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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1521/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1116/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Sicilia - Via Terrasanta 98 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 605/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37685 GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa scaturisce da una verifica fiscale - in tema di giochi - eseguita nei confronti della Ditta “Società_1” dalla quale è emerso lo svolgimento di attività volta alla raccolta fisica (da banco) di scommesse di gioco esercitata, in assenza di licenza di P.S. (art. 88 T.U.L.P.S.).
I verificatori (Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza di Carini) hanno riscontrato che
“ … All'accesso il locale si presenta con gli elementi tipici oggettivi dell'attività di raccolta scommesse, ossia pubblicità esterna e interna in favore di siti di scommesse, palinsesti, installazioni di postazioni pc. All'interno del banco regia ad esclusivo utilizzo dell'esercente risultano installati n. 2 pc e n. 2 stampanti termiche ad essi collegate, all'interno di detto vano vengono ritrovate numerose ricevute attestanti giocate di scommesse effettuate sia con il concessionario a distanza Sito_Web_1 che con il sito estero non autorizzato in Italia Sito_Web_2. …” (cfr. verbale in atti).
L'Agenzia delle Dogane, in presenza di una documentazione contabile ritenuta frammentaria procedeva
- ai sensi dell'art. 24 c. 10 del D.L. n. 98/2011 - a quantificare induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia: anno 2016 (dal 31.10.2016 al 31.12.2016) come meglio quantificata in atti (cfr. documentazione fascicolo processuale).
L'Agenzia, quindi, emetteva Avviso di accertamento n. M13160008959U - prot. n. 37685 - relativo all'anno
2016 con il quale confermava le pretese (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava l'Avviso in parola contestandone la legittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n.605/2024, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio ritenendo che non era stata provata la fondatezza della retrodatazione della pretesa (cfr. sentenza in atti).
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto.
Ha inoltre versato giurisprudenza territoriale (cfr. sentenza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Come si evince dalla documentazione in atti il locale in parola era stato adibito a vero e proprio punto di raccolta scommesse: l'attività di “internet point” (ritenuta una sorta di “schemo”) era stata avviata nei locali in parola nel mese di ottobre 2016 (cfr. visura camerale in atti).
Dall'interrogazione dell'Anagrafe Tributaria, è risultato che, oltre alla dichiarata attività di internet point, nei locali di che trattasi veniva esercitata anche la formale attività di “altre elaborazioni elettroniche di dati” (631119), con decorrenza fin dal 20.07.2014.
3.- Il Difensore del contribuente ha prodotto all'Agenzia delle Dogane deduzioni, avverso il pvc, finalizzate a delimitare l'accertamento entro termini più circoscritti le quali sono state fatte proprie dall'Agenzia che, infatti, ha ritenuto che l'attività avesse avuto inizio in data 31.10.2016: data di apertura al pubblico (cfr. visura catastale in atti).
L'Avviso di accertamento è stato elaborato con il metodo di calcolo “induttivo”, ovvero “extracontabile”, in considerazione del fatto che il contribuente, nel corso del procedimento tributario (in assenza di contabilità regolarmente tenuta) non ha offerto alcuna apprezzabile documentazione contabile che potesse consentire la determinazione analitica della base imponibile.
4.- La mancanza di un collegamento con il Totalizzatore nazionale giustifica il ricorso all'accertamento induttivo (art. 24, c. 11, D.L.98/2011, in combinato disposto con l'art.1, comma 644 lett. g) L.190/2014).
La Corte costituzionale (Sentenza n. 27/2018) ha ritenuto legittima tale procedura dal momento che “ … bisogna tener conto che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker
è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera …”.
5.- In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo "puro" sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili:
nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.;
nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili
(apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727
e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019).
6.- Se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
o all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cassazione n.
8749/2025).
7.- La disciplina sanzionatoria relativa all'Imposta unica (cfr. pag. 16 Avviso di accertamento impugnato) è normata dall' art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 504/98 (come modificato dall'art. 1, c. 65, della Legge 220/2010, legge di stabilità 2011) il quale che prevede una sanzione amministrativa dal 120% al 240% della maggiore imposta, a decorrere dall'1.1.2011.
8.- Deve ritenersi inconferente, priva di pertinenza al caso qui in esame, la produzione giurisprudenziale di parte appellata: recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 4297 del 2025) ha ritenuto che il vizio di “motivazione apparente” possa ritenersi sussistente quando la motivazione, pur esistendo formalmente come parte graficamente distinguibile, risulta sostanzialmente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione:un vizio che si manifesta quando le argomentazioni del giudice sono oggettivamente inadeguate a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, impedendo così qualsiasi effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) di cui euro 1.000,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG EN SA IL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1116/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Sicilia - Via Terrasanta 98 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 605/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37685 GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa scaturisce da una verifica fiscale - in tema di giochi - eseguita nei confronti della Ditta “Società_1” dalla quale è emerso lo svolgimento di attività volta alla raccolta fisica (da banco) di scommesse di gioco esercitata, in assenza di licenza di P.S. (art. 88 T.U.L.P.S.).
I verificatori (Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza di Carini) hanno riscontrato che
“ … All'accesso il locale si presenta con gli elementi tipici oggettivi dell'attività di raccolta scommesse, ossia pubblicità esterna e interna in favore di siti di scommesse, palinsesti, installazioni di postazioni pc. All'interno del banco regia ad esclusivo utilizzo dell'esercente risultano installati n. 2 pc e n. 2 stampanti termiche ad essi collegate, all'interno di detto vano vengono ritrovate numerose ricevute attestanti giocate di scommesse effettuate sia con il concessionario a distanza Sito_Web_1 che con il sito estero non autorizzato in Italia Sito_Web_2. …” (cfr. verbale in atti).
L'Agenzia delle Dogane, in presenza di una documentazione contabile ritenuta frammentaria procedeva
- ai sensi dell'art. 24 c. 10 del D.L. n. 98/2011 - a quantificare induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia: anno 2016 (dal 31.10.2016 al 31.12.2016) come meglio quantificata in atti (cfr. documentazione fascicolo processuale).
L'Agenzia, quindi, emetteva Avviso di accertamento n. M13160008959U - prot. n. 37685 - relativo all'anno
2016 con il quale confermava le pretese (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava l'Avviso in parola contestandone la legittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n.605/2024, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio ritenendo che non era stata provata la fondatezza della retrodatazione della pretesa (cfr. sentenza in atti).
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto.
Ha inoltre versato giurisprudenza territoriale (cfr. sentenza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Come si evince dalla documentazione in atti il locale in parola era stato adibito a vero e proprio punto di raccolta scommesse: l'attività di “internet point” (ritenuta una sorta di “schemo”) era stata avviata nei locali in parola nel mese di ottobre 2016 (cfr. visura camerale in atti).
Dall'interrogazione dell'Anagrafe Tributaria, è risultato che, oltre alla dichiarata attività di internet point, nei locali di che trattasi veniva esercitata anche la formale attività di “altre elaborazioni elettroniche di dati” (631119), con decorrenza fin dal 20.07.2014.
3.- Il Difensore del contribuente ha prodotto all'Agenzia delle Dogane deduzioni, avverso il pvc, finalizzate a delimitare l'accertamento entro termini più circoscritti le quali sono state fatte proprie dall'Agenzia che, infatti, ha ritenuto che l'attività avesse avuto inizio in data 31.10.2016: data di apertura al pubblico (cfr. visura catastale in atti).
L'Avviso di accertamento è stato elaborato con il metodo di calcolo “induttivo”, ovvero “extracontabile”, in considerazione del fatto che il contribuente, nel corso del procedimento tributario (in assenza di contabilità regolarmente tenuta) non ha offerto alcuna apprezzabile documentazione contabile che potesse consentire la determinazione analitica della base imponibile.
4.- La mancanza di un collegamento con il Totalizzatore nazionale giustifica il ricorso all'accertamento induttivo (art. 24, c. 11, D.L.98/2011, in combinato disposto con l'art.1, comma 644 lett. g) L.190/2014).
La Corte costituzionale (Sentenza n. 27/2018) ha ritenuto legittima tale procedura dal momento che “ … bisogna tener conto che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker
è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera …”.
5.- In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo "puro" sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili:
nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.;
nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili
(apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727
e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019).
6.- Se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
o all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cassazione n.
8749/2025).
7.- La disciplina sanzionatoria relativa all'Imposta unica (cfr. pag. 16 Avviso di accertamento impugnato) è normata dall' art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 504/98 (come modificato dall'art. 1, c. 65, della Legge 220/2010, legge di stabilità 2011) il quale che prevede una sanzione amministrativa dal 120% al 240% della maggiore imposta, a decorrere dall'1.1.2011.
8.- Deve ritenersi inconferente, priva di pertinenza al caso qui in esame, la produzione giurisprudenziale di parte appellata: recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 4297 del 2025) ha ritenuto che il vizio di “motivazione apparente” possa ritenersi sussistente quando la motivazione, pur esistendo formalmente come parte graficamente distinguibile, risulta sostanzialmente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione:un vizio che si manifesta quando le argomentazioni del giudice sono oggettivamente inadeguate a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, impedendo così qualsiasi effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) di cui euro 1.000,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG EN SA IL