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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/12/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. SS Di MO Presidente rel. Dott. Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata e, in subordine, della procedura della Liquidazione giudiziale, promossa
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Nicola Di Benedetto e dall'avv. Stefano C.F._2
Bianco
Parte ricorrente CONTRO
P. VA , Controparte_1 P.VA_1
Parte resistente
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 e hanno proposto istanza Parte_1 Parte_2 di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della ex artt. Controparte_2
268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), allegando il mancato pagamento di crediti di lavoro per l'importo, rispettivamente, di €. 6.665,49 e di €. € 975,30, come da documentazione prodotta agli atti. Nel corso del giudizio le ricorrenti proponevano, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente. La società debitrice, nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituita in giudizio. Va osservato preliminarmente che nella fattispecie sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario dell'intestato Tribunale (cfr. art. 27, III comma, lett. b). Va poi respinta la domanda apertura della procedura di liquidazione controllata, proposta dalle ricorrenti in via principale, non sussistendone il presupposto soggettivo. Dall'esame dei bilanci acquisiti agli atti, ed in particolare da quello al 31.12.2022, emerge infatti che la società resistente ha riportato un attivo pari ad €. 1.075.174,00, ricavi lordi per €. 902.842,00, e debiti per €. 1.002.977,00, cosicchè non vi dubbio che essa non possa essere qualificata come imprenditore minore, e che non rientri in ogni caso tra gli altri soggetti destinatari della disciplina della liquidazione controllata. Ciò posto, la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si richiamano inoltre, per quanto riguarda il superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI, le considerazioni in precedenza svolte in relazione al bilancio al 31.12.2022, da cui emerge l'impossibilità di ritenere la società debitrice esente dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali. Essa del resto, non essendosi costituita, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria svolta e si basano sulle seguenti circostanze: esistenza di un debito nei confronti delle ricorrenti pari rispettivamente ad €. 6.665,49 ed €. € 975,30, esposizione debitoria nei confronti dell'erario per €. 1.047.691,21, nei confronti dell' , per CP_3
317.042,00, e dell' per €. 29.111,23, cosicchè può affermarsi che l'ammontare dei debiti CP_4 scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI, dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, se pur oggetto del decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, respinge la domanda apertura della procedura di liquidazione controllata;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della P. VA;
Controparte_1 P.VA_1 nomina giudice delegato il dott. SS Di MO nomina curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante Persona_1 dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
stabilisce la data del 22.4.2026, ore 10, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio del 17.12.2025
Il Presidente rel.
SS Di MO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. SS Di MO Presidente rel. Dott. Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata e, in subordine, della procedura della Liquidazione giudiziale, promossa
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Nicola Di Benedetto e dall'avv. Stefano C.F._2
Bianco
Parte ricorrente CONTRO
P. VA , Controparte_1 P.VA_1
Parte resistente
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 e hanno proposto istanza Parte_1 Parte_2 di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della ex artt. Controparte_2
268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), allegando il mancato pagamento di crediti di lavoro per l'importo, rispettivamente, di €. 6.665,49 e di €. € 975,30, come da documentazione prodotta agli atti. Nel corso del giudizio le ricorrenti proponevano, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente. La società debitrice, nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituita in giudizio. Va osservato preliminarmente che nella fattispecie sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario dell'intestato Tribunale (cfr. art. 27, III comma, lett. b). Va poi respinta la domanda apertura della procedura di liquidazione controllata, proposta dalle ricorrenti in via principale, non sussistendone il presupposto soggettivo. Dall'esame dei bilanci acquisiti agli atti, ed in particolare da quello al 31.12.2022, emerge infatti che la società resistente ha riportato un attivo pari ad €. 1.075.174,00, ricavi lordi per €. 902.842,00, e debiti per €. 1.002.977,00, cosicchè non vi dubbio che essa non possa essere qualificata come imprenditore minore, e che non rientri in ogni caso tra gli altri soggetti destinatari della disciplina della liquidazione controllata. Ciò posto, la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si richiamano inoltre, per quanto riguarda il superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI, le considerazioni in precedenza svolte in relazione al bilancio al 31.12.2022, da cui emerge l'impossibilità di ritenere la società debitrice esente dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali. Essa del resto, non essendosi costituita, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria svolta e si basano sulle seguenti circostanze: esistenza di un debito nei confronti delle ricorrenti pari rispettivamente ad €. 6.665,49 ed €. € 975,30, esposizione debitoria nei confronti dell'erario per €. 1.047.691,21, nei confronti dell' , per CP_3
317.042,00, e dell' per €. 29.111,23, cosicchè può affermarsi che l'ammontare dei debiti CP_4 scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI, dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, se pur oggetto del decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, respinge la domanda apertura della procedura di liquidazione controllata;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della P. VA;
Controparte_1 P.VA_1 nomina giudice delegato il dott. SS Di MO nomina curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante Persona_1 dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
stabilisce la data del 22.4.2026, ore 10, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio del 17.12.2025
Il Presidente rel.
SS Di MO