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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2900/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4999/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120006726259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130195988825000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720231460001083006 TRIBUTI VARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1040/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Lazio la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720231460001083006, notificata in data 6 febbraio 2025, limitatamente alle cartelle di pagamento sottese relative a tasse automobilistiche e, in particolare: cartella n. 09720120006726259000, asseritamente notificata il 27 marzo 2012, relativa all'anno 2007, per l'importo complessivo di € 387,98; cartella n. 09720130195988825000, asseritamente notificata il 26 agosto 2013, relativa all'anno 2010, per l'importo complessivo di € 372,97.
Il ricorrente deduceva che le predette cartelle e i ruoli sottesi fossero stati annullati per intervenuta prescrizione in virtù della sentenza n. 13603/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 29.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la decadenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'azione di riscossione, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate, lo sgravio dal ruolo e la declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante e, comunque, l'annullamento delle cartelle impugnate.
Il ricorrente rappresentava altresì la consequenziale illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del credito e la colposa negligenza dell'ente impositore e dell'agente della riscossione nell'avere azionato un credito asseritamente insussistente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva eccependo che le cartelle impugnate erano già state oggetto del giudizio definito con sentenza n. 23699/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, passata in giudicato, promosso dal ricorrente, avente ad oggetto la contestazione dell'omissione delle notifiche delle cartelle di pagamento, ed a seguito della quale era stata accertata la regolare notifica delle cartelle e la definitività dei crediti.
Richiamava, inoltre, il principio del giudicato esterno, come affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
20301/2023; Cass. n. 48/2021), evidenziando che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato preclude ogni ulteriore riesame delle medesime questioni.
Precisava altresì che la sentenza n. 13603/2024 era stata impugnata dall'ente riscossore con ricorso in appello (R.G. n. 1695/25), attualmente pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rilevando che nel giudizio di primo grado non era stata prodotta, per mero disguido, la sentenza n. 23699/2017.
La Regione Lazio si costituiva eccependo che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento non erano stati impugnati nei termini di legge e che, pertanto, gli stessi erano divenuti definitivi, non essendo consentito sollevare eccezioni relative alla prescrizione in sede di impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente che la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata risulta fondata su plurimi carichi iscritti a ruolo, per un importo complessivo pari a € 557.951,39, importo largamente superiore alla soglia di € 20.000,00 prevista dall'art. 77, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, anche a prescindere dalle cartelle specificamente contestate dal ricorrente, l'iscrizione ipotecaria risulta legittimamente effettuata, in quanto sorretta da ulteriori titoli validi ed efficaci non censurati.
Inoltre, con riferimento alle cartelle oggetto di contestazione, la Corte osserva che le stesse sono già state definitivamente esaminate nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 23699/2017 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, passata in giudicato, con conseguente operatività del giudicato esterno e preclusione di un nuovo esame nel merito.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riscossione di un credito tributario fondato su sentenza passata in giudicato soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., non risultando pertanto prescritti i crediti posti a base dell'atto impugnato.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso. Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, con distrazione in favore del difensore anistatario, nonché in favore della Regione Lazio, che si liquidano in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4999/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120006726259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130195988825000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720231460001083006 TRIBUTI VARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1040/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Lazio la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720231460001083006, notificata in data 6 febbraio 2025, limitatamente alle cartelle di pagamento sottese relative a tasse automobilistiche e, in particolare: cartella n. 09720120006726259000, asseritamente notificata il 27 marzo 2012, relativa all'anno 2007, per l'importo complessivo di € 387,98; cartella n. 09720130195988825000, asseritamente notificata il 26 agosto 2013, relativa all'anno 2010, per l'importo complessivo di € 372,97.
Il ricorrente deduceva che le predette cartelle e i ruoli sottesi fossero stati annullati per intervenuta prescrizione in virtù della sentenza n. 13603/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 29.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la decadenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'azione di riscossione, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate, lo sgravio dal ruolo e la declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante e, comunque, l'annullamento delle cartelle impugnate.
Il ricorrente rappresentava altresì la consequenziale illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del credito e la colposa negligenza dell'ente impositore e dell'agente della riscossione nell'avere azionato un credito asseritamente insussistente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva eccependo che le cartelle impugnate erano già state oggetto del giudizio definito con sentenza n. 23699/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, passata in giudicato, promosso dal ricorrente, avente ad oggetto la contestazione dell'omissione delle notifiche delle cartelle di pagamento, ed a seguito della quale era stata accertata la regolare notifica delle cartelle e la definitività dei crediti.
Richiamava, inoltre, il principio del giudicato esterno, come affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
20301/2023; Cass. n. 48/2021), evidenziando che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato preclude ogni ulteriore riesame delle medesime questioni.
Precisava altresì che la sentenza n. 13603/2024 era stata impugnata dall'ente riscossore con ricorso in appello (R.G. n. 1695/25), attualmente pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rilevando che nel giudizio di primo grado non era stata prodotta, per mero disguido, la sentenza n. 23699/2017.
La Regione Lazio si costituiva eccependo che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento non erano stati impugnati nei termini di legge e che, pertanto, gli stessi erano divenuti definitivi, non essendo consentito sollevare eccezioni relative alla prescrizione in sede di impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente che la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata risulta fondata su plurimi carichi iscritti a ruolo, per un importo complessivo pari a € 557.951,39, importo largamente superiore alla soglia di € 20.000,00 prevista dall'art. 77, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, anche a prescindere dalle cartelle specificamente contestate dal ricorrente, l'iscrizione ipotecaria risulta legittimamente effettuata, in quanto sorretta da ulteriori titoli validi ed efficaci non censurati.
Inoltre, con riferimento alle cartelle oggetto di contestazione, la Corte osserva che le stesse sono già state definitivamente esaminate nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 23699/2017 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, passata in giudicato, con conseguente operatività del giudicato esterno e preclusione di un nuovo esame nel merito.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riscossione di un credito tributario fondato su sentenza passata in giudicato soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., non risultando pertanto prescritti i crediti posti a base dell'atto impugnato.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso. Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, con distrazione in favore del difensore anistatario, nonché in favore della Regione Lazio, che si liquidano in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.