Art. 22. Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale).
All' articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono aggiunti i seguenti commi:
"I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreche', durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.
Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, e' presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda".
All' articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono aggiunti i seguenti commi:
"I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreche', durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.
Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, e' presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda".