Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice Unico, dott.ssa Concetta Maiore della Seconda Sezione Civile ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 90201015/2011 R.G. promosso da
(c.f. ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Pt_2 C.F._2 Parte_3
(CF. ) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
), nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._4 Parte_5
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._5 Parte_6
) nata ad [...] il [...], (CF. C.F._6 Parte_7
nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._7 Parte_8
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._8 Parte_9
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._9 Parte_10
nata a [...] il [...], (C.F. C.F._10 Parte_11
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._11 Parte_12
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._12 Parte_13
nata ad [...] il [...], (CF. C.F._13 Parte_14
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._14 Parte_15
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._15 Parte_16
), (C.F. ) nato ad C.F._16 Parte_17 C.F._17
Avola il 16/03/1942, (C.F. ) nato ad [...] il Parte_18 C.F._18
16/09/1945, nata a [...] filippo di Gioiosa Marea il 02/06/1949, Parte_19 Parte_20
(C.F. ) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._19 Parte_21
) nata a [...] il [...], (CF. C.F._20 Parte_22
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._21 Parte_23
), (C.F. ) nata ad C.F._22 Parte_24 C.F._23
Avola il 20/09/1940, (CF. ) nata ad [...] il Parte_25 C.F._24
18/01/1972, (C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_26 C.F._25
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Parte_27 C.F._26 Pt_28
(C.F. nato ad [...] il [...],
[...] C.F._27 [...]
[...]
[...]
(C.F. ) nato il [...], (C.F. Parte_29 C.F._28 Parte_30
nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._29 Parte_31
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._30 Parte_32
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._31 Parte_33
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._32 Parte_34
) nata a [...] [...], (C.F. C.F._33 Pt_15 Parte_35
nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._34 Parte_36
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._35 Parte_37
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._36 Parte_38
) nata ad Avola il 23/11/1952, (C.F. C.F._37 Parte_39
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._38 Parte_40
nato a [...] [...], (C.F. C.F._39 Pt_15 Parte_41
) nata ad [...] il [...], (CF. C.F._40 Parte_42
) nata ad [...] il [...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. P. C.F._41
Racioppo e dall'avv. G. NO per procura rilasciata in atti.
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._42
(C.F. ) nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._43 Pt_15 [...]
(c.f. ) nato ad [...] il [...] Controparte_3 C.F._44 rappresentati dall'avv. Stefano Andolina
RI MA (C.F. ), nata ad [...] il [...] rappresentata e CodiceFiscale_45 difesa dall'Avv. RE Grande.
(c.f. ) nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_43 C.F._46 difeso dall'Avv. Francesco Magro
NASTASI SALVATORE (C.F.: ), nato ad [...], il [...], C.F._47 [...]
(C.F.: ) nata ad [...] l'[...], rappresentati e difesi Pt_44 C.F._48 dall'Avv. Maria Suma;
(c.f. ) nato a [...] [...] Parte_45 C.F._49 Pt_15 Parte_46
(C.F. ) nato ad [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._50
Maria SI. 3
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_47 CodiceFiscale_51 [...]
(c.f. ) nata a [...] il [...] rappresentati /e/ difesi dall'Avv. Pt_48 C.F._52
Carla Barbone
AVV. quale curatore del fallimento di CP_4 Parte_47
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
(c.f. ) nato ad [...] il [...], Controparte_5 C.F._53 [...]
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Controparte_6 C.F._54 [...]
(cf. nato ad [...] il [...], CP_7 C.F._55 Parte_49
(C.F. ) nata ad [...] il [...],
[...] C.F._56 Parte_50
(C.F. ) nata ad [...] il [...],
[...] C.F._57 Parte_51
(C.F. ) nato ad [...] il [...], (c.f. C.F._58 Parte_52
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._59 Parte_53
) nata ad [...] il [...], (c.f C.F._60 Parte_54
) nato ad [...] il [...], (c.f. C.F._61 Parte_55
) nata ad [...] [...], C.F._62 Parte_56
(C.F. ) nato ad [...] il [...], (c.f. C.F._63 Parte_57
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._64 Parte_58
) nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi dal sott. Avv. C.F._65 [...]
Controparte_8
(C.F. nata a [...] il [...],
[...] C.F._66
, rappresentati e difesa dall'Avv. Paola Vaccarella Parte_59
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_60 C.F._67 Pt_61
(C.F. , nata ad [...] il [...]
[...] C.F._68 [...]
(c.f. ) nato ad [...] il [...], Parte_62 C.F._69 Pt_63
(C.F. ) nato ad [...] il [...],
[...] C.F._70 Parte_64
(C.F. ) nato ad [...] il [...],
[...] C.F._71 [...]
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Parte_65 C.F._72 [...]
(C.F. ) nato a [...] [...], Pt_66 C.F._73 Pt_15 Parte_67
(C.F. ) nata ad [...] il [...],
[...] C.F._74 Parte_68
(C.F. ) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._75 Parte_69
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._76 Parte_70
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._77 Parte_71 4
) nato a [...] il [...], (C.F. C.F._78 Parte_72
) nata ad [...] il [...], nato ad [...] C.F._79 Parte_73 il 24/11/1965, , nata ad [...] il [...], (C.F. Parte_74 Parte_75
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._80 Parte_76
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._81 Parte_77
) nato ad [...] il [...], (c.f. C.F._82 Parte_78
) nata ad [...] il 1406/1948 (C.F. C.F._83 Parte_79
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._84 Parte_80
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._85 Parte_81
) nata ad [...] il [...] (C.F. C.F._86 Parte_82
) nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._87 Parte_83
) nato ad [...] il [...], , (c.f. C.F._88 Parte_84
) nato ad [...] il [...], (c.f. C.F._89 Parte_85
nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._90 Parte_86
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._91 Parte_87
) nato a [...] [...], (C.F. C.F._92 Pt_15 Parte_88
) nato ad [...] il [...], (C.F. C.F._93 Parte_89
) nata ad [...] il [...], nato ad [...] il C.F._94 Parte_29
21.3.1953, nata ad [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Parte_90
RE Belfiore
SALEMI Maria, (c.f. , nata ad [...] il [...] rappresentata e difesa C.F._95
dall'avv. Stefania Salvo
SIRUGO GIUSEPPE (C.F. nato a [...] il [...], C.F._96 Pt_91
(C.F. ) nata ad [...] il [...],
[...] C.F._97 Parte_92
(C.F. ) nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi dall' avv. Sergio C.F._98
Vinci. CONVENUTI
, , , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, Controparte_13 Controparte_14
CONVENUTI CONTUMACI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata ad [...] il [...], CP_15 C.F._99
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_16 C.F._100
( ) nato ad [...] il [...], Controparte_17 C.F._101 5
(C.F. ) nata ad Avola il [...] in [...] proprio e CP_18 C.F._102 quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._103 Controparte_19
) nato a [...] [...], (C.F. C.F._104 Pt_15 CP_20
) nata a [...] il [...], (C.F. C.F._105 CP_21
nata ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. . C.F._106 CP_8
(C.F.: nato in [...] addì 29/01/1948, e Parte_93 C.F._107 Pt_94
rappr. e difesi dall'avv. AN Consiglio .
[...]
INTERVENIENTI
Oggetto: azione di divisione –acquisto per usucapione
All'udienza del 14 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22-11-2011 e gli altri attori, indicati Parte_1 nell'intestazione , adivano il tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, ed esponevano che con atto di vendita del 12.1.1981 Siracusa Antonino e avevano venduto un Controparte_22 appezzamento indiviso sito in Avola, c.da esteso ha 1.43,39 agli acquirenti di seguito Pt_66 indicati:
ed coniugi;
, , Parte_52 Parte_53 Controparte_23 Parte_47
, , , , , Controparte_24 Controparte_25 Parte_89 Parte_5 CP_26 [...]
, e , , e Parte_69 CP_27 Parte_71 Parte_72 CP_28 Controparte_29
e coniugi, a EM Maria, Parte_39 Parte_77 Parte_78 CP_30
e coniugi, a , ,
[...] Controparte_31 Controparte_32 CP_10 Parte_73
, AS RE e Parte_54 CP_33 Controparte_14 Parte_44 coniugi, a , Parte_13 CP_34 Parte_85 Parte_90 Parte_18
e coniugi, a ,
[...] Parte_19 Parte_15 CP_35 Controparte_9 Parte_51
, , ,
[...] Controparte_6 Parte_35 CP_11 Parte_67 Controparte_36
e , coniugi, a , , CP_37 Parte_46 Parte_65 Controparte_38 CP_13
, , , , ,
[...] Parte_43 Parte_24 Controparte_39 Parte_45 [...]
, , , , , Parte_3 CP_40 CP_12 Parte_84 CP_41 Controparte_8
CP_42
Deducevano in particolare: 6
- ( nel frattempo deceduto) e di aver acquistato con atto del notaio Parte_1 Parte_2 dell'11.2.1981, trascritto al n.3035 Reg. Ord., Reg. Part. n. 3634 la quota di 30/1000 indivisi Per_2 dell'appezzamento di terreno sito in territorio di Avola nella C.da Fontana, esteso nell'intero Ha
1.43.39. al N.C.T. riportato alla partita 9142 Fg. 43 part. 119, 120, 121, 197, 205;
- e di aver acquistato con atto del 20.12.1988 registrato al Controparte_43 Parte_4
n.141, rogato dal Notaio , la quota indivisa di 19/1000 del terreno sito in territorio di Persona_3
Avola nella C.da Fontana, esteso nell'intero Ha 1.43.39. al N.C.T. riportato alla partita 9142 Fg 43 part. 119, 120, 121, 197, 205 da , che ivi aveva eretto casa, accatastata alla partita CP_28
15757, Fg. 43, part. 2145 sub. 2, 3, 4, 5;.
- e di aver acquistato con atto di donazione del 19.1.1993 la Parte_7 Parte_8 proprietà i 18/1000 indivisi dell'intero detto appezzamento da e , Parte_5 Parte_6 giusta atto pubblico redatto dal notaio il 10.1.1997, Rep. n. 34993, raccolta n. 14423, e Persona_4 registrato in il 16.1.1997 al n.196, ; Pt_15
- e di aver acquistato da e uno Parte_20 Parte_21 Parte_1 Parte_2 stacco di terreno edificabile di quell'appezzamento ;
- e con atto del 29.10.2005 di aver acquistato da Parte_31 Parte_33 Per_5
e - che a propria volta avevano acquistato da e
[...] Persona_6 CP_41 CP_44
con atto del 19.1.1981 - 16/1000 indivisi dell'intero detto appezzamento di contrada
[...]
Fontana- quanto a la casa a piano terrano e quanto a il casotto con Parte_31 Pt_33 adiacente terrazza sovrastante la casa di;
Pt_31
- e di aver acquistato da e Parte_11 Parte_12 Persona_7 Parte_73 una casa costruita su 13/1000 dell'intero detto appezzamento di ha 1.43.59 (giusta atto di vendita del 30/01/1991 rogato da Notaio Rep. 87623 raccolta 15509) all'epoca in corso di Persona_3 accatastamento, alla partita n. 15934 Fg. 43 part. 2194 sub 2, 3, 4, costruita dai venditori in regime di comunione legale dei beni;
- e di aver acquistato il 17.12.1998 da Parte_22 Parte_23 Persona_8
22/1000 dell'intero detto appezzamento di ha 1.43.59;
- di aver acquistato con atto di donazione da e il Parte_34 Controparte_45 CP_46
25.6.2001 quota dell'intero detto appezzamento di ha 1.43.59;
- di aver acquistato con atto di donazione del 23.3.1981 da Parte_17 Controparte_36
e da 10/1000 dell'intero detto appezzamento di ha 1.43.59. Controparte_37
Esponevano gli attori tutti, con riferimento alle singole quote - ad eccezione di CP_42 che possiede quota distinta con part.lla 2457 - quali comproprietari pro indiviso di aver edificato le 7
rispettive costruzioni conformemente alle norme urbanistiche e che le singole porzioni erano esattamente identificate come da atto di citazione ( vedi pag. 6 e pag 7).
Tanto premesso deducevano gli attori che i restanti proprietari pro indiviso, pur avendo edificato sulle porzioni loro assegnate, non avevano inteso procedere alla divisione e che quindi volendo essi attori porre fine alla comunione chiedevano nei confronti dei convenuti tutti – meglio specificati nell'atto di citazione da pag. 6 a pag. 9 - “ sciogliersi la comunione del terreno acquistato con atto del 12.01.1981 e successivi atti di trasferimento di quote, e attribuirsi ai condividenti attori le particelle indicate nei rispettivi provvedimenti autorizzativi e comunque sulla base delle allegate planimetrie..”; con vittoria delle spese di giudizio e dei compensi .
Si costituivano in giudizio con separati atti :
- AS RE e , aderendo alla domanda attorea di divisione e quindi Parte_44 chiedendo essere sollevati dalle spese processuali;
- , anch'egli aderendo alla domanda di divisione con attribuzione della Parte_45 porzione di terreno meglio descritta ed esclusione da aggravo spese processuali;
- EM Maria;
, e , Parte_93 Parte_94 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Parte_49 Parte_50 Parte_51 Parte_52
, , Parte_53 Parte_56 Parte_57 Parte_58 Parte_76
, ; , Parte_79 Parte_80 Parte_81 CP_20 Controparte_16
( questi ultimi quali intervenienti) , in nome proprio e quale Controparte_17 CP_18 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore e , Persona_1 Controparte_19 nonché , ; quale interveniente , chiedendo Controparte_8 Parte_59 CP_15 estendersi a sé gli effetti della domanda di divisione;
e Controparte_27 Parte_46 proponevano la medesima domanda.
Chiedevano tutti i convenuti e gli intervenienti costituiti, alcuni anche in via riconvenzionale “ estendersi la divisione anche alla quota parte del terreno della proprietà di ciascuno ( nelle distinte frazioni dovute) dichiarando di non opporsi alla divisione e chiedendo di procedere alla divisione
e allo scioglimento della comunione, dell'appezzamento di terreno sito in Avola, di cui assumevano essere proprietari pro indiviso in uno alle opere sugli stessi edificate” e quindi chiedevano il rigetto della domanda attorea di condanna alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento di chiedendo dichiararsi Parte_47
l'acquisto per usucapione della proprietà del terreno e dell'immobile edificato;
successivamente con apposita dichiarazione la curatela rinunciava alla proposta azione.
Si costituiva in giudizio il fallito chiedendo rigettarsi la domanda di acquisto della Parte_47 proprietà per usucapione formulata dalla curatela, contestando l sussistenza del presupposto, ovvero 8
il possesso continuato ed interrotto per oltre vent'anni anche successivamente alla dichiarazione di fallimento ( R.g. n. 11/92),e contestando la detenzione da parte del curatore;
chiedeva quindi disporsi l'assegnazione della quota di terreno di sua spettanza, ovvero il 50%, atteso il provvedimento emesso dal giudice delegato che aveva riconosciuto la spettanza dell'altra metà alla di lui moglie.
Si costituiva in giudizio anche la di lui moglie contestando la domanda della curatela Parte_48 del fallimento e chiedendo a propria volta la assegnazione della quota pari al 50% della porzione di terreno corrispondenti alle particelle catastali assegnate ab origine allo stesso . Controparte_47
La prima udienza si teneva il 1° marzo 2012 e il giudizio si protraeva inutilmente senza la emissione di alcun provvedimento istruttorio sino all'udienza del 16.3.2015 nella quale veniva disposta la nomina del CTU senza tuttavia la formulazione dell'apposito mandato;
in data 30 maggio 2013 assumeva l'incarico il nominato CTU, che tuttavia non lo assolveva e neanche iniziava le operazioni peritali, con l'avallo delle parti costituite;
a seguito delle reiterate concesse proroghe ( in data
9..6.2016; 29.9.2017; 6.10.201717.4.2018; 22.2.2018; 25.10.2018 ; 19.3.2019; 22.3.2019) nessuna concreta attività veniva svolta, per come si evince dai relativi verbali, fino all'udienza del 25.2.2022;
disposta con ordinanza del 27.6.2022 la comparizione del CTU in precedenza nominato lo stesso dichiarava di assumere l'incarico, per come si evince dal verbale;
con ordinanza del 2.11.2023 veniva disposta la ulteriore comparizione del CTU con precisazione ulteriore del mandato che infine veniva assolto mediante deposito della relazione come in atti in data 29.4.2024.
All'udienza del 14 dicembre 2024 , tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito delle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc e definita come segue.
*******
DELLA EXCEPTIO RECONVENTIONIS .
Chiedono gli attori (vedi note depositate ai sensi dell'art. 127 ter dagli avvocati Pasqualino Racioppo
e AN NO) nonché e ( vedi note del 10.12.2024 avv. Sergio CP_27 Parte_92
Vinci) accertarsi l'acquisto per usucapione della frazione di terreno di loro pertinenza domanda spiegata esercitata in via d'eccezione, assumendo di aver posseduto ininterrottamente e pubblicamente da oltre vent'anni.
La detta domanda, anche se la si voglia qualificare "riconventio riconventionis" deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva.
In proposito basti solo considerare che è stata formulata per la prima volta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, in chiara violazione delle scansioni processuali impresse dal codice di rito , che anche nella formulazione ratione temporis applicabile esigono che la domanda/difesa 9
doveva essere svolta nella prima difesa utile successiva alla domanda riconvenzionale del convenuto
(nel caso la domanda proposta in riconvenzionale da vari convenuti oltre che da SI Maria, purché tempestivamente nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di risposta.
Invece nel caso in esame la domanda /exceptio degli attori principali è stata proposta ben oltre il detto limite temporale, ovvero solo in sede di precisazione delle conclusioni ,e quindi va per questo ritenuta inammissibile, operando la relativa preclusione che è bene ricordare è volta a tutelare l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e che la rende rilevabile d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale tenuto al riguardo dalla controparte costitutiva, a ben vedere inusitatamente del tutto conciliative e collaborative, come evidenziato anche dalla rallentata evoluzione della fase istruttoria.
*******
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda proposta dal fallimento di . Parte_95
Con la dichiarazione resa in atti a mezzo del difensore la curatela del fallimento ha dichiarato di rinunciare alla proposta azione, sulla scorta dell' autorizzazione resa con decreto emesso in data
5.12.2022 dal Tribunale di Siracusa, sezione fallimentare.
Non essendovi i presupposti per addivenire alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art 306 cpc
( accettazione delle parti costituite) va comunque rilevata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno chiaramente l'interesse del fallimento ad una pronuncia giurisdizionale su tale domanda.
*******
DELLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
Va dichiarata improponibile la domanda di scioglimento della comunione formulata dagli attori tutti, con l'adesione di tutti i convenuti ( a parte per quanto riguarda SI Maria, per come vedremo) che nel costituirsi in giudizio hanno dichiarato di aderirvi proponendo anche apposita riconvenzionale per essere sollevati dall'aggravio delle spese processuali, e dagli intervenienti, che con riferimento all'appezzamento di terreno oggetto dell'atto di acquisto del 12.1.1981 hanno chiesto “….
l'attribuzione della porzione di spettanza ai singoli istanti e inoltre che la permanenza dello stato di comunione del terreno venga limitata alle porzioni indivise degli altri convenuti”.
In proposito vale innanzitutto richiamare l'indirizzo giurisprudenziale ( da ultimo Cass. n. 1065/
2022) che afferma “ il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art.
727 c.c. secondo cui la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964),principio non assoluto e inderogabile”. 10
“…..È possibile la divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016).
Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).
Nel caso di specie non vi è dubbio che manca l'accordo di tutti i comproprietari dell'unico stacco in comproprietà, mancando comunque quello dei comproprietari rimasti contumaci.
Se si accogliesse la domanda si addiverrebbe ad un scioglimento della comunione che produrrebbe effetti solo per alcune delle quote ( quelle delle parti costituite che hanno prestato il consenso) sortendo quindi l'inammissibile risultato di una divisione parziale, nella quale, come è pacifico viene a mancare il consenso di tutti i comproprietari, quelli che non hanno inteso partecipare al presente giudizio.
Mancando il consenso di tutti i comproprietari, necessario per la divisione parziale, la domanda di divisione con attribuzione della quota di spettanza deve in ogni caso dichiararsi improponibile , in quanto, per come emerso dalle acquisizioni processuali ( esito della disposta CTU depositata il
29.4.2024) alcuni degli immobili oggetto della chiesta divisione non sono conformi alle leggi urbanistiche.
Sul punto è granitica la giurisprudenza del Supremo Collegio ( vedi per tutte Sezioni Unite n.
25021 del 2019) ampiamente condivisa da tutti i giudici di questo tribunale, secondo cui la regolarità edilizia del fabbricato è condizione dell'azione di divisione e la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto ulteriore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Nel caso in esame è evidente che la chiesta pronuncia di scioglimento della comunione verrebbe ad involgere anche le frazioni dell'appezzamento di terreno indiviso sulle quali sono stati edificati immobili in violazione delle regole urbanistiche vigenti ( vedi sul punto la relazione del CTU i singoli immobili esaminati da pag. 5 a pag. 9 ).
Va quindi dichiarata improponibile la domanda di scioglimento/ attribuzione proposta con l'atto di citazione notificato ad iniziativa degli attori avente ad oggetto lo scioglimento della divisione nonché tutte le proposte domande riconvenzionali, ad eccezione di quella proposta da SI Maria.
****** 11
DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE IN VIA RICONVENZIONALE proposta da RI
MA.
SI Maria, costituitasi con comparsa depositata in data 13.1.2012 ha chiesto in via riconvenzionale accertarsi l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà della quota di terreno e del fabbricato sulla stessa edificato, individuate come di seguito.
La domanda è fondata e va quindi accolta.
Basta solo evocare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di usucapione del comproprietario per rilevare come nel caso sussistano senz'altro gli estremi evocati dal consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto.
Risulta provato – mediante espressa specifica allegazione non contestata ex adverso - che SI
Maria e i di lei genitori, i coniugi e che avevano acquistato la nuda Controparte_48 CP_49 proprietà la prima e l'usufrutto gli altri due dei 19/1000 dell'intero appezzamento della cui divisione di controverte- tra gli anni 1981 e 1983 hanno realizzato nella porzione di fondo attribuitasi in via esclusiva un corpo di case composto di un piano terra con un garage, quattro vani ed accessori, nonché di un primo piano con altri quattro vani con accessori e soprastante lastrico solare, confinante con via Felice Orsini, da cui oggi si accede dal civico n. 74, con via Paolo Orsi, da cui anche si accede al civico n. 1, con casa di e con casa di;
censito, all'epoca, Controparte_50 Parte_5 all'Agenzia del Territorio di Catasto Urbano del Comune di Avola al foglio 43, mappali 205 CP_41 sub 1, contrada piano T, cat. A3, classe 2, vani 4,5, 205 sub 2, contrada piano T, Pt_66 Pt_66
Cat. C6, classe 2 mq. 32, 205 sub 4, contrada piano I, Cat. A3, classe 2, vani 4,5, R.C., 205 Pt_66 sub 5, contrada Pt_66
Dall'esito della disposta CTU, risulta che l'immobile in questione è stato censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Avola con i seguenti dati censuari: foglio 43, particella 3215, sub 1, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 73 mq (totale escluso aree scoperte 73 mq), rendita € 325,37; - foglio 43, particella 3215 sub 2, zona cens. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza 32 mq, superficie catastale 36 mq, rendita € 107,42; foglio 43, particella 3215 sub 4, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 114 mq (totale escluso aree scoperte 108 mq), rendita € 361,52; foglio 43, particella 3215, sub 5, cat. F/5.
Fondato, in quanto provato, è l'assunto difensivo della odierna attrice in riconvenzione laddove afferma di aver esercitato il possesso indisturbato per oltre vent'anni dall'anno 1983- quando ha contratto matrimonio con - dell'immobile in questione, dove risulta essere Persona_9 andata ad abitare con il predetto coniugi e con i propri genitori coniugi e Controparte_48 CP_49
, sito in contrada Fontana traversa II , composto dal detto corpo di case, costituito da due piani
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fuori terra ( come da apposita documentazione versata in atti) e non essendo stata sul punto stata formulata alcuna contestazione da parte dei convenuti costituitisi.
Può quindi affermarsi che la ha esercitato un possesso pieno ed esclusivo dell'area estesa Pt_16 mq. 126 su cui insiste lo stesso, in uno ai suoi genitori, sin dall'anno 1981 alla data di notifica dell'atto di citazione per divisione del novembre 2011, e che ha posseduto in esclusiva il lotto di terreno corrispondente alla sua quota di proprietà, pari ai 19/1000 dell'intero fondo, acquistato allo stato indiviso con il menzionato atto pubblico del 12- 1-1981, e con denaro proprio vi ha edificato il corpo di case sopra descritto che è stato completato nell'anno 1983.
Né peraltro rileva in senso ostativo la notifica dell'atto di citazione dell'azione di divisione proposta dagli odierni attori in quanto “ l'atto introduttivo del giudizio di divisione non costituisce atto idoneo ad interrompere il possesso ad usucapionem” tale qualifica dovendosi riconoscere unicamente solo
a quelli rientranti nell'elenco tassativo desumibile dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943
c.c
In definitiva deve attribuirsi efficacia interruttiva solo agli atti giudiziari finalizzati alla contestazione diretta ed immediata del possesso "ad usucapionem".
Quanto al potere di fatto esercitato dalla SI va rilevato che risulta con evidenza che la odierna attrice in via riconvenzionale ed i suoi danti causa, hanno goduto in via esclusiva ed in maniera pacifica, pubblica, ininterrotta ed incontestata, del bene immobile e delle opere sullo stesso edificate
, comportandosi nei confronti di chiunque come la proprietaria esclusiva , tanto da farne oggetto di atti pubblici di trasferimento.
Dirimente è in ordine al riscontro probatorio di tale requisito la presenza di edificazione sul lotto di terreno in oggetto della abitazione della SI con inamovibili strutture murarie (V. allegato E alla
CTU), a ulteriore riprova , così condividendosi integralmente l'assunto difensivo della “ Pt_16
…..che si tratta di un possesso del lotto, su cui è stata realizzata la cita abitazione, pieno, pubblico e pacifico, esercitato dal momento in cui è iniziata la edificazione del fabbricato nel 1981 fino alla data odierna in base anche alla presunzione di cui all'art. 1142 c.c., oltre che alle prove documentali prodotte in giudizio , in particolare i certificati anagrafici versati in atti elementi che valutati complessivamente rendono superflua l'assunzione della chiesta prova per testi, in quanto conducono ad affermare che la abbia posseduto con animo proprio ed a titolo di comproprietà, tenuto Pt_16 ad estendere tale possesso in termini di esclusività, essendovi la prova in ordine al fatto che ha goduto del bene ( realizzandovi le opere riscontrate dal CTU) in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, a prescindere del fatto che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa comune. 13
In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale va quindi dichiarato l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione in favore di SI Maria della proprietà del lotto di terreno esteso mq. 126, posto in Avola ad angolo tra la via Felice Orsini n. 74 (già traversa II di via Fontana) e la via Paolo Orsi n. 1, su cui insiste sin dall'anno 1981 la casa di abitazione di sua esclusiva proprietà, realizzata con denaro proprio e dei suoi defunti genitori (usufruttuari), composta da un piano terra con un garage e quattro vani e accessori, ed altri quattro vani e accessori a primo piano, con sovrastante lastrico solare, confinante con via Felice Orsini, da cui si accede dal civico n. 74, con via
Paolo Orsi, da cui si accede dal civico n. 1, con proprietà di e con proprietà di Controparte_50
, salvo altri;
censita oggi all'Agenzia del Territorio di Catasto Urbano del Parte_5 CP_41
Comune di Avola al foglio 43, particella 3215, sub 1, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 73 mq (totale escluso aree scoperte 73 mq), rendita € 325,37; - foglio
43, particella 3215 sub 2, zona cens. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza 32 mq, superficie catastale 36 mq, rendita € 107,42; foglio 43, particella 3215 sub 4, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale.
Quanto alle spese processuali del presente procedimento sussistono gravi ed eccezionali ragioni, per disporne fra le parti la compensazione, ad esclusione di quelle dovute a titolo di compensi al
CTU come separatamente già liquidate in via provvisoria, tenendo conto del fatto che in buona sostanza non vi è stata una opposizione nel merito di alcuno dei convenuti all'accoglimento della pretesa degli attori, avendo essi stessi aderito alla domanda di divisione, rimasta ostacolata nell'accoglimento in punto di merito dalla rilevata carenza della condizione dell'azione .
Alla medesima conclusione può addivenirsi quanto alla accolta domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione di SI Maria, essendo la stessa non ostata nel merito da alcuna delle parti costituite, così come in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere connessa alla curatela del fallimento, correlata alla rinuncia della proposta domanda da parte del fallimento, in conseguenza della difesa svolta dal fallito e dalla di lui moglie.
Quanto all'aggravio dei compensi dovuti al nominato CTU ing. liquidate come da separato Per_10 provvedimento, va posto massivamente a carico di tutte le parti costituite, che invece nei rapporti interni rimarranno obbligate nei limiti delle rispettive quote di comproprietà nella misura riscontrata nei titoli di acquisto loro spettanti, così come accertati dal CTU nella relazione depositata.
P.Q.M.
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Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta la n. 90201015/2011 R.G. proposta con atto di citazione notificato in data 22-11-2011 da e dagli altri attori di cui Parte_1 all'intestazione così dispone:
- Dichiara improponibile la domanda di scioglimento di comunione;
- Dichiara cessata la materia del contendere fra la Curatela del fallimento di e le parti costituite;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da RI Maria e dichiara l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione in favore di SI Maria della proprietà del lotto di terreno esteso mq. 126, posto in Avola ad angolo tra la via Felice Orsini n. 74 (già traversa
II di via Fontana) e la via Paolo Orsi n. 1, composta da un piano terra con un garage e quattro vani e accessori, ed altri quattro vani e accessori a primo piano, con sovrastante lastrico solare, confinante con via Felice Orsini, da cui si accede dal civico n. 74, con via Paolo Orsi, da cui si accede dal civico n. 1, con proprietà di e con proprietà di , Controparte_50 Parte_5 salvo altri;
censita oggi all'Agenzia del Territorio di Catasto Urbano del Comune di CP_41
Avola al foglio 43, particella 3215, sub 1, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 73 mq (totale escluso aree scoperte 73 mq), rendita € 325,37;
- foglio 43, particella 3215 sub 2, zona cens. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza 32 mq, superficie catastale 36 mq, rendita € 107,42; foglio 43, particella 3215 sub 4, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale;
- DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese processuali, disponendo che quelle afferenti i compensi dovuti al CTU nominato , già separatamente liquidate, siano poste a carico di tutte le parti costituite,
- DISPONE che la presente sentenza nel capo relativo all'acquisto a titolo di usucapione in favore di SI Maria sia trascritta a cura del Conservatore competente presso i registri dell'agenzia del territorio .
Siracusa 7 marzo 2025 Il Giudice relatore
Dott.ssa C. Maiore
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