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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 271/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 271/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 23 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma
3, c.p.c.
TRA (partita i.v.a.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
ER (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 117, presso lo studio dell'Avv. Capasso
Maria (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù procura in C.F._1 calce al ricorso depositato telematicamente
RICORRENTE
E
(C.F.: C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ER (CE) alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso dagli avvocati Nerone Giuseppe (C.F.: ) C.F._2
e (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono Controparte_2 C.F._3 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
E
Controparte_3
– (C.F.: Partita i.v.a.: ),
[...] Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Crispano alla via Lutrario n. 76 presso lo studio dell'Avv. Cennamo Emanuele (C.F.:
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2024.
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma
3, c.p.c., così come introdotti e novellato ad opera del D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Pa Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato telematicamente in data 11/01/2024, conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Napoli Nord il e la al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenerne la condanna, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in proprio favore della somma di euro 46.117,64.
A sostegno della spiegata domanda la società ricorrente esponeva: — di aver ricevuto in concessione dal un'area di mq. 350 all'interno del mercato Controparte_1 ortofrutticolo, giusta licenza rilasciata in data 31/10/1958, rinnovata in data
10/10/1983 e volturata in data 22/12/1992 in favore della società oggi denominata
[...]
per un canone annuo di euro 654,35; — Parte_1 che in data 17/12/2019 e 04/02/2021 il notificava nei confronti della Controparte_1 società concessionaria due ingiunzioni di pagamento recanti il medesimo importo di euro 115.155,05 e riferite entrambe alla medesima causale, ovvero l'omesso versamento dei canoni previsti per l'occupazione dello stand all'interno dell'area mercato per gli anni dal 2011 al 2019; — che avverso tali intimazioni di pagamento la società istante promuoveva due separati giudizi di impugnazione, l'uno innanzi al
Tribunale Ordinario di Napoli Nord e l'altra innanzi al TAR Campania, senonché, in data 17/11/2021, la quale ente di riscossione per il Controparte_3 CP_1
procedeva ugualmente alla iscrizione di ipoteca in danno della ricorrente (e
[...] sempre per un importo pari ad euro 115.155,05); — pertanto,
[...]
pur avendo iniziato a versare parte delle somme Parte_1 ingiunte, come da piano di rateizzazione del debito autorizzato dalla CP_3
proponeva, avverso tale iscrizione ipotecaria, tempestiva opposizione ex art.
[...]
617, c. 1, c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che con sentenza n. 2927 del
07/07/2023 (resa nel giudizio iscritto al n. 8681/2021 RG) dichiarava illegittima l'intimazione di pagamento n. 2021/18; — per l'effetto, provvedeva Controparte_3 alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili di proprietà della società istante, mentre il Comune di ad oggi, non avrebbe ancora provveduto alla CP_1 restituzione delle somme nel frattempo versate dal contribuente in adempimento della rateizzazione accordata in forza della annullata intimazione di pagamento.
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Tanto premesso, concludeva Parte_1 chiedendo al Tribunale adito di:
“In via principale:
1- Accogliere la domanda proposta e per effetto della intervenuta declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 18/2021, accertare il diritto della società istante alla ripetizione della somma complessiva di euro 46.117,64, con conseguente condanna del e della società Controparte_1 Controparte_3 ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in suo favore della somma di euro 46.117,64, versata dalla stessa mediante il pagamento di rate mensili di euro 1.774,14 a far data dal mese di luglio 2021 e fino al mese di agosto
2023 per n. 26 rate , in adesione al piano di rateizzo sottoscritto con la società
oltre interessi legali e moratori decorrenti dai singoli ratei;
CP_3 CP_3
In via subordinata e sussidiaria,
2- Accogliere la domanda e, previo accertamento del diritto della società istante alla ripetizione della somma di euro 46.117,64, per effetto della declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n.18/2021, condannare il CP_1
e la società ciascuno per quanto di rispettiva competenza,
[...] Controparte_3 ex art.2041Cod.Civ., a titolo di indebito arricchimento al pagamento di una somma a titolo di indennizzo nella misura complessiva di euro 46.117,64, oltre interessi legali e moratori.
3- Condannare il e la società ciascuno per quanto Controparte_1 CP_3 di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società istante per effetto dell'esercizio illegittimo della funzione pubblica da parte dei convenuti, da quantificarsi in corso di causa ovvero liquidati in via equitativa dall'adito Giudice;
4- Con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'Avvocata Capasso.”.
In data 10/05/2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale, Controparte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccepiva: — la carenza di prova in ordine alle somme versate dalla ricorrente in favore del CP_1
— l'improponibilità dell'avversa azione di arricchimento senza causa;
— la validità della prima delle due ingiunzioni notificate al contribuente, in quanto, sebbene giudizialmente opposta (con giudizio tuttora pendente), non risulterebbe essere stata annullata o sospesa né dal G.O. né dal TAR Campania.
Tanto dedotto, il insisteva per il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/10/2024 si costituiva in giudizio anche la ulteriore resistente la quale eccepiva la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva in riferimento alla restituzione delle somme pretese dalla ricorrente, poiché queste non erano transitate sul c/c del concessionario;
conseguentemente eccepiva, altresì, l'assenza di sua responsabilità anche per danni n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
rivendicati dalla istante e l'assenza di vizi imputabili all'attività di riscossione in senso stretto.
Per quanto sopra, la convenuta società di riscossione così concludeva:
“Nel merito:
- rigettare la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'odierna convenuta per le ragioni esposte ed, ad ogni modo, la domanda viene formulata in modo del tutto generico e non viene provato l'effettivo danno subito;
- rigettare la richiesta di restituzione degli importi prelevati in eccesso nei confronti del concessionario poiché quest'ultime sono detenute direttamente dall' Controparte_4
- dichiarare carenza di legittimazione passiva del concessionario per le suddette circostanze (risarcimento danni e restituzione importi) di esclusiva competenza del - Manlevare e pertanto tenere indenne il concessionario da Controparte_1 eventuale condanna alle spese di lite in caso di soccombenza, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso, di competenza esclusiva dell' CP_4
;
[...]
- Nella denegata ipotesi di condanna solidale, accogliere la domanda di manleva nei confronti del per tutte le spese sostenute per il presente giudizio CP_1 nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio;
”.
Nel prosieguo del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281- sexies c.p.c., all'udienza del 19/12/2024, alla quale veniva riservata in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c..
Tanto premesso, nel caso di specie deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa restitutoria azionata dalla ricorrente, mentre la restante parte della domanda attorea (ovvero quella tesa al riconoscimento anche degli interessi sulle somme indebitamente corrisposte e quella risarcitoria) merita solo parziale accoglimento, per quanto di seguito osservato.
Occorre anzitutto rilevare che con nota di trattazione scritta depositata in data 24 luglio 2024, in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, la parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento, in corso di causa, da parte del Controparte_1 della intera somma oggetto della domanda introduttiva, attraverso il mandato di pagamento n. 26 del 26 marzo 2024, per l'importo complessivo di euro 46.117,64
(mandato di pagamento prodotto da parte ricorrente in allegato alla medesima nota di trattazione scritta).
L'intervenuto pagamento, dunque, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla definizione nel merito della lite (almeno con riguardo alla domanda restitutoria n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
relativa alla somma in oggetto), che ha trovato soluzione nell'adempimento spontaneo da parte del convenuto. CP_1
Permane, viceversa, l'interesse della società Parte_1
(da essa espressamente esplicitato) ad ottenere una pronuncia di
[...] condanna nei confronti dei convenuti altresì alla corresponsione degli accessori
(interessi e rivalutazione), parimenti richiesti nell'atto introduttivo del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni, nonché in merito al riparto delle spese di lite, da fondarsi sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, id est valutando la verosimile fondatezza nel merito della domanda introduttiva (sulla base di una valutazione sommaria del merito della stessa: cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass.,
3.9.2003, n. 12844).
A tale riguardo, deve ritenersi che la domanda promossa dalla società creditrice sarebbe stata virtualmente fondata.
In merito, occorre premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 2033 Codice
Civile, rubricato “Indebito oggettivo”, “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.” Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La norma rinviene la sua ratio nell'esigenza che ogni spostamento patrimoniale debba avere una causa giustificativa originaria e continuativa, con la conseguenza che l'inesistenza o l'invalidità originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato.
Sicché, spetta all'attore dimostrare esclusivamente, ai fini dell'accoglimento della domanda, di aver effettuato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens e l'invalidità o l'assenza di una causa giustificativa, nel secondo caso potendosi limitare anche alla semplice allegazione, essendone impossibile la prova positiva
(Cass. III, n. 19902/2015), mentre non occorre che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, a differenza dell'indebito soggettivo "ex persona debitoris", rilevando la sua buona o mala fede solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. VI, n. 7066/2019).
L'indebito oggettivo, così come descritto, si distingue dall'azione generale di arricchimento senza causa in ragione del contenuto della prestazione e della possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 c.c. e ss.
e, cioè, quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata (Cass. Civ. sez. III, 05/06/2020, n.10810; Cass.
Civ. Sez. 1, Sent. n. 6747 del 21/03/2014).
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Ove la prestazione sia, invece, irripetibile residua, ricorrendone i presupposti,
l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico.
Tanto premesso, nel caso di specie la pretesa oggetto del presente giudizio deve senza dubbio esser inquadrata nella domanda di restituzione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. c. c., – in ossequio al potere/dovere del giudice di qualificazione della domanda, sulla base dei fatti costitutivi allegati e del petitum indicato dalla parte –, avendo la ricorrente allegato di aver corrisposto in favore della convenuta una somma di danaro in forza di un titolo successivamente caduta in via giudiziale
(in diverso processo).
Deve, inoltre, ritenersi che la parte istante abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dato prova del pagamento effettuato nei confronti della concessionaria (cfr. piano di rateizzo e n. 26 bonifici di pagamento, Controparte_3 di cui all'allegato n. 8 del foliario della produzione telematica di parte della parte ricorrente), ed avendo allegato e comprovato documentalmente il venir meno della ragione giustificativa del predetto pagamento.
A tale ultimo riguardo, infatti, viene in rilievo la sentenza n. 2927 del 07/07/2023 resa nel giudizio iscritto al n. 8681/2021 RG svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 2021/18.
Il provvedimento giudiziale in questione (che non risulta essere stato oggetto di contestazione alcuna da parte degli stessi convenuti) ha, de facto, reso privo di causa il predetto spostamento patrimoniale, dando così titolo al solvens per ottenerne la restituzione (restituzione, poi, spontaneamente operata dal convenuto CP_1 in corso di causa).
[...]
La domanda restitutoria dell'importo indebitamente corrisposto – pari ad euro
46.117,64 – sarebbe stata, dunque, virtualmente fondata, anche in caso di mancata intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti sul punto.
In ordine agli accessori, invece, non può esser riconosciuta la rivalutazione monetaria, atteso che l'indebito oggettivo è un debito c.d. di valuta, con la conseguente applicazione dell'art. 1277 c.c., mentre non risulta allegato né dimostrato un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Devono, viceversa, essere riconosciuti, sulla sorte capitale già versata, gli interessi legali i quali, tuttavia, trattandosi di indebito oggettivo e non avendo provato parte attrice la mala fede dell'Ente Pubblico accipiens al momento della riscossione delle relative somme (sul punto cfr. Cass. 10815/213, a mente della quale “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta.”), decorreranno, non già dal momento del pagamento, ma dalla data della messa in mora, formalizzata dall'istante con PEC del 21/09/2023 (in atti).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento “per effetto dell'esercizio illegittimo della funzione pubblica da parte dei convenuti” ulteriormente azionata da parte ricorrente.
La medesima parte istante, infatti, non ha allegato (oltre che dimostrato) alcun concreto danno (patrimoniale o non patrimoniale) ulteriore e che non abbia trovato già ristoro con il riconoscimento della maggior somma derivante dall'applicazione dei maturati interessi legali.
Deve, a questo punto, vagliarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (id est, di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) sollevata da
Controparte_3
È pacifico che l'agente della riscossione abbia resistito nella sua esclusiva qualità di concessionario del servizio di riscossione dell'Ente Comunale impositore, il quale, di contro, è, e rimane, l'unico titolare sostanziale della pretesa creditoria oggetto di esazione.
Ebbene, avendo l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo esercitata dalla ricorrente natura restitutoria — e non risarcitoria —, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi, l'unico legittimato passivo a restituire la somma indebitamente percepita è, in qualità di accipiens, il solo Ente impositore, al quale la concessionaria è tenuta a versare il riscosso.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta
(cfr. Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Ed ancora, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/2022 sono state chiamate a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore.
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Secondo il dictum della Corte, infatti, la normativa in materia di riscossione — nello specifico gli artt. 24 e segg. del D.lgs. n. 46 del 26.02.1999 — non prevede alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente di riscossione, essendo legittimato passivo a norma dell'art. 24 della citata norma solo l'ente impositore in quanto titolare della pretesa sostanziale.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni addotte dalla Corte di legittimità, tutte le volte in cui vengono contestate dal contribuente questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, unico legittimo contraddittore è l'ente impositore, in quanto soggetto titolare del credito di cui si chiede la restituzione.
Sebbene la questione oggetto della presenta controversia è diversa da quella vagliata dalla Cassazione, tuttavia il principio giuridico da questa affermata nel suo Supremo
Consesso può essere pacificamente applicato al caso de quo.
Difatti, ciò che il ricorrente ha lamentato con l'odierna domanda giudiziale è proprio l'illegittimo incameramento, da parte del di somme ad esso non Controparte_1 dovute;
vale a dire una questione che involge la pretesa sostanziale in sé e che non avrebbe che potuto essere indirizzata esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore (unico soggetto, peraltro, a ricoprire la qualifica di accipiens sostanziale rispetto alla somma di cui è stata qui chiesta la ripetizione per indebito oggettivo).
In ragione di tali principi, dunque, tutte le domande rivolte da parte attrice anche nei confronti della convenuta vanno tutte rigettate. Controparte_3
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda restitutoria avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto con riguardo alla sorta capitale di Controparte_1 euro 46.117,64, quest'ultimo va condannato alla corresponsione, nei confronti della prima, altresì, degli interessi su tale somma, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora in atti del 21/09/2023 e sino al soddisfo.
Ogni ulteriore domanda è da considerarsi rigettata e/o assorbita, per le ragioni innanzi esposte.
Stante la soccombenza parziale reciproca riportata tra l'attore e il convenuto
[...]
in relazione alle plurime domande dal primo azionate nei confronti del
CP_1 secondo (essendovi stata cessazione della materia del contendere, ma con soccombenza virtuale del convenuto nei confronti della parte attrice, per la
CP_1 domanda restitutoria, soccombenza dell'attore nei confronti del per la
CP_1 domanda risarcitoria e soccombenza del nei confronti dell'attore per quanto
CP_1 riguarda la domanda di interessi), il Tribunale ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio tra le dette parti, nella misura ritenuta congrua di un terzo, dovendosi porre i residui due terzi in capo al convenuto.
CP_1
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Quanto, invece, al rapporto processuale instauratosi tra l'attrice e la convenuta stante l'integrale soccombenza riportata dalla prima nei confronti Controparte_3 della seconda — per le ragioni innanzi esposte — la prima va condanna alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla seconda per la presente lite.
Tutte tali spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti vittoriose (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 271/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”, pendente tra
[...]
— ricorrente —, e Parte_1 Controparte_1
— resistenti — ,ogni contraria istanza disattesa e questione e Controparte_3 domanda assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione parziale della materia del contendere in relazione alla domanda restitutoria avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto con riguardo alla sorta capitale di euro 46.117,64, Controparte_1 contestualmente condannando il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore dell'attrice,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., degli Parte_1 interessi sulla predetta somma, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 21/09/2023 e sino al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
3. rigetta tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della ulteriore convenuta per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_3
4. compensa, nella misura di un terzo, tra l'attrice e il convenuto CP_1
le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente
[...]
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
condannando parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., dei residui Parte_1 due terzi delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), per soli compensi professionali e in assenza di dimostrazione in atti di spese vive sopportate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Capasso Maria, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
5. condanna parte attrice, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della convenuta in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per Controparte_3 il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00
(quattromiladuecento/00), per soli compensi professionali e in assenza di dimostrazione in atti di spese vive sopportate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in ER, 07/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 271/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 23 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma
3, c.p.c.
TRA (partita i.v.a.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
ER (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 117, presso lo studio dell'Avv. Capasso
Maria (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù procura in C.F._1 calce al ricorso depositato telematicamente
RICORRENTE
E
(C.F.: C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ER (CE) alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso dagli avvocati Nerone Giuseppe (C.F.: ) C.F._2
e (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono Controparte_2 C.F._3 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
E
Controparte_3
– (C.F.: Partita i.v.a.: ),
[...] Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Crispano alla via Lutrario n. 76 presso lo studio dell'Avv. Cennamo Emanuele (C.F.:
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2024.
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma
3, c.p.c., così come introdotti e novellato ad opera del D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Pa Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato telematicamente in data 11/01/2024, conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Napoli Nord il e la al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenerne la condanna, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in proprio favore della somma di euro 46.117,64.
A sostegno della spiegata domanda la società ricorrente esponeva: — di aver ricevuto in concessione dal un'area di mq. 350 all'interno del mercato Controparte_1 ortofrutticolo, giusta licenza rilasciata in data 31/10/1958, rinnovata in data
10/10/1983 e volturata in data 22/12/1992 in favore della società oggi denominata
[...]
per un canone annuo di euro 654,35; — Parte_1 che in data 17/12/2019 e 04/02/2021 il notificava nei confronti della Controparte_1 società concessionaria due ingiunzioni di pagamento recanti il medesimo importo di euro 115.155,05 e riferite entrambe alla medesima causale, ovvero l'omesso versamento dei canoni previsti per l'occupazione dello stand all'interno dell'area mercato per gli anni dal 2011 al 2019; — che avverso tali intimazioni di pagamento la società istante promuoveva due separati giudizi di impugnazione, l'uno innanzi al
Tribunale Ordinario di Napoli Nord e l'altra innanzi al TAR Campania, senonché, in data 17/11/2021, la quale ente di riscossione per il Controparte_3 CP_1
procedeva ugualmente alla iscrizione di ipoteca in danno della ricorrente (e
[...] sempre per un importo pari ad euro 115.155,05); — pertanto,
[...]
pur avendo iniziato a versare parte delle somme Parte_1 ingiunte, come da piano di rateizzazione del debito autorizzato dalla CP_3
proponeva, avverso tale iscrizione ipotecaria, tempestiva opposizione ex art.
[...]
617, c. 1, c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che con sentenza n. 2927 del
07/07/2023 (resa nel giudizio iscritto al n. 8681/2021 RG) dichiarava illegittima l'intimazione di pagamento n. 2021/18; — per l'effetto, provvedeva Controparte_3 alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili di proprietà della società istante, mentre il Comune di ad oggi, non avrebbe ancora provveduto alla CP_1 restituzione delle somme nel frattempo versate dal contribuente in adempimento della rateizzazione accordata in forza della annullata intimazione di pagamento.
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Tanto premesso, concludeva Parte_1 chiedendo al Tribunale adito di:
“In via principale:
1- Accogliere la domanda proposta e per effetto della intervenuta declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 18/2021, accertare il diritto della società istante alla ripetizione della somma complessiva di euro 46.117,64, con conseguente condanna del e della società Controparte_1 Controparte_3 ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in suo favore della somma di euro 46.117,64, versata dalla stessa mediante il pagamento di rate mensili di euro 1.774,14 a far data dal mese di luglio 2021 e fino al mese di agosto
2023 per n. 26 rate , in adesione al piano di rateizzo sottoscritto con la società
oltre interessi legali e moratori decorrenti dai singoli ratei;
CP_3 CP_3
In via subordinata e sussidiaria,
2- Accogliere la domanda e, previo accertamento del diritto della società istante alla ripetizione della somma di euro 46.117,64, per effetto della declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n.18/2021, condannare il CP_1
e la società ciascuno per quanto di rispettiva competenza,
[...] Controparte_3 ex art.2041Cod.Civ., a titolo di indebito arricchimento al pagamento di una somma a titolo di indennizzo nella misura complessiva di euro 46.117,64, oltre interessi legali e moratori.
3- Condannare il e la società ciascuno per quanto Controparte_1 CP_3 di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società istante per effetto dell'esercizio illegittimo della funzione pubblica da parte dei convenuti, da quantificarsi in corso di causa ovvero liquidati in via equitativa dall'adito Giudice;
4- Con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'Avvocata Capasso.”.
In data 10/05/2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale, Controparte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccepiva: — la carenza di prova in ordine alle somme versate dalla ricorrente in favore del CP_1
— l'improponibilità dell'avversa azione di arricchimento senza causa;
— la validità della prima delle due ingiunzioni notificate al contribuente, in quanto, sebbene giudizialmente opposta (con giudizio tuttora pendente), non risulterebbe essere stata annullata o sospesa né dal G.O. né dal TAR Campania.
Tanto dedotto, il insisteva per il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/10/2024 si costituiva in giudizio anche la ulteriore resistente la quale eccepiva la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva in riferimento alla restituzione delle somme pretese dalla ricorrente, poiché queste non erano transitate sul c/c del concessionario;
conseguentemente eccepiva, altresì, l'assenza di sua responsabilità anche per danni n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
rivendicati dalla istante e l'assenza di vizi imputabili all'attività di riscossione in senso stretto.
Per quanto sopra, la convenuta società di riscossione così concludeva:
“Nel merito:
- rigettare la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'odierna convenuta per le ragioni esposte ed, ad ogni modo, la domanda viene formulata in modo del tutto generico e non viene provato l'effettivo danno subito;
- rigettare la richiesta di restituzione degli importi prelevati in eccesso nei confronti del concessionario poiché quest'ultime sono detenute direttamente dall' Controparte_4
- dichiarare carenza di legittimazione passiva del concessionario per le suddette circostanze (risarcimento danni e restituzione importi) di esclusiva competenza del - Manlevare e pertanto tenere indenne il concessionario da Controparte_1 eventuale condanna alle spese di lite in caso di soccombenza, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso, di competenza esclusiva dell' CP_4
;
[...]
- Nella denegata ipotesi di condanna solidale, accogliere la domanda di manleva nei confronti del per tutte le spese sostenute per il presente giudizio CP_1 nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio;
”.
Nel prosieguo del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281- sexies c.p.c., all'udienza del 19/12/2024, alla quale veniva riservata in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c..
Tanto premesso, nel caso di specie deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa restitutoria azionata dalla ricorrente, mentre la restante parte della domanda attorea (ovvero quella tesa al riconoscimento anche degli interessi sulle somme indebitamente corrisposte e quella risarcitoria) merita solo parziale accoglimento, per quanto di seguito osservato.
Occorre anzitutto rilevare che con nota di trattazione scritta depositata in data 24 luglio 2024, in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, la parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento, in corso di causa, da parte del Controparte_1 della intera somma oggetto della domanda introduttiva, attraverso il mandato di pagamento n. 26 del 26 marzo 2024, per l'importo complessivo di euro 46.117,64
(mandato di pagamento prodotto da parte ricorrente in allegato alla medesima nota di trattazione scritta).
L'intervenuto pagamento, dunque, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla definizione nel merito della lite (almeno con riguardo alla domanda restitutoria n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
relativa alla somma in oggetto), che ha trovato soluzione nell'adempimento spontaneo da parte del convenuto. CP_1
Permane, viceversa, l'interesse della società Parte_1
(da essa espressamente esplicitato) ad ottenere una pronuncia di
[...] condanna nei confronti dei convenuti altresì alla corresponsione degli accessori
(interessi e rivalutazione), parimenti richiesti nell'atto introduttivo del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni, nonché in merito al riparto delle spese di lite, da fondarsi sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, id est valutando la verosimile fondatezza nel merito della domanda introduttiva (sulla base di una valutazione sommaria del merito della stessa: cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass.,
3.9.2003, n. 12844).
A tale riguardo, deve ritenersi che la domanda promossa dalla società creditrice sarebbe stata virtualmente fondata.
In merito, occorre premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 2033 Codice
Civile, rubricato “Indebito oggettivo”, “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.” Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La norma rinviene la sua ratio nell'esigenza che ogni spostamento patrimoniale debba avere una causa giustificativa originaria e continuativa, con la conseguenza che l'inesistenza o l'invalidità originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato.
Sicché, spetta all'attore dimostrare esclusivamente, ai fini dell'accoglimento della domanda, di aver effettuato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens e l'invalidità o l'assenza di una causa giustificativa, nel secondo caso potendosi limitare anche alla semplice allegazione, essendone impossibile la prova positiva
(Cass. III, n. 19902/2015), mentre non occorre che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, a differenza dell'indebito soggettivo "ex persona debitoris", rilevando la sua buona o mala fede solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. VI, n. 7066/2019).
L'indebito oggettivo, così come descritto, si distingue dall'azione generale di arricchimento senza causa in ragione del contenuto della prestazione e della possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 c.c. e ss.
e, cioè, quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata (Cass. Civ. sez. III, 05/06/2020, n.10810; Cass.
Civ. Sez. 1, Sent. n. 6747 del 21/03/2014).
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Ove la prestazione sia, invece, irripetibile residua, ricorrendone i presupposti,
l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico.
Tanto premesso, nel caso di specie la pretesa oggetto del presente giudizio deve senza dubbio esser inquadrata nella domanda di restituzione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. c. c., – in ossequio al potere/dovere del giudice di qualificazione della domanda, sulla base dei fatti costitutivi allegati e del petitum indicato dalla parte –, avendo la ricorrente allegato di aver corrisposto in favore della convenuta una somma di danaro in forza di un titolo successivamente caduta in via giudiziale
(in diverso processo).
Deve, inoltre, ritenersi che la parte istante abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dato prova del pagamento effettuato nei confronti della concessionaria (cfr. piano di rateizzo e n. 26 bonifici di pagamento, Controparte_3 di cui all'allegato n. 8 del foliario della produzione telematica di parte della parte ricorrente), ed avendo allegato e comprovato documentalmente il venir meno della ragione giustificativa del predetto pagamento.
A tale ultimo riguardo, infatti, viene in rilievo la sentenza n. 2927 del 07/07/2023 resa nel giudizio iscritto al n. 8681/2021 RG svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 2021/18.
Il provvedimento giudiziale in questione (che non risulta essere stato oggetto di contestazione alcuna da parte degli stessi convenuti) ha, de facto, reso privo di causa il predetto spostamento patrimoniale, dando così titolo al solvens per ottenerne la restituzione (restituzione, poi, spontaneamente operata dal convenuto CP_1 in corso di causa).
[...]
La domanda restitutoria dell'importo indebitamente corrisposto – pari ad euro
46.117,64 – sarebbe stata, dunque, virtualmente fondata, anche in caso di mancata intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti sul punto.
In ordine agli accessori, invece, non può esser riconosciuta la rivalutazione monetaria, atteso che l'indebito oggettivo è un debito c.d. di valuta, con la conseguente applicazione dell'art. 1277 c.c., mentre non risulta allegato né dimostrato un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Devono, viceversa, essere riconosciuti, sulla sorte capitale già versata, gli interessi legali i quali, tuttavia, trattandosi di indebito oggettivo e non avendo provato parte attrice la mala fede dell'Ente Pubblico accipiens al momento della riscossione delle relative somme (sul punto cfr. Cass. 10815/213, a mente della quale “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta.”), decorreranno, non già dal momento del pagamento, ma dalla data della messa in mora, formalizzata dall'istante con PEC del 21/09/2023 (in atti).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento “per effetto dell'esercizio illegittimo della funzione pubblica da parte dei convenuti” ulteriormente azionata da parte ricorrente.
La medesima parte istante, infatti, non ha allegato (oltre che dimostrato) alcun concreto danno (patrimoniale o non patrimoniale) ulteriore e che non abbia trovato già ristoro con il riconoscimento della maggior somma derivante dall'applicazione dei maturati interessi legali.
Deve, a questo punto, vagliarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (id est, di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) sollevata da
Controparte_3
È pacifico che l'agente della riscossione abbia resistito nella sua esclusiva qualità di concessionario del servizio di riscossione dell'Ente Comunale impositore, il quale, di contro, è, e rimane, l'unico titolare sostanziale della pretesa creditoria oggetto di esazione.
Ebbene, avendo l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo esercitata dalla ricorrente natura restitutoria — e non risarcitoria —, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi, l'unico legittimato passivo a restituire la somma indebitamente percepita è, in qualità di accipiens, il solo Ente impositore, al quale la concessionaria è tenuta a versare il riscosso.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta
(cfr. Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Ed ancora, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/2022 sono state chiamate a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore.
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Secondo il dictum della Corte, infatti, la normativa in materia di riscossione — nello specifico gli artt. 24 e segg. del D.lgs. n. 46 del 26.02.1999 — non prevede alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente di riscossione, essendo legittimato passivo a norma dell'art. 24 della citata norma solo l'ente impositore in quanto titolare della pretesa sostanziale.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni addotte dalla Corte di legittimità, tutte le volte in cui vengono contestate dal contribuente questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, unico legittimo contraddittore è l'ente impositore, in quanto soggetto titolare del credito di cui si chiede la restituzione.
Sebbene la questione oggetto della presenta controversia è diversa da quella vagliata dalla Cassazione, tuttavia il principio giuridico da questa affermata nel suo Supremo
Consesso può essere pacificamente applicato al caso de quo.
Difatti, ciò che il ricorrente ha lamentato con l'odierna domanda giudiziale è proprio l'illegittimo incameramento, da parte del di somme ad esso non Controparte_1 dovute;
vale a dire una questione che involge la pretesa sostanziale in sé e che non avrebbe che potuto essere indirizzata esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore (unico soggetto, peraltro, a ricoprire la qualifica di accipiens sostanziale rispetto alla somma di cui è stata qui chiesta la ripetizione per indebito oggettivo).
In ragione di tali principi, dunque, tutte le domande rivolte da parte attrice anche nei confronti della convenuta vanno tutte rigettate. Controparte_3
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda restitutoria avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto con riguardo alla sorta capitale di Controparte_1 euro 46.117,64, quest'ultimo va condannato alla corresponsione, nei confronti della prima, altresì, degli interessi su tale somma, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora in atti del 21/09/2023 e sino al soddisfo.
Ogni ulteriore domanda è da considerarsi rigettata e/o assorbita, per le ragioni innanzi esposte.
Stante la soccombenza parziale reciproca riportata tra l'attore e il convenuto
[...]
in relazione alle plurime domande dal primo azionate nei confronti del
CP_1 secondo (essendovi stata cessazione della materia del contendere, ma con soccombenza virtuale del convenuto nei confronti della parte attrice, per la
CP_1 domanda restitutoria, soccombenza dell'attore nei confronti del per la
CP_1 domanda risarcitoria e soccombenza del nei confronti dell'attore per quanto
CP_1 riguarda la domanda di interessi), il Tribunale ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio tra le dette parti, nella misura ritenuta congrua di un terzo, dovendosi porre i residui due terzi in capo al convenuto.
CP_1
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
Quanto, invece, al rapporto processuale instauratosi tra l'attrice e la convenuta stante l'integrale soccombenza riportata dalla prima nei confronti Controparte_3 della seconda — per le ragioni innanzi esposte — la prima va condanna alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla seconda per la presente lite.
Tutte tali spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti vittoriose (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 271/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”, pendente tra
[...]
— ricorrente —, e Parte_1 Controparte_1
— resistenti — ,ogni contraria istanza disattesa e questione e Controparte_3 domanda assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione parziale della materia del contendere in relazione alla domanda restitutoria avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto con riguardo alla sorta capitale di euro 46.117,64, Controparte_1 contestualmente condannando il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore dell'attrice,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., degli Parte_1 interessi sulla predetta somma, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 21/09/2023 e sino al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
3. rigetta tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della ulteriore convenuta per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_3
4. compensa, nella misura di un terzo, tra l'attrice e il convenuto CP_1
le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente
[...]
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 271/2024 R.G.A.C.
condannando parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., dei residui Parte_1 due terzi delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), per soli compensi professionali e in assenza di dimostrazione in atti di spese vive sopportate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Capasso Maria, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
5. condanna parte attrice, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della convenuta in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per Controparte_3 il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00
(quattromiladuecento/00), per soli compensi professionali e in assenza di dimostrazione in atti di spese vive sopportate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in ER, 07/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 271/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 10