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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 908/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
12.5.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati AZZARINI LEONELLO e DE BENEDETTI DIANA,
come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre
(VE), via Verdi 33
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati LEVANTINO MATTEO e BALLAN ROBERTO, come da mandato a in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Levantino in Salzano (Ve), via Roma n. 122
O G G ETTO : retri buzi one.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1
1) Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso dal 1/02/2019 al 30/06/2022 un rapporto di lavoro di tipo subordinato;
2) Accertare e dichiarare che il livello corrispondente all'inquadramento del ricorrente è il 3 livello di cui al CCNL attività funebri agli atti;
3) Accertare e dichiarare che le dimissioni formalizzate a mezzo pec a firma del deducente difensore in data 5 luglio 2022 sono sorrette da giusta causa;
4) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare che il signor ha maturato un credito Pt_1
per differenze retributive, tfr, indennità di mancato preavviso pari ad € 66.630,31 lordi o alla diversa, anche maggiore, somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria in caso di specifica contestazione;
5) Per effetto di quanto sopra condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via desman 141 – 30036 Santa Maria di Sala
(VE) – P.Iva a liquidare al ricorrente la somma di € 66.630,31 o la diversa anche P.IVA_1
maggior somma che risulterà di giustizia;
6) Accertare e dichiarare che per effetto della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro il sig. non ha potuto godere dell'indennità Naspi e per l'effetto condannare Pt_1 [...]
a versare al ricorrente l'ulteriore somma di € 20.558,08. Controparte_1
7) Con vittoria degli onorari di causa.
Per parte resistente:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso dal 01.02.2019 al 30.06.2022 un rapporto di lavoro di tipo subordinato – part time con prestazioni rese in 4 – 6 ore giornaliere suddivise in 3 – 4 giorni settimanali;
2) Accertare e dichiarare che il livello corrispondente all'inquadramento del ricorrente è il terzo livello di cui al CCNL attività funebri;
3) Accertare e dichiarare che il Resistente ha corrisposto al ricorrente a tiolo di retribuzione €
48.800,00, come riconosciuti in ricorso, oltre € 300,00 al mese in contanti da gennaio 2020 a giugno
2022, per ulteriori € 9.000,00;
2 4) Accertare e dichiarare che il sig. ha maturato un credito per differenze Parte_1
retributive siccome emerso dalla ctu in corso di causa e, per l'effetto, condannare Parte_2
a corrispondere a il relativo importo;
Parte_1
5) Accertare e dichiarare che il ricorrente non ha mai formalizzato dimissioni scritte al resistente
6) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro non veniva regolarizzato su espressa richiesta del
Ricorrente e, per l'effetto, dichiarare “volontarie” le dimissioni del giugno 2022 e rigettare la richiesta di risarcimento del danno per mancato godimento dell'indennità Naspi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
1. Il ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta anche se in assenza di regolarizzazione da febbraio 2019 fino alle dimissioni rese il 30.6.2022, svolgendo attività riferibile al 3° livello del CCNL di settore e, premesso di essere stato impiegato con orario lavorativo di 44 ore settimanali cui si aggiungeva la reperibilità notturna e festiva e di essere stato retribuito regolarmente ma per importi inferiori rispetto a quelli spettanti, agiva in giudizio per il pagamento delle differenze retributive, che quantificava in € 66.630,31 comprensive di TFR ed indennità di mancato preavviso, dovuta per la sussistenza di una giusta causa a base delle dimissioni. Chiedeva
inoltre che la ditta convenuta fosse condannata a risarcirgli il danno derivante dalla mancata erogazione a suo favore, alla cessazione del rapporto, della Naspi, per importo di €
20.558,08.
CP_
2. Costituendosi in giudizio la convenuta non negava che tra le parti fosse intercorso,
nel periodo di cui al ricorso, un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto mansioni sussumibili nel livello rivendicato, ma contestava che il ricorrente avesse svolto attività
lavorativa nei termini indicati da controparte, sostenendo un suo impegno per 4/6 ore al giorno per 3/4 giorni alla settimana ed una reperibilità notturna e festiva limitata, a fronte comunque del pagamento di importi maggiori di quelli ammessi dalla controparte.
Contestava quindi il quantum azionato in ricorso, anche per la non spettanza di ferie e permessi non goduti. Negava inoltre la fondatezza della domanda di risarcimento del danno
3 per mancata erogazione della Naspi, sostenendo che la mancata regolarizzazione del rapporto era stata richiesta dallo stesso per continuare a fruire di Naspi Pt_1
precedentemente assegnata, e comunque contestava la quantificazione operata da controparte.
3. Istruita la causa mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali nonché
acquisizione di documentazione, la causa perveniva in decisione inizialmente all'udienza del 27.11.2024 con autorizzazione al deposito di memorie;
ivi si invitava parte ricorrente a produrre diversi conteggi con assegnazione di un termine a controparte per specifiche contestazioni e la causa giungeva nuovamente per la decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
4. E' pacifico che tra le parti sia intercorso da febbraio 2019 al 30.6.2022 un rapporto subordinato non regolarizzato, nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto mansioni sussumibili nel 3° livello del CCNL di settore.
5. E' altresì pacifico che il rapporto sia cessato per effetto della volontà unilaterale del ricorrente in data 30.6.2022.
6. Sono pure in gran parte documentali i pagamenti intervenuti da parte di Controparte_1
per € 1.200,00 mensili nel corso del 2020 e di € 1.300,00 nel successivo periodo di tempo fino alla cessazione del rapporto, avendovi provveduto tramite bonifico bancario;
non è
contestato che nel periodo precedente il ricorrente sia stato pagato in contanti, per importo di € 1.000,00 mensili. Non ha trovato conferma nell'istruttoria la corresponsione pure di ulteriori somme, brevi manu, avendo il negato la circostanza nell'ambito del Pt_1
giuramento decisorio.
7. In relazione all'orario di lavoro, l'istruttoria svolta non consente di ritenere provata attività
del eccedente l'orario ordinario, anche considerato i relativi gravosi oneri di prova Pt_1
4 richiesti dalla giurisprudenza anche di legittimità, con orientamento consolidato e che qui si condivide.
7.1 Per contro, può dirsi provato che il ricorrente svolgesse attività lavorativa con l'orario ordinario di 40 ore settimanali, considerato il suo impegno a favore del e della sua CP_1
attività tendenzialmente dal lunedì al venerdì sia alla mattina che al pomeriggio riferito dalla teste ex compagna convivente del ricorrente, nonché frequentemente del Testimone_1
sabato mattina. Ciò non risulta in contrasto con la deposizione del teste , il quale Tes_2
per un verso non è stato in grado di riferire quantità dell'impegno prestato dal , ma Pt_1
per altro verso ha confermato che questi era il principale aiutante del con ciò CP_1
smentendo quanto dedotto da parte resistente a proposito di un utilizzo in modalità analoghe anche di altro personale. L'utilizzazione quotidiana del ricorrente tendenzialmente per l'intera giornata risulta coerente con la circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla teste il ricorrente possedesse le chiavi sia di uno dei furgoni del che della Tes_1 CP_1
sua abitazione, cosicché egli potesse svolgere le proprie mansioni autonomamente, finché il era sua volta impegnato utilizzando l'altro furgone, ed è pacifico che il CP_1 Pt_1
possedesse anche le chiavi dei due uffici della collocati uno a Mirano e Controparte_1
l'altro a S. LO (cfr. restituzioni effettuate all'udienza del 10.1.2024). La documentazione acquisita – riferita ai verbali di accesso e di consegna delle salme provenienti o di residenti in Santa Maria di Sala e Mirano nei crematori siti in Spinea e Marghera, limitatamente all'impresa di relativi al periodo febbraio 2019/giugno 2022 – Controparte_1
in uno con quella già dimessa con il ricorso (doc. 8 ric.) ulteriormente conferma l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente sia al mattino che al pomeriggio.
7.2 Deve dunque ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa a favore della ditta convenuta con orario full time.
8. In ordine alle ferie non godute, rilevato che grava sulla parte datoriale provare di avere messo il dipendente nelle condizioni di fruire delle ferie (confronti tra le altre Cass., 21780/22), la prova è stata parzialmente fornita attraverso la deposizione del teste , il quale ha Tes_2
5 riferito di assenze del ricorrente per ferie, laddove è pacifico che sia stata sempre corrisposta interamente la retribuzione. Deve dunque ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia fruito di ferie per 15 giorni l'anno.
9. Per quanto fin qui argomentato spettano a parte ricorrente le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante ex art. 36 Cost., da determinarsi – in assenza di prova della diretta applicabilità nei confronti della ditta convenuta del CCNL Servizi Funebri -, con riferimento alle previsioni di detto CCNL in relazione alla paga base prevista per 3° livello,
considerando l'orario di lavoro normale ivi previsto, l'indennità per ferie non godute rapportate a mancata fruizione per 15 giorni l'anno, il TFR e la tredicesima mensilità,
dovendo invece escludersi l'applicabilità a favore del ricorrente di istituti prettamente contrattuali quali la 14esima mensilità ed i permessi (ex multis: Cass., 944/21).
10. Spetta altresì al ricorrente un importo a titolo di reperibilità in quanto è provato della deposizione della teste che al ricorrente fosse richiesta una disponibilità a lavorare Tes_1
a richiesta di notte e nei festivi in particolare per il prelievo delle salme, attività che avveniva con una certa frequenza per accordi con la casa di cura , mentre non è Per_1
stato provato (ed anzi smentito dal teste ) che in ciò il ricorrente si alternasse con Tes_2
altro personale.
11. Va invece rigettata la pretesa di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso,
considerato che non vi è prova che la mancata regolarizzazione fosse addebitabile alla parte datoriale piuttosto che al ricorrente – è documentale che il ricorrente abbia percepito la
Naspi quantomeno da febbraio 2019 fino a febbraio 2020 (come da documentazione acquisita dal ricorrente in base ad ordinanza del 6.10.2023), e la costituzione di una società
con il nel maggio 2020 (doc. 12 ric.) anche se mai resa operativa – mentre per CP_1
altro verso le modalità lavorative e retributive sono sostanzialmente rimaste invariate nel
6 corso del rapporto;
si rileva altresì che non vi è prova del ricevimento da parte della convenuta della richiesta di regolarizzazione sub doc. 6 ric..
12. Alla luce dei nuovi conteggi dimessi da parte ricorrente, non contestati dalla controparte –
che all'udienza odierna ha ribadito solo le contestazioni nell'an relative alla asserita attività
lavorativa del ricorrente con orario inferiore a quello ordinario – Onoranze Funebri va condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di €
40.631,95 oltre ad € 6.622,37 per TFR [n.d.r. rispetto agli importi ivi indicati come dovuti,
si sono espunte le somme riferite a 14esima mensilità, a festività – in mancanza di prova specifica di attività lavorativa prestata nelle festività da parte del –, e ad indennità Pt_1
di mancato preavviso e si è provveduto al conseguente ricalcolo del TFR], oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
13. Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancata percezione della Naspi
da parte del ricorrente, perché a) la mancata regolarizzazione del rapporto non impediva quantomeno la presentazione della relativa istanza all'INPS; b) non vi è comunque prova che la mancata regolarizzazione sia ascrivibile al datore di lavoro piuttosto che al ricorrente, come già sopra argomentato.
14. Le spese di lite sono compensate per un terzo tra le parti, atteso l'accoglimento parziale delle pretese di cui al ricorso, e per il residuo poste in capo alla parte convenuta, per l'importo di cui al dispositivo, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente importo di € 40.631,95 a titolo di differenze retributive ed € 6.622,37
a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
7 Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, e condanna altresì parte resistente a rifondere al ricorrente le residue spese di lite, per importo di € 6.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 379,50.
Venezia, 07/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
8