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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 449 2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 1.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 449/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente
TRA
(nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]
M. Cristina di Savoia 45, rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti
Alessandro Iacobitti e Michelina La Bella presso i quali elett.te domicilia in Napoli al viale
Maria Cristina di Savoia n°18 (comunicazioni alle pec:
Email_1
ed al fax n. 081.7612073 ) Email_2
- ricorrente -
E soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 (p. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore (attualmente sig. , nato a [...] Controparte_2 il 10.04.1974, ivi res. In via S. Giovanni Pignatelli 29 c.f. ); C.F._1
- convenuto contumace –
NONCHE'
, costituito ai sensi di legge Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, CF: , per procura generale alle liti rep. N.37590 del C.F._2
23.1.2023 a rogito Notaio di Roma e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, Per_1 via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell'Istituto (comunicazioni alla PEC: ; ) Email_3
- convenuto –
OGGETTO : pagamento somme
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., esponendo quanto segue:
- di aver lavorato con il vincolo della subordinazione ininterrottamente dal 23.5.2018 al
18.4.2022 alle dipendenze della soc. con sede a Napoli in via Toledo Controparte_1
281;
- che tale azienda operante prevalentemente nel settore della ristorazione;
- che il rapporto di lavoro ha avuto inizio allorché il legale rappresentante della Società, , conosciuto tramite comuni conoscenze, dopo colloqui intercorsi nella sede Controparte_2 aziendale, nel mese di maggio 2018;
- di essere stato assunto con un contratto che qualificava il rapporto di lavoro come “part-time per 25 ore di lavoro settimanali a tempo indeterminato”, con la retribuzione corrispondente al quinto livello del C.C.N.L. dei dipendenti dai Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo- Confesercenti;
-che dopo aver valutato le sue capacità e la sua idoneità ha iniziato ad espletare le mansioni di piastrista e banconista, da svolgere prevalentemente presso l'unità produttiva di via Toledo
281 a Napoli;
- che ha lavorato anche - ove necessario - presso gli altri esercizi della Società ed in quelle sedi gli venivano precisate quali fossero il contenuto e le modalità dei compiti da svolgere;
- che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il - coadiuvato dai suoi collaboratori CP_2 presenti nell'esercizio - ha sempre svolto il suo ruolo datoriale;
- che il esercitava il potere direttivo e organizzativo della sua attività impartendogli CP_2 specifiche direttive in relazione alle singole prestazioni da effettuare, indirizzandole, vigilando sulla loro esecuzione, verificandone i tempi, le modalità di svolgimento e controllandone l'esito;
- che lo stesso esercitava il potere disciplinare e sanzionatorio, riscontrando le sue CP_2 presenze (egli era, peraltro, vincolato all'obbligo della presenza giornaliera e del puntuale rispetto dell'orario di lavoro che gli era stato indicato, ed era tenuto a concordare eventuali permessi, giustificare le possibili assenze ed i ritardi sul lavoro);
- che la retribuzione in misura fissa e con periodicità mensile gli veniva corrisposta sempre dal CP_2
- che le mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro sono state connotate da uno stabile e stretto inserimento nell'organizzazione produttiva aziendale e dall'utilizzazione di locali, apparecchiature e materiali forniti dal datore di lavoro e sono sempre state quelle di piastrista e banconista;
-che, infatti, è sempre stato addetto alla cottura degli ingredienti occorrenti alla preparazione dei panini (pane, hamburger, verdure ecc.), al successivo confezionamento del prodotto previa aggiunta dei condimenti occorrenti e alla consegna del prodotto alla clientela;
- che, come detto la suddetta attività lavorativa è stata svolta prevalentemente presso l'esercizio sito a Napoli in via Toledo 281 denominato “Paninomacelleria”, mentre alcune volte, a seconda delle esigenze aziendali, veniva inviato all'altro esercizio sito in Napoli al viale Kennedy;
- che il rapporto di lavoro si è protratto senza soluzione di continuità sino al 18.04.2022, allorché egli è stato licenziato dal datore di lavoro;
- che ha svolto le sue mansioni osservando il seguente orario di lavoro: nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica di ogni settimana dalle ore 19,00 alle ore 2,00 del mattino successivo, il sabato dalle ore 19,00 alle ore 4,00 del mattino successivo;
- che il mercoledì usufruiva di regola del riposo settimanale;
- che, quindi, prestava la sua attività lavorative per 44 ore settimanali di lavoro, pari a 190 ore mensili;
- di avere sempre ricevuto la retribuzione mensile netta di €. 850,00 in contanti e che non ha percepito la retribuzione mensile riportata sulle buste paga e nell'estratto INPS calcolata su un fittizio numero di ore di lavoro, che variava mensilmente fra le 100 e le 110 ore mensili, per lo più corrispondenti a quelle dichiarate nel contratto di assunzione;
- che ha percepito dall'INPS per il periodo dal marzo 2020 sino 31 maggio 2020, l'assegno
Ordinario Fondo di integrazione salariale (FIS);
- che per gli anni 2018 e 2022 non ha goduto di ferie, mentre per la residua durata del rapporto di lavoro, anni 2019, 2020, 2021 ha goduto di sole due settimane di ferie nel mese di agosto coincidenti con il periodo di chiusura del locale, senza ricevere né la retribuzione per tali periodi, né alcunché a titolo di indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute;
- che ha lavorato oltre che nella giornata di ogni domenica dell'anno, anche in tutte le festività nazionali previste dal C.C.N.L.;
- che non ha usufruito dei permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro, previsti dalla normativa collettiva (art. 114) e non ne ha percepito l'indennità sostitutiva;
- che non ha ricevuto la tredicesima e la quattordicesima mensilità relative all'intero periodo di lavoro;
- che ha ricevuto il credito d'imposta ex lege D.L.66/14 (bonus Renzi) in misura ridotta;
- di essere stato licenziato il 18/4/22 e che non ha ricevuto la retribuzione per il periodo dal
01/04 al 18/04/2022 senza ricevere neanche il trattamento di fine rapporto;
- che l' dopo il primo anno di lavoro, non gli ha consegnato le copie delle buste Pt_2 paga e dei CUD;
- che da accertamenti effettuati presso l'INPS è emerso che il datore di lavoro ha provveduto
-che nella specie le mansioni svolte devono essere inquadrate come detto in premessa, nel V livello del CCNL per i dipendenti dai Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo-
Confesercenti;
- di aver percepito, nel periodo in oggetto, una retribuzione sproporzionata e sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.
Tanto premesso, il ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, così concludeva
“venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
- venga accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa;
- venga riconosciuto che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, il ricorrente, inquadrato nel quinto livello del predetto CCNL ha diritto a percepire la somma di €. 67.207,15; - venga, quindi, condannata la soc. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante della somma di €. 67.207,15 di cui € 8.079,63 a titolo di TFR come specificata al capo 7), o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'INPS, dei contributi spettanti al ricorrente in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni, ordinandosi all'Istituto di riceverle;
- venga condannata la Società convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti
Alessandro Iacobitti e Michelina La Bella che se ne dichiarano anticipatari”
La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata con decreto per il giorno 11.7.2023.
Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia (cfr. ordinanza emessa in data
11.7.2023 con le quale il giudice dava atto “ della tempestiva costituzione in giudizio dell'INPS avvenuta in data 30.6.2023 e dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente evocata in giudizio con notifica avvenuta in data Controparte_1 27.1.2023” e ritenuta “la prova richiesta dalla parte ricorrente ammissibile e rilevante” ammetteva la prova per testi come richiesta dalla parte ricorrente e rinviava per ascoltare due testi della lista di parte ricorrente all'udienza del 11.1.2024 ore 11.00.
All'udienza del 11.1.2024 deponeva il teste . Testimone_1
La causa veniva rinviata più volte per l'escussione del teste Testimone_2
; in data 12.9.2024 il difensore di parte ricorrente chiedeva – “previa rinunzia
[...] Per_2 all'escussione del teste oggi assente ed irreperibile – fissarsi udienza di discussione della causa con assegnazione di un termine per il deposito di note”.
Alla udienza successiva del 19.12.202 il difensore di parte ricorrente reiterava l'istanza “di procedere all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta
come richiesta in ricorso e nel verbale di prima udienza” ed il Giudice rinviava CP_1
“la causa in prosieguo all'udienza del 20.2.2025 ore 12.00 per procedere all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta come richiesta in CP_1 ricorso e nel verbale di prima udienza onerando il difensore di parte ricorrente di procedere alla notifica del ricorso e del presente verbale di udienza alla società entro Controparte_1 10 giorni prima dell'udienza di rinvio”.
Alla successiva udienza del 20.2.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva darsi atto
“della regolarità della notifica del ricorso e del verbale di udienza (contenente il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore della società) e darsi atto, altresì, della assenza ingiustificata dell'amministratore della società Pt_3
pure regolarmente citato per l'interrogatorio formale” e chiedeva, quindi, decidersi
[...] la causa.
Il giudice dichiarata, quindi, chiusa la fase istruttoria rinviava la causa per la decisione
1.4.2025 allorquando, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte, la causa è stata assegnata ex lege in riserva (ex art. 127 ter c.p.c) e poi decisa, in data odierna con il deposito della sentenza eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe nei confronti della società CP_1
è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretese
[...] azionate in questo giudizio nella misura più sotto esplicata.
Merito: la natura subordinata del rapporto e la sua durata
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto. La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94,
n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav.
26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di "autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale
(Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav.
17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359). La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350). Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che costantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994).
I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti. Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo costantemente seguito dalla Suprema Corte la quale così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato
- e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione).
Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione,
l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta
"disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771); “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia
e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128) “per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418)
La prova documentale Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore e ribadito che vi è rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti, va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
La prova documentale offerta da parte ricorrente è consistita nei seguenti atti: 1) visura camerale;
2) lettera di assunzione;
3) n. 9 buste paga anno 2018; 4) estratto contributivo INPS;
5) diffida del 8.11.22; 6) sollecito diffida;
7) - delle aziende del settore dei Pubblici CP_4 esercizi, ristorazione e turismo – Confesercenti dell'8.2.2018 e tabelle retributive. Il ricorrente ha, poi, inteso provare per testimoni le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio relativamente all'esistenza del rapporto, alla durata, le mansioni e l'orario di lavoro notturno anche oltre quello contrattuale.
La prova testimoniale
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sulla parte attrice.
Si è già sottolineato che vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti.
L'evidenza della soggezione, però, diversamente si atteggia nei casi in cui le qualità delle mansioni ed il livello professionale con cui le medesime si esplicano decolora il rapporto di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a comandi dettagliatamente operativi.
Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra con la società Parte_1 Controparte_1 dal 23.5.2018 al 18.4.2022 atteso che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria hanno, anche sotto questo profilo confermato le circostanze di fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Sull'esistenza tra il ricorrente e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 23.5.2018 al 18.4.2022 non è dato dubitare e ciò in base alle dichiarazioni del teste di parte ricorrente. Il ricorrente tra il 23/5/2018 al 18/04/2022 ha messo a disposizione della società la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una Controparte_1 frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotato di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro.
E' emerso, infine, che al medesimo venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
Ben può affermarsi, allora, che il ricorrente sopra indicato ha messo a disposizione di parte convenuta, sua datrice di lavoro, le proprie energie lavorative, atteso che la loro attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso.
Deve essere, dunque, oggetto di disamina prevalentemente la prova orale.
All'udienza del 11.1.2024 ha deposto il teste ha Testimone_3 dichiarato: “ADR: io ho lavorato per dal maggio 2018 a novembre 2019; io sono CP_1 piastrista;
il titolare Toledo 2.0 si chiama che è la persona che mi ha assunto;
ADR: Per_3 anche il ricorrente ha lavorato per Toledo 2.0; ha iniziato anche lui nel 2018 (anche se io ho iniziato prima); SA (il ricorrente) ha iniziato a lavorare in prova a maggio 2018; ha Pt_1 lavorato anche dopo la fine del mio rapporto a novembre 2019; il ricorrente ha smesso di lavorare a metà del 2022; ha iniziato a lavorare vicino alla friggitrice e poi ha fatto il Pt_1 piastrista ed il banconista;
ADR: anche il ricorrente era sottoposto al potere direttivo e organizzativo di (il titolare); ADR: guadagnava € 800,00 al mese;
lavorava dalle Per_3 Pt_1
19.00 alle 2 di notte ed il sabato smetteva di lavorare alle 4 di notte;
riposava nella giornata del mercoledì (il mio giorno di riposo era invece il martedì); ADR: Toledo 2.0 è stato per chiuso per 3 mesi causa Covid nel 2020; non ha mai ricevuto alcuna somma a titolo di Pt_1 ferie non godute;
ADR: quando è finito il rapporto non ha ricevuto alcuna somma a titolo di TFR;
ADR: durante le feste (san Gennaro, Pasqua, Natale, 1 maggio etc. ) il locale era sempre aperto ed abbiamo sempre lavorato (il 24 dicembre si smetteva di lavorare alle 19.00 ma il 25 dicembre si lavorava normalmente); ADR: so che il ricorrente ha lavorato fino al
2022 perché siamo amici ed io passavo durante la notte almeno 3/4 volte alla settimana col motorino dove lavorava e poi gli davo un passaggio perché abitiamo vicino (a distanza Pt_1 di circa 300/400 metri); ADR: ad agosto pure si lavorava;
ma per due settimane l'esercizio rimaneva chiuso ma il ricorrente durante queste due settimane di chiusura non veniva pagato”.
Occorre, giunti a questo punto, effettuare una serie di considerazioni sulla prova orale raccolta: in primo luogo la testimonianza di altri colleghi di lavoro dipendenti del medesimo datore di lavoro ha un maggior grado di affidabilità in quanto costoro riferiscono fatti dall'interno e non dall'esterno dell'azienda, hanno, generalmente, un grado di attendibilità maggiore rispetto ad altre “tipologie” di testimoni.
Nel caso specifico va detto che l'unico teste ascoltato nel corso dell'istruttoria ha anch'egli iniziato a lavorare per parte convenuta a maggio 2018 (poco prima del ricorrente) e vi ha lavorato - con frequenza quotidiana del luogo di lavoro - per oltre un anno e mezzo (fino a novembre 2019); lo stesso, quindi, ben conosce gli orari di lavoro che egli stesso del resto osservava;
l'unica differenza stava nel giorno di riposo che per il teste era il martedì e per il ricorrente il mercoledì.
Le altre circostanze dedotte nel ricorso e relative alla retribuzione percepita, al mancato pagamento della 13°, della 14 mensilità delle spettanze relative al mese di aprile 2022 e del TFR hanno trovato riscontro nell'acquisizione probatoria orale e/o documentale avutasi nel corso dell'attività istruttoria orale e, comunque, la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nulla ha dimostrato in merito al pagamento di tali voci retributive.
Conteggi
Quanto ai conteggi allegati da ultimo depositati contenente la riduzione della pretesa essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, in relazione al periodo di rapporto di lavoro documentalmente provato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile. In considerazione di tanto, deve ritenersi che il ricorrente ha sicuramente diritto al T.F.R., alle differenze retributive – come calcolate negli allegati conteggi - ed ai ratei di 13a e 14a mensilità non corrisposti in relazione al periodo sopra indicato (ovvero dal 23.5.2018 al
18.4.2022).
Difatti, gran parte delle suddette indennità hanno fonte legislativa, essendo specificamente previste dalla legge;
altre, invece, sono previste dagli accordi collettivi di natura privatistica.
Della prova orale e/o documentale contraria del diritto vantato, inerente l'avvenuto pagamento delle spettanze, era onerato la parte convenuta, la quale nulla ha dedotto e/o provato in merito.
Anzi parte convenuta non solo ha preferito rimanere contumace nel giudizio si è sottratta al rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 20.2.2025 (ammesso esplicitamente all'udienza del 19.12.2024) allorquando il difensore di parte ricorrente chiedeva “darsi atto della regolarità della notifica del ricorso e del verbale di udienza (contenente il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore della società) e darsi atto, altresì, della assenza ingiustificata dell'amministratore della società CP_1
[...
sia pure regolarmente citato per l'interrogatorio formale.”.
In presenza di tale testimonianza ed in mancanza di qualsiasi prova contraria, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire le voci cd. dirette della retribuzione (differenza sulla paga base, 13a e 14a mensilità e TFR).
Le altre pretese economiche: le voci non contrattuali: Ferie, permessi, straordinario e
14a mensilità
Dal totale richiesto devono, tuttavia, esser detratte una parte delle somme richieste con riferimento alle ferie non godute.
Parte istante ha chiesto a tale titolo la somma di € 5.484,64; ritiene lo scrivente di potere riconoscere solo 2/5 della pretesa ovvero la somma di € 2.193,85 avendo il teste lavorato insieme al ricorrente solo nel 2018 e nel 2019 (pertanto la sua affermazione “ non ha Pt_1 mai ricevuto alcuna somma a titolo di ferie non godute” deve ritenersi limitati ai primi due anni di lavoro.
Con riferimento alle differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie va, infatti, detto che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre
1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232).
Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del 22 novembre 2010 n. 23624 ha ribadito che è pacifico nella giurisprudenza della Corte “che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni festivi, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei detti giorni, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. anche Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. Sez. lav. 20.03.2004, n. 5649, Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445 e Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento di ferie da parte del ricorrente negli anni successivi al 2019 (ovvero negli anni 2020, 2021 e 2022).
Il teste nulla ha riferito di preciso per questi anni sui Testimone_1 periodi di ferie e sul fatto se il ricorrente godesse di ferie o meno e in che misura e esse, in caso di mancato godimento, fosse o meno indennizzate.
Quanto allo straordinario anche festivo lo scrivente ritiene per lo stesso motivo di dovere riconoscere lo stesso nella misura di 2/3 della somma richiesta ed ovvero pari ad € 5.8654,56 (in luogo degli € 8.781,84 richiesti.
Si è calcolata, in questo caso, la somma di 2/3 anziché di 2/5 di quanto richiesto in quanto si
è tenuto conto da un lato del fatto che il teste ha Testimone_1 lavorato insieme al ricorrente, come più volte detto, per oltre un anno e mezzo da maggio 2018 a novembre 2019 e dall'altro del fatto che il teste ha anche dichiarato che il ricorrente
“lavorava dalle 19.00 alle 2 di notte ed il sabato smetteva di lavorare alle 4 di notte;
riposava nella giornata del mercoledì (il mio giorno di riposo era invece il martedì)….. durante le feste
(san Gennaro, Pasqua, Natale, 1 maggio etc. ) il locale era sempre aperto ed abbiamo sempre lavorato (il 24 dicembre si smetteva di lavorare alle 19.00 ma il 25 dicembre si lavorava normalmente); ADR: so che il ricorrente ha lavorato fino al 2022 perché siamo amici ed io passavo durante la notte almeno 3/4 volte alla settimana col motorino dove lavorava Pt_1
e poi gli davo un passaggio perché abitiamo vicino (a distanza di circa 300/400 metri
Sul punto del lavoro notturno il teste ha, quindi, conoscenze dirette anche per il periodo successivo alla fine del suo rapporto di lavoro in virtù del fatto che la notte almeno 3/4 volte alla settimana col motorino dove lavorava e poi gli davo un passaggio perché abitiamo Pt_1 vicino (a distanza di circa 300/400 metri”.
Va affermato che la testimonianza raccolta – in assenza di documentazione contraria e specifica sul punto - appaiono – come sopra già illustrato – in grado di giustificare la richiesta di straordinario e per maggiorazioni orarie nella misura appena indicata.
Quel che è certo che il ricorrente lavorava tutti i giorni (eccezion fatta per la giornata del mercoledì) e sempre in orario notturno ed il sabato quasi fino alle prime ore del mattino;
lo scrivente ha, quindi ritenuto di riconoscere a titolo di lavoro straordinario e di maggiorazioni orarie 2/3 della somma richiesta dal ricorrente a tale titolo.
Quanto alla 14a mensilità, va ribadito, che anch'essa spetta.
Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità. Il rapporto nella fattispecie era formalizzato seppur con la previsione di un orario di lavoro ben diverso da quello effettivamente svolto.
CCNL applicabile
Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato (CCNL per i dipendenti dai Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo- Confesercenti in vigore ratione temporis), del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Procedendo, pertanto, ad un'applicazione diretta del contratto di categoria, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel 5° livello della categoria della classificazione del personale, andrà calcolata, utilizzandone come parametro valutativo, le tabelle allegate al ricorso: va, pertanto, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dal dipendente in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro e quanto, invece, calcolato dall'istante in applicazione dei parametri suindicati;
deve, altresì, essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere tutte le spettanze retributive non percepite e le differenze retributive a titolo di 13a e 14a mensilità, lo straordinario con le maggiorazioni orarie nella misura sopra indicata nonché quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra osservato va accolte, parzialmente la domande e per l'effetto lo scrivente condanna parte convenuta al pagamento – per le causali di cui in parte motiva - in favore di della somma complessiva di € 60.989,08 (di Parte_1 cui € 8.079,63 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
La società convenuta deve essere anche condannata al versamento dei contributi previdenziali dovuti al ricorrente, entro i limiti prescrizionali di cui alla legge 335/95. Ogni altra e diversa domanda deve essere rigettata
L'accoglimento parziale della domanda giustifica il ricorso al principio della soccombenza 3/4 delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
Spese da compensare con l'INPS attesa la posizione del tutto neutra in questo giudizio dell' Controparte_3
P. Q. M.
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dal ricorrente e per l'effetto condanna parte convenuta (soc. con sede a Napoli in via Toledo 281) al pagamento in Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 60.989,08 (di cui Parte_1
€ 8.079,63 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
b) condanna la parte convenuta soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 Controparte_1 al versamento dei contributi previdenziali dovuti al ricorrente, entro i limiti prescrizionali di cui alla legge 335/95;
c) condanna la parte convenuta soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 Controparte_1 al pagamento di ¾ delle spese di giudizio che liquida in tale misura ridotta in complessivi € 3.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) spese da compensare in modo integrale con l'INPS.
Napoli, 30.4.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 1.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 449/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente
TRA
(nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]
M. Cristina di Savoia 45, rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti
Alessandro Iacobitti e Michelina La Bella presso i quali elett.te domicilia in Napoli al viale
Maria Cristina di Savoia n°18 (comunicazioni alle pec:
Email_1
ed al fax n. 081.7612073 ) Email_2
- ricorrente -
E soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 (p. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore (attualmente sig. , nato a [...] Controparte_2 il 10.04.1974, ivi res. In via S. Giovanni Pignatelli 29 c.f. ); C.F._1
- convenuto contumace –
NONCHE'
, costituito ai sensi di legge Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, CF: , per procura generale alle liti rep. N.37590 del C.F._2
23.1.2023 a rogito Notaio di Roma e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, Per_1 via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell'Istituto (comunicazioni alla PEC: ; ) Email_3
- convenuto –
OGGETTO : pagamento somme
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., esponendo quanto segue:
- di aver lavorato con il vincolo della subordinazione ininterrottamente dal 23.5.2018 al
18.4.2022 alle dipendenze della soc. con sede a Napoli in via Toledo Controparte_1
281;
- che tale azienda operante prevalentemente nel settore della ristorazione;
- che il rapporto di lavoro ha avuto inizio allorché il legale rappresentante della Società, , conosciuto tramite comuni conoscenze, dopo colloqui intercorsi nella sede Controparte_2 aziendale, nel mese di maggio 2018;
- di essere stato assunto con un contratto che qualificava il rapporto di lavoro come “part-time per 25 ore di lavoro settimanali a tempo indeterminato”, con la retribuzione corrispondente al quinto livello del C.C.N.L. dei dipendenti dai Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo- Confesercenti;
-che dopo aver valutato le sue capacità e la sua idoneità ha iniziato ad espletare le mansioni di piastrista e banconista, da svolgere prevalentemente presso l'unità produttiva di via Toledo
281 a Napoli;
- che ha lavorato anche - ove necessario - presso gli altri esercizi della Società ed in quelle sedi gli venivano precisate quali fossero il contenuto e le modalità dei compiti da svolgere;
- che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il - coadiuvato dai suoi collaboratori CP_2 presenti nell'esercizio - ha sempre svolto il suo ruolo datoriale;
- che il esercitava il potere direttivo e organizzativo della sua attività impartendogli CP_2 specifiche direttive in relazione alle singole prestazioni da effettuare, indirizzandole, vigilando sulla loro esecuzione, verificandone i tempi, le modalità di svolgimento e controllandone l'esito;
- che lo stesso esercitava il potere disciplinare e sanzionatorio, riscontrando le sue CP_2 presenze (egli era, peraltro, vincolato all'obbligo della presenza giornaliera e del puntuale rispetto dell'orario di lavoro che gli era stato indicato, ed era tenuto a concordare eventuali permessi, giustificare le possibili assenze ed i ritardi sul lavoro);
- che la retribuzione in misura fissa e con periodicità mensile gli veniva corrisposta sempre dal CP_2
- che le mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro sono state connotate da uno stabile e stretto inserimento nell'organizzazione produttiva aziendale e dall'utilizzazione di locali, apparecchiature e materiali forniti dal datore di lavoro e sono sempre state quelle di piastrista e banconista;
-che, infatti, è sempre stato addetto alla cottura degli ingredienti occorrenti alla preparazione dei panini (pane, hamburger, verdure ecc.), al successivo confezionamento del prodotto previa aggiunta dei condimenti occorrenti e alla consegna del prodotto alla clientela;
- che, come detto la suddetta attività lavorativa è stata svolta prevalentemente presso l'esercizio sito a Napoli in via Toledo 281 denominato “Paninomacelleria”, mentre alcune volte, a seconda delle esigenze aziendali, veniva inviato all'altro esercizio sito in Napoli al viale Kennedy;
- che il rapporto di lavoro si è protratto senza soluzione di continuità sino al 18.04.2022, allorché egli è stato licenziato dal datore di lavoro;
- che ha svolto le sue mansioni osservando il seguente orario di lavoro: nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica di ogni settimana dalle ore 19,00 alle ore 2,00 del mattino successivo, il sabato dalle ore 19,00 alle ore 4,00 del mattino successivo;
- che il mercoledì usufruiva di regola del riposo settimanale;
- che, quindi, prestava la sua attività lavorative per 44 ore settimanali di lavoro, pari a 190 ore mensili;
- di avere sempre ricevuto la retribuzione mensile netta di €. 850,00 in contanti e che non ha percepito la retribuzione mensile riportata sulle buste paga e nell'estratto INPS calcolata su un fittizio numero di ore di lavoro, che variava mensilmente fra le 100 e le 110 ore mensili, per lo più corrispondenti a quelle dichiarate nel contratto di assunzione;
- che ha percepito dall'INPS per il periodo dal marzo 2020 sino 31 maggio 2020, l'assegno
Ordinario Fondo di integrazione salariale (FIS);
- che per gli anni 2018 e 2022 non ha goduto di ferie, mentre per la residua durata del rapporto di lavoro, anni 2019, 2020, 2021 ha goduto di sole due settimane di ferie nel mese di agosto coincidenti con il periodo di chiusura del locale, senza ricevere né la retribuzione per tali periodi, né alcunché a titolo di indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute;
- che ha lavorato oltre che nella giornata di ogni domenica dell'anno, anche in tutte le festività nazionali previste dal C.C.N.L.;
- che non ha usufruito dei permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro, previsti dalla normativa collettiva (art. 114) e non ne ha percepito l'indennità sostitutiva;
- che non ha ricevuto la tredicesima e la quattordicesima mensilità relative all'intero periodo di lavoro;
- che ha ricevuto il credito d'imposta ex lege D.L.66/14 (bonus Renzi) in misura ridotta;
- di essere stato licenziato il 18/4/22 e che non ha ricevuto la retribuzione per il periodo dal
01/04 al 18/04/2022 senza ricevere neanche il trattamento di fine rapporto;
- che l' dopo il primo anno di lavoro, non gli ha consegnato le copie delle buste Pt_2 paga e dei CUD;
- che da accertamenti effettuati presso l'INPS è emerso che il datore di lavoro ha provveduto
-che nella specie le mansioni svolte devono essere inquadrate come detto in premessa, nel V livello del CCNL per i dipendenti dai Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo-
Confesercenti;
- di aver percepito, nel periodo in oggetto, una retribuzione sproporzionata e sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.
Tanto premesso, il ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, così concludeva
“venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
- venga accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa;
- venga riconosciuto che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, il ricorrente, inquadrato nel quinto livello del predetto CCNL ha diritto a percepire la somma di €. 67.207,15; - venga, quindi, condannata la soc. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante della somma di €. 67.207,15 di cui € 8.079,63 a titolo di TFR come specificata al capo 7), o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'INPS, dei contributi spettanti al ricorrente in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni, ordinandosi all'Istituto di riceverle;
- venga condannata la Società convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti
Alessandro Iacobitti e Michelina La Bella che se ne dichiarano anticipatari”
La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata con decreto per il giorno 11.7.2023.
Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia (cfr. ordinanza emessa in data
11.7.2023 con le quale il giudice dava atto “ della tempestiva costituzione in giudizio dell'INPS avvenuta in data 30.6.2023 e dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente evocata in giudizio con notifica avvenuta in data Controparte_1 27.1.2023” e ritenuta “la prova richiesta dalla parte ricorrente ammissibile e rilevante” ammetteva la prova per testi come richiesta dalla parte ricorrente e rinviava per ascoltare due testi della lista di parte ricorrente all'udienza del 11.1.2024 ore 11.00.
All'udienza del 11.1.2024 deponeva il teste . Testimone_1
La causa veniva rinviata più volte per l'escussione del teste Testimone_2
; in data 12.9.2024 il difensore di parte ricorrente chiedeva – “previa rinunzia
[...] Per_2 all'escussione del teste oggi assente ed irreperibile – fissarsi udienza di discussione della causa con assegnazione di un termine per il deposito di note”.
Alla udienza successiva del 19.12.202 il difensore di parte ricorrente reiterava l'istanza “di procedere all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta
come richiesta in ricorso e nel verbale di prima udienza” ed il Giudice rinviava CP_1
“la causa in prosieguo all'udienza del 20.2.2025 ore 12.00 per procedere all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta come richiesta in CP_1 ricorso e nel verbale di prima udienza onerando il difensore di parte ricorrente di procedere alla notifica del ricorso e del presente verbale di udienza alla società entro Controparte_1 10 giorni prima dell'udienza di rinvio”.
Alla successiva udienza del 20.2.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva darsi atto
“della regolarità della notifica del ricorso e del verbale di udienza (contenente il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore della società) e darsi atto, altresì, della assenza ingiustificata dell'amministratore della società Pt_3
pure regolarmente citato per l'interrogatorio formale” e chiedeva, quindi, decidersi
[...] la causa.
Il giudice dichiarata, quindi, chiusa la fase istruttoria rinviava la causa per la decisione
1.4.2025 allorquando, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte, la causa è stata assegnata ex lege in riserva (ex art. 127 ter c.p.c) e poi decisa, in data odierna con il deposito della sentenza eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe nei confronti della società CP_1
è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretese
[...] azionate in questo giudizio nella misura più sotto esplicata.
Merito: la natura subordinata del rapporto e la sua durata
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto. La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94,
n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav.
26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di "autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale
(Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav.
17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359). La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350). Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che costantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994).
I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti. Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo costantemente seguito dalla Suprema Corte la quale così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato
- e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione).
Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione,
l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta
"disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771); “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia
e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128) “per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418)
La prova documentale Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore e ribadito che vi è rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti, va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
La prova documentale offerta da parte ricorrente è consistita nei seguenti atti: 1) visura camerale;
2) lettera di assunzione;
3) n. 9 buste paga anno 2018; 4) estratto contributivo INPS;
5) diffida del 8.11.22; 6) sollecito diffida;
7) - delle aziende del settore dei Pubblici CP_4 esercizi, ristorazione e turismo – Confesercenti dell'8.2.2018 e tabelle retributive. Il ricorrente ha, poi, inteso provare per testimoni le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio relativamente all'esistenza del rapporto, alla durata, le mansioni e l'orario di lavoro notturno anche oltre quello contrattuale.
La prova testimoniale
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sulla parte attrice.
Si è già sottolineato che vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti.
L'evidenza della soggezione, però, diversamente si atteggia nei casi in cui le qualità delle mansioni ed il livello professionale con cui le medesime si esplicano decolora il rapporto di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a comandi dettagliatamente operativi.
Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra con la società Parte_1 Controparte_1 dal 23.5.2018 al 18.4.2022 atteso che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria hanno, anche sotto questo profilo confermato le circostanze di fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Sull'esistenza tra il ricorrente e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 23.5.2018 al 18.4.2022 non è dato dubitare e ciò in base alle dichiarazioni del teste di parte ricorrente. Il ricorrente tra il 23/5/2018 al 18/04/2022 ha messo a disposizione della società la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una Controparte_1 frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotato di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro.
E' emerso, infine, che al medesimo venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
Ben può affermarsi, allora, che il ricorrente sopra indicato ha messo a disposizione di parte convenuta, sua datrice di lavoro, le proprie energie lavorative, atteso che la loro attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso.
Deve essere, dunque, oggetto di disamina prevalentemente la prova orale.
All'udienza del 11.1.2024 ha deposto il teste ha Testimone_3 dichiarato: “ADR: io ho lavorato per dal maggio 2018 a novembre 2019; io sono CP_1 piastrista;
il titolare Toledo 2.0 si chiama che è la persona che mi ha assunto;
ADR: Per_3 anche il ricorrente ha lavorato per Toledo 2.0; ha iniziato anche lui nel 2018 (anche se io ho iniziato prima); SA (il ricorrente) ha iniziato a lavorare in prova a maggio 2018; ha Pt_1 lavorato anche dopo la fine del mio rapporto a novembre 2019; il ricorrente ha smesso di lavorare a metà del 2022; ha iniziato a lavorare vicino alla friggitrice e poi ha fatto il Pt_1 piastrista ed il banconista;
ADR: anche il ricorrente era sottoposto al potere direttivo e organizzativo di (il titolare); ADR: guadagnava € 800,00 al mese;
lavorava dalle Per_3 Pt_1
19.00 alle 2 di notte ed il sabato smetteva di lavorare alle 4 di notte;
riposava nella giornata del mercoledì (il mio giorno di riposo era invece il martedì); ADR: Toledo 2.0 è stato per chiuso per 3 mesi causa Covid nel 2020; non ha mai ricevuto alcuna somma a titolo di Pt_1 ferie non godute;
ADR: quando è finito il rapporto non ha ricevuto alcuna somma a titolo di TFR;
ADR: durante le feste (san Gennaro, Pasqua, Natale, 1 maggio etc. ) il locale era sempre aperto ed abbiamo sempre lavorato (il 24 dicembre si smetteva di lavorare alle 19.00 ma il 25 dicembre si lavorava normalmente); ADR: so che il ricorrente ha lavorato fino al
2022 perché siamo amici ed io passavo durante la notte almeno 3/4 volte alla settimana col motorino dove lavorava e poi gli davo un passaggio perché abitiamo vicino (a distanza Pt_1 di circa 300/400 metri); ADR: ad agosto pure si lavorava;
ma per due settimane l'esercizio rimaneva chiuso ma il ricorrente durante queste due settimane di chiusura non veniva pagato”.
Occorre, giunti a questo punto, effettuare una serie di considerazioni sulla prova orale raccolta: in primo luogo la testimonianza di altri colleghi di lavoro dipendenti del medesimo datore di lavoro ha un maggior grado di affidabilità in quanto costoro riferiscono fatti dall'interno e non dall'esterno dell'azienda, hanno, generalmente, un grado di attendibilità maggiore rispetto ad altre “tipologie” di testimoni.
Nel caso specifico va detto che l'unico teste ascoltato nel corso dell'istruttoria ha anch'egli iniziato a lavorare per parte convenuta a maggio 2018 (poco prima del ricorrente) e vi ha lavorato - con frequenza quotidiana del luogo di lavoro - per oltre un anno e mezzo (fino a novembre 2019); lo stesso, quindi, ben conosce gli orari di lavoro che egli stesso del resto osservava;
l'unica differenza stava nel giorno di riposo che per il teste era il martedì e per il ricorrente il mercoledì.
Le altre circostanze dedotte nel ricorso e relative alla retribuzione percepita, al mancato pagamento della 13°, della 14 mensilità delle spettanze relative al mese di aprile 2022 e del TFR hanno trovato riscontro nell'acquisizione probatoria orale e/o documentale avutasi nel corso dell'attività istruttoria orale e, comunque, la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nulla ha dimostrato in merito al pagamento di tali voci retributive.
Conteggi
Quanto ai conteggi allegati da ultimo depositati contenente la riduzione della pretesa essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, in relazione al periodo di rapporto di lavoro documentalmente provato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile. In considerazione di tanto, deve ritenersi che il ricorrente ha sicuramente diritto al T.F.R., alle differenze retributive – come calcolate negli allegati conteggi - ed ai ratei di 13a e 14a mensilità non corrisposti in relazione al periodo sopra indicato (ovvero dal 23.5.2018 al
18.4.2022).
Difatti, gran parte delle suddette indennità hanno fonte legislativa, essendo specificamente previste dalla legge;
altre, invece, sono previste dagli accordi collettivi di natura privatistica.
Della prova orale e/o documentale contraria del diritto vantato, inerente l'avvenuto pagamento delle spettanze, era onerato la parte convenuta, la quale nulla ha dedotto e/o provato in merito.
Anzi parte convenuta non solo ha preferito rimanere contumace nel giudizio si è sottratta al rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 20.2.2025 (ammesso esplicitamente all'udienza del 19.12.2024) allorquando il difensore di parte ricorrente chiedeva “darsi atto della regolarità della notifica del ricorso e del verbale di udienza (contenente il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore della società) e darsi atto, altresì, della assenza ingiustificata dell'amministratore della società CP_1
[...
sia pure regolarmente citato per l'interrogatorio formale.”.
In presenza di tale testimonianza ed in mancanza di qualsiasi prova contraria, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire le voci cd. dirette della retribuzione (differenza sulla paga base, 13a e 14a mensilità e TFR).
Le altre pretese economiche: le voci non contrattuali: Ferie, permessi, straordinario e
14a mensilità
Dal totale richiesto devono, tuttavia, esser detratte una parte delle somme richieste con riferimento alle ferie non godute.
Parte istante ha chiesto a tale titolo la somma di € 5.484,64; ritiene lo scrivente di potere riconoscere solo 2/5 della pretesa ovvero la somma di € 2.193,85 avendo il teste lavorato insieme al ricorrente solo nel 2018 e nel 2019 (pertanto la sua affermazione “ non ha Pt_1 mai ricevuto alcuna somma a titolo di ferie non godute” deve ritenersi limitati ai primi due anni di lavoro.
Con riferimento alle differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie va, infatti, detto che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre
1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232).
Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del 22 novembre 2010 n. 23624 ha ribadito che è pacifico nella giurisprudenza della Corte “che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni festivi, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei detti giorni, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. anche Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. Sez. lav. 20.03.2004, n. 5649, Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445 e Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento di ferie da parte del ricorrente negli anni successivi al 2019 (ovvero negli anni 2020, 2021 e 2022).
Il teste nulla ha riferito di preciso per questi anni sui Testimone_1 periodi di ferie e sul fatto se il ricorrente godesse di ferie o meno e in che misura e esse, in caso di mancato godimento, fosse o meno indennizzate.
Quanto allo straordinario anche festivo lo scrivente ritiene per lo stesso motivo di dovere riconoscere lo stesso nella misura di 2/3 della somma richiesta ed ovvero pari ad € 5.8654,56 (in luogo degli € 8.781,84 richiesti.
Si è calcolata, in questo caso, la somma di 2/3 anziché di 2/5 di quanto richiesto in quanto si
è tenuto conto da un lato del fatto che il teste ha Testimone_1 lavorato insieme al ricorrente, come più volte detto, per oltre un anno e mezzo da maggio 2018 a novembre 2019 e dall'altro del fatto che il teste ha anche dichiarato che il ricorrente
“lavorava dalle 19.00 alle 2 di notte ed il sabato smetteva di lavorare alle 4 di notte;
riposava nella giornata del mercoledì (il mio giorno di riposo era invece il martedì)….. durante le feste
(san Gennaro, Pasqua, Natale, 1 maggio etc. ) il locale era sempre aperto ed abbiamo sempre lavorato (il 24 dicembre si smetteva di lavorare alle 19.00 ma il 25 dicembre si lavorava normalmente); ADR: so che il ricorrente ha lavorato fino al 2022 perché siamo amici ed io passavo durante la notte almeno 3/4 volte alla settimana col motorino dove lavorava Pt_1
e poi gli davo un passaggio perché abitiamo vicino (a distanza di circa 300/400 metri
Sul punto del lavoro notturno il teste ha, quindi, conoscenze dirette anche per il periodo successivo alla fine del suo rapporto di lavoro in virtù del fatto che la notte almeno 3/4 volte alla settimana col motorino dove lavorava e poi gli davo un passaggio perché abitiamo Pt_1 vicino (a distanza di circa 300/400 metri”.
Va affermato che la testimonianza raccolta – in assenza di documentazione contraria e specifica sul punto - appaiono – come sopra già illustrato – in grado di giustificare la richiesta di straordinario e per maggiorazioni orarie nella misura appena indicata.
Quel che è certo che il ricorrente lavorava tutti i giorni (eccezion fatta per la giornata del mercoledì) e sempre in orario notturno ed il sabato quasi fino alle prime ore del mattino;
lo scrivente ha, quindi ritenuto di riconoscere a titolo di lavoro straordinario e di maggiorazioni orarie 2/3 della somma richiesta dal ricorrente a tale titolo.
Quanto alla 14a mensilità, va ribadito, che anch'essa spetta.
Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità. Il rapporto nella fattispecie era formalizzato seppur con la previsione di un orario di lavoro ben diverso da quello effettivamente svolto.
CCNL applicabile
Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato (CCNL per i dipendenti dai Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo- Confesercenti in vigore ratione temporis), del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Procedendo, pertanto, ad un'applicazione diretta del contratto di categoria, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel 5° livello della categoria della classificazione del personale, andrà calcolata, utilizzandone come parametro valutativo, le tabelle allegate al ricorso: va, pertanto, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dal dipendente in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro e quanto, invece, calcolato dall'istante in applicazione dei parametri suindicati;
deve, altresì, essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere tutte le spettanze retributive non percepite e le differenze retributive a titolo di 13a e 14a mensilità, lo straordinario con le maggiorazioni orarie nella misura sopra indicata nonché quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra osservato va accolte, parzialmente la domande e per l'effetto lo scrivente condanna parte convenuta al pagamento – per le causali di cui in parte motiva - in favore di della somma complessiva di € 60.989,08 (di Parte_1 cui € 8.079,63 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
La società convenuta deve essere anche condannata al versamento dei contributi previdenziali dovuti al ricorrente, entro i limiti prescrizionali di cui alla legge 335/95. Ogni altra e diversa domanda deve essere rigettata
L'accoglimento parziale della domanda giustifica il ricorso al principio della soccombenza 3/4 delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
Spese da compensare con l'INPS attesa la posizione del tutto neutra in questo giudizio dell' Controparte_3
P. Q. M.
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dal ricorrente e per l'effetto condanna parte convenuta (soc. con sede a Napoli in via Toledo 281) al pagamento in Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 60.989,08 (di cui Parte_1
€ 8.079,63 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
b) condanna la parte convenuta soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 Controparte_1 al versamento dei contributi previdenziali dovuti al ricorrente, entro i limiti prescrizionali di cui alla legge 335/95;
c) condanna la parte convenuta soc. con sede a Napoli in via Toledo 281 Controparte_1 al pagamento di ¾ delle spese di giudizio che liquida in tale misura ridotta in complessivi € 3.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) spese da compensare in modo integrale con l'INPS.
Napoli, 30.4.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile