato affermato che deve sussistere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in modo tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio
(“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese).
5.2. La Corte ha voluto mettere in particolare evidenza che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE
13.12.2018, C-385/17, , su cui v. infra), durante i periodi di lavoro effettivo, e, in particolare, Persona_4 se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri,
“essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 23 della sentenza).
Sono due, pertanto, le indicazioni che la Corte ha fornito all'interprete in modo che ne tenga conto:
1) la natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro;
11 2) l'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi.
Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Detta verifica, costituente compito del giudice nazionale comporta la necessità di “valutare il nesso intrinseco che intercorre per un verso tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26).
Non si tratta di principi enunciati isolatamente, perché ribaditi dalla stessa Corte di giustizia in altre decisioni, come con la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(punto 30), o come con la più recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali Per_5 sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass. 23/6/2022,
n. 20216, ma, in precedenza, v. già Cass. 15/10/2020, n. 22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425/2019), oltre che dalle numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso e nelle note difensive, emesse in cause analoghe a quella in esame.
Sotto il secondo profilo la Corte di cassazione, in fattispecie analoghe, con le recenti sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio 2024 ha ribadito che “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale” chiarendo che “Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. 12 5.3. Comune denominatore di tali decisioni di merito è dato dalla affermazione della necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate
“indennità di utilizzazione professionale variabile (IUP)”; “indennità di assenza dalla residenza” e per i soli Capi Treno anche “ indennità scorta vetture eccedenti;
provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno”, in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Le voci retributive anzidette risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale di macchina e mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale dei lavoratori e all'esecuzione delle mansioni che gli stessi sono tenuti a espletare in forza del loro contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
5.4 Per quanto concerne l'anzidetta indennità di utilizzazione professionale occorre rilevare che, introdotta dal CCNL 1990-1991, inizialmente era composta da una parte fissa (IUP fissa), da una parte variabile (IUP variabile) e dalla cd. IUP “media di impianto”. Il successivo Accordo di Confluenza nel
CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003 all' art. 34, punto 8, (mantenendo ferma la distinzione in parte fissa e parte variabile) ha soppresso la cd. IUP “media di impianto” sostituendola con una “IUP giornaliera”.
Il Contratto integrativo Aziendale del 20.07.2012, identico al successivo rinnovo del 2016 (salvo il riferimento alla Tabella B), ha invece soppresso la IUP fissa di cui al punto 8.1. dell'art. 34 dell'Accordo di Confluenza del 2003, inserendo il relativo importo fisso nel nuovo istituto del “Salario di Produttività”; ha confermato la voce variabile (oraria e chilometrica) detta per i Capi treno indennità di “scorta” e per i
Macchinisti indennità di “condotta”, da calcolarsi secondo gli importi indicati nella Tabella di riferimento dell'art. 31.4 del Contratto Integrativo ed ha confermato la voce “indennità di riserva” di cui all'art. 31.5 del Contratto Integrativo lasciando fissa la quota di euro 4,50 per i Capi Treno ed euro 12.80 per i
Macchinisti a prescindere dalla tipologia di impianto di appartenenza.
Secondo la normativa contrattuale, durante i giorni di ferie, la retribuzione dei ricorrenti si compone della sola “IUP giornaliera” dall'importo forfettario fisso di € 4,50 e € 12.80 di mentre non comprende la voce variabile dell'Indennità di Utilizzazione Professionale cd “scorta”.
13 5.5. Del pari la normativa collettiva esclude dalla retribuzione percepita durante i giorni di ferie l'“indennità per scorta vetture eccedenti” prescritta dall'art. 35 punti 1, 2 e 3, del Contratto Aziendale
del 16.04.2003 e riconfermata dall'art. 32 dei Contratti Aziendali del 2012 e del CP_2 CP_2
2016. Anche detta indennità risulta intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dai Capi
Treno in quanto è corrisposta per indennizzare l'incombenza di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture rispetto alla composizione ordinaria del treno.
5.6. Connesse alle mansioni tipiche espletate dai Capi treno sono poi “le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” previste dall'art. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 2003 come CP_2 confluite nell'art. 36 dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016. CP_2
Tali provvigioni sono dirette a indennizzare i capi treno dall'attività conseguente al controllo dei titoli di viaggio nel momento in cui emergano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori con conseguente emissione del titolo di viaggio unitamente alla sanzione.
5.7. Per quanto riguarda invece il compenso per l'“assenza dalla residenza”, che concerne sia il personale di macchina che di bordo, la stessa giurisprudenza ha sottolineato come tale voce è “volta a compensare
– non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede”. L'art. 77 c. 2 CCNL riconosce detta voce al
“personale mobile”, in ragione dell'“assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario,
l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.”
(v ancora Appello di Milano nn. 1470/2021 e 397/2022, cit.).
Tali considerazioni sono condivise dal Tribunale, che rileva inoltre come l'anzidetto art. 77 CCNL distingue in maniera espressa e molto netta l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il “ personale mobile ”, il quale proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della
“assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL.
Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio,
e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli 14 comunque garantiti il cd buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR – Riposo Fuori Residenza).
6. Gli emolumenti - come sopra delineati - presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della
CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali, essendo indennità dirette a compensare l'incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle tipiche mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in ragione del suo contratto di lavoro o della sua qualifica professionale.
La parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni delle parti ricorrenti inerenti le specifiche attività del capo treno e macchinista articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con i loro stati professionali e con le mansioni svolte, ma ha incentrato le sue difese sul fatto che il succedersi dei Contratti Collettivi intervenuti nel corso del tempo, che hanno disciplinato in vario modo l'indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostrerebbe che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando Part così la consapevolezza e la loro volontà di valutare con precisione entro quali limiti il computo della potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie , esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Secondo parte resistente non sarebbe dunque censurabile una normativa contrattuale che preveda la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa ed escluda il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (ex art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Controparte_4
e ex art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016) ed escluda per i soli
Capi Treno le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 41, punto 1.3, del Contratto
Aziendale del 2003 eart. 36 dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016) e CP_2 CP_2
l'indennità per scorta vetture eccedenti (art. 35 punti 1, 2 e 3, del Contratto Aziendale 2003 e CP_2 art. 32 dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016) stante l'occasionalità che le CP_2 contraddistingue, venendo corrisposte solo se si determinato le condizioni contemplate.
6.1 Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
In linea generale va tenuto conto di quanto stabilito nella sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17
( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le parti sociali adottino, con Persona_4
15 contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 57). A tale riguardo, un'estensione Persona_2 dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
La circostanza che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali ad una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
In consonanza con tali principi, la giurisprudenza di merito innanzi richiamata ha rilevato che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie
– se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento”
(v. Appello Milano, sez. lav, n.1470/2021 del 2/12/2021 e n. 397/2022 del 5/7/2022).
Invero, di recente, la Corte di cassazione, ribadendo in senso lineare il percorso interpretativo adottato dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità, si è nuovamente confrontata con la questione inerente alla retribuzione feriale dei Capi treno. In particolare, posto che si tratta di questioni nei suoi tratti salienti sovrapponibili alla presente controversa, il Supremo Collegio ha fornito le coordinate esegetiche per dirimere i punti controversi nel presente giudizio.
16 Le argomentazioni svolte, del tutto condivise da questo Tribunale e che vale la pena riportare per esteso, sono:
“19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorchè si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, CP_5
1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo
Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
(…)” ( v. C.C. sentenza n. 13932/2024 ). 17 7. Occorre poi verificare se le disposizioni collettive che li riguardano e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
E' questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività” su cui parte resistente ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni per escludere che le disposizioni collettive che regolano la materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo.
A tale riguardo il Tribunale rileva anzitutto che non può attribuirsi rilievo ostativo all'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88
è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_6 Per_7 Per_ 229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, Per_ punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie.
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una simile previsione non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
7.1. Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che – da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Corte di cassazione ( v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente giurisprudenza dello Per_5 stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione “(sentenza del 25 giugno 2020, e Iccrea Controparte_6
Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve 18 normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009,
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23)”. Persona_3
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_10 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che
l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione Per_ della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
7.2. Osserva dunque il Tribunale che nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della
CGUE e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare a verificare se per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali possa verificarsi un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite che gli spettano, perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Un simile approccio non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª) idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo,
19 perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Trib. Roma n. 4221/2022 e 58/2022 e App. Milano n. 1470/2021, cit).
In linea di continuità con detto orientamento si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione con la sentenza 13932 del 20/05/2024 secondo cui “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.”.
7.3. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza dei predetti elementi variabili sulla retribuzione feriale tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati.
Detto criterio di calcolo appare inoltre in linea con le indicazioni fornite in proposito dalla Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-
385/17, ). Persona_4
8.Ritiene il Tribunale che non può spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, 20 il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Si deve poi tenere conto che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del Per_1
15.9.2011), e, come evidenziato dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 20216/2022, cit. punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, sicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
9. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art. 31. 5 del
Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 per i macchinisti e €
4,50 per i capi Treno;
nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 72, punto 2.4, del CCNL
Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016
(“assenza dalla residenza”) e dall'art. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 4, dei
Contratti Aziendali del 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”) e per il CP_2 [...]
in qualità di capo treno, anche dagli artt. 35 del Contratto Aziendale del 2003 e 32 dei Contratti Pt_2
Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 ( indennità per scorta vetture eccedenti) e dagli CP_2 artt. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 36 dei Contratti Aziendali del del CP_2
20.07.2012 e 16.12.2016 (provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno).
10.Sulla base dei conteggi depositati, deve essere condannata al pagamento in favore dei CP_1 ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo.
11. Il Tribunale rileva infine che non può essere condiviso il rilievo della resistente secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane “di calendario”, che sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. 21 11.1. In primo luogo, perché nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
11.2. In secondo luogo, perché l'art. 30 del CCNL prevede che per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 5 gg il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”.
Pertanto, in ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai potuto maturare un numero di ferie superiore a
25 giorni, sicché i giorni eventualmente fruiti in più sono relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute, benché dalla documentazione prodotta dai ricorrenti emerga che tale numero si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali.
12. Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali
è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021).
12.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014
e 147 del 2022, tenuto anche conto della serialità del contezioso nel quale si inserisce il ricorso in esame
(v. art. 4 co. 3 D.M. 55/2014, come mod. da art. 1 n. 2 lett. c) D.M. 37/2018), seguono la soccombenza in ragione del fatto che risulta ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento che anche con la presente pronuncia si è ritenuto di dover seguire in quanto coerente con la normativa vigente alla luce delle plurime ed uniformi indicazioni interpretative fornite dalla CGUE e dalla Corte di cassazione anche in epoca recente.
22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003
e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui CP_2 limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 per i Macchinisti ed € 4,50 per i Capi Treno;
nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- accerta e dichiara il diritto di e a percepire, per ciascun Parte_1 Parte_2 giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”) e dall'artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003
e 31 dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“indennità di utilizzazione CP_2 professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, per ciascun giorno di ferie, una Parte_2 retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione previste dagli artt. 35 del Contratto Aziendale del
2003 e 32 dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 ( indennità per scorta CP_2 vetture eccedenti) e dagli artt. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 36 dei Contratti
Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 (provvigioni per vendita titoli di viaggio a CP_2 bordo treno);
- condanna la società resistente a pagare, a tale titolo, in favore di l'importo Parte_1 di € 14.068,48 ed in favore di l'importo di € 10.869,85, oltre rivalutazione Parte_2 monetaria ed interessi legali;
23 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in CP_1 complessivi euro 2.500 per onorari, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%., Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 26/11/2025
Il Giudice
NC IG
24
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Dr. NC IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 47510/2024 , vertente: tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Pace e Massimo Parte_1 Parte_2
Laratro, come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. M.
Pace sito in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi, 34
RICORRENTI
e in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Di Controparte_1
AM RI e SC RD ed elettivamente domiciliata come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 23.12.2024, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, premettendo che era stato Parte_1 assunto dalla società resistente l'1.6.2000 con assegnazione alla DBR - Condotta Cassino e, a decorrere dall'1.01.2008, aveva svolto mansioni di Macchinista – Tecnico Specializzato con inquadramento, da ultimo, nel livello B1 del CCNL Attività Ferroviarie, orario di lavoro a tempo pieno, fino alla cessazione del servizio intervenuta il 31.12.2022 e era stato dipendente della resistente, Parte_2 assegnato alla DBAV Bordo AV Roma, dal 1.06.2000 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro intervenuto il 31.06.2019 e che, a decorrere dal 1.01.2008, aveva assunto la qualifica di Capo Treno/Capo
1 Servizi Treno – Tecnico Specializzato con inquadramento, da ultimo, nel livello B1 del CCNL Attività
Ferroviarie e orario di lavoro a tempo pieno.
1.1 L' significava di aver svolto la sua attività lavorativa in qualità di macchinista a bordo dei treni Pt_1 che conduceva, effettuando anche operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi (come la prova freno). Precisava che come macchinista, in base ai turni, era inoltre posto a disposizione in caso di necessità improvvise come nel caso di assenza per malattia o altra causa del macchinista di turno effettivo.
In qualità di macchinista viaggiava sempre a bordo del treno sicché era sempre assente dall'impianto di partenza "c.d. assenza dalla residenza". Il ricorrente precisava che il suo rapporto di lavoro era stato regolato nel tempo dai CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003, dal CCNL Mobilità e Attività
Ferroviarie 20.7.2012 e poi 16.12.2016 (rinnovato senza modifiche il 22.3.2022), così come integrati dai coevi accordi integrativi aziendali del . Significava che, ai sensi dei CCNL e degli Integrativi CP_2
FS, la retribuzione di ciascun Macchinista (art. 63 CCNL 2003, Art. 68 CCNL 2012, 2016, 2022) è composta da una parte fissa, (art.63.1, poi art.68.1) spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento e da varie voci variabili (art.63.2, poi art.68.2), alcune delle quali legate alle ore di condotta del treno, ai chilometri percorsi e all'attività effettivamente prestata. Solo due degli istituti retributivi variabili (che sono complessivamente 16) sono inscindibilmente collegati con le mansioni svolte:
a) quello previsto dall'art.77, punto 2, del Ccnl 2012 e 2016 (ex art.72.2 del CCNL 2003), che prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”;
b) quello previsto dall'art.31 dei Contratti Integrativi Gruppo FS 2012 e 2016 (ex art.34.8 del Contratto
Integrativo FS 2003), che prevede la “Indennità di Utilizzazione”, che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art.31, Tabella B) e “riserva” (punto 5 dell'art.31).
Chiariva che l'Integrativo Aziendale 2012 (identico al successivo rinnovo del 2016) ha soppresso la IUP fissa inserendo il relativo importo fisso nel nuovo istituto del “Salario di Produttività “ed ha confermato la voce variabile legata alla prestazione oraria e chilometrica secondo gli importi indicati nella Tabella B dell'art.31.4 del Contratto Integrativo ed la quota per le giornate prestate in servizio di “riserva”, di
“traghettamento”, di “disponibilità”, di “partecipazione a corsi di formazione”, cioè nelle giornate nelle quali il Macchinista, pur essendo al lavoro e retribuito, non svolge attività di condotta, lasciando fissa la quota di euro 12,80 a prescindere dalla tipologia di impianto di appartenenza (art.31.5).
Esponeva inoltre che durante i giorni di ferie aveva percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie, che non includeva nella relativa base di computo né la indennità per assenza dalla residenza, corrisposta mensilmente e prevista dall'art. 77, punto 2.4 del CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie, né la indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dagli artt. 24 e
31 del Contratto Integrativo Aziendale del 2016, sostituita dall'importo forfettario fisso di € 12.80 giornaliero, come già visto. Sottolineava le due indennità rappresentano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista, come nel caso della indennità di allontanamento dalla 2 residenza, attribuita per il fatto che la condotta del treno comportava l'allontanamento dalla residenza di lavoro o come nel caso della indennità attribuita per ciascuna ora di condotta del treno, sicché esse erano previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista, incidendo in maniera significativa sul totale della retribuzione percepita.
1.2 Il precisava che in qualità di Pt_2 Parte_3 svolgeva la sua attività lavorativa a bordo dei treni dei quali aveva la dirigenza, sorveglianza e responsabilità effettuando numerosi servizi sia tecnici sia commerciali (c.d. scorta), oppure restava a disposizione presso l'impianto di appartenenza per eventuali scorte che dovessero rendersi necessarie o per svolgere attività amministrative (c.d. riserva).
Precisava che la retribuzione del 'personale mobile', in quanto sempre in viaggio e lontano dalla propria residenza, è composta da una parte fissa e da una parte variabile legata anche alle ore di “scorta” del treno e/o di “riserva” nonché al tipo di attività che caratterizza l'esercizio delle mansioni tipiche dei Capi Treno.
In particolare, dette indennità variabili sono:
a) l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) di cui agli artt. 34 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del CP_2
20.07.2012 e del 16.12.2016;
b) l'indennità di assenza dalla residenza di cui agli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003 e 77, punto 2, dei CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016;
c) l'indennità scorta vetture eccedenti di cui agli artt. 35, punti 1, 2 e 3, del Contratto Aziendale CP_2
[...
del 16.04.2003 e 32 dei Contratti Aziendali del 20.07.2012 e del 16.12.2016; CP_2
d) le provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno di cui agli artt. 41, punto 1.3., del Contratto
Aziendale del 16.04.2003 e 36 dei Contratti Aziendali del 20.07.2012 e del CP_2 CP_2
16.12.2016.
Significava che dette indennità, percepite stabilmente e con continuità, rappresentano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del Capi Treno ed incidono in maniera significativa sul totale della retribuzione percepita, gravando da un terzo fino alla metà della retribuzione mensile.
Anche il rilevava di percepire, in relazione ai periodi di ferie, somme di gran lunga inferiori Pt_2 rispetto a quelle che percepiva quando si trovava fisicamente al lavoro, ciò in quanto la datrice di lavoro non aveva computato nel calcolo della retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante i giorni di ferie l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita biglietti di viaggio a bordo treno. Per altro verso, gli era stata riconosciuta per il periodo di ferie l'indennità di utilizzazione professionale solo in una misura forfetaria fissa e giornaliera di € 4,50 prevista dagli artt.
34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali CP_2
del 20.07.2012 e del 16.12.2016. CP_2
3 1.3 Le parti ricorrenti sottolineavano che la non integrale inclusione dei suddetti emolumenti nella base di computo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto comunitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva
2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha infatti ripetutamente affermato che l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 della appena richiamata direttiva, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la retribuzione ordinaria, in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che a livello retributivo fosse “paragonabile” ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione.
I ricorrenti osservavano poi che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva 2003/88/CE
e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, che imponeva di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione paragonabile a quelle percepite durante i periodi di lavoro.
Conseguentemente, le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità suindicate contrastavano con la norma imperativa di cui all'art. 10 del D.Lgs 66/2003, perché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti che erano volte a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il e il Capo treno erano CP_3 tenuti ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro.
Secondo la prospettazione delle parti ricorrenti a tale conclusione si deve pervenire anche in relazione ai giorni di ferie previsti dalla normativa contrattuale in misura maggiore rispetto al minimo previsto dalle disposizioni di legge, in base al disposto dell'art. 36 Cost.
Concludevano, quindi, chiedendo la condanna di al pagamento a titolo di differenze CP_1 retributive della somma di euro di € 14.068,48 lordi in favore dell' per il periodo dal .01.2008 al Pt_1
31.12.2022 e di € 10.869,85 lordi in favore del sig. per l'arco temporale compreso dal 1.01.2008 Pt_2 al 31.12.2018.
1.1. Con memoria depositata il 4.3.2025 si è costituita che, nel merito, contestava CP_1 diffusamente la fondatezza della domanda, eccependo che:
4 -nell'ordinamento italiano le ferie rappresentavano un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile da parte dei lavoratori, sicché l'effettivo dissuasivo che la CGUE assegna alla retribuzione feriale non ha ragione di essere;
-secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie deve essere paragonabile a quella percepita per la prestazione di lavoro e non è dunque necessario che essa coincida con quella corrisposta nelle giornate di lavoro. Deve quindi essere ritenuta ammissibile una riduzione, purché tale da non dissuadere il lavoratore all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. La riduzione verificatasi nelle fattispecie in esame deve quindi essere ritenuta del tutto legittima in quanto non tale da determinare un effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, come dimostrato dal regolare godimento delle ferie da parte dei ricorrenti e dalla irrilevante incidenza della mancata inclusione delle indennità in questione che oscillano secondo i conteggi effettuati, a seconda degli anni, ad esempio per l' tra un minimo dello Pt_1 tra un minimo dello 0,84 % e un massimo del 1,42% dell'imponibile previdenziale annuo e per il
[...] tra un minimo dell' 1% e un massimo del 1,61% dell'imponibile previdenziale annuo. Pt_2
Affermava, inoltre, di non condividere l'orientamento espresso in fattispecie analoghe dalla Corte di cassazione nelle recentissime sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio
2024 secondo cui “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale” chiarendo che “Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Contestava l'irragionevolezza delle conclusioni a cui era giunta la Corte di legittimità che aprioristicamente riteneva sussistere l'effetto deterrente a seguito dell'esclusione di talune voci variabili dalla retribuzione a prescindere dal loro concreto e accertato “impatto” sulla retribuzione considerata.
Sosteneva che gravava sui ricorrenti l'onere di provare che: le voci variabili richieste costituivano elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte;
che tali voci non erano state già “prese in considerazione” dalle parti sociali nel determinare la retribuzione della giornata di ferie;
che il trattamento complessivo percepito durante le ferie non era “paragonabile”, nei termini sopra precisati, a quello per la giornata ordinaria e che tale decurtazione realizzava in concreto un effetto dissuasivo.
Soggiungeva poi parte resistente che:
- le indennità in oggetto hanno natura meramente indennitaria e non presentano alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni del Capo treno e del Macchinista;
5 - le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno invece attentamente ponderato il valore dell'indennità professionale e di come esso possa incidere sulla retribuzione dovuta per le giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la
IUP giornaliera (ex IUP media di impianto). Così operando la misura scelta si ritiene non possa risultare penalizzante o determinare un effetto dissuasivo sul lavoratore.
Sottolineava infine che nelle giornate di prestazione mancante o incompleta quali “… giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni …” (cfr. art. 31, punto
5 CA 2012 e 2016), viene pagato il salario di produttività e la IUP giornaliera, mentre non viene erogata la IUP variabile, essendo irragionevole il motivo per cui la retribuzione nelle giornate di lavoro con prestazione incompleta debba essere inferiore a quella che, secondo i ricorrenti, dovrebbero percepire mentre si trovano in ferie.
Significava inoltre la resistente che il compenso per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e viene erogata al personale mobile per
“un'assenza di durata non inferiore a 3 ore” dalla località di residenza amministrativa. Detta indennità è finalizzata a tenere indenne il lavoratore delle spese minime ulteriori in caso di prestazione resa lontano dalla sede di assegnazione non rientrando nella nozione di retribuzione del trasfertista elaborata dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota sentenza 27093/2017 interpretativa dell'art. 7 quinquies
D.L. 193/2016.
Parte convenuta, dopo un lungo excursus della giurisprudenza di vari Paesi della UE avente ad oggetto casistica differente da quella qui in trattazione e dopo aver rilevato che nessuno dei casi trattati dalla Corte di Giustizia europea aveva avuto origine da vicende italiane, passava alla valutazione della c.d. sentenza
Per_1
La sentenza C-155/10 del 15 settembre 2011 ha sancito che l'art. 7 della direttiva 2003/88 riconosce a tutti i lavoratori il diritto a usufruire di quattro settimane di ferie retribuite e che tale diritto “è peraltro espressamente sancito dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati”.
Ha proseguito affermando che l'obbligo di retribuire le ferie è previsto allo scopo di mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro, evitando un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie per il fatto che l'indennità percepita durante le ferie sia di molto inferiore rispetto a quella percepita nei periodi di servizio.
Tuttavia, sempre la stessa Corte ha sancito che “la formulazione dell'Art. 7 della Direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue
6 ferie annuali” e che compete al giudice nazionale valutare il nesso che lega i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore tenendo presente che:
- devono entrare a far parte della base per ferie solo le voci che hanno natura e carattere strettamente retributivo;
- devono essere escluse dalla base per ferie le spese occasionali e accessorie.
Deduceva, inoltre, che le pretese azionate erano comunque prescritte, quantomeno per il periodo oltre il quinquennio dalla data di deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, essendo applicabile il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e trattandosi di rapporti cui è applicabile la tutela apprestata dall'art. 18 legge n. 300/1970.
Esponeva, in ogni caso, che i principi invocati dai ricorrenti - e conseguentemente l'integrazione richiesta- possono trovare applicazione solo per le quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva
2003/88/CE quale periodo annuale di ferie minimo garantito, corrispondente a venti giorni lavorativi.
Sosteneva infine l'erroneità dei calcoli effettuati avendo i ricorrenti utilizzato il divisore 22 e non 26 previsto per il calcolo della retribuzione dal Ccnl.
Fissata udienza per il giorno 26.11.2025, all'esito della camera di consiglio, riscontrata l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo tra le partiil giudizio viene dunque definito con la presente sentenza.
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2. La domanda è fondata e deve essere accolta secondo le determinazioni di seguito esplicate.
Il Tribunale rileva preliminarmente l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente. In proposito si deve infatti prendere atto di quanto affermato dalla Corte di cassazione in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ancorché rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n.92/2012. I Giudici di legittimità hanno osservato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246) Cass.
20/10/2022, n. 30957).
Il Tribunale ritiene di doversi uniformare a tale principio, successivamente ribadito ( v. Cass. 20/10/2022,
n. 30957) in considerazione della natura di “diritto vivente” da ricondurre alla interpretazione delle disposizioni in esame fornita dai Giudici di legittimità, che costituisce il reale parametro di effettività di un enunciato normativo e contestualmente il risultato di un bilanciamento tra il pluralismo ermeneutico,
7 la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale e le esigenze di prevedibilità e uniformità delle opzioni interpretative e delle decisioni giudiziali.
In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale che sarebbero prescritte le sole pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012, data di entrata in vigore della Legge NE (L.
28.6.2012 n. 92), mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non risulta decorso il termine quinquennale non risulta maturata la fattispecie estintiva. In tali termini sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai ricorrenti a decorrere dal gennaio 2008.
Nella fattispecie in esame profili di prescrizione non si configurano neanche con riferimento alla posizione del che, ha cessato l'attività lavorativa in data 31.06.2019, essendo stata prodotta in atti la lettera Pt_2 di interruzione della prescrizione del diritto a percepire, durante i periodi di assenza dal lavoro per ferie, il trattamento retributivo spettante per i giorni di lavoro debitamente notificata in data 28.09.2022 ( cfr. doc. 10 bis del ricorso).
3. Passando all'esame del merito, il Tribunale osserva che sulla specifica fattispecie in esame sono già intervenuti numerosi precedenti conformi di questo Ufficio, che hanno ritenuto fondate analoghe domande, le cui argomentazioni si condividono integralmente e si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c,p.c., (v, tra le altre, Trib. Roma n. 8812/2012 del 25/10/2022 e Trib. Roma
n.9818/2022 del 22/11/2022), pervenendo, peraltro, a conclusioni analoghe a quelle di altri Uffici ( v., tra le altre, Appello Milano n. 13/2022 del 24/10/2022; Trib. Venezia n. 557/2022 del 19/10/2022; Trib.
Milano n.483/2022 del 28/2/2022, Trib. Roma n. 1215/23 del 7.2.2023, Trib. Roma n. 6134/23 del13.6.2023, Trib. Roma resa in data 8.5.2024 in proced. n. 3666/23 RG – Giudice A.M. Lionetti;
Corte
Appello di Roma n. 903/24 dell'11.3.2024).
4. Come ampiamente anticipato nel ripercorrere le deduzioni delle parti, questione centrale nella controversia in esame è quella attinente alla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione
e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni 8 lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), e dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
In merito a tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui Persona_2 all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (sulla stessa linea anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C- 520/06, HU e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto Persona_2
58, nonchè HU e altri, punto 60).
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155,
C-155/10, Williams: “ppl”.
Detta decisione appare poi particolarmente rilevante per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame. Essa aggiunge infatti:
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art.
7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene,
l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane
e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-
520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e giurisprudenza citata). Persona_3
18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31,
n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
9 19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., Persona_2 Persona_3 punto 58).
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze IN e a., punto 58, nonché HU e a., punto 60).
21. Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23. In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
5. Dall'analisi dell'intero ragionamento svolto dalla Corte di giustizia nella decisione di cui si sono appena riportati i tratti qui di rilievo, emergono come di particolare significato statuizioni – già in precedenza enunciate - secondo cui l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere
“mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di 10 riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”. Dal testo in lingua inglese della predetta pronuncia si trae inoltre che la retribuzione spettante per le ferie annuali deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere (“as to correspond”) a quella normalmente ricevuta dal lavoratore. Tenuto conto che il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”, non appare dunque casuale che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.1. Appare dunque condivisibile anche quanto affermato dai precedenti sopra richiamati allorché è stato affermato che deve sussistere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in modo tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio
(“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese).
5.2. La Corte ha voluto mettere in particolare evidenza che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE
13.12.2018, C-385/17, , su cui v. infra), durante i periodi di lavoro effettivo, e, in particolare, Persona_4 se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri,
“essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 23 della sentenza).
Sono due, pertanto, le indicazioni che la Corte ha fornito all'interprete in modo che ne tenga conto:
1) la natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro;
11 2) l'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi.
Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Detta verifica, costituente compito del giudice nazionale comporta la necessità di “valutare il nesso intrinseco che intercorre per un verso tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26).
Non si tratta di principi enunciati isolatamente, perché ribaditi dalla stessa Corte di giustizia in altre decisioni, come con la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(punto 30), o come con la più recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali Per_5 sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass. 23/6/2022,
n. 20216, ma, in precedenza, v. già Cass. 15/10/2020, n. 22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425/2019), oltre che dalle numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso e nelle note difensive, emesse in cause analoghe a quella in esame.
Sotto il secondo profilo la Corte di cassazione, in fattispecie analoghe, con le recenti sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio 2024 ha ribadito che “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale” chiarendo che “Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. 12 5.3. Comune denominatore di tali decisioni di merito è dato dalla affermazione della necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate
“indennità di utilizzazione professionale variabile (IUP)”; “indennità di assenza dalla residenza” e per i soli Capi Treno anche “ indennità scorta vetture eccedenti;
provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno”, in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Le voci retributive anzidette risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale di macchina e mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale dei lavoratori e all'esecuzione delle mansioni che gli stessi sono tenuti a espletare in forza del loro contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
5.4 Per quanto concerne l'anzidetta indennità di utilizzazione professionale occorre rilevare che, introdotta dal CCNL 1990-1991, inizialmente era composta da una parte fissa (IUP fissa), da una parte variabile (IUP variabile) e dalla cd. IUP “media di impianto”. Il successivo Accordo di Confluenza nel
CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003 all' art. 34, punto 8, (mantenendo ferma la distinzione in parte fissa e parte variabile) ha soppresso la cd. IUP “media di impianto” sostituendola con una “IUP giornaliera”.
Il Contratto integrativo Aziendale del 20.07.2012, identico al successivo rinnovo del 2016 (salvo il riferimento alla Tabella B), ha invece soppresso la IUP fissa di cui al punto 8.1. dell'art. 34 dell'Accordo di Confluenza del 2003, inserendo il relativo importo fisso nel nuovo istituto del “Salario di Produttività”; ha confermato la voce variabile (oraria e chilometrica) detta per i Capi treno indennità di “scorta” e per i
Macchinisti indennità di “condotta”, da calcolarsi secondo gli importi indicati nella Tabella di riferimento dell'art. 31.4 del Contratto Integrativo ed ha confermato la voce “indennità di riserva” di cui all'art. 31.5 del Contratto Integrativo lasciando fissa la quota di euro 4,50 per i Capi Treno ed euro 12.80 per i
Macchinisti a prescindere dalla tipologia di impianto di appartenenza.
Secondo la normativa contrattuale, durante i giorni di ferie, la retribuzione dei ricorrenti si compone della sola “IUP giornaliera” dall'importo forfettario fisso di € 4,50 e € 12.80 di mentre non comprende la voce variabile dell'Indennità di Utilizzazione Professionale cd “scorta”.
13 5.5. Del pari la normativa collettiva esclude dalla retribuzione percepita durante i giorni di ferie l'“indennità per scorta vetture eccedenti” prescritta dall'art. 35 punti 1, 2 e 3, del Contratto Aziendale
del 16.04.2003 e riconfermata dall'art. 32 dei Contratti Aziendali del 2012 e del CP_2 CP_2
2016. Anche detta indennità risulta intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dai Capi
Treno in quanto è corrisposta per indennizzare l'incombenza di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture rispetto alla composizione ordinaria del treno.
5.6. Connesse alle mansioni tipiche espletate dai Capi treno sono poi “le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” previste dall'art. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 2003 come CP_2 confluite nell'art. 36 dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016. CP_2
Tali provvigioni sono dirette a indennizzare i capi treno dall'attività conseguente al controllo dei titoli di viaggio nel momento in cui emergano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori con conseguente emissione del titolo di viaggio unitamente alla sanzione.
5.7. Per quanto riguarda invece il compenso per l'“assenza dalla residenza”, che concerne sia il personale di macchina che di bordo, la stessa giurisprudenza ha sottolineato come tale voce è “volta a compensare
– non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede”. L'art. 77 c. 2 CCNL riconosce detta voce al
“personale mobile”, in ragione dell'“assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario,
l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.”
(v ancora Appello di Milano nn. 1470/2021 e 397/2022, cit.).
Tali considerazioni sono condivise dal Tribunale, che rileva inoltre come l'anzidetto art. 77 CCNL distingue in maniera espressa e molto netta l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il “ personale mobile ”, il quale proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della
“assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL.
Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio,
e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli 14 comunque garantiti il cd buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR – Riposo Fuori Residenza).
6. Gli emolumenti - come sopra delineati - presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della
CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali, essendo indennità dirette a compensare l'incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle tipiche mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in ragione del suo contratto di lavoro o della sua qualifica professionale.
La parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni delle parti ricorrenti inerenti le specifiche attività del capo treno e macchinista articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con i loro stati professionali e con le mansioni svolte, ma ha incentrato le sue difese sul fatto che il succedersi dei Contratti Collettivi intervenuti nel corso del tempo, che hanno disciplinato in vario modo l'indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostrerebbe che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando Part così la consapevolezza e la loro volontà di valutare con precisione entro quali limiti il computo della potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie , esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Secondo parte resistente non sarebbe dunque censurabile una normativa contrattuale che preveda la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa ed escluda il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (ex art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Controparte_4
e ex art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016) ed escluda per i soli
Capi Treno le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 41, punto 1.3, del Contratto
Aziendale del 2003 eart. 36 dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016) e CP_2 CP_2
l'indennità per scorta vetture eccedenti (art. 35 punti 1, 2 e 3, del Contratto Aziendale 2003 e CP_2 art. 32 dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016) stante l'occasionalità che le CP_2 contraddistingue, venendo corrisposte solo se si determinato le condizioni contemplate.
6.1 Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
In linea generale va tenuto conto di quanto stabilito nella sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17
( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le parti sociali adottino, con Persona_4
15 contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 57). A tale riguardo, un'estensione Persona_2 dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
La circostanza che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali ad una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
In consonanza con tali principi, la giurisprudenza di merito innanzi richiamata ha rilevato che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie
– se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento”
(v. Appello Milano, sez. lav, n.1470/2021 del 2/12/2021 e n. 397/2022 del 5/7/2022).
Invero, di recente, la Corte di cassazione, ribadendo in senso lineare il percorso interpretativo adottato dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità, si è nuovamente confrontata con la questione inerente alla retribuzione feriale dei Capi treno. In particolare, posto che si tratta di questioni nei suoi tratti salienti sovrapponibili alla presente controversa, il Supremo Collegio ha fornito le coordinate esegetiche per dirimere i punti controversi nel presente giudizio.
16 Le argomentazioni svolte, del tutto condivise da questo Tribunale e che vale la pena riportare per esteso, sono:
“19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorchè si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, CP_5
1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo
Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
(…)” ( v. C.C. sentenza n. 13932/2024 ). 17 7. Occorre poi verificare se le disposizioni collettive che li riguardano e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
E' questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività” su cui parte resistente ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni per escludere che le disposizioni collettive che regolano la materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo.
A tale riguardo il Tribunale rileva anzitutto che non può attribuirsi rilievo ostativo all'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88
è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_6 Per_7 Per_ 229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, Per_ punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie.
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una simile previsione non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
7.1. Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che – da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Corte di cassazione ( v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente giurisprudenza dello Per_5 stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione “(sentenza del 25 giugno 2020, e Iccrea Controparte_6
Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve 18 normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009,
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23)”. Persona_3
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_10 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che
l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione Per_ della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
7.2. Osserva dunque il Tribunale che nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della
CGUE e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare a verificare se per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali possa verificarsi un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite che gli spettano, perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Un simile approccio non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª) idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo,
19 perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Trib. Roma n. 4221/2022 e 58/2022 e App. Milano n. 1470/2021, cit).
In linea di continuità con detto orientamento si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione con la sentenza 13932 del 20/05/2024 secondo cui “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.”.
7.3. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza dei predetti elementi variabili sulla retribuzione feriale tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati.
Detto criterio di calcolo appare inoltre in linea con le indicazioni fornite in proposito dalla Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-
385/17, ). Persona_4
8.Ritiene il Tribunale che non può spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, 20 il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Si deve poi tenere conto che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del Per_1
15.9.2011), e, come evidenziato dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 20216/2022, cit. punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, sicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
9. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art. 31. 5 del
Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 per i macchinisti e €
4,50 per i capi Treno;
nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 72, punto 2.4, del CCNL
Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016
(“assenza dalla residenza”) e dall'art. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 4, dei
Contratti Aziendali del 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”) e per il CP_2 [...]
in qualità di capo treno, anche dagli artt. 35 del Contratto Aziendale del 2003 e 32 dei Contratti Pt_2
Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 ( indennità per scorta vetture eccedenti) e dagli CP_2 artt. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 36 dei Contratti Aziendali del del CP_2
20.07.2012 e 16.12.2016 (provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno).
10.Sulla base dei conteggi depositati, deve essere condannata al pagamento in favore dei CP_1 ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo.
11. Il Tribunale rileva infine che non può essere condiviso il rilievo della resistente secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane “di calendario”, che sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. 21 11.1. In primo luogo, perché nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
11.2. In secondo luogo, perché l'art. 30 del CCNL prevede che per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 5 gg il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”.
Pertanto, in ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai potuto maturare un numero di ferie superiore a
25 giorni, sicché i giorni eventualmente fruiti in più sono relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute, benché dalla documentazione prodotta dai ricorrenti emerga che tale numero si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali.
12. Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali
è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021).
12.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014
e 147 del 2022, tenuto anche conto della serialità del contezioso nel quale si inserisce il ricorso in esame
(v. art. 4 co. 3 D.M. 55/2014, come mod. da art. 1 n. 2 lett. c) D.M. 37/2018), seguono la soccombenza in ragione del fatto che risulta ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento che anche con la presente pronuncia si è ritenuto di dover seguire in quanto coerente con la normativa vigente alla luce delle plurime ed uniformi indicazioni interpretative fornite dalla CGUE e dalla Corte di cassazione anche in epoca recente.
22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003
e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui CP_2 limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 per i Macchinisti ed € 4,50 per i Capi Treno;
nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- accerta e dichiara il diritto di e a percepire, per ciascun Parte_1 Parte_2 giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”) e dall'artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003
e 31 dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“indennità di utilizzazione CP_2 professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, per ciascun giorno di ferie, una Parte_2 retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione previste dagli artt. 35 del Contratto Aziendale del
2003 e 32 dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 ( indennità per scorta CP_2 vetture eccedenti) e dagli artt. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 36 dei Contratti
Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016 (provvigioni per vendita titoli di viaggio a CP_2 bordo treno);
- condanna la società resistente a pagare, a tale titolo, in favore di l'importo Parte_1 di € 14.068,48 ed in favore di l'importo di € 10.869,85, oltre rivalutazione Parte_2 monetaria ed interessi legali;
23 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in CP_1 complessivi euro 2.500 per onorari, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%., Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 26/11/2025
Il Giudice
NC IG
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