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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 720/2024 R.G. vertente
fra
, nato il [...] a [...] ; C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato C.F._2
presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'8.03.2024 e ritualmente notificato, il sig. deduceva di Pt_1
essere operaio edile, in data 21.10.2013, che mentre prestava attività lavorativa, alle dipendenze della Ditta Troiano Fernando - Costruzioni Generali subiva un infortunio riportando la seguente menomazione: “”ERNIE DISCALI L4-L5 ED L5-S1 APPREZZABILI
CON INDAGINI STRUMENTALI E CON SFUMATA RIPERCUSSIONE
FUNZIONALE””. A seguito di domanda del ricorrente, l'amministrazione resistente, dopo averlo sottoposto a visita medico-legale, riconosceva allo stesso, il danno biologico, nella misura del 6%, avendolo giudicato affetto da: “Ernie discali L4-L5 ed L5-S1 apprezzabili con indagini strumentali e con sfumata ripercussione funzionale..”
Avverso la predetta decisione, l'odierno ricorrente, in data 04.10.2022, presentava richiesta di visita di revisione per aggravamento, allegando la relativa documentazione medica. L' CP_1
con provvedimento del 16.12.2022, dopo aver sottoposto a visita medico-legale l'istante, comunicava, allo stesso la menomazione dell'integrità psico-fisica restava confermata nella misura precedentemente comunicata;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2 presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare che l'infortunio occorso al sig. ha causato la malattia professionale così come denunciata e, pertanto, Pt_1 dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito dell'infortunio del
21.10.2013, è pari al 10% e, quindi, ha diritto all'indennizzo in capitale, sin dalla data della richiesta di visita di revisione per aggravamento (04.10.2022); condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'istante, dell'indennizzo in capitale nella misura del 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle CP_1
spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre
Spese Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
2 La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 18 febbraio
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
In conclusione, sulla base della visita medica e di uno studio accurato dei documenti agli atti, risulta che il sig. , è affetto dalle seguenti malattie :” Diabete mellito di tipo II Parte_1
non insulino-dipendente .Ernie discali L4-L5 ed L5-S1 apprezzabili con esami strumentali e con osservazione clinica (manovra di Lasègue positiva ),spondiloartrosi cervicale con ernia discale C5-C6 che comprime il midollo e determina un restringimento locale del canale vertebrale. Nel nostro caso interessa determinare il danno biologico a carico del periziando che, applicando la formula del risulta essere pari al 10%”. Parte_2
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 08.3.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetta, pari al 10% ;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3 3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 720/2024 R.G. vertente
fra
, nato il [...] a [...] ; C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato C.F._2
presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'8.03.2024 e ritualmente notificato, il sig. deduceva di Pt_1
essere operaio edile, in data 21.10.2013, che mentre prestava attività lavorativa, alle dipendenze della Ditta Troiano Fernando - Costruzioni Generali subiva un infortunio riportando la seguente menomazione: “”ERNIE DISCALI L4-L5 ED L5-S1 APPREZZABILI
CON INDAGINI STRUMENTALI E CON SFUMATA RIPERCUSSIONE
FUNZIONALE””. A seguito di domanda del ricorrente, l'amministrazione resistente, dopo averlo sottoposto a visita medico-legale, riconosceva allo stesso, il danno biologico, nella misura del 6%, avendolo giudicato affetto da: “Ernie discali L4-L5 ed L5-S1 apprezzabili con indagini strumentali e con sfumata ripercussione funzionale..”
Avverso la predetta decisione, l'odierno ricorrente, in data 04.10.2022, presentava richiesta di visita di revisione per aggravamento, allegando la relativa documentazione medica. L' CP_1
con provvedimento del 16.12.2022, dopo aver sottoposto a visita medico-legale l'istante, comunicava, allo stesso la menomazione dell'integrità psico-fisica restava confermata nella misura precedentemente comunicata;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2 presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare che l'infortunio occorso al sig. ha causato la malattia professionale così come denunciata e, pertanto, Pt_1 dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito dell'infortunio del
21.10.2013, è pari al 10% e, quindi, ha diritto all'indennizzo in capitale, sin dalla data della richiesta di visita di revisione per aggravamento (04.10.2022); condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'istante, dell'indennizzo in capitale nella misura del 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle CP_1
spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre
Spese Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
2 La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 18 febbraio
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
In conclusione, sulla base della visita medica e di uno studio accurato dei documenti agli atti, risulta che il sig. , è affetto dalle seguenti malattie :” Diabete mellito di tipo II Parte_1
non insulino-dipendente .Ernie discali L4-L5 ed L5-S1 apprezzabili con esami strumentali e con osservazione clinica (manovra di Lasègue positiva ),spondiloartrosi cervicale con ernia discale C5-C6 che comprime il midollo e determina un restringimento locale del canale vertebrale. Nel nostro caso interessa determinare il danno biologico a carico del periziando che, applicando la formula del risulta essere pari al 10%”. Parte_2
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 08.3.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetta, pari al 10% ;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3 3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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