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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ES LL ES, OR
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 77/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Pisa - Via Trento N. 1 56126 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 6331-U CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 575/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado confermativa del provvedimento di irrogazione sanzioni per insufficiente versamento del contributo unificato eccependo il difetto di motivazione ed il fatto che il contributo avrebbe dovuto essere pagato solo l'intimazione di pagamento e non sulle cartelle sottostanti perché non impugnate.
L'Ufficio chiedeva la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione n. 087 2022 90015283 37/000 per l'annullamento di n. 19 cartelle di pagamento.
Le conclusioni del ricorso erano così formulate: a) in via preliminare, dichiarare nulla e priva di ogni efficacia l'intimazione di pagamento n. 087 2022 90015283 37/000 notificata in data 29.04.2022 per omessa notifica degli atti presupposti e mancata allegazione degli stessi;
b) nel merito dichiarare nulli e privi di ogni effetto i ruoli, le cartelle e l'avviso di intimazione citati, per intervenuta prescrizione del credito da essi portato.
Il C.U.T. veniva pagato in € 120,00 riferito solo al valore dell'intimazione di pagamento e non anche al valore di ogni singola cartella.
L'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia di Primo Grado di Pisa, ritenendo che il C.U.T. doveva essere pagato anche in relazione alle 19 cartelle sottostanti l'avviso di intimazione, richiedeva il pagamento dell'ulteriore somma di € 570,00, la quale non veniva pagata dal ricorrente.
Seguiva l'atto di irrogazione sanzione per un importo complessivo di € 855,00 oltre € 9,50 per spese postali.
Il ricorrente impugnava l'avviso di irrogazione sanzioni eccependo il difetto di motivazione e sostenendo di avere impugnato solo l'atto di intimazione di pagamento per vizi propri, senza estendere l'impugnazione ai vizi delle cartelle anche in funzione recuperatoria.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Pisa rigettava il ricorso con sentenza n. 138/24 sostenendo, tra l'altro, che il ricorrente aveva individuato il dies a quo per la decorrenza della eccepita prescrizione non dalla data di notifica delle cartelle ma dall'anno di riferimento dei tributi.
La sentenza veniva appellata dal ricorrente.
Nel ricorso in appello veniva sostanzialmente censurato il fatto che il Giudice di Primo Grado aveva errato nel sostenere che il ricorrente intendesse impugnare anche le cartelle sottostanti.
L'Ufficio di segreteria chiedeva il rigetto dell'appello.
L'appello non è fondato.
L'eccezione di difetto di motivazione è infondata. L'avviso di irrogazione sanzione appare congruamente motivato sia perché consegue ad un precedente invito di pagamento notificato al ricorrente e dallo stesso impugnato, sia perché nell'avviso vengono chiaramente indicate le ragioni dell'atto di irrogazione sanzione dovute al ritardato pagamento del contributo relativo al ricorso depositato in data 05.10.2022 e iscritto al n.
277/22 R.G..
Nel merito della controversia deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. Sez. 5, 18/01/2018, n. 1144; in precedenza Cass. Sez. U., 04/03/2008, n. 5791).” Vd. Cass. n. 14455/25 in parte motiva pagg. 6 e 7.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al secondo caso, poiché il contribuente nelle conclusioni del ricorso di primo grado al punto b) impugna anche le cartelle di cui ne chiede la nullità per intervenuta prescrizione del credito di imposta.Quindi la pronuncia non riguarderà solo la nullità o meno dell'intimazione di pagamento ma anche la eventuale(sopravvenuta) inesistenza del credito portato dalle cartelle, per intervenuta prescrizione.
Pertanto è del tutto legittimo calcolare il contributo unificato sia sul valore dell'intimazione di pagamento sia sul valore di ogni cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 14 comma
3bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ES LL ES, OR
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 77/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Pisa - Via Trento N. 1 56126 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 6331-U CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 575/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado confermativa del provvedimento di irrogazione sanzioni per insufficiente versamento del contributo unificato eccependo il difetto di motivazione ed il fatto che il contributo avrebbe dovuto essere pagato solo l'intimazione di pagamento e non sulle cartelle sottostanti perché non impugnate.
L'Ufficio chiedeva la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione n. 087 2022 90015283 37/000 per l'annullamento di n. 19 cartelle di pagamento.
Le conclusioni del ricorso erano così formulate: a) in via preliminare, dichiarare nulla e priva di ogni efficacia l'intimazione di pagamento n. 087 2022 90015283 37/000 notificata in data 29.04.2022 per omessa notifica degli atti presupposti e mancata allegazione degli stessi;
b) nel merito dichiarare nulli e privi di ogni effetto i ruoli, le cartelle e l'avviso di intimazione citati, per intervenuta prescrizione del credito da essi portato.
Il C.U.T. veniva pagato in € 120,00 riferito solo al valore dell'intimazione di pagamento e non anche al valore di ogni singola cartella.
L'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia di Primo Grado di Pisa, ritenendo che il C.U.T. doveva essere pagato anche in relazione alle 19 cartelle sottostanti l'avviso di intimazione, richiedeva il pagamento dell'ulteriore somma di € 570,00, la quale non veniva pagata dal ricorrente.
Seguiva l'atto di irrogazione sanzione per un importo complessivo di € 855,00 oltre € 9,50 per spese postali.
Il ricorrente impugnava l'avviso di irrogazione sanzioni eccependo il difetto di motivazione e sostenendo di avere impugnato solo l'atto di intimazione di pagamento per vizi propri, senza estendere l'impugnazione ai vizi delle cartelle anche in funzione recuperatoria.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Pisa rigettava il ricorso con sentenza n. 138/24 sostenendo, tra l'altro, che il ricorrente aveva individuato il dies a quo per la decorrenza della eccepita prescrizione non dalla data di notifica delle cartelle ma dall'anno di riferimento dei tributi.
La sentenza veniva appellata dal ricorrente.
Nel ricorso in appello veniva sostanzialmente censurato il fatto che il Giudice di Primo Grado aveva errato nel sostenere che il ricorrente intendesse impugnare anche le cartelle sottostanti.
L'Ufficio di segreteria chiedeva il rigetto dell'appello.
L'appello non è fondato.
L'eccezione di difetto di motivazione è infondata. L'avviso di irrogazione sanzione appare congruamente motivato sia perché consegue ad un precedente invito di pagamento notificato al ricorrente e dallo stesso impugnato, sia perché nell'avviso vengono chiaramente indicate le ragioni dell'atto di irrogazione sanzione dovute al ritardato pagamento del contributo relativo al ricorso depositato in data 05.10.2022 e iscritto al n.
277/22 R.G..
Nel merito della controversia deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. Sez. 5, 18/01/2018, n. 1144; in precedenza Cass. Sez. U., 04/03/2008, n. 5791).” Vd. Cass. n. 14455/25 in parte motiva pagg. 6 e 7.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al secondo caso, poiché il contribuente nelle conclusioni del ricorso di primo grado al punto b) impugna anche le cartelle di cui ne chiede la nullità per intervenuta prescrizione del credito di imposta.Quindi la pronuncia non riguarderà solo la nullità o meno dell'intimazione di pagamento ma anche la eventuale(sopravvenuta) inesistenza del credito portato dalle cartelle, per intervenuta prescrizione.
Pertanto è del tutto legittimo calcolare il contributo unificato sia sul valore dell'intimazione di pagamento sia sul valore di ogni cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 14 comma
3bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.