TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15612/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cassani Laura, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI Parte_1 Controparte_1 il 29/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19.02.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore , oggi di anni 13, sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio spetterà congiuntamente ad entrambi i genitori con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute e disgiuntamente a ciascuno di essi nei periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore e con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che la casa famigliare sita in Torino, Corso Grosseto n. 78 Int. 3, di proprietà della Sig.ra venga assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore . CP_1 Per_1
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio , la somma mensile di € 200,00 per 12 mensilità, somma che sarà versata anticipatamente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Maggio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita decorso un anno dall'omologazione della separazione (prima rivalutazione
Maggio 2025).
DISPONE che il Sig. tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_1
secondo il Protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Per_1
Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. sottoscritto in data 15 Marzo 2016 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 5 a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
pagina 3 di 5 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
-il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico relativo al figlio minore sarà percepito e Per_1 trattenuto integralmente nella misura del 100% dalla Sig.ra in qualità di genitore CP_1 prevalentemente collocatario;
DISPONE, in considerazione della diversa residenza del Sig. rispetto a quella del figlio, lo Parte_1 stesso possa vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità qui di seguito indicati: Per_1
-nel corso del week end: ogni week end, nella giornata di sabato o domenica a seconda degli impegni lavorativi del Sig. , da comunicare alla Sig.ra con almeno 4 giorni di preavviso, dalla Parte_1 CP_1 mattina alle 9 fino alla sera alle ore 22 quando il padre riporterà presso l'abitazione materna. Per_1
-Festività natalizie: il figlio minore trascorrerà con la mamma e con il papà, ad anni alterni, il Per_1 periodo delle festività natalizie coincidente con la chiusura della scuola;
in particolare il figlio Per_1 trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il primo periodo di vacanza coincidente con la chiusura della scuola fino alla mattina del 31 Dicembre, e con l'altro genitore il periodo che va dal 31 Dicembre al giorno precedente la riapertura della scuola. Ai fini dell'alternanza il figlio trascorrerà, nell'anno Per_1
2024, il primo periodo con la mamma ed il secondo con il papà;
-Carnevale: il figlio trascorrerà le vacanze di Carnevale, coincidenti con il periodo di chiusura Per_1 della scuola, con la mamma e con il papà, ad anni alterni. Ai fini dell'alternanza il figlio trascorrerà, Per_1 nell'anno 2024, le vacanze di Carnevale con la mamma;
-Festività Pasquali: il figlio trascorrerà le vacanze di Pasqua, coincidenti con il periodo di chiusura Per_1 della scuola, con la mamma e con il papà, ad anni alterni. Ai fini dell'alternanza il figlio trascorrerà, Per_1 nell'anno 2024, le vacanze di Pasqua con il papà;
-Vacanze estive: durante le vacanze estive coincidenti con il periodo di chiusura scolastica, Per_1 trascorrerà l'estate con il papà ad eccezione di 2 settimane, anche consecutive, che trascorrerà con Per_1 la mamma nel periodo tra luglio e agosto a seconda degli impegni lavorativi della Sig.ra periodo CP_1 che sarà dalla stessa comunicato al Sig. entro il 31/05 di ogni anno;
Parte_1
In occasione dei periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in Per_1 occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi pagina 4 di 5 reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore e ad assicurare la reperibilità telefonica.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere un comportamento di reciproco rispetto e di serena collaborazione e comunicazione tra loro per garantire un rap porto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché che le parti dichiarano e confermano di essere reciprocamente Per_1 autosufficienti dal punto di vista economico, avendo redditi e mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e di non svolgere, pertanto, reciproca domanda di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin da ora il consenso reciproco alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio/rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e per il passaporto del figlio minore . Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, nonché di aver già definitivamente regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica eventualmente pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione di entrambi i ricorrenti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15612/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cassani Laura, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI Parte_1 Controparte_1 il 29/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19.02.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore , oggi di anni 13, sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio spetterà congiuntamente ad entrambi i genitori con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute e disgiuntamente a ciascuno di essi nei periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore e con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che la casa famigliare sita in Torino, Corso Grosseto n. 78 Int. 3, di proprietà della Sig.ra venga assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore . CP_1 Per_1
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio , la somma mensile di € 200,00 per 12 mensilità, somma che sarà versata anticipatamente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Maggio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita decorso un anno dall'omologazione della separazione (prima rivalutazione
Maggio 2025).
DISPONE che il Sig. tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_1
secondo il Protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Per_1
Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. sottoscritto in data 15 Marzo 2016 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 5 a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
pagina 3 di 5 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
-il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico relativo al figlio minore sarà percepito e Per_1 trattenuto integralmente nella misura del 100% dalla Sig.ra in qualità di genitore CP_1 prevalentemente collocatario;
DISPONE, in considerazione della diversa residenza del Sig. rispetto a quella del figlio, lo Parte_1 stesso possa vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità qui di seguito indicati: Per_1
-nel corso del week end: ogni week end, nella giornata di sabato o domenica a seconda degli impegni lavorativi del Sig. , da comunicare alla Sig.ra con almeno 4 giorni di preavviso, dalla Parte_1 CP_1 mattina alle 9 fino alla sera alle ore 22 quando il padre riporterà presso l'abitazione materna. Per_1
-Festività natalizie: il figlio minore trascorrerà con la mamma e con il papà, ad anni alterni, il Per_1 periodo delle festività natalizie coincidente con la chiusura della scuola;
in particolare il figlio Per_1 trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il primo periodo di vacanza coincidente con la chiusura della scuola fino alla mattina del 31 Dicembre, e con l'altro genitore il periodo che va dal 31 Dicembre al giorno precedente la riapertura della scuola. Ai fini dell'alternanza il figlio trascorrerà, nell'anno Per_1
2024, il primo periodo con la mamma ed il secondo con il papà;
-Carnevale: il figlio trascorrerà le vacanze di Carnevale, coincidenti con il periodo di chiusura Per_1 della scuola, con la mamma e con il papà, ad anni alterni. Ai fini dell'alternanza il figlio trascorrerà, Per_1 nell'anno 2024, le vacanze di Carnevale con la mamma;
-Festività Pasquali: il figlio trascorrerà le vacanze di Pasqua, coincidenti con il periodo di chiusura Per_1 della scuola, con la mamma e con il papà, ad anni alterni. Ai fini dell'alternanza il figlio trascorrerà, Per_1 nell'anno 2024, le vacanze di Pasqua con il papà;
-Vacanze estive: durante le vacanze estive coincidenti con il periodo di chiusura scolastica, Per_1 trascorrerà l'estate con il papà ad eccezione di 2 settimane, anche consecutive, che trascorrerà con Per_1 la mamma nel periodo tra luglio e agosto a seconda degli impegni lavorativi della Sig.ra periodo CP_1 che sarà dalla stessa comunicato al Sig. entro il 31/05 di ogni anno;
Parte_1
In occasione dei periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in Per_1 occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi pagina 4 di 5 reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore e ad assicurare la reperibilità telefonica.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere un comportamento di reciproco rispetto e di serena collaborazione e comunicazione tra loro per garantire un rap porto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché che le parti dichiarano e confermano di essere reciprocamente Per_1 autosufficienti dal punto di vista economico, avendo redditi e mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e di non svolgere, pertanto, reciproca domanda di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin da ora il consenso reciproco alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio/rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e per il passaporto del figlio minore . Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, nonché di aver già definitivamente regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica eventualmente pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione di entrambi i ricorrenti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5