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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 19/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della GL Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2075/2025 depositato il 18/06/2025 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 998/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 5 e pubblicata il 28/04/2025
atti impositivi:
- silenzio rifiuto n. istanza rimborso del 27.2.24 irpef Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore provinciale pro tempore, con ricorso notificato in data 17.6.2025, poi iscritto a ruolo in data 18.6.2025 e depositato nella Segreteria di questa Corte in data 20.6.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. 998/05/2025 della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto nella presente sede si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dall'Resistente_1, in atti generalizzato (d'ora in avanti per brevità il contribuente); questi, dipendente a tempo indeterminato della Regione GL con qualifica e mansioni di avvocato in servizio presso l'Avvocatura dell'ente territoriale, aveva, con istanza presentata in data 27.2.2024, chiesto il rimborso dell'i.r.p.e.f. prelevata - a suo dire in eccesso - sugli emolumenti, pari ad
€ 36.878,36, corrisposti dal proprio datore di lavoro nell'anno 2022; essi concernevano voci della retribuzione maturati dall'istante negli anni di imposta 2019 e 2020 e di competenza di tali anni.
L'istanza suddetta rappresentava che tali emolumenti erano stati assoggettati ad i.r.p.e.f. applicata in via generale piuttosto che con il regime della c.d. “tassazione separata” ex art. 17 d.p.r. n. 917/86 e chiedeva pertanto l'applicazione di tale istituto, il ricalcolo dell'imposta in funzione della correlata aliquota ed il conseguente rimborso di € 7.224,62, che sarebbero stati prelevati in eccesso a causa dell'assoggettamento all'imposizione “ordinaria”.
Il contribuente spiegava infatti che gli erano stati trattenuti a titolo di i.r.p.e.f. € 16.061,06 e che invece, in caso di applicazione della c.d. “tassazione separata”, l'ammontare dell'imposta sarebbe stato pari ad
€ 9.792,38, come si desumeva dal dettagliato prospetto incluso nell'istanza; da ciò discendeva la domanda di rimborso delle imposte corrisposte in eccesso rispetto a tale importo, le quali inglobavano
€ 6.102,62 a titolo di i.r.p.e.f., € 650,00 a titolo di addizionale regionale all'i.r.p.e.f. ed € 472,00 a titolo di addizionale comunale all'i.r.p.e.f.. L'Agenzia delle Entrate non adottava alcun provvedimento in merito a tale istanza e lasciava che si formasse il silenzio rigetto per inutile decorso del relativo termine.
La Corte di g.t. di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che non era stata fornita la prova della natura
“fisiologica” del decorso del lasso temporale impiegato dalla Regione GL per corrispondere al contribuente gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione;
ed, in assenza della prova della
“fisiologia” del ritardo nel pagamento, non vi erano margini per l'applicazione dell'aliquota ordinaria ma andava al contrario applicata la tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 917/86 ed, evocando precedenti della giurisprudenza di legittimità, sosteneva che l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 17 suddetto era possibile soltanto se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti non era fisiologico in relazione ai tempi, giuridici e tecnici, necessari alla loro erogazione.
Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del gravame. In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La Corte premette che la motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell'art. 118 att. commi 1 e 2 c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r.
n. 917/86 e l'insufficiente od omessa motivazione della sentenza di primo grado;
essa afferma che il ritardo con cui gli emolumenti arretrati corrisposti al contribuente sarebbe stato fisiologico, anche alla luce di pareri e documenti amministrativi approntati dai competenti uffici della Regione GL (datrice di lavoro dell'appellato) e di documenti di prassi da essa diramati nel corso del tempo. Il motivo è infondato.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellato.
Egli, infatti, deduce il passaggio in giudicato della sentenza n. 3734/03/24, pronunciata da questa Corte tra le stesse parti a riguardo di un'analoga istanza di rimborso formulata con riferimento all'imposta Resistente_1sui redditi prelevata sugli arretrati di identica natura maturati dall' nell'anno 2018; anche circa tale istanza l'Agenzia delle Entrate aveva lasciato che si formasse il silenzio – rigetto poi avversato con distinto ricorso.
Tale eccezione è priva di pregio. L'appellato invoca l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite Civili con la sentenza n. 13916/06.
Tale principio non è tuttavia completamente confacente alla fattispecie oggetto della presente controversia.
Nel caso di specie, invero, il contribuente non è soltanto attore in senso sostanziale ma anche in senso formale poiché esso invoca la tutela di un proprio diritto di credito (senza limitarsi a contrastare la pretesa creditoria dell'ufficio impositore), vantato attraverso l'istanza di rimborso rivolta all'Agenzia delle Entrate.
Perciò, ferma restando l'identità delle parti processuali, va osservato che il petitum e la causa petendi sono simili ma non identiche in quanto traggono la loro origine da un rapporto obbligatorio che, sebbene omologo, è formalmente diverso da quello dedotto ad oggetto del giudizio deciso dalla sentenza passata in giudicato.
Di contro, l'effetto estensivo del giudicato affermato dalla sentenza n. 13916/06 della Suprema Corte può manifestarsi – a parere di questa Corte – soltanto nel caso in cui sia dedotta in giudizio una pretesa creditoria concernente la corresponsione di un tributo e proveniente da un ufficio impositore.
Tali requisiti non si danno nel caso di specie.
Ciò non toglie tuttavia che tra la situazione giuridica dedotta ad oggetto del processo deciso dalla sentenza n. 3734/03/24 di questa Corte e quella devoluta nel presente processo sussiste un rapporto di evidente similitudine riconducibile alla nozione di connessione impropria;
e che per tale ragione questa
Corte non ritiene corretto discostarsi dall'opinione da essa già esternata a mezzo di tale decisione. Tanto premesso, va considerato che l'art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 917/86 stabilisce che l'i.r.p.e.f.
“si applica separatamente sui seguenti redditi:
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art.
47 e al comma 2 dell'art. 46”. La Suprema Corte di Cassazione ha di recente statuito che “in tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 15071/23).
Nel caso di specie, la scelta della misura della congruità del termine – il rispetto del quale esclude l'applicazione della tassazione agevolata – è affidata ad un atto normativo: si tratta del regolamento della Regione GL n. 5 del 6.3.2017 intitolato “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale”; l'art. 7 comma 3 prevede che “I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.”.
Esso si applica (art. 1 comma 1) ai compensi professionali spettanti per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato;
e quindi, in assenza di prova contraria (che nessuna delle parti ha fornito), si applica anche ai compensi professionali incamerati dal contribuente, atteso che essi sono maturati negli anni solare 2019 e 2020.
Dunque, il termine che la normativa regionale definisce “congruo” con riguardo alla corresponsione degli emolumenti retributivi arretrati spira con il decorso dell'anno solare nel corso del quale il diritto alla loro percezione è sorto. Ciò comporta che, se la loro corresponsione avviene oltre tale limite temporale, il relativo “ritardo” non può reputarsi “fisiologico”; e, quindi, la tassazione “ordinaria” cede il passo a quella “separata”.
Nella presente controversia, gli emolumenti arretrati corrisposti all'appellato sono maturati negli anni solari 2019 e 2020; sono stati ricevuti da lui nell'anno 2022 e dunque oltre la conclusione delle ricordate annualità, così come invece sancito dall'art. 7 comma 3 regolamento regionale n. 5/2017 citato. Il ritardo nel loro pagamento era superiore al limite stabilito dalla norma regolamentare e dunque esso non era “fisiologico” né “congruo”; ne consegue che gli emolumenti arretrati di cui si controverte nel presente giudizio avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione separata. A ciò deve aggiungersi un'ulteriore considerazione: l'accoglimento del ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio era motivato in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio concernente la natura del “ritardo” con cui gli emolumenti arretrati conseguiti dal contribuente sono stati corrisposti e tanto ha implicato l'assorbimento delle ulteriori questioni che formavano oggetto delle difese articolate nelle proprie controdeduzioni dall'attuale appellante.
Va osservato che con questo dirimente profilo della decisione appellata (e, di rimando, della controversia) l'appellante non si è affatto confrontato;
al contrario, essa ha eluso completamente il relativo punto della sentenza ed ha omesso di formulare qualsiasi critica o censura, formulando di contro un libello il cui contenuto è la testuale e pedissequa riproduzione del contenuto delle sue controdeduzioni depositate in primo grado con l'aggiunta del richiamo a svariati documenti di prassi da essa diramati nel corso degli ultimi anni. In conclusione, la sentenza adottata dalla Corte di g.t. di Bari e fatta oggetto del presente gravame va integralmente confermata.
In definitiva, l'istanza di rimborso con cui il contribuente in data 27.2.2024 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'i.r.p.e.f. trattenuta sugli emolumenti corrispostigli quale compensi arretrati maturati negli anni 2019 va accolta;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad essa sottostante. L'Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento in favore dell'Resistente_1 di complessivi € 7.224,62 (di cui € 6.102,62 per i.r.p.e.f., € 650,00 per addizionale regionale all'i.r.p.e.f. ed € 472,00 per addizionale comunale all'i.r.p.e.f.) a titolo di rimborso dell'i.r.p.e.f. (e relative addizionali) prelevata in eccesso dall'Agenzia delle Entrate sugli emolumenti retributivi arretrati corrisposti dalla Regione GL in relazione agli anni 2019 e 2020 per effetto del loro assoggettamento a tassazione ordinaria piuttosto che a tassazione separata;
sull'importo oggetto di rimborso saranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento della presentazione della relativa istanza sino al soddisfo.
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n. 140/12 (Capo III°), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n.
17406/12), nella parte in cui disciplina i compensi dovuti agli appartenenti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili poiché il difensore dell'appellato è un dottore commercialista. Infatti, l'art. 15 comma quinquies d. lgs. n. 546/92 prevede che “I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”.
Dunque, le spese e gli onorari di lite vengono quantificati ai sensi dell'art. 28 d.m. n. 140/12 (e del rimando in esso contenuto ai parametri presenti nella tabella C, ad esso allegata, riquadro 10.2); essi sono dovuti per l'attività di rappresentanza tributaria, sono liquidati nella misura dell'5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e quindi sono pari ad € 361,25, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della GL/3° Sezione così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 361,25, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della GL Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2075/2025 depositato il 18/06/2025 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 998/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 5 e pubblicata il 28/04/2025
atti impositivi:
- silenzio rifiuto n. istanza rimborso del 27.2.24 irpef Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore provinciale pro tempore, con ricorso notificato in data 17.6.2025, poi iscritto a ruolo in data 18.6.2025 e depositato nella Segreteria di questa Corte in data 20.6.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. 998/05/2025 della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto nella presente sede si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dall'Resistente_1, in atti generalizzato (d'ora in avanti per brevità il contribuente); questi, dipendente a tempo indeterminato della Regione GL con qualifica e mansioni di avvocato in servizio presso l'Avvocatura dell'ente territoriale, aveva, con istanza presentata in data 27.2.2024, chiesto il rimborso dell'i.r.p.e.f. prelevata - a suo dire in eccesso - sugli emolumenti, pari ad
€ 36.878,36, corrisposti dal proprio datore di lavoro nell'anno 2022; essi concernevano voci della retribuzione maturati dall'istante negli anni di imposta 2019 e 2020 e di competenza di tali anni.
L'istanza suddetta rappresentava che tali emolumenti erano stati assoggettati ad i.r.p.e.f. applicata in via generale piuttosto che con il regime della c.d. “tassazione separata” ex art. 17 d.p.r. n. 917/86 e chiedeva pertanto l'applicazione di tale istituto, il ricalcolo dell'imposta in funzione della correlata aliquota ed il conseguente rimborso di € 7.224,62, che sarebbero stati prelevati in eccesso a causa dell'assoggettamento all'imposizione “ordinaria”.
Il contribuente spiegava infatti che gli erano stati trattenuti a titolo di i.r.p.e.f. € 16.061,06 e che invece, in caso di applicazione della c.d. “tassazione separata”, l'ammontare dell'imposta sarebbe stato pari ad
€ 9.792,38, come si desumeva dal dettagliato prospetto incluso nell'istanza; da ciò discendeva la domanda di rimborso delle imposte corrisposte in eccesso rispetto a tale importo, le quali inglobavano
€ 6.102,62 a titolo di i.r.p.e.f., € 650,00 a titolo di addizionale regionale all'i.r.p.e.f. ed € 472,00 a titolo di addizionale comunale all'i.r.p.e.f.. L'Agenzia delle Entrate non adottava alcun provvedimento in merito a tale istanza e lasciava che si formasse il silenzio rigetto per inutile decorso del relativo termine.
La Corte di g.t. di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che non era stata fornita la prova della natura
“fisiologica” del decorso del lasso temporale impiegato dalla Regione GL per corrispondere al contribuente gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione;
ed, in assenza della prova della
“fisiologia” del ritardo nel pagamento, non vi erano margini per l'applicazione dell'aliquota ordinaria ma andava al contrario applicata la tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 917/86 ed, evocando precedenti della giurisprudenza di legittimità, sosteneva che l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 17 suddetto era possibile soltanto se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti non era fisiologico in relazione ai tempi, giuridici e tecnici, necessari alla loro erogazione.
Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del gravame. In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La Corte premette che la motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell'art. 118 att. commi 1 e 2 c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r.
n. 917/86 e l'insufficiente od omessa motivazione della sentenza di primo grado;
essa afferma che il ritardo con cui gli emolumenti arretrati corrisposti al contribuente sarebbe stato fisiologico, anche alla luce di pareri e documenti amministrativi approntati dai competenti uffici della Regione GL (datrice di lavoro dell'appellato) e di documenti di prassi da essa diramati nel corso del tempo. Il motivo è infondato.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellato.
Egli, infatti, deduce il passaggio in giudicato della sentenza n. 3734/03/24, pronunciata da questa Corte tra le stesse parti a riguardo di un'analoga istanza di rimborso formulata con riferimento all'imposta Resistente_1sui redditi prelevata sugli arretrati di identica natura maturati dall' nell'anno 2018; anche circa tale istanza l'Agenzia delle Entrate aveva lasciato che si formasse il silenzio – rigetto poi avversato con distinto ricorso.
Tale eccezione è priva di pregio. L'appellato invoca l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite Civili con la sentenza n. 13916/06.
Tale principio non è tuttavia completamente confacente alla fattispecie oggetto della presente controversia.
Nel caso di specie, invero, il contribuente non è soltanto attore in senso sostanziale ma anche in senso formale poiché esso invoca la tutela di un proprio diritto di credito (senza limitarsi a contrastare la pretesa creditoria dell'ufficio impositore), vantato attraverso l'istanza di rimborso rivolta all'Agenzia delle Entrate.
Perciò, ferma restando l'identità delle parti processuali, va osservato che il petitum e la causa petendi sono simili ma non identiche in quanto traggono la loro origine da un rapporto obbligatorio che, sebbene omologo, è formalmente diverso da quello dedotto ad oggetto del giudizio deciso dalla sentenza passata in giudicato.
Di contro, l'effetto estensivo del giudicato affermato dalla sentenza n. 13916/06 della Suprema Corte può manifestarsi – a parere di questa Corte – soltanto nel caso in cui sia dedotta in giudizio una pretesa creditoria concernente la corresponsione di un tributo e proveniente da un ufficio impositore.
Tali requisiti non si danno nel caso di specie.
Ciò non toglie tuttavia che tra la situazione giuridica dedotta ad oggetto del processo deciso dalla sentenza n. 3734/03/24 di questa Corte e quella devoluta nel presente processo sussiste un rapporto di evidente similitudine riconducibile alla nozione di connessione impropria;
e che per tale ragione questa
Corte non ritiene corretto discostarsi dall'opinione da essa già esternata a mezzo di tale decisione. Tanto premesso, va considerato che l'art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 917/86 stabilisce che l'i.r.p.e.f.
“si applica separatamente sui seguenti redditi:
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art.
47 e al comma 2 dell'art. 46”. La Suprema Corte di Cassazione ha di recente statuito che “in tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 15071/23).
Nel caso di specie, la scelta della misura della congruità del termine – il rispetto del quale esclude l'applicazione della tassazione agevolata – è affidata ad un atto normativo: si tratta del regolamento della Regione GL n. 5 del 6.3.2017 intitolato “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale”; l'art. 7 comma 3 prevede che “I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.”.
Esso si applica (art. 1 comma 1) ai compensi professionali spettanti per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato;
e quindi, in assenza di prova contraria (che nessuna delle parti ha fornito), si applica anche ai compensi professionali incamerati dal contribuente, atteso che essi sono maturati negli anni solare 2019 e 2020.
Dunque, il termine che la normativa regionale definisce “congruo” con riguardo alla corresponsione degli emolumenti retributivi arretrati spira con il decorso dell'anno solare nel corso del quale il diritto alla loro percezione è sorto. Ciò comporta che, se la loro corresponsione avviene oltre tale limite temporale, il relativo “ritardo” non può reputarsi “fisiologico”; e, quindi, la tassazione “ordinaria” cede il passo a quella “separata”.
Nella presente controversia, gli emolumenti arretrati corrisposti all'appellato sono maturati negli anni solari 2019 e 2020; sono stati ricevuti da lui nell'anno 2022 e dunque oltre la conclusione delle ricordate annualità, così come invece sancito dall'art. 7 comma 3 regolamento regionale n. 5/2017 citato. Il ritardo nel loro pagamento era superiore al limite stabilito dalla norma regolamentare e dunque esso non era “fisiologico” né “congruo”; ne consegue che gli emolumenti arretrati di cui si controverte nel presente giudizio avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione separata. A ciò deve aggiungersi un'ulteriore considerazione: l'accoglimento del ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio era motivato in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio concernente la natura del “ritardo” con cui gli emolumenti arretrati conseguiti dal contribuente sono stati corrisposti e tanto ha implicato l'assorbimento delle ulteriori questioni che formavano oggetto delle difese articolate nelle proprie controdeduzioni dall'attuale appellante.
Va osservato che con questo dirimente profilo della decisione appellata (e, di rimando, della controversia) l'appellante non si è affatto confrontato;
al contrario, essa ha eluso completamente il relativo punto della sentenza ed ha omesso di formulare qualsiasi critica o censura, formulando di contro un libello il cui contenuto è la testuale e pedissequa riproduzione del contenuto delle sue controdeduzioni depositate in primo grado con l'aggiunta del richiamo a svariati documenti di prassi da essa diramati nel corso degli ultimi anni. In conclusione, la sentenza adottata dalla Corte di g.t. di Bari e fatta oggetto del presente gravame va integralmente confermata.
In definitiva, l'istanza di rimborso con cui il contribuente in data 27.2.2024 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'i.r.p.e.f. trattenuta sugli emolumenti corrispostigli quale compensi arretrati maturati negli anni 2019 va accolta;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad essa sottostante. L'Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento in favore dell'Resistente_1 di complessivi € 7.224,62 (di cui € 6.102,62 per i.r.p.e.f., € 650,00 per addizionale regionale all'i.r.p.e.f. ed € 472,00 per addizionale comunale all'i.r.p.e.f.) a titolo di rimborso dell'i.r.p.e.f. (e relative addizionali) prelevata in eccesso dall'Agenzia delle Entrate sugli emolumenti retributivi arretrati corrisposti dalla Regione GL in relazione agli anni 2019 e 2020 per effetto del loro assoggettamento a tassazione ordinaria piuttosto che a tassazione separata;
sull'importo oggetto di rimborso saranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento della presentazione della relativa istanza sino al soddisfo.
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n. 140/12 (Capo III°), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n.
17406/12), nella parte in cui disciplina i compensi dovuti agli appartenenti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili poiché il difensore dell'appellato è un dottore commercialista. Infatti, l'art. 15 comma quinquies d. lgs. n. 546/92 prevede che “I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”.
Dunque, le spese e gli onorari di lite vengono quantificati ai sensi dell'art. 28 d.m. n. 140/12 (e del rimando in esso contenuto ai parametri presenti nella tabella C, ad esso allegata, riquadro 10.2); essi sono dovuti per l'attività di rappresentanza tributaria, sono liquidati nella misura dell'5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e quindi sono pari ad € 361,25, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della GL/3° Sezione così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 361,25, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso