TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
3708/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 13/11/2025, alle ore 11.18, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per nessuno Controparte_1 per l'Avv. A. Maccarone per delega dell'Avv. A. D. Arnaldi il quale CP_2 precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate in atti e chiede la decisione della causa Il Presidente di Sezione invita, quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Il Presidente di Sezione In fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2024, i sig.ri (C.F.: Parte_1
e (C.F.: proponevano C.F._1 Controparte_1 C.F._2 opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 4..9.2024, con il quale il richiedeva il pagamento dell'importo di € 9.303,27, fondato su contratto di mutuo Controparte_3 fondiario stipulato il 1.12.2024. Gli opponenti si dolevano della:
- carenza di titolo esecutivo: il contratto di mutuo, in quanto condizionato, non sarebbe idoneo ad assurgere alla dignità di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- indeterminatezza delle somme richieste: nell'atto di precetto non sarebbero indicate le somme dovute a titolo di capitale e a titolo di interessi e ciò renderebbe l'intimazione assolutamente generica tanto da dover essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
- nullità delle clausole sugli interessi per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B; gli interessi sarebbero indeterminati e quindi disposti in violazione dell'art. 117 T.U.B.;
- sproporzione tra garanzie e debito (artt. 2872 c.c. e 39 T.U.B.): le garanzie sarebbero eccessive rispetto all'importo del debito, in violazione dei principi di proporzionalità; ciò lamentato chiedevano che il Tribunale adito in via preliminare sospendesse l'atto di precetto inaudita altera parte nelle more del giudizio di accertamento di legittimità; nel merito, accertasse e dichiarasse l'inesistenza del diritto di parte creditrice di agire esecutivamente e, per l'effetto, dichiarasse privo di efficacia l'atto di precetto opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa del 30.10.2024, si costituiva in giudizio Controparte_4
la quale evidenziava l'inammissibilità dell'atto d'opposizione perché confuso e privo di
[...]
pagina1 di 4 chiarezza;
chiedeva, comunque, delle domande degli opponenti il rigetto perché infondate nel merito e argomentava, infatti, la validità del contratto di mutuo e la legittimità del precetto;
allegava il titolo esecutivo in forma di atto pubblico notarile munito di formula esecutiva (contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2004 con Banca Popolare di Lodi, poi confluita in ). CP_3 In data 30.9.2025 interveniva nel giudizio quale cessionaria del credito Controparte_2 originariamente vantato da in forza di contratto di cessione ex Legge 130/1999, Controparte_3 regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. All'udienza del 23.01.2025 il Giudice rinviava per la decisione all'udienza del 13.11.2025 concedendo termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e si memoria conclusionale. Il 22.9.2025 con memoria interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel giudizio la CP_2
quale cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] Controparte_3 All'udienza del 13.11.2025 la causa, dopo la discussione delle parti, era decisa. Il primo motivo d'opposizione L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Gli opponenti hanno contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo ed affermato che tale non sarebbe il contratto fondante il precetto opposto in ragione del fatto pur pattuita una erogazione di una somma di denaro di essa sia stato convenzionalmente disposto il versamento in un deposito irregolare con la previsione dell'obbligo dello svincolo di essa al verificarsi di determinate condizioni e, quindi, di eventi futuri. Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se lo stesso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge;
in altri termini, occorre verificare che sia stata pattuita e sia intervenuta una consegna di denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo che, invero, non va intesa in termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Un recente intervento delle S.U. ha, peraltro, chiarito che: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”; (Cass. S.U. n. 6968/2025). Nel caso di specie l'odierna parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo, allegato e documentato l'avvenuta erogazione della somma mutuata (avvenuta il 01.12.2004); v'è, quindi, prova piena della conclusione del contratto con traditio della somma e dell'insorgenza della correlata obbligazione restitutoria in capo ai mutuatari. Il contratto di mutuo fondiario è stato redatto con la forma dell'atto pubblico, è munito di formula esecutiva;
v'è la quietanza di erogazione e il piano di ammortamento è stato regolarmente avviato;
se ne ricava la manifesta infondatezza del primo motivo d'opposizione. Il secondo motivo d'opposizione Anche il secondo motivo d'opposizione – facente leva sulla indeterminatezza delle somme richieste – è infondato nel merito e ciò per le ragioni che seguono. Ai sensi dell'art. 480 c.p.c., l'atto di precetto costituisce un'intimazione stragiudiziale ad adempiere nei confronti del debitore risultante dal titolo esecutivo il comando giuridico ivi versato corredato dall'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
il comma 2 della pagina2 di 4 disposizione in esame prevede che l'atto di precetto debba contenere a pena di nullità anche l'indicazione delle somme richieste;
nella fattispecie in esame v'è il dettaglio delle somme richieste in pagamento agli odierni opponenti dalla parte opposta: il capitale residuo, gli interessi di mora, le spese legali, gli accessori di legge, per un totale richiesto di € 9.303,37, con riserva di ulteriori conteggi;
è stato chiaramente indicato il termine di pagamento di 10 giorni dalla notifica e rispettato gli avvertimenti di legge sull'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento e sull'indicazione della possibilità di ricorrere a strumenti di composizione della crisi (art. 480, comma 2 c.p.c.). Il terzo motivo d'opposizione Anche il terzo motivo di opposizione - facente leva sulla nullità delle clausole degli interessi per l'indeterminatezza dei medesimi – è infondato nel merito. Fermo il rilievo che il motivo è connotato da estrema genericità e astrattezza in quanto totalmente privo di un riferimento al negozio intercorso tra le parti, nel caso in ispecie il contratto contiene clausole sugli interessi corrispettivi valide – stante la corretta e specifica indicazione del tasso corrispettivo convenuto - e trasparenti e ciò in linea con l'art. 1284 c.c. e con la normativa vigente (D. Lgs. 385/1993). Il quarto motivo d'opposizione Anche la doglianza facente leva sulla pretesa sproporziona delle garanzie prestate e l'importo della somma mutuata è manifestamente infondata nel merito;
parte opponente non ha fornito, nella generica doglianza avanzata, alcun parametro idoneo a provocare un vaglio su siffatta specifica pattuizione;
fermo l'ulteriore rilievo che l'eventuale sproporzione denunziata non avrebbe alcuna incidenza sulla efficacia esecutiva del mutuo fondiario fondante il precetto opposto legittimando, se provata, una riduzione delle garanzie, lo svincolo delle garanzie prestate oppure la riduzione dell'importo garantito (domande mai formulate dagli opponenti). Le spese di lite Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico degli opponenti in solido nella misura determinata in dispositivo per lo scaglione di valore di riferimento;
legittimo compensare le spese tra gli opponenti e la parte intervenuta.
P.Q.M.
il Presidente della Seconda Sezione Civile dott. Ugo Scavuzzo, in funzion di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 3708/2024 R.G.A.C. promossa da
[...] (C.F.: e (C.F.: , Pt_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Messina, Via Mario Giurba n.17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana (C.F.: ) che li rappresenta e difende giusta procura in atti, parte C.F._3 opponente, contro (C.F. ), con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale in Roma, in Via Curtatone n. 3, capitale sociale €150.000,00 i.v. (R.E.A. RM-1581658), appartenente al Gruppo IVA (P. IVA ), in persona del procuratore speciale CP_4 P.IVA_2 Dott. (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_5 C.F._4 domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di atto di conferimento di poteri Rep. 20057
- Racc. 9838 del 16/03/2023 a rogito del Notaio Dr.ssa registrato a Roma 4 il Persona_1
20/03/2023 al n. 8939/1T (all.to 1), non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 (C.F. ) con sede legale in Milano, P.zza F. Meda 4 e sede amministrativa in Verona, P.IVA_3 P.zza Nogara n. 2 (R.E.A. MI-2109611), appartenente al Gruppo IVA (P.IVA CP_3
), aderente al ed al Fondo Nazionale di P.IVA_4 Controparte_6 Garanzia, iscritto all'Albo delle Banche con il n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario CP_3
, iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, giusta procura speciale
[...] P.IV Rep. 15052-Racc. a rogito del Notaio Dott. di Milano del 21/06/2019, registrata Persona_2 a Milano – DP 1 il 21/06/2019 al n. 2163/1T (all.to 2), rappresentata e difesa dall'AVV. ANDREA DAVIDE ARNALDI (c.f. ), in virtù di procura speciale alle liti ex art. 83 C.F._5 c.p.c. posta in calce all'atto di precetto del 07 agosto 2024, parte opposta, e nei confronti di
[...]
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, partita IVA e CP_2 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BE , iscritta nell'elenco P.IVA_6
pagina3 di 4 delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento 12 dicembre 2023 al numero 48674.6, per il tramite della procuratrice speciale in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore Dott. , con sede legale in Milano, Piazza Parte_3 Generale Armando Diaz n. 5, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , in virtù del mandato speciale a rogito Notaio Dott. P.IVA_7
del 02/07/2025 Rep. 318497 – Racc. 46987, registrata presso l'Ufficio Territoriale Persona_3 degli Atti Pubblici di Pordenone in data 03.07.2025 al n. 9285 serie 1T (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa C.F._6 Gaboardi (c.f. ), soci ed amministratori della società C.F._7 Controparte_7
, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: , giusta procura alle liti ai
[...] P.IVA_8 rogiti del Notaio Dott. Notaio in Milano, del 15 settembre 2025 (Rep. n. 29789 – Racc. Persona_4 n. 22633), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed n.q. di cessionaria di Email_1 Email_2 [...] n virtù del contratto di Cessione dei Crediti ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, intervenuta CP_3 ex art. 111 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre s.g. al 15%, oltre IVA e CPA se dovute;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli opponenti e la parte intervenuta. Messina, 13.11.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Il Presidente di Sezione In fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2024, i sig.ri (C.F.: Parte_1
e (C.F.: proponevano C.F._1 Controparte_1 C.F._2 opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 4..9.2024, con il quale il richiedeva il pagamento dell'importo di € 9.303,27, fondato su contratto di mutuo Controparte_3 fondiario stipulato il 1.12.2024. Gli opponenti si dolevano della:
- carenza di titolo esecutivo: il contratto di mutuo, in quanto condizionato, non sarebbe idoneo ad assurgere alla dignità di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- indeterminatezza delle somme richieste: nell'atto di precetto non sarebbero indicate le somme dovute a titolo di capitale e a titolo di interessi e ciò renderebbe l'intimazione assolutamente generica tanto da dover essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
- nullità delle clausole sugli interessi per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B; gli interessi sarebbero indeterminati e quindi disposti in violazione dell'art. 117 T.U.B.;
- sproporzione tra garanzie e debito (artt. 2872 c.c. e 39 T.U.B.): le garanzie sarebbero eccessive rispetto all'importo del debito, in violazione dei principi di proporzionalità; ciò lamentato chiedevano che il Tribunale adito in via preliminare sospendesse l'atto di precetto inaudita altera parte nelle more del giudizio di accertamento di legittimità; nel merito, accertasse e dichiarasse l'inesistenza del diritto di parte creditrice di agire esecutivamente e, per l'effetto, dichiarasse privo di efficacia l'atto di precetto opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa del 30.10.2024, si costituiva in giudizio Controparte_4
la quale evidenziava l'inammissibilità dell'atto d'opposizione perché confuso e privo di
[...]
pagina1 di 4 chiarezza;
chiedeva, comunque, delle domande degli opponenti il rigetto perché infondate nel merito e argomentava, infatti, la validità del contratto di mutuo e la legittimità del precetto;
allegava il titolo esecutivo in forma di atto pubblico notarile munito di formula esecutiva (contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2004 con Banca Popolare di Lodi, poi confluita in ). CP_3 In data 30.9.2025 interveniva nel giudizio quale cessionaria del credito Controparte_2 originariamente vantato da in forza di contratto di cessione ex Legge 130/1999, Controparte_3 regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. All'udienza del 23.01.2025 il Giudice rinviava per la decisione all'udienza del 13.11.2025 concedendo termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e si memoria conclusionale. Il 22.9.2025 con memoria interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel giudizio la CP_2
quale cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] Controparte_3 All'udienza del 13.11.2025 la causa, dopo la discussione delle parti, era decisa. Il primo motivo d'opposizione L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Gli opponenti hanno contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo ed affermato che tale non sarebbe il contratto fondante il precetto opposto in ragione del fatto pur pattuita una erogazione di una somma di denaro di essa sia stato convenzionalmente disposto il versamento in un deposito irregolare con la previsione dell'obbligo dello svincolo di essa al verificarsi di determinate condizioni e, quindi, di eventi futuri. Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se lo stesso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge;
in altri termini, occorre verificare che sia stata pattuita e sia intervenuta una consegna di denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo che, invero, non va intesa in termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Un recente intervento delle S.U. ha, peraltro, chiarito che: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”; (Cass. S.U. n. 6968/2025). Nel caso di specie l'odierna parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo, allegato e documentato l'avvenuta erogazione della somma mutuata (avvenuta il 01.12.2004); v'è, quindi, prova piena della conclusione del contratto con traditio della somma e dell'insorgenza della correlata obbligazione restitutoria in capo ai mutuatari. Il contratto di mutuo fondiario è stato redatto con la forma dell'atto pubblico, è munito di formula esecutiva;
v'è la quietanza di erogazione e il piano di ammortamento è stato regolarmente avviato;
se ne ricava la manifesta infondatezza del primo motivo d'opposizione. Il secondo motivo d'opposizione Anche il secondo motivo d'opposizione – facente leva sulla indeterminatezza delle somme richieste – è infondato nel merito e ciò per le ragioni che seguono. Ai sensi dell'art. 480 c.p.c., l'atto di precetto costituisce un'intimazione stragiudiziale ad adempiere nei confronti del debitore risultante dal titolo esecutivo il comando giuridico ivi versato corredato dall'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
il comma 2 della pagina2 di 4 disposizione in esame prevede che l'atto di precetto debba contenere a pena di nullità anche l'indicazione delle somme richieste;
nella fattispecie in esame v'è il dettaglio delle somme richieste in pagamento agli odierni opponenti dalla parte opposta: il capitale residuo, gli interessi di mora, le spese legali, gli accessori di legge, per un totale richiesto di € 9.303,37, con riserva di ulteriori conteggi;
è stato chiaramente indicato il termine di pagamento di 10 giorni dalla notifica e rispettato gli avvertimenti di legge sull'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento e sull'indicazione della possibilità di ricorrere a strumenti di composizione della crisi (art. 480, comma 2 c.p.c.). Il terzo motivo d'opposizione Anche il terzo motivo di opposizione - facente leva sulla nullità delle clausole degli interessi per l'indeterminatezza dei medesimi – è infondato nel merito. Fermo il rilievo che il motivo è connotato da estrema genericità e astrattezza in quanto totalmente privo di un riferimento al negozio intercorso tra le parti, nel caso in ispecie il contratto contiene clausole sugli interessi corrispettivi valide – stante la corretta e specifica indicazione del tasso corrispettivo convenuto - e trasparenti e ciò in linea con l'art. 1284 c.c. e con la normativa vigente (D. Lgs. 385/1993). Il quarto motivo d'opposizione Anche la doglianza facente leva sulla pretesa sproporziona delle garanzie prestate e l'importo della somma mutuata è manifestamente infondata nel merito;
parte opponente non ha fornito, nella generica doglianza avanzata, alcun parametro idoneo a provocare un vaglio su siffatta specifica pattuizione;
fermo l'ulteriore rilievo che l'eventuale sproporzione denunziata non avrebbe alcuna incidenza sulla efficacia esecutiva del mutuo fondiario fondante il precetto opposto legittimando, se provata, una riduzione delle garanzie, lo svincolo delle garanzie prestate oppure la riduzione dell'importo garantito (domande mai formulate dagli opponenti). Le spese di lite Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico degli opponenti in solido nella misura determinata in dispositivo per lo scaglione di valore di riferimento;
legittimo compensare le spese tra gli opponenti e la parte intervenuta.
P.Q.M.
il Presidente della Seconda Sezione Civile dott. Ugo Scavuzzo, in funzion di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 3708/2024 R.G.A.C. promossa da
[...] (C.F.: e (C.F.: , Pt_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Messina, Via Mario Giurba n.17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana (C.F.: ) che li rappresenta e difende giusta procura in atti, parte C.F._3 opponente, contro (C.F. ), con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale in Roma, in Via Curtatone n. 3, capitale sociale €150.000,00 i.v. (R.E.A. RM-1581658), appartenente al Gruppo IVA (P. IVA ), in persona del procuratore speciale CP_4 P.IVA_2 Dott. (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_5 C.F._4 domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di atto di conferimento di poteri Rep. 20057
- Racc. 9838 del 16/03/2023 a rogito del Notaio Dr.ssa registrato a Roma 4 il Persona_1
20/03/2023 al n. 8939/1T (all.to 1), non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 (C.F. ) con sede legale in Milano, P.zza F. Meda 4 e sede amministrativa in Verona, P.IVA_3 P.zza Nogara n. 2 (R.E.A. MI-2109611), appartenente al Gruppo IVA (P.IVA CP_3
), aderente al ed al Fondo Nazionale di P.IVA_4 Controparte_6 Garanzia, iscritto all'Albo delle Banche con il n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario CP_3
, iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, giusta procura speciale
[...] P.IV Rep. 15052-Racc. a rogito del Notaio Dott. di Milano del 21/06/2019, registrata Persona_2 a Milano – DP 1 il 21/06/2019 al n. 2163/1T (all.to 2), rappresentata e difesa dall'AVV. ANDREA DAVIDE ARNALDI (c.f. ), in virtù di procura speciale alle liti ex art. 83 C.F._5 c.p.c. posta in calce all'atto di precetto del 07 agosto 2024, parte opposta, e nei confronti di
[...]
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, partita IVA e CP_2 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BE , iscritta nell'elenco P.IVA_6
pagina3 di 4 delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento 12 dicembre 2023 al numero 48674.6, per il tramite della procuratrice speciale in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore Dott. , con sede legale in Milano, Piazza Parte_3 Generale Armando Diaz n. 5, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , in virtù del mandato speciale a rogito Notaio Dott. P.IVA_7
del 02/07/2025 Rep. 318497 – Racc. 46987, registrata presso l'Ufficio Territoriale Persona_3 degli Atti Pubblici di Pordenone in data 03.07.2025 al n. 9285 serie 1T (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa C.F._6 Gaboardi (c.f. ), soci ed amministratori della società C.F._7 Controparte_7
, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: , giusta procura alle liti ai
[...] P.IVA_8 rogiti del Notaio Dott. Notaio in Milano, del 15 settembre 2025 (Rep. n. 29789 – Racc. Persona_4 n. 22633), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed n.q. di cessionaria di Email_1 Email_2 [...] n virtù del contratto di Cessione dei Crediti ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, intervenuta CP_3 ex art. 111 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre s.g. al 15%, oltre IVA e CPA se dovute;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli opponenti e la parte intervenuta. Messina, 13.11.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
pagina4 di 4