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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N Sentenza Fasc. n. 670/2025
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 24.12.2025
PROMOSSO DA
, elettivamente domiciliato in Pescara (PE) alla Via A.L. Antinori n. 6, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Danilo Colavincenzo, che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. M. De Marzo e dall'Avv. P.P. Di Gregorio in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA INFORTUNIO
CONCLUSIONI: come da verbale del 24.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere proposto all' di Pescara istanza intesa a conseguire le prestazioni assicurative di legge in relazione ad CP_1 un infortunio sul lavoro occorso il 20.10.2021; infortunio in riferimento al quale l'ente assicuratore in esito ai disposti accertamenti strumentali aveva corrisposto le indennità economiche temporanee e riconosciuto postumi permanenti nella misura del 20% , escludendo la permanenza di maggiori postumi indennizzabili.
Poiché in sede amministrativa l'istanza volta ad un maggior riconoscimento non aveva ottenuto accoglimento, il ricorrente chiedeva che la sussistenza dei postumi permanenti derivati da detto infortunio (in misura pari al 25% o comunque superiore al 20%) fossero accertati in giudizio, con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo favore il relativo grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura dovuta. Costituendosi in giudizio, l'Ente convenuto resisteva alla domanda.
All'esito dell'istruttoria espletata e della ctu medico legale disposta la causa veniva decisa all'udienza del 24.12.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che all'esito dell'infortunio il ricorrente ha riportato in conseguenza e per causa dell'infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima in data 20/10/2021 il seguente quadro meonamtivo “Esiti di microdiscetomia e artrodesi C6-C7 con mezzi di sintesi in situ e disturbi trofico-sensitivi periferici in pregresso trauma cervicale con frattura composta emiarco posteriore sn di C6” .
Ha precisato che nel caso di specie vanno necessariamente considerati a parte gli esiti chirurgici cicatriziali con persistenza di mezzi di sintesi in situ e la sindrome vertiginosa posizionale tenendo conto delle indicazioni valutative fornite dalle voci n. 36 “Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche”(fino a 5%), n. 306 “Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno limitazione funzionale del corrispondente segmento articolare” (fino a 3%) e n. 314 “Vertigine parossistica posizionale benigna” (fino a 4%) della predetta tabelle di legge, concludendo come, alla luce del tipo ed entità delle lesioni riportate dal periziando a seguito dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, tenuto conto della documentazione sanitaria versata in atti e della obiettività clinica registrata nel corso della visita peritale attuale il complesso invalidante non può essere valutato in misura superiore al 20% (venti per cento), già riconosciuto in sede amministrativa. Ha inoltre precisato nel rispondere alle osservazioni sollevate dal ctp di parte ricorrente di non condividere l'approccio valutativo di cui al ctp tenuto conto della corretta e scrupolosa metodologia specialistica medico legale utilizzata facendo ricorso al ben noto criterio analogico nella individuazione del riferimento tabellare indicato nella relazione peritale e pertanto respingendo l'invito del CTP di duplicare la valutazione menomativa accertata in quanto non conferente al caso di specie.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, così come le spese di ctu, liquidate con separato giudizio.
P. Q. M.
Così provvede: Respinge il ricorso.
Condanna, parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che si liquidano in CP_1 complessivi Euro 2.200,000, oltre accessori di legge
Pone a carico del ricorrente le spese di c.t.u..
Così deciso in Pescara il 24.12.2025.
IL G.OT.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 24.12.2025
PROMOSSO DA
, elettivamente domiciliato in Pescara (PE) alla Via A.L. Antinori n. 6, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Danilo Colavincenzo, che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. M. De Marzo e dall'Avv. P.P. Di Gregorio in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA INFORTUNIO
CONCLUSIONI: come da verbale del 24.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere proposto all' di Pescara istanza intesa a conseguire le prestazioni assicurative di legge in relazione ad CP_1 un infortunio sul lavoro occorso il 20.10.2021; infortunio in riferimento al quale l'ente assicuratore in esito ai disposti accertamenti strumentali aveva corrisposto le indennità economiche temporanee e riconosciuto postumi permanenti nella misura del 20% , escludendo la permanenza di maggiori postumi indennizzabili.
Poiché in sede amministrativa l'istanza volta ad un maggior riconoscimento non aveva ottenuto accoglimento, il ricorrente chiedeva che la sussistenza dei postumi permanenti derivati da detto infortunio (in misura pari al 25% o comunque superiore al 20%) fossero accertati in giudizio, con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo favore il relativo grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura dovuta. Costituendosi in giudizio, l'Ente convenuto resisteva alla domanda.
All'esito dell'istruttoria espletata e della ctu medico legale disposta la causa veniva decisa all'udienza del 24.12.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che all'esito dell'infortunio il ricorrente ha riportato in conseguenza e per causa dell'infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima in data 20/10/2021 il seguente quadro meonamtivo “Esiti di microdiscetomia e artrodesi C6-C7 con mezzi di sintesi in situ e disturbi trofico-sensitivi periferici in pregresso trauma cervicale con frattura composta emiarco posteriore sn di C6” .
Ha precisato che nel caso di specie vanno necessariamente considerati a parte gli esiti chirurgici cicatriziali con persistenza di mezzi di sintesi in situ e la sindrome vertiginosa posizionale tenendo conto delle indicazioni valutative fornite dalle voci n. 36 “Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche”(fino a 5%), n. 306 “Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno limitazione funzionale del corrispondente segmento articolare” (fino a 3%) e n. 314 “Vertigine parossistica posizionale benigna” (fino a 4%) della predetta tabelle di legge, concludendo come, alla luce del tipo ed entità delle lesioni riportate dal periziando a seguito dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, tenuto conto della documentazione sanitaria versata in atti e della obiettività clinica registrata nel corso della visita peritale attuale il complesso invalidante non può essere valutato in misura superiore al 20% (venti per cento), già riconosciuto in sede amministrativa. Ha inoltre precisato nel rispondere alle osservazioni sollevate dal ctp di parte ricorrente di non condividere l'approccio valutativo di cui al ctp tenuto conto della corretta e scrupolosa metodologia specialistica medico legale utilizzata facendo ricorso al ben noto criterio analogico nella individuazione del riferimento tabellare indicato nella relazione peritale e pertanto respingendo l'invito del CTP di duplicare la valutazione menomativa accertata in quanto non conferente al caso di specie.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, così come le spese di ctu, liquidate con separato giudizio.
P. Q. M.
Così provvede: Respinge il ricorso.
Condanna, parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che si liquidano in CP_1 complessivi Euro 2.200,000, oltre accessori di legge
Pone a carico del ricorrente le spese di c.t.u..
Così deciso in Pescara il 24.12.2025.
IL G.OT.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)