Sentenza 10 luglio 1972
Massime • 2
L'art 2 del DM 2 aprile 1965 si rende applicabile nel caso in cui la prestazione stragiudiziale sia stata posta in essere dal professionista legale quando questi abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio e la prestazione non trovi adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.*
L'art 7 del DM 2 aprile 1965, nello stabilire l'onorario - ove non sia determinato dalla legge o dal contratto - per le prestazioni di un incarico, giudiziario o convenzionale, di gestione amministrativa, mentre nel primo comma detta un criterio proporzionale, per cui l'onorario spettante al professionista va determinato con una complessiva valutazione dell'attivita prestata, che tenga conto della durata dell' incarico e dell'ammontare delle entrate annue della gestione e non sulla considerazione di un compenso per ciascuna specifica prestazione; per contro per l'ipotesi di sperequazione di tale liquidazione proporzionale - da apprezzarsi insindacabilmente dai giudici di merito - stabilisce nel secondo comma un criterio fondato sull'effettivita delle prestazioni svolte.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1972, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1972 |
Testo completo
L'art 7 del DM 2 aprile 1965, nello stabilire l'onorario - ove non sia determinato dalla legge o dal contratto - per le prestazioni di un incarico, giudiziario o convenzionale, di gestione amministrativa, mentre nel primo comma detta un criterio proporzionale, per cui l'onorario spettante al professionista va determinato con una complessiva valutazione dell'attivita prestata, che tenga conto della durata dell' incarico e dell'ammontare delle entrate annue della gestione e non sulla considerazione di un compenso per ciascuna specifica prestazione;
per contro per l'ipotesi di sperequazione di tale liquidazione proporzionale - da apprezzarsi insindacabilmente dai giudici di merito - stabilisce nel secondo comma un criterio fondato sull'effettivita delle prestazioni svolte.*