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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8112/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8112/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. ROSELLI ELIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSELLI
AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_2 C.F._3
AN e dell'avv. ROSELLI ELIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSELLI
AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_3 C.F._4
AN e dell'avv. ROSELLI ELIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSELLI
AN
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CATAVELLO GIANCARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN CALIMERO 2 20122 MILANOpresso il difensore avv. CATAVELLO GIANCARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
in tesi: accertata la violazione dell'art. 1439 c.c., per i motivi indicati in narrativa, dichiarare l'annullamento dei rapporti fiduciari, intercorsi tra gli attori e la Controparte_2 e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione, quanto al Sig. della
[...] Parte_1 somma di € 750.000,00; quanto al Sig. della somma di € 305.000,00; quanto al Sig. Parte_2
, della somma di € 525.000,00; o, comunque, condannare quest'ultima alla Parte_3 restituzione delle somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi al saldo;
pagina 1 di 5 in ipotesi: accertata la condotta illegittima della in Controparte_2 relazione ai rapporti fiduciari di cui in narrativa, per i motivi ivi indicati, dichiararla responsabile delle perdite subite dagli attori pari, ad € 1.580.000,00:
- in tesi, a titolo di responsabilità per violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e buonafede nell'adempimento delle obbligazioni, (ex artt. 1175, 1176, 1337, 1375 c.c.);
- in ipotesi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2041, 2043, 2049 c.c.;
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno cagionato agli stessi pari alla somma, oltre interessi al saldo, di: € 750.000,00 in favore del Sig. € 305.000,00 in Parte_1 favore del Sig. € 525.000,00 in favore del Sig. ; o, comunque, Parte_2 Parte_3 condannarla al risarcimento di quelle somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia;
infine, respingere la richiesta avversaria di condanna degli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrativa del presente atto e dell'atto di citazione;
in ogni caso, vinte le spese.
Parte attrice dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze istruttorie di controparte e chiede che il presente procedimento venga trattenuto in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori siccome inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
Condannare gli attori, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze istruttorie di controparte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] chiedendo, accertata la violazione dell'art. 1439 c.c., dichiarare Controparte_3 l'annullamento dei rapporti fiduciari, intercorsi fra gli attori e la convenuta, e la condanna di quest'ultima alla restituzione: in favore di della somma di Euro 750.000,00; in Parte_1 favore di della somma di Euro 305.000,00; in favore di della Parte_2 Parte_3 somma di Euro 525.000,00; in ipotesi, accertata la condotta illegittima della società convenuta, dichiararla responsabile delle perdite subite dagli attori pari ad Euro 1.580.000,00, e la condanna della stessa al risarcimento del danno cagionato agli stessi pari a: in favore di della somma Parte_1 di Euro 750.000,00; in favore di della somma di Euro 305.000,00; in favore di Parte_2
della somma di Euro 525.000,00. Parte_3
A fondamento della domanda hanno allegato: di essere soci della società per le quote del CP_4 40% ciascuno i signori e e per la quota del 20% il sig. Parte_1 Parte_3 Pt_2
di aver partecipato, assieme ad altri partner, ad una complessa operazione di compravendita
[...] immobiliare e di ristrutturazione edilizia avente ad oggetto Palazzo Serristori a Firenze, che, tuttavia, Cont non aveva sortito il successo commerciale ipotizzato e si era concluso, per la con la CP_4
pagina 2 di 5 vendita delle proprie quote della proprietaria dell'omonimo palazzo, ricavando dalla Parte_4 vendita la somma di circa Euro 1.500.000,00; che, per realizzare tale attività imprenditoriale gli attori avevano ottenuto due finanziamenti fondiari ipotecari dalla Banca Cambiano 1884 s.p.a., di cui l'uno di Euro 1.500.000, e l'altro di Euro 230.000,00, i quali, al momento della vendita delle quote della società non erano stati ancora onorati da parte degli attori;
che questi ultimi, Parte_4 consapevoli che sarebbero stati destinatari di un'azione giudiziale di recupero del credito da parte della Banca Cambiano, si attivavano per cercare di salvaguardare le somme ricavate dalla vendita suddetta e, a tal fine, si rivolgevano alla che il funzionario di Controparte_2 CP_5 confermava l'utilizzabilità del rapporto fiduciario quale strumento di schermatura dalle azioni di recupero avanzate da eventuali creditori, fugando tutti i dubbi espressi sul punto dall'Avv. Maurizio Volpini, legale degli attori;
che, pertanto, gli attori, prelevate dalla i proventi della vendita, CP_4 stipulavano, in data 8.10.2021, i relativi rapporti fiduciari con la società convenuta, depositando il sig. la somma di Euro 750.000,00, il sig. la somma di Euro Parte_1 Parte_3 525.000,00, e il sig. la somma di Euro 305.000,00, per un totale di Euro 1.580.000,00; Parte_2 che, nel dicembre 2020, gli attori ricevevano la notifica, da parte della Banca Cambiano, del decreto ingiuntivo n. 4850/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 1.12.2020, provvisoriamente esecutivo, unitamente all'atto di precetto;
che gli attori verificavano la circostanza, in data 9.2.2021, che le somme, oggetto dei rapporti fiduciari dagli stessi stipulati, erano state pignorate con atto di pignoramento presso terzi, con dichiarazione positiva resa dalla società convenuta;
che, pertanto, con provvedimento di assegnazione del G.E. in data 11.8.2021, le somme suddette venivano trasferite alla banca creditrice;
che la convenuta deve ritenersi responsabile per aver fornito agli attori informazioni non veritiere circa l'effettiva capacità del rapporto fiduciario di fungere da schermo alle possibili ragioni creditorie;
che, pertanto, i rapporti conclusi con la convenuta devono ritenersi affetti da un vizio del consenso, ex art. 1439 co. 1 c.c., in quanto il consenso degli attori si è era determinato sulla base della falsa rappresentazione dello strumento fiduciario come idoneo a schermare e salvaguardare le somme depositate.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto ed eccepito: di non aver Controparte_2 mia riferito agli attori, tramite i propri funzionari autorizzati, che il contratto di incarico fiduciario e la conseguente intestazione in capo alla stessa delle somme di proprietà dei fiducianti costituisse uno schermo idoneo a garantire la non aggredibilità, da parte dei creditori dei fiducianti, delle somme suddette, anche perché ai funzionari della convenuta non era mai stata comunicata la notizia di un imminente rischio di azioni giudiziarie intentate dai creditori, né che l'unico motivo che aveva indotto gli attori alla conclusione del rapporto fiduciario era l'esigenza di porre al riparo le somme depositate fiduciariamente da eventuali azioni esecutive;
che, solo in data 20.1.2021, per la prima volta, il dott. di riceveva un messaggio WA in cui gli si chiedeva cosa sarebbe Persona_1 CP_5 accaduto qualora fosse stato notificato ai clienti (attori) un decreto ingiuntivo con atto di precetto e che
“tutela avrebbero gli stessi”; che il dott. precisava che, di fronte ad un procedimento giudiziario Per_1 ed esecutivo che disponesse l'accesso ai dati dei fiducianti, la legge non consentiva alla fiduciaria la possibilità di opporre il segreto fiduciario, così come, del resto, scritto nel mandato sottoscritto dagli attori.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Dall'istruttoria orale e documentale espletata in corso di causa non è emersa la prova della responsabilità della società convenuta, nel senso voluto dagli attori.
Il vizio del consenso lamentato dagli attori è, in primo luogo, sconfessato documentalmente dalle previsioni contenute in ciascuno dei contratti fiduciari conclusi e sottoscritti dagli attori, i quali, pertanto, ne hanno acquisito piena consapevolezza ed hanno accettato le relative clausole. pagina 3 di 5 In particolare, per ciò che qui interessa, al punto 4 delle Condizioni generali di ciascun contratto fiduciario (v. docc. 10, 11 e 12 di parte convenuta), è previsto che “…in caso di azione promossa da terzi la Fiduciaria comunica ai terzi stessi l'identità del Fiduciante e in presenza di lite giudiziaria lo chiama in causa e chiede la propria estromissione”. A tale fine, è, altresì, previsto che “il Fiduciante autorizza la Fiduciaria a comunicare la propria identità e quella degli altri soggetti relativi al rapporto fiduciario a tutti i soggetti facoltizzati ad accessi, ispezioni e verifiche amministrative, fiscali e di vigilanza”.
Le suddette previsioni contrattuali sono in linea con la giurisprudenza formatasi in materia di mandato fiduciario, laddove ha sancito che “il mandato fiduciario ai sensi della legge 1966/39 è “trasparente”, nel senso che la titolarità dei beni fiduciariamente intestati al mandatario appartiene, in realtà, al mandante/fiduciante: ne consegue che i beni intestati alla società fiduciaria possono essere aggrediti dal creditore del fiduciante, necessariamente attraverso le forme dell'espropriazione presso terzi, poiché il terzo è titolare di una situazione soggettiva idonea a limitare la libera disponibilità dei cespiti da parte del debitore” (v., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 11.4.2012, Trib. Roma n. 9366/2016; Trib. Torino 3.6.2016).
Le prove testimoniali assunte in corso di causa, del resto, non hanno condotto alla dimostrazione nè della circostanza per cui gli attori avrebbero specificatamente rappresentato alla società convenuta, tramite i soggetti da essa incaricati, la necessità che le somme da essi depositate presso la fiduciaria dovessero essere salvaguardate da possibili azioni giudiziarie intentate dai creditori dei soggetti fiducianti, né della circostanza secondo cui i funzionari della convenuta avrebbero rassicurato gli attori in ordine a tale salvaguardia.
Il teste di parte attrice, sig. consulente finanziario degli attori nella vicenda per cui Testimone_1 è causa, ha dichiarato che il dott. per aveva assicurato in ogni Persona_1 Controparte_6 caso “la riservatezza e la schermatura delle somme conferite in esecuzione del mandato fiduciario, fatta eccezione che in caso di reati penali e/o tributari” e che, interrogato specificamente sul punto, aveva confermato che le somme conferite dagli attori alla società fiduciaria sarebbero state al sicuro anche da eventuali pignoramenti presso terzi.
La medesima circostanza è stata confermata dal teste, Avv. Maurizio Volpini, legale degli attori all'epoca dei fatti di causa.
Tale circostanza è stata smentita in sede di escussione testimoniale del teste Persona_1 responsabile dell'ufficio commerciale e advisor di il quale ha riferito di aver Controparte_6 precisato al che lo aveva interrogato sul punto solo in data 20.1.2021 (quindi, dopo la stipula Tes_1 dei contratti fiduciari), che, di fronte ad un procedimento giudiziario ed esecutivo o ad una qualsiasi iniziativa dell'autorità giudiziaria che avesse richiesto l'accesso ai dati dei fiducianti, la società convenuta non avrebbe potuto opporre il c.d. “segreto fiduciario”.
Ha inoltre precisato di non essere stato informato, prima dell'apertura dei rapporti fiduciari, delle possibili azioni esecutive nei confronti degli attori (“l'operazione mi fu presentata come un'operazione di riservatezza ambientale visto l'importo da conferire…”).
La deposizione del dott. deve ritenersi pienamente attendibile in quanto trova riscontro Persona_1 nelle previsioni contrattuali dei mandati fiduciari sottoscritti dagli attori, che, come sopra descritto, prevedevano l'obbligo della fiduciaria di comunicare l'identità del fiduciante “in caso di azione promossa da terzi”.
Gli attori, pertanto, con la sottoscrizione dei mandati fiduciari erano resi pienamente edotti del fatto che la fiduciaria avrebbe dovuto comunicare i loro dati nel caso di azione giudiziaria promossa da terzi e che, pertanto, non poteva garantire la non aggredibilità delle somme depositate fiduciariamente da parte di eventuali creditori dei fiducianti. pagina 4 di 5 La deposizione testimoniale di contrastante con tali previsioni contrattuali, non Testimone_1 può, pertanto, ritenersi attendibile e, in ogni caso, anche ove il dott. avesse rilasciato Persona_1 tale rassicurazione prima della sottoscrizione dei mandati fiduciari, la lettura e la sottoscrizione di questi ultimi avrebbe fugato ogni dubbio dei fiducianti sulla circostanza, impedendo il formarsi di un vizio del consenso in capo agli stessi.
La domanda attorea, pertanto, non può trovare accoglimento sotto nessun profilo, in quanto alcun tipo di responsabilità può ritenersi accertata in capo alla convenuta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda.
CO la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€4.835,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8112/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. ROSELLI ELIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSELLI
AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_2 C.F._3
AN e dell'avv. ROSELLI ELIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSELLI
AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_3 C.F._4
AN e dell'avv. ROSELLI ELIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. ROSELLI
AN
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CATAVELLO GIANCARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN CALIMERO 2 20122 MILANOpresso il difensore avv. CATAVELLO GIANCARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
in tesi: accertata la violazione dell'art. 1439 c.c., per i motivi indicati in narrativa, dichiarare l'annullamento dei rapporti fiduciari, intercorsi tra gli attori e la Controparte_2 e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione, quanto al Sig. della
[...] Parte_1 somma di € 750.000,00; quanto al Sig. della somma di € 305.000,00; quanto al Sig. Parte_2
, della somma di € 525.000,00; o, comunque, condannare quest'ultima alla Parte_3 restituzione delle somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi al saldo;
pagina 1 di 5 in ipotesi: accertata la condotta illegittima della in Controparte_2 relazione ai rapporti fiduciari di cui in narrativa, per i motivi ivi indicati, dichiararla responsabile delle perdite subite dagli attori pari, ad € 1.580.000,00:
- in tesi, a titolo di responsabilità per violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e buonafede nell'adempimento delle obbligazioni, (ex artt. 1175, 1176, 1337, 1375 c.c.);
- in ipotesi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2041, 2043, 2049 c.c.;
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno cagionato agli stessi pari alla somma, oltre interessi al saldo, di: € 750.000,00 in favore del Sig. € 305.000,00 in Parte_1 favore del Sig. € 525.000,00 in favore del Sig. ; o, comunque, Parte_2 Parte_3 condannarla al risarcimento di quelle somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia;
infine, respingere la richiesta avversaria di condanna degli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrativa del presente atto e dell'atto di citazione;
in ogni caso, vinte le spese.
Parte attrice dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze istruttorie di controparte e chiede che il presente procedimento venga trattenuto in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori siccome inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
Condannare gli attori, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze istruttorie di controparte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] chiedendo, accertata la violazione dell'art. 1439 c.c., dichiarare Controparte_3 l'annullamento dei rapporti fiduciari, intercorsi fra gli attori e la convenuta, e la condanna di quest'ultima alla restituzione: in favore di della somma di Euro 750.000,00; in Parte_1 favore di della somma di Euro 305.000,00; in favore di della Parte_2 Parte_3 somma di Euro 525.000,00; in ipotesi, accertata la condotta illegittima della società convenuta, dichiararla responsabile delle perdite subite dagli attori pari ad Euro 1.580.000,00, e la condanna della stessa al risarcimento del danno cagionato agli stessi pari a: in favore di della somma Parte_1 di Euro 750.000,00; in favore di della somma di Euro 305.000,00; in favore di Parte_2
della somma di Euro 525.000,00. Parte_3
A fondamento della domanda hanno allegato: di essere soci della società per le quote del CP_4 40% ciascuno i signori e e per la quota del 20% il sig. Parte_1 Parte_3 Pt_2
di aver partecipato, assieme ad altri partner, ad una complessa operazione di compravendita
[...] immobiliare e di ristrutturazione edilizia avente ad oggetto Palazzo Serristori a Firenze, che, tuttavia, Cont non aveva sortito il successo commerciale ipotizzato e si era concluso, per la con la CP_4
pagina 2 di 5 vendita delle proprie quote della proprietaria dell'omonimo palazzo, ricavando dalla Parte_4 vendita la somma di circa Euro 1.500.000,00; che, per realizzare tale attività imprenditoriale gli attori avevano ottenuto due finanziamenti fondiari ipotecari dalla Banca Cambiano 1884 s.p.a., di cui l'uno di Euro 1.500.000, e l'altro di Euro 230.000,00, i quali, al momento della vendita delle quote della società non erano stati ancora onorati da parte degli attori;
che questi ultimi, Parte_4 consapevoli che sarebbero stati destinatari di un'azione giudiziale di recupero del credito da parte della Banca Cambiano, si attivavano per cercare di salvaguardare le somme ricavate dalla vendita suddetta e, a tal fine, si rivolgevano alla che il funzionario di Controparte_2 CP_5 confermava l'utilizzabilità del rapporto fiduciario quale strumento di schermatura dalle azioni di recupero avanzate da eventuali creditori, fugando tutti i dubbi espressi sul punto dall'Avv. Maurizio Volpini, legale degli attori;
che, pertanto, gli attori, prelevate dalla i proventi della vendita, CP_4 stipulavano, in data 8.10.2021, i relativi rapporti fiduciari con la società convenuta, depositando il sig. la somma di Euro 750.000,00, il sig. la somma di Euro Parte_1 Parte_3 525.000,00, e il sig. la somma di Euro 305.000,00, per un totale di Euro 1.580.000,00; Parte_2 che, nel dicembre 2020, gli attori ricevevano la notifica, da parte della Banca Cambiano, del decreto ingiuntivo n. 4850/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 1.12.2020, provvisoriamente esecutivo, unitamente all'atto di precetto;
che gli attori verificavano la circostanza, in data 9.2.2021, che le somme, oggetto dei rapporti fiduciari dagli stessi stipulati, erano state pignorate con atto di pignoramento presso terzi, con dichiarazione positiva resa dalla società convenuta;
che, pertanto, con provvedimento di assegnazione del G.E. in data 11.8.2021, le somme suddette venivano trasferite alla banca creditrice;
che la convenuta deve ritenersi responsabile per aver fornito agli attori informazioni non veritiere circa l'effettiva capacità del rapporto fiduciario di fungere da schermo alle possibili ragioni creditorie;
che, pertanto, i rapporti conclusi con la convenuta devono ritenersi affetti da un vizio del consenso, ex art. 1439 co. 1 c.c., in quanto il consenso degli attori si è era determinato sulla base della falsa rappresentazione dello strumento fiduciario come idoneo a schermare e salvaguardare le somme depositate.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto ed eccepito: di non aver Controparte_2 mia riferito agli attori, tramite i propri funzionari autorizzati, che il contratto di incarico fiduciario e la conseguente intestazione in capo alla stessa delle somme di proprietà dei fiducianti costituisse uno schermo idoneo a garantire la non aggredibilità, da parte dei creditori dei fiducianti, delle somme suddette, anche perché ai funzionari della convenuta non era mai stata comunicata la notizia di un imminente rischio di azioni giudiziarie intentate dai creditori, né che l'unico motivo che aveva indotto gli attori alla conclusione del rapporto fiduciario era l'esigenza di porre al riparo le somme depositate fiduciariamente da eventuali azioni esecutive;
che, solo in data 20.1.2021, per la prima volta, il dott. di riceveva un messaggio WA in cui gli si chiedeva cosa sarebbe Persona_1 CP_5 accaduto qualora fosse stato notificato ai clienti (attori) un decreto ingiuntivo con atto di precetto e che
“tutela avrebbero gli stessi”; che il dott. precisava che, di fronte ad un procedimento giudiziario Per_1 ed esecutivo che disponesse l'accesso ai dati dei fiducianti, la legge non consentiva alla fiduciaria la possibilità di opporre il segreto fiduciario, così come, del resto, scritto nel mandato sottoscritto dagli attori.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Dall'istruttoria orale e documentale espletata in corso di causa non è emersa la prova della responsabilità della società convenuta, nel senso voluto dagli attori.
Il vizio del consenso lamentato dagli attori è, in primo luogo, sconfessato documentalmente dalle previsioni contenute in ciascuno dei contratti fiduciari conclusi e sottoscritti dagli attori, i quali, pertanto, ne hanno acquisito piena consapevolezza ed hanno accettato le relative clausole. pagina 3 di 5 In particolare, per ciò che qui interessa, al punto 4 delle Condizioni generali di ciascun contratto fiduciario (v. docc. 10, 11 e 12 di parte convenuta), è previsto che “…in caso di azione promossa da terzi la Fiduciaria comunica ai terzi stessi l'identità del Fiduciante e in presenza di lite giudiziaria lo chiama in causa e chiede la propria estromissione”. A tale fine, è, altresì, previsto che “il Fiduciante autorizza la Fiduciaria a comunicare la propria identità e quella degli altri soggetti relativi al rapporto fiduciario a tutti i soggetti facoltizzati ad accessi, ispezioni e verifiche amministrative, fiscali e di vigilanza”.
Le suddette previsioni contrattuali sono in linea con la giurisprudenza formatasi in materia di mandato fiduciario, laddove ha sancito che “il mandato fiduciario ai sensi della legge 1966/39 è “trasparente”, nel senso che la titolarità dei beni fiduciariamente intestati al mandatario appartiene, in realtà, al mandante/fiduciante: ne consegue che i beni intestati alla società fiduciaria possono essere aggrediti dal creditore del fiduciante, necessariamente attraverso le forme dell'espropriazione presso terzi, poiché il terzo è titolare di una situazione soggettiva idonea a limitare la libera disponibilità dei cespiti da parte del debitore” (v., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 11.4.2012, Trib. Roma n. 9366/2016; Trib. Torino 3.6.2016).
Le prove testimoniali assunte in corso di causa, del resto, non hanno condotto alla dimostrazione nè della circostanza per cui gli attori avrebbero specificatamente rappresentato alla società convenuta, tramite i soggetti da essa incaricati, la necessità che le somme da essi depositate presso la fiduciaria dovessero essere salvaguardate da possibili azioni giudiziarie intentate dai creditori dei soggetti fiducianti, né della circostanza secondo cui i funzionari della convenuta avrebbero rassicurato gli attori in ordine a tale salvaguardia.
Il teste di parte attrice, sig. consulente finanziario degli attori nella vicenda per cui Testimone_1 è causa, ha dichiarato che il dott. per aveva assicurato in ogni Persona_1 Controparte_6 caso “la riservatezza e la schermatura delle somme conferite in esecuzione del mandato fiduciario, fatta eccezione che in caso di reati penali e/o tributari” e che, interrogato specificamente sul punto, aveva confermato che le somme conferite dagli attori alla società fiduciaria sarebbero state al sicuro anche da eventuali pignoramenti presso terzi.
La medesima circostanza è stata confermata dal teste, Avv. Maurizio Volpini, legale degli attori all'epoca dei fatti di causa.
Tale circostanza è stata smentita in sede di escussione testimoniale del teste Persona_1 responsabile dell'ufficio commerciale e advisor di il quale ha riferito di aver Controparte_6 precisato al che lo aveva interrogato sul punto solo in data 20.1.2021 (quindi, dopo la stipula Tes_1 dei contratti fiduciari), che, di fronte ad un procedimento giudiziario ed esecutivo o ad una qualsiasi iniziativa dell'autorità giudiziaria che avesse richiesto l'accesso ai dati dei fiducianti, la società convenuta non avrebbe potuto opporre il c.d. “segreto fiduciario”.
Ha inoltre precisato di non essere stato informato, prima dell'apertura dei rapporti fiduciari, delle possibili azioni esecutive nei confronti degli attori (“l'operazione mi fu presentata come un'operazione di riservatezza ambientale visto l'importo da conferire…”).
La deposizione del dott. deve ritenersi pienamente attendibile in quanto trova riscontro Persona_1 nelle previsioni contrattuali dei mandati fiduciari sottoscritti dagli attori, che, come sopra descritto, prevedevano l'obbligo della fiduciaria di comunicare l'identità del fiduciante “in caso di azione promossa da terzi”.
Gli attori, pertanto, con la sottoscrizione dei mandati fiduciari erano resi pienamente edotti del fatto che la fiduciaria avrebbe dovuto comunicare i loro dati nel caso di azione giudiziaria promossa da terzi e che, pertanto, non poteva garantire la non aggredibilità delle somme depositate fiduciariamente da parte di eventuali creditori dei fiducianti. pagina 4 di 5 La deposizione testimoniale di contrastante con tali previsioni contrattuali, non Testimone_1 può, pertanto, ritenersi attendibile e, in ogni caso, anche ove il dott. avesse rilasciato Persona_1 tale rassicurazione prima della sottoscrizione dei mandati fiduciari, la lettura e la sottoscrizione di questi ultimi avrebbe fugato ogni dubbio dei fiducianti sulla circostanza, impedendo il formarsi di un vizio del consenso in capo agli stessi.
La domanda attorea, pertanto, non può trovare accoglimento sotto nessun profilo, in quanto alcun tipo di responsabilità può ritenersi accertata in capo alla convenuta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda.
CO la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€4.835,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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