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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3362/2020 vertente
TRA
(C.F.: ) sito in Rieti, in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. LOREDANA BIZZARRI.
Appellante
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ).
[...] C.F._2
Appellate Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato il ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del 26 maggio 2020, Repertorio n. 423/2020 del 27.05.2020, con cui il Tribunale ordinario di Rieti ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta nei confronti della resistente;
ha rigettato la domanda Controparte_2 proposta nei confronti della resistente e ha compensato le spese processuali Controparte_1 tra la ricorrente e la resistente costituita . Controparte_2
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato il ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
30.07.1945, C.F. , residente a [...] e C.F._1
IG.ra , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
1 , ivi residente in [...], sono eredi di C.F._2 Persona_1 ed per avere tacitamente accettato l'eredità relitta dai de cuius con esplicito Persona_2 riferimento ai beni di seguito elencati e per la quota specificata:
- quanto a : (a) ½ della piena proprietà dell'immobile di civile Controparte_2 abitazione sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio
76, Particella 193, Sub 33, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3,
Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24; (c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 4, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe
16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;
- quanto a : (a) ½ della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione Controparte_1 sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella
193, Sub 33, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;(c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 4, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16,
Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24; 2) per l'effetto, DISPORRE E COMUNQUE AUTORIZZARE il , sito in Parte_1 Rieti, Via Morro n. 36/44, C.F. , in persona dell'Amministratore p.t. IG. P.IVA_1 CP_3
a curare la trascrizione della emananda sentenza di mero accertamento della qualità
[...] di erede della IG.ra e della IG.ra , per intervenuta Controparte_2 Controparte_1 tacita accettazione dell'eredità relitta da ed ai fini della Persona_1 Persona_2 regolarizzazione della continuità delle trascrizioni, in sostituzione della parte resistente, tenuta per legge, ORDINANDO al Conservatore del competente Ufficio del Territorio di Rieti
Agenzia delle Entrate, di procedere alla trascrizione del titolo ai fini della ricostituzione della continuità delle trascrizioni, esonerandolo da qualsivoglia responsabilità.
3) CONDANNARE la IG.ra e la IG.ra al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, come per legge.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di aver promosso dinanzi al Tribunale di Rieti la procedura esecutiva immobiliare RGN
213/2015 a carico della IG.ra , che ha ad oggetto il pignoramento di: Controparte_2 (a) ½ della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 193, Sub 33, Zona Cens. 1,
Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16,
Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24; (c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra;
- di aver promosso dinanzi al Tribunale di Rieti la procedura esecutiva immobiliare RGN
212/2015 a carico della IG.ra che ha ad oggetto il pignoramento di: (a) ½ Controparte_1 della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 193, Sub 33, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16,
Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;(c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa
2 sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76,
Particella 509 Sub 4, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;
- che tali procedure sono state riunite alle ulteriori procedure esecutive aventi r.g. n. 134/2002
e 7/2007;
- che il giudice dell'esecuzione ha onerato i creditori procedenti di sanare la continuità delle trascrizioni in considerazione del fatto che le sorelle e Controparte_1 Controparte_2
, esecutate, non hanno trascritto l'accettazione dell'eredità relitta prima dal padre e poi
[...] dalla madre, anche con riferimento ai beni oggetto delle esecuzioni immobiliari di cui sopra;
- che, infatti, il custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva ha accertato che: “non si ravvisa la continuità delle trascrizioni, in quanto non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità relitta, in favore delle esecutate, in via testamentaria, dalla propria madre, signora titolare della quota di 1/3 dell'appartamento e di 2/3 delle autorimesse, in virtù Persona_3 di atto di compravendita del 1978 (limitatamente alla sola quota di ½ delle autorimesse), quanto al resto (1/3 dell'appartamento e 1/6 dei locali) per successione del sig. (padre Persona_1 delle esecutate), deceduto, ante ventennio e precisamente in data 25.06.93; in considerazione del fatto che non risulta trascritta neanche l'accettazione dell'eredità del signor né da CP_2 parte della signora né da parte delle esecutate, l'irregolarità, allo stato, concerne Persona_3 sia la quota pervenuta alle esecutate per successione paterna (pari ad 1/3 dell'appartamento ed 1/6 dei locali) sia la quota pervenuta alle stesse per successione materna ( pari ad 1/6 dell'appartamento e 2/6 dei locali). (…)”;
- che è interesse del ricorrente, quale creditore procedente nel giudizio di esecuzione forzata, ripristinare la continuità delle trascrizioni con riferimento ai beni oggetto di esecuzione previo accertamento della qualità di eredi in capo alle resistenti;
- che la circostanza dell'intervenuta accettazione dell'eredità da parte delle resistenti è evincibile da alcune condotte delle stesse incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità, quali l'introduzione di un giudizio di divisione dell'eredità lasciata loro, in virtù di testamento, dalla madre deceduta successivamente al padre delle resistenti, e il pagamento Persona_3 delle spese condominiali in relazione alla proprietà, loro pervenuta in virtù di successione ereditaria dei genitori, dell'appartamento e delle autorimesse oggetto di esecuzione. Si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza dell'obbligo di Controparte_2 procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità e chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente.
non costituitasi nonostante la regolare evocazione in giudizio, è stata Controparte_1 dichiarata contumace all'udienza del 6.12.2019. All'udienza del 14.2.2020 parte resistente ha dedotto di aver accettato Controparte_2 l'eredità dei genitori e in data 12.2.2020 e a tal fine ha depositato Persona_1 Persona_3 la copia dell'atto di accettazione dell'eredità a rogito Notaio rep. 80324 racc. Persona_4
17334 e le note di trascrizione dello stesso. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Con riferimento alla posizione di deve dichiararsi l'intervenuta Controparte_2 cessazione della materia del contendere, avendo la stessa provveduto ad accettare espressamente l'eredità dei genitori e con atto pubblico in data Persona_1 Persona_3 12.2.2020 e a trascrivere tale accettazione, come dimostrato dal deposito dell'atto di accettazione e delle note di trascrizione dello stesso.
Con riferimento alla posizione di la domanda deve essere rigettata, non Controparte_1 essendo stata offerta in giudizio la prova della sussistenza, in capo alla stessa, della qualità di erede di e Persona_1 Persona_3
3 Per poter accertare la sussistenza in capo ad un soggetto della qualità di erede del de cuius è infatti necessario, oltre alla prova dell'accettazione dell'eredità da parte del primo (espressa o tacita), anche il titolo in virtù del quale lo stesso è chiamato all'eredità.
Nel caso di specie, dalle deduzioni svolte da parte ricorrente risulta che le resistenti sono state chiamate all'eredità di in virtù di successione legittima e, successivamente, di Persona_1 in virtù di successione testamentaria. Persona_3
Nel presente giudizio, tuttavia, con riferimento alla successione di , oltre a non Persona_1 essere stato prodotto il certificato di morte dello stesso, non è stata prodotta alcuna documentazione anagrafica (quali il certificato storico dello stato di famiglia o i certificati di nascita delle resistenti recanti l'indicazione della paternità e della maternità) dalla quale emerga il rapporto di filiazione tra lo stesso e le resistenti, tale da ritenere sussistenti i presupposti per l'operare della successione legittima. Né può desumersi la sussistenza di tale rapporto di filiazione dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, atteso che nessuno dei documenti depositati ha valore di certificazione anagrafica e consente, conseguentemente, di ritenere accertato il dedotto rapporto di parentela tra e (e le certificazioni ipocatastali di cui agli allegati 7 e Controparte_1 Persona_1
10 del ricorso indicano la qualità in capo alle resistenti di figlie di e Persona_1 Per_3 soltanto in virtù della dichiarazione resa dal richiedente in sede di compilazione della
[...] richiesta di rilascio della certificazione, di talché non può essere alle stesse attribuito alcun valore probatorio).
Il rapporto di parentela non può neppure ritenersi provato in virtù della non contestazione dello stesso – ed anzi della espressa accettazione dell'eredità proveniente da e Persona_1
– da parte della resistente , potendo le condotte Persona_3 Controparte_2 processuali ed extraprocessuali di quest'ultima rilevare esclusivamente in relazione alla domanda di accertamento della qualità di erede rivolta nei suoi confronti e non potendosi invece estendere alla posizione dell'altra resistente, la cui mancata costituzione, d'altra parte, non consente neppure di ritenere provati i fatti dedotti da parte ricorrente in virtù del principio di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. Con riferimento alla successione di la quale, secondo le deduzioni del ricorrente, Persona_3 troverebbe titolo in un testamento, deve osservarsi che parte resistente non ha provveduto al deposito dello stesso, di talché risulta in radice insussistente la prova del titolo della chiamata all'eredità. Né tale titolo può desumersi dalla sentenza n. 244/2011 emessa nell'ambito del giudizio di divisione del compendio ereditario della de cuius intercorso tra le odierne Persona_3 resistenti (la cui produzione nel presente giudizio, sub allegato 23 al ricorso, risulta peraltro incompleta, mancando la seconda pagina del provvedimento), atteso, da un lato, che l'accertamento della qualità di erede (testamentaria) richiesto in questa sede presuppone la necessaria produzione del testamento costituente il titolo della devoluzione dell'eredità, non potendosi tale titolo desumersi in via presuntiva sulla base dell'emissione di una sentenza che tale titolo presuppone, e, dall'altro, che non è stato provato nel presente giudizio che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato e, quindi, che l'accertamento in essa contenuto sia divenuto definitivo. Dalle superiori considerazioni discende il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della resistente . Controparte_1
Attesa la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta nei confronti della resistente unica resistente costituita, dovuta Controparte_2 all'accettazione dell'eredità da parte di quest'ultima successivamente all'introduzione del presente giudizio, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite in relazione alla posizione di tale resistente.”
3.- Il ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
4 ERRATA ED INCOMPLETA VALUTAZIONE DELLA PROVA FORNITA DAL CONDOMINIO MORRO: (1) CIRCA L'INTERVENUTO DECESSO DI CE
IA ED DA TE E LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE
TRA E I DANTI CAUSA;
(2) CIRCA LA SUSSITENZA DELLA Controparte_1
LEGITTIMAZIONE DI ALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA DI Controparte_1
CE IA E ALLA SUCCESSIONE SIA LEGITTIMA CHE TESTAMENTARIA
DI DA TE. RIFORMA DELLA SENTENZA NEL SENSO
DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI MERO ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DI EREDE DELLA SIGNORA ANNA DEI DANTI CAUSA CP_1
PER PIENO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA
PARTE RICORRENTE, CONDOMINIO MORRO.
Il adduce, a fondamento dell'erroneità della sentenza impugnata, che il Giudice di Parte_1 prime cure ha ritenuto non provato il decesso di e danti causa Persona_1 Persona_3 della , e il rapporto di filiazione tra i primi e quest'ultima e, in definitiva, Controparte_1 della qualità di erede.
Al contrario, sostiene di aver depositato copia della Sentenza n. 244/2011 del Tribunale di Rieti avente ad oggetto la divisione della comunione ereditaria dei beni relitti sia dal padre che dalla madre delle due sorelle e . Nella citata sentenza Controparte_1 Controparte_2 sarebbe sufficientemente dimostrato, secondo l'appellante, che la signora Controparte_1 fosse chiamata all'eredità di in ragione della successione legittima e del Persona_3 testamento olografo del 19.04.1999 pubblicato con atto a rogito Notaio Persona_4
Repertorio n.57438/6650 registrato il 30.10.2003 al n.1818, serie 1T. L'appellante produce inoltre, in questo grado di giudizio, il certificato di morte di
[...]
(all.10); il certificato di morte di (all. 11) il certificato di nascita di Per_1 Persona_3
(all. 12) dal quale si rintraccia la paternità e la maternità di Controparte_1 Persona_1 ed ritenendo detto deposito ammissibile in quanto prodotto a supporto di fatti Persona_3 già provati. L'appellante, infine, allega che il Giudice non avrebbe considerato le ulteriori prove documentali allegate al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a riprova della qualità di erede della signora e in particolare gli allegati numeri 16 e 24. Controparte_1
4.- L'appello è infondato.
Dalla documentazione allegata, volta a provare il rapporto di filiazione e dunque la delazione dell'eredità ex lege ad non si evince l'acquisto della qualità di erede del padre CP_1 Per_1 da parte di né l'acquisto delle quote degli immobili come indicati in citazione. CP_1
4.1.- In ordine all'eredità paterna, difatti, non risulta provata l'accettazione dell'eredità e, dunque , la qualità di erede dal momento che, secondo l'orientamento della Suprema Corte «In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza» (Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5247 del 06/03/2018). La sola delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (Corte Cass. n. 15698/13).
5 4.2.- In ordine all'eredità materna, la sentenza n. 244 del 2011 del Tribunale di Rieti avente ad oggetto la divisione della comunione ereditaria delle due sorelle e Controparte_1 [...]
a seguito del decesso di (e non anche la successione del padre) Controparte_2 Persona_3
è passata in giudicato – oltre che sulla qualità di erede della come dedotto dal Per_3
Condominio – anche per l'assegnazione dei beni ivi disposta e, dunque, della quota indivisa di
1/3 dell'appartamento in Rieti via Morro 36 ad e delle quote di 4/6 del Garage di via CP_1
Morro n. 45 part. 509/3 e 509/4. In relazione a dette quote, nelle menzionata sentenza, si è ordinata la trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
5.- In definitiva, l'appello va, dunque, respinto perché infondato.
6.- Nulla per le spese in considerazione della contumacia delle convenute.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del 26 maggio 2020, Repertorio
n. 423/2020 del 27.05.2020, del Tribunale ordinario di Rieti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Roma, 23 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3362/2020 vertente
TRA
(C.F.: ) sito in Rieti, in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. LOREDANA BIZZARRI.
Appellante
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ).
[...] C.F._2
Appellate Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato il ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del 26 maggio 2020, Repertorio n. 423/2020 del 27.05.2020, con cui il Tribunale ordinario di Rieti ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta nei confronti della resistente;
ha rigettato la domanda Controparte_2 proposta nei confronti della resistente e ha compensato le spese processuali Controparte_1 tra la ricorrente e la resistente costituita . Controparte_2
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato il ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
30.07.1945, C.F. , residente a [...] e C.F._1
IG.ra , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
1 , ivi residente in [...], sono eredi di C.F._2 Persona_1 ed per avere tacitamente accettato l'eredità relitta dai de cuius con esplicito Persona_2 riferimento ai beni di seguito elencati e per la quota specificata:
- quanto a : (a) ½ della piena proprietà dell'immobile di civile Controparte_2 abitazione sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio
76, Particella 193, Sub 33, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3,
Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24; (c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 4, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe
16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;
- quanto a : (a) ½ della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione Controparte_1 sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella
193, Sub 33, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;(c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 4, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16,
Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24; 2) per l'effetto, DISPORRE E COMUNQUE AUTORIZZARE il , sito in Parte_1 Rieti, Via Morro n. 36/44, C.F. , in persona dell'Amministratore p.t. IG. P.IVA_1 CP_3
a curare la trascrizione della emananda sentenza di mero accertamento della qualità
[...] di erede della IG.ra e della IG.ra , per intervenuta Controparte_2 Controparte_1 tacita accettazione dell'eredità relitta da ed ai fini della Persona_1 Persona_2 regolarizzazione della continuità delle trascrizioni, in sostituzione della parte resistente, tenuta per legge, ORDINANDO al Conservatore del competente Ufficio del Territorio di Rieti
Agenzia delle Entrate, di procedere alla trascrizione del titolo ai fini della ricostituzione della continuità delle trascrizioni, esonerandolo da qualsivoglia responsabilità.
3) CONDANNARE la IG.ra e la IG.ra al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, come per legge.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di aver promosso dinanzi al Tribunale di Rieti la procedura esecutiva immobiliare RGN
213/2015 a carico della IG.ra , che ha ad oggetto il pignoramento di: Controparte_2 (a) ½ della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 193, Sub 33, Zona Cens. 1,
Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16,
Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24; (c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra;
- di aver promosso dinanzi al Tribunale di Rieti la procedura esecutiva immobiliare RGN
212/2015 a carico della IG.ra che ha ad oggetto il pignoramento di: (a) ½ Controparte_1 della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione sito in Rieti alla Via Morro n. 36, piano 3, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 193, Sub 33, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Vani 7,5, Rendita Euro 968,36; (b) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76, Particella 509 Sub 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16,
Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;(c) ½ della piena proprietà dell'immobile autorimessa
2 sito in Rieti alla Via Morro n. 45, piano terra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 76,
Particella 509 Sub 4, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 16, Consistenza mq 13, Rendita Euro 128,24;
- che tali procedure sono state riunite alle ulteriori procedure esecutive aventi r.g. n. 134/2002
e 7/2007;
- che il giudice dell'esecuzione ha onerato i creditori procedenti di sanare la continuità delle trascrizioni in considerazione del fatto che le sorelle e Controparte_1 Controparte_2
, esecutate, non hanno trascritto l'accettazione dell'eredità relitta prima dal padre e poi
[...] dalla madre, anche con riferimento ai beni oggetto delle esecuzioni immobiliari di cui sopra;
- che, infatti, il custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva ha accertato che: “non si ravvisa la continuità delle trascrizioni, in quanto non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità relitta, in favore delle esecutate, in via testamentaria, dalla propria madre, signora titolare della quota di 1/3 dell'appartamento e di 2/3 delle autorimesse, in virtù Persona_3 di atto di compravendita del 1978 (limitatamente alla sola quota di ½ delle autorimesse), quanto al resto (1/3 dell'appartamento e 1/6 dei locali) per successione del sig. (padre Persona_1 delle esecutate), deceduto, ante ventennio e precisamente in data 25.06.93; in considerazione del fatto che non risulta trascritta neanche l'accettazione dell'eredità del signor né da CP_2 parte della signora né da parte delle esecutate, l'irregolarità, allo stato, concerne Persona_3 sia la quota pervenuta alle esecutate per successione paterna (pari ad 1/3 dell'appartamento ed 1/6 dei locali) sia la quota pervenuta alle stesse per successione materna ( pari ad 1/6 dell'appartamento e 2/6 dei locali). (…)”;
- che è interesse del ricorrente, quale creditore procedente nel giudizio di esecuzione forzata, ripristinare la continuità delle trascrizioni con riferimento ai beni oggetto di esecuzione previo accertamento della qualità di eredi in capo alle resistenti;
- che la circostanza dell'intervenuta accettazione dell'eredità da parte delle resistenti è evincibile da alcune condotte delle stesse incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità, quali l'introduzione di un giudizio di divisione dell'eredità lasciata loro, in virtù di testamento, dalla madre deceduta successivamente al padre delle resistenti, e il pagamento Persona_3 delle spese condominiali in relazione alla proprietà, loro pervenuta in virtù di successione ereditaria dei genitori, dell'appartamento e delle autorimesse oggetto di esecuzione. Si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza dell'obbligo di Controparte_2 procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità e chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente.
non costituitasi nonostante la regolare evocazione in giudizio, è stata Controparte_1 dichiarata contumace all'udienza del 6.12.2019. All'udienza del 14.2.2020 parte resistente ha dedotto di aver accettato Controparte_2 l'eredità dei genitori e in data 12.2.2020 e a tal fine ha depositato Persona_1 Persona_3 la copia dell'atto di accettazione dell'eredità a rogito Notaio rep. 80324 racc. Persona_4
17334 e le note di trascrizione dello stesso. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Con riferimento alla posizione di deve dichiararsi l'intervenuta Controparte_2 cessazione della materia del contendere, avendo la stessa provveduto ad accettare espressamente l'eredità dei genitori e con atto pubblico in data Persona_1 Persona_3 12.2.2020 e a trascrivere tale accettazione, come dimostrato dal deposito dell'atto di accettazione e delle note di trascrizione dello stesso.
Con riferimento alla posizione di la domanda deve essere rigettata, non Controparte_1 essendo stata offerta in giudizio la prova della sussistenza, in capo alla stessa, della qualità di erede di e Persona_1 Persona_3
3 Per poter accertare la sussistenza in capo ad un soggetto della qualità di erede del de cuius è infatti necessario, oltre alla prova dell'accettazione dell'eredità da parte del primo (espressa o tacita), anche il titolo in virtù del quale lo stesso è chiamato all'eredità.
Nel caso di specie, dalle deduzioni svolte da parte ricorrente risulta che le resistenti sono state chiamate all'eredità di in virtù di successione legittima e, successivamente, di Persona_1 in virtù di successione testamentaria. Persona_3
Nel presente giudizio, tuttavia, con riferimento alla successione di , oltre a non Persona_1 essere stato prodotto il certificato di morte dello stesso, non è stata prodotta alcuna documentazione anagrafica (quali il certificato storico dello stato di famiglia o i certificati di nascita delle resistenti recanti l'indicazione della paternità e della maternità) dalla quale emerga il rapporto di filiazione tra lo stesso e le resistenti, tale da ritenere sussistenti i presupposti per l'operare della successione legittima. Né può desumersi la sussistenza di tale rapporto di filiazione dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, atteso che nessuno dei documenti depositati ha valore di certificazione anagrafica e consente, conseguentemente, di ritenere accertato il dedotto rapporto di parentela tra e (e le certificazioni ipocatastali di cui agli allegati 7 e Controparte_1 Persona_1
10 del ricorso indicano la qualità in capo alle resistenti di figlie di e Persona_1 Per_3 soltanto in virtù della dichiarazione resa dal richiedente in sede di compilazione della
[...] richiesta di rilascio della certificazione, di talché non può essere alle stesse attribuito alcun valore probatorio).
Il rapporto di parentela non può neppure ritenersi provato in virtù della non contestazione dello stesso – ed anzi della espressa accettazione dell'eredità proveniente da e Persona_1
– da parte della resistente , potendo le condotte Persona_3 Controparte_2 processuali ed extraprocessuali di quest'ultima rilevare esclusivamente in relazione alla domanda di accertamento della qualità di erede rivolta nei suoi confronti e non potendosi invece estendere alla posizione dell'altra resistente, la cui mancata costituzione, d'altra parte, non consente neppure di ritenere provati i fatti dedotti da parte ricorrente in virtù del principio di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. Con riferimento alla successione di la quale, secondo le deduzioni del ricorrente, Persona_3 troverebbe titolo in un testamento, deve osservarsi che parte resistente non ha provveduto al deposito dello stesso, di talché risulta in radice insussistente la prova del titolo della chiamata all'eredità. Né tale titolo può desumersi dalla sentenza n. 244/2011 emessa nell'ambito del giudizio di divisione del compendio ereditario della de cuius intercorso tra le odierne Persona_3 resistenti (la cui produzione nel presente giudizio, sub allegato 23 al ricorso, risulta peraltro incompleta, mancando la seconda pagina del provvedimento), atteso, da un lato, che l'accertamento della qualità di erede (testamentaria) richiesto in questa sede presuppone la necessaria produzione del testamento costituente il titolo della devoluzione dell'eredità, non potendosi tale titolo desumersi in via presuntiva sulla base dell'emissione di una sentenza che tale titolo presuppone, e, dall'altro, che non è stato provato nel presente giudizio che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato e, quindi, che l'accertamento in essa contenuto sia divenuto definitivo. Dalle superiori considerazioni discende il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della resistente . Controparte_1
Attesa la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta nei confronti della resistente unica resistente costituita, dovuta Controparte_2 all'accettazione dell'eredità da parte di quest'ultima successivamente all'introduzione del presente giudizio, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite in relazione alla posizione di tale resistente.”
3.- Il ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
4 ERRATA ED INCOMPLETA VALUTAZIONE DELLA PROVA FORNITA DAL CONDOMINIO MORRO: (1) CIRCA L'INTERVENUTO DECESSO DI CE
IA ED DA TE E LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE
TRA E I DANTI CAUSA;
(2) CIRCA LA SUSSITENZA DELLA Controparte_1
LEGITTIMAZIONE DI ALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA DI Controparte_1
CE IA E ALLA SUCCESSIONE SIA LEGITTIMA CHE TESTAMENTARIA
DI DA TE. RIFORMA DELLA SENTENZA NEL SENSO
DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI MERO ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DI EREDE DELLA SIGNORA ANNA DEI DANTI CAUSA CP_1
PER PIENO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA
PARTE RICORRENTE, CONDOMINIO MORRO.
Il adduce, a fondamento dell'erroneità della sentenza impugnata, che il Giudice di Parte_1 prime cure ha ritenuto non provato il decesso di e danti causa Persona_1 Persona_3 della , e il rapporto di filiazione tra i primi e quest'ultima e, in definitiva, Controparte_1 della qualità di erede.
Al contrario, sostiene di aver depositato copia della Sentenza n. 244/2011 del Tribunale di Rieti avente ad oggetto la divisione della comunione ereditaria dei beni relitti sia dal padre che dalla madre delle due sorelle e . Nella citata sentenza Controparte_1 Controparte_2 sarebbe sufficientemente dimostrato, secondo l'appellante, che la signora Controparte_1 fosse chiamata all'eredità di in ragione della successione legittima e del Persona_3 testamento olografo del 19.04.1999 pubblicato con atto a rogito Notaio Persona_4
Repertorio n.57438/6650 registrato il 30.10.2003 al n.1818, serie 1T. L'appellante produce inoltre, in questo grado di giudizio, il certificato di morte di
[...]
(all.10); il certificato di morte di (all. 11) il certificato di nascita di Per_1 Persona_3
(all. 12) dal quale si rintraccia la paternità e la maternità di Controparte_1 Persona_1 ed ritenendo detto deposito ammissibile in quanto prodotto a supporto di fatti Persona_3 già provati. L'appellante, infine, allega che il Giudice non avrebbe considerato le ulteriori prove documentali allegate al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a riprova della qualità di erede della signora e in particolare gli allegati numeri 16 e 24. Controparte_1
4.- L'appello è infondato.
Dalla documentazione allegata, volta a provare il rapporto di filiazione e dunque la delazione dell'eredità ex lege ad non si evince l'acquisto della qualità di erede del padre CP_1 Per_1 da parte di né l'acquisto delle quote degli immobili come indicati in citazione. CP_1
4.1.- In ordine all'eredità paterna, difatti, non risulta provata l'accettazione dell'eredità e, dunque , la qualità di erede dal momento che, secondo l'orientamento della Suprema Corte «In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza» (Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5247 del 06/03/2018). La sola delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (Corte Cass. n. 15698/13).
5 4.2.- In ordine all'eredità materna, la sentenza n. 244 del 2011 del Tribunale di Rieti avente ad oggetto la divisione della comunione ereditaria delle due sorelle e Controparte_1 [...]
a seguito del decesso di (e non anche la successione del padre) Controparte_2 Persona_3
è passata in giudicato – oltre che sulla qualità di erede della come dedotto dal Per_3
Condominio – anche per l'assegnazione dei beni ivi disposta e, dunque, della quota indivisa di
1/3 dell'appartamento in Rieti via Morro 36 ad e delle quote di 4/6 del Garage di via CP_1
Morro n. 45 part. 509/3 e 509/4. In relazione a dette quote, nelle menzionata sentenza, si è ordinata la trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
5.- In definitiva, l'appello va, dunque, respinto perché infondato.
6.- Nulla per le spese in considerazione della contumacia delle convenute.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del 26 maggio 2020, Repertorio
n. 423/2020 del 27.05.2020, del Tribunale ordinario di Rieti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Roma, 23 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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