Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2051
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Sentenza 13 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice unico, ha deciso l'opposizione proposta da due soggetti avverso un atto di precetto notificato in data 4 settembre 2024, fondato su un contratto di mutuo fondiario stipulato il 1° dicembre 2004. Gli opponenti hanno sollevato quattro motivi di impugnazione: la carenza di titolo esecutivo, poiché il contratto di mutuo, essendo condizionato, non sarebbe idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; l'indeterminatezza delle somme richieste nell'atto di precetto, che renderebbe l'intimazione generica e qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la nullità delle clausole sugli interessi per violazione dell'art. 117, comma 4, del T.U.B., a causa della loro indeterminatezza; e la sproporzione tra le garanzie prestate e l'importo del debito, in violazione degli artt. 2872 c.c. e 39 del T.U.B. Gli opponenti hanno chiesto la sospensione dell'atto di precetto e, nel merito, la dichiarazione di inesistenza del diritto di agire esecutivamente. Si è costituita la parte opposta, contestando l'inammissibilità dell'opposizione per genericità e chiedendo il rigetto delle domande nel merito, allegando il contratto di mutuo in forma di atto pubblico munito di formula esecutiva. Nel corso del giudizio, è intervenuta una società quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla parte opposta.

Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, ritenendo infondati tutti i motivi sollevati. In merito al primo motivo, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 6968/2025) per affermare che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo quando la somma mutuata sia stata messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione incondizionata di restituirla, anche in presenza di pattuizioni di costituzione in deposito irregolare e obbligo di svincolo al verificarsi di condizioni. Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo, l'atto di erogazione e la quietanza, dimostrando la traditio della somma e l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria. Riguardo al secondo motivo, il Tribunale ha considerato l'atto di precetto sufficientemente dettagliato nell'indicazione delle somme richieste (capitale residuo, interessi di mora, spese legali, accessori) e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato per genericità e perché il contratto presentava clausole sugli interessi corrispettivi valide e trasparenti, conformi all'art. 1284 c.c. e alla normativa vigente. Infine, il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché gli opponenti non hanno fornito alcun parametro per valutare la sproporzione delle garanzie e, in ogni caso, tale doglianza non avrebbe inciso sull'efficacia esecutiva del mutuo, potendo al massimo legittimare una riduzione delle garanzie, domanda non formulata. Le spese di lite sono state poste a carico degli opponenti in solido, mentre sono state dichiarate interamente compensate tra gli opponenti e la parte intervenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2051
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 2051
    Data del deposito : 13 novembre 2025

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