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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso e Parte_1
Dario Lisi, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 16.8.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.803,15, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione dell'8.5.2023, in relazione ai ratei dell'assegno CP_1 cat CI (ciò per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022) “per il possesso di redditi di lavoro dipendente autonomo, professionale e d'impresa superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8 legge 638”, eccependo l'irripetibilità dei pagamenti ricevuti. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (rilevando, in particolare, che “con ricostituzione reddituale del 5.5.2023 è emerso l'indebito pari a € 3803,15 corrispondente alle rate di assegno mensile di assistenza per l'anno 2022 illegittimamente percepite a causa del superamento dei limiti di legge generato dalla contemporanea titolarità di redditi da lavoro non dichiarati e della pensione APE”) e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Avendo la pretesa restitutoria ad oggetto i ratei di assegno categoria IV, occorre, preliminarmente, osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale
1 esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi
2 di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali relativamente al periodo gennaio-dicembre 2022, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea milita l'assorbente circostanza che la ricostituzione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata alla ricorrente soltanto nel corso dell'anno 2023, con conseguente irripetibilità delle somme antecedentemente versate. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 16.8.2023, da , nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.803,15, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione dell'8.5.2023, con CP_1 conseguente restituzione delle somme eventualmente recuperate sull'indebito per cui è causa, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; condanna, altresì, l' a pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte CP_1 ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso e Parte_1
Dario Lisi, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 16.8.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.803,15, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione dell'8.5.2023, in relazione ai ratei dell'assegno CP_1 cat CI (ciò per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022) “per il possesso di redditi di lavoro dipendente autonomo, professionale e d'impresa superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8 legge 638”, eccependo l'irripetibilità dei pagamenti ricevuti. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (rilevando, in particolare, che “con ricostituzione reddituale del 5.5.2023 è emerso l'indebito pari a € 3803,15 corrispondente alle rate di assegno mensile di assistenza per l'anno 2022 illegittimamente percepite a causa del superamento dei limiti di legge generato dalla contemporanea titolarità di redditi da lavoro non dichiarati e della pensione APE”) e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Avendo la pretesa restitutoria ad oggetto i ratei di assegno categoria IV, occorre, preliminarmente, osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale
1 esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi
2 di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali relativamente al periodo gennaio-dicembre 2022, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea milita l'assorbente circostanza che la ricostituzione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata alla ricorrente soltanto nel corso dell'anno 2023, con conseguente irripetibilità delle somme antecedentemente versate. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 16.8.2023, da , nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.803,15, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione dell'8.5.2023, con CP_1 conseguente restituzione delle somme eventualmente recuperate sull'indebito per cui è causa, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; condanna, altresì, l' a pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte CP_1 ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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