TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa CE Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2925/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NC ND
AN SA, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IO IA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
18/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12/10/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.3382/2022, omologata con decreto del
19/10/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
Per_ Per_
“ 1) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione principale presso la residenza della madre, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale. La responsabilità
genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di pagina 2 di 7 comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie in relazione all'istruzione,
all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione delle figlie, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale o con il quale le minori sono collocate. I genitori si riconoscono reciproca autonomia nelle
Per_ Per_ rispettive funzioni di cura e di accudimento di e quando le stesse saranno collocate presso l'uno o l'altro.
2) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20,30 quando le andrà a prendere a casa della madre alla domenica sera ore 18,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre;
b) infrasettimanalmente, ogni 15 giorni, due pomeriggi dalle ore 16,00 a dopo cena,
indicativamente il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi tra le parti;
c) VACANZE ESTIVE: le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori 10 giorni da comunicare e da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la decisione della madre, in quelli dispari quella del padre;
d) : le figlie trascorreranno con la madre i giorni dal 24 al 30 Parte_2
dicembre e con il padre i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, invertendo i periodi l'anno successivo;
e) le figlie trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e Controparte_1
con la madre il giorno di Pasquetta, invertendo le giornate l'anno successivo;
f) Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla abituale dimora si obbliga a comunicare preventivamente il luogo ove i figli saranno reperibili;
pagina 3 di 7 Per_ Per_ 3) quale contributo al mantenimento ordinario delle figli il padre verserà alla madre, tramite bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla signora
CE AN (IBAN: [...]) entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 512,56 (cinquecentododicieuro/56) per 12 mensilità,
importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4) l'Assegno Unico per i figli, pari ad oggi ad € 470,00 al mese, sarà percepito dal CP_2
per intero dalla sig.ra CE AN, la quale entro il giorno 10 di ogni mese verserà
sul conto corrente bancario intestato al sig la somma di € 100,00 (IBAN:IT Parte_1
09 O 03069 025131 0000 000 9159, Banca Intesa San Paolo spa), a titolo di parziale rimborso del 50% di sua spettanza di tale contributo statale.
5) le spese di carattere straordinario (come da protocollo del Tribunale di Modena)
saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Per spese straordinarie, che non rientrano nell'assegno di mantenimento mensile, si intendono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 4 di 7 corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo alla esibizione.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie, ai fini della corretta deducibilità
della stessa dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nell'anno 2026 (per l'anno di imposta 2025), e per gli anni a seguire.
pagina 5 di 7 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Per_ 6) nei periodi di vacanza che la minore trascorrerà con il padre (Natale, Pasqua,
vacanze estive), la sig.ra AN provvederà a fornire al padre il 50% degli alimenti adatti alla patologia di cui la minore soffre (celiachia), dal momento che la sig.ra AN
continuerà a percepire un contributo statale mensile conseguente a tale patologia;
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano alla reciproca richiesta di assegno divorzile;
8) i genitori si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio e al rinnovo dei
Per_ Per_ passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio delle figlie minor
9) i coniugi dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato ogni pendenza economica e patrimoniale fra i medesimi e ogni loro altro rapporto inerente e conseguente il matrimonio e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
10) dichiarare compensate le spese legali. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelfranco
MI il 03/07/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
SA AN nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelfranco MI di procedere pagina 6 di 7 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 20 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa CE Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2925/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NC ND
AN SA, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IO IA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
18/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12/10/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.3382/2022, omologata con decreto del
19/10/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
Per_ Per_
“ 1) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione principale presso la residenza della madre, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale. La responsabilità
genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di pagina 2 di 7 comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie in relazione all'istruzione,
all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione delle figlie, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale o con il quale le minori sono collocate. I genitori si riconoscono reciproca autonomia nelle
Per_ Per_ rispettive funzioni di cura e di accudimento di e quando le stesse saranno collocate presso l'uno o l'altro.
2) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20,30 quando le andrà a prendere a casa della madre alla domenica sera ore 18,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre;
b) infrasettimanalmente, ogni 15 giorni, due pomeriggi dalle ore 16,00 a dopo cena,
indicativamente il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi tra le parti;
c) VACANZE ESTIVE: le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori 10 giorni da comunicare e da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la decisione della madre, in quelli dispari quella del padre;
d) : le figlie trascorreranno con la madre i giorni dal 24 al 30 Parte_2
dicembre e con il padre i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, invertendo i periodi l'anno successivo;
e) le figlie trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e Controparte_1
con la madre il giorno di Pasquetta, invertendo le giornate l'anno successivo;
f) Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla abituale dimora si obbliga a comunicare preventivamente il luogo ove i figli saranno reperibili;
pagina 3 di 7 Per_ Per_ 3) quale contributo al mantenimento ordinario delle figli il padre verserà alla madre, tramite bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla signora
CE AN (IBAN: [...]) entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 512,56 (cinquecentododicieuro/56) per 12 mensilità,
importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4) l'Assegno Unico per i figli, pari ad oggi ad € 470,00 al mese, sarà percepito dal CP_2
per intero dalla sig.ra CE AN, la quale entro il giorno 10 di ogni mese verserà
sul conto corrente bancario intestato al sig la somma di € 100,00 (IBAN:IT Parte_1
09 O 03069 025131 0000 000 9159, Banca Intesa San Paolo spa), a titolo di parziale rimborso del 50% di sua spettanza di tale contributo statale.
5) le spese di carattere straordinario (come da protocollo del Tribunale di Modena)
saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Per spese straordinarie, che non rientrano nell'assegno di mantenimento mensile, si intendono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 4 di 7 corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo alla esibizione.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie, ai fini della corretta deducibilità
della stessa dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nell'anno 2026 (per l'anno di imposta 2025), e per gli anni a seguire.
pagina 5 di 7 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Per_ 6) nei periodi di vacanza che la minore trascorrerà con il padre (Natale, Pasqua,
vacanze estive), la sig.ra AN provvederà a fornire al padre il 50% degli alimenti adatti alla patologia di cui la minore soffre (celiachia), dal momento che la sig.ra AN
continuerà a percepire un contributo statale mensile conseguente a tale patologia;
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano alla reciproca richiesta di assegno divorzile;
8) i genitori si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio e al rinnovo dei
Per_ Per_ passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio delle figlie minor
9) i coniugi dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato ogni pendenza economica e patrimoniale fra i medesimi e ogni loro altro rapporto inerente e conseguente il matrimonio e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
10) dichiarare compensate le spese legali. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelfranco
MI il 03/07/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
SA AN nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelfranco MI di procedere pagina 6 di 7 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 20 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7