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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1626/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1626/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv.
[...] C.F._2
Notarfrancesco Angela, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio come previste con la sentenza di divorzio n. 259/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 20.01.2022.
1 Proc. n. 1626/2025 R.V.G.
In particolare, le parti chiedevano, in virtù di un trasferimento temporaneo della sig.ra per motivi di lavoro presso Siena, di recepire le seguenti Pt_2 pattuizioni:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati e liberi di risiedere e/o domiciliare dove riterranno opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di tempestiva comunicazione in caso di mutamento di residenza;
2) i ricorrenti si dichiarano autonomi sotto l'aspetto economico e di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento, rinunciando scientemente al relativo assegno;
3) la sig.ra dichiara espressamente di rinunciate all'assegno di Pt_2 mantenimento mensile pari ad euro 500,00 corrisposti dall' per i figli, in Parte_1 ragione del fatto che gli stessi vivono stabilmente con il padre;
allo stesso modo dichiara che si intendono rinunciate anche le mensilità intercorse dal 10.11.2024, data di rientro della sig.ra da Siena, sino alla sottoscrizione del presente Pt_2 ricorso, sempre perché i figli hanno continuato a vivere con il padre;
4) i ricorrenti convengono che i figli già maggiorenne e di anni Per_1 Per_2 quindici, vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur vivendo stabilmente con il padre presso la propria abitazione sita in Salerno via Poseidonia
n. 164; la madre potrà esercitare il diritto di visita nei Parte_2 confronti dei figli e , accordandosi direttamente con gli stessi, e Per_1 Per_2 quindi liberi di meglio organizzare e gestire modalità e tempi di relazione con il genitore non convivente;
5) i ricorrenti dichiarano e convengono che la Sig.ra si farà Parte_2 carico di provvedere al versamento di un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), somma che rappresenta un contributo per il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 concordata finché non troverà una occupazione lavorativa stabile. In tal evenienza l'importo da corrispondere per il mantenimento dei figli e sarà di € Per_1 Per_2
400,00 (quattrocento/00) al mese. Tale somma sarà versata dalla Sig.ra Pt_2 al Sig. entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione secondo Parte_1 gli indici Istat;
6) le parti espressamente concordano che l'assegno unico per genitori separati
2 Proc. n. 1626/2025 R.V.G.
ovvero gli assegni familiari altrimenti qualificati saranno appannaggio esclusivo del Sig. e, pertanto, la Sig.ra rinuncia sin Parte_1 Parte_2
d'ora alla quota di sua spettanza pari al 50% devolvendola all'ex coniuge;
7) i ricorrenti concordano che le spese straordinarie saranno a carico di ciascuna delle parti, ove preventivamente concordate da entrambi i genitori, e che la sig.ra collaborerà al pagamento delle stesse nella misura delle sue possibilità Pt_2 finché non troverà una occupazione lavorativa stabile. In tale evenienza le spese straordinarie saranno ripartite al 50%.
8) i ricorrenti si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti;
9) i ricorrenti dichiarano che non pendono innanzi all'autorità giudiziaria altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande e/o domande ad esse connesse e/o collegate”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Nel caso di specie le condizioni concordate tra le parti possono essere integralmente recepite, in quanto non contrarie alla legge e conformi all'interesse della prole minorenne, ad eccezione della condizione n. 4 nella parte in cui prevede che anche il figlio già maggiorenne sia affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori. Essendo, invero, il ragazzo maggiorenne nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento avendo ormai raggiunto la piena capacità legale e di autodeterminazione in ragione del compimento del diciottesimo anno.
3 Proc. n. 1626/2025 R.V.G.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- a parziale modifica della sentenza n. 259/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 20.1.2022 recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso con le precisazioni di cui alla parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1626/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv.
[...] C.F._2
Notarfrancesco Angela, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio come previste con la sentenza di divorzio n. 259/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 20.01.2022.
1 Proc. n. 1626/2025 R.V.G.
In particolare, le parti chiedevano, in virtù di un trasferimento temporaneo della sig.ra per motivi di lavoro presso Siena, di recepire le seguenti Pt_2 pattuizioni:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati e liberi di risiedere e/o domiciliare dove riterranno opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di tempestiva comunicazione in caso di mutamento di residenza;
2) i ricorrenti si dichiarano autonomi sotto l'aspetto economico e di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento, rinunciando scientemente al relativo assegno;
3) la sig.ra dichiara espressamente di rinunciate all'assegno di Pt_2 mantenimento mensile pari ad euro 500,00 corrisposti dall' per i figli, in Parte_1 ragione del fatto che gli stessi vivono stabilmente con il padre;
allo stesso modo dichiara che si intendono rinunciate anche le mensilità intercorse dal 10.11.2024, data di rientro della sig.ra da Siena, sino alla sottoscrizione del presente Pt_2 ricorso, sempre perché i figli hanno continuato a vivere con il padre;
4) i ricorrenti convengono che i figli già maggiorenne e di anni Per_1 Per_2 quindici, vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur vivendo stabilmente con il padre presso la propria abitazione sita in Salerno via Poseidonia
n. 164; la madre potrà esercitare il diritto di visita nei Parte_2 confronti dei figli e , accordandosi direttamente con gli stessi, e Per_1 Per_2 quindi liberi di meglio organizzare e gestire modalità e tempi di relazione con il genitore non convivente;
5) i ricorrenti dichiarano e convengono che la Sig.ra si farà Parte_2 carico di provvedere al versamento di un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), somma che rappresenta un contributo per il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 concordata finché non troverà una occupazione lavorativa stabile. In tal evenienza l'importo da corrispondere per il mantenimento dei figli e sarà di € Per_1 Per_2
400,00 (quattrocento/00) al mese. Tale somma sarà versata dalla Sig.ra Pt_2 al Sig. entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione secondo Parte_1 gli indici Istat;
6) le parti espressamente concordano che l'assegno unico per genitori separati
2 Proc. n. 1626/2025 R.V.G.
ovvero gli assegni familiari altrimenti qualificati saranno appannaggio esclusivo del Sig. e, pertanto, la Sig.ra rinuncia sin Parte_1 Parte_2
d'ora alla quota di sua spettanza pari al 50% devolvendola all'ex coniuge;
7) i ricorrenti concordano che le spese straordinarie saranno a carico di ciascuna delle parti, ove preventivamente concordate da entrambi i genitori, e che la sig.ra collaborerà al pagamento delle stesse nella misura delle sue possibilità Pt_2 finché non troverà una occupazione lavorativa stabile. In tale evenienza le spese straordinarie saranno ripartite al 50%.
8) i ricorrenti si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti;
9) i ricorrenti dichiarano che non pendono innanzi all'autorità giudiziaria altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande e/o domande ad esse connesse e/o collegate”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Nel caso di specie le condizioni concordate tra le parti possono essere integralmente recepite, in quanto non contrarie alla legge e conformi all'interesse della prole minorenne, ad eccezione della condizione n. 4 nella parte in cui prevede che anche il figlio già maggiorenne sia affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori. Essendo, invero, il ragazzo maggiorenne nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento avendo ormai raggiunto la piena capacità legale e di autodeterminazione in ragione del compimento del diciottesimo anno.
3 Proc. n. 1626/2025 R.V.G.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- a parziale modifica della sentenza n. 259/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 20.1.2022 recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso con le precisazioni di cui alla parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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