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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PINELLI LIVIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia, Corso Strada Nuova n. 86;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albuzzano, in data 28/04/1991, (atto n. 1, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto con facoltà di risiedere ove lo riterranno più opportuno secondo le loro condizioni personali e patrimoniali;
2. La casa coniugale di esclusiva proprietà della moglie, sita in Albuzzano (PV), Via
Olona n. 133 contraddistinta dai seguenti dati catastali:
pag. 1 di 4 -al foglio 13, numero 961, sub. 5, categoria C/6, classe 2, consistenza 16 mq. Superficie catastale 21 mq, Rendita catastale € 32,23 , Via Olona n. 133, Piano T – Box. N. 1;
-al foglio 13, numero 961, sub. 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 mq. Superficie catastale 15 mq, Rendita catastale € 22,16 , Via Olona n. 133, Piano T – Box. N. 2;
- al foglio 13, numero 628, sub. n. 5, categoria A3, classe 2, consistenza vani 5,0, superficie catastale totale 91 mq totale escluse aree scoperte mq 89, rendita catastale €
188,51 – Via Olona 133, Piano 1, appartamento;
-al foglio 13, numero 628, sub. n. 6, categoria C/2, classe U, consistenza 16 mq., superficie catastale totale 19 mq, rendita catastale € 15,70, Via Olona n. 133, Piano S1
– cantina sottotetto appartamento;
-al foglio 13, numero 961-1138 sub 7-1, categoria C2, classe U, consistenza 25 mq superficie catastale 40 mq, rendita catastale € 24,53, Via Olona n. 133 Piano T – lavanderia;
viene definitivamente assegnata alla signora Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c. unitamente ad ogni arredo, complemento, pertinenza ed accessorio che attualmente la compongono, indipendentemente dal titolo di proprietà;
3. I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé;
4. Le parti convengono che le spese legali relative al procedimento di separazione consensuale saranno ad esclusivo carico della signora;
Parte_1
5. Le stesse dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per qualsiasi diritto e/o ragione e/o pretesa connessa sia in via diretta che indiretta con il loro rapporto di coniugio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e sposati in Albuzzano il giorno
[...] Controparte_1
pag. 3 di 4 28/04/1991, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1991);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 20.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PINELLI LIVIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia, Corso Strada Nuova n. 86;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albuzzano, in data 28/04/1991, (atto n. 1, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto con facoltà di risiedere ove lo riterranno più opportuno secondo le loro condizioni personali e patrimoniali;
2. La casa coniugale di esclusiva proprietà della moglie, sita in Albuzzano (PV), Via
Olona n. 133 contraddistinta dai seguenti dati catastali:
pag. 1 di 4 -al foglio 13, numero 961, sub. 5, categoria C/6, classe 2, consistenza 16 mq. Superficie catastale 21 mq, Rendita catastale € 32,23 , Via Olona n. 133, Piano T – Box. N. 1;
-al foglio 13, numero 961, sub. 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 mq. Superficie catastale 15 mq, Rendita catastale € 22,16 , Via Olona n. 133, Piano T – Box. N. 2;
- al foglio 13, numero 628, sub. n. 5, categoria A3, classe 2, consistenza vani 5,0, superficie catastale totale 91 mq totale escluse aree scoperte mq 89, rendita catastale €
188,51 – Via Olona 133, Piano 1, appartamento;
-al foglio 13, numero 628, sub. n. 6, categoria C/2, classe U, consistenza 16 mq., superficie catastale totale 19 mq, rendita catastale € 15,70, Via Olona n. 133, Piano S1
– cantina sottotetto appartamento;
-al foglio 13, numero 961-1138 sub 7-1, categoria C2, classe U, consistenza 25 mq superficie catastale 40 mq, rendita catastale € 24,53, Via Olona n. 133 Piano T – lavanderia;
viene definitivamente assegnata alla signora Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c. unitamente ad ogni arredo, complemento, pertinenza ed accessorio che attualmente la compongono, indipendentemente dal titolo di proprietà;
3. I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé;
4. Le parti convengono che le spese legali relative al procedimento di separazione consensuale saranno ad esclusivo carico della signora;
Parte_1
5. Le stesse dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per qualsiasi diritto e/o ragione e/o pretesa connessa sia in via diretta che indiretta con il loro rapporto di coniugio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e sposati in Albuzzano il giorno
[...] Controparte_1
pag. 3 di 4 28/04/1991, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1991);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 20.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4