TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DUARDO ROCCO, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, resistente oggetto: ricostituzione per motivi contributivi assegno ordinario d'invalidità conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 settembre 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato titolare di pensione cat. IO e di aver ricevuto dall' , in data 18.06.2021, la CP_2 notifica di un provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 29.783,12 indebitamente pagata sulla prestazione in godimento per la perdita del diritto a seguito del disconoscimento delle giornate agricole relative all'anno 2013 -2014 e
2015 scaturita dagli accertamenti ispettivi effettuati all'azienda . Parte_2
Successivamente, con provvedimenti notificati in data 24.06.2021, l' , comunicava CP_2 al sig. il disconoscimento parziale di giornate di lavoro agricolo, intervenuto Parte_1 dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, per gli anni dal 2013 al 2015, tutti impugnati giudizialmente con ricorsi esitati con Sentenza n.265/2023 del 07.03.2023, del Tribunale di Palmi che, in accoglimento della domanda, riconosceva l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra e l'azienda agricola Parte_1 Pt_2
per gli anni 2013, 2014 e 2015, per un numero di 102 giornate lavorative per
[...] ciascun anno, ad ogni effetto di legge, anche ai fini del riconoscimento del periodo contributivo maturato e il diritto alla reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del
Comune di Palmi e dichiarava non sussistente l'indebito pagamento contestato al ricorrente con missiva del 18.06.2021.
Successivamente presentava, in data 9.06.2023, domanda di Ricostituzione Per Motivi
Contributivi della Pensione cat. IO n. 17014215, chiedendo di ripristinare l'assegno ordinario e di corrispondere gli arretrati producendo, in allegato, la già menzionata sentenza.
L' con provvedimento notificato in data 11.07.2023, comunicava che non era CP_2 possibile accogliere la domanda, per il seguente motivo: pensione eliminata”; avverso il rigetto proponeva ricorso amministrativo, inoltrato in data 08.08.2023, senza ricevere riscontro.
Reputando illegittima la eliminazione del diritto a percepire l'assegno ordinario, adiva il
Tribunale di Palmi, previa articolazione di prova testimoniale e richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di sentire accertare e dichiarare, l'illegittimità e l'arbitrarietà del provvedimento emesso dall' , sede di Palmi, datato 11 luglio 2023 e, per CP_2
l'effetto dichiarare la nullità o l'annullamento e l'immediata inefficacia del suddetto provvedimento, ritenendolo illegittimo, in quanto illegittimo e/o immotivato e/o generico;
Accertare e dichiarare, per effetto delle superiori richieste, il diritto in capo al
Pag. 2 di 8 sig. al riconoscimento della pensione cat. IO n. 17014215, al Parte_1 pagamento dei relativi ratei mensili maturati e non pagati da parte dell' , a far data CP_2 dal mese di gennaio 2021 ad oggi e, per l'effetto, 4) Condannare l' al pagamento CP_2 delle mensilità dal 1° gennaio 2021 al 30 maggio 2021 e dal 1° giugno 2021 ad oggi, della pensione cat. IO n. 17014215; Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.
CP_ L' costituendosi in giudizio, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e l'improcedibilità, ove non sia provato l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Nel merito evidenziava che la pensione Cat. IO era stata eliminata con decorrenza da marzo 2021, a seguito del venir meno del requisito contributivo per effetto del disconoscimento delle giornate agricole e conseguente contestazione dell'indebito, regolarmente notificato al ricorrente all'indirizzo di posta elettronica in data 18.06.2021, con esplicitazione delle motivazioni del Email_1 provvedimento.
Conclusisi i giudizi avviati dal ricorrente avverso i provvedimenti di disconoscimento parziale del rapporto di lavoro e di ripetizione d'indebito, l' dava esecuzione alla CP_2 sentenza ripristinando le giornate agricole e chiudendo la pratica d'indebito.
Precisa l' che parte ricorrente non ha agito in giudizio per la conferma della CP_2 permanenza dello stato invalidante.
A tal proposito osserva la difesa dell' , che il secondo biennio della pensione cat. CP_2
IO n. 17014215, con decorrenza 6/16, eliminata da marzo 2021, si era concluso a maggio 2022 e per il terzo triennio non era stata presentata alcuna domanda di conferma.
Ciò aveva comportato il rigetto della domanda di ricostituzione per motivi contributivi presentata in data 9.6.23, quando la pensione era stata già eliminata.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, è decisa con sentenza depositata telematicamente.
Pag. 3 di 8 Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in quanto la domanda amministrativa di ricostituzione, il cui rigetto è impugnato con il presente ricorso, è datata 9.06.2023, il provvedimento di reiezione è stato notificato in data 11.07.2023, e il ricorso amministrativo datato 8 agosto 2023, non è stato riscontrato nei successivi novanta giorni.
Dalla scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso decorrono i tre anni per introdurre l'azione giudiziaria che, evidentemente, non erano ancora decorsi alla data di deposito del ricorso (6 settembre 2025).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
La questione controversa riguarda il diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità per motivi contributivi.
La ricostituzione per motivi contributivi permette di ricalcolare una pensione già esistente, attraverso il computo di periodi di lavoro o contribuzione non calcolati in precedenza per svariate motivazioni.
Ove venga accolta con accreditamento di ulteriori contributi per periodi anteriori alla decorrenza originaria, si ottiene un ricalcolo dell'importo della pensione esistente.
La ricostituzione della pensione per motivi contributivi può riguardare:
Accreditamento di contribuzione non valutata in fase di prima liquidazione;
Esclusione di contribuzione già valutata in fase di prima liquidazione;
Modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in fase di prima liquidazione.
Per ottenere la ricostituzione, è necessario che sussista una prestazione pensionistica attiva.
Nel caso che ci occupa, al momento della presentazione della domanda di ricostituzione,
l'assegno ordinario era già stato eliminato. Da qui la motivazione del provvedimento di rigetto.
L'assegno ordinario di invalidità (Categoria IO) è una prestazione economica che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
, disciplinato dall'art 1 comma 7 della legge. 12 giugno 1984 n. 222. CP_2
Pag. 4 di 8 7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
La prestazione viene erogata su domanda, a coloro, la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale accertata dai medici dell' . CP_2
Contestualmente al requisito sanitario, occorre però soddisfare anche dei requisiti contributivi.
Infatti, è necessario avere 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (pari a 156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda (art. 4, Legge 222/84).
In fase di prima erogazione, pertanto, la prestazione non ha natura definitiva ma ha la durata di tre anni.
I percettori, in caso persistano i requisiti necessari, possono richiedere la conferma dell'assegno entro 120 giorni dalla data di scadenza.
Alla scadenza triennale dell'assegno ordinario di invalidità non è l' a convocare CP_2
l'invalido per la visita di revisione, ma è necessaria la domanda di rinnovo dell'interessato.
Alla scadenza del beneficio deve essere il titolare della misura a chiederne il rinnovo.
Se la domanda per il rinnovo è presentata nei sei mesi precedenti la scadenza dell'AOI, il pagamento dell'assegno mensile non viene sospeso e la conferma ha effetto immediato. Se la domanda, invece, è presentata nei 120 giorni che succedono la scadenza, il pagamento viene sospeso alla sua scadenza. Ed il rinnovo ha effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Se, infine, si presenta domanda dopo 120 giorni dalla scadenza dell'assegno, questa è considerata come presentazione di nuova domanda. E l'iter, quindi, ricomincia da zero,
Pag. 5 di 8 anche per i rinnovi che portano, poi, all'assegno definitivo. (Corte di Cassazione, sentenza 9745 del 2019.)
Nel caso affrontato dalla sentenza citata, la domanda per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità era stata presentata oltre i 120 giorni dalla scadenza del precedente assegno e la corte ha affermato che la domanda di conferma presentata senza il rispetto dei termini impone la verifica dei requisiti contributivo e sanitario.
L'inosservanza del termine determina la necessità di accertare entrambi i requisiti, sanitario e contributivo, al pari di una domanda nuova. In assenza di una tempestiva domanda di conferma, il requisito sanitario e contributivo doveva essere accertato con riferimento al giorno di presentazione della nuova domanda amministrativa di ripristino, da cui sarebbero decorsi gli effetti in caso di accertamento degli altri requisiti, e non a quello dell'originaria domanda. Secondo la suprema Corte la fissazione di un termine entro il quale deve essere proposta la domanda di conferma dell'assegno non è irragionevole, ma è legata alle caratteristiche della prestazione condizionata non solo al permanere del requisito sanitario, ma anche a quello del reddito e dei contributi.
Applicando queste coordinate nel giudizio che ci occupa, occorre rilevare che risulta accertato che la motivazione che ha comportato l'eliminazione dell'AOI relativo al secondo triennio, in anticipo (marzo 2021) rispetto alla naturale scadenza (maggio
2022), è stata determinata dal presunto venir meno del requisito contributivo per effetto del disconoscimento delle giornate lavorative.
Accertato, con sentenza passata in giudicato la sussistenza del requisito contributivo per il secondo triennio, risultante dal riaccredito dei contributi nel conto contributivo e, in costanza di validità del requisito sanitario fino al maggio 2022, non vi è dubbio che al ricorrente competono le rate di assegno da marzo 2021 a maggio 2022, per le quali sussistevano tutti i requisiti di legge.
Le suddette rate non sono state erogate non a causa di una revisione sanitaria, ma per una valutazione dell' rivelatasi erronea con accertamento giudiziale passato in CP_2 giudicato, il cui effetto, per quello che qui rileva, è stato il riaccredito della retribuzione contestata con conseguente ripristino delle prestazioni legate al requisito contributivo e, quindi anche l'assegno ordinario.
Pag. 6 di 8 La domanda di ripristino dell'assegno ordinario con decorrenza da giugno 2022 non può invece, essere accolta, non sussistendo domanda amministrativa di conferma o di rinnovo.
Né colgono nel segno le argomentazioni della difesa di parte ricorrente circa il difetto di comunicazione del provvedimento di sospensione/ eliminazione della pensione in quanto l'ultima rata è stata erogata il 1° febbraio 2021; successivamente l' ha CP_2 notificato, in data 18.06.2021, il provvedimento di indebito dal quale chiaramente si evinceva la perdita del diritto alla pensione cat. IO n.17014215 a seguito del disconoscimento delle giornate agricole relative all'anno 2013 - 2014 e 2015 scaturito dagli accertamenti ispettivi.
L'impugnazione del provvedimento di indebito riguardava solo l'illegittimità della richiesta di restituzione di somme già riscosse.
Il ricorrente, dopo le notifiche di giugno 2021 non ha intrapreso nessuna iniziativa per contestare l'eliminazione della pensione.
La difesa del ricorrente adduce che il tentativo di depositare la domanda di conferma in prossimità della scadenza del secondo triennio, è stato rifiutato dal sistema.
Sostiene, quindi, che l'impossibilità di presentare la domanda di conferma sia ascrivibile alla responsabilità dell' e non alla negligenza del ricorrente. CP_2
Non vi è dubbio del grave pregiudizio che l'eliminazione dell'AOI ha cagionato al ricorrente ma tale situazione, lungi dal poter sostanziarsi nel riconoscimento di una prestazione in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, inferisce, invece, una potenziale responsabilità risarcitoria, per i mancati contributi, l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie e la perdita della chance di fruire dei benefici previdenziali sul cui consolidamento il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento.
Il ricorso, pertanto va parzialmente accolto.
Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza vanno liquidate in corrispondenza del valore della parte di domanda accolta e poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
Pag. 7 di 8 accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di al Parte_1 pagamento dei ratei di pensione Cat IO n. 17014215, maturati e non riscossi con decorrenza da marzo 2021 a maggio 2022, condannando l' al pagamento di CP_2 quanto dovuto per la relativa prestazione;
rigetta nel resto;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_2 ricorrente che liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da
5.20,00 a 26.000,00) in euro 1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Palmi, 14 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 8 di 8
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DUARDO ROCCO, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, resistente oggetto: ricostituzione per motivi contributivi assegno ordinario d'invalidità conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 settembre 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato titolare di pensione cat. IO e di aver ricevuto dall' , in data 18.06.2021, la CP_2 notifica di un provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 29.783,12 indebitamente pagata sulla prestazione in godimento per la perdita del diritto a seguito del disconoscimento delle giornate agricole relative all'anno 2013 -2014 e
2015 scaturita dagli accertamenti ispettivi effettuati all'azienda . Parte_2
Successivamente, con provvedimenti notificati in data 24.06.2021, l' , comunicava CP_2 al sig. il disconoscimento parziale di giornate di lavoro agricolo, intervenuto Parte_1 dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, per gli anni dal 2013 al 2015, tutti impugnati giudizialmente con ricorsi esitati con Sentenza n.265/2023 del 07.03.2023, del Tribunale di Palmi che, in accoglimento della domanda, riconosceva l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra e l'azienda agricola Parte_1 Pt_2
per gli anni 2013, 2014 e 2015, per un numero di 102 giornate lavorative per
[...] ciascun anno, ad ogni effetto di legge, anche ai fini del riconoscimento del periodo contributivo maturato e il diritto alla reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del
Comune di Palmi e dichiarava non sussistente l'indebito pagamento contestato al ricorrente con missiva del 18.06.2021.
Successivamente presentava, in data 9.06.2023, domanda di Ricostituzione Per Motivi
Contributivi della Pensione cat. IO n. 17014215, chiedendo di ripristinare l'assegno ordinario e di corrispondere gli arretrati producendo, in allegato, la già menzionata sentenza.
L' con provvedimento notificato in data 11.07.2023, comunicava che non era CP_2 possibile accogliere la domanda, per il seguente motivo: pensione eliminata”; avverso il rigetto proponeva ricorso amministrativo, inoltrato in data 08.08.2023, senza ricevere riscontro.
Reputando illegittima la eliminazione del diritto a percepire l'assegno ordinario, adiva il
Tribunale di Palmi, previa articolazione di prova testimoniale e richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di sentire accertare e dichiarare, l'illegittimità e l'arbitrarietà del provvedimento emesso dall' , sede di Palmi, datato 11 luglio 2023 e, per CP_2
l'effetto dichiarare la nullità o l'annullamento e l'immediata inefficacia del suddetto provvedimento, ritenendolo illegittimo, in quanto illegittimo e/o immotivato e/o generico;
Accertare e dichiarare, per effetto delle superiori richieste, il diritto in capo al
Pag. 2 di 8 sig. al riconoscimento della pensione cat. IO n. 17014215, al Parte_1 pagamento dei relativi ratei mensili maturati e non pagati da parte dell' , a far data CP_2 dal mese di gennaio 2021 ad oggi e, per l'effetto, 4) Condannare l' al pagamento CP_2 delle mensilità dal 1° gennaio 2021 al 30 maggio 2021 e dal 1° giugno 2021 ad oggi, della pensione cat. IO n. 17014215; Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.
CP_ L' costituendosi in giudizio, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e l'improcedibilità, ove non sia provato l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Nel merito evidenziava che la pensione Cat. IO era stata eliminata con decorrenza da marzo 2021, a seguito del venir meno del requisito contributivo per effetto del disconoscimento delle giornate agricole e conseguente contestazione dell'indebito, regolarmente notificato al ricorrente all'indirizzo di posta elettronica in data 18.06.2021, con esplicitazione delle motivazioni del Email_1 provvedimento.
Conclusisi i giudizi avviati dal ricorrente avverso i provvedimenti di disconoscimento parziale del rapporto di lavoro e di ripetizione d'indebito, l' dava esecuzione alla CP_2 sentenza ripristinando le giornate agricole e chiudendo la pratica d'indebito.
Precisa l' che parte ricorrente non ha agito in giudizio per la conferma della CP_2 permanenza dello stato invalidante.
A tal proposito osserva la difesa dell' , che il secondo biennio della pensione cat. CP_2
IO n. 17014215, con decorrenza 6/16, eliminata da marzo 2021, si era concluso a maggio 2022 e per il terzo triennio non era stata presentata alcuna domanda di conferma.
Ciò aveva comportato il rigetto della domanda di ricostituzione per motivi contributivi presentata in data 9.6.23, quando la pensione era stata già eliminata.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, è decisa con sentenza depositata telematicamente.
Pag. 3 di 8 Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in quanto la domanda amministrativa di ricostituzione, il cui rigetto è impugnato con il presente ricorso, è datata 9.06.2023, il provvedimento di reiezione è stato notificato in data 11.07.2023, e il ricorso amministrativo datato 8 agosto 2023, non è stato riscontrato nei successivi novanta giorni.
Dalla scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso decorrono i tre anni per introdurre l'azione giudiziaria che, evidentemente, non erano ancora decorsi alla data di deposito del ricorso (6 settembre 2025).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
La questione controversa riguarda il diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità per motivi contributivi.
La ricostituzione per motivi contributivi permette di ricalcolare una pensione già esistente, attraverso il computo di periodi di lavoro o contribuzione non calcolati in precedenza per svariate motivazioni.
Ove venga accolta con accreditamento di ulteriori contributi per periodi anteriori alla decorrenza originaria, si ottiene un ricalcolo dell'importo della pensione esistente.
La ricostituzione della pensione per motivi contributivi può riguardare:
Accreditamento di contribuzione non valutata in fase di prima liquidazione;
Esclusione di contribuzione già valutata in fase di prima liquidazione;
Modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in fase di prima liquidazione.
Per ottenere la ricostituzione, è necessario che sussista una prestazione pensionistica attiva.
Nel caso che ci occupa, al momento della presentazione della domanda di ricostituzione,
l'assegno ordinario era già stato eliminato. Da qui la motivazione del provvedimento di rigetto.
L'assegno ordinario di invalidità (Categoria IO) è una prestazione economica che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
, disciplinato dall'art 1 comma 7 della legge. 12 giugno 1984 n. 222. CP_2
Pag. 4 di 8 7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
La prestazione viene erogata su domanda, a coloro, la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale accertata dai medici dell' . CP_2
Contestualmente al requisito sanitario, occorre però soddisfare anche dei requisiti contributivi.
Infatti, è necessario avere 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (pari a 156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda (art. 4, Legge 222/84).
In fase di prima erogazione, pertanto, la prestazione non ha natura definitiva ma ha la durata di tre anni.
I percettori, in caso persistano i requisiti necessari, possono richiedere la conferma dell'assegno entro 120 giorni dalla data di scadenza.
Alla scadenza triennale dell'assegno ordinario di invalidità non è l' a convocare CP_2
l'invalido per la visita di revisione, ma è necessaria la domanda di rinnovo dell'interessato.
Alla scadenza del beneficio deve essere il titolare della misura a chiederne il rinnovo.
Se la domanda per il rinnovo è presentata nei sei mesi precedenti la scadenza dell'AOI, il pagamento dell'assegno mensile non viene sospeso e la conferma ha effetto immediato. Se la domanda, invece, è presentata nei 120 giorni che succedono la scadenza, il pagamento viene sospeso alla sua scadenza. Ed il rinnovo ha effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Se, infine, si presenta domanda dopo 120 giorni dalla scadenza dell'assegno, questa è considerata come presentazione di nuova domanda. E l'iter, quindi, ricomincia da zero,
Pag. 5 di 8 anche per i rinnovi che portano, poi, all'assegno definitivo. (Corte di Cassazione, sentenza 9745 del 2019.)
Nel caso affrontato dalla sentenza citata, la domanda per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità era stata presentata oltre i 120 giorni dalla scadenza del precedente assegno e la corte ha affermato che la domanda di conferma presentata senza il rispetto dei termini impone la verifica dei requisiti contributivo e sanitario.
L'inosservanza del termine determina la necessità di accertare entrambi i requisiti, sanitario e contributivo, al pari di una domanda nuova. In assenza di una tempestiva domanda di conferma, il requisito sanitario e contributivo doveva essere accertato con riferimento al giorno di presentazione della nuova domanda amministrativa di ripristino, da cui sarebbero decorsi gli effetti in caso di accertamento degli altri requisiti, e non a quello dell'originaria domanda. Secondo la suprema Corte la fissazione di un termine entro il quale deve essere proposta la domanda di conferma dell'assegno non è irragionevole, ma è legata alle caratteristiche della prestazione condizionata non solo al permanere del requisito sanitario, ma anche a quello del reddito e dei contributi.
Applicando queste coordinate nel giudizio che ci occupa, occorre rilevare che risulta accertato che la motivazione che ha comportato l'eliminazione dell'AOI relativo al secondo triennio, in anticipo (marzo 2021) rispetto alla naturale scadenza (maggio
2022), è stata determinata dal presunto venir meno del requisito contributivo per effetto del disconoscimento delle giornate lavorative.
Accertato, con sentenza passata in giudicato la sussistenza del requisito contributivo per il secondo triennio, risultante dal riaccredito dei contributi nel conto contributivo e, in costanza di validità del requisito sanitario fino al maggio 2022, non vi è dubbio che al ricorrente competono le rate di assegno da marzo 2021 a maggio 2022, per le quali sussistevano tutti i requisiti di legge.
Le suddette rate non sono state erogate non a causa di una revisione sanitaria, ma per una valutazione dell' rivelatasi erronea con accertamento giudiziale passato in CP_2 giudicato, il cui effetto, per quello che qui rileva, è stato il riaccredito della retribuzione contestata con conseguente ripristino delle prestazioni legate al requisito contributivo e, quindi anche l'assegno ordinario.
Pag. 6 di 8 La domanda di ripristino dell'assegno ordinario con decorrenza da giugno 2022 non può invece, essere accolta, non sussistendo domanda amministrativa di conferma o di rinnovo.
Né colgono nel segno le argomentazioni della difesa di parte ricorrente circa il difetto di comunicazione del provvedimento di sospensione/ eliminazione della pensione in quanto l'ultima rata è stata erogata il 1° febbraio 2021; successivamente l' ha CP_2 notificato, in data 18.06.2021, il provvedimento di indebito dal quale chiaramente si evinceva la perdita del diritto alla pensione cat. IO n.17014215 a seguito del disconoscimento delle giornate agricole relative all'anno 2013 - 2014 e 2015 scaturito dagli accertamenti ispettivi.
L'impugnazione del provvedimento di indebito riguardava solo l'illegittimità della richiesta di restituzione di somme già riscosse.
Il ricorrente, dopo le notifiche di giugno 2021 non ha intrapreso nessuna iniziativa per contestare l'eliminazione della pensione.
La difesa del ricorrente adduce che il tentativo di depositare la domanda di conferma in prossimità della scadenza del secondo triennio, è stato rifiutato dal sistema.
Sostiene, quindi, che l'impossibilità di presentare la domanda di conferma sia ascrivibile alla responsabilità dell' e non alla negligenza del ricorrente. CP_2
Non vi è dubbio del grave pregiudizio che l'eliminazione dell'AOI ha cagionato al ricorrente ma tale situazione, lungi dal poter sostanziarsi nel riconoscimento di una prestazione in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, inferisce, invece, una potenziale responsabilità risarcitoria, per i mancati contributi, l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie e la perdita della chance di fruire dei benefici previdenziali sul cui consolidamento il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento.
Il ricorso, pertanto va parzialmente accolto.
Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza vanno liquidate in corrispondenza del valore della parte di domanda accolta e poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
Pag. 7 di 8 accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di al Parte_1 pagamento dei ratei di pensione Cat IO n. 17014215, maturati e non riscossi con decorrenza da marzo 2021 a maggio 2022, condannando l' al pagamento di CP_2 quanto dovuto per la relativa prestazione;
rigetta nel resto;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_2 ricorrente che liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da
5.20,00 a 26.000,00) in euro 1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Palmi, 14 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 8 di 8