Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di irrogazione sanzioni

    L'avviso di irrogazione sanzione è congruamente motivato in quanto consegue ad un precedente invito di pagamento impugnato dal ricorrente e indica chiaramente le ragioni dell'atto di irrogazione sanzione dovute al ritardato pagamento del contributo relativo al ricorso depositato.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti

    Il contribuente, nelle conclusioni del ricorso di primo grado, ha impugnato anche le cartelle di pagamento chiedendone la nullità per intervenuta prescrizione del credito. Pertanto, la pronuncia del giudice deve riguardare anche l'esistenza del credito portato dalle cartelle, non solo la nullità dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito

    Il contribuente, nelle conclusioni del ricorso di primo grado, ha impugnato anche le cartelle di pagamento chiedendone la nullità per intervenuta prescrizione del credito. Pertanto, la pronuncia del giudice deve riguardare anche l'esistenza del credito portato dalle cartelle, non solo la nullità dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 7
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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