Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
Art. 72. (Mutamento della destinazione)
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevede, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevede, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1987, n. 4382Provvedimento: La disposizione prevista dall'art. 72 della legge n. 392 del 1978 la quale, al fine di scoraggiare i prevedibili mutamenti di destinazione degli immobili già locati ad uso abitativo, impone per le locazioni ex novo non abitative attinenti a tali immobili e per il periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della suddetta legge un canone non superiore a quello di cui agli artt. 12 e 24, va intesa nel senso che il relativo calcolo deve essere operato "come se l'immobile fosse destinato ad abitazione", […]Leggi di più...
- locazione·
- obbligazioni del conduttore·
- corrispettivo (canone)·
- calcolo·
- morosità·
- criteri·
- esclusione·
- importo superiore del corrispettivo della locazione abitativa precedente·
- divieto·
- inadempimento colpevole·
- fattispecie relativa ad immobile in precedenza locato arredato·
- estensione della disciplina stabilità per le abitazioni·
- irrilevanza·
- legge cosiddetta sull'equo canone·
- locazioni ex novo non abitative attinenti a detti immobili