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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. 909/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata del Tribunale di Foggia sez. fallimentare in data 5.5.2025;
TRA
C.F. , con sede in San Severo (FG), Parte_1 P.IVA_1
C.so Amedeo D'Aosta n. 53 (c/o Studio ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore Sig. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Rondinone del Foro Parte_2 di Milano ( ) e dall'Avv. Luigi Iannarelli del Foro di Foggia ( CodiceFiscale_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in San Severo (FG), Via T.
[...]
Solis n. 4,
Reclamante - contro
Controparte_2
” (CF. ) in persona del Curatore avv. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore nella procedura per l'apertura della liquidazione controllata, avv. Massimiliano Vincitorio;
Liquidazione controllata Capitanata Società Agricola S.r.l., in persona del Liquidatore, dott.
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Basta del foro di Foggia ed Controparte_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Reclamate - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione controllata n. 38/2025 del Tribunale di Foggia. pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15.7.2025.
Fatto.
Con istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, depositata in data 2.10.24, la Controparte_2
in persona del curatore pro-tempore, chiedeva al
[...]
Tribunale di Foggia di dichiarare aperta la liquidazione controllata della Capitanata Società Agricola
a r.l.
Quest'ultima si costituiva nel procedimento, chiedendo il rigetto dell'istanza della curatela per carenza di legittimazione attiva, non rivestendo il fallimento la qualità di “creditore” di cui all'art. 268, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).
Con sentenza n. 38/2025, pubblicata e comunicata il 5 maggio 2025, il Tribunale di Foggia dichiarava aperta la liquidazione controllata nei confronti di , dettando le Parte_1 prescrizioni previste negli artt. 268 e ss. CCII.
Avverso detta sentenza, interponeva tempestivo reclamo la esponendo: Parte_1
- che, nelle leggi agrarie, il legislatore aveva subordinato l'accertamento dei crediti nei confronti del conduttore di fondi agricoli a procedure speciali, nell'ambito delle quali erano concesse ampie possibilità di sanatoria delle morosità;
- che il necessario raccordo fra l'ordinamento agrario e l'ordinamento della crisi d'impresa comportava che la qualifica di “creditore” ex art. 268 co. 2, CCII rispetto ad un soggetto conduttore di fondi agricoli, per i rapporti patrimoniali dipendenti dall'affitto, postulasse il preventivo esperimento delle procedure speciali in materia agraria, che era del tutto mancato nel caso di specie;
- che il primo giudice aveva erroneamente escluso che potesse operarsi una trasposizione in materia di crisi d'impresa degli istituti della normativa agraria dedotti (contestazione stragiudiziale, tentativo obbligatorio di conciliazione, termine per sanatoria della morosità), evidenziando che la normativa del CCII approntava (per l'imprenditore agricolo) adeguati strumenti per sostenerlo laddove versasse in crisi o in stato di insolvenza, che non erano stati attivati nel caso concreto;
- che, invero, la normativa agraria aveva carattere specifico e considerava proprio le esigenze degli affittuari di fondi rustici, mentre le soluzioni regolatorie previste nel CCII non erano state congegnate per le imprese agricole;
- che l'esclusione dal fallimento dell'imprenditore agricolo aveva proprio la finalità di non esporlo alle conseguenze pregiudizievoli della procedura concorsuale a causa di una o più annate agrarie infauste;
tale considerazione aveva una sua pregnanza anche rispetto alla procedura della liquidazione controllata, in quanto la legittimazione a presentare l'istanza per la sua apertura al creditore rispondeva all'interesse di avere a sua disposizione uno strumento di pressione che però,
pagina 2 di 9 nei confronti di un imprenditore agricolo, doveva essere modulato in relazione alle caratteristiche e ai peculiari rischi dell'attività agricola;
- che, pertanto, qualora si fosse ammessa la possibilità che il locatore/creditore potesse chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'affittuario/debitore di un fondo agricolo sulla base di una deliberazione sommaria ed incidentale dell'esistenza di un credito per una o più rate di affitto non pagate, veniva ad essere disattesa l'intera normativa prevista a tutela dell'affittuario di fondi rustici;
- che, comunque, dai complessivi rapporti di dare e avere tra il Fallimento Ratino e Capitanata
Agricola non emergeva comunque un credito a favore del primo;
- che, invero, non era tenuta al pagamento del canone di affitto in relazione ai terreni oggetto del controverso subaffitto con in quanto, al momento del deposito della Controparte_5 memoria di costituzione in primo grado, era intervenuta la sentenza n. 1330/2023 del Tribunale di
Foggia, confermata dalla sentenza n. 1352/2024 della Corte di Appello, che aveva dichiarato il subentro di nella sua posizione giuridica (quale subaffittuaria) in relazione ai fondi Controparte_5 oggetto del contratto di subaffitto;
- che, pertanto, non era tenuta al pagamento del canone relativo ai fondi oggetto di subaffitto a partire dell'11.07.2022, ovvero a partire dalla scadenza del termine di 4 mesi, decorrente dalla
PEC di dell'11.03.2022 (previsto dall'art. 21 della L. n. 203/82 ai fini della Controparte_5 decadenza del concedente dall'esercizio delle facoltà a lui riconosciute dalla medesima norma);
- che il debito di € 2.250,91, che residuava a suo carico per canoni, era compensabile con il maggior credito per spese giudiziali vantato da nei confronti del Parte_1 CP_2
, atteso che entrambi i crediti erano sorti successivamente al fallimento;
[...]
- che il credito vantato dal riguardava canoni di affitto maturati successivamente Controparte_2 al fallimento, per cui era un credito della massa suscettibile di compensazione legale con il debito della massa per spese legali, ai sensi delle norme civilistiche sulla compensazione ai sensi degli art. 1241 ss., nella specie ricorrendo tutti i requisiti della compensazione legale ex art. 1243, comma 1.c.c.; tanto premesso, chiedeva:
1) che venisse dichiarata la carenza della legittimazione attiva, a mente dell'art. 268, comma
2, c.c.i.i., dell'istante Controparte_2
;
[...]
2) che venisse dichiarata nulla e comunque riformata la sentenza n. 38/2025 resa nel giudizio
R.G. Liq. Contr. 135/2024 del Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, del giorno 26 marzo
2025, pubblicata e comunicata in data 5 maggio 2025, con conseguente revoca della dichiarazione di liquidazione controllata pronunciata nei confronti della reclamante e adozione di ogni altro provvedimento conseguente.
pagina 3 di 9 Si costituivano la Curatela della liquidazione controllata della Capitanata agricola a r.l. e il
, che deducevano la manifesta infondatezza del reclamo e ne Controparte_2 chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
Con nota del 3.6.2025, il Sostituto procuratore generale concludeva per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 15 luglio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Il primo motivo di reclamo si è incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione della normativa speciale agraria, che impone il preventivo esperimento di una serie di istituti (tentativo di conciliazione, contestazione stragiudiziale, possibilità di sanatoria per il pagamento dei canoni scaduti) a tutela dell'affittuario di fondo rustico;
detta normativa, a detta della reclamante, verrebbe evidentemente frustrata laddove si consentisse ad un creditore, sulla base di una sommaria delibazione del credito vantato per il mancato pagamento di uno o più canoni di affitto rimasti impagati, di chiedere l'apertura della liquidazione controllata, tanto più che solo nella competente sede giudiziale, con l'apporto di tecnici specializzati della materia, potrebbero accertarsi le reciproche ragioni creditorie scaturenti dal contratto agrario.
In particolare, secondo la reclamante, la qualifica di “creditore”, ex art. 268 CCII (rispetto a un conduttore di fondi agricoli), postulerebbe il preventivo esperimento delle procedure previste dalle leggi speciali, in modo da garantire l'effettiva esistenza del credito alla luce dei complessivi rapporti di dare-avere ed accertare la decadenza del conduttore dalla facoltà di sanatoria nelle tempistiche previste dalle leggi di ordinamento agrario.
Il motivo, per quanto suggestivo, è infondato.
Va premesso che la liquidazione controllata è regolamentata nel Capo IX del Titolo V (denominato
«Liquidazione giudiziale») (artt. 268-277 CCI).
Si tratta della terza delle procedure da sovraindebitamento finalizzata alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, e disciplinata sulla falsariga della liquidazione giudiziale.
Non è dunque solo il profilo nominalistico ad indurre l'interprete ad applicare all'istituto in esame le norme della liquidazione giudiziale, ma anche la collocazione delle disposizioni relative nel titolo dedicato alla liquidazione giudiziale (mentre gli altri due istituti del sovraindebitamento sono collocati prima della disciplina del concordato preventivo).
Dovendosi pertanto applicare alla liquidazione controllata le norme sulla liquidazione giudiziale, i creditori possono chiedere l'apertura della liquidazione controllata solo quando il debitore verte in stato di insolvenza, allineandosi alla legittimazione del pubblico ministero.
La ratio dell'istituto è quella di sottrarre all'imprenditore la disponibilità esclusiva della sua impresa, quantomeno nel momento della crisi, per rimetterla nelle mani, oltre che sue, anche dei creditori e dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di sorveglianza.
E la medesima direzione riguarda ora anche il debitore civile e l'imprenditore escluso dalla liquidazione giudiziale, come nel caso di specie.
pagina 4 di 9 Dal punto di vista soggettivo, la liquidazione controllata può essere proposta dai consumatori, dai professionisti, dalle imprese minori e dagli imprenditori agricoli, dalle start-up innovative, nonché da «ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».
Il legislatore non prevede distinzioni di sorta, né assoggetta l'imprenditore agricolo che intende chiedere la liquidazione controllata al rispetto della normativa agraria, per cui non si vede perché dovrebbe valere il contrario allorquando a chiedere la liquidazione controllata nei confronti di una impresa agricola sia un creditore di quest'ultima; né si vede perché la disciplina speciale in materia agraria debba essere ritenuta prevalente in questa materia, laddove l'interesse tutelato non è quello del singolo soggetto del rapporto agrario, bensì l'interesse generale (e collettivo) ad attutire il più possibile la propagazione degli effetti della crisi e di favorire la sua emersione anticipata, in modo da tutelare sia la posizione del debitore che versa in uno stato di insolvenza che i diritti spettanti ai creditori;
peraltro, come detto dal primo Giudice, il Codice della Crisi ha previsto, nel nuovo impianto, che gli imprenditori agricoli (anche nel caso in cui superino i parametri indicati nell'art. 2, 1° comma, lett. d), esclusi dalla liquidazione giudiziale e dal concordato preventivo, hanno a disposizione, oltre alle convenzioni di moratoria (art. 62 CCI), tre procedure: gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCI), il concordato minore e la liquidazione controllata, che nel caso di specie non sono state affatto attivate dalla debitrice, per quanto versasse in uno stato di insolvenza.
E lo specifico oggetto del giudizio - si ripete - non è quello di accertare la legittimità del rapporto agrario, bensì di accertare lo stato di insolvenza del debitore e/o di limitare gli effetti della crisi, assoggettando alla procedura i soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale, per i quali l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro cinquantamila (art. 268, 2° comma), in parallelo dunque con l'analoga soglia prevista per la liquidazione giudiziale.
Ne deriva che, in quest'ottica, non ha pregio la necessità, per il creditore, del preventivo esperimento di procedure speciali (v. anche Corte di Appello Bari n. 1497/2024), né ha senso parlare di una necessità di applicazione della normativa speciale agraria, posto che non si verte in una "controversia agraria", tale da attrarre la causa nella competenza del giudice specializzato, bensì in una procedura nella quale l'oggetto del giudizio resta circoscritto all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore agricolo a seguito dell'istanza proposta dal creditore (cfr., in quest'ordine di idee, anche Cass. 16 giugno 1990 n. 6082 e 25 marzo 1997 n. 2619; Cass.
2.8.2002, n. 11637).
Ciò premesso, può essere esaminato il secondo motivo del reclamo.
Va al riguardo rilevato che la reclamante ha dedotto:
pagina 5 di 9 - che non sussisteva il credito vantato dalla curatela del fallimento, posto che, al momento della costituzione in giudizio, era intervenuta sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia, sezione agraria (sent. 1330/2023), che aveva riconosciuto il subaffitto delle per una Controparte_5 parte dei terreni, successivamente confermata dalla sentenza della Corte di appello n. 1352/2024, pubblicata il 18.2.2025 (non impugnata e passata in giudicato), sicchè non era tenuta al pagamento del canone (relativo ai fondi oggetto del subaffitto) a far data dal 11.7.2022 (ovvero a partire dalla scadenza del termine di 4 mesi, decorrente dalla PEC dell'11.3.2022, con la quale la società aveva sostenuto di essere subaffittuaria e invitato il fallimento a Controparte_5 CP_2 comunicare se intendeva esercitare la facoltà di subentro in relazione ai fondi oggetto del subaffitto);
- che, quanto al residuo dare di € 2.250,91, esso era compensabile con le spese legali riconosciute in suo favore per le sentenze passate in giudicato (n. 101/2023 del tribunale di Foggia e 312/2024 della Corte di Appello di Bari), ammontanti ad € 14.405,05, per cui il fallimento non era creditore di essa reclamante;
- che inoltre il fallimento era rimasto inadempiente all'obbligo di pagare i canoni consortili, il che aveva determinato la mancata erogazione del servizio irriguo, per cui si trattava di credito che vantava in parte nei confronti della fallita e in parte nei confronti della massa.
Ciò posto, anche detto motivo - a parere della Corte - è infondato.
Giova premettere che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che ha accertato la regolarità del subentro – quale affittuaria – di rispetto alla Controparte_5
con obbligo della prima di corrispondere una parte del canone (€ Parte_1
38.400,00 annui) a far data dall'11.7.2022 è intervenuto successivamente alla decisione del
Tribunale di Foggia, per cui si tratta di fatto sopravvenuto, irrilevante nella sede del reclamo e che non può essere in alcun modo preso in considerazione ai fini della decisione, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (v., inter alia, Cass. 12 marzo 2021, n.7121; Cass.
28 giugno 2017, n.16180 e tante altre).
Ne deriva che non può tenersi conto della sentenza della Corte di appello passata in giudicato, posto che ciò contrasterebbe col principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che impone l'utilizzazione di fatti esistenti al momento della decisione sulla istanza per l'apertura della liquidazione, avendo il reclamo solo la verifica della ricorrenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale alla stregua della situazione di fatto esistete al momento in cui essa venne aperta (v. Cass. 8609/2020).
Ciò posto, pur non volendo considerare l'intero credito vantato dal fallimento (€ 98.842,58) CP_2 per i canoni non pagati al momento della presentazione dell'istanza per l'apertura della liquidazione controllata e considerare regolare il contratto di subaffitto per i terreni in agro di San
pagina 6 di 9 Severo per un canone pari al 64% di quello oggetto del contratto di affitto a maturarsi per l'intera durata del contratto (per quanto la avesse dedotto, nella diversa sede agraria, la Parte_1 simulazione del contratto di subaffitto e la nullità del contratto di subaffitto intercorso), comunque residua, per espressa ammissione della reclamante, un debito di € 2.250,91, che non è compensabile con le spese legali riconosciute con le sentenze in questione, posto che il controcredito vantato dalla (per le sentenze del Tribunale di Foggia e della Parte_1 corte di Appello di Bari) non è della società, ma della massa, in quanto sorto in corso di procedura.
La ragione di ciò risiede nella impossibilità di applicare la compensazione ex art. 155 CCII - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - fra un credito concorsuale, preesistente alla liquidazione giudiziale, e un credito della massa, sorto durante la procedura della liquidazione controllata, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito della società in liquidazione, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale;
è infatti principio comunemente affermato che la compensazione determina una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa la compensazione purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (Cass., Sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046).
Ciò che rileva è che il credito invocato e il debito opposto in compensazione siano sorti o entrambi prima della apertura della procedura (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19335) - benché il controcredito possa divenire liquido ed esigibile successivamente, oppure entrambi siano sorti successivamente all'apertura della procedura e, in quanto tali, siano omogenei.
La ragione per cui la compensazione può essere operata avuto riguardo alla data del sorgere del credito è data dal fatto che i crediti che sorgono prima della procedura sono entrambi vantati verso l'imprenditore insolvente (e, quindi, possono essere compensati con debiti dello stesso soggetto insolvente), laddove i crediti sorti dopo la procedura sono vantati dalla massa dei creditori e possono essere compensati con debiti della massa (e non dell'imprenditore insolvente).
Né può valere l'argomentazione che i crediti del fallimento derivanti dai canoni locatizi siano maturati “successivamente al fallimento” . CP_2
Ritiene la Corte che, sul profilo qui da ultimo in discussione, pur qualificandosi la locazione come contratto che si manifesta in una esecuzione continuata o ripetuta, la prestazione in esso dedotta resta unica, anche se non dovuta in unica solutio per volontà delle parti;
così che, pur essendo l'obbligo del pagamento del canone un'obbligazione a tratto successivo, ciononostante il frazionamento delle prestazioni non fraziona a sua volta il contratto, anche considerato che il locatore è tenuto a far godere l'immobile per tutto il tempo pattuito.
I crediti del locatore - in ragione della natura consensuale ed obbligatoria del vincolo - si perfezionano e producono effetti, di conseguenza, fin dalla conclusione del contratto, dal quale sorgono sia l'obbligazione del locatore di dare seguito all'attribuzione di godimento della res pagina 7 di 9 locata, sia quella del conduttore di pagare il corrispettivo e di adempiere alle altre obbligazioni accessorie previste.
E il contratto era stato stipulato in data anteriore al fallimento.
Esclusa dunque la compensabilità delle reciproche ragioni di debito credito, ne deriva - pur volendo ammettere che fosse subentrata, a far data dall'11.3.2022, la società Controparte_5 nel pagamento del subaffitto - che la era debitrice nei confronti del
[...] Parte_1 CP_2
per la somma di € 2.250,91, per cui sussisteva la legittimazione del ad attivare
[...] CP_2 la procedura di liquidazione controllata, in quanto creditrice.
Quanto all'asserito credito risarcitorio vantato verso il per il mancato Controparte_2 pagamento, da parte di quest'ultimo, di canoni fissi in favore del consorzio di bonifica della
Capitanata, va detto che detta allegazione è rimasta sfornita del benchè minimo riscontro istruttorio, nonché contraddetta dal fatto che l'affittuaria ha continuato a condurre ininterrottamente i fondi dal 2009 senza mai attivare alcun procedimento nei confronti della concedente e, soprattutto, continuando a versare – sia pur parzialmente – il canone concordato.
Con riguardo, infine, allo stato di insolvenza, dovendosi applicare - in quanto compatibili - le norme sulla liquidazione giudiziale, è indubbio che sussistesse lo stato di insolvenza della
, posto che non è contestato che la società fosse debitrice nei confronti dell'Erario di Parte_1 una somma di € 1.529.496,48, come certificato dall'Agenzia delle entrate riscossione nella nota depositata il 10.12.2024, portata da cartelle esattoriali risalenti al 2012, segno inequivocabile che da tempo la società era in stato di decozione. CP_ Risulta altresì debito verso l non ancora iscritto a ruolo di € 3.954,40 e i dati dei bilanci, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, evidenziano una condizione di assoluta incapacità dell'azienda agricola di fronteggiare la pesante debitoria su di essa gravante (al 2021, la società presentava un attivo pari ad € 636.283,00 e ricavi per € 574.653,00, a fronte di una debitoria di oltre 1.500.000,00; nel 2022, pur rimando invariati i debiti, i ricavi hanno subito una drastica riduzione, scendendo ad € 299.129,00; nel 2023, l'attivo è sceso a € 464.315,00, con ricavi pari a soli € 40.907,00, mentre il passivo è rimasto pressochè invariato).
Orbene, se la debitoria è pari al triplo dell'attivo patrimoniale, è evidente che la società non è in grado di fronteggiare le proprie obbligazioni con mezzi normali, tanto più che i bilanci sono tutti e tre chiusi in perdita, con patrimonio netto negativo di € 903.300,00 nel 2022 ed € 1.124.755,00 nel 2023.
E' poi appena il caso di precisare che non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante, ma unicamente al fatto che sussiste la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti ed impagati di importo complessivamente superiore ad curo cinquantamila (v. in materia di fallimento, Cass. 26926/2017 tra le tantissime).
In conclusione, non vi sono i presupposti per l'accoglimento del reclamo, per cui la sentenza impugnata va confermata integralmente.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore indeterminabile complessità bassa, fase di studio, di introduzione, trattazione e decisoria) in favore della curatela e della creditrice procedente.
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento a carico del reclamante dell'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento, a favore di ciascuna parte reclamata costituita, delle spese di lite, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.996,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 15.7.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. 909/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata del Tribunale di Foggia sez. fallimentare in data 5.5.2025;
TRA
C.F. , con sede in San Severo (FG), Parte_1 P.IVA_1
C.so Amedeo D'Aosta n. 53 (c/o Studio ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore Sig. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Rondinone del Foro Parte_2 di Milano ( ) e dall'Avv. Luigi Iannarelli del Foro di Foggia ( CodiceFiscale_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in San Severo (FG), Via T.
[...]
Solis n. 4,
Reclamante - contro
Controparte_2
” (CF. ) in persona del Curatore avv. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore nella procedura per l'apertura della liquidazione controllata, avv. Massimiliano Vincitorio;
Liquidazione controllata Capitanata Società Agricola S.r.l., in persona del Liquidatore, dott.
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Basta del foro di Foggia ed Controparte_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Reclamate - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione controllata n. 38/2025 del Tribunale di Foggia. pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15.7.2025.
Fatto.
Con istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, depositata in data 2.10.24, la Controparte_2
in persona del curatore pro-tempore, chiedeva al
[...]
Tribunale di Foggia di dichiarare aperta la liquidazione controllata della Capitanata Società Agricola
a r.l.
Quest'ultima si costituiva nel procedimento, chiedendo il rigetto dell'istanza della curatela per carenza di legittimazione attiva, non rivestendo il fallimento la qualità di “creditore” di cui all'art. 268, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).
Con sentenza n. 38/2025, pubblicata e comunicata il 5 maggio 2025, il Tribunale di Foggia dichiarava aperta la liquidazione controllata nei confronti di , dettando le Parte_1 prescrizioni previste negli artt. 268 e ss. CCII.
Avverso detta sentenza, interponeva tempestivo reclamo la esponendo: Parte_1
- che, nelle leggi agrarie, il legislatore aveva subordinato l'accertamento dei crediti nei confronti del conduttore di fondi agricoli a procedure speciali, nell'ambito delle quali erano concesse ampie possibilità di sanatoria delle morosità;
- che il necessario raccordo fra l'ordinamento agrario e l'ordinamento della crisi d'impresa comportava che la qualifica di “creditore” ex art. 268 co. 2, CCII rispetto ad un soggetto conduttore di fondi agricoli, per i rapporti patrimoniali dipendenti dall'affitto, postulasse il preventivo esperimento delle procedure speciali in materia agraria, che era del tutto mancato nel caso di specie;
- che il primo giudice aveva erroneamente escluso che potesse operarsi una trasposizione in materia di crisi d'impresa degli istituti della normativa agraria dedotti (contestazione stragiudiziale, tentativo obbligatorio di conciliazione, termine per sanatoria della morosità), evidenziando che la normativa del CCII approntava (per l'imprenditore agricolo) adeguati strumenti per sostenerlo laddove versasse in crisi o in stato di insolvenza, che non erano stati attivati nel caso concreto;
- che, invero, la normativa agraria aveva carattere specifico e considerava proprio le esigenze degli affittuari di fondi rustici, mentre le soluzioni regolatorie previste nel CCII non erano state congegnate per le imprese agricole;
- che l'esclusione dal fallimento dell'imprenditore agricolo aveva proprio la finalità di non esporlo alle conseguenze pregiudizievoli della procedura concorsuale a causa di una o più annate agrarie infauste;
tale considerazione aveva una sua pregnanza anche rispetto alla procedura della liquidazione controllata, in quanto la legittimazione a presentare l'istanza per la sua apertura al creditore rispondeva all'interesse di avere a sua disposizione uno strumento di pressione che però,
pagina 2 di 9 nei confronti di un imprenditore agricolo, doveva essere modulato in relazione alle caratteristiche e ai peculiari rischi dell'attività agricola;
- che, pertanto, qualora si fosse ammessa la possibilità che il locatore/creditore potesse chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'affittuario/debitore di un fondo agricolo sulla base di una deliberazione sommaria ed incidentale dell'esistenza di un credito per una o più rate di affitto non pagate, veniva ad essere disattesa l'intera normativa prevista a tutela dell'affittuario di fondi rustici;
- che, comunque, dai complessivi rapporti di dare e avere tra il Fallimento Ratino e Capitanata
Agricola non emergeva comunque un credito a favore del primo;
- che, invero, non era tenuta al pagamento del canone di affitto in relazione ai terreni oggetto del controverso subaffitto con in quanto, al momento del deposito della Controparte_5 memoria di costituzione in primo grado, era intervenuta la sentenza n. 1330/2023 del Tribunale di
Foggia, confermata dalla sentenza n. 1352/2024 della Corte di Appello, che aveva dichiarato il subentro di nella sua posizione giuridica (quale subaffittuaria) in relazione ai fondi Controparte_5 oggetto del contratto di subaffitto;
- che, pertanto, non era tenuta al pagamento del canone relativo ai fondi oggetto di subaffitto a partire dell'11.07.2022, ovvero a partire dalla scadenza del termine di 4 mesi, decorrente dalla
PEC di dell'11.03.2022 (previsto dall'art. 21 della L. n. 203/82 ai fini della Controparte_5 decadenza del concedente dall'esercizio delle facoltà a lui riconosciute dalla medesima norma);
- che il debito di € 2.250,91, che residuava a suo carico per canoni, era compensabile con il maggior credito per spese giudiziali vantato da nei confronti del Parte_1 CP_2
, atteso che entrambi i crediti erano sorti successivamente al fallimento;
[...]
- che il credito vantato dal riguardava canoni di affitto maturati successivamente Controparte_2 al fallimento, per cui era un credito della massa suscettibile di compensazione legale con il debito della massa per spese legali, ai sensi delle norme civilistiche sulla compensazione ai sensi degli art. 1241 ss., nella specie ricorrendo tutti i requisiti della compensazione legale ex art. 1243, comma 1.c.c.; tanto premesso, chiedeva:
1) che venisse dichiarata la carenza della legittimazione attiva, a mente dell'art. 268, comma
2, c.c.i.i., dell'istante Controparte_2
;
[...]
2) che venisse dichiarata nulla e comunque riformata la sentenza n. 38/2025 resa nel giudizio
R.G. Liq. Contr. 135/2024 del Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, del giorno 26 marzo
2025, pubblicata e comunicata in data 5 maggio 2025, con conseguente revoca della dichiarazione di liquidazione controllata pronunciata nei confronti della reclamante e adozione di ogni altro provvedimento conseguente.
pagina 3 di 9 Si costituivano la Curatela della liquidazione controllata della Capitanata agricola a r.l. e il
, che deducevano la manifesta infondatezza del reclamo e ne Controparte_2 chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
Con nota del 3.6.2025, il Sostituto procuratore generale concludeva per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 15 luglio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Il primo motivo di reclamo si è incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione della normativa speciale agraria, che impone il preventivo esperimento di una serie di istituti (tentativo di conciliazione, contestazione stragiudiziale, possibilità di sanatoria per il pagamento dei canoni scaduti) a tutela dell'affittuario di fondo rustico;
detta normativa, a detta della reclamante, verrebbe evidentemente frustrata laddove si consentisse ad un creditore, sulla base di una sommaria delibazione del credito vantato per il mancato pagamento di uno o più canoni di affitto rimasti impagati, di chiedere l'apertura della liquidazione controllata, tanto più che solo nella competente sede giudiziale, con l'apporto di tecnici specializzati della materia, potrebbero accertarsi le reciproche ragioni creditorie scaturenti dal contratto agrario.
In particolare, secondo la reclamante, la qualifica di “creditore”, ex art. 268 CCII (rispetto a un conduttore di fondi agricoli), postulerebbe il preventivo esperimento delle procedure previste dalle leggi speciali, in modo da garantire l'effettiva esistenza del credito alla luce dei complessivi rapporti di dare-avere ed accertare la decadenza del conduttore dalla facoltà di sanatoria nelle tempistiche previste dalle leggi di ordinamento agrario.
Il motivo, per quanto suggestivo, è infondato.
Va premesso che la liquidazione controllata è regolamentata nel Capo IX del Titolo V (denominato
«Liquidazione giudiziale») (artt. 268-277 CCI).
Si tratta della terza delle procedure da sovraindebitamento finalizzata alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, e disciplinata sulla falsariga della liquidazione giudiziale.
Non è dunque solo il profilo nominalistico ad indurre l'interprete ad applicare all'istituto in esame le norme della liquidazione giudiziale, ma anche la collocazione delle disposizioni relative nel titolo dedicato alla liquidazione giudiziale (mentre gli altri due istituti del sovraindebitamento sono collocati prima della disciplina del concordato preventivo).
Dovendosi pertanto applicare alla liquidazione controllata le norme sulla liquidazione giudiziale, i creditori possono chiedere l'apertura della liquidazione controllata solo quando il debitore verte in stato di insolvenza, allineandosi alla legittimazione del pubblico ministero.
La ratio dell'istituto è quella di sottrarre all'imprenditore la disponibilità esclusiva della sua impresa, quantomeno nel momento della crisi, per rimetterla nelle mani, oltre che sue, anche dei creditori e dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di sorveglianza.
E la medesima direzione riguarda ora anche il debitore civile e l'imprenditore escluso dalla liquidazione giudiziale, come nel caso di specie.
pagina 4 di 9 Dal punto di vista soggettivo, la liquidazione controllata può essere proposta dai consumatori, dai professionisti, dalle imprese minori e dagli imprenditori agricoli, dalle start-up innovative, nonché da «ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».
Il legislatore non prevede distinzioni di sorta, né assoggetta l'imprenditore agricolo che intende chiedere la liquidazione controllata al rispetto della normativa agraria, per cui non si vede perché dovrebbe valere il contrario allorquando a chiedere la liquidazione controllata nei confronti di una impresa agricola sia un creditore di quest'ultima; né si vede perché la disciplina speciale in materia agraria debba essere ritenuta prevalente in questa materia, laddove l'interesse tutelato non è quello del singolo soggetto del rapporto agrario, bensì l'interesse generale (e collettivo) ad attutire il più possibile la propagazione degli effetti della crisi e di favorire la sua emersione anticipata, in modo da tutelare sia la posizione del debitore che versa in uno stato di insolvenza che i diritti spettanti ai creditori;
peraltro, come detto dal primo Giudice, il Codice della Crisi ha previsto, nel nuovo impianto, che gli imprenditori agricoli (anche nel caso in cui superino i parametri indicati nell'art. 2, 1° comma, lett. d), esclusi dalla liquidazione giudiziale e dal concordato preventivo, hanno a disposizione, oltre alle convenzioni di moratoria (art. 62 CCI), tre procedure: gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCI), il concordato minore e la liquidazione controllata, che nel caso di specie non sono state affatto attivate dalla debitrice, per quanto versasse in uno stato di insolvenza.
E lo specifico oggetto del giudizio - si ripete - non è quello di accertare la legittimità del rapporto agrario, bensì di accertare lo stato di insolvenza del debitore e/o di limitare gli effetti della crisi, assoggettando alla procedura i soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale, per i quali l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro cinquantamila (art. 268, 2° comma), in parallelo dunque con l'analoga soglia prevista per la liquidazione giudiziale.
Ne deriva che, in quest'ottica, non ha pregio la necessità, per il creditore, del preventivo esperimento di procedure speciali (v. anche Corte di Appello Bari n. 1497/2024), né ha senso parlare di una necessità di applicazione della normativa speciale agraria, posto che non si verte in una "controversia agraria", tale da attrarre la causa nella competenza del giudice specializzato, bensì in una procedura nella quale l'oggetto del giudizio resta circoscritto all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore agricolo a seguito dell'istanza proposta dal creditore (cfr., in quest'ordine di idee, anche Cass. 16 giugno 1990 n. 6082 e 25 marzo 1997 n. 2619; Cass.
2.8.2002, n. 11637).
Ciò premesso, può essere esaminato il secondo motivo del reclamo.
Va al riguardo rilevato che la reclamante ha dedotto:
pagina 5 di 9 - che non sussisteva il credito vantato dalla curatela del fallimento, posto che, al momento della costituzione in giudizio, era intervenuta sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia, sezione agraria (sent. 1330/2023), che aveva riconosciuto il subaffitto delle per una Controparte_5 parte dei terreni, successivamente confermata dalla sentenza della Corte di appello n. 1352/2024, pubblicata il 18.2.2025 (non impugnata e passata in giudicato), sicchè non era tenuta al pagamento del canone (relativo ai fondi oggetto del subaffitto) a far data dal 11.7.2022 (ovvero a partire dalla scadenza del termine di 4 mesi, decorrente dalla PEC dell'11.3.2022, con la quale la società aveva sostenuto di essere subaffittuaria e invitato il fallimento a Controparte_5 CP_2 comunicare se intendeva esercitare la facoltà di subentro in relazione ai fondi oggetto del subaffitto);
- che, quanto al residuo dare di € 2.250,91, esso era compensabile con le spese legali riconosciute in suo favore per le sentenze passate in giudicato (n. 101/2023 del tribunale di Foggia e 312/2024 della Corte di Appello di Bari), ammontanti ad € 14.405,05, per cui il fallimento non era creditore di essa reclamante;
- che inoltre il fallimento era rimasto inadempiente all'obbligo di pagare i canoni consortili, il che aveva determinato la mancata erogazione del servizio irriguo, per cui si trattava di credito che vantava in parte nei confronti della fallita e in parte nei confronti della massa.
Ciò posto, anche detto motivo - a parere della Corte - è infondato.
Giova premettere che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che ha accertato la regolarità del subentro – quale affittuaria – di rispetto alla Controparte_5
con obbligo della prima di corrispondere una parte del canone (€ Parte_1
38.400,00 annui) a far data dall'11.7.2022 è intervenuto successivamente alla decisione del
Tribunale di Foggia, per cui si tratta di fatto sopravvenuto, irrilevante nella sede del reclamo e che non può essere in alcun modo preso in considerazione ai fini della decisione, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (v., inter alia, Cass. 12 marzo 2021, n.7121; Cass.
28 giugno 2017, n.16180 e tante altre).
Ne deriva che non può tenersi conto della sentenza della Corte di appello passata in giudicato, posto che ciò contrasterebbe col principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che impone l'utilizzazione di fatti esistenti al momento della decisione sulla istanza per l'apertura della liquidazione, avendo il reclamo solo la verifica della ricorrenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale alla stregua della situazione di fatto esistete al momento in cui essa venne aperta (v. Cass. 8609/2020).
Ciò posto, pur non volendo considerare l'intero credito vantato dal fallimento (€ 98.842,58) CP_2 per i canoni non pagati al momento della presentazione dell'istanza per l'apertura della liquidazione controllata e considerare regolare il contratto di subaffitto per i terreni in agro di San
pagina 6 di 9 Severo per un canone pari al 64% di quello oggetto del contratto di affitto a maturarsi per l'intera durata del contratto (per quanto la avesse dedotto, nella diversa sede agraria, la Parte_1 simulazione del contratto di subaffitto e la nullità del contratto di subaffitto intercorso), comunque residua, per espressa ammissione della reclamante, un debito di € 2.250,91, che non è compensabile con le spese legali riconosciute con le sentenze in questione, posto che il controcredito vantato dalla (per le sentenze del Tribunale di Foggia e della Parte_1 corte di Appello di Bari) non è della società, ma della massa, in quanto sorto in corso di procedura.
La ragione di ciò risiede nella impossibilità di applicare la compensazione ex art. 155 CCII - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - fra un credito concorsuale, preesistente alla liquidazione giudiziale, e un credito della massa, sorto durante la procedura della liquidazione controllata, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito della società in liquidazione, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale;
è infatti principio comunemente affermato che la compensazione determina una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa la compensazione purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (Cass., Sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046).
Ciò che rileva è che il credito invocato e il debito opposto in compensazione siano sorti o entrambi prima della apertura della procedura (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19335) - benché il controcredito possa divenire liquido ed esigibile successivamente, oppure entrambi siano sorti successivamente all'apertura della procedura e, in quanto tali, siano omogenei.
La ragione per cui la compensazione può essere operata avuto riguardo alla data del sorgere del credito è data dal fatto che i crediti che sorgono prima della procedura sono entrambi vantati verso l'imprenditore insolvente (e, quindi, possono essere compensati con debiti dello stesso soggetto insolvente), laddove i crediti sorti dopo la procedura sono vantati dalla massa dei creditori e possono essere compensati con debiti della massa (e non dell'imprenditore insolvente).
Né può valere l'argomentazione che i crediti del fallimento derivanti dai canoni locatizi siano maturati “successivamente al fallimento” . CP_2
Ritiene la Corte che, sul profilo qui da ultimo in discussione, pur qualificandosi la locazione come contratto che si manifesta in una esecuzione continuata o ripetuta, la prestazione in esso dedotta resta unica, anche se non dovuta in unica solutio per volontà delle parti;
così che, pur essendo l'obbligo del pagamento del canone un'obbligazione a tratto successivo, ciononostante il frazionamento delle prestazioni non fraziona a sua volta il contratto, anche considerato che il locatore è tenuto a far godere l'immobile per tutto il tempo pattuito.
I crediti del locatore - in ragione della natura consensuale ed obbligatoria del vincolo - si perfezionano e producono effetti, di conseguenza, fin dalla conclusione del contratto, dal quale sorgono sia l'obbligazione del locatore di dare seguito all'attribuzione di godimento della res pagina 7 di 9 locata, sia quella del conduttore di pagare il corrispettivo e di adempiere alle altre obbligazioni accessorie previste.
E il contratto era stato stipulato in data anteriore al fallimento.
Esclusa dunque la compensabilità delle reciproche ragioni di debito credito, ne deriva - pur volendo ammettere che fosse subentrata, a far data dall'11.3.2022, la società Controparte_5 nel pagamento del subaffitto - che la era debitrice nei confronti del
[...] Parte_1 CP_2
per la somma di € 2.250,91, per cui sussisteva la legittimazione del ad attivare
[...] CP_2 la procedura di liquidazione controllata, in quanto creditrice.
Quanto all'asserito credito risarcitorio vantato verso il per il mancato Controparte_2 pagamento, da parte di quest'ultimo, di canoni fissi in favore del consorzio di bonifica della
Capitanata, va detto che detta allegazione è rimasta sfornita del benchè minimo riscontro istruttorio, nonché contraddetta dal fatto che l'affittuaria ha continuato a condurre ininterrottamente i fondi dal 2009 senza mai attivare alcun procedimento nei confronti della concedente e, soprattutto, continuando a versare – sia pur parzialmente – il canone concordato.
Con riguardo, infine, allo stato di insolvenza, dovendosi applicare - in quanto compatibili - le norme sulla liquidazione giudiziale, è indubbio che sussistesse lo stato di insolvenza della
, posto che non è contestato che la società fosse debitrice nei confronti dell'Erario di Parte_1 una somma di € 1.529.496,48, come certificato dall'Agenzia delle entrate riscossione nella nota depositata il 10.12.2024, portata da cartelle esattoriali risalenti al 2012, segno inequivocabile che da tempo la società era in stato di decozione. CP_ Risulta altresì debito verso l non ancora iscritto a ruolo di € 3.954,40 e i dati dei bilanci, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, evidenziano una condizione di assoluta incapacità dell'azienda agricola di fronteggiare la pesante debitoria su di essa gravante (al 2021, la società presentava un attivo pari ad € 636.283,00 e ricavi per € 574.653,00, a fronte di una debitoria di oltre 1.500.000,00; nel 2022, pur rimando invariati i debiti, i ricavi hanno subito una drastica riduzione, scendendo ad € 299.129,00; nel 2023, l'attivo è sceso a € 464.315,00, con ricavi pari a soli € 40.907,00, mentre il passivo è rimasto pressochè invariato).
Orbene, se la debitoria è pari al triplo dell'attivo patrimoniale, è evidente che la società non è in grado di fronteggiare le proprie obbligazioni con mezzi normali, tanto più che i bilanci sono tutti e tre chiusi in perdita, con patrimonio netto negativo di € 903.300,00 nel 2022 ed € 1.124.755,00 nel 2023.
E' poi appena il caso di precisare che non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante, ma unicamente al fatto che sussiste la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti ed impagati di importo complessivamente superiore ad curo cinquantamila (v. in materia di fallimento, Cass. 26926/2017 tra le tantissime).
In conclusione, non vi sono i presupposti per l'accoglimento del reclamo, per cui la sentenza impugnata va confermata integralmente.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore indeterminabile complessità bassa, fase di studio, di introduzione, trattazione e decisoria) in favore della curatela e della creditrice procedente.
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento a carico del reclamante dell'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento, a favore di ciascuna parte reclamata costituita, delle spese di lite, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.996,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 15.7.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
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