TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1234 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Indipendenza, 1, elettivamente domiciliato in Roma in Via Valdinievole, 11, presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Eutizi;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato, in data 11 novembre 2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, ricevuta la comunicazione in data 6 settembre 2022 del provvedimento amministrativo di rigetto dell' ha adito il Tribunale di Rieti. CP_1
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del 11/11/2021
o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha chiesto chiarimenti al consulente già nominato.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
2 Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03 in quanto, a fronte del provvedimento di rigetto del 6 settembre 2022, parte ricorrente ha depositato il ricorso giudiziale in data 3 marzo 2023, entro il termine semestrale di decadenza.
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di chiarimenti, il c.t.u., ha affermato che “dalla lettura degli accertamenti si evince chiaramente l'assenza di deficit neurologici, la presenza di un aneurisma dell'aorta, un soddisfacente compenso emodinamico”, sottolineando come persino il curante non abbia mai
“ipotizzato una perdita di autosufficienza (v. certificato dott. ”. Per_1
Per quanto riguarda, poi, il deficit cognitivo certificato alla valutazione geriatrica (con riscontro peraltro di sostanziale autonomia nelle ADL) “giova precisare che detto esame può assumere significato medico legale determinante solo se supportato dall'obiettività clinica e dall'esito di idonei e specifici accertamenti diagnostici (neanche prescritti dal geriatra), fattispecie che non risulta soddisfatta nel caso di trattasi.
Risalta in tal senso la discrepanza non solo tra quanto accertato in sede di visita peritale ma anche con il riscontro neurologico di MMSE pari a 26 (dico ventisei/trentesimi) senza che si siano successivamente verificati eventi cerebrali tali da giustificare l'insorgenza di un significativo deterioramento delle funzioni cognitive”.
Nel caso di specie, ha precisato il c.t.u., il ricorrente “non ha praticato alcun accertamento specialistico, accertamento che sarebbe stato doveroso in caso di repentino aggravamento del quadro neurologico”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il consulente ha escluso la sussistenza dei presupposti medico legali per affermare il diritto all'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni) in accordo con la valutazione espressa in via amministrativa (75%).
3 Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
4