Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 19/01/2026, n. 206
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicazione della tassazione separata per emolumenti arretrati

    La Corte ha ritenuto che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati fosse superiore al termine "congruo" stabilito dalla normativa regionale, configurando quindi un ritardo non fisiologico. Pertanto, la tassazione separata era dovuta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.p.r. 917/86

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la decisione di primo grado basata sulla non fisiologia del ritardo e sulla mancata contestazione specifica da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo al punto centrale della motivazione della sentenza di primo grado relativo all'onere probatorio sul ritardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 19/01/2026, n. 206
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 206
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo