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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01/08/1944, entrambi con il proc. dom. avv. Marchiori Daniela e avv. Carmelo Maccarone, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
02/05/2014 a San Ferdinando (RC), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è
1 nata prole.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo
Tribunale con sentenza n. 524/2025 pubbl. il 16/04/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate in atti).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett.
b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in SAN FERDINANDO (RC) il 02/05/2014 (iscritto nei registri dello Parte_2 stato civile del medesimo Comune, anno 2014, atto n. 1, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito trascritti:
“- il signor avrà cura di trasferire altrove la propria residenza nel più breve tempo Pt_1 possibile e in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio 2025;
- i coniugi si danno atto che gli arredi e gli ornamenti presenti nelle due abitazioni di Torre
De VE e AL verranno ripartiti e quindi suddivisi in ragione delle rispettive proprietà per come risultanti dagli appositi inventari redatti in contraddittori e allegati al presente
2 ricorso (all. A – elenco beni mobili di proprietà della signora all. B – elenco beni Pt_2 mobili di proprietà del signor;
Pt_1
- porre a carico del signor l'obbligo di versare l'assegno divorzile in favore Parte_1 della signora nella misura di € 1.500,00 mensili, somma rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- dare atto che i coniugi hanno già provveduto a regolare integralmente gli ulteriori rapporti patrimoniali e che, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al punto precedente, non avranno reciprocamente più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, con spese del presente procedimento poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno”;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN FERDINANDO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
VE MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01/08/1944, entrambi con il proc. dom. avv. Marchiori Daniela e avv. Carmelo Maccarone, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
02/05/2014 a San Ferdinando (RC), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è
1 nata prole.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo
Tribunale con sentenza n. 524/2025 pubbl. il 16/04/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate in atti).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett.
b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in SAN FERDINANDO (RC) il 02/05/2014 (iscritto nei registri dello Parte_2 stato civile del medesimo Comune, anno 2014, atto n. 1, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito trascritti:
“- il signor avrà cura di trasferire altrove la propria residenza nel più breve tempo Pt_1 possibile e in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio 2025;
- i coniugi si danno atto che gli arredi e gli ornamenti presenti nelle due abitazioni di Torre
De VE e AL verranno ripartiti e quindi suddivisi in ragione delle rispettive proprietà per come risultanti dagli appositi inventari redatti in contraddittori e allegati al presente
2 ricorso (all. A – elenco beni mobili di proprietà della signora all. B – elenco beni Pt_2 mobili di proprietà del signor;
Pt_1
- porre a carico del signor l'obbligo di versare l'assegno divorzile in favore Parte_1 della signora nella misura di € 1.500,00 mensili, somma rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- dare atto che i coniugi hanno già provveduto a regolare integralmente gli ulteriori rapporti patrimoniali e che, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al punto precedente, non avranno reciprocamente più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, con spese del presente procedimento poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno”;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN FERDINANDO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
VE MA
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