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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4536/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eloisa Raimondo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eloisa Raimondo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 08/01/2000
(atto iscritto al n. 1, anno 2000, parte II)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Nola del giorno 11/01/2023
con i seguenti figli:
nato il [...] CP_1 Assia, nata il [...]
Gennaro, nato il [...]
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Nola del giorno 11/01/2003, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“OMOLOGARE la modifica in punto affidamento e frequentazione dei figli minori secondo la seguente nuova condizione n. 2 mantenendo le condizioni da. 3 al n.6 indicate nella sentenza emessa il 11.01.2023 nel procedimento n.r.g. 6970/2022 dal codesto Ill.mo Tribunale di Nola.
2) I figli minori e vengono affidati in via esclusiva alla madre che li terrà Per_2 Per_1 collocati presso di sé anche ai fini della residenza anagrafica.
La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. La frequentazione fra il padre e i figli avverrà, previo accordo con la madre, in occasione delle festività scolastiche di
e e, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi ultimi, ogni qualvolta Per_2 Per_1 il padre avrà occasione di potersi recare a Milano o di tenerli presso di sé, anche in Germania”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di
Nola del giorno 11/01/2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eloisa Raimondo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eloisa Raimondo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 08/01/2000
(atto iscritto al n. 1, anno 2000, parte II)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Nola del giorno 11/01/2023
con i seguenti figli:
nato il [...] CP_1 Assia, nata il [...]
Gennaro, nato il [...]
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Nola del giorno 11/01/2003, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“OMOLOGARE la modifica in punto affidamento e frequentazione dei figli minori secondo la seguente nuova condizione n. 2 mantenendo le condizioni da. 3 al n.6 indicate nella sentenza emessa il 11.01.2023 nel procedimento n.r.g. 6970/2022 dal codesto Ill.mo Tribunale di Nola.
2) I figli minori e vengono affidati in via esclusiva alla madre che li terrà Per_2 Per_1 collocati presso di sé anche ai fini della residenza anagrafica.
La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. La frequentazione fra il padre e i figli avverrà, previo accordo con la madre, in occasione delle festività scolastiche di
e e, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi ultimi, ogni qualvolta Per_2 Per_1 il padre avrà occasione di potersi recare a Milano o di tenerli presso di sé, anche in Germania”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di
Nola del giorno 11/01/2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai