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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.348/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M. Polita
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 16/3/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il lavoratore agisce per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di «€ 13.691,40 di cui € 2.862,84 per retribuzione aprile 2023, indennità ferie non godute, permessi non fruiti, ratei 13a ed € 10.828,56 per trattamento di fine rapporto», deducendo:
1.1 di aver «prestato la sua attività lavorativa con la ditta
[...]
e successivamente dal 2017 con la ditta TE SRL Controparte_1
…dal 04.06.2015 al 14.03.2023»
1.2 che infatti «In data 11.03.2017 la ha Controparte_1
formalmente affittato l'azienda alla TE SRL, poi dichiarata fallita con sentenza pagina 1 di 5 n. 5/2023 del 14.03.2023»;
1.3 che la propria istanza di insinuazione al passivo era stata tuttavia respinta in quanto
«In buona sostanza la RA e il G.D. hanno ravvisato nell'affitto di ramo di azienda una simulazione»: richiamando in merito un provvedimento del Giudice
Delegato di cui produce la comunicazione (doc.1), ed il cui contenuto riporta in ricorso (con alcune imprecisioni, per esempio laddove indica la cifra richiesta in €
44.621,17 e non quella indicata nella comunicazione del provvedimento, che coincide con quella richiesta del presente giudizio).
2 La domanda non può essere accolta per come formulata.
3 Va premesso che essa si presenta in generale confusa e contraddittoria nella descrizione della situazione di fatto, il che assume valenza importante nella presente situazione di contumacia, in cui dovrebbe essere chiaro su quale «causa petendi» sia stato consentito il contraddittorio.
4 Si rileva in merito che:
4.1 già nel provvedimento del Giudice Delegato si contesta l'assenza di «prova della cessazione del rapporto di lavoro»;
4.2 nel presente ricorso il dato non risulta in alcun modo chiarito, ed anzi si presenta ben poco incomprensibile;
4.3 il lavoratore, infatti, come accennato, afferma di aver “cessato di prestare attività lavorativa” il 14/3/23: producendo in effetti (doc.2) la busta paga di aprile emessa da TE la quale indica come data di formale cessazione del rapporto il
13/3/23 (il cedolino pertanto non si riferisce a “retribuzione” maturata nel mese di aprile ma [solo] ad emolumenti che presuppongono tutti la cessazione del rapporto di lavoro); tuttavia, allo stesso tempo, e senza fornire alcuna spiegazione, produce altresì (doc.4, 6 e 8):
4.3.1 domanda di ammissione al passivo datata 31/5/23 in cui afferma di essere ancora «in data odierna in forza» «alle dipendenze» della TE SR (per la quale «ha lavorato… dal 4/6/2015»);
pagina 2 di 5 4.3.2 estratto contributivo INPS dal quale si evince il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro TE SR fino al 13/7/23;
4.3.3 «modulo recesso rapporto di lavoro» in cui si indica il 14/9/23 come data del recesso dal rapporto con la odierna convenuta (decorrente dal 4/6/15).
4.4 la situazione pertanto è del tutto indeterminata, e non si presta affatto ad essere adeguatamente chiarita (in favore del ricorrente) dal citato provvedimento del
Giudice Delegato, il quale per come riportato, appare a sua volta assai poco comprensibile (ai fini della sua opponibilità alla odierna convenuta) laddove:
4.4.1 non chiarisce se considera il contratto di affitto di azienda debba considerarsi, come affermato, affetto ab origine da «nullità» o
«inefficacia», oppure (come altresì affermato) sciolto per effetto di quanto
«dichiarato» dalla «RA», con conseguente «retrocessione» per effetto della quale «la (originaria cedente) Controparte_1
assume il ruolo di , mentre la TE (originaria cessionaria) CP_2
quello di;
CP_3
4.4.2 non spiega, nella prima prospettiva, i motivi della ritenuta «nullità» o
«annullabilità» o «inefficacia», e in particolare perché essa escluda ogni responsabilità nei confronti del lavoratore in capo alla fallita TE, per la quale egli in tutta apparenza ha comunque lavorato (per diversi anni);
4.4.3 neppure spiega, nella seconda prospettiva, per quale motivo l'odierna convenuta, nella ribadita veste di ultima «cessionaria», dovrebbe
«considerarsi unico debitore del trattamento di fine rapporto … anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro», laddove ciò non è previsto dall'art.2112 cc come chiaramente evidenziato dalla giurisprudenza (v Cass. 11479/13).
5 Si deve aggiungere, ai fini della presente decisione, che l'odierna convenuta non solo (per quanto appena considerato) non può ritenersi «unico» responsabile del pagamento dell'intero TFR, ma neanche ne deve rispondere in solido, laddove chi pagina 3 di 5 concede in affitto un'azienda, nel momento in cui - terminato per qualsiasi ragione l'affitto - torna nella disponibilità dei beni aziendali, non risponde come cessionario ex art.2112 cc se non li « utilizzi .. in funzione dell'esercizio dell'attività di cui gli stessi sono strumento», ovvero non prosegua (o faccia proseguire con nuovo affitto a terzi) l'attività aziendale (Cass.8252/92);
6 Si deve pertanto considerare che, dagli atti, la prosecuzione dell'attività aziendale non risulta in alcun modo, e sembra senz'altro doversi escludere, laddove lo stesso lavoratore afferma che la convenuta si trova «in liquidazione», e documenta di essere disoccupato (fruitore di Naspi dal settembre 2023: v. doc.8 cit, estratto contributivo nel quale non risulta affatto, prima di tale data, essere ripassato alle dipendenze della convenuta) avendo rassegnato le dimissioni per «mancata possibilità di prestare la propria attività lavorativa dal 14\7\23» (doc.6 cit): ovvero proprio dal primo giorno successivo di comunicazione della “retrocessione” dei beni aziendali da parte della RA (doc.1 cit.).
7 Tutto ciò premesso, risulta comunque univocamente dai sopra richiamati documenti
(e si riscontra anche dalle paga emesse dalla convenuta, e dalla prodotta visura camerale: doc.2 e 7) che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
[...]
(almeno) dal giugno 2015 all'aprile 2017, e che tale Controparte_1
rapporto (se pur con modalità e in data incerte) si è ad oggi concluso, rendendo esigibile un TFR che (come indicato nell'allegato conteggio, in termini apparentemente corretti: doc.3) ammonta per tale periodo ad € 2.277,26.
8 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la in favore del ricorrente, al Controparte_1
pagina 4 di 5 pagamento della somma di € 2.277,26. oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.348/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M. Polita
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 16/3/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il lavoratore agisce per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di «€ 13.691,40 di cui € 2.862,84 per retribuzione aprile 2023, indennità ferie non godute, permessi non fruiti, ratei 13a ed € 10.828,56 per trattamento di fine rapporto», deducendo:
1.1 di aver «prestato la sua attività lavorativa con la ditta
[...]
e successivamente dal 2017 con la ditta TE SRL Controparte_1
…dal 04.06.2015 al 14.03.2023»
1.2 che infatti «In data 11.03.2017 la ha Controparte_1
formalmente affittato l'azienda alla TE SRL, poi dichiarata fallita con sentenza pagina 1 di 5 n. 5/2023 del 14.03.2023»;
1.3 che la propria istanza di insinuazione al passivo era stata tuttavia respinta in quanto
«In buona sostanza la RA e il G.D. hanno ravvisato nell'affitto di ramo di azienda una simulazione»: richiamando in merito un provvedimento del Giudice
Delegato di cui produce la comunicazione (doc.1), ed il cui contenuto riporta in ricorso (con alcune imprecisioni, per esempio laddove indica la cifra richiesta in €
44.621,17 e non quella indicata nella comunicazione del provvedimento, che coincide con quella richiesta del presente giudizio).
2 La domanda non può essere accolta per come formulata.
3 Va premesso che essa si presenta in generale confusa e contraddittoria nella descrizione della situazione di fatto, il che assume valenza importante nella presente situazione di contumacia, in cui dovrebbe essere chiaro su quale «causa petendi» sia stato consentito il contraddittorio.
4 Si rileva in merito che:
4.1 già nel provvedimento del Giudice Delegato si contesta l'assenza di «prova della cessazione del rapporto di lavoro»;
4.2 nel presente ricorso il dato non risulta in alcun modo chiarito, ed anzi si presenta ben poco incomprensibile;
4.3 il lavoratore, infatti, come accennato, afferma di aver “cessato di prestare attività lavorativa” il 14/3/23: producendo in effetti (doc.2) la busta paga di aprile emessa da TE la quale indica come data di formale cessazione del rapporto il
13/3/23 (il cedolino pertanto non si riferisce a “retribuzione” maturata nel mese di aprile ma [solo] ad emolumenti che presuppongono tutti la cessazione del rapporto di lavoro); tuttavia, allo stesso tempo, e senza fornire alcuna spiegazione, produce altresì (doc.4, 6 e 8):
4.3.1 domanda di ammissione al passivo datata 31/5/23 in cui afferma di essere ancora «in data odierna in forza» «alle dipendenze» della TE SR (per la quale «ha lavorato… dal 4/6/2015»);
pagina 2 di 5 4.3.2 estratto contributivo INPS dal quale si evince il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro TE SR fino al 13/7/23;
4.3.3 «modulo recesso rapporto di lavoro» in cui si indica il 14/9/23 come data del recesso dal rapporto con la odierna convenuta (decorrente dal 4/6/15).
4.4 la situazione pertanto è del tutto indeterminata, e non si presta affatto ad essere adeguatamente chiarita (in favore del ricorrente) dal citato provvedimento del
Giudice Delegato, il quale per come riportato, appare a sua volta assai poco comprensibile (ai fini della sua opponibilità alla odierna convenuta) laddove:
4.4.1 non chiarisce se considera il contratto di affitto di azienda debba considerarsi, come affermato, affetto ab origine da «nullità» o
«inefficacia», oppure (come altresì affermato) sciolto per effetto di quanto
«dichiarato» dalla «RA», con conseguente «retrocessione» per effetto della quale «la (originaria cedente) Controparte_1
assume il ruolo di , mentre la TE (originaria cessionaria) CP_2
quello di;
CP_3
4.4.2 non spiega, nella prima prospettiva, i motivi della ritenuta «nullità» o
«annullabilità» o «inefficacia», e in particolare perché essa escluda ogni responsabilità nei confronti del lavoratore in capo alla fallita TE, per la quale egli in tutta apparenza ha comunque lavorato (per diversi anni);
4.4.3 neppure spiega, nella seconda prospettiva, per quale motivo l'odierna convenuta, nella ribadita veste di ultima «cessionaria», dovrebbe
«considerarsi unico debitore del trattamento di fine rapporto … anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro», laddove ciò non è previsto dall'art.2112 cc come chiaramente evidenziato dalla giurisprudenza (v Cass. 11479/13).
5 Si deve aggiungere, ai fini della presente decisione, che l'odierna convenuta non solo (per quanto appena considerato) non può ritenersi «unico» responsabile del pagamento dell'intero TFR, ma neanche ne deve rispondere in solido, laddove chi pagina 3 di 5 concede in affitto un'azienda, nel momento in cui - terminato per qualsiasi ragione l'affitto - torna nella disponibilità dei beni aziendali, non risponde come cessionario ex art.2112 cc se non li « utilizzi .. in funzione dell'esercizio dell'attività di cui gli stessi sono strumento», ovvero non prosegua (o faccia proseguire con nuovo affitto a terzi) l'attività aziendale (Cass.8252/92);
6 Si deve pertanto considerare che, dagli atti, la prosecuzione dell'attività aziendale non risulta in alcun modo, e sembra senz'altro doversi escludere, laddove lo stesso lavoratore afferma che la convenuta si trova «in liquidazione», e documenta di essere disoccupato (fruitore di Naspi dal settembre 2023: v. doc.8 cit, estratto contributivo nel quale non risulta affatto, prima di tale data, essere ripassato alle dipendenze della convenuta) avendo rassegnato le dimissioni per «mancata possibilità di prestare la propria attività lavorativa dal 14\7\23» (doc.6 cit): ovvero proprio dal primo giorno successivo di comunicazione della “retrocessione” dei beni aziendali da parte della RA (doc.1 cit.).
7 Tutto ciò premesso, risulta comunque univocamente dai sopra richiamati documenti
(e si riscontra anche dalle paga emesse dalla convenuta, e dalla prodotta visura camerale: doc.2 e 7) che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
[...]
(almeno) dal giugno 2015 all'aprile 2017, e che tale Controparte_1
rapporto (se pur con modalità e in data incerte) si è ad oggi concluso, rendendo esigibile un TFR che (come indicato nell'allegato conteggio, in termini apparentemente corretti: doc.3) ammonta per tale periodo ad € 2.277,26.
8 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la in favore del ricorrente, al Controparte_1
pagina 4 di 5 pagamento della somma di € 2.277,26. oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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