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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/11/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1 STOPPA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, contumace.
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
l'art. 1, commi 121, Controparte_2 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e,
4) CONDANNARE il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione della Carta P.IVA_2 Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Parte Ricorrente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 –
pagina 1 di 10 comunque entro il limite prescrizionale quinquennale – secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo quindi complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) e/o diversa somma in ragione del limite prescrizionale quinquennale, ovvero, in subordine, CONDANNARE il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_3 (C.F. ), a corrispondere alla parte Ricorrente una somma pari ad Euro 2.000,00, P.IVA_2 (duemila/00) o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno. 5) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione ex lege del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca ipertestuale all'interno dell'Atto” ex Legge Cartabia), del Decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 come da nota spese allegata da liquidarsi in favore del difensore antistatario”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 6.08.2025 , come sopra rappresentato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente c.d. precario appartenente al "personale educativo" e di essere in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Educandato statale "San Benedetto" di Montagnana, in forza di un contratto con decorrenza dal 09.09.2024 al 31.08.2025; di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo , in forza di plurimi contratti annuali anche nelle seguenti annualità: CP_1
- 2021/2022;
- 2022/2023;
- 2023/2024 senza aver fruito in nessuna annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007; degli artt. 395 e 398 del D. Lgs. 297 del 1994; degli artt. 25, 26, 27, 28, 127, 128, 129 e 130 del C.C.N.L. comparto scuola 2016-
2018 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. pagina 2 di 10 2. La difesa dell'Amministrazione convenuta
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto, avvenuta ai sensi della L. 53/1994 in data 1.09.2025, è rimasto contumace.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. la normativa di riferimento.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'istituto della Carta Docente è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che nella formulazione originaria prevedeva:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che
“sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sulla normativa è intervenuta dapprima la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n.
207), che ha modificato lo stesso art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 estendendo il bonus docente anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, fissandone l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, nonché attribuendo ad un decreto del
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_4
pagina 3 di 10 il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente
l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto.
Successivamente il Decreto legge n. 45 del 07.04.2025 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per
l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025,
n. 79 al quarto periodo del suindicato comma 121 ha aggiunto:
“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del Controparte_4 merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Sebbene la normativa di settore utilizzi il termine “docente”, si deve ammettere che anche gli educatori possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente affermato anche dalla Corte di Cassazione, che sul punto richiamando numerosi precedenti ha ribadito: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, l'assimilabilità di questo con quello docente è altresì confermata anche dalla contrattazione collettiva, il CCNL del Comparto
Scuola 2016-2018, lo include, infatti, nell'“area professionale dei docenti”, come previsto dall'articolo 25 che ricomprende insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n. 4810), tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33), come precisato in un'altra pronuncia della medesima Corte (Cass.
Civ. sez. lav. 29.10.2024, n. 27872).
Alla luce di una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto
a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e
pagina 4 di 10 semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024,
n. 9984).
I giudici della Suprema Corte hanno infine ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Infine, il Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164 (in GU 05/11/2025, n. 257), ha apportato all'articolo in questione ulteriori modifiche, in particolare: (a) ha ampliato la platea dei beneficiari della Carta Docente, consentendone l'accesso anche ai "docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche" e al "personale educativo"; (b) ha arricchito la lista dei beni e servizi che i docenti e il personale educativo possono acquistare includendo tra questi i "servizi di trasporto di persone"; (c) ha introdotto limiti temporali precisi per l'acquisto di hardware e software poiché "a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per
l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware
e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale"; (d) ed ha fissato al 30 gennaio di ogni anno, il termine entro il quale "A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze […] sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo, di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123".
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, nell'anno scolastico in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
pagina 5 di 10 Va rammentato che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n.
32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L.
n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE sez. X con sentenza n. 268 del 03.07.2025 pronunciata nella causa C-268/24 è recentemente intervenuta sull'esclusione del beneficio della carta elettronica per i docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata affermando che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato. pagina 6 di 10 Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità
– nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per l'anno scolastico di servizio svolto in forza di contratto a tempo determinato indicato in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” Da ultimo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano;
sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla
Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo pagina 7 di 10 se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del - la Suprema Corte ha affermato che la pur CP_1 complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre
2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per pagina 8 di 10 fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Sul punto, la Suprema Corte ha condivisibilmente stabilito che essi possono avanzare richiesta di risarcimento del danno, allegando e dimostrando il pregiudizio subito, costituito dall'insieme dei possibili esborsi, quali spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, ma è possibile anche la prova dello stesso in via presuntiva, che ammette la liquidazione equitativa da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
Venendo al caso di specie, il ricorrente non ha provato né di essere docente di ruolo, né di essere in possesso di contratto per l'a.s. 2025/2026, né di essere tuttora inserito nelle GPS provinciali;
sicchè - in assenza di prova della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico- la domanda formulata in via principale deve essere rigettata.
Tuttavia il ricorrente ha formulato in questa sede e, in via subordinata, domanda risarcitoria che, in mancanza di specifica deduzione circa le spese sostenute, deve essere accolta riconoscendogli il beneficio nominale nella misura del 60%.
Sulla somma riconosciuta andranno calcolati interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, senza aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 445/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: pagina 9 di 10 1. Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
2. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e condanna il convenuto al risarcimento in via equitativa nella CP_1 misura del 60% del valore nominale, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. Rigetta per il resto il ricorso;
4. Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al CP_1 procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in
€1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1 STOPPA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, contumace.
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
l'art. 1, commi 121, Controparte_2 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e,
4) CONDANNARE il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione della Carta P.IVA_2 Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Parte Ricorrente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 –
pagina 1 di 10 comunque entro il limite prescrizionale quinquennale – secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo quindi complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) e/o diversa somma in ragione del limite prescrizionale quinquennale, ovvero, in subordine, CONDANNARE il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_3 (C.F. ), a corrispondere alla parte Ricorrente una somma pari ad Euro 2.000,00, P.IVA_2 (duemila/00) o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno. 5) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione ex lege del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca ipertestuale all'interno dell'Atto” ex Legge Cartabia), del Decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 come da nota spese allegata da liquidarsi in favore del difensore antistatario”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 6.08.2025 , come sopra rappresentato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente c.d. precario appartenente al "personale educativo" e di essere in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Educandato statale "San Benedetto" di Montagnana, in forza di un contratto con decorrenza dal 09.09.2024 al 31.08.2025; di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo , in forza di plurimi contratti annuali anche nelle seguenti annualità: CP_1
- 2021/2022;
- 2022/2023;
- 2023/2024 senza aver fruito in nessuna annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007; degli artt. 395 e 398 del D. Lgs. 297 del 1994; degli artt. 25, 26, 27, 28, 127, 128, 129 e 130 del C.C.N.L. comparto scuola 2016-
2018 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. pagina 2 di 10 2. La difesa dell'Amministrazione convenuta
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto, avvenuta ai sensi della L. 53/1994 in data 1.09.2025, è rimasto contumace.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. la normativa di riferimento.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'istituto della Carta Docente è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che nella formulazione originaria prevedeva:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che
“sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sulla normativa è intervenuta dapprima la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n.
207), che ha modificato lo stesso art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 estendendo il bonus docente anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, fissandone l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, nonché attribuendo ad un decreto del
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_4
pagina 3 di 10 il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente
l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto.
Successivamente il Decreto legge n. 45 del 07.04.2025 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per
l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025,
n. 79 al quarto periodo del suindicato comma 121 ha aggiunto:
“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del Controparte_4 merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Sebbene la normativa di settore utilizzi il termine “docente”, si deve ammettere che anche gli educatori possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente affermato anche dalla Corte di Cassazione, che sul punto richiamando numerosi precedenti ha ribadito: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, l'assimilabilità di questo con quello docente è altresì confermata anche dalla contrattazione collettiva, il CCNL del Comparto
Scuola 2016-2018, lo include, infatti, nell'“area professionale dei docenti”, come previsto dall'articolo 25 che ricomprende insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n. 4810), tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33), come precisato in un'altra pronuncia della medesima Corte (Cass.
Civ. sez. lav. 29.10.2024, n. 27872).
Alla luce di una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto
a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e
pagina 4 di 10 semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024,
n. 9984).
I giudici della Suprema Corte hanno infine ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Infine, il Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164 (in GU 05/11/2025, n. 257), ha apportato all'articolo in questione ulteriori modifiche, in particolare: (a) ha ampliato la platea dei beneficiari della Carta Docente, consentendone l'accesso anche ai "docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche" e al "personale educativo"; (b) ha arricchito la lista dei beni e servizi che i docenti e il personale educativo possono acquistare includendo tra questi i "servizi di trasporto di persone"; (c) ha introdotto limiti temporali precisi per l'acquisto di hardware e software poiché "a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per
l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware
e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale"; (d) ed ha fissato al 30 gennaio di ogni anno, il termine entro il quale "A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze […] sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo, di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123".
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, nell'anno scolastico in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
pagina 5 di 10 Va rammentato che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n.
32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L.
n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE sez. X con sentenza n. 268 del 03.07.2025 pronunciata nella causa C-268/24 è recentemente intervenuta sull'esclusione del beneficio della carta elettronica per i docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata affermando che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato. pagina 6 di 10 Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità
– nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per l'anno scolastico di servizio svolto in forza di contratto a tempo determinato indicato in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” Da ultimo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano;
sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla
Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo pagina 7 di 10 se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del - la Suprema Corte ha affermato che la pur CP_1 complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre
2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per pagina 8 di 10 fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Sul punto, la Suprema Corte ha condivisibilmente stabilito che essi possono avanzare richiesta di risarcimento del danno, allegando e dimostrando il pregiudizio subito, costituito dall'insieme dei possibili esborsi, quali spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, ma è possibile anche la prova dello stesso in via presuntiva, che ammette la liquidazione equitativa da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
Venendo al caso di specie, il ricorrente non ha provato né di essere docente di ruolo, né di essere in possesso di contratto per l'a.s. 2025/2026, né di essere tuttora inserito nelle GPS provinciali;
sicchè - in assenza di prova della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico- la domanda formulata in via principale deve essere rigettata.
Tuttavia il ricorrente ha formulato in questa sede e, in via subordinata, domanda risarcitoria che, in mancanza di specifica deduzione circa le spese sostenute, deve essere accolta riconoscendogli il beneficio nominale nella misura del 60%.
Sulla somma riconosciuta andranno calcolati interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, senza aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 445/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: pagina 9 di 10 1. Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
2. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e condanna il convenuto al risarcimento in via equitativa nella CP_1 misura del 60% del valore nominale, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. Rigetta per il resto il ricorso;
4. Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al CP_1 procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in
€1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli
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