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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. UL LO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 565 del RGAC dell'anno 2020 vertente
TRA
, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fasano (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
– PEC: C.F._2 Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva , C.f. in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
ZU (C.F. ) ed ND TI (C.F. pec: C.F._3 C.F._4 Email_2
Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1715/2019 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
12.12.2019
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le veniva ingiunto il pagamento Parte_1
– in solido con – dell'importo di € 57.478,86, oltre interessi in favore di Parte_2 CP_1
[... per il mancato pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento n. 20087741164715 n.
890000619078 ab origine intrattenuto con Findomestic Banca S.p.a., successivamente ceduto alla odierna parte opposta.
Più in particolare nel predetto contratto il risulta come contraente mentre l'odierna opponente appare Pt_2 come garante.
Senonchè, quest'ultima ha eccepito di non avere mai apposto alcuna firma al contratto de quo e quindi ha disconosciuto ex art. 241 cpc le tre firme apposte a suo nome.
In ogni caso ha contestato il quantum riportato da parte opposta ed in particolare gli interessi moratori calcolati dal 31/10/2019 (data di decadenza del beneficio del termine) secondo un tasso convenzionale del
14,60%, tenuto conto che non vi è prova dell'invio e della ricezione della comunicazione di decadenza del beneficio del termine. In ogni caso ha contestato la misura – definita abnorme – del calcolo degli interessi moratori.
2. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo.
2.1 Ha premesso che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.2 In merito all'eccezione portante dell'opponente ha contestato la genericità del disconoscimento delle firme ed ha, comunque, proposto istanza di verificazione ex 216 cpc di esse, offrendo di produrre banco iudicis
l'originale del documento oggetto di contestazione (cfr memorie ex art. 183 secondo termine cpc di parte opposta).
3. Disposta CTU e nominato quale consulente grafico il dott. , quest'ultimo, in data Persona_1
31.10.2022, ha depositato nota con cui ha rilevato che non è stato versato dalla parte interessata l'originale del documento (contratto di finanziamento n.20087741164715) e che la fotocopia del documento contestato, presente in atti, è di scarsa qualità (con ciò impedendo lo svolgimento di un'analisi idonea a fornire risultati attendibili ai fini della decisione). In tal modo il ctu ha dichiarato l'impossibilità di rispondere compiutamente al quesito a lui posto e teso a verificare se le sottoscrizioni apposte nel contratto di finanziamento siano o meno riferibili a . Parte_1
4. Alla luce di tali risultanze, l'opposizione appare fondata.
4.1 Come noto, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle nei confronti dell'opponente.
Non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e il debitore opponente quella di convenuto, cosa che esplica i suoi effetti sia in tema di onere della prova, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali previsti per ciascuna delle parti.
4.2 Nel caso che ci occupa non è risultata prova alcuna della riconducibilità alla parte opponente dell'obbligazione contenuta nel contratto di finanziamento per cui è causa (vedi sub 3). Né sono stati forniti altri elementi da cui dedurre aliunde l'assunzione dell'obbligazione di garante da parte della . Pt_1
Il contratto di finanziamento, pertanto, non ha alcuna efficacia probatoria nei confronti dell'opponente.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente al valore dichiarato (52.000,01/260.000,00). Vengono applicati i valori minimi stante la prossimità del valore della causa (€ 57.478,86) al valore più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte CP_1 attrice opponente, che si liquidano in € 7.458,50 di cui € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per onorari oltre al
15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro lì 11.11.2025
il GOP
UL LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. UL LO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 565 del RGAC dell'anno 2020 vertente
TRA
, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fasano (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
– PEC: C.F._2 Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva , C.f. in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
ZU (C.F. ) ed ND TI (C.F. pec: C.F._3 C.F._4 Email_2
Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1715/2019 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
12.12.2019
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le veniva ingiunto il pagamento Parte_1
– in solido con – dell'importo di € 57.478,86, oltre interessi in favore di Parte_2 CP_1
[... per il mancato pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento n. 20087741164715 n.
890000619078 ab origine intrattenuto con Findomestic Banca S.p.a., successivamente ceduto alla odierna parte opposta.
Più in particolare nel predetto contratto il risulta come contraente mentre l'odierna opponente appare Pt_2 come garante.
Senonchè, quest'ultima ha eccepito di non avere mai apposto alcuna firma al contratto de quo e quindi ha disconosciuto ex art. 241 cpc le tre firme apposte a suo nome.
In ogni caso ha contestato il quantum riportato da parte opposta ed in particolare gli interessi moratori calcolati dal 31/10/2019 (data di decadenza del beneficio del termine) secondo un tasso convenzionale del
14,60%, tenuto conto che non vi è prova dell'invio e della ricezione della comunicazione di decadenza del beneficio del termine. In ogni caso ha contestato la misura – definita abnorme – del calcolo degli interessi moratori.
2. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo.
2.1 Ha premesso che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.2 In merito all'eccezione portante dell'opponente ha contestato la genericità del disconoscimento delle firme ed ha, comunque, proposto istanza di verificazione ex 216 cpc di esse, offrendo di produrre banco iudicis
l'originale del documento oggetto di contestazione (cfr memorie ex art. 183 secondo termine cpc di parte opposta).
3. Disposta CTU e nominato quale consulente grafico il dott. , quest'ultimo, in data Persona_1
31.10.2022, ha depositato nota con cui ha rilevato che non è stato versato dalla parte interessata l'originale del documento (contratto di finanziamento n.20087741164715) e che la fotocopia del documento contestato, presente in atti, è di scarsa qualità (con ciò impedendo lo svolgimento di un'analisi idonea a fornire risultati attendibili ai fini della decisione). In tal modo il ctu ha dichiarato l'impossibilità di rispondere compiutamente al quesito a lui posto e teso a verificare se le sottoscrizioni apposte nel contratto di finanziamento siano o meno riferibili a . Parte_1
4. Alla luce di tali risultanze, l'opposizione appare fondata.
4.1 Come noto, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle nei confronti dell'opponente.
Non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e il debitore opponente quella di convenuto, cosa che esplica i suoi effetti sia in tema di onere della prova, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali previsti per ciascuna delle parti.
4.2 Nel caso che ci occupa non è risultata prova alcuna della riconducibilità alla parte opponente dell'obbligazione contenuta nel contratto di finanziamento per cui è causa (vedi sub 3). Né sono stati forniti altri elementi da cui dedurre aliunde l'assunzione dell'obbligazione di garante da parte della . Pt_1
Il contratto di finanziamento, pertanto, non ha alcuna efficacia probatoria nei confronti dell'opponente.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente al valore dichiarato (52.000,01/260.000,00). Vengono applicati i valori minimi stante la prossimità del valore della causa (€ 57.478,86) al valore più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte CP_1 attrice opponente, che si liquidano in € 7.458,50 di cui € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per onorari oltre al
15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro lì 11.11.2025
il GOP
UL LO