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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.3586 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
avv. GOFFREDO L Parte_1 ricorrente avv. ZUPA E Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente esponeva che: aveva lavorato alle dipendenze della sino al 2009 con contratti di lavoro a termine, come forestale e CP_2 inquadrato nel 4° livello “operai specializzati” dei vigenti c.c.n.l. di settore;
dal 17.5.2010 era passato alle dipendenze dell' con contratto a tempo Controparte_3 indeterminato, quale operaio addetto ai lavori di sistemazione idraulica, svolgendo le sue mansioni presso l'azienda agricola “Cavone” in agro di Spinazzola e dal 24.10.2022 è stato temporaneamente assegnato al centro lavorativo di AL;
il turno di servizio era articolato in 6,30 ore giornaliere;
dal 1 luglio 2019 al 7.3.2021 quale caposquadra su disposizione del datore di lavoro doveva ogni giorno condurre l'auto aziendale dalla stazione dei Carabinieri di Minervino Murge alla via G Vittorio 38 sino all'azienda Cavone dove lavorava ed al ritorno doveva riportare il veicolo alla predetta stazione;
il tempo per la presa e la riconsegna dell'autovettura era di 20 minuti per ciascuna tratta;
utilizzando il percorso più breve la distanza era di 16,4 Km per ciascun tratto che si percorreva in complessivi 33 minuti. Chiedeva pertanto l'istante di accertare in via principale: il diritto a conseguire il pagamento del lavoro straordinario per 33 minuti ogni giorno di lavoro con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori da quantificare in separato giudizio;
in via subordinata, il diritto a conseguire il pagamento del lavoro ordinario per 33 minuti ogni giorno lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori da quantificare in separato giudizio;
in via gradata il diritto al risarcimento del danno e/o indennizzo per il lavoro supplettivo anzidetto nella da quantificare in separato giudizio. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda. Esperita la CP_1 prova per testi la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2. Preliminarmente, va evidenziato che in relazione ad una fattispecie analoga a quella di che trattasi Corte appello di Bari sez. lav. n.1497/2024 ha chiarito di recente che:” .. deve ritenersi che il compenso per il lavoro straordinario non possa essere riconosciuto nei confronti dei dipendenti dell se non in CP_1 presenza dei presupposti ordinariamente richiesti nell'ambito del pubblico impiego e che, in sostanza, si riducono a due: a) deve risultare che il lavoro straordinario sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione; b) deve emergere che sia stato installato un sistema automatico di rilevazione delle presenze a norma dell'art. 3, comma 83, della l. n. 244 del
2007.”….
5.2. Quanto al primo requisito, in giurisprudenza è pacifico che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone necessariamente la preventiva autorizzazione da parte della p.a…… si è precisato che il consenso datoriale può essere comunque espresso, anche in via implicita;
2) in secondo luogo, si è osservato che non rileva il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina al più la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (cfr. Cass., n. 18063/2023). …. Sotto il primo profilo, per la remunerazione del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro basta che la prestazione non sia resa insciente o prohibente domino…… In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che
l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art.
2126 c.c…… nel caso in esame, in cui la mancanza di rilevazione automatica della prestazione del lavoro straordinario
è addebitabile alla condotta omissiva dell'Agenzia, cui, dunque, non può essere consentito di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione retributiva adducendo quale fatto impeditivo il proprio comportamento contra legem...”
3. Passando la caso di specie i testi escussi ( e hanno confermato che: il turno di Tes_1 Tes_2 servizio dell'istante era articolato in 6,30 ore giornaliere per 39 ore settimanali;
dal 1 luglio 2019 al
7.3.2021 costui quale caposquadra su disposizione del datore di lavoro doveva ogni giorno condurre l'auto aziendale dalla stazione dei Carabinieri di Minervino Murge alla via G Vittorio 38 sino all'azienda
Cavone dove lavorava ed al ritorno doveva riportare il veicolo alla predetta stazione;
l'anticipo era disposto da quale referente tecnico dell'azienda Cavone. Testimone_3
4. In assenza di emergenze processuali di segno contrario acquisite e di specifica contestazione dedotta dall'ente intimato circa la distanza, pari a 16.4 km, corrente tra l'azienda Cavone e la stazione dei carabinieri di Minervino Murge e circa il tempo occorrente per il complessivo tragitto (con ritorno) pari a
33 minuti, la domanda azionata in via principale deve ritenersi fondata. Alla luce delle direttive ermeneutiche suddette, va pertanto accertato il diritto dell'istante a conseguire il pagamento del lavoro straordinario per 33 minuti ogni giorno di lavoro svolto nel periodo temporale 1.7.2019 – 7.3.2021 e va per conseguenza condannato l'ente intimato al pagamento in favore di costui delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge da quantificare in separato giudizio.
2 5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n.
15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017,
n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-
2016).
6. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in ossequio ai valori medi di cui al D.M. del
10.3.2014, seguono l'integrale soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto accerta il diritto dell'istante a conseguire il pagamento del lavoro straordinario per 33 minuti ogni giorno di lavoro svolto nel periodo temporale 1.7.2019 – 7.3.2021, nei termini di cui in motivazione;
per conseguenza condanna l'ente intimato al pagamento in favore di costui delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge da quantificare in separato giudizio, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 euro 1800,00, oltre rimborso spese anche forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari 10.7.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.3586 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
avv. GOFFREDO L Parte_1 ricorrente avv. ZUPA E Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente esponeva che: aveva lavorato alle dipendenze della sino al 2009 con contratti di lavoro a termine, come forestale e CP_2 inquadrato nel 4° livello “operai specializzati” dei vigenti c.c.n.l. di settore;
dal 17.5.2010 era passato alle dipendenze dell' con contratto a tempo Controparte_3 indeterminato, quale operaio addetto ai lavori di sistemazione idraulica, svolgendo le sue mansioni presso l'azienda agricola “Cavone” in agro di Spinazzola e dal 24.10.2022 è stato temporaneamente assegnato al centro lavorativo di AL;
il turno di servizio era articolato in 6,30 ore giornaliere;
dal 1 luglio 2019 al 7.3.2021 quale caposquadra su disposizione del datore di lavoro doveva ogni giorno condurre l'auto aziendale dalla stazione dei Carabinieri di Minervino Murge alla via G Vittorio 38 sino all'azienda Cavone dove lavorava ed al ritorno doveva riportare il veicolo alla predetta stazione;
il tempo per la presa e la riconsegna dell'autovettura era di 20 minuti per ciascuna tratta;
utilizzando il percorso più breve la distanza era di 16,4 Km per ciascun tratto che si percorreva in complessivi 33 minuti. Chiedeva pertanto l'istante di accertare in via principale: il diritto a conseguire il pagamento del lavoro straordinario per 33 minuti ogni giorno di lavoro con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori da quantificare in separato giudizio;
in via subordinata, il diritto a conseguire il pagamento del lavoro ordinario per 33 minuti ogni giorno lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori da quantificare in separato giudizio;
in via gradata il diritto al risarcimento del danno e/o indennizzo per il lavoro supplettivo anzidetto nella da quantificare in separato giudizio. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda. Esperita la CP_1 prova per testi la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2. Preliminarmente, va evidenziato che in relazione ad una fattispecie analoga a quella di che trattasi Corte appello di Bari sez. lav. n.1497/2024 ha chiarito di recente che:” .. deve ritenersi che il compenso per il lavoro straordinario non possa essere riconosciuto nei confronti dei dipendenti dell se non in CP_1 presenza dei presupposti ordinariamente richiesti nell'ambito del pubblico impiego e che, in sostanza, si riducono a due: a) deve risultare che il lavoro straordinario sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione; b) deve emergere che sia stato installato un sistema automatico di rilevazione delle presenze a norma dell'art. 3, comma 83, della l. n. 244 del
2007.”….
5.2. Quanto al primo requisito, in giurisprudenza è pacifico che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone necessariamente la preventiva autorizzazione da parte della p.a…… si è precisato che il consenso datoriale può essere comunque espresso, anche in via implicita;
2) in secondo luogo, si è osservato che non rileva il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina al più la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (cfr. Cass., n. 18063/2023). …. Sotto il primo profilo, per la remunerazione del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro basta che la prestazione non sia resa insciente o prohibente domino…… In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che
l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art.
2126 c.c…… nel caso in esame, in cui la mancanza di rilevazione automatica della prestazione del lavoro straordinario
è addebitabile alla condotta omissiva dell'Agenzia, cui, dunque, non può essere consentito di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione retributiva adducendo quale fatto impeditivo il proprio comportamento contra legem...”
3. Passando la caso di specie i testi escussi ( e hanno confermato che: il turno di Tes_1 Tes_2 servizio dell'istante era articolato in 6,30 ore giornaliere per 39 ore settimanali;
dal 1 luglio 2019 al
7.3.2021 costui quale caposquadra su disposizione del datore di lavoro doveva ogni giorno condurre l'auto aziendale dalla stazione dei Carabinieri di Minervino Murge alla via G Vittorio 38 sino all'azienda
Cavone dove lavorava ed al ritorno doveva riportare il veicolo alla predetta stazione;
l'anticipo era disposto da quale referente tecnico dell'azienda Cavone. Testimone_3
4. In assenza di emergenze processuali di segno contrario acquisite e di specifica contestazione dedotta dall'ente intimato circa la distanza, pari a 16.4 km, corrente tra l'azienda Cavone e la stazione dei carabinieri di Minervino Murge e circa il tempo occorrente per il complessivo tragitto (con ritorno) pari a
33 minuti, la domanda azionata in via principale deve ritenersi fondata. Alla luce delle direttive ermeneutiche suddette, va pertanto accertato il diritto dell'istante a conseguire il pagamento del lavoro straordinario per 33 minuti ogni giorno di lavoro svolto nel periodo temporale 1.7.2019 – 7.3.2021 e va per conseguenza condannato l'ente intimato al pagamento in favore di costui delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge da quantificare in separato giudizio.
2 5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n.
15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017,
n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-
2016).
6. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in ossequio ai valori medi di cui al D.M. del
10.3.2014, seguono l'integrale soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto accerta il diritto dell'istante a conseguire il pagamento del lavoro straordinario per 33 minuti ogni giorno di lavoro svolto nel periodo temporale 1.7.2019 – 7.3.2021, nei termini di cui in motivazione;
per conseguenza condanna l'ente intimato al pagamento in favore di costui delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge da quantificare in separato giudizio, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 euro 1800,00, oltre rimborso spese anche forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari 10.7.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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