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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 600/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBBA ALBERTO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE
[...] P.IVA_2
ARIANNA e dell'avv. PAVARINO IVANA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. QUAGGIO ANNALISA resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.6.2023 la società con sede in Francia, ha Parte_1 convenuto in giudizio e proponendo opposizione avverso la cartella CP_3 CP_1
esattoriale n. 010 2022 00023842 17 000, con la quale le è stato richiesto il pagamento di €
155.278,58 a titolo di premi derivanti dalla liquidazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016173/DDL del 14.07.2020.
In particolare, con il verbale di accertamento indicato gli ispettori, previa analisi dell'attività di trasporto merci effettuata da nell'interesse di Controparte_4 Pt_1
pagina 1 di 12 hanno ravvisato una ipotesi di interposizione illecita di manodopera, Parte_1
contestando la non genuinità del contratto di appalto di servizi di trasporto stipulato dalle due società.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'accertamento ispettivo e la genuinità della esternalizzazione dell'attività di trasporto merce, chiedendo in via principale l'annullamento della cartella e in via subordinata la riduzione degli importi richiesti, in ragione della prescrizione.
Ha resistito in giudizio l' deducendo la fondatezza degli addebiti contenuti nel CP_1
verbale di accertamento sulla scorta dei rilievi e delle indagini svolte dagli ispettori e la correttezza del conseguente provvedimento di variazione del 30.11.2020 e delle richieste confluite nella cartella impugnata.
costituita in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva CP_3 alla luce delle doglianze di merito sollevate in ricorso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione integrale del fascicolo rgl 616/2021 (a cui è stato riunito il fascicolo rgl 950/2021), avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro e all'avviso di addebito emesso dall' atti entrambi discendenti dai rilievi di cui al verbale unico di Pt_2 accertamento e notificazione sopra indicato.
All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa.
* * * * *
1. - Le pretese dell' oggetto della cartella di pagamento impugnata si fondano sui CP_1
rilievi del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016173/DDL del
14.07.2020, con cui gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
a. – somministrazione irregolare/illecita di manodopera: gli ispettori hanno contestato la genuinità dei contratti con cui ha esternalizzato i servizi di Parte_1
trasporto con affidamento a el periodo dal gennaio 2015 al Controparte_5
pagina 2 di 12 gennaio 2020, imputando l'onere contributivo relativo ai lavoratori dipendenti di a;
al riguardo gli ispettori hanno evidenziato: CP_4 Parte_1
che non possiede alcuna struttura aziendale e utilizza, per CP_4 effettuare i trasporti, motrici noleggiate dalla società collegata Parte_3
a che mpone a una serie Parte_1 Parte_1 CP_4
di obblighi relativi alla manutenzione delle motrici e alla loro sostituzione dopo un determinato chilometraggio, alla fruizione gratuita di servizi di garage e alla sanificazione dei mezzi con spese oggetto di rimborso;
che CP_4 fruisce gratuitamente di una card prepagata per il transito nei valichi del ON
BI e del JU intestata a di carte carburanti intestate a Parte_1
con obbligo di fare rifornimento in Francia presso pompe di Parte_3 proprietà di quest'ultima e con successivo addebito a nonché di CP_4
carte carburante Euroshell intestate a er i rifornimenti in Italia Parte_1
e con successivo addebito a nonché infine di apparecchi telepass CP_4
intestati a con successivo addebito dei costi a;
Parte_1 CP_4
che l'organizzazione del lavoro degli autisti è rimessa interamente ad un impiegato di che comunica direttamente, tramite Parte_1 Parte_4
cellulare, il programma di carico e scarico dei rimorchi e successivamente trasmette a , l.r. di , gli itinerari;
Testimone_1 CP_4
b. – rimborsi chilometrici dipendente gli ispettori hanno rilevato che nelle Pt_4
buste paga di figurano mensilmente somme corrisposte a titolo di Pt_4
“rimborso km” senza che sia mai stata fornita in sede ispettiva alcuna documentazione a supporto delle spese effettuate per trasferte dal lavoratore e risultando, anzi, che lo stesso si spostasse con un'auto aziendale fornita di Telepass aziendale e carta carburante aziendale e non presentasse rendiconti mensili dei chilometri effettuati;
in mancanza di documentazione probante il fondamento del rimborso, gli ispettori hanno recuperato a contribuzione le somme erogate a titolo di rimborso chilometrico.
pagina 3 di 12 2. – Tanto premesso, va preliminarmente evidenziato che parte ricorrente non ha svolto difese in ordine ai rilievi sopra esposti sub lett. b.
2.1 – In proposito, va ricordato che i benefici contributivi per le somme corrisposte ai lavoratori in trasferta sono previsti dall'art. 51, 5° comma, TUIR (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.).
Al riguardo deve affermarsi, sulla scorta della giurisprudenza costante della Suprema
Corte, che si tratta di una norma che sancisce un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati, con la conseguenza che trova applicazione il principio generale secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata;
con particolare riguardo alla indennità di trasferta l' (e lo stesso è a dirsi per l' ) deve solo provare Pt_2 CP_1
l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (ex multis: Cass., Sez. L,
Sentenza n. 13011 del 24/05/2017; Sez. L, Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018; Sez. L - ,
Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024).
2.2. – Nel caso in esame detto onere di allegazione e prova, che gravava sulla società ricorrente, non è stato assolto, non avendo la società allegato il numero e la tipologia di trasferte effettuate né dimostrato le spese sostenute al riguardo dal lavoratore Pt_4
di talché la pretesa dell' di recuperare a contribuzione le somme erogate a titolo di CP_1 rimborso chilometrico deve ritenersi fondata.
3. – Altresì fondata è la pretesa contributiva dell'Ente assicurativo che trae origine dalla ritenuta non genuinità dell'appalto di servizi di trasporto di merce alimentare stipulato tra e e, di conseguenza, dalla configurabilità Parte_1 Controparte_5
pagina 4 di 12 di una interposizione illecita di manodopera, alla luce della complessiva istruttoria svolta.
4. – Depone in questo senso, innanzitutto, la sostanziale assenza di organizzazione economica, autonomia gestionale e di rischio di impresa in capo a . CP_4
4.1. – Si consideri, in primo luogo, la assenza in capo a di una Controparte_5
struttura aziendale a partire dal 2014, avuto particolare riguardo a “capannoni, rimesse, automezzi”, così come riportato, senza margini di apprezzamento, dagli ispettori nel verbale di accertamento.
4.2. – Va considerato, in secondo luogo, che negli anni oggetto di accertamento ispettivo aveva come unico cliente e utilizzava, per Controparte_5 Parte_1
effettuare i trasporti, motrici noleggiate da una società collegata a Pt_1 Parte_3
Grand Pt_3
Tanto è stato riferito da , legale rappresentante di , in Testimone_1 CP_4 fase ispettiva (verbali dichiarazioni del 12.7.2019 e del 2.10.2019 sub doc. 9 b fascicolo
) e ribadito in sede di escussione testimoniale nel giudizio rgl 616/2021 (“nel CP_1
periodo 2015/2020 io lavoravo con e dal 2015 è stato l'unico cliente che avevo;
facevo Pt_1
i trasporti per la Francia;
gli altri clienti che avevo in precedenza li ho persi a partire dal
2012/2013; io noleggiavo le motrici da loro;
con loro intendo ed era per tutte così; Pt_1 avevo una sola motrice ma non la usavo ed era ferma;
si tratta della motrice che prima utilizzavo per fare i trasporti per gli altri clienti”).
Merita di essere precisato con riferimento alla testimonianza resa da nel giudizio Tes_1
rgl 616/2021 che l'eccezione di incapacità a testimoniare ivi sollevata dalla difesa attorea non è stata corroborata da documentazione e che, in ogni caso, ad essa non è seguita l'eccezione di nullità della testimonianza (Cass., Sez. L, Sentenza n. 18036 del
19/08/2014; Cass., sez. 3, Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023).
4.2.1. – Quanto alle motrici utilizzate da , la circostanza che esse CP_4 fossero noleggiate dalla società è stata evinta dagli ispettori Parte_5
dall'analisi delle fatture di locazione e dai certificati di immatricolazione dei mezzi (cfr. verbale di accertamento, pagg. 1, 2 e 4).
pagina 5 di 12 Il collegamento tra la società e è poi Parte_5 Parte_1 Pt_1
esplicitamente nel contratto stipulato tra e in cui Pt_6 Parte_1 CP_4
si legge: “I crediti dell'operatore di trasporto (ndr. ) e/o dei soggetti ad esso collegati Pt_1
Part ( , e le rispettive controllate) nei confronti CP_6 Parte_5 del subappaltatore (ndr. ) - una volta certi, liquidi ed esigibili - saranno CP_4 compensati con le fatture mensili emesse dal subappaltatore sulla base del conteggio chilometrico del mese” (cfr. art. 7 traduzione contratto prodotta da parte ricorrente in doc. 5.1.).
Pertanto, non soltanto la stessa società odierna ricorrente ha indicato nel contratto di appalto le società IN & Cie, TSM, GARAGE du GRAND PRE” come società ad essa collegate ma detto collegamento, quanto meno a livello economico, si evince altresì dal fatto che i crediti delle suddette società per prestazioni da esse rese (tra le quali, appunto, il noleggio dei trattori stradali) vengono riscosse da mediante Parte_1
compensazione con i propri debiti verso . CP_4
Il collegamento societario in oggetto, peraltro, è stato confermato anche dalle testimonianze di (“ fa parte della stessa holding di Parte_4 Parte_5
”) e di (“prima lavoravo per la OI che era la holding… del Pt_1 Testimone_2
gruppo NT fa parte . il noleggio delle motrici non era effettuato da Parte_5
; le motrici usate da erano noleggiate da ). Pt_1 CP_4 Parte_5
Merita, peraltro, di essere adeguatamente evidenziato che l'utilizzo delle specifiche motrici di proprietà di non risulta essere stata una autonoma Parte_5
scelta assunta da nell'ambito della propria organizzazione CP_4
imprenditoriale, bensì una specifica pattuizione con se non addirittura una Pt_1
imposizione da parte di essa, come si evince dal tenore del contratto stipulato tra le parti, al cui art. 3 vengono indicati dettagliatamente (marca, modello, targa) i trattori stradali “richiesti” dall'operatore del trasporto, ossia da . Parte_1
4.3. – E' altresì pacifico che le motrici fossero dotate di apparecchi Telepass intestati a e che i costi dei pedaggi fossero oggetto di rimborso da parte di Parte_1 CP_4
, analogamente a quanto avveniva per le tessere di transito per i valichi del
[...]
pagina 6 di 12 ON BI e del JU (cfr. ricorso pag. 12). Era altresì consentito il rifornimento di gasolio nei piazzali di Parte_3
Le circostanze sono state inoltre confermate in giudizio dai testimoni (“venivo Tes_1 pagato a km percorsi;
mi pare fosse un euro;
dal corrispettivo loro trattenevano i costi del noleggio, dei telepass e anche del gasolio;
i telepass erano intestati a;
quanto al gasolio Pt_1 loro di avevano un parcheggio a e cioè un piazzale dove cambiavamo i rimorchi e Pt_1 CP_7 facevamo il pieno di gasolio lì e ci bastava per tutta la settimana;
eccezionalmente facevamo noi dei rabbocchi dove capitava senza obblighi … confermo la tessera del … Parte_3 preciso che per il 99% delle volte il rifornimento era fatto inquel piazzale che ho detto priam sempre gestitot da ), (“sul gasolio so che vi erano degli accordi tra Parte_3 Pt_4
Par e du gran con delle tessere per fare gasolio;
Garage du Gran pre fa parte della Tes_1 Pt_5 stessa holding di;
non so poi come erano regolati i pagamenti;
i problemi per il gasolio Pt_1 li trattava con il direttore Didier Sourisseau”) e (“il compenso era Tes_1 Persona_1
pattuito a km;
credo che venivano trattenuti dal compenso alcuni costi come il gasolio che CP_4 prendeva dal gruppo NT e alcuni pedaggi ma non saprei dire esattamente;
del gruppo
[...]
NT fa parte ). Parte_5 Pt_3
4.4. – In definitiva, emerge dal quadro sopra rappresentato che ha Parte_1
predisposto, in via diretta o attraverso società ad essa collegate, l'organizzazione dei beni ai fini dell'esecuzione del servizio, senza anticipazione di alcun onere economico da parte di , la quale percepiva un corrispettivo parametrato ai chilometri CP_4
percorsi, al netto dei costi necessari, cosa che induce a non ravvisare significativi margini di organizzazione economica né rischio di impresa in capo a . CP_4
5. – A definitiva conferma della interposizione di manodopera e della non genuinità dell'appalto di servizi di trasporto si pone l'esercizio, da parte di , per mezzo Parte_1
del proprio dipendente del potere organizzativo e di controllo sui dipendenti Pt_4
di . CP_4
Si consideri al riguardo la descrizione dell'organizzazione dei trasporti resa da Pt_4
in fase ispettiva, che dà atto della continua interlocuzione di questi con gli autisti, della assegnazione da parte sua agli autisti delle indicazioni circa i luoghi di carico e scarico pagina 7 di 12 della merce previa predisposizione dei piani di viaggio meramente comunicati a , Tes_1
nonché infine del particolareggiato controllo sull'esecuzione del servizio da parte degli autisti, tanto che il resoconto del chilometraggio effettuato ai fini della predisposizione delle fatture è compiuto dal che si limita a trasmetterlo a per un mero Pt_4 Tes_1
“ricontrollo” unitamente alle “pre-fatture”.
Queste le dichiarazioni di in fase ispettiva: “La mia attività lavorativa è finalizzata Pt_4 alla coordinazione degli autisti della ditta di ed ai rapporti con Controparte_8 Testimone_1 la clientela per l'effettuazione dei trasporti per conto della . Tecnicamente contatto gli Parte_7 autisti delle motrici, anche più volte al giorno, indicando loro i luoghi di ritiro e/o di consegna delle merci. In pratica rappresento un ponte tra l'Italia e la Francia in quando essendo bilingue posso colloquiare sia con gli autisti che con la casa madre. I contatti tra me e gli autisti avvengono via cellulare telefonico tramite messaggi sms o attraverso la piattaforma whatsapp.
Tutte le sere pervengono dalla Francia gli ordini di scarico e carico per tutte le motrici, il giorno successivo (o la sera stessa) predispongo un piano di viaggio che comunico al signor Tes_1 via whatsapp, che viene poi comunicato agli autisti i quali comunque sono da me
[...] controllati per la corretta effettuazione delle consegne o dei carichi. Contabilizzo altresì i chilometri previsti dal piano di consegne che settimanalmente comunico a per la Tes_1 successiva fatturazione. I chilometri effettivi invece vengono contabilizzati una volta al mese sulla base dei chilometri reali comunicati dagli autisti. I rapporti con sono per l'invio delle Tes_1 pre-fatture dei piani di viaggio ed il successivo inoltro delle fatture da che ricevo e giro in Tes_1
Francia” (dichiarazioni sub doc. 9a fascicolo ). CP_1
Dette dichiarazioni sono state confermate in giudizio da che ha ulteriormente Pt_4 confermato come fosse lui a gestire l'organizzazione dei trasporti, comunicando l'iter già predisposto a o direttamente agli autisti e occupandosi anche di eventuali Tes_1
cambi della programmazione, residuando di fatto in capo al la sola assegnazione Tes_1 dell'autista alla motrice (“io chiamavamo e dicevo che vi erano dei rimorchi da Tes_1 traportare e mi diceva quale trattore assegnare all'autista; io poi mandavo agli autisti Tes_1
l'elenco delle consegne con le indicazioni sulla merce e cioè i dettagli anche al fine delle temperature;
il percorso da seguire era già indicato su un foglio che era già sul rimorchio che loro
pagina 8 di 12 caricavano; io mi limitavo ad anticipare all'autista la prima consegna e le indicazioni da rispettare sulla merce;
in caso di problemi l'autista chiamava o o direttamente me;
se vi Tes_1 era da fare un cambiamento dell'ordine delle consegne io dovevo sempre riferire in Francia per
l'autorizzazione; loro avvisavano il mittente e comunque in Francia seguiva sempre tutti i Pt_1 trasporti e i percorsi;
poi io riferivo a le modifiche del percorso che mi avevano indicato Tes_1 dalla Francia;
se non rispondeva chiamavo direttamente l'autista; io non seguivo poi la Tes_1 fatturazione;
l'unica cosa che facevo era settimanalmente fare il conto dei chilometri;
io infatti seguivo il percorso del rimorchio e in Francia mi incaricavano di fare il conto dei chilometri di ogni motrice;
poi ricontrollava”). Tes_1
Del tutto coincidenti sono le dichiarazioni rese in fase ispettiva da e Tes_1
sostanzialmente confermate in giudizio (“Il lavoro di autotrasporto da una località di carico a quella di scarico viene organizzata direttamente da un responsabile della che ha uffici Pt_1 in Asti via Guido Maggiora. Detto responsabile signor comunica Parte_4 direttamente agli autisti il programma di carico e scarico merci direttamente a mezzo cellulare
(ha i numeri di cellulare degli autisti). Organizza l'itinerario in maniera che gli autisti caricano e scaricano i rimorchi carichi di merce, per sei giorni consecutivi. Gli autisti vivono per sei giorni nei camion (trattori) e per riposarsi hanno un posto letto dietro la guida. Il signor Parte_4 mi comunica a mezzo whatsapp o sms gli itinerari di lavoro assegnati ad ogni singolo
[...] autista. Il signor organizza sia il lavoro degli operai che guidano le motrici (8) che io Parte_4 ho in affitto sia le quattro motrici che gestisce direttamente la per suo conto. Ogni Pt_1 settimana il signor mi manda una mail con i percorsi delle motrici in carico alla Pt_4
e sulla scorta dei chilometri percorsi segnati sul prospetto inviato io provvedo ad CP_8 emettere fattura a carico della per un importo fissato dalla di 0,92 Pt_1 Pt_1
centesimi di euro al chilometro percorso”- doc. 9 b fascicolo ). CP_1
Negli stessi termini si pongono anche le dichiarazioni rese in fase ispettiva dai lavoratori, le quali, data la loro precisione e univocità, non necessitano di conferma testimoniale, anche in considerazione delle testimonianze rese dagli altri testimoni escussi.
pagina 9 di 12 Si riportano di seguito alcuni passaggi significativi delle dichiarazioni rese in fase ispettiva dai lavoratori, che hanno confermato concordemente le direttive e le indicazioni sui percorsi ricevute direttamente da Pt_4
- : “Il programma di lavoro mi veniva dato tramite messaggi sul Testimone_3 cellulare da un certo Sempre controllava il mio operato e se avevo Parte_4 Parte_4 consegnato la merce nei tempi stabiliti…. Solo quando era assente dal lavoro, Parte_4 gli ordini me li dava (doc. 9 c fascicolo ); Testimone_1 CP_1
- “Prendevo gli ordini da un certo della ditta e Tes_4 Parte_4 Pt_1
ricordo che e erano soci in affari ... mi mandava Testimone_1 Parte_4 Parte_4
i messaggi su telefonino per dirmi cosa dovevo fare” (doc. 9 d fascicolo ); CP_1
- : “guidavo dei mezzi appartenenti ad una ditta francese. Le direttive sui Persona_2 viaggi che dovevo fare mi venivano date da un signore francese, di cui non ricordo il nome, può essere . Con il Sig. , ho avuto rapporti molto radi. Gli ordini li Parte_8 Tes_1
prendevo per telefono dal Sig. francese ... Le buste paga me le consegnava il Sig. ” Tes_1
(doc. 9 e fascicolo ); CP_1
- : “il mio lavoro è organizzato da che mi telefona e mi Controparte_9 Parte_4
dice dove devo andare e quando devo andare. I camion che guido sono presi a noleggio da una società francese” (doc. 9 f fascicolo ); CP_1
- : “Da quando abbiamo iniziato a lavorare con i francesi, chi mi Testimone_5 comunicava i viaggi da fare non era più ma un signore francese di nome Testimone_1
I camion che guidavo erano tutti della società francese ... La benzina del camion Parte_4 veniva fatta sempre e solo in Francia presso un distributore indicato dalla società francese proprietaria dei camion” (doc. 9 g fascicolo ). CP_1
Da quanto sopra emerge chiaramente che il ruolo di non si è affatto limitato al Pt_4 mero coordinamento con l'appaltatore ma si è esteso alla vera e propria organizzazione della forza lavoro e al capillare e costante controllo sull'esecuzione dei singoli trasporti, tanto da assumere anche il compito di rendicontazione dei chilometri effettuati.
In tale contesto, la circostanza che anche abbia partecipato a veicolare le Tes_1
indicazioni ricevute dalla committente o che abbia organizzato meri segmenti pagina 10 di 12 dell'attività, quale ad esempio l'assegnazione degli autisti alle singole motrici, non vale a far ritenere genuino il contratto di appalto in esame.
6. – Sono, pertanto, dovuti dalla società ricorrente i premi rivendicati dall' con la CP_1 cartella esattoriale in esame, non ravvisandosi neppure la parziale prescrizione degli stessi.
Invero, quanto ai premi , la decorrenza della prescrizione va individuata quanto CP_1
alla prima rata, dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi del TU n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44; invero il pagamento avviene con il meccanismo della autoliquidazione: al 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (da versarsi in 4 rate), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
pagare, infine, il premio di autoliquidazione;
talchè soltanto da tale data sorge il diritto dell' al pagamento ed inizia, quindi, a decorrere il termine di CP_1
prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.; deve quindi aversi riguardo , per ciascun anno, al
16 febbraio dell'anno successivo (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17095 del 2016 e successiva
Cass. Sez. L n. 11218/2024).
Nel caso in esame, posto che i premi più antichi sono stati richiesti con riferimento all'inizio dell'anno 2015, da versarsi (a conguaglio) entro il 16 febbraio 2016, alcuna prescrizione può dirsi maturata, essendo intervenuta la notifica del verbale in data
29.7.2020 e la notifica del provvedimento di variazione del 30.11.2020 avvenuta in CP_1 data certamente anteriore al 30.12.2020 (data del ricorso amministrativo avverso il provvedimento, come si evince dai doc. C e D fascicolo ricorrente e dai docc. 10 e 11 fascicolo ). CP_1
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e e sono CP_1
liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua di valori intermedi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento.
Quanto ai rapporti tra ricorrente e va richiamato quanto affermato recentemente CP_3
dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato
pagina 11 di 12 della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva
e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass.,
Sez. L, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024), con conseguente compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite tra ricorrente ed e condanna parte ricorrente a CP_3
rimborsare all le spese di causa liquidate in € 10.000, oltre rimborso forfettario CP_1
delle spese al 15% e accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 600/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBBA ALBERTO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE
[...] P.IVA_2
ARIANNA e dell'avv. PAVARINO IVANA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. QUAGGIO ANNALISA resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.6.2023 la società con sede in Francia, ha Parte_1 convenuto in giudizio e proponendo opposizione avverso la cartella CP_3 CP_1
esattoriale n. 010 2022 00023842 17 000, con la quale le è stato richiesto il pagamento di €
155.278,58 a titolo di premi derivanti dalla liquidazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016173/DDL del 14.07.2020.
In particolare, con il verbale di accertamento indicato gli ispettori, previa analisi dell'attività di trasporto merci effettuata da nell'interesse di Controparte_4 Pt_1
pagina 1 di 12 hanno ravvisato una ipotesi di interposizione illecita di manodopera, Parte_1
contestando la non genuinità del contratto di appalto di servizi di trasporto stipulato dalle due società.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'accertamento ispettivo e la genuinità della esternalizzazione dell'attività di trasporto merce, chiedendo in via principale l'annullamento della cartella e in via subordinata la riduzione degli importi richiesti, in ragione della prescrizione.
Ha resistito in giudizio l' deducendo la fondatezza degli addebiti contenuti nel CP_1
verbale di accertamento sulla scorta dei rilievi e delle indagini svolte dagli ispettori e la correttezza del conseguente provvedimento di variazione del 30.11.2020 e delle richieste confluite nella cartella impugnata.
costituita in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva CP_3 alla luce delle doglianze di merito sollevate in ricorso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione integrale del fascicolo rgl 616/2021 (a cui è stato riunito il fascicolo rgl 950/2021), avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro e all'avviso di addebito emesso dall' atti entrambi discendenti dai rilievi di cui al verbale unico di Pt_2 accertamento e notificazione sopra indicato.
All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa.
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1. - Le pretese dell' oggetto della cartella di pagamento impugnata si fondano sui CP_1
rilievi del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016173/DDL del
14.07.2020, con cui gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
a. – somministrazione irregolare/illecita di manodopera: gli ispettori hanno contestato la genuinità dei contratti con cui ha esternalizzato i servizi di Parte_1
trasporto con affidamento a el periodo dal gennaio 2015 al Controparte_5
pagina 2 di 12 gennaio 2020, imputando l'onere contributivo relativo ai lavoratori dipendenti di a;
al riguardo gli ispettori hanno evidenziato: CP_4 Parte_1
che non possiede alcuna struttura aziendale e utilizza, per CP_4 effettuare i trasporti, motrici noleggiate dalla società collegata Parte_3
a che mpone a una serie Parte_1 Parte_1 CP_4
di obblighi relativi alla manutenzione delle motrici e alla loro sostituzione dopo un determinato chilometraggio, alla fruizione gratuita di servizi di garage e alla sanificazione dei mezzi con spese oggetto di rimborso;
che CP_4 fruisce gratuitamente di una card prepagata per il transito nei valichi del ON
BI e del JU intestata a di carte carburanti intestate a Parte_1
con obbligo di fare rifornimento in Francia presso pompe di Parte_3 proprietà di quest'ultima e con successivo addebito a nonché di CP_4
carte carburante Euroshell intestate a er i rifornimenti in Italia Parte_1
e con successivo addebito a nonché infine di apparecchi telepass CP_4
intestati a con successivo addebito dei costi a;
Parte_1 CP_4
che l'organizzazione del lavoro degli autisti è rimessa interamente ad un impiegato di che comunica direttamente, tramite Parte_1 Parte_4
cellulare, il programma di carico e scarico dei rimorchi e successivamente trasmette a , l.r. di , gli itinerari;
Testimone_1 CP_4
b. – rimborsi chilometrici dipendente gli ispettori hanno rilevato che nelle Pt_4
buste paga di figurano mensilmente somme corrisposte a titolo di Pt_4
“rimborso km” senza che sia mai stata fornita in sede ispettiva alcuna documentazione a supporto delle spese effettuate per trasferte dal lavoratore e risultando, anzi, che lo stesso si spostasse con un'auto aziendale fornita di Telepass aziendale e carta carburante aziendale e non presentasse rendiconti mensili dei chilometri effettuati;
in mancanza di documentazione probante il fondamento del rimborso, gli ispettori hanno recuperato a contribuzione le somme erogate a titolo di rimborso chilometrico.
pagina 3 di 12 2. – Tanto premesso, va preliminarmente evidenziato che parte ricorrente non ha svolto difese in ordine ai rilievi sopra esposti sub lett. b.
2.1 – In proposito, va ricordato che i benefici contributivi per le somme corrisposte ai lavoratori in trasferta sono previsti dall'art. 51, 5° comma, TUIR (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.).
Al riguardo deve affermarsi, sulla scorta della giurisprudenza costante della Suprema
Corte, che si tratta di una norma che sancisce un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati, con la conseguenza che trova applicazione il principio generale secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata;
con particolare riguardo alla indennità di trasferta l' (e lo stesso è a dirsi per l' ) deve solo provare Pt_2 CP_1
l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (ex multis: Cass., Sez. L,
Sentenza n. 13011 del 24/05/2017; Sez. L, Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018; Sez. L - ,
Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024).
2.2. – Nel caso in esame detto onere di allegazione e prova, che gravava sulla società ricorrente, non è stato assolto, non avendo la società allegato il numero e la tipologia di trasferte effettuate né dimostrato le spese sostenute al riguardo dal lavoratore Pt_4
di talché la pretesa dell' di recuperare a contribuzione le somme erogate a titolo di CP_1 rimborso chilometrico deve ritenersi fondata.
3. – Altresì fondata è la pretesa contributiva dell'Ente assicurativo che trae origine dalla ritenuta non genuinità dell'appalto di servizi di trasporto di merce alimentare stipulato tra e e, di conseguenza, dalla configurabilità Parte_1 Controparte_5
pagina 4 di 12 di una interposizione illecita di manodopera, alla luce della complessiva istruttoria svolta.
4. – Depone in questo senso, innanzitutto, la sostanziale assenza di organizzazione economica, autonomia gestionale e di rischio di impresa in capo a . CP_4
4.1. – Si consideri, in primo luogo, la assenza in capo a di una Controparte_5
struttura aziendale a partire dal 2014, avuto particolare riguardo a “capannoni, rimesse, automezzi”, così come riportato, senza margini di apprezzamento, dagli ispettori nel verbale di accertamento.
4.2. – Va considerato, in secondo luogo, che negli anni oggetto di accertamento ispettivo aveva come unico cliente e utilizzava, per Controparte_5 Parte_1
effettuare i trasporti, motrici noleggiate da una società collegata a Pt_1 Parte_3
Grand Pt_3
Tanto è stato riferito da , legale rappresentante di , in Testimone_1 CP_4 fase ispettiva (verbali dichiarazioni del 12.7.2019 e del 2.10.2019 sub doc. 9 b fascicolo
) e ribadito in sede di escussione testimoniale nel giudizio rgl 616/2021 (“nel CP_1
periodo 2015/2020 io lavoravo con e dal 2015 è stato l'unico cliente che avevo;
facevo Pt_1
i trasporti per la Francia;
gli altri clienti che avevo in precedenza li ho persi a partire dal
2012/2013; io noleggiavo le motrici da loro;
con loro intendo ed era per tutte così; Pt_1 avevo una sola motrice ma non la usavo ed era ferma;
si tratta della motrice che prima utilizzavo per fare i trasporti per gli altri clienti”).
Merita di essere precisato con riferimento alla testimonianza resa da nel giudizio Tes_1
rgl 616/2021 che l'eccezione di incapacità a testimoniare ivi sollevata dalla difesa attorea non è stata corroborata da documentazione e che, in ogni caso, ad essa non è seguita l'eccezione di nullità della testimonianza (Cass., Sez. L, Sentenza n. 18036 del
19/08/2014; Cass., sez. 3, Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023).
4.2.1. – Quanto alle motrici utilizzate da , la circostanza che esse CP_4 fossero noleggiate dalla società è stata evinta dagli ispettori Parte_5
dall'analisi delle fatture di locazione e dai certificati di immatricolazione dei mezzi (cfr. verbale di accertamento, pagg. 1, 2 e 4).
pagina 5 di 12 Il collegamento tra la società e è poi Parte_5 Parte_1 Pt_1
esplicitamente nel contratto stipulato tra e in cui Pt_6 Parte_1 CP_4
si legge: “I crediti dell'operatore di trasporto (ndr. ) e/o dei soggetti ad esso collegati Pt_1
Part ( , e le rispettive controllate) nei confronti CP_6 Parte_5 del subappaltatore (ndr. ) - una volta certi, liquidi ed esigibili - saranno CP_4 compensati con le fatture mensili emesse dal subappaltatore sulla base del conteggio chilometrico del mese” (cfr. art. 7 traduzione contratto prodotta da parte ricorrente in doc. 5.1.).
Pertanto, non soltanto la stessa società odierna ricorrente ha indicato nel contratto di appalto le società IN & Cie, TSM, GARAGE du GRAND PRE” come società ad essa collegate ma detto collegamento, quanto meno a livello economico, si evince altresì dal fatto che i crediti delle suddette società per prestazioni da esse rese (tra le quali, appunto, il noleggio dei trattori stradali) vengono riscosse da mediante Parte_1
compensazione con i propri debiti verso . CP_4
Il collegamento societario in oggetto, peraltro, è stato confermato anche dalle testimonianze di (“ fa parte della stessa holding di Parte_4 Parte_5
”) e di (“prima lavoravo per la OI che era la holding… del Pt_1 Testimone_2
gruppo NT fa parte . il noleggio delle motrici non era effettuato da Parte_5
; le motrici usate da erano noleggiate da ). Pt_1 CP_4 Parte_5
Merita, peraltro, di essere adeguatamente evidenziato che l'utilizzo delle specifiche motrici di proprietà di non risulta essere stata una autonoma Parte_5
scelta assunta da nell'ambito della propria organizzazione CP_4
imprenditoriale, bensì una specifica pattuizione con se non addirittura una Pt_1
imposizione da parte di essa, come si evince dal tenore del contratto stipulato tra le parti, al cui art. 3 vengono indicati dettagliatamente (marca, modello, targa) i trattori stradali “richiesti” dall'operatore del trasporto, ossia da . Parte_1
4.3. – E' altresì pacifico che le motrici fossero dotate di apparecchi Telepass intestati a e che i costi dei pedaggi fossero oggetto di rimborso da parte di Parte_1 CP_4
, analogamente a quanto avveniva per le tessere di transito per i valichi del
[...]
pagina 6 di 12 ON BI e del JU (cfr. ricorso pag. 12). Era altresì consentito il rifornimento di gasolio nei piazzali di Parte_3
Le circostanze sono state inoltre confermate in giudizio dai testimoni (“venivo Tes_1 pagato a km percorsi;
mi pare fosse un euro;
dal corrispettivo loro trattenevano i costi del noleggio, dei telepass e anche del gasolio;
i telepass erano intestati a;
quanto al gasolio Pt_1 loro di avevano un parcheggio a e cioè un piazzale dove cambiavamo i rimorchi e Pt_1 CP_7 facevamo il pieno di gasolio lì e ci bastava per tutta la settimana;
eccezionalmente facevamo noi dei rabbocchi dove capitava senza obblighi … confermo la tessera del … Parte_3 preciso che per il 99% delle volte il rifornimento era fatto inquel piazzale che ho detto priam sempre gestitot da ), (“sul gasolio so che vi erano degli accordi tra Parte_3 Pt_4
Par e du gran con delle tessere per fare gasolio;
Garage du Gran pre fa parte della Tes_1 Pt_5 stessa holding di;
non so poi come erano regolati i pagamenti;
i problemi per il gasolio Pt_1 li trattava con il direttore Didier Sourisseau”) e (“il compenso era Tes_1 Persona_1
pattuito a km;
credo che venivano trattenuti dal compenso alcuni costi come il gasolio che CP_4 prendeva dal gruppo NT e alcuni pedaggi ma non saprei dire esattamente;
del gruppo
[...]
NT fa parte ). Parte_5 Pt_3
4.4. – In definitiva, emerge dal quadro sopra rappresentato che ha Parte_1
predisposto, in via diretta o attraverso società ad essa collegate, l'organizzazione dei beni ai fini dell'esecuzione del servizio, senza anticipazione di alcun onere economico da parte di , la quale percepiva un corrispettivo parametrato ai chilometri CP_4
percorsi, al netto dei costi necessari, cosa che induce a non ravvisare significativi margini di organizzazione economica né rischio di impresa in capo a . CP_4
5. – A definitiva conferma della interposizione di manodopera e della non genuinità dell'appalto di servizi di trasporto si pone l'esercizio, da parte di , per mezzo Parte_1
del proprio dipendente del potere organizzativo e di controllo sui dipendenti Pt_4
di . CP_4
Si consideri al riguardo la descrizione dell'organizzazione dei trasporti resa da Pt_4
in fase ispettiva, che dà atto della continua interlocuzione di questi con gli autisti, della assegnazione da parte sua agli autisti delle indicazioni circa i luoghi di carico e scarico pagina 7 di 12 della merce previa predisposizione dei piani di viaggio meramente comunicati a , Tes_1
nonché infine del particolareggiato controllo sull'esecuzione del servizio da parte degli autisti, tanto che il resoconto del chilometraggio effettuato ai fini della predisposizione delle fatture è compiuto dal che si limita a trasmetterlo a per un mero Pt_4 Tes_1
“ricontrollo” unitamente alle “pre-fatture”.
Queste le dichiarazioni di in fase ispettiva: “La mia attività lavorativa è finalizzata Pt_4 alla coordinazione degli autisti della ditta di ed ai rapporti con Controparte_8 Testimone_1 la clientela per l'effettuazione dei trasporti per conto della . Tecnicamente contatto gli Parte_7 autisti delle motrici, anche più volte al giorno, indicando loro i luoghi di ritiro e/o di consegna delle merci. In pratica rappresento un ponte tra l'Italia e la Francia in quando essendo bilingue posso colloquiare sia con gli autisti che con la casa madre. I contatti tra me e gli autisti avvengono via cellulare telefonico tramite messaggi sms o attraverso la piattaforma whatsapp.
Tutte le sere pervengono dalla Francia gli ordini di scarico e carico per tutte le motrici, il giorno successivo (o la sera stessa) predispongo un piano di viaggio che comunico al signor Tes_1 via whatsapp, che viene poi comunicato agli autisti i quali comunque sono da me
[...] controllati per la corretta effettuazione delle consegne o dei carichi. Contabilizzo altresì i chilometri previsti dal piano di consegne che settimanalmente comunico a per la Tes_1 successiva fatturazione. I chilometri effettivi invece vengono contabilizzati una volta al mese sulla base dei chilometri reali comunicati dagli autisti. I rapporti con sono per l'invio delle Tes_1 pre-fatture dei piani di viaggio ed il successivo inoltro delle fatture da che ricevo e giro in Tes_1
Francia” (dichiarazioni sub doc. 9a fascicolo ). CP_1
Dette dichiarazioni sono state confermate in giudizio da che ha ulteriormente Pt_4 confermato come fosse lui a gestire l'organizzazione dei trasporti, comunicando l'iter già predisposto a o direttamente agli autisti e occupandosi anche di eventuali Tes_1
cambi della programmazione, residuando di fatto in capo al la sola assegnazione Tes_1 dell'autista alla motrice (“io chiamavamo e dicevo che vi erano dei rimorchi da Tes_1 traportare e mi diceva quale trattore assegnare all'autista; io poi mandavo agli autisti Tes_1
l'elenco delle consegne con le indicazioni sulla merce e cioè i dettagli anche al fine delle temperature;
il percorso da seguire era già indicato su un foglio che era già sul rimorchio che loro
pagina 8 di 12 caricavano; io mi limitavo ad anticipare all'autista la prima consegna e le indicazioni da rispettare sulla merce;
in caso di problemi l'autista chiamava o o direttamente me;
se vi Tes_1 era da fare un cambiamento dell'ordine delle consegne io dovevo sempre riferire in Francia per
l'autorizzazione; loro avvisavano il mittente e comunque in Francia seguiva sempre tutti i Pt_1 trasporti e i percorsi;
poi io riferivo a le modifiche del percorso che mi avevano indicato Tes_1 dalla Francia;
se non rispondeva chiamavo direttamente l'autista; io non seguivo poi la Tes_1 fatturazione;
l'unica cosa che facevo era settimanalmente fare il conto dei chilometri;
io infatti seguivo il percorso del rimorchio e in Francia mi incaricavano di fare il conto dei chilometri di ogni motrice;
poi ricontrollava”). Tes_1
Del tutto coincidenti sono le dichiarazioni rese in fase ispettiva da e Tes_1
sostanzialmente confermate in giudizio (“Il lavoro di autotrasporto da una località di carico a quella di scarico viene organizzata direttamente da un responsabile della che ha uffici Pt_1 in Asti via Guido Maggiora. Detto responsabile signor comunica Parte_4 direttamente agli autisti il programma di carico e scarico merci direttamente a mezzo cellulare
(ha i numeri di cellulare degli autisti). Organizza l'itinerario in maniera che gli autisti caricano e scaricano i rimorchi carichi di merce, per sei giorni consecutivi. Gli autisti vivono per sei giorni nei camion (trattori) e per riposarsi hanno un posto letto dietro la guida. Il signor Parte_4 mi comunica a mezzo whatsapp o sms gli itinerari di lavoro assegnati ad ogni singolo
[...] autista. Il signor organizza sia il lavoro degli operai che guidano le motrici (8) che io Parte_4 ho in affitto sia le quattro motrici che gestisce direttamente la per suo conto. Ogni Pt_1 settimana il signor mi manda una mail con i percorsi delle motrici in carico alla Pt_4
e sulla scorta dei chilometri percorsi segnati sul prospetto inviato io provvedo ad CP_8 emettere fattura a carico della per un importo fissato dalla di 0,92 Pt_1 Pt_1
centesimi di euro al chilometro percorso”- doc. 9 b fascicolo ). CP_1
Negli stessi termini si pongono anche le dichiarazioni rese in fase ispettiva dai lavoratori, le quali, data la loro precisione e univocità, non necessitano di conferma testimoniale, anche in considerazione delle testimonianze rese dagli altri testimoni escussi.
pagina 9 di 12 Si riportano di seguito alcuni passaggi significativi delle dichiarazioni rese in fase ispettiva dai lavoratori, che hanno confermato concordemente le direttive e le indicazioni sui percorsi ricevute direttamente da Pt_4
- : “Il programma di lavoro mi veniva dato tramite messaggi sul Testimone_3 cellulare da un certo Sempre controllava il mio operato e se avevo Parte_4 Parte_4 consegnato la merce nei tempi stabiliti…. Solo quando era assente dal lavoro, Parte_4 gli ordini me li dava (doc. 9 c fascicolo ); Testimone_1 CP_1
- “Prendevo gli ordini da un certo della ditta e Tes_4 Parte_4 Pt_1
ricordo che e erano soci in affari ... mi mandava Testimone_1 Parte_4 Parte_4
i messaggi su telefonino per dirmi cosa dovevo fare” (doc. 9 d fascicolo ); CP_1
- : “guidavo dei mezzi appartenenti ad una ditta francese. Le direttive sui Persona_2 viaggi che dovevo fare mi venivano date da un signore francese, di cui non ricordo il nome, può essere . Con il Sig. , ho avuto rapporti molto radi. Gli ordini li Parte_8 Tes_1
prendevo per telefono dal Sig. francese ... Le buste paga me le consegnava il Sig. ” Tes_1
(doc. 9 e fascicolo ); CP_1
- : “il mio lavoro è organizzato da che mi telefona e mi Controparte_9 Parte_4
dice dove devo andare e quando devo andare. I camion che guido sono presi a noleggio da una società francese” (doc. 9 f fascicolo ); CP_1
- : “Da quando abbiamo iniziato a lavorare con i francesi, chi mi Testimone_5 comunicava i viaggi da fare non era più ma un signore francese di nome Testimone_1
I camion che guidavo erano tutti della società francese ... La benzina del camion Parte_4 veniva fatta sempre e solo in Francia presso un distributore indicato dalla società francese proprietaria dei camion” (doc. 9 g fascicolo ). CP_1
Da quanto sopra emerge chiaramente che il ruolo di non si è affatto limitato al Pt_4 mero coordinamento con l'appaltatore ma si è esteso alla vera e propria organizzazione della forza lavoro e al capillare e costante controllo sull'esecuzione dei singoli trasporti, tanto da assumere anche il compito di rendicontazione dei chilometri effettuati.
In tale contesto, la circostanza che anche abbia partecipato a veicolare le Tes_1
indicazioni ricevute dalla committente o che abbia organizzato meri segmenti pagina 10 di 12 dell'attività, quale ad esempio l'assegnazione degli autisti alle singole motrici, non vale a far ritenere genuino il contratto di appalto in esame.
6. – Sono, pertanto, dovuti dalla società ricorrente i premi rivendicati dall' con la CP_1 cartella esattoriale in esame, non ravvisandosi neppure la parziale prescrizione degli stessi.
Invero, quanto ai premi , la decorrenza della prescrizione va individuata quanto CP_1
alla prima rata, dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi del TU n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44; invero il pagamento avviene con il meccanismo della autoliquidazione: al 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (da versarsi in 4 rate), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
pagare, infine, il premio di autoliquidazione;
talchè soltanto da tale data sorge il diritto dell' al pagamento ed inizia, quindi, a decorrere il termine di CP_1
prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.; deve quindi aversi riguardo , per ciascun anno, al
16 febbraio dell'anno successivo (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17095 del 2016 e successiva
Cass. Sez. L n. 11218/2024).
Nel caso in esame, posto che i premi più antichi sono stati richiesti con riferimento all'inizio dell'anno 2015, da versarsi (a conguaglio) entro il 16 febbraio 2016, alcuna prescrizione può dirsi maturata, essendo intervenuta la notifica del verbale in data
29.7.2020 e la notifica del provvedimento di variazione del 30.11.2020 avvenuta in CP_1 data certamente anteriore al 30.12.2020 (data del ricorso amministrativo avverso il provvedimento, come si evince dai doc. C e D fascicolo ricorrente e dai docc. 10 e 11 fascicolo ). CP_1
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e e sono CP_1
liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua di valori intermedi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento.
Quanto ai rapporti tra ricorrente e va richiamato quanto affermato recentemente CP_3
dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato
pagina 11 di 12 della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva
e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass.,
Sez. L, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024), con conseguente compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite tra ricorrente ed e condanna parte ricorrente a CP_3
rimborsare all le spese di causa liquidate in € 10.000, oltre rimborso forfettario CP_1
delle spese al 15% e accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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