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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3044/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr. Fabio Luongo Giudice
dr.ssa TA NT Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
AR EL ricorrente contro
) difeso e rappresentato dall'avv.to CP_1 C.F._2
ZZ IA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“Nel merito:
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
16.09.2005 in Comune di Colloredo di Monte LB tra Pt_1
, nata a [...] il [...], residente in
[...]
1 Via Borgo Schiratti 23, 33030 Majano (UD), Cod. Fisc.
[...]
, cittadina italiana dalla nascita, e , C.F._3 CP_1 nato a [...] il giorno 11.11.1986, residente in [...], 33030 Moruzzo (UD), Cod. Fisc. C.F._4
, cittadino italiano dalla nascita, trascritto nel Registro dei
[...]
Matrimoni del Comune di Colloredo di Monte LB nell'anno
2005, Parte 1^ n. 4, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà Persona_1 esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno confrontarsi preventivamente su tutte le decisioni da assumere con riferimento alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni, delle sue aspirazioni e dei suoi propositi;
2) La casa familiare, sita in Via Borgo Schiratti 23, Majano (UD), di esclusiva proprietà del signor viene assegnata a CP_1 Pt_1
in qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio
[...] minore finché quest'ultimo non diventerà Persona_1 autosufficiente. Con il consenso del signor anche la CP_1 GL maggiorenne continuerà a risiedere presso Persona_2 la residenza familiare finché non avrà reperito una autonoma soluzione abitativa. In relazione alla residenza familiare, la signora conferma l'impegno a non apportare alcuna modifica Pt_1
(strutture, impianti, etc.) all'immobile e alle sue pertinenze senza il previo consenso del proprietario CP_1
3) Disporre che tenga con sé il figlio nei CP_1 Persona_1 seguenti periodi:
a) Nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine-settimana col padre, una volta alla settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, e nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine- settimana con la madre, due volte alla settimana (indicativamente il mercoledì e il giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino del
2 giorno successivo, quando il padre lo accompagnerà a scuola o alla fermata dell'autobus che lo porta a scuola;
b) Un fine-settimana ogni due, dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore
20.00 della domenica;
c) Durante l'estate per 3 intere settimane, anche non consecutive, assicurando anche alla madre la possibilità di tenere con sé il figlio minore durante l'estate per almeno 3 settimane intere, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preferibilmente entro la fine dell'anno scolastico;
d) Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di
Capodanno una volta con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con il padre e Capodanno 2026 con la madre;
e) Per 3 giorni durante le vacanze pasquali facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua una volta con la madre ed una volta con il padre ed il successivo Lunedì dell'Angelo una volta con il padre ed una volta con la madre, cominciando da
Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2026 con il padre;
f) In ogni ulteriore periodo che sarà preventivamente concordato tra i genitori;
il tutto tenendo conto degli impegni di studio, delle attività extra- scolastiche, dei desideri e delle aspettative del figlio e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4) Ciascun genitore, ove non possa tenere con sé il figlio nei periodi prestabiliti, potrà affidarlo temporaneamente alla nonna paterna o ai nonni materni e, in caso di impedimento dei nonni, potrà affidarlo temporaneamente ad altre persone solo nel caso in cui anche l'altro genitore, specificatamente interpellato, non possa tenerlo con sé;
3 5) Tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 337 ter co. 4 Cod. Civ,
è obbligato a: CP_1 corrispondere a la somma di € 1.200,00 (€ 300,00 x 4 mesi) a Parte_1 titolo di contributi arretrati alle spese di mantenimento della GL
[...]
, dal mese di dicembre 2024 al mese di marzo 2025, con Per_2 versamenti rateali mensili di € 300,00 ciascuno decorrenti dalla data di deposito della sentenza;
corrispondere a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di Parte_1
€ 400,00 a titolo di contributo alle spese per il mantenimento del figlio
, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale da aprile Persona_1
2026, sulla base degli indici I.S.T.A.T.;
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio , Persona_1 individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del
Tribunale di Udine, tenendo conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, saranno ripartite al 70% a carico di e CP_1 al 30% a carico di;
Parte_1
7) Ove le spese straordinarie siano anticipate da un genitore, l'altro dovrà rimborsare a questi la quota a suo carico entro e non oltre un mese dalla relativa richiesta documentata, con la precisazione che la richiesta dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dalla data in cui la spesa è stata sostenuta;
8) Ai fini fiscali ciascun genitore fruirà degli eventuali oneri deducibili in misura correlata con le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
9) Le altre spese di carattere straordinario, che non siano strettamente necessarie per l'istruzione e per la salute del figlio, solo se preventivamente concordate saranno ripartite tra i coniugi in ugual misura;
10) L'assegno unico per il figlio sarà richiesto e Persona_1 percepito in via esclusiva da;
Parte_1
4 11) potrà eliminare dalla casa familiare e dalle Parte_1 relative pertinenze i rimanenti effetti personali e attrezzi personali che non avrà asportato entro il 30 dicembre 2025, CP_1 ritenendoli abbandonati;
12) Spese legali compensate;
B. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colloredo di
Monte LB le conseguenti annotazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.11.2024 e regolarmente notificato, Pt_1 premesso di aver contratto matrimonio il 16.9.2005 con
[...] [...]
e che dalla loro unione sono nati (il 17.12.2005) e CP_1 Per_2
(il 24.7.2004), ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo Per_1 matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con sentenza n.
1012/2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di un anno dalla prima udienza di comparizione di fronte al giudice istruttore, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita paterno, nonché un contributo nel mantenimento dei figli pari ad euro 550,00 per il minore e pari ad euro 420,00 per la GL maggiorenne (nel frattempo trasferitasi a vivere con la madre), oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia CP_1 di divorzio, ma ha chiesto il collocamento paritario del figlio minore e si è dichiarato disponibile a versare, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno pari ad euro 200,00 mensili per e pari ad euro Per_1
150,00 mensili per . Per_2
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti provvisori con i quali, fermo l'affido condiviso del
5 figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ha confermato il calendario dei tempi di permanenza di presso Per_1 il padre che era stato previsto in sede separativa con l'introduzione, però, di un ulteriore giorno (martedì) con pernotto nella settimana terminante con weekend di competenza paterna;
ha, inoltre, ordinato al padre di concorrere nel mantenimento dei figli versando alla moglie un assegno di euro 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e di euro 300,00 per il Per_1 mantenimento della GL maggiorenne , oltre al rimborso del 70 Per_2
% delle spese straordinarie.
È seguito l'ascolto di e, all'esito, il ripristino integrale del calendario Per_1 di visite paterne previsto originariamente in sede separativa.
All'udienza del 12.11.2025, dato atto del reperimento di attività lavorativa da parte della GL , da considerarsi autosufficiente con Per_2 decorrenza dal mese di dicembre 2025, la parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
6 Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza del 6.11.2023, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 3.10.2023, sicché alla data del deposito del ricorso (28.11.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dalla prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice istruttore.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni.
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali del figlio minore e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge. Stante la dichiarazione resa a verbale dalle parti, deve anche essere espressamente revocato, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della GL
. Per_2
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/09/2005 in
Comune di Colloredo di Monte LB e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO dell'anno
2005 al n. 4 parte 1, da nata a [...]_1
(UD) il 09/04/1987, e , nato a [...]_1
7 FRIULI (UD) il 11/11/1986, alle seguenti condizioni
1) dispone che la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno confrontarsi preventivamente su tutte le decisioni da assumere con riferimento alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni, delle sue aspirazioni e dei suoi propositi;
2) La casa familiare, sita in Via Borgo Schiratti 23, Majano (UD), di esclusiva proprietà del signor viene assegnata a in CP_1 Parte_1 qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio minore
[...]
finché quest'ultimo non diventerà autosufficiente. Con il consenso Per_1 del signor anche la GL maggiorenne CP_1 Persona_2 continuerà a risiedere presso la residenza familiare finché non avrà reperito una autonoma soluzione abitativa. Dà atto che in relazione alla residenza familiare, la signora conferma l'impegno a non apportare Pt_1 alcuna modifica (strutture, impianti, etc.) all'immobile e alle sue pertinenze senza il previo consenso del proprietario CP_1
3) Dispone che tenga con sé il figlio nei seguenti CP_1 Persona_1 periodi:
a) Nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine-settimana col padre, una volta alla settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, e nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine- settimana con la madre, due volte alla settimana (indicativamente il mercoledì e il giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino del giorno successivo, quando il padre lo accompagnerà a scuola o alla fermata dell'autobus che lo porta a scuola;
b) Un fine-settimana ogni due, dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica;
c) Durante l'estate per 3 intere settimane, anche non consecutive, assicurando anche alla madre la possibilità di tenere con sé il figlio minore durante l'estate per almeno 3 settimane intere, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preferibilmente entro la fine dell'anno scolastico;
8 d) Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di
Capodanno una volta con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con il padre e Capodanno 2026 con la madre;
e) Per 3 giorni durante le vacanze pasquali facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua una volta con la madre ed una volta con il padre ed il successivo Lunedì dell'Angelo una volta con il padre ed una volta con la madre, cominciando da
Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2026 con il padre;
f) In ogni ulteriore periodo che sarà preventivamente concordato tra i genitori;
il tutto tenendo conto degli impegni di studio, delle attività extra- scolastiche, dei desideri e delle aspettative del figlio e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4) dà atto che ciascun genitore, ove non possa tenere con sé il figlio nei periodi prestabiliti, potrà affidarlo temporaneamente alla nonna paterna o ai nonni materni e, in caso di impedimento dei nonni, potrà affidarlo temporaneamente ad altre persone solo nel caso in cui anche l'altro genitore, specificatamente interpellato, non possa tenerlo con sé;
5) prende atto che è obbligato a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 1.200,00 (€ 300,00 x 4 mesi) a titolo di contributi arretrati alle spese di mantenimento della GL , dal mese di dicembre Persona_2
2024 al mese di marzo 2025, con versamenti rateali mensili di € 300,00 ciascuno decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza;
revoca con decorrenza dal mese di dicembre 2025 l'obbligo per il padre di contribuire al relativo mantenimento ordinario e straordinario.
6) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a CP_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 400,00 a titolo di
[...] contributo alle spese per il mantenimento del figlio , con la Persona_1
9 rivalutazione ad ogni scadenza annuale da aprile 2026, sulla base degli indici I.S.T.A.T.;
7) dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio , Persona_1 individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di
Udine, tenendo conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, saranno ripartite al 70% a carico di e al 30% a carico di CP_1 Pt_1
;
[...]
8) Ove le spese straordinarie siano anticipate da un genitore, l'altro dovrà rimborsare a questi la quota a suo carico entro e non oltre un mese dalla relativa richiesta documentata, con la precisazione che la richiesta dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dalla data in cui la spesa è stata sostenuta;
9) dà atto che ai fini fiscali ciascun genitore fruirà degli eventuali oneri deducibili in misura correlata con le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
10) dà atto che le altre spese di carattere straordinario, che non siano strettamente necessarie per l'istruzione e per la salute del figlio, solo se preventivamente concordate saranno ripartite tra i coniugi in ugual misura;
11) dà atto che l'assegno unico per il figlio sarà richiesto e Persona_1 percepito in via esclusiva da;
Parte_1
12) dà atto che potrà eliminare dalla casa familiare e dalle Parte_1 relative pertinenze i rimanenti effetti personali e attrezzi personali che non avrà asportato entro il 30 dicembre 2025, ritenendoli CP_1 abbandonati;
13) Spese legali compensate;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel.
10 dr.ssa TA NT
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr. Fabio Luongo Giudice
dr.ssa TA NT Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
AR EL ricorrente contro
) difeso e rappresentato dall'avv.to CP_1 C.F._2
ZZ IA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“Nel merito:
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
16.09.2005 in Comune di Colloredo di Monte LB tra Pt_1
, nata a [...] il [...], residente in
[...]
1 Via Borgo Schiratti 23, 33030 Majano (UD), Cod. Fisc.
[...]
, cittadina italiana dalla nascita, e , C.F._3 CP_1 nato a [...] il giorno 11.11.1986, residente in [...], 33030 Moruzzo (UD), Cod. Fisc. C.F._4
, cittadino italiano dalla nascita, trascritto nel Registro dei
[...]
Matrimoni del Comune di Colloredo di Monte LB nell'anno
2005, Parte 1^ n. 4, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà Persona_1 esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno confrontarsi preventivamente su tutte le decisioni da assumere con riferimento alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni, delle sue aspirazioni e dei suoi propositi;
2) La casa familiare, sita in Via Borgo Schiratti 23, Majano (UD), di esclusiva proprietà del signor viene assegnata a CP_1 Pt_1
in qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio
[...] minore finché quest'ultimo non diventerà Persona_1 autosufficiente. Con il consenso del signor anche la CP_1 GL maggiorenne continuerà a risiedere presso Persona_2 la residenza familiare finché non avrà reperito una autonoma soluzione abitativa. In relazione alla residenza familiare, la signora conferma l'impegno a non apportare alcuna modifica Pt_1
(strutture, impianti, etc.) all'immobile e alle sue pertinenze senza il previo consenso del proprietario CP_1
3) Disporre che tenga con sé il figlio nei CP_1 Persona_1 seguenti periodi:
a) Nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine-settimana col padre, una volta alla settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, e nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine- settimana con la madre, due volte alla settimana (indicativamente il mercoledì e il giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino del
2 giorno successivo, quando il padre lo accompagnerà a scuola o alla fermata dell'autobus che lo porta a scuola;
b) Un fine-settimana ogni due, dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore
20.00 della domenica;
c) Durante l'estate per 3 intere settimane, anche non consecutive, assicurando anche alla madre la possibilità di tenere con sé il figlio minore durante l'estate per almeno 3 settimane intere, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preferibilmente entro la fine dell'anno scolastico;
d) Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di
Capodanno una volta con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con il padre e Capodanno 2026 con la madre;
e) Per 3 giorni durante le vacanze pasquali facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua una volta con la madre ed una volta con il padre ed il successivo Lunedì dell'Angelo una volta con il padre ed una volta con la madre, cominciando da
Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2026 con il padre;
f) In ogni ulteriore periodo che sarà preventivamente concordato tra i genitori;
il tutto tenendo conto degli impegni di studio, delle attività extra- scolastiche, dei desideri e delle aspettative del figlio e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4) Ciascun genitore, ove non possa tenere con sé il figlio nei periodi prestabiliti, potrà affidarlo temporaneamente alla nonna paterna o ai nonni materni e, in caso di impedimento dei nonni, potrà affidarlo temporaneamente ad altre persone solo nel caso in cui anche l'altro genitore, specificatamente interpellato, non possa tenerlo con sé;
3 5) Tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 337 ter co. 4 Cod. Civ,
è obbligato a: CP_1 corrispondere a la somma di € 1.200,00 (€ 300,00 x 4 mesi) a Parte_1 titolo di contributi arretrati alle spese di mantenimento della GL
[...]
, dal mese di dicembre 2024 al mese di marzo 2025, con Per_2 versamenti rateali mensili di € 300,00 ciascuno decorrenti dalla data di deposito della sentenza;
corrispondere a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di Parte_1
€ 400,00 a titolo di contributo alle spese per il mantenimento del figlio
, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale da aprile Persona_1
2026, sulla base degli indici I.S.T.A.T.;
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio , Persona_1 individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del
Tribunale di Udine, tenendo conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, saranno ripartite al 70% a carico di e CP_1 al 30% a carico di;
Parte_1
7) Ove le spese straordinarie siano anticipate da un genitore, l'altro dovrà rimborsare a questi la quota a suo carico entro e non oltre un mese dalla relativa richiesta documentata, con la precisazione che la richiesta dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dalla data in cui la spesa è stata sostenuta;
8) Ai fini fiscali ciascun genitore fruirà degli eventuali oneri deducibili in misura correlata con le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
9) Le altre spese di carattere straordinario, che non siano strettamente necessarie per l'istruzione e per la salute del figlio, solo se preventivamente concordate saranno ripartite tra i coniugi in ugual misura;
10) L'assegno unico per il figlio sarà richiesto e Persona_1 percepito in via esclusiva da;
Parte_1
4 11) potrà eliminare dalla casa familiare e dalle Parte_1 relative pertinenze i rimanenti effetti personali e attrezzi personali che non avrà asportato entro il 30 dicembre 2025, CP_1 ritenendoli abbandonati;
12) Spese legali compensate;
B. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colloredo di
Monte LB le conseguenti annotazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.11.2024 e regolarmente notificato, Pt_1 premesso di aver contratto matrimonio il 16.9.2005 con
[...] [...]
e che dalla loro unione sono nati (il 17.12.2005) e CP_1 Per_2
(il 24.7.2004), ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo Per_1 matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con sentenza n.
1012/2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di un anno dalla prima udienza di comparizione di fronte al giudice istruttore, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita paterno, nonché un contributo nel mantenimento dei figli pari ad euro 550,00 per il minore e pari ad euro 420,00 per la GL maggiorenne (nel frattempo trasferitasi a vivere con la madre), oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia CP_1 di divorzio, ma ha chiesto il collocamento paritario del figlio minore e si è dichiarato disponibile a versare, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno pari ad euro 200,00 mensili per e pari ad euro Per_1
150,00 mensili per . Per_2
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti provvisori con i quali, fermo l'affido condiviso del
5 figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ha confermato il calendario dei tempi di permanenza di presso Per_1 il padre che era stato previsto in sede separativa con l'introduzione, però, di un ulteriore giorno (martedì) con pernotto nella settimana terminante con weekend di competenza paterna;
ha, inoltre, ordinato al padre di concorrere nel mantenimento dei figli versando alla moglie un assegno di euro 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e di euro 300,00 per il Per_1 mantenimento della GL maggiorenne , oltre al rimborso del 70 Per_2
% delle spese straordinarie.
È seguito l'ascolto di e, all'esito, il ripristino integrale del calendario Per_1 di visite paterne previsto originariamente in sede separativa.
All'udienza del 12.11.2025, dato atto del reperimento di attività lavorativa da parte della GL , da considerarsi autosufficiente con Per_2 decorrenza dal mese di dicembre 2025, la parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
6 Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza del 6.11.2023, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 3.10.2023, sicché alla data del deposito del ricorso (28.11.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dalla prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice istruttore.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni.
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali del figlio minore e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge. Stante la dichiarazione resa a verbale dalle parti, deve anche essere espressamente revocato, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della GL
. Per_2
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/09/2005 in
Comune di Colloredo di Monte LB e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO dell'anno
2005 al n. 4 parte 1, da nata a [...]_1
(UD) il 09/04/1987, e , nato a [...]_1
7 FRIULI (UD) il 11/11/1986, alle seguenti condizioni
1) dispone che la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno confrontarsi preventivamente su tutte le decisioni da assumere con riferimento alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni, delle sue aspirazioni e dei suoi propositi;
2) La casa familiare, sita in Via Borgo Schiratti 23, Majano (UD), di esclusiva proprietà del signor viene assegnata a in CP_1 Parte_1 qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio minore
[...]
finché quest'ultimo non diventerà autosufficiente. Con il consenso Per_1 del signor anche la GL maggiorenne CP_1 Persona_2 continuerà a risiedere presso la residenza familiare finché non avrà reperito una autonoma soluzione abitativa. Dà atto che in relazione alla residenza familiare, la signora conferma l'impegno a non apportare Pt_1 alcuna modifica (strutture, impianti, etc.) all'immobile e alle sue pertinenze senza il previo consenso del proprietario CP_1
3) Dispone che tenga con sé il figlio nei seguenti CP_1 Persona_1 periodi:
a) Nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine-settimana col padre, una volta alla settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, e nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine- settimana con la madre, due volte alla settimana (indicativamente il mercoledì e il giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino del giorno successivo, quando il padre lo accompagnerà a scuola o alla fermata dell'autobus che lo porta a scuola;
b) Un fine-settimana ogni due, dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica;
c) Durante l'estate per 3 intere settimane, anche non consecutive, assicurando anche alla madre la possibilità di tenere con sé il figlio minore durante l'estate per almeno 3 settimane intere, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preferibilmente entro la fine dell'anno scolastico;
8 d) Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di
Capodanno una volta con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con il padre e Capodanno 2026 con la madre;
e) Per 3 giorni durante le vacanze pasquali facendo in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua una volta con la madre ed una volta con il padre ed il successivo Lunedì dell'Angelo una volta con il padre ed una volta con la madre, cominciando da
Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2026 con il padre;
f) In ogni ulteriore periodo che sarà preventivamente concordato tra i genitori;
il tutto tenendo conto degli impegni di studio, delle attività extra- scolastiche, dei desideri e delle aspettative del figlio e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4) dà atto che ciascun genitore, ove non possa tenere con sé il figlio nei periodi prestabiliti, potrà affidarlo temporaneamente alla nonna paterna o ai nonni materni e, in caso di impedimento dei nonni, potrà affidarlo temporaneamente ad altre persone solo nel caso in cui anche l'altro genitore, specificatamente interpellato, non possa tenerlo con sé;
5) prende atto che è obbligato a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 1.200,00 (€ 300,00 x 4 mesi) a titolo di contributi arretrati alle spese di mantenimento della GL , dal mese di dicembre Persona_2
2024 al mese di marzo 2025, con versamenti rateali mensili di € 300,00 ciascuno decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza;
revoca con decorrenza dal mese di dicembre 2025 l'obbligo per il padre di contribuire al relativo mantenimento ordinario e straordinario.
6) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a CP_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 400,00 a titolo di
[...] contributo alle spese per il mantenimento del figlio , con la Persona_1
9 rivalutazione ad ogni scadenza annuale da aprile 2026, sulla base degli indici I.S.T.A.T.;
7) dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio , Persona_1 individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di
Udine, tenendo conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, saranno ripartite al 70% a carico di e al 30% a carico di CP_1 Pt_1
;
[...]
8) Ove le spese straordinarie siano anticipate da un genitore, l'altro dovrà rimborsare a questi la quota a suo carico entro e non oltre un mese dalla relativa richiesta documentata, con la precisazione che la richiesta dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dalla data in cui la spesa è stata sostenuta;
9) dà atto che ai fini fiscali ciascun genitore fruirà degli eventuali oneri deducibili in misura correlata con le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
10) dà atto che le altre spese di carattere straordinario, che non siano strettamente necessarie per l'istruzione e per la salute del figlio, solo se preventivamente concordate saranno ripartite tra i coniugi in ugual misura;
11) dà atto che l'assegno unico per il figlio sarà richiesto e Persona_1 percepito in via esclusiva da;
Parte_1
12) dà atto che potrà eliminare dalla casa familiare e dalle Parte_1 relative pertinenze i rimanenti effetti personali e attrezzi personali che non avrà asportato entro il 30 dicembre 2025, ritenendoli CP_1 abbandonati;
13) Spese legali compensate;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel.
10 dr.ssa TA NT
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