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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Damiano Curiello, elettivamente Parte_1 domiciliato in Napoli alla Calata Ponte di Casanova n. 28 c/o l'avv. Gianfranco Forestieri;
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genova alla Piazza
Corvetto n. 2/5;
appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 2.01.2024, impugnava la sentenza n. 4586 del Parte_1
2023, emessa dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda diretta a: “accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente, dal 16.02.10 sino al 29.04.19, si è svolto con le caratteristiche della continuità di rapporto di lavoro e, ad esso, si applichi il regolamento sulla continuità previsto dal CCNL di categoria;
condannare la in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 42.559,12 come calcolata nel conteggio analitico allegato, o di quell'altra somma maggiore o minore dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
In particolare, con varie argomentazioni, si doleva:
-del rigetto della domanda di condanna della società al pagamento di € 3.161,03 per differenze retributive, di € 953,36 per 13a mensilità, di € 953,36 per 14a mensilità, di € 3.769,15 per riposi compensativi, di € 992,55 per indennità di navigazione e di € 2.179,58 per trattamento di fine rapporto, motivato dal difetto di allegazione, senza considerare che nel ricorso introduttivo erano state elencate le singole voci richieste e la relativa fonte negoziale (CCNL marittimi - navi superiori a 151 tsl del 5.06.07 e seguenti), poi richiamate nell'allegato conteggio analitico;
-del rigetto della domanda di condanna della società al pagamento di € 29.102,97 per lavoro straordinario notturno, feriale e festivo, prestato durante i periodi di imbarco, motivato dalla carenza probatoria, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, avendo il Giudice di prime cure erroneamente valutato le dichiarazioni rese dai testi e e non considerato il carattere Tes_1 Tes_2 Tes_3 generico delle contestazioni di controparte sul punto.
Si costituiva in giudizio la parte appellata e chiedeva la reiezione del gravame.
All'odierna udienza, tenuta nella modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa.
Va, preliminarmente, evidenziato che l'istante, nel dolersi di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, sia in base al CCNL di categoria sia al generale principio di cui all'art. 36 della Costituzione, indicava, nel ricorso di primo grado, l'orario di lavoro e le differenze richieste per ciascuna voce, a supporto della pretesa, inoltre, allegava i conteggi e varie buste paga e chiedeva la condanna al pagamento della somma determinata o di quella diversa ritenuta di giustizia.
Pertanto, è fondata la doglianza di cui al primo motivo di appello, non essendo la domanda di differenze retributive, scaturente da una corretta applicazione del contratto, né generica né non provata.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, invece, sul lavoro straordinario, notturno e feriale, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste dichiarava: “Sono stato collega di lavoro di parte ricorrente fino a Giugno Testimone_4
2019 e ho lavorato sulla medesima nave GI VE … dal 2016 non è stato più pagato il premio di fidelizzazione. Ma non so se parte ricorrente l'abbia ricevuto. Il premio di reimbarco lo prendevano tutti, quindi credo anche il … L'orario di lavoro era dalle 19 alle 7 di Parte_1 mattina. Vi era una pausa pranzo di mezz'ora … espletava solo lavori di manutenzione della nave … so solo che non fruiva di periodi di riposo”.
Il teste riferiva: “sono il comandante della nave GI VE dove lavorava il Testimone_5 sig. fino a quando ha cessato il lavoro. ADR parte ricorrente era responsabile dei Parte_1 macchinari di posa della nave, con la qualifica di secondo ufficiale di macchina in sovrannumero … esiste questo premio di reimbarco ed era riconosciuto anche al ricorrente … non so se sia stato pagato il premio di fidelizzazione al ricorrente, ma so che ad un certo punto è stato inglobato nel premio di reimbarco … parte ricorrente era elettricista e poi successivamente sia per cambio di normativa sia per le esperienze acquisite ha potuto accedere alla qualifica più elevata, di 2° ufficiale di macchina, che era la qualifica di competenza quando ero comandante dal 2016 fino al 2019. Aveva una sorta di “patente” che lo abilitava a svolgere queste funzioni … quando la nave era in sosta al porto il ricorrente può aver svolto turni di sostituzione … in navigazione il lavoro è h 24 mentre in porto ci sono periodo di riposo”.
Il teste dichiarava: “conosco il ricorrente perché Abbiamo lavorato per la Testimone_6 società resistente … Io ho lavorato dal 2003 al 2018, quando mi sono dimesso e non ho contenziosi nei confronti della resistente;
ADR Il ricorrente ha cominciato a lavorare qualche anno dopo di me,
e quando sono andato via il ricorrente lavorava ancora;
ADR Io ero marinaio, ultimi anni nostromo, mentre il ricorrente era Ufficiale macchinista cd. Primo di macchina;
ADR Abbiamo lavorato sulla nave Giulio Verne che era della società resistente ed abbiamo girato un po' tutto il mondo;
ADR
L'attività della società resistente consisteva nella riparazione ed installazione di cavi elettrici sottomarini;
ADR Abbiamo lavorato per lo più insieme anche se potevano esserci turni diversi e quindi non lavoravamo insieme … La resistente ci riconosceva il premio di reimbarco alla riassunzione nell'anno successivo anche se nell'anno precedente avevamo lavorato un periodo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo;
ADr Il premio fidelizzazione era riconosciuto solo gli ufficiali e non alla bassa forza ma non conosco altri particolari … preciso che ci sono stati periodi in cui il ricorrente è stato assunto come primo di macchina, altre volte come secondo di macchina, altre volte ancora come terzo, infine anche altre volte come elettricista … L'orario di lavoro era di
12 ore, per lo più, di notte dalle 19:00 alle 07:00 di mattina distribuito su tutta settimana, compreso anche i festivi oltre feriali e con possibili prolungamenti di orario se vi erano emergenze;
ADR Nei periodi che ho lavorato con il ricorrente confermo che la nave ha svolto prevalentemente rotte off- shore ed extra mediterraneo ADR Quando la nave era in sosta nel porto già si entrava in lavoro e si preparava la nave per le attività che doveva svolgere in mare ed il ricorrente preparava i macchinari, preparava i materiali per i cantieri, nonché attività di manutenzione della nave;
ADR Preciso che le ore di lavoro notturno non venivano retribuite come da contratto collettivo, né venivano elargiti tutti gli emolumenti relativi per le rotte off-shore o extra mediterraneo sempre previsti dal contratto collettivo nazionale”.
Il teste dichiarava: “Se ben ricordo ho lavorato con il ricorrente sulla nave Giulio Testimone_7
Verne dal 2008 al 2020. Attualmente sono dipendente della società resistente con le mansioni di
Comandante. Nel 2008 ero primo ufficiale di coperta e dal 2010 ad oggi ricopro il ruolo di
Comandante. Ho conosciuto il ricorrente nel 2008 il quale era impiegato alle dipendenze della resistente con le mansioni di elettricista per poi passare successivamente alla qualifica di secondo ufficiale di macchina. Quando ero impiegato come ufficiale di coperta avevo un orario variabile a seconda del tipo di operatività della nave e, quindi, o a turno continuato (12 ore) oppure 4 ore seguite da 8 ore di riposo. Come comandante, invece, ho un orario prestabilito giornaliero, dalle 7:00 alle
19:00, con pausa per i pasti. Sia come Ufficiale che come Comandante non sono mai stato diretto superiore gerarchico del ricorrente per cui mi è capitato di incontrarlo o durante i miei giri sulla nave, indifferentemente di mattina o di pomeriggio, a seconda del mio orario di lavoro oppure in occasione dei pasti o la mattina a colazione intorno alle ore 06:30 o ad ora di pranzo, ore 12:00 oppure ad ora di cena, ore 19:00. Non so riferire, pertanto, con esattezza quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente”.
Tali essendo le risultanze istruttorie, la Corte concorda con il primo giudice che le dichiarazioni dei due testi di parte sul lavoro straordinario erano generiche, potendo i colleghi anche trovarsi a lavorare su turni diversi, e non idonee a fondare la pretesa.
In altri termini, la prova espletata non era di per sé atta a corroborare l'affermazione dello svolgimento giornaliero e costante di un orario di lavoro ben superiore a quello contrattuale e ulteriore rispetto a quello già riconosciuto dal datore di lavoro.
Del resto, il soggetto che agisce per ottenere tale compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr. Cass. n. 3714 del 2009, n. 12695 del 2001).
È stato, infatti, precisato che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cfr., tra l'altro, Cass. n. 16150 del 2018).
Possono, pertanto, riconoscersi le differenze economiche - per retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, riposi compensativi, indennità di navigazione, indennità per ferie non godute - e il TFR, sulla base del raffronto tra il trattamento economico accordato dal datore di lavoro e i minimi retributivi previsti dal CCNL ratione temporis applicabile.
Per la quantificazione delle differenze retributive, la Corte condivide le conclusioni indicate dal nominato CTU nell'elaborato peritale sub A), determinate in € 29.907,21, essendo le relative conclusioni esaurienti, persuasive, scevre da vizi logico-motivazionali e, soprattutto, coerenti con la documentazione in atti e le argomentazioni delle parti.
In risposta, infatti, alle obiezioni sollevate dall'odierna appellata, in parte qua, innanzitutto, si rileva che i conteggi di parte non erano assolutamente contestati nella memoria di primo grado quanto ai parametri utilizzati (e va ricordato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente
i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. n. 10116/2015; conf. Cass. 29236/2017)” (Cfr. Cass. n. 34845 del 2022) e, pertanto, condivisibilmente, il CTU:
-per i periodi in cui mancavano le buste paga, relativamente alle voci richieste, ivi incluso lo straordinario, variabile mese per mese, considerava il percepito indicato da parte ricorrente nei conteggi allegati al ricorso, che, sul punto, oltre, come detto, a non essere confutati, non erano neanche smentiti dalla produzione delle mancanti buste paga, precisando anche che “laddove si è in presenza delle buste paga, il numero di ore retribuite mensilmente per straordinario risulta quasi sempre maggiore delle ore richieste in ricorso”;
-valutava il livello retributivo (“2° Ufficiale di Macchina”) e gli scatti di anzianità così come riconosciuti nelle buste paga;
-faceva riferimento, per la quantificazione dell'indennità di navigazione, all'art. 35 bis CCNL
5.06.2007, in atti, laddove prevedeva che per le navi superiori a 3.000 t.s.l. (dato evinto dalle buste paga) l'importo era pari a 5,71.
Inoltre, correttamente:
-sottraeva dal totale della retribuzione dovuta per i giorni di ferie quanto effettivamente già percepito;
-reputava generiche le argomentazioni sulla determinazione della paga giornaliera, in carenza di un conteggio alternativo da parte del CTP;
-per il calcolo della maggiorazione domenicale/festiva precisava di aver applicato l'articolo (50) del
CCNL relativo alle festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione per cui “Qualora una delle festività nazionali cada di domenica verranno riconosciuti al marittimo: una giornata di riposo compensativo;
un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale conglobato, degli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90, delle indennità previste”.
Quanto al TFR, invece, si evidenzia che il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda giudiziale nella parte relativa all' “accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente, dal 16.02.10 sino al 29.04.19, si è svolto con le caratteristiche della continuità di rapporto di lavoro e, ad esso, si applichi il regolamento sulla continuità previsto dal CCNL di categoria” e motivava che la parte non avrebbe potuto “trarne alcun beneficio concreto trattandosi di un rapporto ormai esaurito ed essendo la restante parte della domanda giudiziale, così come si evince dal conteggio allegato al ricorso introduttivo, riferita ai soli periodi di imbarco coperti dai vari contratti di arruolamento intervenuti tra le parti in causa” e su tali argomentazioni non vi è censura.
Pertanto, per la quantificazione della voce in esame, vanno considerati i singoli periodi di lavoro, con condivisione del conteggio predisposto dal CTU nell'ipotesi sub C) dell'elaborato peritale, pari a € 2.507,71.
La parte appellata, dunque, va condannata al pagamento della somma di € 29.907,21 per differenze retributive e € 2.507,71 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda consente la compensazione per metà delle spese di lite del doppio grado, che per la residua metà sono determinate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della società.
PQM
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento della complessiva somma di € 32.414,92, di cui € 2.507,71
a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida, per il primo grado, in € 2.350,00 oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione, e, per il presente grado, in € 2.500,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
pone le spese di spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte appellata.
Napoli, 14.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Damiano Curiello, elettivamente Parte_1 domiciliato in Napoli alla Calata Ponte di Casanova n. 28 c/o l'avv. Gianfranco Forestieri;
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genova alla Piazza
Corvetto n. 2/5;
appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 2.01.2024, impugnava la sentenza n. 4586 del Parte_1
2023, emessa dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda diretta a: “accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente, dal 16.02.10 sino al 29.04.19, si è svolto con le caratteristiche della continuità di rapporto di lavoro e, ad esso, si applichi il regolamento sulla continuità previsto dal CCNL di categoria;
condannare la in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 42.559,12 come calcolata nel conteggio analitico allegato, o di quell'altra somma maggiore o minore dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
In particolare, con varie argomentazioni, si doleva:
-del rigetto della domanda di condanna della società al pagamento di € 3.161,03 per differenze retributive, di € 953,36 per 13a mensilità, di € 953,36 per 14a mensilità, di € 3.769,15 per riposi compensativi, di € 992,55 per indennità di navigazione e di € 2.179,58 per trattamento di fine rapporto, motivato dal difetto di allegazione, senza considerare che nel ricorso introduttivo erano state elencate le singole voci richieste e la relativa fonte negoziale (CCNL marittimi - navi superiori a 151 tsl del 5.06.07 e seguenti), poi richiamate nell'allegato conteggio analitico;
-del rigetto della domanda di condanna della società al pagamento di € 29.102,97 per lavoro straordinario notturno, feriale e festivo, prestato durante i periodi di imbarco, motivato dalla carenza probatoria, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, avendo il Giudice di prime cure erroneamente valutato le dichiarazioni rese dai testi e e non considerato il carattere Tes_1 Tes_2 Tes_3 generico delle contestazioni di controparte sul punto.
Si costituiva in giudizio la parte appellata e chiedeva la reiezione del gravame.
All'odierna udienza, tenuta nella modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa.
Va, preliminarmente, evidenziato che l'istante, nel dolersi di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, sia in base al CCNL di categoria sia al generale principio di cui all'art. 36 della Costituzione, indicava, nel ricorso di primo grado, l'orario di lavoro e le differenze richieste per ciascuna voce, a supporto della pretesa, inoltre, allegava i conteggi e varie buste paga e chiedeva la condanna al pagamento della somma determinata o di quella diversa ritenuta di giustizia.
Pertanto, è fondata la doglianza di cui al primo motivo di appello, non essendo la domanda di differenze retributive, scaturente da una corretta applicazione del contratto, né generica né non provata.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, invece, sul lavoro straordinario, notturno e feriale, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste dichiarava: “Sono stato collega di lavoro di parte ricorrente fino a Giugno Testimone_4
2019 e ho lavorato sulla medesima nave GI VE … dal 2016 non è stato più pagato il premio di fidelizzazione. Ma non so se parte ricorrente l'abbia ricevuto. Il premio di reimbarco lo prendevano tutti, quindi credo anche il … L'orario di lavoro era dalle 19 alle 7 di Parte_1 mattina. Vi era una pausa pranzo di mezz'ora … espletava solo lavori di manutenzione della nave … so solo che non fruiva di periodi di riposo”.
Il teste riferiva: “sono il comandante della nave GI VE dove lavorava il Testimone_5 sig. fino a quando ha cessato il lavoro. ADR parte ricorrente era responsabile dei Parte_1 macchinari di posa della nave, con la qualifica di secondo ufficiale di macchina in sovrannumero … esiste questo premio di reimbarco ed era riconosciuto anche al ricorrente … non so se sia stato pagato il premio di fidelizzazione al ricorrente, ma so che ad un certo punto è stato inglobato nel premio di reimbarco … parte ricorrente era elettricista e poi successivamente sia per cambio di normativa sia per le esperienze acquisite ha potuto accedere alla qualifica più elevata, di 2° ufficiale di macchina, che era la qualifica di competenza quando ero comandante dal 2016 fino al 2019. Aveva una sorta di “patente” che lo abilitava a svolgere queste funzioni … quando la nave era in sosta al porto il ricorrente può aver svolto turni di sostituzione … in navigazione il lavoro è h 24 mentre in porto ci sono periodo di riposo”.
Il teste dichiarava: “conosco il ricorrente perché Abbiamo lavorato per la Testimone_6 società resistente … Io ho lavorato dal 2003 al 2018, quando mi sono dimesso e non ho contenziosi nei confronti della resistente;
ADR Il ricorrente ha cominciato a lavorare qualche anno dopo di me,
e quando sono andato via il ricorrente lavorava ancora;
ADR Io ero marinaio, ultimi anni nostromo, mentre il ricorrente era Ufficiale macchinista cd. Primo di macchina;
ADR Abbiamo lavorato sulla nave Giulio Verne che era della società resistente ed abbiamo girato un po' tutto il mondo;
ADR
L'attività della società resistente consisteva nella riparazione ed installazione di cavi elettrici sottomarini;
ADR Abbiamo lavorato per lo più insieme anche se potevano esserci turni diversi e quindi non lavoravamo insieme … La resistente ci riconosceva il premio di reimbarco alla riassunzione nell'anno successivo anche se nell'anno precedente avevamo lavorato un periodo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo;
ADr Il premio fidelizzazione era riconosciuto solo gli ufficiali e non alla bassa forza ma non conosco altri particolari … preciso che ci sono stati periodi in cui il ricorrente è stato assunto come primo di macchina, altre volte come secondo di macchina, altre volte ancora come terzo, infine anche altre volte come elettricista … L'orario di lavoro era di
12 ore, per lo più, di notte dalle 19:00 alle 07:00 di mattina distribuito su tutta settimana, compreso anche i festivi oltre feriali e con possibili prolungamenti di orario se vi erano emergenze;
ADR Nei periodi che ho lavorato con il ricorrente confermo che la nave ha svolto prevalentemente rotte off- shore ed extra mediterraneo ADR Quando la nave era in sosta nel porto già si entrava in lavoro e si preparava la nave per le attività che doveva svolgere in mare ed il ricorrente preparava i macchinari, preparava i materiali per i cantieri, nonché attività di manutenzione della nave;
ADR Preciso che le ore di lavoro notturno non venivano retribuite come da contratto collettivo, né venivano elargiti tutti gli emolumenti relativi per le rotte off-shore o extra mediterraneo sempre previsti dal contratto collettivo nazionale”.
Il teste dichiarava: “Se ben ricordo ho lavorato con il ricorrente sulla nave Giulio Testimone_7
Verne dal 2008 al 2020. Attualmente sono dipendente della società resistente con le mansioni di
Comandante. Nel 2008 ero primo ufficiale di coperta e dal 2010 ad oggi ricopro il ruolo di
Comandante. Ho conosciuto il ricorrente nel 2008 il quale era impiegato alle dipendenze della resistente con le mansioni di elettricista per poi passare successivamente alla qualifica di secondo ufficiale di macchina. Quando ero impiegato come ufficiale di coperta avevo un orario variabile a seconda del tipo di operatività della nave e, quindi, o a turno continuato (12 ore) oppure 4 ore seguite da 8 ore di riposo. Come comandante, invece, ho un orario prestabilito giornaliero, dalle 7:00 alle
19:00, con pausa per i pasti. Sia come Ufficiale che come Comandante non sono mai stato diretto superiore gerarchico del ricorrente per cui mi è capitato di incontrarlo o durante i miei giri sulla nave, indifferentemente di mattina o di pomeriggio, a seconda del mio orario di lavoro oppure in occasione dei pasti o la mattina a colazione intorno alle ore 06:30 o ad ora di pranzo, ore 12:00 oppure ad ora di cena, ore 19:00. Non so riferire, pertanto, con esattezza quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente”.
Tali essendo le risultanze istruttorie, la Corte concorda con il primo giudice che le dichiarazioni dei due testi di parte sul lavoro straordinario erano generiche, potendo i colleghi anche trovarsi a lavorare su turni diversi, e non idonee a fondare la pretesa.
In altri termini, la prova espletata non era di per sé atta a corroborare l'affermazione dello svolgimento giornaliero e costante di un orario di lavoro ben superiore a quello contrattuale e ulteriore rispetto a quello già riconosciuto dal datore di lavoro.
Del resto, il soggetto che agisce per ottenere tale compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr. Cass. n. 3714 del 2009, n. 12695 del 2001).
È stato, infatti, precisato che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cfr., tra l'altro, Cass. n. 16150 del 2018).
Possono, pertanto, riconoscersi le differenze economiche - per retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, riposi compensativi, indennità di navigazione, indennità per ferie non godute - e il TFR, sulla base del raffronto tra il trattamento economico accordato dal datore di lavoro e i minimi retributivi previsti dal CCNL ratione temporis applicabile.
Per la quantificazione delle differenze retributive, la Corte condivide le conclusioni indicate dal nominato CTU nell'elaborato peritale sub A), determinate in € 29.907,21, essendo le relative conclusioni esaurienti, persuasive, scevre da vizi logico-motivazionali e, soprattutto, coerenti con la documentazione in atti e le argomentazioni delle parti.
In risposta, infatti, alle obiezioni sollevate dall'odierna appellata, in parte qua, innanzitutto, si rileva che i conteggi di parte non erano assolutamente contestati nella memoria di primo grado quanto ai parametri utilizzati (e va ricordato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente
i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. n. 10116/2015; conf. Cass. 29236/2017)” (Cfr. Cass. n. 34845 del 2022) e, pertanto, condivisibilmente, il CTU:
-per i periodi in cui mancavano le buste paga, relativamente alle voci richieste, ivi incluso lo straordinario, variabile mese per mese, considerava il percepito indicato da parte ricorrente nei conteggi allegati al ricorso, che, sul punto, oltre, come detto, a non essere confutati, non erano neanche smentiti dalla produzione delle mancanti buste paga, precisando anche che “laddove si è in presenza delle buste paga, il numero di ore retribuite mensilmente per straordinario risulta quasi sempre maggiore delle ore richieste in ricorso”;
-valutava il livello retributivo (“2° Ufficiale di Macchina”) e gli scatti di anzianità così come riconosciuti nelle buste paga;
-faceva riferimento, per la quantificazione dell'indennità di navigazione, all'art. 35 bis CCNL
5.06.2007, in atti, laddove prevedeva che per le navi superiori a 3.000 t.s.l. (dato evinto dalle buste paga) l'importo era pari a 5,71.
Inoltre, correttamente:
-sottraeva dal totale della retribuzione dovuta per i giorni di ferie quanto effettivamente già percepito;
-reputava generiche le argomentazioni sulla determinazione della paga giornaliera, in carenza di un conteggio alternativo da parte del CTP;
-per il calcolo della maggiorazione domenicale/festiva precisava di aver applicato l'articolo (50) del
CCNL relativo alle festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione per cui “Qualora una delle festività nazionali cada di domenica verranno riconosciuti al marittimo: una giornata di riposo compensativo;
un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale conglobato, degli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90, delle indennità previste”.
Quanto al TFR, invece, si evidenzia che il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda giudiziale nella parte relativa all' “accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente, dal 16.02.10 sino al 29.04.19, si è svolto con le caratteristiche della continuità di rapporto di lavoro e, ad esso, si applichi il regolamento sulla continuità previsto dal CCNL di categoria” e motivava che la parte non avrebbe potuto “trarne alcun beneficio concreto trattandosi di un rapporto ormai esaurito ed essendo la restante parte della domanda giudiziale, così come si evince dal conteggio allegato al ricorso introduttivo, riferita ai soli periodi di imbarco coperti dai vari contratti di arruolamento intervenuti tra le parti in causa” e su tali argomentazioni non vi è censura.
Pertanto, per la quantificazione della voce in esame, vanno considerati i singoli periodi di lavoro, con condivisione del conteggio predisposto dal CTU nell'ipotesi sub C) dell'elaborato peritale, pari a € 2.507,71.
La parte appellata, dunque, va condannata al pagamento della somma di € 29.907,21 per differenze retributive e € 2.507,71 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda consente la compensazione per metà delle spese di lite del doppio grado, che per la residua metà sono determinate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della società.
PQM
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento della complessiva somma di € 32.414,92, di cui € 2.507,71
a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida, per il primo grado, in € 2.350,00 oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione, e, per il presente grado, in € 2.500,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
pone le spese di spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte appellata.
Napoli, 14.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente