Articolo 72 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 71Articolo 73
Versione
30 luglio 1978
Art. 72. (Mutamento della destinazione)

I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevede, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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