Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1047/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1047/2024 R.G. riservata in decisione in data 13.12.2024 e vertente
TRA
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv.ti RAVENNA ALBERTO e Parte_1 C.F._1
BERNARDINI RITA , con domicilio in Milano, Piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 2
RICORRENTE
E
Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. MORONE MARIA GUIA , con domicilio in CP_1 C.F._2
Milano, via Madre Cabrini n. 10
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza depositate in data 11.11.2024 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni:
1) I figli minore , nato il [...], è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza della madre in Abbiategrasso, Via Vigoni 3;
2) circa il diritto di visita-frequentazione del figlio con il padre, esso è così regolato:
- nelle settimane con weekend materno: due visite infrasettimanali, nelle giornate di martedì e venerdì dall'uscita dal nido alle ore 16/16.30 fino alle ore 20.30 cena compresa per il venerdì, riaccompagnando presso Per_1
l'abitazione materna e con pernotto fisso il martedì - a partire dal 13 novembre 2024
- con riaccompagnamento la mattina successiva direttamente al nido da parte del padre;
- nelle settimane con weekend paterno:
Per i superiori punti 1 e 2, di anno in anno, le parti determineranno i giorni infrasettimanali di competenza paterna in ragione delle diverse esigenze di genitori e figlio;
in caso di disaccordo, resta fermo quanto precedentemente pattuito.
- weekend alternati fra i genitori con pernotto del piccolo presso il padre dal venerdì pomeriggio all'uscita dal nido
(16/16,30) – a partire dal 13 novembre 2024 - fino alla domenica alle ore 17.30 con riaccompagnamento presso la casa materna, salvo diversa necessità di orario comprensivo anche della cena, in casi particolari da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo;
- 2 settimane anche non consecutive nelle ferie estive da passare con il padre, che di solito vengono prese fra luglio e settembre, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
per l'estate 2025 le parti concordano che le due settimane non saranno consecutive.
- vacanze di Natale divise fra i genitori, alternando le settimane di dicembre e gennaio secondo il calendario scolastico, con la precisazione che se la settimana di gennaio spetterà alla madre, la stessa potrà trascorrere con il figlio la giornata di Natale dalle ore 11,00 fino alle ore 19,00 riaccompagnando il bambino presso il padre;
quando la settimana di gennaio spetterà al padre, lo stesso potrà trascorrere con il figlio la Vigilia di Natale dalle ore 17,30 fino alla mattina successiva con riaccompagnamento del figlio presso l'abitazione materna entro le ore 10,30.
Per le prossime festività 2024/2025, tuttavia le parti concordano che trascorrerà con il padre il giorno di Per_1
Natale dalle ore 17,00 fino alle ore 10,30 del 28 dicembre riaccompagandolo presso l'abitazione materna.
Il minore trascorrerà con la madre la settimana di gennaio 2025.
- vacanze di Pasqua divise equamente fra i genitori secondo il calendario scolastico e da concordare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- le altre vacanze scolastiche, saranno così ripartite: l'eventuale settimana bianca (di solito prevista nel mese di febbraio) verrà alternata di anno in anno fra i genitori, iniziando dalla madre per l'anno 2025; i ponti/festività
(Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio;
2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) seguiranno in generale i week end di competenza, mentre saranno alternati fra i genitori quelle festività ricadenti nei giorni centrali della settimana
(martedì e mercoledì, dalle ore 10,00 alle ore 17.00, facendo salvo l'orario di rientro del martedì come previsto nei superiori punti – e cioè riaccompagno o pernotto- se la festività spetta al padre e coincide con il giorno di competenza infrasettimanale;
se invece la festività spetta alla madre, qualora ricada in un giorno infrasettimanale di competenza del padre, tale giorno verrà recuperato dal medesimo nella stessa settimana o in quella successiva;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso con entrambi i genitori, con tempi tra loro suddivisi e Per_1 concordati (se il giorno del compleanno cade nel weekend di spettanza dell'uno, questi consentirà all'altro genitore di poter stare per alcune ore con il figlio, con diritto di poter recuperare quelle ore nel corso della settimana successiva); tuttavia i genitori concordano nel presenziare entrambi - senza eventuali rispettivi nuovi compagni né rispettivi familiari almeno fino al termine della scuola materna - alle festicciole di compleanno con gli Per_1 amichetti del figlio se decidono di organizzarle congiuntamente per lui, diversamente da quelle celebrate con i rispettivi parenti singolarmente ove ciascuno potrà invitare chi vuole. - ciascun genitore avrà nel giorno del proprio compleanno e se questo ricade in un giorno di spettanza Per_1 dell'altro genitore, concordare per tempo un cambio del giorno per quella settimana o un recupero nella settimana successiva;
- ciascun genitore ha diritto ad almeno una chiamata giornaliera (anche video) con il bimbo quando egli è presso l'altro genitore da stabilire tra le ore 19.00 e le 20.00 con possibilità di modifica di detto orario in caso di difficoltà, previo congruo preavviso via cellulare e con l'impegno del genitore che è con il bimbo di far effettuare detta chiamata in un momento di tranquillità del medesimo (non se mangia o se è distratto-impegnato in altro);
- ciascun genitore darà comunicazione all'altro – almeno una settimana prima della partenza
- del luogo delle vacanze ove conduce il minore nel proprio periodo di competenza, indicando altresì indirizzo e recapiti telefonici;
3) circa il mantenimento di , esso è così regolato: - contributo al mantenimento ordinario a carico del sig. Per_1
pari ad € 350,00 mensili, da corrispondere in via anticipata alla signora mediante bonifico entro il Parte_1 CP_1
5 di ciascun mese (su 12 mesi) con rivalutazione istat annuale (con prima decorrenza da aprile 2025);
- l'assegno unico per il figlio rimarrà tutto a favore della madre;
Per_1
Qualora il signor dovesse lasciare la propria abitazione in Besate e comunque non avesse più costi di Parte_1 locazione, l'importo del contributo al mantenimento ordinario del figlio sarà riparametrato in euro 500,00 Per_1 mensili. Del pari, qualora presso la casa della signora dovesse abitare stabilmente (a prescindere dalla CP_1 residenza anagrafica) un compagno o altra persona che debba concorrere alle spese di casa o nel caso in cui la stessa dovesse vendere la attuale abitazione in Abbiategrasso senza ricomprarne altra, l'importo del contributo al mantenimento di da parte del sig. sarà riparametrato in € 300,00 se prima era di € 350,00 ed Per_1 Parte_1 in € 350,00 se era stato aumentato in € 500,00 in ragione di quanto sopra previsto.
In tutte le altre ipotesi di fatti nuovi sopravvenuti, le parti potranno - come per legge - rivolgersi al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni economiche e non, da esse convenute.
- spese straordinarie, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia, nella misura del 50% su ciascun genitore
(in merito al nido privato, assenso dato per il 2024/2025 con pagamento diretto al nido del 50% ciascuno pari ad €
250,00 mensili).
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Nel caso in cui uno dei genitori od entrambi, dovessero notare problematiche del figlio, insorte a seguito della presenza di nuovi compagni delle parti o di qualsiasi altro accadimento, gli stessi si impegnano sin d'ora a fornire il consenso di un supporto psicologico al minore, presso un professionista competente, concordato da entrambi.
Tuttavia, onde evitare strumentalizzazioni, qualora un genitore non veda in realtà alcuna problematica nel figlio notata invece dall'altro, malgrado l'assenso dato a monte in codesto accordo, il costo dello psicologo rimarrà a carico del solo genitore che lo ha richiesto qualora il professionista nulla riscontri di effettiva problematica nel bambino;
5) Le parti - onde evitare conflittualità e favorire un sereno ed equilibrato dialogo nel superiore interesse del minore - concordano di intraprendere, in presenza per il primo incontro entro la fine del corrente mese di novembre 2024 e poi da remoto, un percorso di sostegno alla genitorialità e di demandare al professionista scelto la decisione su quando terminare detto percorso, avendo essi raggiunto lo scopo del medesimo ed autorizzandolo, sin d'ora, a stendere una relazione sul lavoro genitoriale svolto.
Le parti scelgono sin da ora di rivolgersi alla Dott.ssa studio “mediazione in famiglia” Tel. Persona_2
348.4123475, Corso Sempione n. 10, Milano.
6) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al Giudice delegato, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di affido e collocamento del figlio minore Per_1
(nato il [...]).
Ritiene il Collegio di recepire integralmente l'accordo raggiunto dalle parti in quanto rispondente al superiore interesse del minore.
Visto l'esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
- affida il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
- recepisce integralmente gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio del diritto di visita ed agli aspetti economici relativi al mantenimento del figlio indicati in motivazione e da intendersi integralmente richiamati;
- dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti;
- compensa le spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi