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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente relatore;
Dott. Dario Nardi Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in L'Aquila, alla via Colle Pretura n. 70, presso lo studio dell' Avv.
Donatella Boccabella, che la rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente -
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP
L'Aquila presso lo studio dell'Avv. Isidoro Isidori, alla via Corso Vittorio Emanule n.
23, che lo rappresenta e difende in virtù della procura prodotta congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta.
- resistente -
Oggetto: separazione giudiziale con figlio minorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 19.01.2024, ha proposto domanda di Parte_1 separazione giudiziale nonché, cumulativamente, la domanda di scioglimento del matrimonio, nei confronti del coniuge CP
In particolare, la ricorrente ha dedotto quanto segue: - di aver iniziato una relazione sentimentale con prima del CP matrimonio, dalla quale era nato, in data 15.12.2019, il figlio , PE ravvivando una unione già stanca tra i due genitori;
- di aver contratto matrimonio civile con in data 15.09.2022, CP iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del
Comune di L'Aquila n. 55, p. 1, anno 2022, in regime di comunione legale dei beni;
- che il rapporto coniugale era entrato di nuovo in crisi poco dopo la celebrazione del matrimonio, con progressivo deterioramento dei rapporti quotidiani tra i coniugi;
- preso atto del venir meno della comunione spirituale e dell'impossibilità di proseguire la vita in comune i coniugi tentavano, senza riuscirci, di addivenire ad una separazione consensuale;
- che a partire dal mese di ottobre 2023, a causa dei gravi problemi igienico- sanitari dell'immobile adibito a residenza familiare, sito in L'Aquila alla via
Gennaro Finamore n. 10, i coniugi in via di fatto si separavano e Parte_1 decideva di locare un appartamento in L'Aquila, alla via Grotta di Navarra
[...]
14/D, dove portava con sé il figlio che il padre frequentava e teneva con PE sé in base ad un calendario concordato;
- la condizione reddituale e patrimoniale della ricorrente aveva conosciuto un IGnificativo miglioramento a far data dall'anno 2019 quando aveva ricevuto una cospicua eredità dalle zie ed cui faceva seguito, nel 2023, Per_2 Per_3
l'assunzione a tempo indeterminato presso la Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila in qualità di funzionario;
- sosteneva come fosse sempre mancato negli anni qualsiasi aiuto economico da parte del coniuge, sia durante gli anni della convivenza pre-matrimoniale che in quelli successivi della vita coniugale, avendo conseguito la CP laurea solo nel 2019 ed avendo intrapreso una collaborazione professionale con uno studio odontoiatrico di Terni solo nel 2022;
pag. 2/23 - che all'esito di una serie di trasferimenti su conti correnti intestati a CP
una cospicua parte del denaro ereditario (pari a circa 260.000,00 Euro)
[...] risulta attualmente nella disponibilità del coniuge;
- che i suddetti trasferimenti devono ritenersi fittizi in quanto motivati, all'epoca dei fatti, dal solo scopo di “tutelare e proteggere (anche da eventi luttuosi)” le somme suddette e, pertanto, la materiale disponibilità delle stesse in capo a venuta meno la comunanza di vita spirituale e materiale, CP risultava ormai priva di causa, spingendo la ricorrente, già da tempo, a chiederne la restituzione, senza successo;
- che la casa familiare, ubicata in L'Aquila alla via Gennaro Finamore n. 10 avrebbe dovuto essere restituita alla ricorrente in quanto il prezzo di acquisto è stato interamente pagato con il denaro ereditario;
- che detiene l'autoveicolo Peugeot 208, targato FG 551 GA, di CP proprietà della ricorrente la quale ne aveva richiesto invano la restituzione;
- che il piccolo è titolare di una indennità di frequenza pari a 302,31 Euro PE
a cui va sommato l'assegno unico universale corrisposto alla ricorrente e pari a
146,00 Euro;
2. Con decreto, comunicato al ricorrente in data 05.02.2024 era disposta la comparizione dei coniugi innanzi a sé all'udienza del 15.05.2024, per l'esperimento del tentativo di conciliazione e, in caso negativo, per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assegnando al coniuge convenuto termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per la costituzione e disponendo il deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c.
3. Il decreto è stato comunicato al Pubblico Ministero, il quale, in data 05.08.2024, ha apposto visto, dichiarando di nulla opporre.
4. Il resistente si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 15.04.2024, con la quale contestava la fondatezza delle pretese a contenuto patrimoniale e la ricostruzione delle fasi del rapporto matrimoniale, deducendo in sintesi:
- che i due, dopo essersi conosciuti nel 2008, iniziavano a convivere nel settembre
2009 a Sulmona, in via Gramsci;
pag. 3/23 - negava il fatto che la nascita di avesse rianimato un rapporto di coppia PE oramai spento, deducendo che viceversa la convivenza pre-matrimoniale e il rapporto coniugale si sono sempre svolti in modo eccellente, all'insegna della condivisione delle scelte di vita, con progetti comuni di lungo periodo, come quello di “comprare una nuova abitazione più grande con giardino” o “di attivare dei conti deposito bloccati a 5 anni, per avere una rendita mensile aggiuntiva per la famiglia”, l'ultimo dei quali è stato attivato il 27 luglio 2023;
- deduceva che l'intollerabilità della relazione che aveva impedito la prosecuzione della convivenza non fu l'umidità di una stanza dell'abitazione coniugale, come allegato dalla ricorrente, – problema già presente nel momento in cui l'immobile fu acquistato -, quanto piuttosto i ripetuti tradimenti consumati da quest'ultima, nel mese di agosto 2023, e la conseguente decisione di “dedicarsi ad una vita fuori dal matrimonio e con un'altra persona”;
- confermava come a seguito della separazione di fatto i coniugi avessero concordato tempi e modalità di frequentazione di con il figlio CP
, anche al fine di consentire al IG. di coltivare la propria vita PE CP professionale di odontoiatra, ricercando un'occupazione lavorativa fuori
L'Aquila ed anche fuori Regione;
- sottolineava come, già prima della nascita di , egli avesse rinunciato alla PE propria realizzazione in campo lavorativo al fine di consentire a Parte_1 di far germogliare i propri desideri di successo professionale. La stessa,
[...] infatti, ha potuto coltivare con costanza le proprie aspirazioni e riuscire a realizzarsi prima come infermiera professionale, poi come ricercatrice e infine come funzionario, proprio grazie alle rinunce di il quale si era CP prodigato nell'accudimento delle anziane zie di ed, in Parte_1 particolare, della zia “la quale morì proprio tra le braccia di ; Per_3 CP che dopo la nascita di , per scelta condivisa di entrambi i coniugi, PE si era dedicata al suo lavoro, mentre si era occupato Parte_1 CP da solo della famiglia, della gestione delle proprietà e dell'accudimento di
. Pertanto, “se ha potuto seguire i suoi sogni lavorativi[…] e PE Pt_1 contemporaneamente fare la propria parte per guadagnarsi l'eredità della zia pag. 4/23 è stato solo ed esclusivamente per il grande energico e prezioso lavoro Per_3 fatto da che ha messo da parte i suoi impegni personali, la sua CP carriera professionale per un benessere economico futuro familiare”;
- contestava l'asserito diritto alla restituzione dell'autoveicolo Peugeot 208, targato FG 551 GA, essendo stato acquistato anche con il contributo economico del resistente ed essendo stato utilizzato per far fronte alle eIGenze della famiglia, rilevando altresì che la ricorrente ha a sua disposizione un'altra vettura
Nissan Juke, targata GN 889 PE, facente parte della comunione legale dei beni;
- chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento PE prevalente presso di sé in ragione del fatto che da sempre il bambino ha potuto beneficiare delle cure e delle attenzioni paterne, in considerazione, altresì, del fatto che “da anni è in cura psichiatrica per problemi di Parte_1 depressione e attacchi di panico”;
- deduceva che, non avendo sviluppato nel corso degli anni sufficienti competenze in campo professionale, a causa della pressoché totale dedizione alla cura della famiglia, non aveva tuttora un reddito proprio adeguato e, pertanto, non era in grado di far fronte alle spese di mantenimento del figlio, fino a quando non avesse raggiunto un livello reddituale pari a quello attuale di Parte_1
(2100 Euro/mese);
In data 24.04.2024, parte ricorrente provvedeva al deposito della memoria ex art. 473bis.17, comma 1 c.p.c., nella quale, replicando ai fatti allegati dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta:
- negava la rispondenza al vero dell'allegata bontà del rapporto sentimentale tra i due coniugi e dell'esistenza di progetti a lungo termine;
- allegava la circostanza di aver manifestato, già nel 2021, a la CP volontà di interrompere la relazione sentimentale;
volontà reiterata anche nel corso del 2022 e non eseguita solo per il timore della di lui reazione “visto che, quando gli diceva che l'avrebbe lasciato, in diverse occasioni l'aveva picchiata”;
pag. 5/23 - deduceva che la causa della crisi matrimoniale dovesse essere rinvenuta nell'assenza di affectio coniugalis fin dalla celebrazione del matrimonio, piuttosto che nella presunta condotta licenziosa della ricorrente;
- negava che le precarie condizioni igienico-sanitarie della casa coniugale fossero un pretesto atto a giustificare l'abbandono dalla casa familiare, ribadendo, al contrario, la costante preoccupazione materna di far vivere il piccolo , PE sovente preda di crisi respiratorie, in un ambiente più salubre, quale avrebbe potuto essere la mansarda di proprietà di sita in L'Aquila, alla CP via Pascoli, tante volte proposta, quale valida alternativa abitativa, dalla ricorrente la quale, suo malgrado, riceveva dal coniuge “insulti circa le sue presunte condizioni psichiche”;
- negava che la totale dedizione di alla gestione della vita CP familiare e all'accudimento del piccolo fosse frutto di una decisione PE condivisa;
al contrario, rilevava di aver sempre sollecitato il proprio coniuge ad intraprendere un percorso lavorativo e ad affidare il figlioletto alle cure di un asilo nido, soluzione quest'ultima alla quale si è sempre CP opposto;
- rilevava la condotta indolente di il quale aveva impiegato oltre CP vent'anni per concludere il corso di laurea in odontoiatria e pretendeva, con analogo atteggiamento inerte, di prendere parte nella misura del 50% al compenso che la ricorrente percepiva in cambio dell'assistenza ad una anziana IGnora, presso la quale si era trasferito anche CP
- contestava la veridicità del fatto relativo alle cure che CP assumeva di aver prestato alle zie della ricorrente, osservando come egli si fosse limitato unicamente ad accompagnare la propria compagna;
- escludeva, inoltre, che la fortunata eredità fosse conseguenza dell'assistenza, asseritamente offerta anche per il suo tramite, posto che la zia aveva già Per_3 redatto il testamento olografo, fonte della delazione;
- quanto alle proprie condizioni psichiche, osservava che gli attacchi di panico di cui soffriva durante la convivenza familiare, e che avevano reso necessario il ricorso alla terapia farmacologica, risultavano completamente scomparsi;
pag. 6/23 - negava che tale problematica avesse influito nel rapporto con , “trattato PE sempre in modo amorevole ed accudente[…]; per cui è assolutamente falso che abbia mai alzato le mani su ”; PE
- denunciava di aver più volte discusso con circa lo stato di CP salute del piccolo , affetto da problemi respiratori e crisi
PE gastrointestinali, causati delle inappropriate condizioni della casa familiare da cui il padre aveva rifiutato di allontanarsi nonostante le preoccupazioni espresse anche dai collaboratori scolastici per la salute di;
la stessa indifferenza
PE per la salute del piccolo , riconosciuto portatore di handicap ai sensi
PE dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 e per tale ragione titolare di una indennità di frequenza, deduceva essere alla base del rifiuto immotivato del consenso a sottoporre il figlio ad un intervento di adenotonsillectomia già prenotato dal medico curante e dell'ingiustificato trattenimento presso di sé del tesserino sanitario e della carta d'identità elettronica di impedendone l'uso per
PE
l'accesso al pronto soccorso;
- rilevava come il resistente avesse omesso di dare conto dei capitali depositati sui conti a lui intestati e costituenti parte dell'eredità della resistente, delle somme di cui è cointestatario assieme ai genitori, e CP_2 Controparte_3 nonché degli effettivi guadagni ottenuti dallo svolgimento dall'attività di odontoiatra;
- dichiarava di percepire uno stipendio mensile medio pari a 1.896,00 Euro il quale si riduce notevolmente dovendo pagare il canone di locazione dell'abitazione in cui vive con il figlio che ammonta a 550,00 Euro, PE oltre alle spese quotidiane per le eIGenze del figlio comprese quelle mediche e farmacologiche;
- si opponeva alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e chiedeva di essere ammessa alla prova contraria, in caso di ammissione degli stessi.
All'udienza del 15.05.2024, le parti hanno dichiarato l'impossibilità di riconciliazione;
la ricorrente, dopo essersi riportata al ricorso introduttivo, precisava che la scelta di contrarre matrimonio, dopo una lunga convivenza è stata determinata dalla particolare fragilità del momento, di essere stata lei a volere un figlio in disaccordo con il marito, e pag. 7/23 che il matrimonio è stato voluto dalla famiglia di soprattutto dopo CP
l'acquisto dell'eredità delle zie;
il resistente dichiarava di lavorare da gennaio come odontoiatra presso uno studio di Terni, di avere con il figlio un rapporto sereno e di non riuscire per il momento, stante le attuali condizioni economiche, a provvedere al mantenimento dello stesso.
Il Presidente istruttore riservava ordinanza.
Con ordinanza del 23.07.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2024, il Presidente istruttore autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione PE prevalente presso la madre, regolando le modalità di frequentazione del padre e di permanenza presso di lui come da piano genitoriale proposto dalla madre;
disponeva in favore della ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio pari a 150,00 Euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
stabiliva che le spese straordinarie fossero sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%; rigettava la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dal resistente stante l'autosufficienza economica dello stesso, riservando ogni altra decisione in merito all'esito dell'istruttoria.
Espletate le prove testimoniali, nei limiti del provvedimento di ammissione, su richiesta delle parti si procedeva alla rinnovazione della prova testimoniale per l'esame dei testi,
e Tes_1 Tes_2 Tes_3
All'udienza del 12.02.2025, il Presidente istruttore, escussi i testi Testimone_4
e dichiarata esaurita l'istruttoria, rinviava all'udienza del 04.06.2026 Testimone_5 per la rimessione della causa in decisione, assegnando per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni termine fino al 31.03.2025, per il deposito delle comparse conclusionali termine fino al 20 maggio 2025, per le memorie di replica termine fino al 20 maggio 2025.
Le parti, con le note scritte, precisavano come segue le conclusioni. La ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini: Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria, pronunciare la separazione personale di essi coniugi, nonché confermare
i provvedimenti emessi in via provvisoria in conformità alla richieste della ricorrente pag. 8/23 ovvero accogliere le stesse ove diverse;
1- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione PE attualmente sita in Paganica L'Aquila – Via S. Emidio 17, e regolamentare le modalità di frequentazione del padre e di permanenza presso di lui come da piano genitoriale di seguito indicato: - il figlio è collocato dal lunedì al venerdì di ogni settimana presso la madre, che si occuperà di portarlo a scuola la mattina e di riprenderlo all'uscita e riaccompagnarlo a casa;
il padre potrà prelevare e tenere con sé il bambino per 1 pomeriggio a settimana, previo accordo con la madre dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quando dovrà accompagnarvelo); - durante i fine settimana, il figlio starà con la madre o con il madre secondo il criterio dell'alternanza; - durante il periodo estivo, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, il figlio frequenterà il Centro estivo, con replica delle modalità di frequentazione e di permanenza presso i genitori previste per il periodo scolastico;
salvo aggiustamenti che le parti concorderanno di volta in volta in base alla rispettive eIGenze lavorative. – A decorrere da quest'anni, il figlio trascorrerà le festività del Natale nei giorni 24, 25 e
26 dicembre con un genitore, mentre la vigilia di fine anno, cioè il 31 dicembre, il 1° dell'anno nuovo e il giorno della Befana con l'altro genitore, e così ad anni alterni sarà replicato per il proseguo. – Sempre secondo la regola dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e laiche nel corso dell'anno, le festività Pasquali, dal venerdì santo al giorno di Pasquetta, saranno trascorse primo con l'uno e, poi, con
l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e così il giorno di ferragosto. – Nel corso della stagione estiva, il figlio trascorrerà un periodo di una settimana consecutiva di vacanza con ciascun genitore, da comunicarsi entro una settimana prima della data prevista, con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura, previa comunicazione delle località e dei recapiti dell'altro genitore. – Il giorno del compleanno del figlio PE verrà festeggiato da entrambi i genitori ove possibile insieme fra loro;
in casi di disaccordo sul punto, il figlio trascorrerà metà della giornata con la madre e l'altra metà con il padre.
2- prevedere, a carico del SI. l'obbligo di CP corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla OR , per il Parte_1 mantenimento del figlio , un assegno mensile non inferiore a 150,00 Euro (o del PE diverso importo che sarà ritenuto giusto), da rivalutare annualmente secondo gli indici pag. 9/23 ISTAT e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie al figlio, intendendosi per tali le spese mediche, quelle sanitarie in genere, le spese scolastiche e quelle per attività sportive;
altresì stabilendo che l'indennità di frequenza mensilmente accreditata sul libretto postale in favore del figlio venga utilizzata PE per le necessità del bambino, previo accordo dei genitori, a prescindere da quanto sopra statuito;
3- stabilire che l'autoveicolo Peugeot 208, targato FG 511 GA, di proprietà della SI.ra , torni nelle sua disponibilità;
4- condannare il SI. Pt_1 alle spese tutte di lite, non soltanto per il rigetto di tutte le apodittiche CP richieste svolte in via di eccezione, ma soprattutto ed anche in considerazione della totale sua soccombenza in ordine alla domanda formulata di addebito della separazione alla SI.ra nonché di condanna della stessa al Parte_1 risarcimento dei danni indicati in un importo di Euro 30.000,00”.
Il resistente in data 31.03.2025, mediante deposito di nota scritta, ha CP proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni, così formulate:
“ A valere per la separazione e per il divorzio, voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per la causali in narrativa: a) Disporre la separazione personale dei coniugi con addebito alla IG.ra della separazione Pt_1 stessa e condanna della medesima al risarcimento danni per un importo non inferiore ad Euro 30.000,00 ovvero al diverso, maggiore o minore importo, anche in via equitativa, che tenga conto della sofferenza indotta anche via della peculiarità del rapporto coniugale ed affettivo precedente il matrimonio;
b) disporre l'affidamento condiviso del minore , solo a seguito di verifica della idoneità della patologia PE spiegata e documentata della IG.ra , con la serena e sicura convivenza con il Pt_1 figlio;
solo in questo caso con collocazione prevalente presso la madre PE secondo quanto di seguito;
in caso di idoneità affidamento esclusivo con diritto di visita in ambiente protetto da parte della madre secondo le condizione che saranno ritenute congrue dal Tribunale;
in caso di compatibilità con l'affidamento condiviso, alle seguenti condizioni: starà con il padre un giorno a settimana quando il IG. PE lo andrà a prendere a scuola e quindi dalle 16 del martedì alla 8 di mattina del CP mercoledì, allorché andrà a riportarlo a scuola e la madre provvederà a riprenderlo;
salvo diverso giorno settimanale in conseguenza delle eIGenze lavorative al momento pag. 10/23 solo eventuali;
tre fine settimana al mese, dal venerdì alle 16 fino al lunedì alle ore 8 quando lo porterà a scuola, ed i fine settimana saranno comunicati di volta in volta dal
SI. alla SI.ra e potranno variare, anche non consecutivi, in CP Pt_1 conseguenza di eIGenze di studio collegate al lavoro;
durante il periodo estivo, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, il figlio frequenterà il Centro estivo, con replica delle modalità di frequentazione e di permanenza presso i genitori previste per il periodo di due settimane consecutive con il padre di vacanza e lo stesso potrà fare la madre ove riterrà, da comunicarsi entro una settimana prima dalla data prevista, con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura, previa comunicazione delle località e dei recapiti all'altro genitore;
il figlio trascorrerà le festività del Natale nei giorni 24, 25 e 26 dicembre con un genitore, mentre la vigilia di fine anno, cioè il 31 dicembre, il 1 dell'anno nuovo ed il giorno della Befana con l'altro genitore, e così ad anni alterni sarà replicato per il prosieguo. – Sempre secondo la regola dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e laiche nel corso dell'anno, le festività Pasquali, dal Venerdì Santo al giorno di Pasquetta, saranno trascorse prima con l'uno e, poi, con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, considerando che nei residui giorni di ferie scolastiche l'altro genitore potrà comunicare di rimanere con il figlio che quell'anno sarà impegnato con l'altro genitore;
resta inteso che i genitori organizzano le festività nel modo sopra riportato, in considerazione del fatto che il IG. intende trascorrere e far trascorrere le CP festività presso Eboli dai propri genitori, ma ove vi fosse in futuro un riavvicinamento dei genitori, il IG. sin da ora chiede che si possa convenire che durante le CP festività natalizie, possa trascorrere con il figlio almeno mezza giornata del 25 dicembre, nell'anno in cui per la regola dell'alternanza, la IG.ra la lo abbia con Pt_1 sé nei giorni della vigilia, nel Natale e di Santo Stefano, lo stesso per Pasqua. c) La IG.ra corrisponderà a titolo di mantenimento del IG. l'importo Pt_1 CP mensile di Euro 400 fino a quando avrà non avrà raggiunto una propria autonomia lavorativa e reddituale ed Euro 250,00 al mese per il mantenimento del minore PE che verserà nelle mani del IG. o mediante bonifici, mese per mese entro il CP giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie necessarie, per tali qualificate avendo a riferimento il protocollo in uso presso il Tribunale dell'Aquila, saranno a carico pag. 11/23 esclusivo della IG.ra per le medesime ragioni esposte nel ricorso e fino Pt_1 all'autonomia reddituale del IG. l'assegno unico familiare sarà versato al IG. CP come pure l'indennità di frequenza che verrà versata, come sino ad ora, su CP libretto intestato al minore e che sarà utilizzato solo per spese per le quali vi PE sia accordo tra i genitori;
l'autovettura Peugeot 208 descritta in narrativa, va trasferità nella proprietà o comunque deve restare nella disponibilità esclusiva del IG. CP considerato il suo concorso all'acquisto e l'utilizzo prevalente e la disponibilità di altra autovettura da parte della IG.ra con oneri di tassa di proprietà e Pt_1 assicurazione a carico della IG.ra ; d) autorizzare la chiusura dei rapporti Pt_1 bancari cointestati esauriti a zero;
e) condannare la IG.ra alle spese legali Pt_1 della presente procedura;
f) in sede di divorzio disporre alle medesime condizioni il divorzio”.
All'udienza del 04.06.2025, dopo il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
1. Tanto premesso, si osserva che la domanda di separazione va senz'altro accolta, essendo del tutto chiaro come sia venuta meno quella comunione condivisione materiale e spirituale tra i coniugi, i quali di fatto vivono separati già da alcuni mesi prima rispetto alla data del deposito del ricorso.
2. La vicenda personale e affettiva dei coniugi e CP Parte_1 ha avuto inizio durante il periodo universitario, quando hanno deciso di intraprendere una relazione sentimentale e, successivamente, di dare alla stessa la forma di una convivenza di fatto, a partire dal settembre 2009, quando hanno fissato la loro residente in [...].
La loro unione ha portato alla nascita di , il 15.09.2022, a seguito della quale PE
e decisero di unirsi nel vincolo matrimoniale Parte_1 CP optando, a tal fine, per il rito civile, ufficiato in data 15.09.2022 (cfr. estratto di matrimonio, allegato n. 01 al ricorso introduttivo), regolando le vicende patrimoniali della famiglia secondo il regime della comunione legale dei beni.
Preso atto del venir meno della comunione spirituale e dell'impossibilità di proseguire la vita in comune, i coniugi tentavano, senza riuscirci, di addivenire ad una separazione pag. 12/23 consensuale, già nel settembre 2023 (cfr. bozza di separazione consensuale, allegato n.
13 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Pronunciata dunque la separazione personale, nell'esaminare le domande proposte dalla ricorrente e quelle riconvenzionali del resistente, ritiene questo Giudice di dover porre particolare attenzione alle eIGenze del figlio minorenne , dovendo in via PE primaria assumere una decisione che tuteli i suoi diritti e la sua persona.
è un bambino che presenta alcune criticità relative alla sfera della CP_4 salute fisica e alla dimensione personale e cognitiva.
Risulta, infatti, allegata e provata una situazione psico-fisica del minore connotata da particolare delicatezza. Al piccolo , infatti, è stata diagnosticato un “ritardo PE globale di sviluppo con compromissione dell'area linguistica” ed è stato perciò riconosciuto portato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma primo, L. 104/1992 (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità civile, allegato n. 63 alla memoria ex art.
473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente). Risulta, per la stessa ragione, titolare di una indennità di frequenza erogata dall' il cui assegno mensile ammonta CP_5
a 302,31 Euro, al netto delle trattenute (cfr. accoglimento liquidazione indennità, allegato n. 64 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Dunque, non può dubitarsi del fatto che il piccolo necessiti di attenta vigilanza, PE di premurosa cura e di forte empatia, al fine di cogliere tempestivamente non solo le manifestazioni esteriori di malessere fisico, ma anche i moti interiori della sua esistenza emotiva.
3. In tal contesto, andranno analizzate le risultanze istruttorie relative alle capacità genitoriali dei coniugi e ai fini CP Parte_1 dell'affidamento e del collocamento del minore.
Va innanzitutto osservato che la lamentata inidoneità di a prendersi Parte_1 cura del piccolo , stante anche l'asserita condizione psichica precaria della PE stessa, non trova riscontro alcuno nelle risultanze istruttorie.
A fronte dei molteplici episodi di peggioramento della salute del piccolo , PE sovente preda di malesseri respiratori e gastrointestinali, non ha mai esitato a richiedere l'intervento delle necessarie competenze mediche: di una prima pediatra, dott.ssa
(cfr. messaggi whatsapp, allegati nn. 29-34, 38-42 alla memoria ex art. Persona_4
pag. 13/23 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente); di una seconda pediatra, dott.ssa
(cfr. messaggi whatsapp, allegati nn. 44-46 alla memoria ex art. 473bis.17, Persona_5 comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), oltre allo specialista otorinolaringoiatra il quale, diagnosticata ipertrofiaadenotonsillarica, suggeriva l'adenotonsillectomia (cfr. modulo di proposta di ricovero, allegato nn. 47 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Infine, risulta come la ricorrente abbia più volte denunciato al coniuge le problematiche relative all'immobile, e quanto queste compromettessero la salute del piccolo , PE fino ad arrivare a prospettare la decisione di acquistare una nuova casa, a fronte della ritrosia di di mettere a disposizione la mansarda di sua proprietà (cfr. CP messaggi whatsapp, allegati nn. 17-21 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo,
c.p.c. di parte ricorrente).
Anche la decisione di prendere in locazione un immobile (cfr. modello telematico di registrazione del contratto di locazione, allegato n. 28 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), facendosi carico del canone di locazione, depone a favore una condotta genitoriale materna adeguata rispetto al benessere di minore.
A tale ultimo riguardo, i timori di risultano confermati, alla luce dei Parte_1 contenuti della documentazione amministrativa che dichiara la non agibilità dell'immobile in questione (cfr. verbale ASL, allegato n. 26 alla memoria ex art.
473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), sconfessando, per converso, la versione paterna per la quale l'apprensione della ricorrente fosse immotivata e dovesse essere ricondotta a supposti disturbi psichici della stessa.
Quanto a quest'ultimo aspetto, il resistente si è limitato ad affermare e a documentare
(cfr. prescrizione medica a firma del dott. n. 2 alla memoria di Persona_6 costituzione e risposta del resistente) che la ricorrente ha fatto uso di Paroxetina, al fine di curare attacchi di panico e stati di ansia, senza tuttavia allegare e provare specifici episodi dai quali si possa ritenere che l'assunzione del suddetto farmaco abbia inciso negativamente sulla capacità di vigilanza materna con conseguente nocumento del figlio minore.
pag. 14/23 Inoltre la ricorrente, dopo la separazione di fatto, ha recuperato una condizione psichica di maggiore serenità ed equilibrio, con conseguente scomparsa dei suddetti stati di panico e di ansia. Il miglioramento dello stato di salute psichica ha consentito a
[...] di mettere da parte la terapia farmacologia, su indicazione medica (cfr. Pt_1 certificazione a firma del dott. allegato n. 16 alla memoria ex art. Persona_6
473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Quanto, invece, alla capacità genitoriale paterna ritiene questo Giudice che CP abbia manifestato una certa superficialità nell'analisi del problema relativo alle
[...] condizioni igienico-sanitarie della casa familiare.
Anche solo il sospetto che l'umidità dell'immobile potesse essere la causa dei continui malesseri respiratori del piccolo , avrebbe dovuto indurre il genitore, alla luce PE del principio di precauzione, a trovare una pronta soluzione al problema la quale, altra non avrebbe potuto essere, se non quella di cambiare abitazione, apparendo invece insufficiente la soluzione della pitturazione dell'immobile proposta dal resistente (cfr. messaggio whatsapp, allegato n. 16 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo,
c.p.c), senza prima eliminare a monte la causa dell'umidità.
La condotta oppositiva di appare tanto più incomprensibile alla luce CP del fatto che il cambio della residenza familiare avrebbe potuto essere realizzato senza particolari difficoltà, vista la pronta disponibilità della mansarda di proprietà dello stesso e, qualora questa non fosse stata adeguata, viste le disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tuttavia, se tali condotte denotano superficialità, non si crede denotino inidoneità educativa, cosicché non si ritiene doversi derogare al regime dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto. L'art. 337-ter c.c. impone infatti al giudice di preferire l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, potendo optare per l'affidamento esclusivo ad uno di essi solo qualora la prima soluzione si ponga in contrasto con gli interessi della prole. Del resto, l'affidamento esclusivo, risulta essere una soluzione di natura eccezionale rispetto a quella ordinaria dell'affidamento condiviso, corollario del principio generale di bigenitorialità.
Quanto alla individuazione del genitore collocatario, occorre rilevare che Persona_7 ha manifestato la volontà di occuparsi della propria realizzazione professionale,
[...]
pag. 15/23 cercando lavoro, anche al di fuori della Regione Abruzzo, ove ciò fosse necessario alla scopo.
Ciò porta questo Giudice a ritenere che il resistente avrebbe scarsa possibilità di dedicarsi adeguatamente al figlio minore, ove venisse collocato presso di lui in via prevalente, anche in considerazione del fatto che per due giorni a settimana lavora a
Terni.
Al contrario, il collocamento prevalente presso appare meglio Parte_1 rispondente all'eIGenze del piccolo il quale richiede una costante presenza PE genitoriale e tale eIGenza appare trova più adeguata corrispondenza con gli orari e il tipo di lavoro della ricorrente.
Inoltre, alla luce degli elementi concreti accertati in fatto, ha Parte_1 manifestato maggiore capacità di attenzione e di comprensione delle necessità del piccolo , in particolare di quelle attinenti alla sua salute (sui criteri di scelta del PE genitore collocatario, cfr. anche Cass. civ., sez. I, 16.02.2018, n. 3913).
Nel contempo, il diritto del minore alla c.d. bigenitorialità richiede che CP
genitore non collocatario, continui ad essere presente, in maniera IGnificativa
[...] nella vita del figlio. Pertanto, al fine di assicurare una relazione stabile affettiva del piccolo anche con ritiene questo giudice di poter stabilire il PE CP seguente regime di frequentazione con il genitore non collocatario:
- il figlio è collocato dal lunedì al venerdì di ogni settimana presso la madre, che si occuperà di portarlo a scuola la mattina e di riprenderlo all'uscita e riaccompagnarlo a casa;
il padre potrà prelevare e tenere con sé il bambino per un pomeriggio a settimana, previo accordo con la madre, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quando dovrà accompagnarvelo);
- durante i fine settimana, il figlio starà con la madre o con il padre secondo il criterio dell'alternanza;
- durante il periodo estivo, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, il figlio frequenterà il Centro estivo, con replica delle modalità di frequentazione e di permanenza presso i genitori previste per il periodo scolastico;
salvo aggiustamenti che le parti concorderanno di volta in volta in base alle rispettive eIGenze lavorative;
pag. 16/23 - a decorrere da quest'anno, il figlio trascorrerà le festività del Natale nei giorni 24, 25 e
26 dicembre con un genitore, mentre la vigilia di fine anno, cioè il 31 dicembre, il 1° dell'anno nuovo e il giorno della Befana con l'altro genitore, e così ad anni alterni sarà replicato per il proseguo;
- sempre secondo la regola dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e laiche nel corso dell'anno, le festività Pasquali, dal venerdì santo al giorno di Pasquetta, saranno trascorse primo con l'uno e, poi, con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e così il giorno di ferragosto;
- corso della stagione estiva, il figlio trascorrerà un periodo di una settimana consecutiva di vacanza con ciascun genitore, da comunicarsi entro una settimana prima della data prevista, con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura, previa comunicazione delle località e dei recapiti dell'altro genitore;
- il giorno del compleanno del figlio verrà festeggiato da entrambi i genitori PE ove possibile insieme fra loro;
in casi di disaccordo sul punto, il figlio trascorrerà metà della giornata con la madre e l'altra metà con il padre.
3. In ordine alla determinazione del contributo dovuto da ciascun genitore al mantenimento del figlio minore, dalla documentazione prodotta in atti risulta che la ricorrente percepisca uno stipendio mensile netto pari a circa 1.896 Parte_1
Euro (cfr. cedolino marzo 2024 allegato n. 27, memoria ex art. 473bis.17 comma primo); dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2023 risulta percepire un reddito annuo netto di circa 17.176 Euro, costituito da reddito da lavoro dipendente (cfr. dichiarazione dei redditi, fascicolo del ricorrente); risulta inoltre avere la disponibilità di somme liquide di denaro per un ammontare pari a 243.000 Euro (cfr. estratto conto illimity n. 1/2022, allegato n. 15 memoria ex art. 473bis.17 comma primo). non ha prodotto documentazione reddituale, tuttavia la sua posizione CP economica può essere ricostruita nei termini che seguono.
Il resistente è percettore di reddito - sebbene non quantificato – derivante dall'esercizio della professione di odontoiatra presso uno studio di Terni, due giorni a settimana (cfr. dichiarazione resa dal resistente a verbale dell'udienza del 21.05.2024); è proprietario di due unità immobiliari, site in L'Aquila, l'una alla via Giovanni Pascoli, l'altra alla via pag. 17/23 Gennaro Finamore n.10 (cfr. visura, allegato n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta); risulta essere stato destinatario di accrediti di somme liquide di denaro per un ammontare pari a 243.000 Euro (cfr. estratto conto illimity n. 1/2022, allegato n. 15 memoria ex art. 473bis.17 comma primo di parte ricorrente). Inoltre, risultano a suo favore le seguenti liquidità: al 31.12.2021, 19.097,46 Euro;
al 31.12.2022 circa 20.580
Euro, oltre ad investimenti in buoni postali pari a 41.000 Euro;
al 31.12.2023 circa 7600
Euro (cfr. conti correnti, all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce di tali elementi, – impregiudicata ogni valutazione sulla effettiva titolarità delle somme pervenute a titolo ereditario alla ex compagna - deve ritenersi comunque accertata una condizione reddituale e patrimoniale solo in minima parte più favorevole per la ricorrente, nella misura in cui la stessa risulta percettrice di un reddito certo da lavoro dipendente. Va comunque considerato che da un lato la ricorrente risulti gravata dal pagamento del canone mensile di locazione dell'immobile, dove attualmente dimora con il figlio (cfr. modello telematico di registrazione del contratto di locazione, PE allegato n. 28 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), dall'altro, il resistente risulta avere nelle sua disponibilità somme liquide di denaro in misura sicuramente sufficiente a poter contribuire al mantenimento del figlio , PE come la sua solida situazione patrimoniale e la esistenza di un titolo che lo abilita ad un lavoro remunerativo lasciano presumere senza ombra di dubbio.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio trova applicazione l'art. 337-ter c.c., il quale richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le eIGenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. Cass. civ., sez. I, 10.02.2023, n.
4145/2023).
Considerato, pertanto, la condizione reddituale delle parti e le risorse economiche di entrambi i genitori, come ricostruite in precedenza, avuto riguardo alle attuali eIGenze del piccolo , considerata altresì la loro collocazione prevalente presso la madre e PE
pag. 18/23 l'onere del canone locatizio dalla stessa sostenuto, si ritiene congruo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 250,00, oltre adeguamento ISTAT annuale, nonché il 50% delle spese straordinarie.
4. Le parti non concordano sulla causa che, rendendo intollerabile la convivenza, ha determinato la fine della comunione di vita tra i coniugi, che addebitano reciprocamente all'altro.
Infatti, ritiene che la convivenza sia stata resa intollerabile dalla CP condotta della moglie, contraria al dovere di fedeltà coniugale;
al Parte_1 contrario, eccepisce incomprensioni reciproche e incompatibilità caratteriali le quale già minavano la vita di coppia, durante il periodo prematrimoniale.
Dagli esiti della prova testimoniale risulta chiaro che la resistente abbia intrattenuto relazioni extraconiugali dopo la separazione dal marito, ovverosia successivamente al momento in cui si è manifestata la crisi coniugale (il teste ha dichiarato Testimone_4 di aver conosciuto nel 2017 e di aver intrattenuto una breve relazione Parte_1 dopo la separazione dal marito, nel 2023; di aver iniziato una relazione Testimone_5 sentimentale nel 2024 (cfr. verbale di udienza del 13.02.2025). Quanto al teste
[...]
questi ha negato di aver avuto alcun rapporto sentimentale con Tes_6 Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 15.11.2024).
[...]
Alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudice che la fine della comunione coniugale si radichi in una situazione di crisi che ha avuto origini del tutto diverse che verosimilmente addirittura preesisteva alla celebrazione del matrimonio, quando già erano emersi evidenti indici di reciproca insofferenza. Rivelatori in tal senso appiano i messaggi che la ricorrente inviava al resistente, pochi mesi prima della celebrazione del matrimonio, in data 21.05.2022: “si vede che non mi tolleri;
mi sento in gabbia;
la nostra vita di coppia non esiste;
io e te non siamo niente;
fra di noi non c'è null;
, tu non vuoi me e io non voglio te;
non ci voglio stare più con te;
me ne voglio andare;
non ti tollero più; abbiamo bisogno tutti e due di cambiare non ce la facciamo” (cfr. allegati
n. 3-4-6 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c.).
Ad ogni modo, certamente non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta attribuita a e l'evento dell'intollerabilità della Parte_1 convivenza, prova necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della pag. 19/23 separazione formulata dal resistente la quale, pertanto, dovrà essere CP rigettata.
5. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dal resistente, in funzione perequativa e in rapporto alla supposta esistenza di un accordo tra i coniugi in forza del quale si sarebbe dedicato alla cura della CP famiglia e del piccolo , sacrificando le proprie aspirazioni professionali e PE consentendo così a di portare a compimento il proprio Parte_1 percorso lavorativo, si osserva quanto segue.
Non si traggono sufficienti elementi di prova dalle dichiarazioni testimoniali di CP_2
padre del resistente, il quale ha dichiarato “Mio figlio nel 2015 era uno
[...] studente universitario. Loro mi hanno detto che esisteva un accordo tra di loro per cui mio figlio studiava e seguiva la casa mentre lei studiava e lavorava” (cfr. verbale dell'udienza del 15.11.2024). In primo luogo, la suddetta dichiarazione fa riferimento ad un accordo esistente nel 2015 e, pertanto, non è dimostrato che quell'accordo sia rimasto inalterato negli anni successivi. In secondo luogo, dalla dichiarazione si ricava che non si dedicava in via esclusiva alla cura della casa, bensì anche CP allo studio.
Pertanto, stando al tenore della dichiarazione del teste, l'accordo tra coniugi non prevedeva il sacrificio della vita professionale di per il quale parte CP ricorrente eIGe adeguato ristoro attraverso la corresponsione di un adeguato assegno di mantenimento a carico della moglie.
In senso contrario, invece, risulta che si sia preoccupata, da un lato di Pt_1 Pt_1 alleggerire il carico familiare di prospettando la possibilità di affidare CP il piccolo ad un asilo nido (cfr. messaggio whatsupp del 5.02.2021, alleganto n. PE
22 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo c.p. di parte ricorrente) e dall'altro di tenere informato il coniuge sui concorsi pubblici prossimi ad essere banditi affinché vi prendesse parte (cfr. messaggi whatsapp del 17.02.2023, allegato nn. 11 e 12 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo c.p. di parte ricorrente).
Pertanto, ritiene questo giudice che l'allegazione di parte resistente sul punto in esame, all'esito dell'istruttoria, non sia corroborata da sufficienti riscontri probatori.
pag. 20/23 Alla luce di quanto rilevato, pertanto, andrà rigettata la domanda riconvenzionale del resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento a carico di Pt_1 Pt_1 invocandone la funzione perequativa. Va peraltro osservato che nel valutare l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento, in sede di separazione personale, è tenuto a considerare non solo il reddito attuale ma anche le capacità di guadagno potenziali, purché effettive (cfr. Cass. civ., sez I, 22.03.2023, n. 8254).
Sul punto risulta che – come già osservato – abbia attitudine allo CP svolgimento di un lavoro proficuo, qual è la professione di odontoiatra, come concretamente dimostrato dal fatto che lo stesso abbia già intrapreso una collaborazione retribuita presso uno studio di Terni.
6. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno endofamiliare avanzata dal resistente, è sufficiente rilevare come, non essendo stata raggiunta la prova in ordine al suo presupposto in fatto, vale a dire alla infedeltà coniugale di Per_7
la domanda risarcitoria non possa essere accolta, mancando la prova
[...] della condotta illecita, elemento costitutivo della fattispecie di illecito aquiliano.
La suddetta conclusione risulta altresì corroborata dalla circostanza che parte resistente non abbia allegato e provato, né la lesione di un interesse costituzionalmente protetto derivante dall'asserita violazione del dovere di fedeltà coniugale - salute fisica-psichica, integrità morale, onere, reputazione, privacy (cfr. Cass. civ., sez. III, 07.03.2019, n.
6598), né i pregiudizi (ovverosia il danno conseguenza) dei quali si chiede il risarcimento, onere probatorio incombente sull'attore in riconvenzionale, versandosi in una ipotesi di illecito aquiliano ex art. 2043 (cfr. Cass. civ., sez. I, 06.08.2020, n.
16740).
7. Infine, quanto alle richieste di restituzione dell'autoveicolo Peugeot 208, targato
FG 511 GA, avanzata da si rileva che la stessa dovrà essere proposta Parte_1 in separata sede non rientrando tra quelle proponibili nel procedimento per separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 473.bis, comma primo, c.p.c.
8. Poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno altresì avanzato cumulativamente anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le relative condizioni, ma tale domanda non è ancora procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della pag. 21/23 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti in ordine alla loro eventuale riconciliazione. A tal riguardo, il Collegio ritiene sin d'ora opportuno precisare che l'eventuale modifica unilaterale delle condizioni sarà considerata ammissibile soltanto in presenza dell'allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c.
9. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e uniti in CP Parte_1 matrimonio a L'Aquila, il 15.09.2022;
ORDINA al Comune di L'Aquila di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPONE
- l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
PE
- il collocamento prevalente del minore presso la madre nell'abitazione attualmente sita in Paganica L'Aquila – Via S. Emidio 17 confermando le modalità di visita del genitore non collocatario e di alternanza durante le ferie e le festività come disciplinate in via provvisoria in corso di causa;
CONDANNA
- il resistente a versare, a titolo di contributo al mantenimento CP del figlio, l'importo mensile di € 250,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale e spese straordinarie da concordare preventivamente o da documentare, nella misura del 50%, con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale;
RIGETTA
- la domanda riconvenzionale di addebito della separazione promossa da CP
[...]
pag. 22/23 - la domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore del resistente;
- la domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al risarcimento del danno da illecito endofamiliare;
DISPONE
- che l'indennizzo di frequenza, versato su conto corrente intestato a CP_4
sia utilizzato per le necessità e i bisogni del beneficiario, secondo
[...] modalità che saranno concordate dai genitori;
- che l'assegno unico sia versato alla madre collocataria;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
Spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di ConIGlio del 24 settembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elvira Buzzeli
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente relatore;
Dott. Dario Nardi Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in L'Aquila, alla via Colle Pretura n. 70, presso lo studio dell' Avv.
Donatella Boccabella, che la rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente -
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP
L'Aquila presso lo studio dell'Avv. Isidoro Isidori, alla via Corso Vittorio Emanule n.
23, che lo rappresenta e difende in virtù della procura prodotta congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta.
- resistente -
Oggetto: separazione giudiziale con figlio minorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 19.01.2024, ha proposto domanda di Parte_1 separazione giudiziale nonché, cumulativamente, la domanda di scioglimento del matrimonio, nei confronti del coniuge CP
In particolare, la ricorrente ha dedotto quanto segue: - di aver iniziato una relazione sentimentale con prima del CP matrimonio, dalla quale era nato, in data 15.12.2019, il figlio , PE ravvivando una unione già stanca tra i due genitori;
- di aver contratto matrimonio civile con in data 15.09.2022, CP iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del
Comune di L'Aquila n. 55, p. 1, anno 2022, in regime di comunione legale dei beni;
- che il rapporto coniugale era entrato di nuovo in crisi poco dopo la celebrazione del matrimonio, con progressivo deterioramento dei rapporti quotidiani tra i coniugi;
- preso atto del venir meno della comunione spirituale e dell'impossibilità di proseguire la vita in comune i coniugi tentavano, senza riuscirci, di addivenire ad una separazione consensuale;
- che a partire dal mese di ottobre 2023, a causa dei gravi problemi igienico- sanitari dell'immobile adibito a residenza familiare, sito in L'Aquila alla via
Gennaro Finamore n. 10, i coniugi in via di fatto si separavano e Parte_1 decideva di locare un appartamento in L'Aquila, alla via Grotta di Navarra
[...]
14/D, dove portava con sé il figlio che il padre frequentava e teneva con PE sé in base ad un calendario concordato;
- la condizione reddituale e patrimoniale della ricorrente aveva conosciuto un IGnificativo miglioramento a far data dall'anno 2019 quando aveva ricevuto una cospicua eredità dalle zie ed cui faceva seguito, nel 2023, Per_2 Per_3
l'assunzione a tempo indeterminato presso la Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila in qualità di funzionario;
- sosteneva come fosse sempre mancato negli anni qualsiasi aiuto economico da parte del coniuge, sia durante gli anni della convivenza pre-matrimoniale che in quelli successivi della vita coniugale, avendo conseguito la CP laurea solo nel 2019 ed avendo intrapreso una collaborazione professionale con uno studio odontoiatrico di Terni solo nel 2022;
pag. 2/23 - che all'esito di una serie di trasferimenti su conti correnti intestati a CP
una cospicua parte del denaro ereditario (pari a circa 260.000,00 Euro)
[...] risulta attualmente nella disponibilità del coniuge;
- che i suddetti trasferimenti devono ritenersi fittizi in quanto motivati, all'epoca dei fatti, dal solo scopo di “tutelare e proteggere (anche da eventi luttuosi)” le somme suddette e, pertanto, la materiale disponibilità delle stesse in capo a venuta meno la comunanza di vita spirituale e materiale, CP risultava ormai priva di causa, spingendo la ricorrente, già da tempo, a chiederne la restituzione, senza successo;
- che la casa familiare, ubicata in L'Aquila alla via Gennaro Finamore n. 10 avrebbe dovuto essere restituita alla ricorrente in quanto il prezzo di acquisto è stato interamente pagato con il denaro ereditario;
- che detiene l'autoveicolo Peugeot 208, targato FG 551 GA, di CP proprietà della ricorrente la quale ne aveva richiesto invano la restituzione;
- che il piccolo è titolare di una indennità di frequenza pari a 302,31 Euro PE
a cui va sommato l'assegno unico universale corrisposto alla ricorrente e pari a
146,00 Euro;
2. Con decreto, comunicato al ricorrente in data 05.02.2024 era disposta la comparizione dei coniugi innanzi a sé all'udienza del 15.05.2024, per l'esperimento del tentativo di conciliazione e, in caso negativo, per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assegnando al coniuge convenuto termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per la costituzione e disponendo il deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c.
3. Il decreto è stato comunicato al Pubblico Ministero, il quale, in data 05.08.2024, ha apposto visto, dichiarando di nulla opporre.
4. Il resistente si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 15.04.2024, con la quale contestava la fondatezza delle pretese a contenuto patrimoniale e la ricostruzione delle fasi del rapporto matrimoniale, deducendo in sintesi:
- che i due, dopo essersi conosciuti nel 2008, iniziavano a convivere nel settembre
2009 a Sulmona, in via Gramsci;
pag. 3/23 - negava il fatto che la nascita di avesse rianimato un rapporto di coppia PE oramai spento, deducendo che viceversa la convivenza pre-matrimoniale e il rapporto coniugale si sono sempre svolti in modo eccellente, all'insegna della condivisione delle scelte di vita, con progetti comuni di lungo periodo, come quello di “comprare una nuova abitazione più grande con giardino” o “di attivare dei conti deposito bloccati a 5 anni, per avere una rendita mensile aggiuntiva per la famiglia”, l'ultimo dei quali è stato attivato il 27 luglio 2023;
- deduceva che l'intollerabilità della relazione che aveva impedito la prosecuzione della convivenza non fu l'umidità di una stanza dell'abitazione coniugale, come allegato dalla ricorrente, – problema già presente nel momento in cui l'immobile fu acquistato -, quanto piuttosto i ripetuti tradimenti consumati da quest'ultima, nel mese di agosto 2023, e la conseguente decisione di “dedicarsi ad una vita fuori dal matrimonio e con un'altra persona”;
- confermava come a seguito della separazione di fatto i coniugi avessero concordato tempi e modalità di frequentazione di con il figlio CP
, anche al fine di consentire al IG. di coltivare la propria vita PE CP professionale di odontoiatra, ricercando un'occupazione lavorativa fuori
L'Aquila ed anche fuori Regione;
- sottolineava come, già prima della nascita di , egli avesse rinunciato alla PE propria realizzazione in campo lavorativo al fine di consentire a Parte_1 di far germogliare i propri desideri di successo professionale. La stessa,
[...] infatti, ha potuto coltivare con costanza le proprie aspirazioni e riuscire a realizzarsi prima come infermiera professionale, poi come ricercatrice e infine come funzionario, proprio grazie alle rinunce di il quale si era CP prodigato nell'accudimento delle anziane zie di ed, in Parte_1 particolare, della zia “la quale morì proprio tra le braccia di ; Per_3 CP che dopo la nascita di , per scelta condivisa di entrambi i coniugi, PE si era dedicata al suo lavoro, mentre si era occupato Parte_1 CP da solo della famiglia, della gestione delle proprietà e dell'accudimento di
. Pertanto, “se ha potuto seguire i suoi sogni lavorativi[…] e PE Pt_1 contemporaneamente fare la propria parte per guadagnarsi l'eredità della zia pag. 4/23 è stato solo ed esclusivamente per il grande energico e prezioso lavoro Per_3 fatto da che ha messo da parte i suoi impegni personali, la sua CP carriera professionale per un benessere economico futuro familiare”;
- contestava l'asserito diritto alla restituzione dell'autoveicolo Peugeot 208, targato FG 551 GA, essendo stato acquistato anche con il contributo economico del resistente ed essendo stato utilizzato per far fronte alle eIGenze della famiglia, rilevando altresì che la ricorrente ha a sua disposizione un'altra vettura
Nissan Juke, targata GN 889 PE, facente parte della comunione legale dei beni;
- chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento PE prevalente presso di sé in ragione del fatto che da sempre il bambino ha potuto beneficiare delle cure e delle attenzioni paterne, in considerazione, altresì, del fatto che “da anni è in cura psichiatrica per problemi di Parte_1 depressione e attacchi di panico”;
- deduceva che, non avendo sviluppato nel corso degli anni sufficienti competenze in campo professionale, a causa della pressoché totale dedizione alla cura della famiglia, non aveva tuttora un reddito proprio adeguato e, pertanto, non era in grado di far fronte alle spese di mantenimento del figlio, fino a quando non avesse raggiunto un livello reddituale pari a quello attuale di Parte_1
(2100 Euro/mese);
In data 24.04.2024, parte ricorrente provvedeva al deposito della memoria ex art. 473bis.17, comma 1 c.p.c., nella quale, replicando ai fatti allegati dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta:
- negava la rispondenza al vero dell'allegata bontà del rapporto sentimentale tra i due coniugi e dell'esistenza di progetti a lungo termine;
- allegava la circostanza di aver manifestato, già nel 2021, a la CP volontà di interrompere la relazione sentimentale;
volontà reiterata anche nel corso del 2022 e non eseguita solo per il timore della di lui reazione “visto che, quando gli diceva che l'avrebbe lasciato, in diverse occasioni l'aveva picchiata”;
pag. 5/23 - deduceva che la causa della crisi matrimoniale dovesse essere rinvenuta nell'assenza di affectio coniugalis fin dalla celebrazione del matrimonio, piuttosto che nella presunta condotta licenziosa della ricorrente;
- negava che le precarie condizioni igienico-sanitarie della casa coniugale fossero un pretesto atto a giustificare l'abbandono dalla casa familiare, ribadendo, al contrario, la costante preoccupazione materna di far vivere il piccolo , PE sovente preda di crisi respiratorie, in un ambiente più salubre, quale avrebbe potuto essere la mansarda di proprietà di sita in L'Aquila, alla CP via Pascoli, tante volte proposta, quale valida alternativa abitativa, dalla ricorrente la quale, suo malgrado, riceveva dal coniuge “insulti circa le sue presunte condizioni psichiche”;
- negava che la totale dedizione di alla gestione della vita CP familiare e all'accudimento del piccolo fosse frutto di una decisione PE condivisa;
al contrario, rilevava di aver sempre sollecitato il proprio coniuge ad intraprendere un percorso lavorativo e ad affidare il figlioletto alle cure di un asilo nido, soluzione quest'ultima alla quale si è sempre CP opposto;
- rilevava la condotta indolente di il quale aveva impiegato oltre CP vent'anni per concludere il corso di laurea in odontoiatria e pretendeva, con analogo atteggiamento inerte, di prendere parte nella misura del 50% al compenso che la ricorrente percepiva in cambio dell'assistenza ad una anziana IGnora, presso la quale si era trasferito anche CP
- contestava la veridicità del fatto relativo alle cure che CP assumeva di aver prestato alle zie della ricorrente, osservando come egli si fosse limitato unicamente ad accompagnare la propria compagna;
- escludeva, inoltre, che la fortunata eredità fosse conseguenza dell'assistenza, asseritamente offerta anche per il suo tramite, posto che la zia aveva già Per_3 redatto il testamento olografo, fonte della delazione;
- quanto alle proprie condizioni psichiche, osservava che gli attacchi di panico di cui soffriva durante la convivenza familiare, e che avevano reso necessario il ricorso alla terapia farmacologica, risultavano completamente scomparsi;
pag. 6/23 - negava che tale problematica avesse influito nel rapporto con , “trattato PE sempre in modo amorevole ed accudente[…]; per cui è assolutamente falso che abbia mai alzato le mani su ”; PE
- denunciava di aver più volte discusso con circa lo stato di CP salute del piccolo , affetto da problemi respiratori e crisi
PE gastrointestinali, causati delle inappropriate condizioni della casa familiare da cui il padre aveva rifiutato di allontanarsi nonostante le preoccupazioni espresse anche dai collaboratori scolastici per la salute di;
la stessa indifferenza
PE per la salute del piccolo , riconosciuto portatore di handicap ai sensi
PE dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 e per tale ragione titolare di una indennità di frequenza, deduceva essere alla base del rifiuto immotivato del consenso a sottoporre il figlio ad un intervento di adenotonsillectomia già prenotato dal medico curante e dell'ingiustificato trattenimento presso di sé del tesserino sanitario e della carta d'identità elettronica di impedendone l'uso per
PE
l'accesso al pronto soccorso;
- rilevava come il resistente avesse omesso di dare conto dei capitali depositati sui conti a lui intestati e costituenti parte dell'eredità della resistente, delle somme di cui è cointestatario assieme ai genitori, e CP_2 Controparte_3 nonché degli effettivi guadagni ottenuti dallo svolgimento dall'attività di odontoiatra;
- dichiarava di percepire uno stipendio mensile medio pari a 1.896,00 Euro il quale si riduce notevolmente dovendo pagare il canone di locazione dell'abitazione in cui vive con il figlio che ammonta a 550,00 Euro, PE oltre alle spese quotidiane per le eIGenze del figlio comprese quelle mediche e farmacologiche;
- si opponeva alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e chiedeva di essere ammessa alla prova contraria, in caso di ammissione degli stessi.
All'udienza del 15.05.2024, le parti hanno dichiarato l'impossibilità di riconciliazione;
la ricorrente, dopo essersi riportata al ricorso introduttivo, precisava che la scelta di contrarre matrimonio, dopo una lunga convivenza è stata determinata dalla particolare fragilità del momento, di essere stata lei a volere un figlio in disaccordo con il marito, e pag. 7/23 che il matrimonio è stato voluto dalla famiglia di soprattutto dopo CP
l'acquisto dell'eredità delle zie;
il resistente dichiarava di lavorare da gennaio come odontoiatra presso uno studio di Terni, di avere con il figlio un rapporto sereno e di non riuscire per il momento, stante le attuali condizioni economiche, a provvedere al mantenimento dello stesso.
Il Presidente istruttore riservava ordinanza.
Con ordinanza del 23.07.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2024, il Presidente istruttore autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione PE prevalente presso la madre, regolando le modalità di frequentazione del padre e di permanenza presso di lui come da piano genitoriale proposto dalla madre;
disponeva in favore della ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio pari a 150,00 Euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
stabiliva che le spese straordinarie fossero sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%; rigettava la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dal resistente stante l'autosufficienza economica dello stesso, riservando ogni altra decisione in merito all'esito dell'istruttoria.
Espletate le prove testimoniali, nei limiti del provvedimento di ammissione, su richiesta delle parti si procedeva alla rinnovazione della prova testimoniale per l'esame dei testi,
e Tes_1 Tes_2 Tes_3
All'udienza del 12.02.2025, il Presidente istruttore, escussi i testi Testimone_4
e dichiarata esaurita l'istruttoria, rinviava all'udienza del 04.06.2026 Testimone_5 per la rimessione della causa in decisione, assegnando per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni termine fino al 31.03.2025, per il deposito delle comparse conclusionali termine fino al 20 maggio 2025, per le memorie di replica termine fino al 20 maggio 2025.
Le parti, con le note scritte, precisavano come segue le conclusioni. La ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini: Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria, pronunciare la separazione personale di essi coniugi, nonché confermare
i provvedimenti emessi in via provvisoria in conformità alla richieste della ricorrente pag. 8/23 ovvero accogliere le stesse ove diverse;
1- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione PE attualmente sita in Paganica L'Aquila – Via S. Emidio 17, e regolamentare le modalità di frequentazione del padre e di permanenza presso di lui come da piano genitoriale di seguito indicato: - il figlio è collocato dal lunedì al venerdì di ogni settimana presso la madre, che si occuperà di portarlo a scuola la mattina e di riprenderlo all'uscita e riaccompagnarlo a casa;
il padre potrà prelevare e tenere con sé il bambino per 1 pomeriggio a settimana, previo accordo con la madre dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quando dovrà accompagnarvelo); - durante i fine settimana, il figlio starà con la madre o con il madre secondo il criterio dell'alternanza; - durante il periodo estivo, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, il figlio frequenterà il Centro estivo, con replica delle modalità di frequentazione e di permanenza presso i genitori previste per il periodo scolastico;
salvo aggiustamenti che le parti concorderanno di volta in volta in base alla rispettive eIGenze lavorative. – A decorrere da quest'anni, il figlio trascorrerà le festività del Natale nei giorni 24, 25 e
26 dicembre con un genitore, mentre la vigilia di fine anno, cioè il 31 dicembre, il 1° dell'anno nuovo e il giorno della Befana con l'altro genitore, e così ad anni alterni sarà replicato per il proseguo. – Sempre secondo la regola dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e laiche nel corso dell'anno, le festività Pasquali, dal venerdì santo al giorno di Pasquetta, saranno trascorse primo con l'uno e, poi, con
l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e così il giorno di ferragosto. – Nel corso della stagione estiva, il figlio trascorrerà un periodo di una settimana consecutiva di vacanza con ciascun genitore, da comunicarsi entro una settimana prima della data prevista, con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura, previa comunicazione delle località e dei recapiti dell'altro genitore. – Il giorno del compleanno del figlio PE verrà festeggiato da entrambi i genitori ove possibile insieme fra loro;
in casi di disaccordo sul punto, il figlio trascorrerà metà della giornata con la madre e l'altra metà con il padre.
2- prevedere, a carico del SI. l'obbligo di CP corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla OR , per il Parte_1 mantenimento del figlio , un assegno mensile non inferiore a 150,00 Euro (o del PE diverso importo che sarà ritenuto giusto), da rivalutare annualmente secondo gli indici pag. 9/23 ISTAT e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie al figlio, intendendosi per tali le spese mediche, quelle sanitarie in genere, le spese scolastiche e quelle per attività sportive;
altresì stabilendo che l'indennità di frequenza mensilmente accreditata sul libretto postale in favore del figlio venga utilizzata PE per le necessità del bambino, previo accordo dei genitori, a prescindere da quanto sopra statuito;
3- stabilire che l'autoveicolo Peugeot 208, targato FG 511 GA, di proprietà della SI.ra , torni nelle sua disponibilità;
4- condannare il SI. Pt_1 alle spese tutte di lite, non soltanto per il rigetto di tutte le apodittiche CP richieste svolte in via di eccezione, ma soprattutto ed anche in considerazione della totale sua soccombenza in ordine alla domanda formulata di addebito della separazione alla SI.ra nonché di condanna della stessa al Parte_1 risarcimento dei danni indicati in un importo di Euro 30.000,00”.
Il resistente in data 31.03.2025, mediante deposito di nota scritta, ha CP proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni, così formulate:
“ A valere per la separazione e per il divorzio, voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per la causali in narrativa: a) Disporre la separazione personale dei coniugi con addebito alla IG.ra della separazione Pt_1 stessa e condanna della medesima al risarcimento danni per un importo non inferiore ad Euro 30.000,00 ovvero al diverso, maggiore o minore importo, anche in via equitativa, che tenga conto della sofferenza indotta anche via della peculiarità del rapporto coniugale ed affettivo precedente il matrimonio;
b) disporre l'affidamento condiviso del minore , solo a seguito di verifica della idoneità della patologia PE spiegata e documentata della IG.ra , con la serena e sicura convivenza con il Pt_1 figlio;
solo in questo caso con collocazione prevalente presso la madre PE secondo quanto di seguito;
in caso di idoneità affidamento esclusivo con diritto di visita in ambiente protetto da parte della madre secondo le condizione che saranno ritenute congrue dal Tribunale;
in caso di compatibilità con l'affidamento condiviso, alle seguenti condizioni: starà con il padre un giorno a settimana quando il IG. PE lo andrà a prendere a scuola e quindi dalle 16 del martedì alla 8 di mattina del CP mercoledì, allorché andrà a riportarlo a scuola e la madre provvederà a riprenderlo;
salvo diverso giorno settimanale in conseguenza delle eIGenze lavorative al momento pag. 10/23 solo eventuali;
tre fine settimana al mese, dal venerdì alle 16 fino al lunedì alle ore 8 quando lo porterà a scuola, ed i fine settimana saranno comunicati di volta in volta dal
SI. alla SI.ra e potranno variare, anche non consecutivi, in CP Pt_1 conseguenza di eIGenze di studio collegate al lavoro;
durante il periodo estivo, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, il figlio frequenterà il Centro estivo, con replica delle modalità di frequentazione e di permanenza presso i genitori previste per il periodo di due settimane consecutive con il padre di vacanza e lo stesso potrà fare la madre ove riterrà, da comunicarsi entro una settimana prima dalla data prevista, con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura, previa comunicazione delle località e dei recapiti all'altro genitore;
il figlio trascorrerà le festività del Natale nei giorni 24, 25 e 26 dicembre con un genitore, mentre la vigilia di fine anno, cioè il 31 dicembre, il 1 dell'anno nuovo ed il giorno della Befana con l'altro genitore, e così ad anni alterni sarà replicato per il prosieguo. – Sempre secondo la regola dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e laiche nel corso dell'anno, le festività Pasquali, dal Venerdì Santo al giorno di Pasquetta, saranno trascorse prima con l'uno e, poi, con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, considerando che nei residui giorni di ferie scolastiche l'altro genitore potrà comunicare di rimanere con il figlio che quell'anno sarà impegnato con l'altro genitore;
resta inteso che i genitori organizzano le festività nel modo sopra riportato, in considerazione del fatto che il IG. intende trascorrere e far trascorrere le CP festività presso Eboli dai propri genitori, ma ove vi fosse in futuro un riavvicinamento dei genitori, il IG. sin da ora chiede che si possa convenire che durante le CP festività natalizie, possa trascorrere con il figlio almeno mezza giornata del 25 dicembre, nell'anno in cui per la regola dell'alternanza, la IG.ra la lo abbia con Pt_1 sé nei giorni della vigilia, nel Natale e di Santo Stefano, lo stesso per Pasqua. c) La IG.ra corrisponderà a titolo di mantenimento del IG. l'importo Pt_1 CP mensile di Euro 400 fino a quando avrà non avrà raggiunto una propria autonomia lavorativa e reddituale ed Euro 250,00 al mese per il mantenimento del minore PE che verserà nelle mani del IG. o mediante bonifici, mese per mese entro il CP giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie necessarie, per tali qualificate avendo a riferimento il protocollo in uso presso il Tribunale dell'Aquila, saranno a carico pag. 11/23 esclusivo della IG.ra per le medesime ragioni esposte nel ricorso e fino Pt_1 all'autonomia reddituale del IG. l'assegno unico familiare sarà versato al IG. CP come pure l'indennità di frequenza che verrà versata, come sino ad ora, su CP libretto intestato al minore e che sarà utilizzato solo per spese per le quali vi PE sia accordo tra i genitori;
l'autovettura Peugeot 208 descritta in narrativa, va trasferità nella proprietà o comunque deve restare nella disponibilità esclusiva del IG. CP considerato il suo concorso all'acquisto e l'utilizzo prevalente e la disponibilità di altra autovettura da parte della IG.ra con oneri di tassa di proprietà e Pt_1 assicurazione a carico della IG.ra ; d) autorizzare la chiusura dei rapporti Pt_1 bancari cointestati esauriti a zero;
e) condannare la IG.ra alle spese legali Pt_1 della presente procedura;
f) in sede di divorzio disporre alle medesime condizioni il divorzio”.
All'udienza del 04.06.2025, dopo il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
1. Tanto premesso, si osserva che la domanda di separazione va senz'altro accolta, essendo del tutto chiaro come sia venuta meno quella comunione condivisione materiale e spirituale tra i coniugi, i quali di fatto vivono separati già da alcuni mesi prima rispetto alla data del deposito del ricorso.
2. La vicenda personale e affettiva dei coniugi e CP Parte_1 ha avuto inizio durante il periodo universitario, quando hanno deciso di intraprendere una relazione sentimentale e, successivamente, di dare alla stessa la forma di una convivenza di fatto, a partire dal settembre 2009, quando hanno fissato la loro residente in [...].
La loro unione ha portato alla nascita di , il 15.09.2022, a seguito della quale PE
e decisero di unirsi nel vincolo matrimoniale Parte_1 CP optando, a tal fine, per il rito civile, ufficiato in data 15.09.2022 (cfr. estratto di matrimonio, allegato n. 01 al ricorso introduttivo), regolando le vicende patrimoniali della famiglia secondo il regime della comunione legale dei beni.
Preso atto del venir meno della comunione spirituale e dell'impossibilità di proseguire la vita in comune, i coniugi tentavano, senza riuscirci, di addivenire ad una separazione pag. 12/23 consensuale, già nel settembre 2023 (cfr. bozza di separazione consensuale, allegato n.
13 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Pronunciata dunque la separazione personale, nell'esaminare le domande proposte dalla ricorrente e quelle riconvenzionali del resistente, ritiene questo Giudice di dover porre particolare attenzione alle eIGenze del figlio minorenne , dovendo in via PE primaria assumere una decisione che tuteli i suoi diritti e la sua persona.
è un bambino che presenta alcune criticità relative alla sfera della CP_4 salute fisica e alla dimensione personale e cognitiva.
Risulta, infatti, allegata e provata una situazione psico-fisica del minore connotata da particolare delicatezza. Al piccolo , infatti, è stata diagnosticato un “ritardo PE globale di sviluppo con compromissione dell'area linguistica” ed è stato perciò riconosciuto portato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma primo, L. 104/1992 (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità civile, allegato n. 63 alla memoria ex art.
473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente). Risulta, per la stessa ragione, titolare di una indennità di frequenza erogata dall' il cui assegno mensile ammonta CP_5
a 302,31 Euro, al netto delle trattenute (cfr. accoglimento liquidazione indennità, allegato n. 64 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Dunque, non può dubitarsi del fatto che il piccolo necessiti di attenta vigilanza, PE di premurosa cura e di forte empatia, al fine di cogliere tempestivamente non solo le manifestazioni esteriori di malessere fisico, ma anche i moti interiori della sua esistenza emotiva.
3. In tal contesto, andranno analizzate le risultanze istruttorie relative alle capacità genitoriali dei coniugi e ai fini CP Parte_1 dell'affidamento e del collocamento del minore.
Va innanzitutto osservato che la lamentata inidoneità di a prendersi Parte_1 cura del piccolo , stante anche l'asserita condizione psichica precaria della PE stessa, non trova riscontro alcuno nelle risultanze istruttorie.
A fronte dei molteplici episodi di peggioramento della salute del piccolo , PE sovente preda di malesseri respiratori e gastrointestinali, non ha mai esitato a richiedere l'intervento delle necessarie competenze mediche: di una prima pediatra, dott.ssa
(cfr. messaggi whatsapp, allegati nn. 29-34, 38-42 alla memoria ex art. Persona_4
pag. 13/23 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente); di una seconda pediatra, dott.ssa
(cfr. messaggi whatsapp, allegati nn. 44-46 alla memoria ex art. 473bis.17, Persona_5 comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), oltre allo specialista otorinolaringoiatra il quale, diagnosticata ipertrofiaadenotonsillarica, suggeriva l'adenotonsillectomia (cfr. modulo di proposta di ricovero, allegato nn. 47 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Infine, risulta come la ricorrente abbia più volte denunciato al coniuge le problematiche relative all'immobile, e quanto queste compromettessero la salute del piccolo , PE fino ad arrivare a prospettare la decisione di acquistare una nuova casa, a fronte della ritrosia di di mettere a disposizione la mansarda di sua proprietà (cfr. CP messaggi whatsapp, allegati nn. 17-21 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo,
c.p.c. di parte ricorrente).
Anche la decisione di prendere in locazione un immobile (cfr. modello telematico di registrazione del contratto di locazione, allegato n. 28 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), facendosi carico del canone di locazione, depone a favore una condotta genitoriale materna adeguata rispetto al benessere di minore.
A tale ultimo riguardo, i timori di risultano confermati, alla luce dei Parte_1 contenuti della documentazione amministrativa che dichiara la non agibilità dell'immobile in questione (cfr. verbale ASL, allegato n. 26 alla memoria ex art.
473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), sconfessando, per converso, la versione paterna per la quale l'apprensione della ricorrente fosse immotivata e dovesse essere ricondotta a supposti disturbi psichici della stessa.
Quanto a quest'ultimo aspetto, il resistente si è limitato ad affermare e a documentare
(cfr. prescrizione medica a firma del dott. n. 2 alla memoria di Persona_6 costituzione e risposta del resistente) che la ricorrente ha fatto uso di Paroxetina, al fine di curare attacchi di panico e stati di ansia, senza tuttavia allegare e provare specifici episodi dai quali si possa ritenere che l'assunzione del suddetto farmaco abbia inciso negativamente sulla capacità di vigilanza materna con conseguente nocumento del figlio minore.
pag. 14/23 Inoltre la ricorrente, dopo la separazione di fatto, ha recuperato una condizione psichica di maggiore serenità ed equilibrio, con conseguente scomparsa dei suddetti stati di panico e di ansia. Il miglioramento dello stato di salute psichica ha consentito a
[...] di mettere da parte la terapia farmacologia, su indicazione medica (cfr. Pt_1 certificazione a firma del dott. allegato n. 16 alla memoria ex art. Persona_6
473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente).
Quanto, invece, alla capacità genitoriale paterna ritiene questo Giudice che CP abbia manifestato una certa superficialità nell'analisi del problema relativo alle
[...] condizioni igienico-sanitarie della casa familiare.
Anche solo il sospetto che l'umidità dell'immobile potesse essere la causa dei continui malesseri respiratori del piccolo , avrebbe dovuto indurre il genitore, alla luce PE del principio di precauzione, a trovare una pronta soluzione al problema la quale, altra non avrebbe potuto essere, se non quella di cambiare abitazione, apparendo invece insufficiente la soluzione della pitturazione dell'immobile proposta dal resistente (cfr. messaggio whatsapp, allegato n. 16 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo,
c.p.c), senza prima eliminare a monte la causa dell'umidità.
La condotta oppositiva di appare tanto più incomprensibile alla luce CP del fatto che il cambio della residenza familiare avrebbe potuto essere realizzato senza particolari difficoltà, vista la pronta disponibilità della mansarda di proprietà dello stesso e, qualora questa non fosse stata adeguata, viste le disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tuttavia, se tali condotte denotano superficialità, non si crede denotino inidoneità educativa, cosicché non si ritiene doversi derogare al regime dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto. L'art. 337-ter c.c. impone infatti al giudice di preferire l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, potendo optare per l'affidamento esclusivo ad uno di essi solo qualora la prima soluzione si ponga in contrasto con gli interessi della prole. Del resto, l'affidamento esclusivo, risulta essere una soluzione di natura eccezionale rispetto a quella ordinaria dell'affidamento condiviso, corollario del principio generale di bigenitorialità.
Quanto alla individuazione del genitore collocatario, occorre rilevare che Persona_7 ha manifestato la volontà di occuparsi della propria realizzazione professionale,
[...]
pag. 15/23 cercando lavoro, anche al di fuori della Regione Abruzzo, ove ciò fosse necessario alla scopo.
Ciò porta questo Giudice a ritenere che il resistente avrebbe scarsa possibilità di dedicarsi adeguatamente al figlio minore, ove venisse collocato presso di lui in via prevalente, anche in considerazione del fatto che per due giorni a settimana lavora a
Terni.
Al contrario, il collocamento prevalente presso appare meglio Parte_1 rispondente all'eIGenze del piccolo il quale richiede una costante presenza PE genitoriale e tale eIGenza appare trova più adeguata corrispondenza con gli orari e il tipo di lavoro della ricorrente.
Inoltre, alla luce degli elementi concreti accertati in fatto, ha Parte_1 manifestato maggiore capacità di attenzione e di comprensione delle necessità del piccolo , in particolare di quelle attinenti alla sua salute (sui criteri di scelta del PE genitore collocatario, cfr. anche Cass. civ., sez. I, 16.02.2018, n. 3913).
Nel contempo, il diritto del minore alla c.d. bigenitorialità richiede che CP
genitore non collocatario, continui ad essere presente, in maniera IGnificativa
[...] nella vita del figlio. Pertanto, al fine di assicurare una relazione stabile affettiva del piccolo anche con ritiene questo giudice di poter stabilire il PE CP seguente regime di frequentazione con il genitore non collocatario:
- il figlio è collocato dal lunedì al venerdì di ogni settimana presso la madre, che si occuperà di portarlo a scuola la mattina e di riprenderlo all'uscita e riaccompagnarlo a casa;
il padre potrà prelevare e tenere con sé il bambino per un pomeriggio a settimana, previo accordo con la madre, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quando dovrà accompagnarvelo);
- durante i fine settimana, il figlio starà con la madre o con il padre secondo il criterio dell'alternanza;
- durante il periodo estivo, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, il figlio frequenterà il Centro estivo, con replica delle modalità di frequentazione e di permanenza presso i genitori previste per il periodo scolastico;
salvo aggiustamenti che le parti concorderanno di volta in volta in base alle rispettive eIGenze lavorative;
pag. 16/23 - a decorrere da quest'anno, il figlio trascorrerà le festività del Natale nei giorni 24, 25 e
26 dicembre con un genitore, mentre la vigilia di fine anno, cioè il 31 dicembre, il 1° dell'anno nuovo e il giorno della Befana con l'altro genitore, e così ad anni alterni sarà replicato per il proseguo;
- sempre secondo la regola dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e laiche nel corso dell'anno, le festività Pasquali, dal venerdì santo al giorno di Pasquetta, saranno trascorse primo con l'uno e, poi, con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e così il giorno di ferragosto;
- corso della stagione estiva, il figlio trascorrerà un periodo di una settimana consecutiva di vacanza con ciascun genitore, da comunicarsi entro una settimana prima della data prevista, con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura, previa comunicazione delle località e dei recapiti dell'altro genitore;
- il giorno del compleanno del figlio verrà festeggiato da entrambi i genitori PE ove possibile insieme fra loro;
in casi di disaccordo sul punto, il figlio trascorrerà metà della giornata con la madre e l'altra metà con il padre.
3. In ordine alla determinazione del contributo dovuto da ciascun genitore al mantenimento del figlio minore, dalla documentazione prodotta in atti risulta che la ricorrente percepisca uno stipendio mensile netto pari a circa 1.896 Parte_1
Euro (cfr. cedolino marzo 2024 allegato n. 27, memoria ex art. 473bis.17 comma primo); dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2023 risulta percepire un reddito annuo netto di circa 17.176 Euro, costituito da reddito da lavoro dipendente (cfr. dichiarazione dei redditi, fascicolo del ricorrente); risulta inoltre avere la disponibilità di somme liquide di denaro per un ammontare pari a 243.000 Euro (cfr. estratto conto illimity n. 1/2022, allegato n. 15 memoria ex art. 473bis.17 comma primo). non ha prodotto documentazione reddituale, tuttavia la sua posizione CP economica può essere ricostruita nei termini che seguono.
Il resistente è percettore di reddito - sebbene non quantificato – derivante dall'esercizio della professione di odontoiatra presso uno studio di Terni, due giorni a settimana (cfr. dichiarazione resa dal resistente a verbale dell'udienza del 21.05.2024); è proprietario di due unità immobiliari, site in L'Aquila, l'una alla via Giovanni Pascoli, l'altra alla via pag. 17/23 Gennaro Finamore n.10 (cfr. visura, allegato n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta); risulta essere stato destinatario di accrediti di somme liquide di denaro per un ammontare pari a 243.000 Euro (cfr. estratto conto illimity n. 1/2022, allegato n. 15 memoria ex art. 473bis.17 comma primo di parte ricorrente). Inoltre, risultano a suo favore le seguenti liquidità: al 31.12.2021, 19.097,46 Euro;
al 31.12.2022 circa 20.580
Euro, oltre ad investimenti in buoni postali pari a 41.000 Euro;
al 31.12.2023 circa 7600
Euro (cfr. conti correnti, all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce di tali elementi, – impregiudicata ogni valutazione sulla effettiva titolarità delle somme pervenute a titolo ereditario alla ex compagna - deve ritenersi comunque accertata una condizione reddituale e patrimoniale solo in minima parte più favorevole per la ricorrente, nella misura in cui la stessa risulta percettrice di un reddito certo da lavoro dipendente. Va comunque considerato che da un lato la ricorrente risulti gravata dal pagamento del canone mensile di locazione dell'immobile, dove attualmente dimora con il figlio (cfr. modello telematico di registrazione del contratto di locazione, PE allegato n. 28 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c. di parte ricorrente), dall'altro, il resistente risulta avere nelle sua disponibilità somme liquide di denaro in misura sicuramente sufficiente a poter contribuire al mantenimento del figlio , PE come la sua solida situazione patrimoniale e la esistenza di un titolo che lo abilita ad un lavoro remunerativo lasciano presumere senza ombra di dubbio.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio trova applicazione l'art. 337-ter c.c., il quale richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le eIGenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. Cass. civ., sez. I, 10.02.2023, n.
4145/2023).
Considerato, pertanto, la condizione reddituale delle parti e le risorse economiche di entrambi i genitori, come ricostruite in precedenza, avuto riguardo alle attuali eIGenze del piccolo , considerata altresì la loro collocazione prevalente presso la madre e PE
pag. 18/23 l'onere del canone locatizio dalla stessa sostenuto, si ritiene congruo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 250,00, oltre adeguamento ISTAT annuale, nonché il 50% delle spese straordinarie.
4. Le parti non concordano sulla causa che, rendendo intollerabile la convivenza, ha determinato la fine della comunione di vita tra i coniugi, che addebitano reciprocamente all'altro.
Infatti, ritiene che la convivenza sia stata resa intollerabile dalla CP condotta della moglie, contraria al dovere di fedeltà coniugale;
al Parte_1 contrario, eccepisce incomprensioni reciproche e incompatibilità caratteriali le quale già minavano la vita di coppia, durante il periodo prematrimoniale.
Dagli esiti della prova testimoniale risulta chiaro che la resistente abbia intrattenuto relazioni extraconiugali dopo la separazione dal marito, ovverosia successivamente al momento in cui si è manifestata la crisi coniugale (il teste ha dichiarato Testimone_4 di aver conosciuto nel 2017 e di aver intrattenuto una breve relazione Parte_1 dopo la separazione dal marito, nel 2023; di aver iniziato una relazione Testimone_5 sentimentale nel 2024 (cfr. verbale di udienza del 13.02.2025). Quanto al teste
[...]
questi ha negato di aver avuto alcun rapporto sentimentale con Tes_6 Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 15.11.2024).
[...]
Alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudice che la fine della comunione coniugale si radichi in una situazione di crisi che ha avuto origini del tutto diverse che verosimilmente addirittura preesisteva alla celebrazione del matrimonio, quando già erano emersi evidenti indici di reciproca insofferenza. Rivelatori in tal senso appiano i messaggi che la ricorrente inviava al resistente, pochi mesi prima della celebrazione del matrimonio, in data 21.05.2022: “si vede che non mi tolleri;
mi sento in gabbia;
la nostra vita di coppia non esiste;
io e te non siamo niente;
fra di noi non c'è null;
, tu non vuoi me e io non voglio te;
non ci voglio stare più con te;
me ne voglio andare;
non ti tollero più; abbiamo bisogno tutti e due di cambiare non ce la facciamo” (cfr. allegati
n. 3-4-6 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo, c.p.c.).
Ad ogni modo, certamente non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta attribuita a e l'evento dell'intollerabilità della Parte_1 convivenza, prova necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della pag. 19/23 separazione formulata dal resistente la quale, pertanto, dovrà essere CP rigettata.
5. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dal resistente, in funzione perequativa e in rapporto alla supposta esistenza di un accordo tra i coniugi in forza del quale si sarebbe dedicato alla cura della CP famiglia e del piccolo , sacrificando le proprie aspirazioni professionali e PE consentendo così a di portare a compimento il proprio Parte_1 percorso lavorativo, si osserva quanto segue.
Non si traggono sufficienti elementi di prova dalle dichiarazioni testimoniali di CP_2
padre del resistente, il quale ha dichiarato “Mio figlio nel 2015 era uno
[...] studente universitario. Loro mi hanno detto che esisteva un accordo tra di loro per cui mio figlio studiava e seguiva la casa mentre lei studiava e lavorava” (cfr. verbale dell'udienza del 15.11.2024). In primo luogo, la suddetta dichiarazione fa riferimento ad un accordo esistente nel 2015 e, pertanto, non è dimostrato che quell'accordo sia rimasto inalterato negli anni successivi. In secondo luogo, dalla dichiarazione si ricava che non si dedicava in via esclusiva alla cura della casa, bensì anche CP allo studio.
Pertanto, stando al tenore della dichiarazione del teste, l'accordo tra coniugi non prevedeva il sacrificio della vita professionale di per il quale parte CP ricorrente eIGe adeguato ristoro attraverso la corresponsione di un adeguato assegno di mantenimento a carico della moglie.
In senso contrario, invece, risulta che si sia preoccupata, da un lato di Pt_1 Pt_1 alleggerire il carico familiare di prospettando la possibilità di affidare CP il piccolo ad un asilo nido (cfr. messaggio whatsupp del 5.02.2021, alleganto n. PE
22 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo c.p. di parte ricorrente) e dall'altro di tenere informato il coniuge sui concorsi pubblici prossimi ad essere banditi affinché vi prendesse parte (cfr. messaggi whatsapp del 17.02.2023, allegato nn. 11 e 12 alla memoria ex art. 473bis.17, comma primo c.p. di parte ricorrente).
Pertanto, ritiene questo giudice che l'allegazione di parte resistente sul punto in esame, all'esito dell'istruttoria, non sia corroborata da sufficienti riscontri probatori.
pag. 20/23 Alla luce di quanto rilevato, pertanto, andrà rigettata la domanda riconvenzionale del resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento a carico di Pt_1 Pt_1 invocandone la funzione perequativa. Va peraltro osservato che nel valutare l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento, in sede di separazione personale, è tenuto a considerare non solo il reddito attuale ma anche le capacità di guadagno potenziali, purché effettive (cfr. Cass. civ., sez I, 22.03.2023, n. 8254).
Sul punto risulta che – come già osservato – abbia attitudine allo CP svolgimento di un lavoro proficuo, qual è la professione di odontoiatra, come concretamente dimostrato dal fatto che lo stesso abbia già intrapreso una collaborazione retribuita presso uno studio di Terni.
6. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno endofamiliare avanzata dal resistente, è sufficiente rilevare come, non essendo stata raggiunta la prova in ordine al suo presupposto in fatto, vale a dire alla infedeltà coniugale di Per_7
la domanda risarcitoria non possa essere accolta, mancando la prova
[...] della condotta illecita, elemento costitutivo della fattispecie di illecito aquiliano.
La suddetta conclusione risulta altresì corroborata dalla circostanza che parte resistente non abbia allegato e provato, né la lesione di un interesse costituzionalmente protetto derivante dall'asserita violazione del dovere di fedeltà coniugale - salute fisica-psichica, integrità morale, onere, reputazione, privacy (cfr. Cass. civ., sez. III, 07.03.2019, n.
6598), né i pregiudizi (ovverosia il danno conseguenza) dei quali si chiede il risarcimento, onere probatorio incombente sull'attore in riconvenzionale, versandosi in una ipotesi di illecito aquiliano ex art. 2043 (cfr. Cass. civ., sez. I, 06.08.2020, n.
16740).
7. Infine, quanto alle richieste di restituzione dell'autoveicolo Peugeot 208, targato
FG 511 GA, avanzata da si rileva che la stessa dovrà essere proposta Parte_1 in separata sede non rientrando tra quelle proponibili nel procedimento per separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 473.bis, comma primo, c.p.c.
8. Poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno altresì avanzato cumulativamente anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le relative condizioni, ma tale domanda non è ancora procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della pag. 21/23 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti in ordine alla loro eventuale riconciliazione. A tal riguardo, il Collegio ritiene sin d'ora opportuno precisare che l'eventuale modifica unilaterale delle condizioni sarà considerata ammissibile soltanto in presenza dell'allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c.
9. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e uniti in CP Parte_1 matrimonio a L'Aquila, il 15.09.2022;
ORDINA al Comune di L'Aquila di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPONE
- l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
PE
- il collocamento prevalente del minore presso la madre nell'abitazione attualmente sita in Paganica L'Aquila – Via S. Emidio 17 confermando le modalità di visita del genitore non collocatario e di alternanza durante le ferie e le festività come disciplinate in via provvisoria in corso di causa;
CONDANNA
- il resistente a versare, a titolo di contributo al mantenimento CP del figlio, l'importo mensile di € 250,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale e spese straordinarie da concordare preventivamente o da documentare, nella misura del 50%, con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale;
RIGETTA
- la domanda riconvenzionale di addebito della separazione promossa da CP
[...]
pag. 22/23 - la domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore del resistente;
- la domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al risarcimento del danno da illecito endofamiliare;
DISPONE
- che l'indennizzo di frequenza, versato su conto corrente intestato a CP_4
sia utilizzato per le necessità e i bisogni del beneficiario, secondo
[...] modalità che saranno concordate dai genitori;
- che l'assegno unico sia versato alla madre collocataria;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
Spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di ConIGlio del 24 settembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elvira Buzzeli
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