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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2989/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6666/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@regione.lazio.legalmail.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210003934258000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239000552755000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239008552472000 BOLLO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220012316672000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0472016000490832600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190001621731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170028064703000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190027974590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione di Ricorrente_1 avverso le due cartelle esattoriali e le due intimazioni, notificate tutte l'8 febbraio 2024 e tramite cui, a saldo di svariate annualità di tassa di possesso, gli era stato richiesto il pagamento di euro 5.060,12 complessivi;
lette altresì le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione;
osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo l'ordine espositivo delle contestazioni a sostegno dell'opposizione e per quello che in primo luogo attiene, quindi, alla prescrizione maturata all'atto della notificazione delle cartelle sottese alle due intimazioni impugnate, è sufficiente considerare la tardività di dette doglianze;
essendo state tali cartelle notificate non oltre il 16 settembre 2019, in quanto a sua volta notificata l'8 marzo 2024 l'opposizione risulta proposta ad avvenuto decorso del termine di proponibilità di cui all'art. 21 del Dlgs n. 546/92.
Con riguardo alle due cartelle, poi, la circostanza che le stesse risultano notificate rispettivamente il 21 e il
25 marzo 2013 impone di ravvisare l'opposizione inammissibile in parte qua, sempre in ragione del sopramenzionato termine di cui all'art. 21.
Liquidate come da dispositivo, poi, le spese di lite fanno carico al soccombente, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 15 del succitato Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente
Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 1.500.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6666/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@regione.lazio.legalmail.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210003934258000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239000552755000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239008552472000 BOLLO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220012316672000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0472016000490832600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190001621731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170028064703000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190027974590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione di Ricorrente_1 avverso le due cartelle esattoriali e le due intimazioni, notificate tutte l'8 febbraio 2024 e tramite cui, a saldo di svariate annualità di tassa di possesso, gli era stato richiesto il pagamento di euro 5.060,12 complessivi;
lette altresì le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione;
osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo l'ordine espositivo delle contestazioni a sostegno dell'opposizione e per quello che in primo luogo attiene, quindi, alla prescrizione maturata all'atto della notificazione delle cartelle sottese alle due intimazioni impugnate, è sufficiente considerare la tardività di dette doglianze;
essendo state tali cartelle notificate non oltre il 16 settembre 2019, in quanto a sua volta notificata l'8 marzo 2024 l'opposizione risulta proposta ad avvenuto decorso del termine di proponibilità di cui all'art. 21 del Dlgs n. 546/92.
Con riguardo alle due cartelle, poi, la circostanza che le stesse risultano notificate rispettivamente il 21 e il
25 marzo 2013 impone di ravvisare l'opposizione inammissibile in parte qua, sempre in ragione del sopramenzionato termine di cui all'art. 21.
Liquidate come da dispositivo, poi, le spese di lite fanno carico al soccombente, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 15 del succitato Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente
Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 1.500.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore