CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/12/2025, n. 7890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7890 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta,
NN IA RI Presidente relatore
NN Chiara Giammusso Consigliere
Cecilia Cavaceppi Consigliere
Massimiliano Mazzotta Consigliere on.
Alessandra Palattella Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. 1645 dell'anno 2025 trattenuto in decisione all'udienza del giorno 11/11/2025 vertente tra
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
u ello appellante e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
v allegata alla comparsa di costituzione appellato e Avv. ATTENNI CELESTE quale curatrice speciale del minore, che si difende in proprio appellato e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 17.9.2024, pubblicata in data 18.9.2024
1 Premesso che con sentenza in data 18.9.2024 il Tribunale per i Minorenni di Roma, revocati i provvedimenti provvisori emessi in corso di giudizio, ha dichiarato non sussistere i presupposti per una pronuncia di decadenza o limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale paterna sul minore nato il [...] Persona_1
dall'unione coniugale di e;
ha invitato il Servizio Parte_1 Controparte_1
sociale ad attivare un percorso di sostegno al minore nel cui contesto elaborare le criticità di relazione con il padre ed avviarne un'eventuale ripresa nei tempi opportuni accettati dal minore;
con atto depositato il 24.3.2025 la ha proposto appello, censurando la Pt_1
valutazione del Tribunale e l'imposizione al minore di un percorso di sostegno;
ha ribadito quanto dedotto e confermato nel giudizio di primo grado circa la volontà del minore di interrompere i rapporti con il padre per le condotte del genitore, pregresse e successive alla separazione dei genitori, e la serenità di vita del minore nel contesto familiare materno;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la dichiarazione di decadenza del dalla responsabilità genitoriale e la di lui condanna alle CP_1
spese di giudizio;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 18.9.2025, il ha CP_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto con condanna della controparte alle spese di giudizio;
ha in particolare segnalato che il procedimento penale in cui egli è coinvolto è tuttora pendente e che le dichiarazioni di violenza diretta e assistita proferite in tutte le sedi non avevano mai trovato riscontro;
riteneva infine importante per il figlio la possibilità di utilizzare un proprio spazio di sostegno;
si è altresì costituita in giudizio, con comparsa depositata il 9.9.2025, la curatrice speciale del minore, la quale, richiamando l'instaurazione del presente giudizio a seguito del procedimento penale avviato nei confronti del per CP_1
maltrattamenti verso la coniuge e il minore e confermata la volontà sempre espressa dal minore di non avere una frequentazione con il padre né con i parenti paterni, ha aderito all'impugnazione proposta dalla , previa richiesta di approfondimento Pt_1
tecnico sulle dinamiche familiari e di acquisizione degli atti del procedimento penale;
2 con le repliche autorizzate la ha inoltre segnalato il persistente disinteresse Pt_1
dell'altro genitore, che da tempo risalente non aveva più cercato il figlio;
il CP_1
ha richiamato l'attenzione sul mutamento dei rapporti con dopo la nascita Per_1
del suo secondo figlio, mentre sia la separazione, nel 2019, che il divorzio, nel 2022, erano stati disposti sulla base di condizioni concordate che prevedevano, in entrambi i regimi di affido condiviso prima ed esclusivo alla madre poi, una regolare frequentazione tra padre e figlio tenendo conto della distanza di residenza;
è pervenuta la relazione del Servizio sociale richiesta dalla Corte;
con parere pervenuto il 23.10.2025 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello; all'udienza svoltasi il giorno 11.11.2025, sentite le parti in quanto personalmente presenti, i difensori e il Procuratore Generale hanno ribadito le rispettive conclusioni e richieste;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò respinto.
Il Tribunale, accertata l'assenza di criticità nel contesto familiare (materno) del minore come anche l'assenza di relazione con il padre, non ha ritenuto nell'interesse del minore, all'epoca sedicenne, una pronuncia di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale paterna ma, piuttosto, un supporto al recupero della relazione genitore/figlio, nel rispetto della volontà e dei tempi del minore, condizione quest'ultima cui il genitore si rendeva disponibile.
L'appellante censura la decisione deducendo che il Tribunale abbia errato nel non pronunciare la decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sul figlio dal momento che gli atti avevano fornito riscontro delle seguenti circostanze: -il minore aveva cessato i rapporti con il padre per sua volontà, da alcuni anni e, ascoltato il
4.12.2023, aveva ricondotto la sua scelta ai comportamenti maltrattanti del genitore verso la madre, cui egli assisteva, e alle condotte successive alla separazione, perché, in occasione degli incontri tra padre e figlio, il padre attribuiva continue responsabilità alla madre parlandone male in sua presenza;
-il era rinviato a giudizio per CP_1
il reato di maltrattamenti in danno dell'appellante e del figlio;
-il minore aveva manifestato di non avere interesse a frequentare il genitore nè il figlio da questi avuto 3 dalla nuova compagna e di vivere serenamente con la madre e il di lei compagno;
il padre aveva cessato, da anni, di cercare contatti con il figlio.
L'appellato contesta l'impugnazione deducendo che: -il procedimento penale in cui egli è coinvolto è tuttora pendente e le dichiarazioni di violenza diretta e assistita proferite in tutte le sedi dalla controparte non hanno mai trovato riscontro;
-la separazione nel 2019 e il divorzio nel 2022 erano stati definiti con accordi sul regime di affido del figlio e sulle modalità di frequentazione tra padre e figlio;
-il figlio ormai dal 2020, allorchè iniziava a non voler più vedere il genitore, in concomitanza con la nascita del figlio da lui avuto dalla seconda unione, ripeteva pedissequamente le stesse cose riferite dalla madre, da lui assorbite;
-egli è stato sempre regolarmente adempiente agli obblighi economici giudizialmente statuiti;
-riteneva importante per il figlio la possibilità di uno spazio di sostegno individuale.
La curatrice speciale ha ricondotto l'adesione alla pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale richiesta dall'appellante alla ferma volontà del figlio di non avere rapporti con il padre ed ha prospettato l'opportunità di un approfondimento tecnico sulla relazione genitore/figlio e di un'istruttoria volta all'accertamento dei fatti di maltrattamenti, dedotti dall'appellante e riferiti dal minore, mediante l'acquisizione degli atti del procedimento penale in corso.
Così ricostruito il tema di esame, la Corte ritiene la decisione del Tribunale pienamente condivisibile, sia pure supportandola con ulteriori argomentazioni, di seguito esposte.
Le informazioni pervenute dal Servizio sociale con la relazione richiesta dalla Corte confermano quanto accertato in primo grado circa la situazione del minore: il contesto familiare materno è accuditivo, sereno, supportivo;
il minore riferisce una propria condizione di benessere;
la relazione con la madre è adeguata e il compagno della madre è vissuto positivamente come adulto di riferimento.
Dal lato paterno, ugualmente, si conferma una posizione del genitore consapevole e rispettosa della manifestazione di volontà del figlio e, al contempo, di apertura e disponibilità al confronto e alla rielaborazione del complessivo vissuto familiare, qualunque esso sia stato, anche comprensivo di propri errori comportamentali verso il
4 figlio o l'altro genitore, che abbia determinato l'attuale posizione di chiusura del minore nei confronti del genitore e di tutto il ramo parentale paterno.
Devono escludersi, poiché neppure allegate, condotte del che, nel CP_1
contesto di assenza di contatti che ha caratterizzato gli ultimi anni, abbiano ostacolato esigenze di vita quotidiana del minore nell'esplicazione della sua socialità, formazione e istruzione, ambiti svolti sotto la diretta gestione del genitore con il quale il minore vive in Roma, mentre il padre risiede in Torino, avendo appunto per tale motivo gli ex-coniugi concordato in sede di divorzio l'affido esclusivo del minore alla madre.
In tale situazione una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, quale richiesta dalla madre e dal curatore speciale, non risponde in nulla all'interesse del minore, oggi diciassettenne, dal momento che siffatta pronuncia, oltre all'accertamento di specifiche condotte genitoriali gravemente pregiudizievoli per il minore (allo stato non accertate né utili da accertare in questa sede stante la prossima maggiore età di ), richiede, per essere giustificata, un comportamento del Per_1
genitore attualmente o potenzialmente in danno del figlio, che è invece escluso, dal momento che il genitore si attiene (e da molto tempo secondo quanto addebitatogli dall'altro genitore) esattamente a quello che il minore esterna quale propria volontà e che l'appellante in questa sede richiede, rappresentato come condizione di serenità del minore (il disinteresse del figlio alla partecipazione del padre alla propria vita come alla propria partecipazione alla vita del padre), asserita con tanta sicurezza da escludere alcuna necessità per il minore di un confronto in un percorso neutrale centrato solo su di lui.
Ed invero, in assenza di impedimenti o difficoltà di assicurare al minore esigenze di vita nella quotidianità per effetto di condotte di ostacolo attuate dal padre, in presenza altresì di un genitore rifiutato che rispetta il rifiuto del figlio, l'interesse del minore ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna non può consistere nelle asserzioni e valutazioni dalla stessa espresse, circa una Pt_1
presunta “liberazione” emotiva del figlio dall'esistenza della genitorialità paterna;
tantomeno ove tale lettura fornita dalla madre a giustificazione dell'impugnazione provenga dallo stesso minore, la cui personalità è in evoluzione e la conseguente capacità di critica e di valutazione dei fatti della vita è in formazione. Se l'età e la 5 crescente autonomia decisionale del minore suggeriscono il rispetto della sua volontà nel non voler frequentare il genitore né usufruire di un percorso rielaborativo di supporto, gli adulti di riferimento -e comunque questa Corte- debbono essere consapevoli dei mutamenti emotivi, relazionali e referenziali, di capacità di giudizio, comprensione e anche “perdono” delle condotte altrui, soprattutto se genitoriali, che il percorso di crescita ha in riserbo per e che matureranno in lui, giovane Per_1
adulto e poi adulto, così da non poter far dipendere una valutazione di una condotta genitoriale maturata in un contesto di disfacimento della pregressa unità familiare e di ricostituzione di diversi nuclei familiari soltanto da uno stato psicologico rigido, tipicamente adolescenziale, e da un dichiarato benessere del minore, rispondente a comprensibili esigenze di tenuta di una condizione rassicurante ad oggi raggiunta.
Né il Tribunale ha imposto alcunchè al minore ma unicamente al Servizio sociale al fine di predisporre, ove accettato dal minore, un intervento individuale a suo supporto: ciò è tanto vero che, come nella relazione fornita in primo grado il Servizio sociale suggeriva un tale spazio a favore del minore, così nella relazione depositata in questo grado lo stesso Servizio sociale, di fronte al rifiuto del minore, si è limitato a prenderne atto, nella consapevolezza che anche nell'ipotesi in cui il minore abbia elevato intorno alla sua condizione una convinzione di benessere a difesa di un contenuto doloroso più profondo che non è pronto ad affrontare, nessuna costrizione di percorso di sostegno è possibile e produttiva di beneficio, lasciando quindi al prosieguo del percorso di vita del minore (e dell'adulto che sarà) il momento o i momenti in cui altri bisogni emotivi e capacità di farvi fronte emergeranno.
La natura delle questioni esaminate e il convincimento che in esse mal si rappresentano i concetti di vittoria/soccombenza, giustificano la pronuncia di compensazione delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni. 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il giorno 11.11.2025
Il Presidente estensore
NN IA RI
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta,
NN IA RI Presidente relatore
NN Chiara Giammusso Consigliere
Cecilia Cavaceppi Consigliere
Massimiliano Mazzotta Consigliere on.
Alessandra Palattella Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. 1645 dell'anno 2025 trattenuto in decisione all'udienza del giorno 11/11/2025 vertente tra
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
u ello appellante e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
v allegata alla comparsa di costituzione appellato e Avv. ATTENNI CELESTE quale curatrice speciale del minore, che si difende in proprio appellato e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 17.9.2024, pubblicata in data 18.9.2024
1 Premesso che con sentenza in data 18.9.2024 il Tribunale per i Minorenni di Roma, revocati i provvedimenti provvisori emessi in corso di giudizio, ha dichiarato non sussistere i presupposti per una pronuncia di decadenza o limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale paterna sul minore nato il [...] Persona_1
dall'unione coniugale di e;
ha invitato il Servizio Parte_1 Controparte_1
sociale ad attivare un percorso di sostegno al minore nel cui contesto elaborare le criticità di relazione con il padre ed avviarne un'eventuale ripresa nei tempi opportuni accettati dal minore;
con atto depositato il 24.3.2025 la ha proposto appello, censurando la Pt_1
valutazione del Tribunale e l'imposizione al minore di un percorso di sostegno;
ha ribadito quanto dedotto e confermato nel giudizio di primo grado circa la volontà del minore di interrompere i rapporti con il padre per le condotte del genitore, pregresse e successive alla separazione dei genitori, e la serenità di vita del minore nel contesto familiare materno;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la dichiarazione di decadenza del dalla responsabilità genitoriale e la di lui condanna alle CP_1
spese di giudizio;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 18.9.2025, il ha CP_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto con condanna della controparte alle spese di giudizio;
ha in particolare segnalato che il procedimento penale in cui egli è coinvolto è tuttora pendente e che le dichiarazioni di violenza diretta e assistita proferite in tutte le sedi non avevano mai trovato riscontro;
riteneva infine importante per il figlio la possibilità di utilizzare un proprio spazio di sostegno;
si è altresì costituita in giudizio, con comparsa depositata il 9.9.2025, la curatrice speciale del minore, la quale, richiamando l'instaurazione del presente giudizio a seguito del procedimento penale avviato nei confronti del per CP_1
maltrattamenti verso la coniuge e il minore e confermata la volontà sempre espressa dal minore di non avere una frequentazione con il padre né con i parenti paterni, ha aderito all'impugnazione proposta dalla , previa richiesta di approfondimento Pt_1
tecnico sulle dinamiche familiari e di acquisizione degli atti del procedimento penale;
2 con le repliche autorizzate la ha inoltre segnalato il persistente disinteresse Pt_1
dell'altro genitore, che da tempo risalente non aveva più cercato il figlio;
il CP_1
ha richiamato l'attenzione sul mutamento dei rapporti con dopo la nascita Per_1
del suo secondo figlio, mentre sia la separazione, nel 2019, che il divorzio, nel 2022, erano stati disposti sulla base di condizioni concordate che prevedevano, in entrambi i regimi di affido condiviso prima ed esclusivo alla madre poi, una regolare frequentazione tra padre e figlio tenendo conto della distanza di residenza;
è pervenuta la relazione del Servizio sociale richiesta dalla Corte;
con parere pervenuto il 23.10.2025 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello; all'udienza svoltasi il giorno 11.11.2025, sentite le parti in quanto personalmente presenti, i difensori e il Procuratore Generale hanno ribadito le rispettive conclusioni e richieste;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò respinto.
Il Tribunale, accertata l'assenza di criticità nel contesto familiare (materno) del minore come anche l'assenza di relazione con il padre, non ha ritenuto nell'interesse del minore, all'epoca sedicenne, una pronuncia di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale paterna ma, piuttosto, un supporto al recupero della relazione genitore/figlio, nel rispetto della volontà e dei tempi del minore, condizione quest'ultima cui il genitore si rendeva disponibile.
L'appellante censura la decisione deducendo che il Tribunale abbia errato nel non pronunciare la decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sul figlio dal momento che gli atti avevano fornito riscontro delle seguenti circostanze: -il minore aveva cessato i rapporti con il padre per sua volontà, da alcuni anni e, ascoltato il
4.12.2023, aveva ricondotto la sua scelta ai comportamenti maltrattanti del genitore verso la madre, cui egli assisteva, e alle condotte successive alla separazione, perché, in occasione degli incontri tra padre e figlio, il padre attribuiva continue responsabilità alla madre parlandone male in sua presenza;
-il era rinviato a giudizio per CP_1
il reato di maltrattamenti in danno dell'appellante e del figlio;
-il minore aveva manifestato di non avere interesse a frequentare il genitore nè il figlio da questi avuto 3 dalla nuova compagna e di vivere serenamente con la madre e il di lei compagno;
il padre aveva cessato, da anni, di cercare contatti con il figlio.
L'appellato contesta l'impugnazione deducendo che: -il procedimento penale in cui egli è coinvolto è tuttora pendente e le dichiarazioni di violenza diretta e assistita proferite in tutte le sedi dalla controparte non hanno mai trovato riscontro;
-la separazione nel 2019 e il divorzio nel 2022 erano stati definiti con accordi sul regime di affido del figlio e sulle modalità di frequentazione tra padre e figlio;
-il figlio ormai dal 2020, allorchè iniziava a non voler più vedere il genitore, in concomitanza con la nascita del figlio da lui avuto dalla seconda unione, ripeteva pedissequamente le stesse cose riferite dalla madre, da lui assorbite;
-egli è stato sempre regolarmente adempiente agli obblighi economici giudizialmente statuiti;
-riteneva importante per il figlio la possibilità di uno spazio di sostegno individuale.
La curatrice speciale ha ricondotto l'adesione alla pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale richiesta dall'appellante alla ferma volontà del figlio di non avere rapporti con il padre ed ha prospettato l'opportunità di un approfondimento tecnico sulla relazione genitore/figlio e di un'istruttoria volta all'accertamento dei fatti di maltrattamenti, dedotti dall'appellante e riferiti dal minore, mediante l'acquisizione degli atti del procedimento penale in corso.
Così ricostruito il tema di esame, la Corte ritiene la decisione del Tribunale pienamente condivisibile, sia pure supportandola con ulteriori argomentazioni, di seguito esposte.
Le informazioni pervenute dal Servizio sociale con la relazione richiesta dalla Corte confermano quanto accertato in primo grado circa la situazione del minore: il contesto familiare materno è accuditivo, sereno, supportivo;
il minore riferisce una propria condizione di benessere;
la relazione con la madre è adeguata e il compagno della madre è vissuto positivamente come adulto di riferimento.
Dal lato paterno, ugualmente, si conferma una posizione del genitore consapevole e rispettosa della manifestazione di volontà del figlio e, al contempo, di apertura e disponibilità al confronto e alla rielaborazione del complessivo vissuto familiare, qualunque esso sia stato, anche comprensivo di propri errori comportamentali verso il
4 figlio o l'altro genitore, che abbia determinato l'attuale posizione di chiusura del minore nei confronti del genitore e di tutto il ramo parentale paterno.
Devono escludersi, poiché neppure allegate, condotte del che, nel CP_1
contesto di assenza di contatti che ha caratterizzato gli ultimi anni, abbiano ostacolato esigenze di vita quotidiana del minore nell'esplicazione della sua socialità, formazione e istruzione, ambiti svolti sotto la diretta gestione del genitore con il quale il minore vive in Roma, mentre il padre risiede in Torino, avendo appunto per tale motivo gli ex-coniugi concordato in sede di divorzio l'affido esclusivo del minore alla madre.
In tale situazione una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, quale richiesta dalla madre e dal curatore speciale, non risponde in nulla all'interesse del minore, oggi diciassettenne, dal momento che siffatta pronuncia, oltre all'accertamento di specifiche condotte genitoriali gravemente pregiudizievoli per il minore (allo stato non accertate né utili da accertare in questa sede stante la prossima maggiore età di ), richiede, per essere giustificata, un comportamento del Per_1
genitore attualmente o potenzialmente in danno del figlio, che è invece escluso, dal momento che il genitore si attiene (e da molto tempo secondo quanto addebitatogli dall'altro genitore) esattamente a quello che il minore esterna quale propria volontà e che l'appellante in questa sede richiede, rappresentato come condizione di serenità del minore (il disinteresse del figlio alla partecipazione del padre alla propria vita come alla propria partecipazione alla vita del padre), asserita con tanta sicurezza da escludere alcuna necessità per il minore di un confronto in un percorso neutrale centrato solo su di lui.
Ed invero, in assenza di impedimenti o difficoltà di assicurare al minore esigenze di vita nella quotidianità per effetto di condotte di ostacolo attuate dal padre, in presenza altresì di un genitore rifiutato che rispetta il rifiuto del figlio, l'interesse del minore ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna non può consistere nelle asserzioni e valutazioni dalla stessa espresse, circa una Pt_1
presunta “liberazione” emotiva del figlio dall'esistenza della genitorialità paterna;
tantomeno ove tale lettura fornita dalla madre a giustificazione dell'impugnazione provenga dallo stesso minore, la cui personalità è in evoluzione e la conseguente capacità di critica e di valutazione dei fatti della vita è in formazione. Se l'età e la 5 crescente autonomia decisionale del minore suggeriscono il rispetto della sua volontà nel non voler frequentare il genitore né usufruire di un percorso rielaborativo di supporto, gli adulti di riferimento -e comunque questa Corte- debbono essere consapevoli dei mutamenti emotivi, relazionali e referenziali, di capacità di giudizio, comprensione e anche “perdono” delle condotte altrui, soprattutto se genitoriali, che il percorso di crescita ha in riserbo per e che matureranno in lui, giovane Per_1
adulto e poi adulto, così da non poter far dipendere una valutazione di una condotta genitoriale maturata in un contesto di disfacimento della pregressa unità familiare e di ricostituzione di diversi nuclei familiari soltanto da uno stato psicologico rigido, tipicamente adolescenziale, e da un dichiarato benessere del minore, rispondente a comprensibili esigenze di tenuta di una condizione rassicurante ad oggi raggiunta.
Né il Tribunale ha imposto alcunchè al minore ma unicamente al Servizio sociale al fine di predisporre, ove accettato dal minore, un intervento individuale a suo supporto: ciò è tanto vero che, come nella relazione fornita in primo grado il Servizio sociale suggeriva un tale spazio a favore del minore, così nella relazione depositata in questo grado lo stesso Servizio sociale, di fronte al rifiuto del minore, si è limitato a prenderne atto, nella consapevolezza che anche nell'ipotesi in cui il minore abbia elevato intorno alla sua condizione una convinzione di benessere a difesa di un contenuto doloroso più profondo che non è pronto ad affrontare, nessuna costrizione di percorso di sostegno è possibile e produttiva di beneficio, lasciando quindi al prosieguo del percorso di vita del minore (e dell'adulto che sarà) il momento o i momenti in cui altri bisogni emotivi e capacità di farvi fronte emergeranno.
La natura delle questioni esaminate e il convincimento che in esse mal si rappresentano i concetti di vittoria/soccombenza, giustificano la pronuncia di compensazione delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni. 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il giorno 11.11.2025
Il Presidente estensore
NN IA RI
7