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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1454/2024
Il Giudice dr. Giuseppe Gentile ha emesso la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Nella causa iscritta al N. 1454 2024 sezione Lavoro e Previdenza;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GALLOTTO Parte_1
VA presso il cui studio domicilia in Indirizzo Telematico;
Opponente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
domiciliata presso la sede in via Variante 7 bis, NOLA CP_1
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n.
37120230011861656000, notificato in data 03.02.2024 relativo ai contributi previdenziali gestione commercianti per le annualità 2021 e
2022.
Si costituiva in giudizio con propria memoria difensiva l'
[...]
comunicando che in data 06.12.2024 aveva provveduto CP_2
ad eseguire sgravio totale dell'avviso poiché afferente a contributi fissi non dovuti e per tali motivi richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e/o compensazione integrale delle spese di lite.
Il ricorrente, non si opponeva alla dichiarazione della cessata materia del contendere, ma richiedeva l'attribuzione delle spese legali, essendo intervenuto il provvedimento di sgravio successivamente alla notifica del ricorso.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto sgravio delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da ambo le parti.
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo il provvedimento di sgravio intervenuto, come si evince dalla documentazione depositata in atti del fascicolo della controparte, successivamente alle notifiche del ricorso introduttivo, ma prima della decisione della causa, sussistono equi motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà ponendo la restante parte, liquidata in dispositivo a carico dell' legittimato passivo le quali vengono CP_1
liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano complessivamente in euro 426,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
c) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia.
Nola, lì 17/12/2025
Il Got Lavoro
Dott. Giuseppe Gentile
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1454/2024
Il Giudice dr. Giuseppe Gentile ha emesso la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Nella causa iscritta al N. 1454 2024 sezione Lavoro e Previdenza;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GALLOTTO Parte_1
VA presso il cui studio domicilia in Indirizzo Telematico;
Opponente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
domiciliata presso la sede in via Variante 7 bis, NOLA CP_1
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n.
37120230011861656000, notificato in data 03.02.2024 relativo ai contributi previdenziali gestione commercianti per le annualità 2021 e
2022.
Si costituiva in giudizio con propria memoria difensiva l'
[...]
comunicando che in data 06.12.2024 aveva provveduto CP_2
ad eseguire sgravio totale dell'avviso poiché afferente a contributi fissi non dovuti e per tali motivi richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e/o compensazione integrale delle spese di lite.
Il ricorrente, non si opponeva alla dichiarazione della cessata materia del contendere, ma richiedeva l'attribuzione delle spese legali, essendo intervenuto il provvedimento di sgravio successivamente alla notifica del ricorso.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto sgravio delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da ambo le parti.
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo il provvedimento di sgravio intervenuto, come si evince dalla documentazione depositata in atti del fascicolo della controparte, successivamente alle notifiche del ricorso introduttivo, ma prima della decisione della causa, sussistono equi motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà ponendo la restante parte, liquidata in dispositivo a carico dell' legittimato passivo le quali vengono CP_1
liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano complessivamente in euro 426,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
c) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia.
Nola, lì 17/12/2025
Il Got Lavoro
Dott. Giuseppe Gentile