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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1588/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2976/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 C/o Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2978/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070505833 CONS.BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070505833 CONS.BONIFICA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito il 17.3.2017 Ricorrente_1 impugnava la cartella in atti (notificata il 19.1.2017) della IS Sicilia spa per il pagamento di € 105,87 per quote consortili del 2012 (€ 33,33) e del 2013
(€ 66,66) in favore del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, e ne deduceva l'illegittimità:
a) la motivazione era carente;
b) le pretese non sussistevano per omessa indicazione delle opere di bonifica.
L'TE si costituiva e resisteva (si rinvia alla comparsa).
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso non può essere accolto.
Nell'ordine :
a.1)
Il ricorso è inammissibile quanto al motivo sub a).
Per consolidato orientamento di legittimità, mentre l'agente per la riscossione è legittimato passivamente anche per i motivi inerenti l'attività dell'ente impositore (arg. ex art. 39 d.to Lvo 112 1999), non vale il contrario, nel senso che peri vizi propri della cartella l'unico legittimato è l'agente della riscossione, con conseguente inammissibilità se questi vizi siano eccepiti esclusivamente nei confronti dell'ente impositore (Cass. 11.3.2011
n. 5832; Cass. 14.7.2007 n. 3242; C.T.R. Lazio-Roma 29.1.2019 n. 369 : in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il ricorso avverso l'avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, sussiste, infatti, la legittimazione del concessionario del servizio di riscossione dei tributi se l'impugnazione concerne vizi propri di tale atto del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo). Nel caso in esame il ricorso è stato notificato al Consorzio e non anche alla IS Sicilia spa, che pertanto non è parte nel presente giudizio.
b.1)
Ai puntuali rilievi del Consorzio, qui integralmente richiamati (Cass. S.U. 16.1.2015 n, 642) è opportuno aggiungere che per costante orientamento “ l'inserzione nel Perimetro di Contribuenza e nel Piano di
Classifica implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 ce. e RD. 13.2 1933 n. 215, art. 10, che esonera il Consorzio dalla prova dello stesso. Trattasi di un vantaggio... che comprende ovviamente anche quello che deriva da opere di generale salvaguardia idraulica del territorio...E trattasi di un vantaggio diretto che dal contribuente può essere invero messo in discussione o impugnando il Perimetro di Contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo, oppure contestando in modo puntuale e preciso davanti al giudice tributario l'illegittimità ovvero l'incongruità del Piano di Classifica in relazione a circostanze di fatto o di diritto assolutamente specifiche e cioè tali da permettere al ridetto giudice tributario l'accertamento positivo o negativo delle stesse e quindi di garantire la difesa del Consorzio " (Cass. 19.12.2014 n. 27065
e Cass. 19.12.2014 n. 27066, che richiamano Cass. S.U. 26009/ 2008, Cass, 14404/2013, Cass. 9099/2012,
Cass. 4671/2012; per incidens : le pronunce 27065/ 14 e 27066/2014 hanno confermato rispettivamente C.
T.R. Sicilia-Catania n. 146/2010 e C.T.R, Sicilia-Catania n. 126/2010, entrambe motivate dallo scrivente).
Nel caso in esame la contestazione della ricorrente è generica, fermo che nulla è stato obbiettato sulla circostanza che i terreni ricadono nel Comprensorio (Cass, 20.11.2015 n. 23815 : i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del rd. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo;
Cass.
12.11.2014 n, 24070 : in tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati: C.T.R. Lombardia-Brescia 8.2.2018 n. 543 : circa la controversa questione sulla debenza del contributo consortile, previsto nel caso in cui l'immobile inserito nell'ambito del Consorzio goda di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili, è pacifico in giurisprudenza che ove l'immobile ricada nella delimitazione del territorio gravato dall'onere del contributo di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza) e sussista un piano di classifica regolarmente approvato, si deve considerare assolta su base presuntiva la prova del presupposto del tributo. Per effetto, grava sul contribuente l'onere di stabilire se è stata in sé dimostrata l'inesistenza del vantaggio diretto e specifico derivato dai fondi dalle opere idrauliche o di bonifica.
Si può affermare, dunque, che la ricomprensione degli immobili in detto piano esonera il Consorzio dall'onere della prova del beneficio, fatta salva la possibilità per la parte di fornire prova contraria).
Infine, in tema di contributi spettanti ai consorzi di bonifica che agiscono nella Regione Sicilia il relativo obbligo non è subordinato alla redazione del piano di classifica per la ripartizione delle spese previsto dall'art. 10 legge reg. sic. n. 45/1995 (Cass. 20.3.2009 n. 6827 : l'art 11 del rd n. 215 del 1933 - norma statale applicabile pur in presenza di una competenza e-sclusiva della Regione, in mancanza di una diversa previsione regionale - consente...ai Consorzi di Operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguili, provvedendo solo in un secondo momento agli eventuali conguagli definitivi).
Per completezza è opportune richiamare Cass. 18.4.2018 n, 9511, che sembrerebbe smentire il principio illustrato per l'inciso della parte motiva, secondo cui il vantaggio per l'immobile incluso nel perimetro consortile
“...deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene... ”.
Invero, la ratio decidendi è la seguente, in linea con la consolidata esegesi : ….
La sentenza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto del fatto che l'attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muoveva - ai sensi della citata normativa di riferimento, di natura sia statuale sia regionale
- dalla previa approvazione di un “piano di classifica". Individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l'elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
Orbene, su tale premessa, andava qui richiamato quanto appunto già stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui: - l'adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697
c.c.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato, L'orientamento che precede è stato indirettamente corroborato da C. Cost 19.10.2018 n. 188, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23. comma 1 lett. a) legge reg. Calabria 23.7.2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento del fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
La disposizione impugnata viola il principio (settoriale) del sistema tributario – individuabile nell'art. 59 r.d.
13.2.1933 n, 215, e nell'art. 860 c.c. - che vuole che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
La Corte ha osservato che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile da detto beneficio. assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione si da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
Dall'ampia e puntuale motivazione del Giudice delle Leggi si ricavano i seguenti principi :
a) il consorzio di bonifica ha un potere impositivo;
b) il presupposto di fatto del contributo è che l'obbligato trae un vantaggio dalle opere eseguite dal consorzio;
c) il vantaggio è di tipo fondiario ed è concreto, diretto e specifico, quindi deve essere conseguito o conseguibile a causa della bonifica ed essere strettamente e specificamente incidente sull'immobile, mentre
è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene;
d) gliatti generali presupposti del contributo (il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio) che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi possono essere impugnati dal contribuente innanzi al giudice amministrativo;
e) l'obbligato può comunque contestare dinanzi al giudice tributario, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale, la legittimità della pretesa impositiva del consorzio, assumendo che il bene di sua proprietà non trae alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica;
f) l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal consorzio in ragione della comprensione del fondo nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica;
g) qualora il consorziato impugni davanti al giudice tributario specificamente il piano di classifica, il beneficio deve essere provato ad onere del consorzio che lo deduca ex art. 2697 c.c.;
h) se non è stato impugnato il piano di classifica, la presunzione di beneficio (non assoluta, ma Juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 250,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 18 Maggio 2021, contro la sentenza n. 2978/6/2020 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Siracusa, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2016 00710505833 emessa dal Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa per gli anni 2012 e 2013,deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 2) D.Lgs. 546/92 (mancata esposizione dello svolgimento del processo)
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha riportato in modo adeguato e fedele lo svolgimento del processo, omettendo di descrivere puntualmente le eccezioni e le difese svolte dalla ricorrente, in particolare la memoria difensiva depositata. Secondo l'appellante, la parte narrativa della sentenza deve ricostruire tutti i fatti e gli atti processuali rilevanti, identificando l'oggetto della controversia e i momenti salienti del procedimento. L'omissione di tali elementi comporta la nullità della sentenza.
2) Nullità e/o illegittimità della sentenza per erronea motivazione sul vizio motivazionale della cartella di pagamento
L'appellante sostiene che la CTP ha erroneamente qualificato il vizio di motivazione come “vizio proprio” della cartella, attribuendo la legittimazione passiva esclusivamente all'Agente della IS. In realtà, secondo l'appellante, la mancanza di motivazione è imputabile all'ente impositore (Consorzio di Bonifica), che ha l'onere di esplicitare le ragioni, le fonti e le modalità di determinazione del credito. La cartella, in quanto primo atto impositivo, deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. L'appellante richiama giurisprudenza di legittimità che attribuisce la legittimazione passiva all'ente impositore in caso di vizi di motivazione.
3) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. (principio della disponibilità delle prove e diritto di difesa)
L'appellante evidenzia che la sentenza ha fondato la presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica sulla sola affermazione del Consorzio, senza che fosse prodotto in giudizio il piano di classifica o altri atti amministrativi rilevanti. L'assenza di tale documentazione avrebbe impedito alla ricorrente di verificare la correttezza della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa. La sentenza sarebbe quindi nulla per violazione del principio della disponibilità delle prove e del diritto di difesa.
4) Illegittimità della cartella di pagamento per vizio assoluto di motivazione (violazione degli artt. 3 L.
241/1990, 7 L. 212/2000, art. 24 Cost., R.D. 215/1933)
L'appellante ribadisce che la cartella impugnata non contiene una valida motivazione: non sono chiarite le modalità di determinazione del contributo, le aliquote applicate, né i benefici effettivamente conseguiti dalla ricorrente. Non vi è alcun riferimento a piani di classifica, atti presupposti o benefici specifici, né spiegazione delle differenze tra gli importi richiesti per gli anni 2012 e 2013. L'assenza di tali elementi rende la pretesa arbitraria e impedisce un'efficace difesa.
5) Assoluta infondatezza nel merito della pretesa contributiva
L'appellante afferma che la ricorrente non ha fruito di alcuna opera di bonifica sui propri terreni e che il
Consorzio non ha provato l'esistenza di benefici specifici e diretti per i suoi immobili. La relazione tecnica allegata attesta l'assenza di opere e utenze irrigue sui fondi della ricorrente, che provvede autonomamente all'irrigazione. Pertanto, la richiesta di pagamento sarebbe infondata, non sussistendo alcun rapporto causale tra la contribuzione richiesta e l'attività del Consorzio. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2978/6/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 2 Dicembre
2020.
Si costituisce nel giudizio di appello il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, la sentenza impugnata è stata pronunciata in conformità all'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
546/92, che richiede una motivazione sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione. La motivazione, anche se sintetica, è ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza, purché consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la CTP di Siracusa ha correttamente motivato la propria decisione, esaminando le eccezioni sollevate e disattendendo implicitamente quelle incompatibili con le statuizioni adottate.
In secondo luogo, la presunta genericità e mancanza di motivazione della cartella esattoriale sono infondate.
La cartella contiene tutti gli elementi essenziali per l'identificazione della pretesa tributaria: motivazione, descrizione dei tributi, anni di riferimento, identificativi dei terreni, importi dovuti e responsabile del procedimento. La ricorrente ha avuto piena contezza della pretesa, come dimostrato dalla capacità di articolare una difesa puntuale. Secondo la giurisprudenza, la cartella può essere motivata anche per relationem ad altri atti, purché siano indicati gli estremi di notificazione o pubblicazione. Inoltre, eventuali vizi di motivazione non comportano la nullità della cartella se il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa e non ha subito un concreto pregiudizio.
Quanto alla presunta nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., il Consorzio precisa che il piano di classifica e gli atti presupposti sono stati regolarmente approvati e pubblicati, risultando consultabili da chiunque abbia interesse. L'onere della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria grava sul contribuente, che avrebbe potuto impugnare le determinazioni del Consorzio nelle sedi opportune.
In merito all'asserita illegittimità del contributo per mancanza di beneficio, il Consorzio ribadisce che i terreni dell'appellante ricadono nel comprensorio consortile e beneficiano delle opere di bonifica, come previsto dal Piano di Classifica. La presenza delle opere consortili determina un beneficio diretto e specifico per i fondi, con conseguente incremento del loro valore. La giurisprudenza riconosce una presunzione di beneficio per i terreni inclusi nel perimetro consortile, salvo prova contraria da parte del contribuente. Il contributo è dovuto anche in assenza di un piano di classifica definitivo, potendo il Consorzio operare in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguiti.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul dedotto vizio ex art.36, comma 2, n.2, D. Lgs.546/1992 (svolgimento del processo): infondatezza, il motivo non merita accoglimento. L'art.36 D. Lgs.546/1992 impone che la sentenza contenga la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto. La nullità non discende da ogni sinteticità della parte espositiva, ma soltanto quando la motivazione o l'esposizione siano talmente carenti da rendere impossibile comprendere l'oggetto della controversia e la ratio decidendi. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur con stile sintetico, ricostruisce i capi essenziali della domanda e individua le ragioni della decisione, consentendo alle parti e al giudice del gravame: di identificare l'atto impugnato e le doglianze principali;
di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice. Ne consegue l'insussistenza della denunciata nullità.
Sulla dedotta carenza di motivazione della cartella: infondatezza, la censura è infondata. Quando la cartella costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, essa deve contenere gli elementi essenziali per: individuare il credito;
comprendere la base di calcolo;
verificare le annualità e i riferimenti catastali dei fondi;
consentire l'esercizio del diritto di difesa. Tale onere può essere assolto anche per relationem, a condizione che gli atti richiamati siano conoscibili dal contribuente (per notifica, pubblicazione o accessibilità secondo legge) e che la cartella consenta comunque di identificare la pretesa.
Dagli atti di causa (come rappresentati dalle difese delle parti) emerge che la cartella reca: l'indicazione delle annualità (2012 e 2013); i riferimenti ai beni/particelle e ai dati necessari all'individuazione della posizione;
la descrizione del tributo/contributo consortile e dei criteri generali di determinazione (rapporto con reddito dominicale/aliquota). Inoltre, la stessa articolazione difensiva dell'appellante denota una piena comprensione della pretesa, avendo la contribuente: sviluppato contestazioni puntuali su aliquote e raddoppio, nonché sul beneficio;
dedotto argomenti tecnici (relazione agronomica) in chiave di merito. Ne consegue che non risulta in concreto impedito l'esercizio del diritto di difesa, sicché non è ravvisabile quel deficit motivazionale “assoluto” idoneo a travolgere l'atto.
Sulla dedotta violazione dell'art.115 c. p. c. e dell'art.24 Cost.: infondatezza, la doglianza non è condivisibile.
Nel processo tributario, pur con le specificità proprie del rito, il giudice decide iuxta alligata et probata, ma ciò non implica che ogni riferimento a provvedimenti generali (quali piani di classifica, perimetrazioni, decreti di approvazione) debba necessariamente tradursi nell'allegazione materiale di ogni atto in giudizio, laddove essi siano atti soggetti a pubblicità legale e comunque conoscibili secondo l'ordinamento (anche in via di accesso o pubblicazione istituzionale). Nel caso concreto, l'TE ha richiamato l'esistenza e l'efficacia di un piano di classifica approvato e pubblicato, nonché procedure di approvazione/deposito secondo disciplina regionale;
tali elementi, ove non specificamente e utilmente contrastati in termini di illegittimità/incongruità dell'inquadramento, fondano la presunzione di beneficio. Non è quindi ravvisabile una decisione “senza prova”, avendo il primo giudice fatto applicazione del quadro normativo che governa i contributi consortili e della presunzione connessa all'inclusione nel perimetro e al piano di classifica, ferma la possibilità per il consorziato di vincerla con prova contraria adeguata.
Sul merito: presunzione di beneficio e insufficienza della prova contraria, nel merito, l'appello non può essere accolto. Il contributo consortile trova giustificazione nel beneficio fondiario, che può essere: diretto e specifico oppure anche potenziale, purché causalmente collegato alle opere e all'attività di bonifica/irrigazione/ salvaguardia idraulica svolte nel comprensorio. L'inclusione del fondo: nel perimetro di contribuenza e/o nel piano di classifica approvato comporta una presunzione di vantaggiosità/beneficio, superabile dal contribuente mediante prova contraria specifica, non meramente assertiva.
L'appellante fa leva, essenzialmente, su: assenza di opere “sul fondo”; mancato utilizzo del servizio irriguo
(in parte sostituito da pozzo privato); relazione tecnico-agronomica che attesterebbe l'autonomia idrica e la mancanza di prese consortili. Tali allegazioni non sono decisive, poiché: il beneficio consortile non coincide necessariamente con la fruizione di una singola utenza irrigua, potendo consistere anche nella regimazione idraulica, difesa da acque, scolo e salvaguardia complessiva del comprensorio (beneficio anche generale ma causalmente riferibile alle opere di bonifica); la prova contraria deve incidere sulla concreta insussistenza del beneficio fondiario per i beni in contestazione o sulla incongruità della classificazione, e non soltanto sull'assenza di una specifica erogazione irrigua nel periodo. A fronte della presunzione derivante dal piano/ perimetro e dell'inquadramento del comprensorio (descritto dall'TE come area interessata da opere di scolo meccanico e rete scolante), la prova offerta non appare idonea a escludere in modo puntuale e convincente il beneficio, nemmeno nella sua dimensione potenziale e di salvaguardia idraulica. Ne consegue la conferma della debenza del contributo per le annualità in contestazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2976/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 C/o Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2978/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070505833 CONS.BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070505833 CONS.BONIFICA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito il 17.3.2017 Ricorrente_1 impugnava la cartella in atti (notificata il 19.1.2017) della IS Sicilia spa per il pagamento di € 105,87 per quote consortili del 2012 (€ 33,33) e del 2013
(€ 66,66) in favore del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, e ne deduceva l'illegittimità:
a) la motivazione era carente;
b) le pretese non sussistevano per omessa indicazione delle opere di bonifica.
L'TE si costituiva e resisteva (si rinvia alla comparsa).
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso non può essere accolto.
Nell'ordine :
a.1)
Il ricorso è inammissibile quanto al motivo sub a).
Per consolidato orientamento di legittimità, mentre l'agente per la riscossione è legittimato passivamente anche per i motivi inerenti l'attività dell'ente impositore (arg. ex art. 39 d.to Lvo 112 1999), non vale il contrario, nel senso che peri vizi propri della cartella l'unico legittimato è l'agente della riscossione, con conseguente inammissibilità se questi vizi siano eccepiti esclusivamente nei confronti dell'ente impositore (Cass. 11.3.2011
n. 5832; Cass. 14.7.2007 n. 3242; C.T.R. Lazio-Roma 29.1.2019 n. 369 : in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il ricorso avverso l'avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, sussiste, infatti, la legittimazione del concessionario del servizio di riscossione dei tributi se l'impugnazione concerne vizi propri di tale atto del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo). Nel caso in esame il ricorso è stato notificato al Consorzio e non anche alla IS Sicilia spa, che pertanto non è parte nel presente giudizio.
b.1)
Ai puntuali rilievi del Consorzio, qui integralmente richiamati (Cass. S.U. 16.1.2015 n, 642) è opportuno aggiungere che per costante orientamento “ l'inserzione nel Perimetro di Contribuenza e nel Piano di
Classifica implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 ce. e RD. 13.2 1933 n. 215, art. 10, che esonera il Consorzio dalla prova dello stesso. Trattasi di un vantaggio... che comprende ovviamente anche quello che deriva da opere di generale salvaguardia idraulica del territorio...E trattasi di un vantaggio diretto che dal contribuente può essere invero messo in discussione o impugnando il Perimetro di Contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo, oppure contestando in modo puntuale e preciso davanti al giudice tributario l'illegittimità ovvero l'incongruità del Piano di Classifica in relazione a circostanze di fatto o di diritto assolutamente specifiche e cioè tali da permettere al ridetto giudice tributario l'accertamento positivo o negativo delle stesse e quindi di garantire la difesa del Consorzio " (Cass. 19.12.2014 n. 27065
e Cass. 19.12.2014 n. 27066, che richiamano Cass. S.U. 26009/ 2008, Cass, 14404/2013, Cass. 9099/2012,
Cass. 4671/2012; per incidens : le pronunce 27065/ 14 e 27066/2014 hanno confermato rispettivamente C.
T.R. Sicilia-Catania n. 146/2010 e C.T.R, Sicilia-Catania n. 126/2010, entrambe motivate dallo scrivente).
Nel caso in esame la contestazione della ricorrente è generica, fermo che nulla è stato obbiettato sulla circostanza che i terreni ricadono nel Comprensorio (Cass, 20.11.2015 n. 23815 : i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del rd. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo;
Cass.
12.11.2014 n, 24070 : in tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati: C.T.R. Lombardia-Brescia 8.2.2018 n. 543 : circa la controversa questione sulla debenza del contributo consortile, previsto nel caso in cui l'immobile inserito nell'ambito del Consorzio goda di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili, è pacifico in giurisprudenza che ove l'immobile ricada nella delimitazione del territorio gravato dall'onere del contributo di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza) e sussista un piano di classifica regolarmente approvato, si deve considerare assolta su base presuntiva la prova del presupposto del tributo. Per effetto, grava sul contribuente l'onere di stabilire se è stata in sé dimostrata l'inesistenza del vantaggio diretto e specifico derivato dai fondi dalle opere idrauliche o di bonifica.
Si può affermare, dunque, che la ricomprensione degli immobili in detto piano esonera il Consorzio dall'onere della prova del beneficio, fatta salva la possibilità per la parte di fornire prova contraria).
Infine, in tema di contributi spettanti ai consorzi di bonifica che agiscono nella Regione Sicilia il relativo obbligo non è subordinato alla redazione del piano di classifica per la ripartizione delle spese previsto dall'art. 10 legge reg. sic. n. 45/1995 (Cass. 20.3.2009 n. 6827 : l'art 11 del rd n. 215 del 1933 - norma statale applicabile pur in presenza di una competenza e-sclusiva della Regione, in mancanza di una diversa previsione regionale - consente...ai Consorzi di Operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguili, provvedendo solo in un secondo momento agli eventuali conguagli definitivi).
Per completezza è opportune richiamare Cass. 18.4.2018 n, 9511, che sembrerebbe smentire il principio illustrato per l'inciso della parte motiva, secondo cui il vantaggio per l'immobile incluso nel perimetro consortile
“...deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene... ”.
Invero, la ratio decidendi è la seguente, in linea con la consolidata esegesi : ….
La sentenza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto del fatto che l'attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muoveva - ai sensi della citata normativa di riferimento, di natura sia statuale sia regionale
- dalla previa approvazione di un “piano di classifica". Individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l'elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
Orbene, su tale premessa, andava qui richiamato quanto appunto già stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui: - l'adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697
c.c.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato, L'orientamento che precede è stato indirettamente corroborato da C. Cost 19.10.2018 n. 188, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23. comma 1 lett. a) legge reg. Calabria 23.7.2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento del fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
La disposizione impugnata viola il principio (settoriale) del sistema tributario – individuabile nell'art. 59 r.d.
13.2.1933 n, 215, e nell'art. 860 c.c. - che vuole che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
La Corte ha osservato che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile da detto beneficio. assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione si da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
Dall'ampia e puntuale motivazione del Giudice delle Leggi si ricavano i seguenti principi :
a) il consorzio di bonifica ha un potere impositivo;
b) il presupposto di fatto del contributo è che l'obbligato trae un vantaggio dalle opere eseguite dal consorzio;
c) il vantaggio è di tipo fondiario ed è concreto, diretto e specifico, quindi deve essere conseguito o conseguibile a causa della bonifica ed essere strettamente e specificamente incidente sull'immobile, mentre
è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene;
d) gliatti generali presupposti del contributo (il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio) che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi possono essere impugnati dal contribuente innanzi al giudice amministrativo;
e) l'obbligato può comunque contestare dinanzi al giudice tributario, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale, la legittimità della pretesa impositiva del consorzio, assumendo che il bene di sua proprietà non trae alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica;
f) l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal consorzio in ragione della comprensione del fondo nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica;
g) qualora il consorziato impugni davanti al giudice tributario specificamente il piano di classifica, il beneficio deve essere provato ad onere del consorzio che lo deduca ex art. 2697 c.c.;
h) se non è stato impugnato il piano di classifica, la presunzione di beneficio (non assoluta, ma Juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 250,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 18 Maggio 2021, contro la sentenza n. 2978/6/2020 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Siracusa, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2016 00710505833 emessa dal Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa per gli anni 2012 e 2013,deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 2) D.Lgs. 546/92 (mancata esposizione dello svolgimento del processo)
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha riportato in modo adeguato e fedele lo svolgimento del processo, omettendo di descrivere puntualmente le eccezioni e le difese svolte dalla ricorrente, in particolare la memoria difensiva depositata. Secondo l'appellante, la parte narrativa della sentenza deve ricostruire tutti i fatti e gli atti processuali rilevanti, identificando l'oggetto della controversia e i momenti salienti del procedimento. L'omissione di tali elementi comporta la nullità della sentenza.
2) Nullità e/o illegittimità della sentenza per erronea motivazione sul vizio motivazionale della cartella di pagamento
L'appellante sostiene che la CTP ha erroneamente qualificato il vizio di motivazione come “vizio proprio” della cartella, attribuendo la legittimazione passiva esclusivamente all'Agente della IS. In realtà, secondo l'appellante, la mancanza di motivazione è imputabile all'ente impositore (Consorzio di Bonifica), che ha l'onere di esplicitare le ragioni, le fonti e le modalità di determinazione del credito. La cartella, in quanto primo atto impositivo, deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. L'appellante richiama giurisprudenza di legittimità che attribuisce la legittimazione passiva all'ente impositore in caso di vizi di motivazione.
3) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. (principio della disponibilità delle prove e diritto di difesa)
L'appellante evidenzia che la sentenza ha fondato la presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica sulla sola affermazione del Consorzio, senza che fosse prodotto in giudizio il piano di classifica o altri atti amministrativi rilevanti. L'assenza di tale documentazione avrebbe impedito alla ricorrente di verificare la correttezza della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa. La sentenza sarebbe quindi nulla per violazione del principio della disponibilità delle prove e del diritto di difesa.
4) Illegittimità della cartella di pagamento per vizio assoluto di motivazione (violazione degli artt. 3 L.
241/1990, 7 L. 212/2000, art. 24 Cost., R.D. 215/1933)
L'appellante ribadisce che la cartella impugnata non contiene una valida motivazione: non sono chiarite le modalità di determinazione del contributo, le aliquote applicate, né i benefici effettivamente conseguiti dalla ricorrente. Non vi è alcun riferimento a piani di classifica, atti presupposti o benefici specifici, né spiegazione delle differenze tra gli importi richiesti per gli anni 2012 e 2013. L'assenza di tali elementi rende la pretesa arbitraria e impedisce un'efficace difesa.
5) Assoluta infondatezza nel merito della pretesa contributiva
L'appellante afferma che la ricorrente non ha fruito di alcuna opera di bonifica sui propri terreni e che il
Consorzio non ha provato l'esistenza di benefici specifici e diretti per i suoi immobili. La relazione tecnica allegata attesta l'assenza di opere e utenze irrigue sui fondi della ricorrente, che provvede autonomamente all'irrigazione. Pertanto, la richiesta di pagamento sarebbe infondata, non sussistendo alcun rapporto causale tra la contribuzione richiesta e l'attività del Consorzio. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2978/6/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 2 Dicembre
2020.
Si costituisce nel giudizio di appello il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, la sentenza impugnata è stata pronunciata in conformità all'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
546/92, che richiede una motivazione sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione. La motivazione, anche se sintetica, è ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza, purché consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la CTP di Siracusa ha correttamente motivato la propria decisione, esaminando le eccezioni sollevate e disattendendo implicitamente quelle incompatibili con le statuizioni adottate.
In secondo luogo, la presunta genericità e mancanza di motivazione della cartella esattoriale sono infondate.
La cartella contiene tutti gli elementi essenziali per l'identificazione della pretesa tributaria: motivazione, descrizione dei tributi, anni di riferimento, identificativi dei terreni, importi dovuti e responsabile del procedimento. La ricorrente ha avuto piena contezza della pretesa, come dimostrato dalla capacità di articolare una difesa puntuale. Secondo la giurisprudenza, la cartella può essere motivata anche per relationem ad altri atti, purché siano indicati gli estremi di notificazione o pubblicazione. Inoltre, eventuali vizi di motivazione non comportano la nullità della cartella se il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa e non ha subito un concreto pregiudizio.
Quanto alla presunta nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., il Consorzio precisa che il piano di classifica e gli atti presupposti sono stati regolarmente approvati e pubblicati, risultando consultabili da chiunque abbia interesse. L'onere della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria grava sul contribuente, che avrebbe potuto impugnare le determinazioni del Consorzio nelle sedi opportune.
In merito all'asserita illegittimità del contributo per mancanza di beneficio, il Consorzio ribadisce che i terreni dell'appellante ricadono nel comprensorio consortile e beneficiano delle opere di bonifica, come previsto dal Piano di Classifica. La presenza delle opere consortili determina un beneficio diretto e specifico per i fondi, con conseguente incremento del loro valore. La giurisprudenza riconosce una presunzione di beneficio per i terreni inclusi nel perimetro consortile, salvo prova contraria da parte del contribuente. Il contributo è dovuto anche in assenza di un piano di classifica definitivo, potendo il Consorzio operare in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguiti.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul dedotto vizio ex art.36, comma 2, n.2, D. Lgs.546/1992 (svolgimento del processo): infondatezza, il motivo non merita accoglimento. L'art.36 D. Lgs.546/1992 impone che la sentenza contenga la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto. La nullità non discende da ogni sinteticità della parte espositiva, ma soltanto quando la motivazione o l'esposizione siano talmente carenti da rendere impossibile comprendere l'oggetto della controversia e la ratio decidendi. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur con stile sintetico, ricostruisce i capi essenziali della domanda e individua le ragioni della decisione, consentendo alle parti e al giudice del gravame: di identificare l'atto impugnato e le doglianze principali;
di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice. Ne consegue l'insussistenza della denunciata nullità.
Sulla dedotta carenza di motivazione della cartella: infondatezza, la censura è infondata. Quando la cartella costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, essa deve contenere gli elementi essenziali per: individuare il credito;
comprendere la base di calcolo;
verificare le annualità e i riferimenti catastali dei fondi;
consentire l'esercizio del diritto di difesa. Tale onere può essere assolto anche per relationem, a condizione che gli atti richiamati siano conoscibili dal contribuente (per notifica, pubblicazione o accessibilità secondo legge) e che la cartella consenta comunque di identificare la pretesa.
Dagli atti di causa (come rappresentati dalle difese delle parti) emerge che la cartella reca: l'indicazione delle annualità (2012 e 2013); i riferimenti ai beni/particelle e ai dati necessari all'individuazione della posizione;
la descrizione del tributo/contributo consortile e dei criteri generali di determinazione (rapporto con reddito dominicale/aliquota). Inoltre, la stessa articolazione difensiva dell'appellante denota una piena comprensione della pretesa, avendo la contribuente: sviluppato contestazioni puntuali su aliquote e raddoppio, nonché sul beneficio;
dedotto argomenti tecnici (relazione agronomica) in chiave di merito. Ne consegue che non risulta in concreto impedito l'esercizio del diritto di difesa, sicché non è ravvisabile quel deficit motivazionale “assoluto” idoneo a travolgere l'atto.
Sulla dedotta violazione dell'art.115 c. p. c. e dell'art.24 Cost.: infondatezza, la doglianza non è condivisibile.
Nel processo tributario, pur con le specificità proprie del rito, il giudice decide iuxta alligata et probata, ma ciò non implica che ogni riferimento a provvedimenti generali (quali piani di classifica, perimetrazioni, decreti di approvazione) debba necessariamente tradursi nell'allegazione materiale di ogni atto in giudizio, laddove essi siano atti soggetti a pubblicità legale e comunque conoscibili secondo l'ordinamento (anche in via di accesso o pubblicazione istituzionale). Nel caso concreto, l'TE ha richiamato l'esistenza e l'efficacia di un piano di classifica approvato e pubblicato, nonché procedure di approvazione/deposito secondo disciplina regionale;
tali elementi, ove non specificamente e utilmente contrastati in termini di illegittimità/incongruità dell'inquadramento, fondano la presunzione di beneficio. Non è quindi ravvisabile una decisione “senza prova”, avendo il primo giudice fatto applicazione del quadro normativo che governa i contributi consortili e della presunzione connessa all'inclusione nel perimetro e al piano di classifica, ferma la possibilità per il consorziato di vincerla con prova contraria adeguata.
Sul merito: presunzione di beneficio e insufficienza della prova contraria, nel merito, l'appello non può essere accolto. Il contributo consortile trova giustificazione nel beneficio fondiario, che può essere: diretto e specifico oppure anche potenziale, purché causalmente collegato alle opere e all'attività di bonifica/irrigazione/ salvaguardia idraulica svolte nel comprensorio. L'inclusione del fondo: nel perimetro di contribuenza e/o nel piano di classifica approvato comporta una presunzione di vantaggiosità/beneficio, superabile dal contribuente mediante prova contraria specifica, non meramente assertiva.
L'appellante fa leva, essenzialmente, su: assenza di opere “sul fondo”; mancato utilizzo del servizio irriguo
(in parte sostituito da pozzo privato); relazione tecnico-agronomica che attesterebbe l'autonomia idrica e la mancanza di prese consortili. Tali allegazioni non sono decisive, poiché: il beneficio consortile non coincide necessariamente con la fruizione di una singola utenza irrigua, potendo consistere anche nella regimazione idraulica, difesa da acque, scolo e salvaguardia complessiva del comprensorio (beneficio anche generale ma causalmente riferibile alle opere di bonifica); la prova contraria deve incidere sulla concreta insussistenza del beneficio fondiario per i beni in contestazione o sulla incongruità della classificazione, e non soltanto sull'assenza di una specifica erogazione irrigua nel periodo. A fronte della presunzione derivante dal piano/ perimetro e dell'inquadramento del comprensorio (descritto dall'TE come area interessata da opere di scolo meccanico e rete scolante), la prova offerta non appare idonea a escludere in modo puntuale e convincente il beneficio, nemmeno nella sua dimensione potenziale e di salvaguardia idraulica. Ne consegue la conferma della debenza del contributo per le annualità in contestazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)