Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4785 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Asl Napoli 3 Sud, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Cicala, Benvenuto Fabrizio Capaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Marigliano n.19 del 30.5.2022 di approvazione del Piano urbanistico Comunale – PUC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti sono proprietarie del lotto di terreno identificato al catasto al foglio -OMISSIS- del Comune di Marigliano (NA).
Deducono che il lotto – ricadente in una zona completamente urbanizzata - confina su tre lati con lotti di altra ditta e che ad esso si accede direttamente da via -OMISSIS-, asse stradale di particolare rilievo comunale e intercomunale.
Affermano che il terreno di loro proprietà è stato sempre urbanisticamente considerato come facente parte di un più ampio “comparto” comprendente anche le aree confinanti distinte in catasto al fl.-OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-.
Invece il nuovo P.U.C., a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai proprietari delle p.lle-OMISSIS-ha attribuito ad esse e non a alla particella -OMISSIS- di loro proprietà, una potenzialità edificatoria.
Più in particolare, con la deliberazione di Giunta Comunale di Marigliano n. 70 del 14.5.2021 di adozione del P.U.C. sia il terreno di proprietà delle ricorrenti (p.lla -OMISSIS-) che tutti gli altri lotti dell’originario comparto urbanistico (p.lle -OMISSIS-) erano stati classificati come “Ambiti agricoli periurbani”, disciplinati dall’art.25 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Con la deliberazione di Giunta Comunale di Marigliano n. 126 del 27.9.2021 (mediante la quale sono state valutate e recepite le osservazioni al PUC) l’osservazione presentata dalle ricorrenti prot.n.1226 del 26.7.2021 (volta al mantenimento dell’originaria destinazione residenziale, con classificazione del lotto nell’ambito degli “Ambiti urbani con tessuti parzialmente edificati o simili”, disciplinata dagli artt.37 e 38 delle NTA) è stata rigettata in quanto ritenuta “non coerente con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo”.
La Giunta, invece, ha accolto tutte le osservazioni relative alle p.lle-OMISSIS-ripristinando per esse la destinazione edificatoria, disciplinata dall’art.37 N.T.A. (“Ambiti urbani con tessuti parzialmente edificati o simili”), sulla base della seguente motivazione: “Si accetta in coerenza con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo, come indicato in particolare al paragrafo 2 della Relazione Istruttoria, al punto 2.8 in cui “la densificazione delle aree già urbanizzate anche attraverso operazioni di riqualificazione dei margini urbani e periurbani” è indicata come una delle necessarie prospettive da attivare.”.
Ritenendo la classificazione impressa al fondo di loro proprietà illegittima, le ricorrenti l’hanno impugnata per i seguenti motivi:
1. violazione degli art. -OMISSIS-, 22, 23, 24 L.R. n. 16 del 22.12.2004; violazione dell’art. 3 regolamento n. 5/2011 della Regione Campania; difetto assoluto dei presupposti; erroneità della motivazione; travisamento; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria.
Il P.U.C. del Comune di Marigliano non sarebbe coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C. - della Citta Metropolitana di Napoli e, conseguentemente, violerebbe gli artt. 22, 23 e 24 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004.
All'esito della valutazione di coerenza del P.U.C. rispetto al P.T.C. ad opera della Citta Metropolitana di Napoli, con Relazione Istruttoria protocollo n. 20938 del 14/02/2022, allegata alla Determinazione Dirigenziale n.1139 del 14.2.2022 dell’Area Pianificazione Strategica, la Città Metropolitana di Napoli ha subordinato la dichiarazione di coerenza del PUC strutturale con le strategie a scala sovracomunale ai sensi dell’art.3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011, al superamento di taluni rilievi concernenti:
a) taluni “Contenuti del PUC strutturale”, essendo state “evidenziate discordanze e “disallineamenti” tra il Piano Territoriale di Coordinamento PTC ed il PUC strutturale in oggetto”;
b) il “Dimensionamento del PSC” soprattutto in tema di “parametri urbanistico-edilizi e indici territoriali e fondiari anticipati nel PUC strutturale”;
c) “Dimensionamento di Standard urbanistici nel PSC” soprattutto in tema di
“dotazione complessiva di attrezzature di livello locale”;
d) “Dimensionamento del terziario e del produttivo nel PSC” soprattutto in tema di “aree ad attività produttive in base ad un aggiornato fabbisogno”.
L’impugnato PUC sarebbe privo della dichiarazione di coerenza al PTC.
II) Violazione artt. 2 e 7 Regolamento regionale n. 5 del 4.8.2011; violazione del giusto procedimento di legge; erroneità di motivazione e di istruttoria; sviamento.
La VAS sarebbe stata effettuata da un ufficio privo dei necessari requisiti di indipendenza previsti dal regolamento regionale n. 5/2011, non sussistendo un’effettiva separazione tra l’ufficio VAS e l’Ufficio Urbanistica, che sono entrambi inseriti nell’unico Settore Urbanistica.
La strutturazione organizzativa del Comune di Marigliano violerebbe la previsione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 5/2011, alla stregua del quale “l’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia”.
III) Violazione artt. 3 e 97 Costituzione; violazione degli art. -OMISSIS-, 22, 23, 24 L.R. n. 16 del 22.12.2004; violazione dell’art. 3 regolamento n. 5/2011 della Regione Campania; violazione degli artt. 50, 51, 52, 53 N.T.A. del P.U.T. della Città Metropolitana di Napoli; violazione della relazione istruttoria prot.n.16019 del 27.9.2021; difetto assoluto dei presupposti; erroneità della motivazione; travisamento; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria; contrasto fra atti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; irrazionalità; perplessità; ingiustizia manifesta; sviamento.
Il lotto di proprietà delle ricorrenti – p.lla -OMISSIS- -, inserito nella tavola PS02 del PUC, ricadrebbe in una zona a completa vocazione edificatoria, dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sarebbe parte integrante di uno “storico comparto urbanistico” costituito dalla integrazione con le p.lle-OMISSIS-da sempre ed unitariamente classificate con destinazione edilizia.
La Giunta Comunale ha accolto solo le osservazioni presentate dai proprietari dei lotti distinti con le p.lle-OMISSIS-attribuendo loro la classificazione edilizia disciplinata dall’art.37 NTA ed ha rigettato soltanto l’osservazione presentata dalle ricorrenti, negando la storica classificazione del terreno.
B) vi sarebbe un contrasto fra la motivazione posta a fondamento del rigetto dell’osservazione relativa al fondo delle ricorrenti e il punto 2.8 degli “Indirizzi del PUC – sintesi”, contenuti nella Relazione istruttoria prot.n.16019 del 27.9.2021, allegata alla deliberazione di GC n.126/2021, che tra gli indirizzi di piano inserisce “la densificazione delle aree già urbanizzate anche attraverso operazioni di riqualificazione dei margini urbani e periurbani”.
Tale “Indirizzo del PUC” è stato utilizzato per accogliere le osservazioni presentate dai proprietari delle p.lle-OMISSIS-(“Si accetta in coerenza con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo, come indicato in particolare al paragrafo 2 della Relazione Istruttoria, al punto 2.8 in cui “la densificazione delle aree già urbanizzate anche attraverso operazioni di riqualificazione dei margini urbani e periurbani” è indicata come una delle necessarie prospettive da attivare”). Al contrario, per la part. -OMISSIS- l’osservazione è stata negata sulla base della seguente motivazione: “l’osservazione non può essere accolta perché non coerente con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo.”.
C) Vi sarebbe un’incoerenza interna tra la motivazione del rigetto dell’osservazione presentata dalla ricorrente (“l’osservazione non può essere accolta perché non coerente con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo.”) e la classificazione del lotto nell’ambito delle “aree di riqualificazione urbanistica e riqualificazione ambientale” di cui all’art. 53 NTA nel riquadro dedicato alla “coerenza con il PCT”.
Si è costituito il Comune di Marigliano, eccependo l’inammissibilità delle censure di tipo procedimentale e contestando nel merito le avverse censure.
Si è costituita la Città Metropolitana di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si sono costituiti anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con memoria di mera forma e depositando documentazione.
Con ordinanza n. 5-OMISSIS-5 del 21.5.2025, il Collegio ha disposto “i seguenti incombenti istruttori da porre a carico del Comune:
- il deposito in atti di copia delle osservazioni al P.U.C. presentate dai proprietari delle p.lle -OMISSIS-;
- la redazione di una dettagliata e documentata relazione nella quale:
a. sia individuata, anche mediante rappresentazione planimetrica, l’esatta collocazione delle aree indicate al precedente alinea rispetto a quella di proprietà dei ricorrenti e all’area urbanizzata;
b) siano descritte le caratteristiche delle aree (evidenziando similitudini e differenze rispetto all’area di proprietà della parte ricorrente), con particolare riguardo alla loro collocazione rispetto all’area già urbanizzata, al loro stato di permeabilità, alle condizioni di urbanizzazione e a tutte le altre caratteristiche che sono poste alla base della differente destinazione urbanistica impressa.”.
Il Comune di Marigliano ha ottemperato all’ordinanza istruttoria con relazione depositata il 27 luglio 2025.
Dopo lo scambio di ulteriori scritti difensivi, all’udienza pubblica del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Napoli, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale non essendo state formulate specifiche censure involgenti gli atti di rispettiva competenza.
2. Ancora in via preliminare, va accolta l’eccezione formulata dal Comune di inammissibilità delle censure di tipo procedimentale formulata da parte ricorrente per difetto di interesse. Sul punto va richiamata la costante giurisprudenza formatasi sui limiti alla configurabilità dell'interesse c.d. strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico, ossia dell'interesse attinente al vantaggio astrattamente conseguibile, per effetto della riedizione dell'attività pianificatoria, da chi alleghi un vizio di tipo procedimentale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 17/02/2020, n. 727).
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, "tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 17.06.2020, n. 6645; Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio2010, nr. 4546; id., 12 gennaio 2011, n. 133; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3744; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4542; 12 gennaio 2011, n. 133; TAR Basilicata, Potenza, 15 dicembre 2011 n. 584; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 ottobre2015, n. 5006; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 2250; id., 8ottobre 20-OMISSIS-, n. 2228; sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526)” (così da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11/04/2023, n.793).
2. I suddetti principi sono stati specificamente declinati anche con riguardo ai vizi relativi alla V.A.S. Secondo consolidato orientamento, “chi si ritiene leso da uno strumento pianificatorio sottoposto a V.A.S. non può limitarsi a lamentare vizi e irregolarità concernenti la procedura di V.A.S., ma deve chiarire se e in quale misura tali vizi abbiano inciso sul regime impresso ai suoli di sua proprietà dalla nuova disciplina urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; Id., Sez. II, -OMISSIS- agosto2020, n. 5084), giacché «l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le “determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S.» (T.A.R. Milano, Sez. II, 15novembre 2016, n. 2140; cfr. altresì T.A.R. Brescia, Sez. I, 20 febbraio 2017, n. 247)” (TAR Lombardia, Milano, Sez. II n.1268 del 24 maggio 2021).
Né le doglianze concernenti l’omesso adeguamento del P.U.C. alle prescrizioni della Città Metropolitana di Napoli, dell'Autorità di Bacino e degli altri Enti "sovraordinati", né quelle relative al dedotto mancato aggiornamento della V.A.S. danno conto dell’incidenza dei vizi dedotti sulla scelta pianificatoria contestata.
3. In ogni caso le censure di tipo procedimentale formulate da parte ricorrente sono anche generiche.
4. Quanto al primo motivo, parte ricorrente si è limitato ad affermare in modo apodittico l’omesso adeguamento del P.U.C. ai rilievi espressi dalla Città Metropolitana, senza tener conto delle controdeduzioni formulate nel Documento unico di riscontro approvato con delibera di G.C. n. 85/2022, nelle quali è stata data puntuale risposta ai singoli rilievi. È su tali controdeduzioni che avrebbe dovuto incentrarsi la contestazione di parte ricorrente per rispondere al canone di sufficiente specificità, risolvendosi le critiche rivolte al piano in una generica lagnanza.
5. Parimenti generica è la censura rivolta alla procedura concernente il parere VAS. Risulta, infatti, incontestato che il Comune di Marigliano è dotato di due organi distinti, rispettivamente preposti alla redazione dei piani urbanistici (l’Ufficio di Piano) e alla valutazione ambientale strategica (Ufficio Ambiente).
6. Quanto alle censure articolate nel terzo motivo, il Collegio conosce e condivide i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza della stessa Sezione in merito ai limiti e alla natura del sindacato giurisdizionale delle scelte pianificatorie. (cfr. ex multis TAR Campania, II, 20.12.2024 n. 7233): “in sintesi, le scelte pianificatorie:
a) sono ampiamente discrezionali con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo è ipotizzabile solo nei ristretti limiti relativi all’evidenza di errori di fatto o di abnormi illogicità (Cons. Stato, sez. IV, n. 1151 del 2019; sez. IV, n. 4071 del 20-OMISSIS-);
b) costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (Cons. Stato, sez. IV, n. -OMISSIS-71 del 2014; sez. IV, n. 5589 del 2013; sez. VI, n. 1323 del 2013);
c) si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti (regione; comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito (Cons. Stato, sez. IV, n. 7881 del 2023; sez. IV, n. 8917 del 2019);
d) sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito e non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente piano regolatore (Cons. Stato, sez. IV, n. 10661 del 2022);
e) la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è neppure configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione tra aree differenti (Cons. Stato, II, n. 8443/2023; sez. II, n. 3806 del 2019);
f) costituiscono una estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socioeconomico (Cons. Stato, IV, n. 4343 del 2019);
g) non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (Cons. Stato, IV, n. 751 del 2020 in fattispecie relativa a modifica concernente compendi interessati da strumenti di attuazione in cui la capacità edificatoria era esaurita).
Ed ancor più puntualmente è stato affermato che:
- anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d.polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (ex plurimis, Cons. Stato sez. IV, nn. 21 del 2.1.2023; 2460 del 2022; 603 del 2022; 3 luglio 20-OMISSIS-, n. 4071; 6 ottobre 2017, n. 4660;-OMISSIS-agosto 2017, n. 4037; Ad. plen. n. 24 del 1999).”).
Essi, tuttavia, pur derivando dalla natura ampiamente discrezionale delle scelte di pianificazione territoriale, non impediscono in toto il vaglio del giudice sulle scelte operate, soggiacendo la funzione pianificatoria – come ogni altra - ai principi generali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, che consentono la verifica della correttezza e completezza dell’istruttoria, nonché del rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, benchè nei limiti di un sindacato estrinseco e non sostitutivo.
Nel caso di specie, si palesano fondate, avuto riguardo alla patente incoerenza delle motivazioni sottese alle scelte effettuate riguardo alla part. -OMISSIS- rispetto alla situazione di fatto rappresentata nelle planimetrie riportate nella relazione istruttoria depositata dal Comune, anche rapportate alle motivazioni del diverso trattamento riservato ai fondi limitrofi, per come giustificato dallo stesso Comune.
L’area di proprietà del ricorrente è limitrofa a quella delle particelle nn. -OMISSIS-, anch’esse del tutto inedificate e ricomprese, come quella delle ricorrenti, nella previgente pianificazione in un unico comparto avente destinazione edificatoria, in considerazione della sua collocazione ai margini di nuclei densamente abitati e dotati di infrastrutture.
Come si è detto, il destino dell’area delle ricorrenti, tuttavia, in sede di esame delle osservazioni al PUC adottato è stato diverso da quello dei fondi limitrofi: mentre per le particelle nn. -OMISSIS- la classificazione originariamente impressa (“Ambiti agricoli periurbani” ex art. 25 N.T.A.) è stata mutata, inserendo le medesime all’interno degli “Ambiti urbani con tessuti parzialmente edificati o simili” (art. 37 N.T.A.), per il terreno delle ricorrenti è stata mantenuta la classificazione contenuta nel P.U.C. adottato.
Ciò è avvenuto, come si è detto, in forza delle seguenti motivazioni: le osservazioni dei proprietari delle particelle nn. -OMISSIS- sono state accolte perché ritenute coerenti con “con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo, come indicato in particolare al paragrafo 2 della Relazione Istruttoria, al punto 2.8 in cui “la densificazione delle aree già urbanizzate anche attraverso operazioni di riqualificazione dei margini urbani e periurbani” è indicata come una delle necessarie prospettive da attivare”.
L’osservazione delle ricorrenti, invece, non è stata accolta “perché non coerente con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo”.
La relazione depositata dal Comune in esecuzione all’ordinanza istruttoria disposta dal Collegio così spiega, più nel dettaglio, le ragioni del differente trattamento delle aree in questione. “Le particelle in oggetto, censite al NCT al foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS-, si presentano come lotti non edificati e permeabili che si sviluppano lungo il fronte della p.lla -OMISSIS- oggetto di realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via -OMISSIS- e Via -OMISSIS- prevista per l’appunto nel PUC indicata come “Viabilità carrabile di potenziamento - percorsi ibridi. Art. 49”.
La scelta pianificatoria che ha portato ad accogliere le osservazioni rispetto alle suddette particelle è stata quella di completare il fronte urbano lungo tale strada di progetto di nuovo collegamento tra le aree già urbanizzate e quelle di nuova urbanizzazione previste nel piano con uno schema grafico facilmente leggibile che contribuisce a delineare anche geometricamente una fascia di nuova urbanizzazione a completamento dell’esistente che si sviluppa a ridosso della strada di progetto, con l’obiettivo, tra l’altro di mitigare l’effetto di “retro” urbano che si percepisce attualmente. (…).
Pertanto, sebbene, le caratteristiche di permeabilità del suolo e di lotto non edificato risultano simili alla particella di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, le p.lle censite al NCT al foglio -OMISSIS- p.lle -OMISSIS-, si connotano per una diversa ubicazione rispetto all’asse di nuovo sviluppo urbanistico, coincidente con la nuova strada di progetto sulla quale le stesse si sviluppano, all’interno della fascia di nuova urbanizzazione e quindi inglobate nel disegno di piano perfettamente leggibile anche graficamente.
In particolare, la p.lla -OMISSIS-, sebbene non prospiciente l’asse viario, risulta rientrante nella fascia progettuale anzi detta di nuovo sviluppo definendo cosi l’omogeneità di disegno, con una superficie del lotto che risulta comunque inferiore alla p.lla -OMISSIS- e quindi con potenziale edificatorio minore.
La p.lla di proprietà della sig.ra -OMISSIS- censita al foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS-, di contro, rientra invece a pieno, per ubicazione e conformazione nella fascia di area che si presenta con una connotazione prevalentemente periurbana e di concatenazione significativa di aree agricole fondamentali per l’erogazione dei servizi ecosistemici nel contesto urbano circostante, in una condizione liminale tra le aree densamente urbanizzate individuate, in particolare, dall’isolato intercluso tra il -OMISSIS-, la via -OMISSIS- e la via -OMISSIS-, e la concatenazione di grandi aree agricole racchiuse tra la via -OMISSIS- e la via -OMISSIS-.
La destinazione urbanistica impressa alla particella della proprietà -OMISSIS- rientra nella scelta di piano di non compromettere le continuità ecologiche in questa parte di territorio, creando una discontinuità nelle aree agricole verso la campagna che va oltre la via -OMISSIS-.”.
Dall’esame della collocazione e delle caratteristiche dell’area in questione per come emergenti dalle planimetrie contenute nella relazione istruttoria del Comune e tenendo conto dei parametri che l’ufficio di piano del Comune afferma di aver considerato, emerge che la situazione del fondo delle ricorrenti non diverge apprezzabilmente da quella delle particelle nn. -OMISSIS-.
Anche la particella -OMISSIS- si sviluppa lungo il fronte della p.lla -OMISSIS- oggetto di realizzazione di una nuova strada indicata come “Viabilità carrabile di potenziamento - percorsi ibridi. Art. 49” (vedasi linea tratteggiata di colore viola della prima planimetria inserita nella relazione a pag. 4).
Anche la particella in questione si pone in un rapporto di sostanziale continuità con i nuclei densamente abitati racchiusi tra il -OMISSIS-, la via -OMISSIS- e la via -OMISSIS-, collocandosi nell’immediato confine con la part. -OMISSIS- che pure non prospetta sull’asse viario nel segmento prospiciente il suddetto nucleo abitativo. Inoltre la part. -OMISSIS-, dal lato opposto rispetto alla part. -OMISSIS-, confina con altra area edificata (partt. -OMISSIS-) e prospetta su via -OMISSIS- in un segmento che, dal lato opposto della strada, vede la presenza di altro edificio (part. -OMISSIS-, -OMISSIS-0, -OMISSIS-8).
Se l’obiettivo perseguito con l’accoglimento delle osservazioni relative alle particelle -OMISSIS- era quello di realizzare le finalità previste dal punto 2.8 della Relazione Istruttoria, ossia “la densificazione delle aree già urbanizzate anche attraverso operazioni di riqualificazione dei margini urbani e periurbani” e di “delineare anche geometricamente una fascia di nuova urbanizzazione a completamento dell’esistente che si sviluppa a ridosso della strada di progetto, con l’obiettivo, tra l’altro di mitigare l’effetto di “retro” urbano che si percepisce attualmente”, non possono dirsi sussistenti sostanziali differenze tra i terreni che hanno visto accolta l’osservazione per la modifica della destinazione urbanistica e quella delle ricorrenti, poichè anche quest’ultima è prospiciente la nuova strada, ha di fronte a sé, oltre la strada suddetta, altra edificazione (part. -OMISSIS-, -OMISSIS-0, -OMISSIS-8) - potendo così realizzare anch’essa la funzione di mitigazione di un effetto “retro-urbano” - e confina con un lotto già edificato (partt. -OMISSIS-).
La presenza di altra edificazione di fronte alla particella -OMISSIS-, sul lato opposto di via -OMISSIS-, impedisce, inoltre, di riscontrare quella continuità tra aree agricole circostanti che nella relazione istruttoria è posta a fondamento del rigetto dell’osservazione (“La destinazione urbanistica impressa alla particella della proprietà -OMISSIS- rientra nella scelta di piano di non compromettere le continuità ecologiche in questa parte di territorio, creando una discontinuità nelle aree agricole verso la campagna che va oltre la via -OMISSIS-”). Dalle tavole grafiche riportate nella relazione istruttoria, infatti emerge che le aree libere retrostanti alla part. -OMISSIS- non si pongono (attraverso di essa), in continuità con altre aree inedificate oltre via -OMISSIS-, per la presenza, dinanzi alla particella -OMISSIS-, degli edifici ricadenti sulle partt. -OMISSIS-, -OMISSIS-0, -OMISSIS-8.
Pertanto la previsione urbanistica impugnata, oltre a non apparire coerente con la motivazione che la sostiene, è affetta da errore di fatto rispetto alle caratteristiche del contesto nel quale è posta.
7. Il ricorso è, dunque, fondato sotto tale limitato aspetto e, per il resto, inammissibile.
Per l’effetto la classificazione della particella -OMISSIS- individuata negli atti impugnati deve essere annullata. In via conformativa, il Comune dovrà attribuire al fondo di parte ricorrente una nuova classificazione, coerente con le scelte di piano, secondo i principi di cui in motivazione.
8. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la destinazione urbanistica impressa alla particella -OMISSIS- dagli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori atti dell’Amministrazione;
- dichiara inammissibili le ulteriori censure;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Napoli, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NN ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ZO | NA LA |
IL SEGRETARIO