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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/09/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
n. 899/2020 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ………………………. Giudice dott.ssa NA BADANO ………............ Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 899 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione in data 27.9.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.9.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Diano Marina, Corso Roma Est n.15 presso lo studio dell'avv.to Tiziana Biga che lo rappresenta e difende giusta procura allegata ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Genova, Via Biancheri n.13/3 presso lo studio dell'avv.to Patrizia Carnevale che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…pronunciare la separazione dei coniugi;
respingere ogni richiesta di addebito della separazione poiché infondata in fatto e in diritto;
disporre la conferma integrale del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Imperia in data 19-10-2020 relativamente all'affido condiviso del figlio minore alla sua collocazione presso i genitori e al suo mantenimento diretto da Per_1 parte dei genitori e alla contribuzione nella misura del 50% ciascuno per le spese accessorie come individuate nel provvedimento presidenziale. In via istruttoria dr. Andrea CANCIANI 1 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate in atti e non accolte. Con vittoria di spese e compensi...”;
per parte resistente: “…1. pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...] e con addebito nei confronti di quest'ultimo per CP_1 Parte_1 violazione degli obblighi coniugali;
2. affidare in modo condiviso a entrambi Per_1 i genitori con collocazione fissa e stabile presso l'abitazione materna in San Bartolomeo, Via Richieri 29 e con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé, nel rispetto del criterio dell'alternanza e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, in riforma del provvedimento presidenziale, secondo i seguenti criteri: - nel periodo scolastico: c) prima e terza settimana del mese: il martedì dalle 16.30, dall'uscita da scuola, con pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola nel periodo invernale e fino alle ore 22.00 nel periodo estivo;
e dal venerdì alle ore 16.30, dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
d) seconda e quarta settimana del mese: il martedì e il giovedì dalle 16.30, dall'uscita da scuola, con pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola;
- nel periodo non scolastico, si segue quanto previsto per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- nel periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla coaffidataria entro il 15 maggio di ogni anno;
- per le Feste natalizie, pasquali o ogni altra festività nazionale o religiosa si seguirà il criterio dell'alternanza;
4. dichiarare il signor tenuto a Pt_1 corrispondere in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) o la somma meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate:
1. SPESE SANITARIE a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso) i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); viii. spese sanitarie urgenti;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
ii. cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla dr. Andrea CANCIANI 2 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola; viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola;
ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. Spese per il conseguimento della patente di guida B;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura) iii. spese per corsi di informatica;
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, autovettura, ciclomotore, motociclo); vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto. Con vittoria delle spese di lite...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso presentato in data 28.5.2020 – premettendo di essersi Parte_1 unito in matrimonio in Diano San Pietro il 30.9.2012 con e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (13 anni, essendo nato il [...]), ancora Per_1 minorenne;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fossero congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che ciascuno dei genitori provvedesse in forma diretta al mantenimento del figlio minore per i periodi di rispettiva competenza, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie ed accessorie.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa Controparte_1 di costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata al marito sia in ragione della violazione del dovere di fedeltà, avendo egli intrapreso reazione adulterina in costanza di convivenza. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad dr. Andrea CANCIANI 3 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso di sé (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento di fosse posto Per_1 un assegno di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 8.10.2020 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 19.10.2020 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Disponeva, inoltre, che ciascuno dei genitori provvedesse in forma diretta al mantenimento del figlio minore per i periodi di rispettiva competenza, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie ed accessorie. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza in data 31.3.2023 il Tribunale, a fronte della conflittualità delle parti e del permanere del loro disaccordo in ordine all'iscrizione scolastica del figlio minore, autorizzava il padre, nonostante il dissenso della madre, all'iscrizione di per l'anno scolastico 2023/24 presso la scuola secondaria di primo grado di Per_1 Diano Marina.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi) e l'escussione di testi ( ). Testimone_1
Precisate dalle parti le conclusioni mediante note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 18.9.2024 e acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza del 27.9.2024 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalle stesse riferito nei rispettivi atti di costituzione, ribadito in sede di udienza presidenziale ed ulteriormente precisato nelle memorie conclusive del presente giudizio. La resistente, del resto, ha coltivato anche in comparsa conclusionale la domanda di addebito al marito della separazione.
Passando a questo punto ad esaminare la domanda avanzata dalla resistente di addebito al marito della separazione, deve essere sottolineato come CP_1 abbia lamentato la violazione da parte dello stesso del dovere di fedeltà (vds.
[...] quanto allegato nel ricorso introduttivo: “...in data 4 agosto 2012, la signora – CP_1 utilizzando il pc di famiglia – accedeva ad una conversazione su Messenger di dr. Andrea CANCIANI 4 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
carattere intimo tra il signor e un'altra donna. Tale avvenimento, di cui il Pt_1 marito veniva reso edotto la sera stessa durante una cena con il fratello e la cognata, veniva negato dall'uomo che però provvedeva furtivamente a cancellare la conversazione incriminata. Tale episodio – vista l'imminente nascita del figlio – veniva dall'esponente “archiviato” per il benessere del nucleo familiare e, nello specifico, del nascituro ...(omissis)... nell'interesse del minore e al fine di salvaguardare il matrimonio, invitava ripetutamente il marito a interrompere le suddette frequentazioni, ma ogni invito risultava vano, continuando il ricorrente a mantenere atteggiamenti poco consoni al suo ruolo di marito e di padre al punto tale da corteggiare platealmente una cameriera del Pub La Pinta, assiduamente frequentato in quel periodo dall'uomo ...(omissis)... nel mese di novembre 2015, a causa dei comportamenti già descritti e di un presunto tradimento, i rapporti tra i due coniugi diventavano sempre più tesi ...(omissis)... Nel gennaio 2020, la resistente manifestava al marito la volontà di voler fare una vacanza insieme a lui ed al figlio... il marito – adducendo asseriti impegni lavorativi rivelatisi poi inesistenti – rifiutava di partire e la signora si recava in vacanza a Cuba, da sola insieme al piccolo CP_1
Come si evince da diverse foto, video e testimonianze, il 25 gennaio 2020, Per_1 durante l'assenza della moglie, il IG. trascorreva la serata e la notte in un Pt_1 hotel di lusso a Montecarlo con un amico e un'altra donna, con la quale lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale...”).
La superiore domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In proposito ed in termini di diritto merita precisare, sulla scorta del costante orientamento della Suprema Corte, come il relativo onere probatorio sia così ripartito: in capo a chi alleghi l'infedeltà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale rispetto alla separazione ed a carico di che ne eccepisce l'inefficacia l'onere di provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta de quo (vds. Cass., sez.1, sent. 18.4.2024, n.10489: “...Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. In sostanza, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà...”).
Ciò premesso, deve ritenersi che la resistente, attraverso l'istruttoria di causa, abbia fornito plurimi elementi tra loro concordati che inducono a ritenere provata non solo la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, ma anche l'ineludibile nesso causale tra tali comportamenti e la separazione.
In particolare, fondamentale rilevanza in tal senso deve essere attribuita ai fatti verificatisi nel periodo gennaio/febbraio 2020, allorquando la resistente si trovava all'estero (Cuba) in vacanza unitamente al figlio minore, mentre il marito era restato dr. Andrea CANCIANI 5 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
presso la casa coniugale di Diano Castello;
periodo nel quale quest'ultimo avrebbe coltivato relazione adulterina con tale “NA”.
A riscontro di tale allegazione la resistente ha prodotto alcuni video nei quali risulta pacificamente presente la persona del resistente in compagnia di altro uomo e di una donna;
video nei quali le persone appaiono del tutto corrispondenti, sia per abbigliamento che anche per il luogo in cui si trovano, a quelle effigiate nella fotografia “foto 2020-02-09-21-09-06 (20 di 41)” (doc.2 di parte resistente), senza incertezza riconosciute dal teste – fratello di - Testimone_1 CP_1 all'udienza del 9.11.2023: “...Prendo visione della foto “2020-02-09-21-09-06 (20 di 41)” di cui all'all.2 di parte resistente e riconosco nella stessa le persone di cui ho detto: da sinistra , NA e mio cognato;
non ho mai visto prima la foto Tes_2 che mi viene mostrata...”.
Orbene, dalla visione della predetta fotografia risulta documentalmente dimostrato come la stessa sia stata scattata in data 9.2.2020 alle ore 21.09.06 all'interno di una delle stanze dell'“Hotel Metropole” di Montecarlo;
circostanza, questa, oggettivamente desumibile sia dall'evidenza del simbolo di tale struttura (antica imbarcazione a vela e remi) sui cuscini del letto (vds. quelli della foto n.2 di cui all'all. 2 di parte resistente nella quale è effigiata la persona dal teste riconosciuta come nonché ripetutamente ripreso nei video del medesimo allegato – vds. Tes_2 video A, minuto 00.03 e video C, minuto 00.03) che dall'assoluta corrispondenza dei dettagli della stanza – per come visibili dalla documentazione foto-video di cui sopra
– a quelli della “Junior Suite Deluxe” esistente in quella struttura alberghiera (vds. quanto risulta dal sito Booking.com da chiunque agevolmente consultabile in rete).
Risulta, pertanto, documentalmente provato come , la sera del 9.2.2020 Parte_1 si trovasse in Montecarlo, in una stanza dell'“Hotel Metropole” unitamente a tale ed alla citata “NA”; quest'ultima presente anche nei video, sia in quelli Tes_2 da essa stessa girati (per come desumibile dalla sua immagine, con indosso i medesimi vestiti della foto “2020-02-09-21-09-06 (20 di 41)”, riflessa nel vetro del bagno - video A, minuto 00.19) che in quelli girati da terzi (vds. le immagini in cui il resistente balla in un locale unitamente a donna all'apparenza con le sembianze della stessa NA – video A, minuto 00.53); ed in aggiunta a quanto sopra, per quanto possa valere, lo stesso video B prodotto da parte resistente risulta effettivamente riprendere gli interni del “Buddha Bar” di Montecarlo (vds. quanto desumibile dalle foto presenti sul sito internet del locale così come da quelle di libera consultazione in rete).
Ciò premesso, deve a questo punto darsi conto delle dichiarazioni rese relativamente a tale episodio dal teste che della predetta “NA” aveva Testimone_1 conoscenza diretta (vds. quanto dallo stesso riferito: “...Questa ragazza la conoscevo, si chiama NA, fa la cameriera in un bar di San Bartolomeo al Mare e tra l'altro era inquilina in un appartamento locatole da mia moglie...”). Lo stesso, infatti, pur non avendo mai avuto modo di vedere il materiale foto-video di cui sopra (all.2 di parte resistente) riferiva di aver appreso dalla EL come, nel periodo in cui la stessa si trovava in vacanza a Cuba unitamente al figlio minore, il marito fosse andato a Montecarlo con altre persone dove aveva trascorso una serata al “Buddha Bar” (vds. “...Ricordo che mia EL mi disse che da movimenti visti sul conto corrente o sulla cara di credito aveva scoperto che in quell'occasione il marito e gli dr. Andrea CANCIANI 6 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
altri fossero andati a Montecarlo, dove avevano pagato una cifra considerevole al Buddha Bar...”).
Precisava, inoltre, come nello stesso periodo (gennaio-febbraio 2020) la EL gli avesse mostrato dei video estrapolati dalle telecamere di CP_1 sorveglianza esterne alla casa coniugale nelle quali si vedeva fare Parte_1 ingresso di notte nell'abitazione unitamente ad altra donna che egli aveva avuto modo di riconoscere proprio nella citata “NA” (vds. “...passando a riferire dell'episodio che ha portato alla separazione, preciso che mia EL era andata in vacanza unitamente a mio nipote, mentre mio cognato era restato a casa per problemi di salute del padre. Ciò premesso, mia EL al ritorno mi ha mostrato dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza della casa nelle quali si vedeva come suo marito, in sua assenza, avesse portato a casa per la notte un'altra donna. ADR. Le telecamere non le aveva messe mia EL per sorvegliare il marito, ma loro stessi perché circa un mese prima avevano subito un furto. ADR. Per quanto ricordo nel video si vedeva mio cognato di notte arrivare a casa e, aperta la porta, entrare unitamente a questa ragazza. ADR. Questa ragazza la conoscevo, si chiama NA, fa la cameriera in un bar di San Bartolomeo al Mare e tra l'altro era inquilina in un appartamento locatole da mia moglie ...(omissis)... Quando mia EL me lo ha mostrato ha detto qualcosa tipo “guarda cosa ha combinato questa volta quel deficiente di tuo cognato” ed ha aggiunto “adesso basta”).
Orbene, pur non avendo avuto il teste modo di confermare per quanto tempo il cognato e la donna quella notte si fossero intrattenuti all'interno della casa coniugale (vds. “...Ho visto il video delle telecamere di videosorveglianza di cui ho detto;
ho visto mio cognato e NA che entravano in casa, ma non ho visto la parte del video in cui eventualmente uscivano;
non so dire quanto tempo si siano intrattenuti in casa...”), lo stesso nella sua deposizione ha fornito elementi tali da far fondatamente ritenere l'esistenza di una relazione sentimentale tra i due che, in uno con l'evidenza dei video di sorveglianza, induce a ritenere che effettivamente Pt_1 e NA, proprio come riferito dalla resistente, abbiano trascorso insieme
[...] l'intera notte (vds. quanto riferito in memoria integrativa come solo il giorno prima della “trasferta” a Montecarlo: “...in data 8 febbraio 2020, il giorno prima del rientro dalle vacanze da parte della esponente e del figlio, le telecamere di sorveglianza – site all'esterno della casa coniugale – riprendevano il ricorrente entrare in casa sempre con la donna di Monte Carlo e trascorrervi insieme la notte...”); quanto precede raccontando poi il teste di altro video mostratole dalla EL nel quale, presenti le stesse persone già riprese nella stanza dell'“Hotel Metropole”, si faceva riferimento ad un “succhiotto” (da intendersi, secondo la definizione “Treccani” quale “segno livido lasciato su una parte del corpo da un bacio prolungato”) che NA avrebbe fatto sul collo del ricorrente (vds. “...ricordo che mia EL mi abbia fatto vedere un altro video nel quale si vedevano mio cognato, la ragazza di nome NA di cui ho detto in precedenza e tale in Tes_2 macchina;
nel video stavano scherzando e gli altri due prendevano in giro mio cognato per un succhiotto che NA gli aveva fatto sul collo. ADR Non ricordo quando con precisione mi sia stato fatto vedere questo video, comunque riguardava lo stesso periodo in cui mia EL era stata in vacanza e nel quale era stato girato il filmato delle telecamere di sorveglianza di casa...”) e che, ancora una volta, non può che essere ricondotto alla loro relazione adulterina.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
E che il ricorrente abbia approfittato dell'assenza della moglie per coltivare la propria relazione extraconiugale risulta implicitamente dimostrato anche dall'inconciliabilità delle sue divagazioni monegasche con le ragioni che, a suo dire, avrebbero giustificato la permanenza a Diano e che avrebbero dovuto vederlo, invece, costantemente al capezzale del padre malato (vds. quanto affermato nella propria memoria integrativa: “...L'ultima vacanza (del gennaio-febbraio 2020) è stata la prova del disinteresse della moglie alla famiglia e della lontananza spirituale e morale dal marito, il quale si è trovato costretto a rimanere vicino al padre malato...”).
Del resto, nessuna necessità vi sarebbe stata per il resistente – ove non interessato ad approfittare dell'assenza della moglie per coltivare relazione adulterina – di acquistare in data 29.1.2020 in una farmacia di Diano Castello il farmaco Cialis (identificato dal codice 035672031 riportato sullo scontrino – doc. 8 di parte resistente), di efficacia superiore al più noto Viagra (vds. quanto si legge comunemente in Internet: “...La differenza principale tra Cialis e sta CP_2 nella durata dell'effetto e nel principio attivo: il , con il sildenafil, ha un CP_2 effetto più breve (circa 4-6 ore), mentre il Cialis, con il tadalafil, dura fino a 36 ore, permettendo una maggiore spontaneità nell'attività sessuale ed è noto come la "pillola del weekend"..”) e con le seguenti indicazioni per la sua assunzione:
“Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. E' necessaria la stimolazione sessuale affinché possa essere efficace. L'uso nelle donne non Parte_2 è indicato”; scontrino, questo, che la resistente - peraltro all'estero in quel periodo – ha rinvenuto e ricondotto al coniuge senza che questi, in atti, abbia mai in alcun modo contestato tale circostanza.
Ciò premesso, altrettanto dimostrato risulta il necessario nesso causale tra tali comportamenti di infedeltà e la fine della convivenza tra i coniugi, risultando in proposito le allegazioni della resistente del tutto confermate dalla testimonianza del fratello (vds. “...so che mia EL e mio cognato si sono separati. Testimone_1 Questo è avvenuto sia perché non andavano più d'accordo sia in quanto mia EL ha poi avuto prove eloquenti di un suo tradimento che hanno confermato i sospetti e gli indizi già emersi in precedenza;
per quanto mi risulta questi sono i fatti per cui sono arrivati alla separazione ...(omissis)... Dopo che mia EL ha visto il video delle telecamere di sorveglianza la loro relazione è definitivamente finita. Quando mia EL me lo ha mostrato ha detto qualcosa tipo “guarda cosa ha combinato questa volta quel deficiente di tuo cognato” ed ha aggiunto “adesso basta”. So che poi loro si sono separati, ma non ricordo se sia stato lui ad essere messo fuori di casa o se sia stata mia EL da andarsene...”).
Né può dirsi che il ricorrente abbia, in qualche modo, assolto – in conformità alle proprie allegazioni - l'onere di provare che l'affectio coniugalis fosse già, comunque, venuta meno in epoca antecedente i fatti del gennaio-febbraio 2020 (vds. quanto riferito in memoria integrativa: “...La rottura dell'unione coniugale è culminata nel 2015 quando i coniugi, consapevoli di vivere un rapporto di coppia caratterizzato dalla distanza dell'uno dall'altra e viceversa, decidevano di ricorrere all'aiuto di uno psicologo. Nemmeno tale tentativo riuscì a ricostruire la coppia e, infatti, nel 2017 decidevano di rivolgersi alla Dott.ssa (psicologa e Persona_2 psicoterapeuta) che li seguì per circa quattro mesi...”), sì da privare gli stessi di efficacia causale rispetto alla fine della convivenza;
quanto precede nulla avendo capitolato in proposito, se non un'unica circostanza, dedotta in termini del tutto dr. Andrea CANCIANI 8 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
generici, senza specificazione delle ragioni ad essa sottostanti (vds. “...Vero che nell'anno 2017 i signori e si sono rivolti a lei in Parte_1 Controparte_1 qualità di psicoterapeuta di coppia...”), nella sua genericità neppure contestata da parte resistente (vds. “...La IG.ra si trovava in questi anni intenta in maniera CP_1 esclusiva ad occuparsi del figlio, della famiglia e del lavoro, trascurando la propria persona e le proprie amicizie, diversamente dal marito che, in maniera opposta, poneva in secondo piano la famiglia, dedicandosi a coltivare amicizie, attività sportive e frequentazioni femminili, frequentando discoteche ed alberghi di lusso. Corrisponde al vero, dunque, che nel dicembre 2017, nel tentativo di ricomporre la crisi coniugale, i coniugi decidevano di rivolgersi ad un terapeuta di coppia. Sebbene in un primo periodo sembrava vi fosse un miglioramento evidente, dopo poco tempo la situazione ritornava come prima...”) e correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale.
A quanto sopra deve poi ancora essere aggiunto, così rafforzando la rilevanza causale del tradimento rispetto alla decisione di di separarsi dal marito, Controparte_1 come quest'ultimo non fosse nuovo a comportamenti posti in essere in spregio del dovere di fedeltà, solo che si consideri come il teste , così Testimone_1 confermando le allegazioni della EL, abbia confermato le “comunicazioni a sfondo sessuale” tra il ed altra donna già nella prima fase della loro vita Pt_1 matrimoniale, senza che ciò – tuttavia – avesse all'epoca però rappresentato frattura insanabile nella relazione tra i coniugi (vds. “...Dopo un iniziale periodo di matrimonio senza particolari problemi, ricordo che in una occasione ero stato chiamato da mia EL in lacrime che mi ha mostrato delle conversazioni whatsapp che aveva trovato su un tablet del marito, nelle quali egli intratteneva conversazioni a sfondo sessuale con un'altra donna;
tablet che lei aveva nella sua disponibilità quando me l'ha mostrate. ADR. Non conoscevo la donna in questione e la cui foto si vedeva sul profilo della conversazione. ADR. In queste conversazioni che non ricordo in dettaglio, a frasi allusive a comportamenti sessuali tra i due interlocutori, ricordo che la donna alla fine rispondeva dicendo “sei un porco, un maiale”. ADR. Questo episodio che ho riferito si è verificato quando mi pare che mio nipote Per_1 avesse due o tre anni... Dopo questo episodio credo che mia EL avesse affrontato la cosa con suo marito, tanto che abbiamo continuato la frequentazione anche in famiglia ed a volte facevamo a mio cognato battute del tipo “smettila di fare il cretino”...” così come le avances dello stesso nei confronti di una cameriera (vds. “...anche nel periodo interemedio si erano verificati altri episodi che dimostravano la scarsa fedeltà di mio cognato. Ricordo, infatti, che in una occasione mentre ci trovavamo fuori a cena presso il Pub La Pinta, presente anche mia EL, lui aveva fatto delle avances ad una cameriera, alla quale aveva chiesto il numero di telefono. Successivamente ho appreso che mio cognato si era iscritto al circolo tennis di San Bartolomeo al Mare ed essendo passato davanti allo stesso mi sono reso conto come lì lavorasse proprio la cameriera cui mio cognato aveva chiesto il numero di telefono;
fatto che ha aumentato i miei sospetti sulla sua fedeltà verso mia EL...”); quanto precede dovendosi in ogni caso sottolineare come, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, un eventuale atteggiamento tollerante tenuto all'epoca dalla resistente certo non valga a sminuire l'oggettivo nesso causale tra il successivo ennesimo tradimento e la separazione (vds. Cass., sez. 1, sent. 2.9.2022, n.25966: “L'atteggiamento tollerante, tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione;
occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale , ed in dr. Andrea CANCIANI 9 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
particolare accertare se si siano verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà”).
Né, da ultimo ed ancora avuto riguardo ai fatti del gennaio-febbraio 2020, può ritenersi che la mancanza di prova regina dell'adulterio (cioè di un rapporto sessuale tra e NA o di reciproche effusioni amorose) faccia venir meno la Parte_1 rilevanza ai fini de quo dei comportamenti rilevati a suo carico;
quanto precede in ogni caso dovendosi sottolineare come, a giudizio del Collegio, gli elementi raccolti, complessivamente valutati nella loro gravità e concordanza, inducano a ritenerlo adeguatamente provato. In ogni caso, per costante insegnamento della Suprema Corte, appaiono sufficienti a rappresentare violazione del dovere di fedeltà tuti quei comportamenti esteriori - certamente ricorrenti nel caso di specie (condivisione di camera d'albergo con altra donna, frequentazione notturna unitamente alla stessa della casa coniugale in assenza della moglie, segni lasciati sul corpo da bacio dato con violenza) - idonei a fondare anche solo il “sospetto” di infedeltà ove integranti oggettiva offesa alla dignità ed all'onore del coniuge (vds. Cass., sez.6, sent. 19.9.2017, n. 21657: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” e, nello stesso senso, Cass., sez.6, sent. 20.1.2020, n.1136).
In definitiva, è sulla scorta di tutto quanto sopra osservato che può dirsi accertata la violazione da parte di del dovere di fedeltà coniugale, con Parte_1 conseguente addebito allo stesso della separazione.
Passando ora ad esaminare le questioni relative al figlio minore (oggi Per_1
13enne) deve darsi atto di come entrambe le parti, nelle loro conclusioni, ne abbiano chiesto disporsi l'affidamento condiviso.
Ciò premesso, merita ricordare come nel corso del giudizio siano stati attivati – già con ordinanza in data 24.3.2021 - i Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare che consentisse di affrontarne le criticità e recuperare una coppia genitoriale, del tutto distante ad ancora arroccata su personali rivendicazioni connesse alla separazione, ad una condivisione delle responsabilità verso e che ne evitasse un'esposizione a pregiudizio (vds. quanto riferito dai Per_1 Parte Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 21.9.2021: “...I genitori di il quale dalla valutazione specifica emerge in difficoltà per il Per_1 conflitto tra i genitori, faticano nel reperire un equilibrio nella loro relazione. Il bambino, come elemento fortemente interconnesso agli eventi relazionali tra i genitori ne risente in maniera piuttosto scontata... Se da una parte il signor Pt_1 appare sostanzialmente "sereno" dal punto di vista affettivo rispetto alla separazione ritenendo il rapporto con la moglie ormai esaurito, dall'altra rivela a colloquio una particolare fatica a sostenere gli attriti con e le contestazioni da parte sua. CP_1 La signora all'opposto, sollecita molti argomenti di discussione sulla gestione CP_1 del figlio ritenendoli tutti di fondamentale importanza e si mostra ferita dal punto di vista sentimentale. Il tradimento e la relazione di con una delle sue più care Pt_1 amiche sembra aver determinalo una "ferita narcisistica" che necessita di cure dr. Andrea CANCIANI 10 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
particolari e che tuttavia, per le quote di rabbia che di norma le sono associate, rischia di coinvolgere anche il bambino...”).
E proprio in ragione della rilevata distanza tra le figure genitoriali, tale addirittura da tradursi in un'incapacità di avere visioni condivise dello stato di benessere del minore e che neppure gli operatori riuscivano nel tempo a ricucire (vds. quanto Parte riferito dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 6.9.2022:
“...Sono stati effettuati colloqui di Mediazione con i genitori e colloqui individuali con il figlio Tale necessità è stata rilevata in sede di colloquio con i sig.ri Per_1
e in quanto emersa la significativa differenza nelle rappresentazioni Pt_1 CP_1 mentali dei genitori rispetto ai comportamenti del figlio, alle sue emozioni e ai suoi pensieri. Si sono evidenziate inoltre significative divergenze in relazione alle modalità pratiche, logistiche ed educative nella gestione del bambino... Tra I genitori emerge ancora un grave livello di conflitto che crea scontri e discussioni nel gestire le decisioni, anche se gli aspetti da decidere riguardano la sicurezza del bambino o il suo benessere generale... La conflittualità tra i signori e Pt_1 CP_1 si evince in particolar modo nell'osservazione degli stili comunicativi reciproci che mettono in atto nell'affrontare le tematiche relative alla gestione del figlio. Entrambi manifestano pareri e idee discordanti rispetto a tematiche quali la sicurezza, l'igiene, la scuola, il suo relazionarsi con i genitori stessi. Tale livello di conflittualità rende difficile il lavoro congiunto rispetto alla mediazione e alla collaborazione tra e poiché in tale setting entrambi sembrano Pt_1 CP_1 maggiormente focalizzati sulle dinamiche interpersonali, pur se implicitamente, che sul rapporto di genitorialità. Si evince, allo stesso tempo, la presenza di una maggiore riflessività e auto-consapevolezza durante gli incontri effettuati individualmente, oltre che una maggiore propensione alla progettualità...”), si rendeva opportuno, piuttosto che insistere in un occasioni di confronto tra le parti (che, in ragione delle differenze e della cristallizzazione delle reciproche posizioni, finiva per essere scarsamente produttive) indirizzare gli interventi verso setting individuale rispetto al quale esse si dimostravano, invece, maggiormente Parte collaborative, (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 3.11.2023: “...i genitori in oggetto hanno iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità a partire da Maggio 2023, aderendo agli incontri in modo collaborativo... Sin da subito è emerso come il ruolo genitoriale assunto fosse diverso tra i due genitori, osservando uno stile paterno più flessibile e indulgente a fronte di uno stile materno maggiormente vigilante per via di una certa apprensione materna... Durante il percorso è stato possibile, di volta in volta, affrontare tali tematiche con entrambi i genitori, attraverso dei confronti tra di loro. Da questi incontri le diverse visioni e posizioni assunte hanno fatto emergere chiaramente quanto fosse poco utile il confronto diretto tra le parti, che si è caratterizzato prevalentemente da momenti di tensione. E' risultato più utile lo spazio riservato ad entrambi in modo individuale, all'interno del quale ciascuno ha potuto esprimere i propri vissuti in merito alla propria genitorialità, di fronte ad un figlio entrato oramai nella fase pre-adolescenziale...”); quanto precede consentendo di pervenire non solo ad una positiva valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti (vds. “...Se da un lato le caratteristiche temperamentali del sig. gli Pt_1 consentono di vivere la propria genitorialità con maggiore serenità e minore preoccupazione, consentendo al figlio una maggiore libertà in vista della fase evolutiva che sta attraversando, dall'altro le caratteristiche temperamentali della sig.ra la portano ad essere una madre capace di una cura attenta ed CP_1 organizzata nei confronti del proprio figlio, percepito ancora come bisognoso della dr. Andrea CANCIANI 11 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
presenza costante del genitore...”), ma anche a loro comportamenti e stili educativi tra loro maggiormente compatibili e capaci di favorire, seppure nella persistente difficoltà di dialogo e di confronto, il benessere di (vds. “...Si sottolinea Per_1 come entrambe le figure genitoriale nutrano un profondo affetto per il figlio, sentimento che viene reciprocamente riconosciuto all'altro genitore. Per tali condizioni, il percorso è maggiormente servito a poter legittimare la propria peculiarità genitoriale, accettando per quanto possibile la diversità dell'altro. In tal senso la sig.ra è riuscita a comprendere come in talune circostanze il “lasciar CP_1 andare” potesse aiutare a non alimentare ulteriore tensione all'interno della coppia genitoriale, mentre il sig. , accettando alcuni suggerimenti, ha potuto rivedere Pt_1 alcuni suoi atteggiamenti e comportamenti su cui dovrà lavorare, al fine di rassicurare la preoccupazione materna...”).
Tutto ciò premesso, così sinteticamente ricostruiti gli esiti del supporto al nucleo famigliare protrattosi per oltre 4 anni e che, pur senza risolverle in via definitiva, hanno consentito di far emergere le criticità della coppia genitoriale e di orientare le opportune strategie di intervento, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta concordemente avanzata di applicazione del regime “ordinario” di affidamento condiviso del figlio quanto precede non risultando esso in alcun Per_1 modo pregiudizievole per il minore e confidando nella capacità delle parti di progressivamente sempre più concentrarsi, con disponibilità e capacità di ascolto, su quanto necessario a garantirne benessere e dritti piuttosto che sulle loro differenze, trasformandole da occasioni di scontro e conflittualità in potenziali fonti di ricchezza di una coppia genitoriale con stili educativi “complementari” e capace di meglio rispondere alle molteplici e mutevoli esigenze del figlio.
In aggiunta a quanto sopra appare ancora opportuno invitare le parti, pur ritenuto dagli operatori allo stato concluso il percorso di supporto (vds. quanto riferito dai Parte Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 3.11.2023: “...Per quanto fin qui esposto, non sono emersi altri elementi critici tali da richiedere un ulteriore intervento sulla coppia. L'auspicio è che il lavoro ad oggi svolto e la consapevolezza acquisita da entrambi i genitori possa far giungere nel tempo ad una collaborazione tra di loro più serena, necessaria al benessere del proprio figlio e ad un clima familiare più disteso...”), a ricorrere spontaneamente all'aiuto dei Servizi qualora dovessero riemergere importanti criticità non superabili in autonomia;
Servizi che, ove richiesti, potranno intervenire senza necessità di ulteriore provvedimento da parte di questo Collegio.
Parimenti deve essere accolta la domanda avanzata da entrambe le parti di collocazione prevalente del figlio minore presso l'abitazione della madre in Per_1 San Bartolomeo al Mare, Via Richieri n.29; quanto precede senza più nulla prevedere in punto assegnazione della casa coniugale (prevista nella fase presidenziale), avendo essa già da tempo lasciato la casa coniugale sita in Diano Castello, Via Rue Belle n.12.
Quanto al regime di frequentazione di on entrambi i genitori, deve darsi atto Per_1 di come sul punto le parti conservino ancora visioni differenti e significativa distanza, auspicando il ricorrente la conferma di quello a suo tempo stabilito con ordinanza presidenziale del 19.10.2020, ritenuto invece dalla resistente non più adeguato ed eccessivamente frammentario rispetto alle attuali esigenze di stabilità ed Parte equilibrio del minore (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell' di dr. Andrea CANCIANI 12 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
Imperia con relazione in data 9.7.2024: “...Le posizioni dei due genitori, che sono stati ascoltati entrambi al termine dei colloqui con il figlio, restano distanti. La madre esprime la necessità che il figlio abbia maggiore stabilità, specialmente abitativa, ritenendo non idoneo per il figlio il cambiare dimora ogni due giorni... Il padre si dice flessibile e disponibile a cambiamenti, se questi sono esito di richieste più o meno esplicite del figlio e che rispecchino i suoi bisogni e/o desideri...”).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale – raccogliendo le indicazioni dei Servizi ed in conformità di quanto espresso dallo stesso minore (vds. quanto riferito dai Servizi Parte Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 9.7.2024: “...Il ragazzino appare tranquillo e, seppur di poche parole, disponibile al dialogo. Riferisce il proprio punto di vista sull'andamento dell'anno scolastico che si è concluso discretamente con la sua promozione e di aver cambiato disciplina sportiva, intraprendendo il basket. racconta di frequentare mamma e papà con la Per_1 solita routine settimanale, non esplicitando alcuna sofferenza o fatica circa il calendario. Egli ha da sempre sottolineato di avere piacere nel trascorrere ugual tempo con papà e mamma. I genitori riferiscono di aver apportato al calendario una sola modifica, ovvero il rientro presso l'altro genitore non il martedì sera alle 20.30 bensì il mercoledì mattina, e di averla mantenuta avendo notato un miglioramento
...(omissis)... nei colloqui con la scrivente non ha mai fatto riferimento alla Per_1 necessità di cambiare orario, riferendo che per lui “va tutto bene così”. Non è chiaro se la posizione del ragazzo esprima maggiormente il desiderio di appagare entrambi i genitori, garantendo la propria presenza in modo egualitario, piuttosto che una reale espressione dei propri vissuti e bisogni...” – di dover allo stato confermare, salvo lieve modifica medio tempore apportata dagli stessi genitori, il regime già oggi vigente;
quanto precede in ogni caso invitando le parti, da un lato a tenere conto di come rappresenti loro dovere quello di progressivamente adeguare il regime de quo ad esigenze del minore fisiologicamente differenti nei vari periodi di crescita e, dall'altro, a riflettere su come dimostratosi capace di significativa Per_1 resilienza rispetto alle loro criticità nel corso dell'intero giudizio, necessiti più di figure genitoriali che sappiano, senza tra loro entrare in conflitto, interpretarne le necessità piuttosto che di radicali modifiche di assetti ormai a lungo sperimentati.
Pertanto, maggiormente in dettaglio devono oggi essere confermati assetti di permanenza del minore sostanzialmente “paritari” talché, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, deve prevedersi che resti in una prima settimana con il Per_1 padre dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina e con il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, invertendosi tra il padre e la madre i giorni di frequentazione nella settimana successiva. Il figlio minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Quanto agli aspetti economici del giudizio - relativi alla determinazione di eventuale contributo al mantenimento del figlio - deve preliminarmente essere Per_1 confrontata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
dr. Andrea CANCIANI 13 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
Ciò premesso, quanto a lo stesso risulta svolgere attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze del “Il Giardino dell'Edilizia s.r.l.” (società di famiglia della quale detiene altresì il 25% delle quote) ed avere dichiarato redditi – comprensivi di quelli da locazione di un immobile così come da partecipazione sociale – pari ad € 23.965,00 nel 2020, € 36.004,00 nel 2021 ed € 33.843,00 nel 2022, da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta) pari a circa € 2.286,00; quanto precede non sostenendo spese di locazione (abitando immobile di proprietà), essendo titolare del 50% delle quote della “Autotrasporti Glorio Davide s.a.s.” di cui è socio accomandatario ed avendo numerose proprietà immobiliari (abitazioni con relative pertinenze e terreni, per la maggior parte in comproprietà per ½ con la madre a seguito del Persona_3 decesso del padre) in Diano Castello, Diano San Pietro e Stellanello. Deve, in ogni caso darsi atto – quale dato significativo al fine di valutare la consistenza delle intestazioni immobiliari e societarie – di come alla morte del padre Persona_4 (deceduto in data 4.8.2020) il ricorrente sia divenuto titolare (in pari quota unitamente alla madre) di un patrimonio del valore stimato in circa € 1.195.909,00 (vds. dichiarazione di successione in atti).
Quanto a la stessa risulta svolgere attività lavorativa alle Controparte_1 dipendenze della “Restructura s.r.l. (società cui partecipa unitamente al fratello e della quale detiene il 40,86% delle quote) ed avere dichiarato redditi pari ad € 26.638,00 nel 2020, € 27.611,00 nel 2021 ed € 32.554,00 nel 2022, da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta) pari a circa € 2.188,00; quanto precede non sostenendo spese di locazione, essendo nuda proprietaria di quota parte di immobile sito in San Bartolomeo al Mare (di cui i genitori hanno l'usufrutto) ed essendo gravata di una rata pari ad € 298,00 mensili per la restituzione di finanziamento (con scadenza al novembre 2026).
Ciò premesso e valutata quale migliore la situazione reddituale del ricorrente, merita a questo punto osservare come, se da un lato il contributo al mantenimento della prole debba essere ripartito tra i genitori in “proporzione” ai loro redditi, dall'altro lo stesso risulti in ogni caso funzionale a garantire ai figli un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza nonché a soddisfarne esigenze anche ulteriori rispetto al mero sostentamento e fisiologicamente destinate aumentare con la crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 27.5.2024, n.14760: “nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” e Cass., sez.1, ord. 11.12.2023, n.34382:
“…L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere dr. Andrea CANCIANI 14 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente…”).
Appare, pertanto, conforme a giustizia e coerente con le risultanze di causa porre a carico del padre, pur nella confermata permanenza “paritaria” del figlio minore presso i due genitori, l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento “ordinario” di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili Per_1 oltre al 60% delle spese straordinarie ed accessorie (individuate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo).
Tale somma, infatti, deve ritenersi idonea a soddisfare – unitamente al contributo in forma diretta richiesto alla madre - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c. 4 c.p.c. nonché proporzionata rispetto alla capacità contributiva paterna per come sopra ritenuta anche in rapporto a quella di controparte.
Ad integrazione del superiore contributo deve, inoltre, stabilirsi – attesa la sua minimale entità rispetto alla complessiva capacità economica dell'obbligato - che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per il figlio
Per_1
In ragione del contenuto della decisione e dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente, devono essere poste a carico di le spese di lite liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23.2.1982 e nata a [...] il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio in Diano San Pietro il 30.9.2012 con addebito della stessa al marito;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre;
3) il figlio minore ermarrà presso l'abitazione dei genitori secondo il Per_1 seguente schema: in una prima settimana resterà con il padre dal lunedì
dr. Andrea CANCIANI 15 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina e con il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
nella settimana successiva si invertiranno, invece, tra il padre e la madre i giorni di frequentazione. Il figlio minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore ediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 30% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia e baby-sitter; c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per dr. Andrea CANCIANI 16 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 4), l'assegno unico universale per il figlio minore
Per_1 6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché ai Servizi Consultoriali di Imperia per opportuna conoscenza. CP_3
Imperia, 20.9.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ………………………. Giudice dott.ssa NA BADANO ………............ Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 899 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione in data 27.9.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.9.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Diano Marina, Corso Roma Est n.15 presso lo studio dell'avv.to Tiziana Biga che lo rappresenta e difende giusta procura allegata ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Genova, Via Biancheri n.13/3 presso lo studio dell'avv.to Patrizia Carnevale che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…pronunciare la separazione dei coniugi;
respingere ogni richiesta di addebito della separazione poiché infondata in fatto e in diritto;
disporre la conferma integrale del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Imperia in data 19-10-2020 relativamente all'affido condiviso del figlio minore alla sua collocazione presso i genitori e al suo mantenimento diretto da Per_1 parte dei genitori e alla contribuzione nella misura del 50% ciascuno per le spese accessorie come individuate nel provvedimento presidenziale. In via istruttoria dr. Andrea CANCIANI 1 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate in atti e non accolte. Con vittoria di spese e compensi...”;
per parte resistente: “…1. pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...] e con addebito nei confronti di quest'ultimo per CP_1 Parte_1 violazione degli obblighi coniugali;
2. affidare in modo condiviso a entrambi Per_1 i genitori con collocazione fissa e stabile presso l'abitazione materna in San Bartolomeo, Via Richieri 29 e con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé, nel rispetto del criterio dell'alternanza e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, in riforma del provvedimento presidenziale, secondo i seguenti criteri: - nel periodo scolastico: c) prima e terza settimana del mese: il martedì dalle 16.30, dall'uscita da scuola, con pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola nel periodo invernale e fino alle ore 22.00 nel periodo estivo;
e dal venerdì alle ore 16.30, dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
d) seconda e quarta settimana del mese: il martedì e il giovedì dalle 16.30, dall'uscita da scuola, con pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola;
- nel periodo non scolastico, si segue quanto previsto per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- nel periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla coaffidataria entro il 15 maggio di ogni anno;
- per le Feste natalizie, pasquali o ogni altra festività nazionale o religiosa si seguirà il criterio dell'alternanza;
4. dichiarare il signor tenuto a Pt_1 corrispondere in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) o la somma meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate:
1. SPESE SANITARIE a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso) i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); viii. spese sanitarie urgenti;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
ii. cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla dr. Andrea CANCIANI 2 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola; viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola;
ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. Spese per il conseguimento della patente di guida B;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura) iii. spese per corsi di informatica;
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, autovettura, ciclomotore, motociclo); vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto. Con vittoria delle spese di lite...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso presentato in data 28.5.2020 – premettendo di essersi Parte_1 unito in matrimonio in Diano San Pietro il 30.9.2012 con e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (13 anni, essendo nato il [...]), ancora Per_1 minorenne;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fossero congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che ciascuno dei genitori provvedesse in forma diretta al mantenimento del figlio minore per i periodi di rispettiva competenza, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie ed accessorie.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa Controparte_1 di costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata al marito sia in ragione della violazione del dovere di fedeltà, avendo egli intrapreso reazione adulterina in costanza di convivenza. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad dr. Andrea CANCIANI 3 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso di sé (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento di fosse posto Per_1 un assegno di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 8.10.2020 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 19.10.2020 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Disponeva, inoltre, che ciascuno dei genitori provvedesse in forma diretta al mantenimento del figlio minore per i periodi di rispettiva competenza, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie ed accessorie. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza in data 31.3.2023 il Tribunale, a fronte della conflittualità delle parti e del permanere del loro disaccordo in ordine all'iscrizione scolastica del figlio minore, autorizzava il padre, nonostante il dissenso della madre, all'iscrizione di per l'anno scolastico 2023/24 presso la scuola secondaria di primo grado di Per_1 Diano Marina.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi) e l'escussione di testi ( ). Testimone_1
Precisate dalle parti le conclusioni mediante note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 18.9.2024 e acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza del 27.9.2024 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalle stesse riferito nei rispettivi atti di costituzione, ribadito in sede di udienza presidenziale ed ulteriormente precisato nelle memorie conclusive del presente giudizio. La resistente, del resto, ha coltivato anche in comparsa conclusionale la domanda di addebito al marito della separazione.
Passando a questo punto ad esaminare la domanda avanzata dalla resistente di addebito al marito della separazione, deve essere sottolineato come CP_1 abbia lamentato la violazione da parte dello stesso del dovere di fedeltà (vds.
[...] quanto allegato nel ricorso introduttivo: “...in data 4 agosto 2012, la signora – CP_1 utilizzando il pc di famiglia – accedeva ad una conversazione su Messenger di dr. Andrea CANCIANI 4 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
carattere intimo tra il signor e un'altra donna. Tale avvenimento, di cui il Pt_1 marito veniva reso edotto la sera stessa durante una cena con il fratello e la cognata, veniva negato dall'uomo che però provvedeva furtivamente a cancellare la conversazione incriminata. Tale episodio – vista l'imminente nascita del figlio – veniva dall'esponente “archiviato” per il benessere del nucleo familiare e, nello specifico, del nascituro ...(omissis)... nell'interesse del minore e al fine di salvaguardare il matrimonio, invitava ripetutamente il marito a interrompere le suddette frequentazioni, ma ogni invito risultava vano, continuando il ricorrente a mantenere atteggiamenti poco consoni al suo ruolo di marito e di padre al punto tale da corteggiare platealmente una cameriera del Pub La Pinta, assiduamente frequentato in quel periodo dall'uomo ...(omissis)... nel mese di novembre 2015, a causa dei comportamenti già descritti e di un presunto tradimento, i rapporti tra i due coniugi diventavano sempre più tesi ...(omissis)... Nel gennaio 2020, la resistente manifestava al marito la volontà di voler fare una vacanza insieme a lui ed al figlio... il marito – adducendo asseriti impegni lavorativi rivelatisi poi inesistenti – rifiutava di partire e la signora si recava in vacanza a Cuba, da sola insieme al piccolo CP_1
Come si evince da diverse foto, video e testimonianze, il 25 gennaio 2020, Per_1 durante l'assenza della moglie, il IG. trascorreva la serata e la notte in un Pt_1 hotel di lusso a Montecarlo con un amico e un'altra donna, con la quale lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale...”).
La superiore domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In proposito ed in termini di diritto merita precisare, sulla scorta del costante orientamento della Suprema Corte, come il relativo onere probatorio sia così ripartito: in capo a chi alleghi l'infedeltà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale rispetto alla separazione ed a carico di che ne eccepisce l'inefficacia l'onere di provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta de quo (vds. Cass., sez.1, sent. 18.4.2024, n.10489: “...Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. In sostanza, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà...”).
Ciò premesso, deve ritenersi che la resistente, attraverso l'istruttoria di causa, abbia fornito plurimi elementi tra loro concordati che inducono a ritenere provata non solo la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, ma anche l'ineludibile nesso causale tra tali comportamenti e la separazione.
In particolare, fondamentale rilevanza in tal senso deve essere attribuita ai fatti verificatisi nel periodo gennaio/febbraio 2020, allorquando la resistente si trovava all'estero (Cuba) in vacanza unitamente al figlio minore, mentre il marito era restato dr. Andrea CANCIANI 5 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
presso la casa coniugale di Diano Castello;
periodo nel quale quest'ultimo avrebbe coltivato relazione adulterina con tale “NA”.
A riscontro di tale allegazione la resistente ha prodotto alcuni video nei quali risulta pacificamente presente la persona del resistente in compagnia di altro uomo e di una donna;
video nei quali le persone appaiono del tutto corrispondenti, sia per abbigliamento che anche per il luogo in cui si trovano, a quelle effigiate nella fotografia “foto 2020-02-09-21-09-06 (20 di 41)” (doc.2 di parte resistente), senza incertezza riconosciute dal teste – fratello di - Testimone_1 CP_1 all'udienza del 9.11.2023: “...Prendo visione della foto “2020-02-09-21-09-06 (20 di 41)” di cui all'all.2 di parte resistente e riconosco nella stessa le persone di cui ho detto: da sinistra , NA e mio cognato;
non ho mai visto prima la foto Tes_2 che mi viene mostrata...”.
Orbene, dalla visione della predetta fotografia risulta documentalmente dimostrato come la stessa sia stata scattata in data 9.2.2020 alle ore 21.09.06 all'interno di una delle stanze dell'“Hotel Metropole” di Montecarlo;
circostanza, questa, oggettivamente desumibile sia dall'evidenza del simbolo di tale struttura (antica imbarcazione a vela e remi) sui cuscini del letto (vds. quelli della foto n.2 di cui all'all. 2 di parte resistente nella quale è effigiata la persona dal teste riconosciuta come nonché ripetutamente ripreso nei video del medesimo allegato – vds. Tes_2 video A, minuto 00.03 e video C, minuto 00.03) che dall'assoluta corrispondenza dei dettagli della stanza – per come visibili dalla documentazione foto-video di cui sopra
– a quelli della “Junior Suite Deluxe” esistente in quella struttura alberghiera (vds. quanto risulta dal sito Booking.com da chiunque agevolmente consultabile in rete).
Risulta, pertanto, documentalmente provato come , la sera del 9.2.2020 Parte_1 si trovasse in Montecarlo, in una stanza dell'“Hotel Metropole” unitamente a tale ed alla citata “NA”; quest'ultima presente anche nei video, sia in quelli Tes_2 da essa stessa girati (per come desumibile dalla sua immagine, con indosso i medesimi vestiti della foto “2020-02-09-21-09-06 (20 di 41)”, riflessa nel vetro del bagno - video A, minuto 00.19) che in quelli girati da terzi (vds. le immagini in cui il resistente balla in un locale unitamente a donna all'apparenza con le sembianze della stessa NA – video A, minuto 00.53); ed in aggiunta a quanto sopra, per quanto possa valere, lo stesso video B prodotto da parte resistente risulta effettivamente riprendere gli interni del “Buddha Bar” di Montecarlo (vds. quanto desumibile dalle foto presenti sul sito internet del locale così come da quelle di libera consultazione in rete).
Ciò premesso, deve a questo punto darsi conto delle dichiarazioni rese relativamente a tale episodio dal teste che della predetta “NA” aveva Testimone_1 conoscenza diretta (vds. quanto dallo stesso riferito: “...Questa ragazza la conoscevo, si chiama NA, fa la cameriera in un bar di San Bartolomeo al Mare e tra l'altro era inquilina in un appartamento locatole da mia moglie...”). Lo stesso, infatti, pur non avendo mai avuto modo di vedere il materiale foto-video di cui sopra (all.2 di parte resistente) riferiva di aver appreso dalla EL come, nel periodo in cui la stessa si trovava in vacanza a Cuba unitamente al figlio minore, il marito fosse andato a Montecarlo con altre persone dove aveva trascorso una serata al “Buddha Bar” (vds. “...Ricordo che mia EL mi disse che da movimenti visti sul conto corrente o sulla cara di credito aveva scoperto che in quell'occasione il marito e gli dr. Andrea CANCIANI 6 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
altri fossero andati a Montecarlo, dove avevano pagato una cifra considerevole al Buddha Bar...”).
Precisava, inoltre, come nello stesso periodo (gennaio-febbraio 2020) la EL gli avesse mostrato dei video estrapolati dalle telecamere di CP_1 sorveglianza esterne alla casa coniugale nelle quali si vedeva fare Parte_1 ingresso di notte nell'abitazione unitamente ad altra donna che egli aveva avuto modo di riconoscere proprio nella citata “NA” (vds. “...passando a riferire dell'episodio che ha portato alla separazione, preciso che mia EL era andata in vacanza unitamente a mio nipote, mentre mio cognato era restato a casa per problemi di salute del padre. Ciò premesso, mia EL al ritorno mi ha mostrato dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza della casa nelle quali si vedeva come suo marito, in sua assenza, avesse portato a casa per la notte un'altra donna. ADR. Le telecamere non le aveva messe mia EL per sorvegliare il marito, ma loro stessi perché circa un mese prima avevano subito un furto. ADR. Per quanto ricordo nel video si vedeva mio cognato di notte arrivare a casa e, aperta la porta, entrare unitamente a questa ragazza. ADR. Questa ragazza la conoscevo, si chiama NA, fa la cameriera in un bar di San Bartolomeo al Mare e tra l'altro era inquilina in un appartamento locatole da mia moglie ...(omissis)... Quando mia EL me lo ha mostrato ha detto qualcosa tipo “guarda cosa ha combinato questa volta quel deficiente di tuo cognato” ed ha aggiunto “adesso basta”).
Orbene, pur non avendo avuto il teste modo di confermare per quanto tempo il cognato e la donna quella notte si fossero intrattenuti all'interno della casa coniugale (vds. “...Ho visto il video delle telecamere di videosorveglianza di cui ho detto;
ho visto mio cognato e NA che entravano in casa, ma non ho visto la parte del video in cui eventualmente uscivano;
non so dire quanto tempo si siano intrattenuti in casa...”), lo stesso nella sua deposizione ha fornito elementi tali da far fondatamente ritenere l'esistenza di una relazione sentimentale tra i due che, in uno con l'evidenza dei video di sorveglianza, induce a ritenere che effettivamente Pt_1 e NA, proprio come riferito dalla resistente, abbiano trascorso insieme
[...] l'intera notte (vds. quanto riferito in memoria integrativa come solo il giorno prima della “trasferta” a Montecarlo: “...in data 8 febbraio 2020, il giorno prima del rientro dalle vacanze da parte della esponente e del figlio, le telecamere di sorveglianza – site all'esterno della casa coniugale – riprendevano il ricorrente entrare in casa sempre con la donna di Monte Carlo e trascorrervi insieme la notte...”); quanto precede raccontando poi il teste di altro video mostratole dalla EL nel quale, presenti le stesse persone già riprese nella stanza dell'“Hotel Metropole”, si faceva riferimento ad un “succhiotto” (da intendersi, secondo la definizione “Treccani” quale “segno livido lasciato su una parte del corpo da un bacio prolungato”) che NA avrebbe fatto sul collo del ricorrente (vds. “...ricordo che mia EL mi abbia fatto vedere un altro video nel quale si vedevano mio cognato, la ragazza di nome NA di cui ho detto in precedenza e tale in Tes_2 macchina;
nel video stavano scherzando e gli altri due prendevano in giro mio cognato per un succhiotto che NA gli aveva fatto sul collo. ADR Non ricordo quando con precisione mi sia stato fatto vedere questo video, comunque riguardava lo stesso periodo in cui mia EL era stata in vacanza e nel quale era stato girato il filmato delle telecamere di sorveglianza di casa...”) e che, ancora una volta, non può che essere ricondotto alla loro relazione adulterina.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
E che il ricorrente abbia approfittato dell'assenza della moglie per coltivare la propria relazione extraconiugale risulta implicitamente dimostrato anche dall'inconciliabilità delle sue divagazioni monegasche con le ragioni che, a suo dire, avrebbero giustificato la permanenza a Diano e che avrebbero dovuto vederlo, invece, costantemente al capezzale del padre malato (vds. quanto affermato nella propria memoria integrativa: “...L'ultima vacanza (del gennaio-febbraio 2020) è stata la prova del disinteresse della moglie alla famiglia e della lontananza spirituale e morale dal marito, il quale si è trovato costretto a rimanere vicino al padre malato...”).
Del resto, nessuna necessità vi sarebbe stata per il resistente – ove non interessato ad approfittare dell'assenza della moglie per coltivare relazione adulterina – di acquistare in data 29.1.2020 in una farmacia di Diano Castello il farmaco Cialis (identificato dal codice 035672031 riportato sullo scontrino – doc. 8 di parte resistente), di efficacia superiore al più noto Viagra (vds. quanto si legge comunemente in Internet: “...La differenza principale tra Cialis e sta CP_2 nella durata dell'effetto e nel principio attivo: il , con il sildenafil, ha un CP_2 effetto più breve (circa 4-6 ore), mentre il Cialis, con il tadalafil, dura fino a 36 ore, permettendo una maggiore spontaneità nell'attività sessuale ed è noto come la "pillola del weekend"..”) e con le seguenti indicazioni per la sua assunzione:
“Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. E' necessaria la stimolazione sessuale affinché possa essere efficace. L'uso nelle donne non Parte_2 è indicato”; scontrino, questo, che la resistente - peraltro all'estero in quel periodo – ha rinvenuto e ricondotto al coniuge senza che questi, in atti, abbia mai in alcun modo contestato tale circostanza.
Ciò premesso, altrettanto dimostrato risulta il necessario nesso causale tra tali comportamenti di infedeltà e la fine della convivenza tra i coniugi, risultando in proposito le allegazioni della resistente del tutto confermate dalla testimonianza del fratello (vds. “...so che mia EL e mio cognato si sono separati. Testimone_1 Questo è avvenuto sia perché non andavano più d'accordo sia in quanto mia EL ha poi avuto prove eloquenti di un suo tradimento che hanno confermato i sospetti e gli indizi già emersi in precedenza;
per quanto mi risulta questi sono i fatti per cui sono arrivati alla separazione ...(omissis)... Dopo che mia EL ha visto il video delle telecamere di sorveglianza la loro relazione è definitivamente finita. Quando mia EL me lo ha mostrato ha detto qualcosa tipo “guarda cosa ha combinato questa volta quel deficiente di tuo cognato” ed ha aggiunto “adesso basta”. So che poi loro si sono separati, ma non ricordo se sia stato lui ad essere messo fuori di casa o se sia stata mia EL da andarsene...”).
Né può dirsi che il ricorrente abbia, in qualche modo, assolto – in conformità alle proprie allegazioni - l'onere di provare che l'affectio coniugalis fosse già, comunque, venuta meno in epoca antecedente i fatti del gennaio-febbraio 2020 (vds. quanto riferito in memoria integrativa: “...La rottura dell'unione coniugale è culminata nel 2015 quando i coniugi, consapevoli di vivere un rapporto di coppia caratterizzato dalla distanza dell'uno dall'altra e viceversa, decidevano di ricorrere all'aiuto di uno psicologo. Nemmeno tale tentativo riuscì a ricostruire la coppia e, infatti, nel 2017 decidevano di rivolgersi alla Dott.ssa (psicologa e Persona_2 psicoterapeuta) che li seguì per circa quattro mesi...”), sì da privare gli stessi di efficacia causale rispetto alla fine della convivenza;
quanto precede nulla avendo capitolato in proposito, se non un'unica circostanza, dedotta in termini del tutto dr. Andrea CANCIANI 8 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
generici, senza specificazione delle ragioni ad essa sottostanti (vds. “...Vero che nell'anno 2017 i signori e si sono rivolti a lei in Parte_1 Controparte_1 qualità di psicoterapeuta di coppia...”), nella sua genericità neppure contestata da parte resistente (vds. “...La IG.ra si trovava in questi anni intenta in maniera CP_1 esclusiva ad occuparsi del figlio, della famiglia e del lavoro, trascurando la propria persona e le proprie amicizie, diversamente dal marito che, in maniera opposta, poneva in secondo piano la famiglia, dedicandosi a coltivare amicizie, attività sportive e frequentazioni femminili, frequentando discoteche ed alberghi di lusso. Corrisponde al vero, dunque, che nel dicembre 2017, nel tentativo di ricomporre la crisi coniugale, i coniugi decidevano di rivolgersi ad un terapeuta di coppia. Sebbene in un primo periodo sembrava vi fosse un miglioramento evidente, dopo poco tempo la situazione ritornava come prima...”) e correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale.
A quanto sopra deve poi ancora essere aggiunto, così rafforzando la rilevanza causale del tradimento rispetto alla decisione di di separarsi dal marito, Controparte_1 come quest'ultimo non fosse nuovo a comportamenti posti in essere in spregio del dovere di fedeltà, solo che si consideri come il teste , così Testimone_1 confermando le allegazioni della EL, abbia confermato le “comunicazioni a sfondo sessuale” tra il ed altra donna già nella prima fase della loro vita Pt_1 matrimoniale, senza che ciò – tuttavia – avesse all'epoca però rappresentato frattura insanabile nella relazione tra i coniugi (vds. “...Dopo un iniziale periodo di matrimonio senza particolari problemi, ricordo che in una occasione ero stato chiamato da mia EL in lacrime che mi ha mostrato delle conversazioni whatsapp che aveva trovato su un tablet del marito, nelle quali egli intratteneva conversazioni a sfondo sessuale con un'altra donna;
tablet che lei aveva nella sua disponibilità quando me l'ha mostrate. ADR. Non conoscevo la donna in questione e la cui foto si vedeva sul profilo della conversazione. ADR. In queste conversazioni che non ricordo in dettaglio, a frasi allusive a comportamenti sessuali tra i due interlocutori, ricordo che la donna alla fine rispondeva dicendo “sei un porco, un maiale”. ADR. Questo episodio che ho riferito si è verificato quando mi pare che mio nipote Per_1 avesse due o tre anni... Dopo questo episodio credo che mia EL avesse affrontato la cosa con suo marito, tanto che abbiamo continuato la frequentazione anche in famiglia ed a volte facevamo a mio cognato battute del tipo “smettila di fare il cretino”...” così come le avances dello stesso nei confronti di una cameriera (vds. “...anche nel periodo interemedio si erano verificati altri episodi che dimostravano la scarsa fedeltà di mio cognato. Ricordo, infatti, che in una occasione mentre ci trovavamo fuori a cena presso il Pub La Pinta, presente anche mia EL, lui aveva fatto delle avances ad una cameriera, alla quale aveva chiesto il numero di telefono. Successivamente ho appreso che mio cognato si era iscritto al circolo tennis di San Bartolomeo al Mare ed essendo passato davanti allo stesso mi sono reso conto come lì lavorasse proprio la cameriera cui mio cognato aveva chiesto il numero di telefono;
fatto che ha aumentato i miei sospetti sulla sua fedeltà verso mia EL...”); quanto precede dovendosi in ogni caso sottolineare come, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, un eventuale atteggiamento tollerante tenuto all'epoca dalla resistente certo non valga a sminuire l'oggettivo nesso causale tra il successivo ennesimo tradimento e la separazione (vds. Cass., sez. 1, sent. 2.9.2022, n.25966: “L'atteggiamento tollerante, tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione;
occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale , ed in dr. Andrea CANCIANI 9 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
particolare accertare se si siano verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà”).
Né, da ultimo ed ancora avuto riguardo ai fatti del gennaio-febbraio 2020, può ritenersi che la mancanza di prova regina dell'adulterio (cioè di un rapporto sessuale tra e NA o di reciproche effusioni amorose) faccia venir meno la Parte_1 rilevanza ai fini de quo dei comportamenti rilevati a suo carico;
quanto precede in ogni caso dovendosi sottolineare come, a giudizio del Collegio, gli elementi raccolti, complessivamente valutati nella loro gravità e concordanza, inducano a ritenerlo adeguatamente provato. In ogni caso, per costante insegnamento della Suprema Corte, appaiono sufficienti a rappresentare violazione del dovere di fedeltà tuti quei comportamenti esteriori - certamente ricorrenti nel caso di specie (condivisione di camera d'albergo con altra donna, frequentazione notturna unitamente alla stessa della casa coniugale in assenza della moglie, segni lasciati sul corpo da bacio dato con violenza) - idonei a fondare anche solo il “sospetto” di infedeltà ove integranti oggettiva offesa alla dignità ed all'onore del coniuge (vds. Cass., sez.6, sent. 19.9.2017, n. 21657: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” e, nello stesso senso, Cass., sez.6, sent. 20.1.2020, n.1136).
In definitiva, è sulla scorta di tutto quanto sopra osservato che può dirsi accertata la violazione da parte di del dovere di fedeltà coniugale, con Parte_1 conseguente addebito allo stesso della separazione.
Passando ora ad esaminare le questioni relative al figlio minore (oggi Per_1
13enne) deve darsi atto di come entrambe le parti, nelle loro conclusioni, ne abbiano chiesto disporsi l'affidamento condiviso.
Ciò premesso, merita ricordare come nel corso del giudizio siano stati attivati – già con ordinanza in data 24.3.2021 - i Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare che consentisse di affrontarne le criticità e recuperare una coppia genitoriale, del tutto distante ad ancora arroccata su personali rivendicazioni connesse alla separazione, ad una condivisione delle responsabilità verso e che ne evitasse un'esposizione a pregiudizio (vds. quanto riferito dai Per_1 Parte Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 21.9.2021: “...I genitori di il quale dalla valutazione specifica emerge in difficoltà per il Per_1 conflitto tra i genitori, faticano nel reperire un equilibrio nella loro relazione. Il bambino, come elemento fortemente interconnesso agli eventi relazionali tra i genitori ne risente in maniera piuttosto scontata... Se da una parte il signor Pt_1 appare sostanzialmente "sereno" dal punto di vista affettivo rispetto alla separazione ritenendo il rapporto con la moglie ormai esaurito, dall'altra rivela a colloquio una particolare fatica a sostenere gli attriti con e le contestazioni da parte sua. CP_1 La signora all'opposto, sollecita molti argomenti di discussione sulla gestione CP_1 del figlio ritenendoli tutti di fondamentale importanza e si mostra ferita dal punto di vista sentimentale. Il tradimento e la relazione di con una delle sue più care Pt_1 amiche sembra aver determinalo una "ferita narcisistica" che necessita di cure dr. Andrea CANCIANI 10 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
particolari e che tuttavia, per le quote di rabbia che di norma le sono associate, rischia di coinvolgere anche il bambino...”).
E proprio in ragione della rilevata distanza tra le figure genitoriali, tale addirittura da tradursi in un'incapacità di avere visioni condivise dello stato di benessere del minore e che neppure gli operatori riuscivano nel tempo a ricucire (vds. quanto Parte riferito dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 6.9.2022:
“...Sono stati effettuati colloqui di Mediazione con i genitori e colloqui individuali con il figlio Tale necessità è stata rilevata in sede di colloquio con i sig.ri Per_1
e in quanto emersa la significativa differenza nelle rappresentazioni Pt_1 CP_1 mentali dei genitori rispetto ai comportamenti del figlio, alle sue emozioni e ai suoi pensieri. Si sono evidenziate inoltre significative divergenze in relazione alle modalità pratiche, logistiche ed educative nella gestione del bambino... Tra I genitori emerge ancora un grave livello di conflitto che crea scontri e discussioni nel gestire le decisioni, anche se gli aspetti da decidere riguardano la sicurezza del bambino o il suo benessere generale... La conflittualità tra i signori e Pt_1 CP_1 si evince in particolar modo nell'osservazione degli stili comunicativi reciproci che mettono in atto nell'affrontare le tematiche relative alla gestione del figlio. Entrambi manifestano pareri e idee discordanti rispetto a tematiche quali la sicurezza, l'igiene, la scuola, il suo relazionarsi con i genitori stessi. Tale livello di conflittualità rende difficile il lavoro congiunto rispetto alla mediazione e alla collaborazione tra e poiché in tale setting entrambi sembrano Pt_1 CP_1 maggiormente focalizzati sulle dinamiche interpersonali, pur se implicitamente, che sul rapporto di genitorialità. Si evince, allo stesso tempo, la presenza di una maggiore riflessività e auto-consapevolezza durante gli incontri effettuati individualmente, oltre che una maggiore propensione alla progettualità...”), si rendeva opportuno, piuttosto che insistere in un occasioni di confronto tra le parti (che, in ragione delle differenze e della cristallizzazione delle reciproche posizioni, finiva per essere scarsamente produttive) indirizzare gli interventi verso setting individuale rispetto al quale esse si dimostravano, invece, maggiormente Parte collaborative, (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 3.11.2023: “...i genitori in oggetto hanno iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità a partire da Maggio 2023, aderendo agli incontri in modo collaborativo... Sin da subito è emerso come il ruolo genitoriale assunto fosse diverso tra i due genitori, osservando uno stile paterno più flessibile e indulgente a fronte di uno stile materno maggiormente vigilante per via di una certa apprensione materna... Durante il percorso è stato possibile, di volta in volta, affrontare tali tematiche con entrambi i genitori, attraverso dei confronti tra di loro. Da questi incontri le diverse visioni e posizioni assunte hanno fatto emergere chiaramente quanto fosse poco utile il confronto diretto tra le parti, che si è caratterizzato prevalentemente da momenti di tensione. E' risultato più utile lo spazio riservato ad entrambi in modo individuale, all'interno del quale ciascuno ha potuto esprimere i propri vissuti in merito alla propria genitorialità, di fronte ad un figlio entrato oramai nella fase pre-adolescenziale...”); quanto precede consentendo di pervenire non solo ad una positiva valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti (vds. “...Se da un lato le caratteristiche temperamentali del sig. gli Pt_1 consentono di vivere la propria genitorialità con maggiore serenità e minore preoccupazione, consentendo al figlio una maggiore libertà in vista della fase evolutiva che sta attraversando, dall'altro le caratteristiche temperamentali della sig.ra la portano ad essere una madre capace di una cura attenta ed CP_1 organizzata nei confronti del proprio figlio, percepito ancora come bisognoso della dr. Andrea CANCIANI 11 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
presenza costante del genitore...”), ma anche a loro comportamenti e stili educativi tra loro maggiormente compatibili e capaci di favorire, seppure nella persistente difficoltà di dialogo e di confronto, il benessere di (vds. “...Si sottolinea Per_1 come entrambe le figure genitoriale nutrano un profondo affetto per il figlio, sentimento che viene reciprocamente riconosciuto all'altro genitore. Per tali condizioni, il percorso è maggiormente servito a poter legittimare la propria peculiarità genitoriale, accettando per quanto possibile la diversità dell'altro. In tal senso la sig.ra è riuscita a comprendere come in talune circostanze il “lasciar CP_1 andare” potesse aiutare a non alimentare ulteriore tensione all'interno della coppia genitoriale, mentre il sig. , accettando alcuni suggerimenti, ha potuto rivedere Pt_1 alcuni suoi atteggiamenti e comportamenti su cui dovrà lavorare, al fine di rassicurare la preoccupazione materna...”).
Tutto ciò premesso, così sinteticamente ricostruiti gli esiti del supporto al nucleo famigliare protrattosi per oltre 4 anni e che, pur senza risolverle in via definitiva, hanno consentito di far emergere le criticità della coppia genitoriale e di orientare le opportune strategie di intervento, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta concordemente avanzata di applicazione del regime “ordinario” di affidamento condiviso del figlio quanto precede non risultando esso in alcun Per_1 modo pregiudizievole per il minore e confidando nella capacità delle parti di progressivamente sempre più concentrarsi, con disponibilità e capacità di ascolto, su quanto necessario a garantirne benessere e dritti piuttosto che sulle loro differenze, trasformandole da occasioni di scontro e conflittualità in potenziali fonti di ricchezza di una coppia genitoriale con stili educativi “complementari” e capace di meglio rispondere alle molteplici e mutevoli esigenze del figlio.
In aggiunta a quanto sopra appare ancora opportuno invitare le parti, pur ritenuto dagli operatori allo stato concluso il percorso di supporto (vds. quanto riferito dai Parte Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 3.11.2023: “...Per quanto fin qui esposto, non sono emersi altri elementi critici tali da richiedere un ulteriore intervento sulla coppia. L'auspicio è che il lavoro ad oggi svolto e la consapevolezza acquisita da entrambi i genitori possa far giungere nel tempo ad una collaborazione tra di loro più serena, necessaria al benessere del proprio figlio e ad un clima familiare più disteso...”), a ricorrere spontaneamente all'aiuto dei Servizi qualora dovessero riemergere importanti criticità non superabili in autonomia;
Servizi che, ove richiesti, potranno intervenire senza necessità di ulteriore provvedimento da parte di questo Collegio.
Parimenti deve essere accolta la domanda avanzata da entrambe le parti di collocazione prevalente del figlio minore presso l'abitazione della madre in Per_1 San Bartolomeo al Mare, Via Richieri n.29; quanto precede senza più nulla prevedere in punto assegnazione della casa coniugale (prevista nella fase presidenziale), avendo essa già da tempo lasciato la casa coniugale sita in Diano Castello, Via Rue Belle n.12.
Quanto al regime di frequentazione di on entrambi i genitori, deve darsi atto Per_1 di come sul punto le parti conservino ancora visioni differenti e significativa distanza, auspicando il ricorrente la conferma di quello a suo tempo stabilito con ordinanza presidenziale del 19.10.2020, ritenuto invece dalla resistente non più adeguato ed eccessivamente frammentario rispetto alle attuali esigenze di stabilità ed Parte equilibrio del minore (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell' di dr. Andrea CANCIANI 12 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
Imperia con relazione in data 9.7.2024: “...Le posizioni dei due genitori, che sono stati ascoltati entrambi al termine dei colloqui con il figlio, restano distanti. La madre esprime la necessità che il figlio abbia maggiore stabilità, specialmente abitativa, ritenendo non idoneo per il figlio il cambiare dimora ogni due giorni... Il padre si dice flessibile e disponibile a cambiamenti, se questi sono esito di richieste più o meno esplicite del figlio e che rispecchino i suoi bisogni e/o desideri...”).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale – raccogliendo le indicazioni dei Servizi ed in conformità di quanto espresso dallo stesso minore (vds. quanto riferito dai Servizi Parte Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 9.7.2024: “...Il ragazzino appare tranquillo e, seppur di poche parole, disponibile al dialogo. Riferisce il proprio punto di vista sull'andamento dell'anno scolastico che si è concluso discretamente con la sua promozione e di aver cambiato disciplina sportiva, intraprendendo il basket. racconta di frequentare mamma e papà con la Per_1 solita routine settimanale, non esplicitando alcuna sofferenza o fatica circa il calendario. Egli ha da sempre sottolineato di avere piacere nel trascorrere ugual tempo con papà e mamma. I genitori riferiscono di aver apportato al calendario una sola modifica, ovvero il rientro presso l'altro genitore non il martedì sera alle 20.30 bensì il mercoledì mattina, e di averla mantenuta avendo notato un miglioramento
...(omissis)... nei colloqui con la scrivente non ha mai fatto riferimento alla Per_1 necessità di cambiare orario, riferendo che per lui “va tutto bene così”. Non è chiaro se la posizione del ragazzo esprima maggiormente il desiderio di appagare entrambi i genitori, garantendo la propria presenza in modo egualitario, piuttosto che una reale espressione dei propri vissuti e bisogni...” – di dover allo stato confermare, salvo lieve modifica medio tempore apportata dagli stessi genitori, il regime già oggi vigente;
quanto precede in ogni caso invitando le parti, da un lato a tenere conto di come rappresenti loro dovere quello di progressivamente adeguare il regime de quo ad esigenze del minore fisiologicamente differenti nei vari periodi di crescita e, dall'altro, a riflettere su come dimostratosi capace di significativa Per_1 resilienza rispetto alle loro criticità nel corso dell'intero giudizio, necessiti più di figure genitoriali che sappiano, senza tra loro entrare in conflitto, interpretarne le necessità piuttosto che di radicali modifiche di assetti ormai a lungo sperimentati.
Pertanto, maggiormente in dettaglio devono oggi essere confermati assetti di permanenza del minore sostanzialmente “paritari” talché, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, deve prevedersi che resti in una prima settimana con il Per_1 padre dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina e con il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, invertendosi tra il padre e la madre i giorni di frequentazione nella settimana successiva. Il figlio minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Quanto agli aspetti economici del giudizio - relativi alla determinazione di eventuale contributo al mantenimento del figlio - deve preliminarmente essere Per_1 confrontata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
dr. Andrea CANCIANI 13 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
Ciò premesso, quanto a lo stesso risulta svolgere attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze del “Il Giardino dell'Edilizia s.r.l.” (società di famiglia della quale detiene altresì il 25% delle quote) ed avere dichiarato redditi – comprensivi di quelli da locazione di un immobile così come da partecipazione sociale – pari ad € 23.965,00 nel 2020, € 36.004,00 nel 2021 ed € 33.843,00 nel 2022, da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta) pari a circa € 2.286,00; quanto precede non sostenendo spese di locazione (abitando immobile di proprietà), essendo titolare del 50% delle quote della “Autotrasporti Glorio Davide s.a.s.” di cui è socio accomandatario ed avendo numerose proprietà immobiliari (abitazioni con relative pertinenze e terreni, per la maggior parte in comproprietà per ½ con la madre a seguito del Persona_3 decesso del padre) in Diano Castello, Diano San Pietro e Stellanello. Deve, in ogni caso darsi atto – quale dato significativo al fine di valutare la consistenza delle intestazioni immobiliari e societarie – di come alla morte del padre Persona_4 (deceduto in data 4.8.2020) il ricorrente sia divenuto titolare (in pari quota unitamente alla madre) di un patrimonio del valore stimato in circa € 1.195.909,00 (vds. dichiarazione di successione in atti).
Quanto a la stessa risulta svolgere attività lavorativa alle Controparte_1 dipendenze della “Restructura s.r.l. (società cui partecipa unitamente al fratello e della quale detiene il 40,86% delle quote) ed avere dichiarato redditi pari ad € 26.638,00 nel 2020, € 27.611,00 nel 2021 ed € 32.554,00 nel 2022, da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta) pari a circa € 2.188,00; quanto precede non sostenendo spese di locazione, essendo nuda proprietaria di quota parte di immobile sito in San Bartolomeo al Mare (di cui i genitori hanno l'usufrutto) ed essendo gravata di una rata pari ad € 298,00 mensili per la restituzione di finanziamento (con scadenza al novembre 2026).
Ciò premesso e valutata quale migliore la situazione reddituale del ricorrente, merita a questo punto osservare come, se da un lato il contributo al mantenimento della prole debba essere ripartito tra i genitori in “proporzione” ai loro redditi, dall'altro lo stesso risulti in ogni caso funzionale a garantire ai figli un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza nonché a soddisfarne esigenze anche ulteriori rispetto al mero sostentamento e fisiologicamente destinate aumentare con la crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 27.5.2024, n.14760: “nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” e Cass., sez.1, ord. 11.12.2023, n.34382:
“…L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere dr. Andrea CANCIANI 14 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente…”).
Appare, pertanto, conforme a giustizia e coerente con le risultanze di causa porre a carico del padre, pur nella confermata permanenza “paritaria” del figlio minore presso i due genitori, l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento “ordinario” di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili Per_1 oltre al 60% delle spese straordinarie ed accessorie (individuate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo).
Tale somma, infatti, deve ritenersi idonea a soddisfare – unitamente al contributo in forma diretta richiesto alla madre - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c. 4 c.p.c. nonché proporzionata rispetto alla capacità contributiva paterna per come sopra ritenuta anche in rapporto a quella di controparte.
Ad integrazione del superiore contributo deve, inoltre, stabilirsi – attesa la sua minimale entità rispetto alla complessiva capacità economica dell'obbligato - che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per il figlio
Per_1
In ragione del contenuto della decisione e dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente, devono essere poste a carico di le spese di lite liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23.2.1982 e nata a [...] il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio in Diano San Pietro il 30.9.2012 con addebito della stessa al marito;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre;
3) il figlio minore ermarrà presso l'abitazione dei genitori secondo il Per_1 seguente schema: in una prima settimana resterà con il padre dal lunedì
dr. Andrea CANCIANI 15 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina e con il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
nella settimana successiva si invertiranno, invece, tra il padre e la madre i giorni di frequentazione. Il figlio minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore ediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 30% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia e baby-sitter; c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per dr. Andrea CANCIANI 16 n. 899/2020 R.G.A.C.C.
iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 4), l'assegno unico universale per il figlio minore
Per_1 6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché ai Servizi Consultoriali di Imperia per opportuna conoscenza. CP_3
Imperia, 20.9.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 17