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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 3 aprile 2025
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 14, è data lettura in udienza del
dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo
437cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 48138 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 48138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza di discussione del ex articolo 437 cpc del 3
aprile 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ) In persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Eleonora Duse n.
3 presso lo studio dell'avv. Stefano Genovese, del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in appello,
depositato telematicamente., da , procuratore speciale della Agenzia per Persona_1
atto di , notaio in Roma in data 25 luglio 2024, rep. 181515 racc. 12772 Persona_2
APPELLANTE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Taurasi giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma in data 9 luglio 2024 rep. 22954 racc. 12378 Persona_3
APPELLATA
E
(cf CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione proposto personalmente ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs.
150/2011 depositato il 14 ottobre 2023 aveva proposto opposizione in CP_1
proprio avverso alla cartella di pagamento 09720200217074727, ritirata presso la Casa
Comunale il giorno 11 settembre 2024 per euro 785,42 con la quale era stata richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale di accertamento 68180006263
elevata il 12 giugno 2018 per la violazione dell'articolo 126 bis del codice della strada,
depositato in forma cartacea malgrado la entrata in vigore della disposizione che impone il deposito unicamente telematico degli atti introduttivi al giudizio a decorrere dal 30 giugno
2023.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento oggetto della cartella di pagamento, la omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, la mancata commissione della infrazione, la omessa indicazione delle formalità
necessarie per la sottoscrizione informatica della cartella di pagamento, la indeterminatezza della sanzione applicata.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita a mezzo di proprio funzionario depositando la prova della Parte_2
avvenuta notifica del verbale di accertamento a mezzo posta mediante raccomandata non consegnata per precaria assenza del destinatario, deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e spedizione della raccomandata di avviso di avvenuto deposito con deposito della CAD immessa in cassetta per assenza del destinatario il 31 luglio 2018 e perfezionamento della notifica in data 10 agosto 2018.
Era stato allegato anche il verbale di accertamento dal quale risultava che la sanzione era stata irrogata per la mancata comunicazione del soggetto alla guida del veicolo, di proprietà
dell'opponente, che era stata sanzionato con verbale 63180072758 notificato il 9 marzo
2018.
Si era costituita la eccependo la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in relazione alla contestazione relativa alla notifica del verbale di accertamento.
Aveva depositato la prova della avvenuta notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo di consegna effettuato il 19
aprile 2023 con atto non consegnato per temporanea assenza del destinatario e deposito dell'atto presso la casa comunale in assenza degli altri soggetti di cui all'articolo 139 e affisso l'avviso. Era stata spedita la raccomandata di avviso di avvenuto deposito con raccomandata 696356934545 in data 4 agosto 2023, raccomandata ricevuta a mani proprie il 12 agosto 2023 dal destinatario che poi si era recato l'11 settembre 2023 presso la casa comunale per ritirare la cartella di pagamento.
Con sentenza n. 8876/2024 il giudice di pace di Roma ha accolto la opposizione ritenendo che si fosse integrata la prescrizione tra la data di notifica della cartella di pagamento avvenuta il 10 agosto 2018 e la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 5 agosto
2023.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avvero detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
eccependo la erroneità della decisione in quanto il giudice di pace aveva accolto il ricorso sulla base di una censura non proposta dall'opponente che non aveva eccepita la intervenuta prescrizione. Inoltre, la prescrizione non si era integrata avendo il giudice di pace omesso di considerare la sospensione del termine di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale adottata a seguito della pandemia da Covid 19 a decorrere dall'8
marzo 2022 e protrattasi per due anni.
Si è costituita eccependo la violazione del principio della corrispondenza tra Parte_2
il chiesto ed il giudicato avendo il giudice di pace accolto la opposizione sulla base di una eccezione, quella di prescrizione, non proposta dall'appellato nel ricorso presentato ed ingni caso la erroneità della decisione non avendo considerato la sospensione della prescrizione introdotta con la legislazione eccezionale introdotto a seguito della Pandemia
da Covid 19.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, disposto il mutamento del rito essendo stato introdotto il giudizio in primo grado con ricorso e dovendo essere trattata la causa in appello con il medesimo rito previsto dal d. lgs. 150/2011, la causa è stata decisa alla udienza di discussione del 3 aprile 2025 ove la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dichiarare la nullità della sentenza adottata dal giudice di pace che ha accolto la opposizione sulla base di una eccezione, quella di prescrizione, che l'opponente non aveva mai proposto e che il giudice non poteva sollevare d'ufficio, sia perché la prescrizione è una eccezione non rilevabile d'ufficio sia perché il giudizio di opposizione
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
introdotto non consente la valutazione di censire diverse da quelle proposte nel ricorso,
anche se introdotte nel corso dello stesso.
Tornando a riesaminare i motivi di ricorso occorre preliminarmente valutare la ammissibilità
della opposizione che, anche se proposta congiuntamente per più vizi, occorre comunque considerare i termini di decadenza esistenti in relazione a ciascuna censura.
A seguito dell'orientamento consolidato della corte di cassazione (cf sex. Un. Crte
cassazione 22080(2017) per contestare la notifica del verbale di accertamento occorre proporre la opposizione dio cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della esistenza del verbale, termine al quale si appicca la sospensione feriale dei termini, mentre per contestare i vizi della cartella di pagamento occorre introdurre il giudizio come opposizione agli atti esecutivo ai sensi dell'articolo 617 entro il termine di venti giorni ai quali non si applica la sospensione del termine feriale.
Per qaunto riguarda il verbale di accertamento lil deposito del ricorso era tempestivo ove fosse stato provato che la notifica del verbale di accertamento non si era perfezionata.
Nel caso di specie, tuttavia, nel costituirsi in primo grado ha dimostrato la Parte_2
regolare notifica del verbale di accertamento elevato per la mancata trasmissione delle generalità del conducete del veicolo dell'opponente e regolarmente notificato, questione che non ha costituito oggetto di censura nel presente giudizio.
La notifica del verbale di accertamento si era perfezionata il 10 agosto 2018 per compiuta giacenza sulla base della documentazione prodotta da . Parte_2
Di conseguenza l'opponente era decaduto dalla facoltà di proporre opposizione in quanto il relativo termine di decadenza si era integrato il 30 settembre 2018.
Di conseguenza tutte le contestazioni relative al verbale di accertamento erano inammissibili.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda i vizi dedotti in relazione alla cartella di pagamento, dovendo gli stessi essere proposti con la opposizione agli atti esecutivi, la stessa appare tardiva.
Infatti la opposizione agli atti esecutivi deve essere introdotta entro venti giorni dalla conoscenza giuridica dell'atto, pur volendo ritenere che la stessa possa essere proposta con ricorso ai sensi della decisione delle sezioni unite della corte di cassazione n.
758/2022, occorre considerare che trattandosi di processo esecutivo non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.
Al riguardo la ha provato che la notifica era avvenuta Parte_1
mediante messo comunale ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo di consegna effettuato il 19 aprile 2023 con atto non consegnato per temporanea assenza del destinatario e deposito dell'atto presso la casa comunale in assenza degli altri soggetti di cui all'articolo 139 e affisso l'avviso. Era stata spedita la raccomandata di avviso di avvenuto deposito con raccomandata 696356934545 in data 4 agosto 2023,
raccomandata ricevuta dal destinatario il 12 agosto 2023 a mani proprie che poi si era recato l'11 settembre 2023 presso la casa comunale per ritirare la cartella di pagamento.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata il 12 agosto 2023, essendo irrilevante il fatto che l'opponente abbia scelto di recarsi solo il giorno 11 settembre 2023 a ritirare la cartella di pagamento presso la Cas Comunale.
Non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini trattandosi di processo esecutivo, l'opponente, a pena di decadenza, doveva depositare il ricorso entro il 1
settembre 2023.
Avendo operato il deposito solo il 14 settembre 2023 la opposizione era tardiva ed era quindi inammissibile.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di
Roma n. 7292/2023.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 8876/2024 ed in riforma della stessa
Rigetta la opposizione proposta avverso la cartella di pagamento 09720200217074727.
Condanna a rimborsare alla e a Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore di ciascun Ente, in euro Pt_2
600, di cui euro 600 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta relativamente
Alla in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 300, di cui euro 300 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 14, è data lettura in udienza del
dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo
437cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 48138 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 48138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza di discussione del ex articolo 437 cpc del 3
aprile 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ) In persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Eleonora Duse n.
3 presso lo studio dell'avv. Stefano Genovese, del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in appello,
depositato telematicamente., da , procuratore speciale della Agenzia per Persona_1
atto di , notaio in Roma in data 25 luglio 2024, rep. 181515 racc. 12772 Persona_2
APPELLANTE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Taurasi giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma in data 9 luglio 2024 rep. 22954 racc. 12378 Persona_3
APPELLATA
E
(cf CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione proposto personalmente ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs.
150/2011 depositato il 14 ottobre 2023 aveva proposto opposizione in CP_1
proprio avverso alla cartella di pagamento 09720200217074727, ritirata presso la Casa
Comunale il giorno 11 settembre 2024 per euro 785,42 con la quale era stata richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale di accertamento 68180006263
elevata il 12 giugno 2018 per la violazione dell'articolo 126 bis del codice della strada,
depositato in forma cartacea malgrado la entrata in vigore della disposizione che impone il deposito unicamente telematico degli atti introduttivi al giudizio a decorrere dal 30 giugno
2023.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento oggetto della cartella di pagamento, la omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, la mancata commissione della infrazione, la omessa indicazione delle formalità
necessarie per la sottoscrizione informatica della cartella di pagamento, la indeterminatezza della sanzione applicata.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita a mezzo di proprio funzionario depositando la prova della Parte_2
avvenuta notifica del verbale di accertamento a mezzo posta mediante raccomandata non consegnata per precaria assenza del destinatario, deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e spedizione della raccomandata di avviso di avvenuto deposito con deposito della CAD immessa in cassetta per assenza del destinatario il 31 luglio 2018 e perfezionamento della notifica in data 10 agosto 2018.
Era stato allegato anche il verbale di accertamento dal quale risultava che la sanzione era stata irrogata per la mancata comunicazione del soggetto alla guida del veicolo, di proprietà
dell'opponente, che era stata sanzionato con verbale 63180072758 notificato il 9 marzo
2018.
Si era costituita la eccependo la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in relazione alla contestazione relativa alla notifica del verbale di accertamento.
Aveva depositato la prova della avvenuta notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo di consegna effettuato il 19
aprile 2023 con atto non consegnato per temporanea assenza del destinatario e deposito dell'atto presso la casa comunale in assenza degli altri soggetti di cui all'articolo 139 e affisso l'avviso. Era stata spedita la raccomandata di avviso di avvenuto deposito con raccomandata 696356934545 in data 4 agosto 2023, raccomandata ricevuta a mani proprie il 12 agosto 2023 dal destinatario che poi si era recato l'11 settembre 2023 presso la casa comunale per ritirare la cartella di pagamento.
Con sentenza n. 8876/2024 il giudice di pace di Roma ha accolto la opposizione ritenendo che si fosse integrata la prescrizione tra la data di notifica della cartella di pagamento avvenuta il 10 agosto 2018 e la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 5 agosto
2023.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avvero detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
eccependo la erroneità della decisione in quanto il giudice di pace aveva accolto il ricorso sulla base di una censura non proposta dall'opponente che non aveva eccepita la intervenuta prescrizione. Inoltre, la prescrizione non si era integrata avendo il giudice di pace omesso di considerare la sospensione del termine di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale adottata a seguito della pandemia da Covid 19 a decorrere dall'8
marzo 2022 e protrattasi per due anni.
Si è costituita eccependo la violazione del principio della corrispondenza tra Parte_2
il chiesto ed il giudicato avendo il giudice di pace accolto la opposizione sulla base di una eccezione, quella di prescrizione, non proposta dall'appellato nel ricorso presentato ed ingni caso la erroneità della decisione non avendo considerato la sospensione della prescrizione introdotta con la legislazione eccezionale introdotto a seguito della Pandemia
da Covid 19.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, disposto il mutamento del rito essendo stato introdotto il giudizio in primo grado con ricorso e dovendo essere trattata la causa in appello con il medesimo rito previsto dal d. lgs. 150/2011, la causa è stata decisa alla udienza di discussione del 3 aprile 2025 ove la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dichiarare la nullità della sentenza adottata dal giudice di pace che ha accolto la opposizione sulla base di una eccezione, quella di prescrizione, che l'opponente non aveva mai proposto e che il giudice non poteva sollevare d'ufficio, sia perché la prescrizione è una eccezione non rilevabile d'ufficio sia perché il giudizio di opposizione
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
introdotto non consente la valutazione di censire diverse da quelle proposte nel ricorso,
anche se introdotte nel corso dello stesso.
Tornando a riesaminare i motivi di ricorso occorre preliminarmente valutare la ammissibilità
della opposizione che, anche se proposta congiuntamente per più vizi, occorre comunque considerare i termini di decadenza esistenti in relazione a ciascuna censura.
A seguito dell'orientamento consolidato della corte di cassazione (cf sex. Un. Crte
cassazione 22080(2017) per contestare la notifica del verbale di accertamento occorre proporre la opposizione dio cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della esistenza del verbale, termine al quale si appicca la sospensione feriale dei termini, mentre per contestare i vizi della cartella di pagamento occorre introdurre il giudizio come opposizione agli atti esecutivo ai sensi dell'articolo 617 entro il termine di venti giorni ai quali non si applica la sospensione del termine feriale.
Per qaunto riguarda il verbale di accertamento lil deposito del ricorso era tempestivo ove fosse stato provato che la notifica del verbale di accertamento non si era perfezionata.
Nel caso di specie, tuttavia, nel costituirsi in primo grado ha dimostrato la Parte_2
regolare notifica del verbale di accertamento elevato per la mancata trasmissione delle generalità del conducete del veicolo dell'opponente e regolarmente notificato, questione che non ha costituito oggetto di censura nel presente giudizio.
La notifica del verbale di accertamento si era perfezionata il 10 agosto 2018 per compiuta giacenza sulla base della documentazione prodotta da . Parte_2
Di conseguenza l'opponente era decaduto dalla facoltà di proporre opposizione in quanto il relativo termine di decadenza si era integrato il 30 settembre 2018.
Di conseguenza tutte le contestazioni relative al verbale di accertamento erano inammissibili.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda i vizi dedotti in relazione alla cartella di pagamento, dovendo gli stessi essere proposti con la opposizione agli atti esecutivi, la stessa appare tardiva.
Infatti la opposizione agli atti esecutivi deve essere introdotta entro venti giorni dalla conoscenza giuridica dell'atto, pur volendo ritenere che la stessa possa essere proposta con ricorso ai sensi della decisione delle sezioni unite della corte di cassazione n.
758/2022, occorre considerare che trattandosi di processo esecutivo non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.
Al riguardo la ha provato che la notifica era avvenuta Parte_1
mediante messo comunale ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo di consegna effettuato il 19 aprile 2023 con atto non consegnato per temporanea assenza del destinatario e deposito dell'atto presso la casa comunale in assenza degli altri soggetti di cui all'articolo 139 e affisso l'avviso. Era stata spedita la raccomandata di avviso di avvenuto deposito con raccomandata 696356934545 in data 4 agosto 2023,
raccomandata ricevuta dal destinatario il 12 agosto 2023 a mani proprie che poi si era recato l'11 settembre 2023 presso la casa comunale per ritirare la cartella di pagamento.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata il 12 agosto 2023, essendo irrilevante il fatto che l'opponente abbia scelto di recarsi solo il giorno 11 settembre 2023 a ritirare la cartella di pagamento presso la Cas Comunale.
Non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini trattandosi di processo esecutivo, l'opponente, a pena di decadenza, doveva depositare il ricorso entro il 1
settembre 2023.
Avendo operato il deposito solo il 14 settembre 2023 la opposizione era tardiva ed era quindi inammissibile.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di
Roma n. 7292/2023.
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 8876/2024 ed in riforma della stessa
Rigetta la opposizione proposta avverso la cartella di pagamento 09720200217074727.
Condanna a rimborsare alla e a Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore di ciascun Ente, in euro Pt_2
600, di cui euro 600 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta relativamente
Alla in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 300, di cui euro 300 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 48138 ANNO 2024 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
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