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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4680 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4680 del 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Lana ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Viale IV Novembre, 100, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
DA , nata a [...] il [...]; CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di p.c.: “precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso…”; conclusioni di cui al ricorso: “Piaccia all'Ill.mo Sig.
Presidente, contrariis reiectis: / 1) autorizzare i ricorrenti a vivere separati;
/ 2) pronunciare la separazione coniugale personale dei coniugi con addebito alla moglie sig.ra (o Parte_2
; / 3) disporre che nulla è dovuto dal ricorrente alla resistente a Parte_3
titolo di mantenimento e neanche al figlio e a Persona_1 Parte_4
in quanto economicamente indipendenti;
/ 4) assegnare la casa coniugale al marito
[...]
peraltro di sua esclusiva proprietà perché acquistata prima del matrimonio Parte_1
Pagina 1 (all. 15), con l'utilizzo anche del figlio / 5) qualora la sig.ra Persona_1 [...]
dovesse rientrare in Italia, lasciare libera scelta al figlio di incontrarla.” Parte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.m. che non ha formulato osservazioni.
Il G.I., accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con il termine di sessanta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia della resistente.
***
1. SULLO STATUS.
Da quanto allegato dal ricorrente e dalla irreperibilità della resistente, che è rimasta contumace, rendendo impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a TA (Brasile) il 30 dicembre 1999, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 51, Parte II, Serie C, anno 2000, in regime di comunione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
Pagina 2 2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Nel caso di specie, sin dal ricorso introduttivo, il ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie deducendo che la stessa, partita per il Brasile in data 31 gennaio 2020 dicendo che sarebbe tornata al massimo entro trenta giorni in quanto doveva sbrigare alcuni impegni con la famiglia, non è più tornata e, salvi alcuni sporadici e non esaustivi contatti, ha successivamente fatto perdere le sue tracce tanto che, in data 7 maggio 2020, il ricorrente ha sporto denuncia di allontanamento volontario (v. all. 3 al ricorso introduttivo).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di avere trovato sui social network delle foto della moglie in compagnia di altra persona di sesso maschile, con cui intratterrebbe una relazione (v. all. da 4 a 13 al ricorso introduttivo).
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda sia meritevole di accoglimento.
Premesso che non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante che “la contumacia integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte Sez. 3, con ordinanza n. 14372 del 24 maggio 2023), parte ricorrente ha formulato richieste istruttorie ritenute dal G.I. ammissibili e rilevanti e i testi escussi, privi di rapporti di parentela con le parti e a conoscenza dei fatti di causa perché vicini di casa delle parti, hanno reso dichiarazioni che hanno confermato le allegazioni del ricorrente circa l'allontanamento dalla casa coniugale della resistente.
La condotta della convenuta che non è tornata nella casa coniugale, ove vivevano il marito e il figlio nato dal matrimonio, benché la stessa convenuta avesse riferito che sarebbe tornata al massimo entro un mese (la circostanza è stata sostanzialmente confermata dal teste che ha Testimone_1 così risposto: “E' vero quanto mi si legge. Non ricordo esattamente se mi ha detto trenta giorni, ma era intorno a un mesetto”), induce il Collegio a ritenere che l'abbandono della casa coniugale sia in nesso di causalità con la crisi del matrimonio;
né è emerso in alcun modo che la crisi del matrimonio era già irreversibile al momento dell'abbandono della casa coniugale.
Alla luce di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene di addebitare la separazione a parte resistente che, con il suo allontanamento dalla casa coniugale, ha causato la rottura dell'unione coniugale.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA RESISTENTE.
L'assegno di mantenimento per il coniuge deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del coniuge che intende richiederlo.
Pagina 3 Nel caso di specie, non è stata formulata alcuna domanda di assegno di mantenimento da parte della resistente che è rimasta contumace, sicché, e a prescindere dall'accoglimento della domanda di addebito, nessuna statuizione va emessa sul punto.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE.
L'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente.
Nel caso di specie, dal matrimonio è nato il figlio , che non è intervenuto in Persona_1
giudizio per chiedere un assegno di mantenimento;
né la convenuta si è costituita e ha formulata domanda di un assegno di mantenimento per il figlio.
, poi, non solo non è intervenuto in giudizio, ma da quanto dedotto dal Parte_4
ricorrente, si tratta del figlio avuto dalla convenuta da altro uomo (v. pag. 2 della memoria integrativa).
Nessuna statuizione, pertanto, va emessa sul punto.
5. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
La domanda è inammissibile in quanto presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale è la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente
(orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio
2018), sicché in questa sede nessuna determinazione può essere assunta in merito all'assegnazione della casa coniugale, atteso che il figlio delle parti, , nato a [...] Persona_1
il 22 novembre 1996, come da documentazione anagrafica in atti, è maggiorenne ed economicamente indipendente, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente.
6. SUL REGIME DI FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO MAGGIORENNE CON LA
MADRE.
, nato a [...] il [...], come da documentazione Persona_1
anagrafica in atti, è maggiorenne ed ha la capacità di agire, sicché alcun provvedimento può essere emesso in proposito dal Tribunale.
7. SULLA DOMANDA DI CONDANNA DELLA RESISTENTE AL RISARCIMENTO DEI
DANNI.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni è inammissibile;
infatti, per utilizzare le condivise parole della Suprema Corte, “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo
Pagina 4 nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.” (Cass., sent. n. 18870 del 2014).
8. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, considerata la soccombenza reciproca delle parti, avendo il ricorrente formulato domande inammissibili, e la natura della causa, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4680 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e di Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile a TA (Brasile) il 30 dicembre 1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 51, Parte II, Serie C, anno 2000, in regime di comunione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Addebita la separazione a parte resistente.
4. Dichiara l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale.
5. Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna della resistente al risarcimento dei danni.
6. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4680 del 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Lana ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Viale IV Novembre, 100, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
DA , nata a [...] il [...]; CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di p.c.: “precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso…”; conclusioni di cui al ricorso: “Piaccia all'Ill.mo Sig.
Presidente, contrariis reiectis: / 1) autorizzare i ricorrenti a vivere separati;
/ 2) pronunciare la separazione coniugale personale dei coniugi con addebito alla moglie sig.ra (o Parte_2
; / 3) disporre che nulla è dovuto dal ricorrente alla resistente a Parte_3
titolo di mantenimento e neanche al figlio e a Persona_1 Parte_4
in quanto economicamente indipendenti;
/ 4) assegnare la casa coniugale al marito
[...]
peraltro di sua esclusiva proprietà perché acquistata prima del matrimonio Parte_1
Pagina 1 (all. 15), con l'utilizzo anche del figlio / 5) qualora la sig.ra Persona_1 [...]
dovesse rientrare in Italia, lasciare libera scelta al figlio di incontrarla.” Parte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.m. che non ha formulato osservazioni.
Il G.I., accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con il termine di sessanta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia della resistente.
***
1. SULLO STATUS.
Da quanto allegato dal ricorrente e dalla irreperibilità della resistente, che è rimasta contumace, rendendo impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a TA (Brasile) il 30 dicembre 1999, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 51, Parte II, Serie C, anno 2000, in regime di comunione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
Pagina 2 2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Nel caso di specie, sin dal ricorso introduttivo, il ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie deducendo che la stessa, partita per il Brasile in data 31 gennaio 2020 dicendo che sarebbe tornata al massimo entro trenta giorni in quanto doveva sbrigare alcuni impegni con la famiglia, non è più tornata e, salvi alcuni sporadici e non esaustivi contatti, ha successivamente fatto perdere le sue tracce tanto che, in data 7 maggio 2020, il ricorrente ha sporto denuncia di allontanamento volontario (v. all. 3 al ricorso introduttivo).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di avere trovato sui social network delle foto della moglie in compagnia di altra persona di sesso maschile, con cui intratterrebbe una relazione (v. all. da 4 a 13 al ricorso introduttivo).
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda sia meritevole di accoglimento.
Premesso che non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante che “la contumacia integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte Sez. 3, con ordinanza n. 14372 del 24 maggio 2023), parte ricorrente ha formulato richieste istruttorie ritenute dal G.I. ammissibili e rilevanti e i testi escussi, privi di rapporti di parentela con le parti e a conoscenza dei fatti di causa perché vicini di casa delle parti, hanno reso dichiarazioni che hanno confermato le allegazioni del ricorrente circa l'allontanamento dalla casa coniugale della resistente.
La condotta della convenuta che non è tornata nella casa coniugale, ove vivevano il marito e il figlio nato dal matrimonio, benché la stessa convenuta avesse riferito che sarebbe tornata al massimo entro un mese (la circostanza è stata sostanzialmente confermata dal teste che ha Testimone_1 così risposto: “E' vero quanto mi si legge. Non ricordo esattamente se mi ha detto trenta giorni, ma era intorno a un mesetto”), induce il Collegio a ritenere che l'abbandono della casa coniugale sia in nesso di causalità con la crisi del matrimonio;
né è emerso in alcun modo che la crisi del matrimonio era già irreversibile al momento dell'abbandono della casa coniugale.
Alla luce di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene di addebitare la separazione a parte resistente che, con il suo allontanamento dalla casa coniugale, ha causato la rottura dell'unione coniugale.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA RESISTENTE.
L'assegno di mantenimento per il coniuge deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del coniuge che intende richiederlo.
Pagina 3 Nel caso di specie, non è stata formulata alcuna domanda di assegno di mantenimento da parte della resistente che è rimasta contumace, sicché, e a prescindere dall'accoglimento della domanda di addebito, nessuna statuizione va emessa sul punto.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE.
L'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente.
Nel caso di specie, dal matrimonio è nato il figlio , che non è intervenuto in Persona_1
giudizio per chiedere un assegno di mantenimento;
né la convenuta si è costituita e ha formulata domanda di un assegno di mantenimento per il figlio.
, poi, non solo non è intervenuto in giudizio, ma da quanto dedotto dal Parte_4
ricorrente, si tratta del figlio avuto dalla convenuta da altro uomo (v. pag. 2 della memoria integrativa).
Nessuna statuizione, pertanto, va emessa sul punto.
5. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
La domanda è inammissibile in quanto presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale è la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente
(orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio
2018), sicché in questa sede nessuna determinazione può essere assunta in merito all'assegnazione della casa coniugale, atteso che il figlio delle parti, , nato a [...] Persona_1
il 22 novembre 1996, come da documentazione anagrafica in atti, è maggiorenne ed economicamente indipendente, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente.
6. SUL REGIME DI FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO MAGGIORENNE CON LA
MADRE.
, nato a [...] il [...], come da documentazione Persona_1
anagrafica in atti, è maggiorenne ed ha la capacità di agire, sicché alcun provvedimento può essere emesso in proposito dal Tribunale.
7. SULLA DOMANDA DI CONDANNA DELLA RESISTENTE AL RISARCIMENTO DEI
DANNI.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni è inammissibile;
infatti, per utilizzare le condivise parole della Suprema Corte, “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo
Pagina 4 nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.” (Cass., sent. n. 18870 del 2014).
8. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, considerata la soccombenza reciproca delle parti, avendo il ricorrente formulato domande inammissibili, e la natura della causa, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4680 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e di Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile a TA (Brasile) il 30 dicembre 1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 51, Parte II, Serie C, anno 2000, in regime di comunione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Addebita la separazione a parte resistente.
4. Dichiara l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale.
5. Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna della resistente al risarcimento dei danni.
6. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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