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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariagrazia Carnovale, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAROFALO CP_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA ADUA N. 18 PETILIA POLICASTRO presso il difensore avv. GAROFALO FRANCESCO
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 8.3.2024 l' chiedeva di dichiarare inammissibile per intervenuta Pt_1 decadenza il ricorso per ATP proposto in data 10.5.23 da per il riconoscimento del CP_1 proprio status di invalida civile totale, con diritto all'assistenza continua, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex art. 96 c.p.c.. Sosteneva che era ampiamente maturata la decadenza semestrale di cui all'art. 42, considerato che il verbale di visita risale all'8.7.1997 e l'azione giudiziaria, doveva essere proposta entro il mese di giugno del 2005, vale a dire, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'art. 42, comma 3, del d.l.30.9.2003 n. 269, convertito nella l. 24.11.2003 n. 326.
Previa rinnovazione della notificazione si costituiva tempestivamente sostenendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, come da ordinanza resa nell'ambito del giudizio di accertamento preventivo, che integralmente richiamava, con conseguente sussistenza del requisito sanitario previsto per le prestazioni richieste, non oggetto di contestazione.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Ebbene, questo Giudice, superando l'orientamento del Tribunale adito espresso con l'ordinanza del
09.11.2023 resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo (Rgn 1066/23) e fondata sull'orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza n. 11484/2015, ritiene fondata l'eccezione di decadenza.
pagina 1 di 4 Sul punto valga il richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento espresso da Cass. Sent. n.
29754 del 15/11/2019 (Rv. 655717 - 01), secondo cui: “In mancanza di una specifica disciplina transitoria il nuovo istituto della decadenza è stato ritenuto applicabile da questa Corte in numerose pronunce (cfr. Cass. n. 9038/2011, n. 9647/2012, n. 21812/2014, n. 11484/2015, n. 23121/2016, n.
23524/2016 e n. 4001/2017) ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 10 gennaio
2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai "facta praeterita", pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti che dalla legge precedente non erano collegati a quei fatti. Nei citati precedenti giurisprudenziali la ragione dell'inapplicabilità della decadenza di nuova istituzione al caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla data di inizio dell'applicabilità della nuova norma è stata ravvisata specificamente nella circostanza che si è in presenza non già del fenomeno, regolato dall'art. 252 disp. att. cod. civ., dell'abbreviazione del termine relativamente a un'ipotesi di esercizio di un diritto già precedentemente condizionato al rispetto di un termine di decadenza, ma all'introduzione di una decadenza precedentemente non esistente. (..) Le conclusioni assunte nei citati precedenti (che hanno sostanzialmente riprodotto le argomentazioni contenute in
Cass. n. 9038/2011 e n. 9647/2012, con le precisazioni sulla portata dell'art. 252 disp. att. c.c. contenute nella seconda pronuncia citata) devono ora essere esaminate alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 15352 del 2015, così come sollecitato non solo dall' ma anche con Pt_1
l'ordinanza n. 27265/2018 con cui la sesta sezione di questa Corte ha chiesto che la causa fosse trattata dalla sezione ordinaria e rimessa alla pubblica udienza. Si tratta dunque di stabilire se i principi enunciati dalle Sezioni unite siano applicabili alla fattispecie in esame. Come è noto la citata pronuncia
è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla USL competente le relative domande, indirizzate al della sanità, entro il termine perentorio di tre CP_2 anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. Dalla sentenza, tuttavia, sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare, le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i pagina 2 di 4 parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale". In applicazione di tali principi la Corte costituzionale ha affermato che l'intervento normativo successivo può incidere non solo su situazioni di mero affidamento, come nel caso di specie, ma anche su diritti soggettivi (C. cost. 18 ottobre 2010 n.
302; C. cost. 16 luglio 2009 n. 236). Nella citata sentenza si è, inoltre, affermato che la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 6173/2008, ed anche Cass. n. 5811/ 2010; n. 6705/ 2010;
n. 25746/ 2009). Osservano, ancora, le Sezioni unite che "Dal carattere di regola generale della disposizione citata consegue che non sussiste alcuna ragione per escludere l'applicazione della stessa ad una ipotesi, come quella in esame, nella quale per l'esercizio di un diritto venga disposto un termine di decadenza in precedenza non previsto. Come correttamente sottolineato da Cass. n. 25746 del 2009 sopra citata, poiché la decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine, deve ritenersi che il principio generale posto dall'art. 252 disp. att. c.c., si applichi anche ad essa;
analogamente non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge accorci un termine già previsto per l'esercizio di un diritto rispetto al caso, come quello in esame, in cui la nuova legge introduca un termine in una fattispecie nella quale in precedenza alcun termine era previsto per cui si applicava l'ordinario termine di prescrizione ordinaria decennale." 13. Sulla base di tali affermazioni deve affermarsi che le ragioni che hanno determinato la Corte di Cassazione a Sezioni unite ad affermare l'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa convincono, del pari, a ritenere che anche il termine di decadenza introdotto dall'art. 42 in esame debba decorrere dall'entrata in vigore della norma stessa. Anche nella fattispecie in esame, come si è detto, il legislatore ha introdotto un termine di decadenza prima non previsto senza tuttavia disciplinare la fase transitoria, con riferimento - cioè - alle richieste di prestazioni non ancora definite in ordine alle quali, non potendo la norma avere efficacia retroattiva, i principi generali enucleati dalle Sezioni unite nella citata pronuncia appaiono del tutto applicabili. (..)
Resta un'ultima annotazione: corrobora il discostarsi dalla pregressa giurisprudenza di questa Sezione (..) il rilievo che in essa "la comunicazione del provvedimento" viene considerata come fatto generatore della decadenza, mentre - a ben vedere - tale comunicazione segnala soltanto il dies a quo del termine di decadenza, il cui fatto generatore è sempre e soltanto (come avviene per tutti i termini di decadenza, così come per quelli di prescrizione) il mero decorso del tempo (sempre, s'intende, nel concorso della legge che a tale decorso del tempo abbia attribuito un determinato significato). E sull'individuazione del dies a quo incidono le sopra ricordate considerazioni svolte dalla citata sentenza delle S.U”.
L'orientamento sopra citato è stato poi condiviso dalla giurisprudenza successiva (cfr., fra le altre,
Cass.26845/2020, Cass. 11909/2021 relativa alla decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come pure Cass. 13865/2021).
Facendo applicazione ai predetti principi al caso in esame in cui il verbale di visita dell'8.7.1997 (all.
è stato pacificamente comunicato alla parte ricorrente in data anteriore all'entrata in vigore della Pt_1 disciplina di cui all'art. art. 42, comma 3, del D.L n. 269 del 2003, il ricorso giudiziale del 10.5.2023 è stato presentato ben oltre il termine di decadenza decorrente dall'1/1/2005.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite alla luce del mutamento giurisprudenziale espresso con la presente sentenza.
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu del giudizio di atp ex art. 152 disp. att. Pt_1
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 Dichiara l'inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da CP_1
Rg 1066/2023;
Compensa le spese di lite.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariagrazia Carnovale, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAROFALO CP_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA ADUA N. 18 PETILIA POLICASTRO presso il difensore avv. GAROFALO FRANCESCO
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 8.3.2024 l' chiedeva di dichiarare inammissibile per intervenuta Pt_1 decadenza il ricorso per ATP proposto in data 10.5.23 da per il riconoscimento del CP_1 proprio status di invalida civile totale, con diritto all'assistenza continua, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex art. 96 c.p.c.. Sosteneva che era ampiamente maturata la decadenza semestrale di cui all'art. 42, considerato che il verbale di visita risale all'8.7.1997 e l'azione giudiziaria, doveva essere proposta entro il mese di giugno del 2005, vale a dire, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'art. 42, comma 3, del d.l.30.9.2003 n. 269, convertito nella l. 24.11.2003 n. 326.
Previa rinnovazione della notificazione si costituiva tempestivamente sostenendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, come da ordinanza resa nell'ambito del giudizio di accertamento preventivo, che integralmente richiamava, con conseguente sussistenza del requisito sanitario previsto per le prestazioni richieste, non oggetto di contestazione.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Ebbene, questo Giudice, superando l'orientamento del Tribunale adito espresso con l'ordinanza del
09.11.2023 resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo (Rgn 1066/23) e fondata sull'orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza n. 11484/2015, ritiene fondata l'eccezione di decadenza.
pagina 1 di 4 Sul punto valga il richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento espresso da Cass. Sent. n.
29754 del 15/11/2019 (Rv. 655717 - 01), secondo cui: “In mancanza di una specifica disciplina transitoria il nuovo istituto della decadenza è stato ritenuto applicabile da questa Corte in numerose pronunce (cfr. Cass. n. 9038/2011, n. 9647/2012, n. 21812/2014, n. 11484/2015, n. 23121/2016, n.
23524/2016 e n. 4001/2017) ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 10 gennaio
2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai "facta praeterita", pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti che dalla legge precedente non erano collegati a quei fatti. Nei citati precedenti giurisprudenziali la ragione dell'inapplicabilità della decadenza di nuova istituzione al caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla data di inizio dell'applicabilità della nuova norma è stata ravvisata specificamente nella circostanza che si è in presenza non già del fenomeno, regolato dall'art. 252 disp. att. cod. civ., dell'abbreviazione del termine relativamente a un'ipotesi di esercizio di un diritto già precedentemente condizionato al rispetto di un termine di decadenza, ma all'introduzione di una decadenza precedentemente non esistente. (..) Le conclusioni assunte nei citati precedenti (che hanno sostanzialmente riprodotto le argomentazioni contenute in
Cass. n. 9038/2011 e n. 9647/2012, con le precisazioni sulla portata dell'art. 252 disp. att. c.c. contenute nella seconda pronuncia citata) devono ora essere esaminate alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 15352 del 2015, così come sollecitato non solo dall' ma anche con Pt_1
l'ordinanza n. 27265/2018 con cui la sesta sezione di questa Corte ha chiesto che la causa fosse trattata dalla sezione ordinaria e rimessa alla pubblica udienza. Si tratta dunque di stabilire se i principi enunciati dalle Sezioni unite siano applicabili alla fattispecie in esame. Come è noto la citata pronuncia
è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla USL competente le relative domande, indirizzate al della sanità, entro il termine perentorio di tre CP_2 anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. Dalla sentenza, tuttavia, sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare, le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i pagina 2 di 4 parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale". In applicazione di tali principi la Corte costituzionale ha affermato che l'intervento normativo successivo può incidere non solo su situazioni di mero affidamento, come nel caso di specie, ma anche su diritti soggettivi (C. cost. 18 ottobre 2010 n.
302; C. cost. 16 luglio 2009 n. 236). Nella citata sentenza si è, inoltre, affermato che la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 6173/2008, ed anche Cass. n. 5811/ 2010; n. 6705/ 2010;
n. 25746/ 2009). Osservano, ancora, le Sezioni unite che "Dal carattere di regola generale della disposizione citata consegue che non sussiste alcuna ragione per escludere l'applicazione della stessa ad una ipotesi, come quella in esame, nella quale per l'esercizio di un diritto venga disposto un termine di decadenza in precedenza non previsto. Come correttamente sottolineato da Cass. n. 25746 del 2009 sopra citata, poiché la decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine, deve ritenersi che il principio generale posto dall'art. 252 disp. att. c.c., si applichi anche ad essa;
analogamente non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge accorci un termine già previsto per l'esercizio di un diritto rispetto al caso, come quello in esame, in cui la nuova legge introduca un termine in una fattispecie nella quale in precedenza alcun termine era previsto per cui si applicava l'ordinario termine di prescrizione ordinaria decennale." 13. Sulla base di tali affermazioni deve affermarsi che le ragioni che hanno determinato la Corte di Cassazione a Sezioni unite ad affermare l'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa convincono, del pari, a ritenere che anche il termine di decadenza introdotto dall'art. 42 in esame debba decorrere dall'entrata in vigore della norma stessa. Anche nella fattispecie in esame, come si è detto, il legislatore ha introdotto un termine di decadenza prima non previsto senza tuttavia disciplinare la fase transitoria, con riferimento - cioè - alle richieste di prestazioni non ancora definite in ordine alle quali, non potendo la norma avere efficacia retroattiva, i principi generali enucleati dalle Sezioni unite nella citata pronuncia appaiono del tutto applicabili. (..)
Resta un'ultima annotazione: corrobora il discostarsi dalla pregressa giurisprudenza di questa Sezione (..) il rilievo che in essa "la comunicazione del provvedimento" viene considerata come fatto generatore della decadenza, mentre - a ben vedere - tale comunicazione segnala soltanto il dies a quo del termine di decadenza, il cui fatto generatore è sempre e soltanto (come avviene per tutti i termini di decadenza, così come per quelli di prescrizione) il mero decorso del tempo (sempre, s'intende, nel concorso della legge che a tale decorso del tempo abbia attribuito un determinato significato). E sull'individuazione del dies a quo incidono le sopra ricordate considerazioni svolte dalla citata sentenza delle S.U”.
L'orientamento sopra citato è stato poi condiviso dalla giurisprudenza successiva (cfr., fra le altre,
Cass.26845/2020, Cass. 11909/2021 relativa alla decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come pure Cass. 13865/2021).
Facendo applicazione ai predetti principi al caso in esame in cui il verbale di visita dell'8.7.1997 (all.
è stato pacificamente comunicato alla parte ricorrente in data anteriore all'entrata in vigore della Pt_1 disciplina di cui all'art. art. 42, comma 3, del D.L n. 269 del 2003, il ricorso giudiziale del 10.5.2023 è stato presentato ben oltre il termine di decadenza decorrente dall'1/1/2005.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite alla luce del mutamento giurisprudenziale espresso con la presente sentenza.
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu del giudizio di atp ex art. 152 disp. att. Pt_1
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 Dichiara l'inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da CP_1
Rg 1066/2023;
Compensa le spese di lite.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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