Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1588
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per vizio proprio della cartella (mancanza di motivazione)

    Il ricorso è stato notificato solo al Consorzio e non anche all'agente della riscossione (IS Sicilia spa), che pertanto non è parte nel presente giudizio. Per consolidato orientamento di legittimità, l'agente della riscossione è legittimato passivamente per i motivi inerenti l'attività dell'ente impositore, ma non vale il contrario: per i vizi propri della cartella l'unico legittimato è l'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa indicazione delle opere di bonifica

    L'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 c.c. e R.D. 13.2.1933 n. 215, che esonera il Consorzio dalla prova dello stesso. Tale vantaggio comprende anche quello derivante da opere di generale salvaguardia idraulica del territorio. La contestazione della ricorrente è generica e nulla è stato obbiettato sulla circostanza che i terreni ricadono nel comprensorio. La prova contraria deve incidere sulla concreta insussistenza del beneficio fondiario o sulla incongruità della classificazione, e non soltanto sull'assenza di una specifica erogazione irrigua nel periodo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 2) D.Lgs. 546/92 (mancata esposizione dello svolgimento del processo)

    La nullità non discende da ogni sinteticità della parte espositiva, ma soltanto quando la motivazione o l'esposizione siano talmente carenti da rendere impossibile comprendere l'oggetto della controversia e la ratio decidendi. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur con stile sintetico, ricostruisce i capi essenziali della domanda e individua le ragioni della decisione, consentendo alle parti e al giudice del gravame di identificare l'atto impugnato e le doglianze principali; di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della sentenza per erronea motivazione sul vizio motivazionale della cartella di pagamento

    Quando la cartella costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, essa deve contenere gli elementi essenziali per individuare il credito, comprendere la base di calcolo, verificare le annualità e i riferimenti catastali dei fondi, consentire l'esercizio del diritto di difesa. Tale onere può essere assolto anche per relationem. L'articolazione difensiva dell'appellante denota una piena comprensione della pretesa, avendo la contribuente sviluppato contestazioni puntuali. Non risulta in concreto impedito l'esercizio del diritto di difesa, sicché non è ravvisabile quel deficit motivazionale “assoluto” idoneo a travolgere l'atto.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. (principio della disponibilità delle prove e diritto di difesa)

    Nel processo tributario, il giudice decide iuxta alligata et probata, ma ciò non implica che ogni riferimento a provvedimenti generali debba necessariamente tradursi nell'allegazione materiale di ogni atto in giudizio, laddove essi siano atti soggetti a pubblicità legale e comunque conoscibili. Nel caso concreto, l'TE ha richiamato l'esistenza e l'efficacia di un piano di classifica approvato e pubblicato; tali elementi, ove non specificamente e utilmente contrastati, fondano la presunzione di beneficio. Non è quindi ravvisabile una decisione “senza prova”, avendo il primo giudice fatto applicazione del quadro normativo che governa i contributi consortili e della presunzione connessa all'inclusione nel perimetro e al piano di classifica.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento per vizio assoluto di motivazione

    La cartella reca l'indicazione delle annualità, i riferimenti ai beni, la descrizione del tributo/contributo consortile e dei criteri generali di determinazione. L'articolazione difensiva dell'appellante denota una piena comprensione della pretesa, avendo la contribuente sviluppato contestazioni puntuali. Non risulta in concreto impedito l'esercizio del diritto di difesa, sicché non è ravvisabile quel deficit motivazionale “assoluto” idoneo a travolgere l'atto.

  • Rigettato
    Assoluta infondatezza nel merito della pretesa contributiva

    Il contributo consortile trova giustificazione nel beneficio fondiario, che può essere diretto e specifico oppure anche potenziale. L'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e/o nel piano di classifica approvato comporta una presunzione di vantaggiosità/beneficio, superabile dal contribuente mediante prova contraria specifica. Le allegazioni della ricorrente (assenza di opere sul fondo, mancato utilizzo del servizio irriguo, relazione agronomica) non sono decisive, poiché il beneficio consortile può consistere anche nella regimazione idraulica, difesa da acque, scolo e salvaguardia complessiva del comprensorio. La prova offerta non appare idonea a escludere in modo puntuale e convincente il beneficio, nemmeno nella sua dimensione potenziale e di salvaguardia idraulica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1588
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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