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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8228 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 11 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 6208/2025
RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE GREGORIO Parte_1
MASSIMILIANO
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SS IO
Resistente FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che in data 05.11.2024 gli veniva notificato avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 relativo a contributi dovuti a titolo di gestione commercianti per l'importo complessivo di €
4.776,71;
che tale avviso era totalmente nullo in quanto non aveva mai assunto la qualifica di
“commerciante” né risultava mai iscritto negli albi appositi. che in data 16.12.2024 aveva depositato ricorso presso il Tribunale di Milano che con ordinanza del 13.02.2025, si dichiarava territorialmente incompetente.
Ciò premesso, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_2 2
che il ricorrente risultava iscritto alla Gestione Commercianti dal 7.04.2010, e che l'iscrizione era stata effettuata in relazione all'attività pacificamente commerciale svolta da Insalate Italiane S.r.l con sede in Milano;
che l'iscrizione era avvenuta su esplicita richiesta di controparte;
che dalla Visura camerale risultava che la società era fallita in data 1-3-2018 senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività;
che dall'esame compiuto della posizione di controparte si era rilevato che egli aveva svolto altra attività rilevante ai fini dell'iscrizione, trattandosi dell'attività consistente nella partecipazione, quale socio accomandatario, alla Parte_2
con sede legale in Napoli;
[...]
che non risultava che controparte avesse mai richiesto ovvero inviato documentazione al fine della chiusura della posizione con la conseguente eventuale cancellazione.
Ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito AVA
37120240009805632000 per l'importo di € 4.776,71, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sulla base della documentazione in atti, a seguito di camera di consiglio la causa era decisa come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in dispositivo.
L'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613, intitolata “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”, ha previsto l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti le attività commerciali.
In particolare, l'art. 1 della L. 613/66 disponeva testualmente: “L'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio, ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi”.
L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 45, ha successivamente esteso l'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice.
L'art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha ulteriormente esteso il campo di applicazione dell'obbligo assicurativo, disponendo: “A decorrere dall'1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di 3
lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, lett. d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”.
Il comma 203 dell'art. 1 L. 662/96 ha incluso tra i destinatari dell'obbligo assicurativo anche i soci di società a responsabilità limitata, prevedendo che sussista l'obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali a carico dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di impresa che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che il sig. Parte_1
è iscritto alla Gestione Commercianti dal 7.04.2010. L'iscrizione è stata effettuata in
[...] relazione all'attività commerciale svolta da Insalate Italiane S.r.l. con sede in Milano, ed è avvenuta su esplicita richiesta dello stesso ricorrente. . Tale società è stata dichiarata fallita in data 1.3.2018 senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività. Come si evince dalla documentazione in atti, visura della Camera di Commercio di Napoli del 27\12\2024, il ricorrente è stato socio accomandatario della Parte_2 iscritta nel registro delle imprese il 17 ottobre 1991 con sede legale in
[...]
Napoli. con conseguente persistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti della Gestione
Commercianti ai densi dell''art. 3, comma 1, della L. 45/1986.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che la società
[...]
è cessata in data 1° Parte_2 febbraio 2023 per cui alcuna contribuzione risulta dovuta per il periodo successivo .
L'obbligazione contributiva, segnatamente quella afferente le Gestioni dei lavoratori autonomi, alla quale è ascrivibile la posizione del socio accomandatario, possiede natura pubblicistica e sorge in virtù della legge, in correlazione al preciso fatto costitutivo rappresentato dall'esercizio dell'attività lavorativa abituale e prevalente e dalla produzione del reddito.
Ne consegue che la cancellazione della società dal registro delle imprese pone fine de iure al presupposto per l'assoggettamento alla contribuzione, rendendo priva di fondamento la pretesa contributiva per i periodi successivi, indipendentemente dall'omissione della mera dichiarazione di scienza o dell'istanza formale di cancellazione della posizione assicurativa. 4
Nel caso di specie, poi, l' non ha fornito elementi idonei a dimostrare la prosecuzione CP_1 dell'attività lavorativa del sig. successivamente alla cessazione della società Parte_2
Parte_2
Pertanto, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato limitatamente ai contributi relativi al periodo successivo al 1° febbraio 2023, mentre deve essere confermato per i contributi dovuti per il periodo dal 01/2022 fino al 1° febbraio 2023, in quanto relativi ad un arco temporale nel quale l'attività della società risultava ancora attiva e il sig. esercitava effettivamente la propria Parte_2 attività in qualità di socio accomandatario.
Conseguentemente, l'importo dell'avviso di addebito pari ad € 4.776,71 deve essere rideterminato in misura proporzionale, limitandolo ai contributi effettivamente dovuti fino al 1° febbraio 2023.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni altra istanza respinta:
• ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso;
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 limitatamente ai contributi dovuti per il periodo successivo al 1° febbraio 2023
• CONFERMA l'avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 limitatamente ai contributi dovuti per il periodo dal 01/2022 al 1° febbraio 2023;
• COMPENSA le spese processuali tra le parti.
Napoli, 11\11\2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 11 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 6208/2025
RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE GREGORIO Parte_1
MASSIMILIANO
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SS IO
Resistente FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che in data 05.11.2024 gli veniva notificato avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 relativo a contributi dovuti a titolo di gestione commercianti per l'importo complessivo di €
4.776,71;
che tale avviso era totalmente nullo in quanto non aveva mai assunto la qualifica di
“commerciante” né risultava mai iscritto negli albi appositi. che in data 16.12.2024 aveva depositato ricorso presso il Tribunale di Milano che con ordinanza del 13.02.2025, si dichiarava territorialmente incompetente.
Ciò premesso, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_2 2
che il ricorrente risultava iscritto alla Gestione Commercianti dal 7.04.2010, e che l'iscrizione era stata effettuata in relazione all'attività pacificamente commerciale svolta da Insalate Italiane S.r.l con sede in Milano;
che l'iscrizione era avvenuta su esplicita richiesta di controparte;
che dalla Visura camerale risultava che la società era fallita in data 1-3-2018 senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività;
che dall'esame compiuto della posizione di controparte si era rilevato che egli aveva svolto altra attività rilevante ai fini dell'iscrizione, trattandosi dell'attività consistente nella partecipazione, quale socio accomandatario, alla Parte_2
con sede legale in Napoli;
[...]
che non risultava che controparte avesse mai richiesto ovvero inviato documentazione al fine della chiusura della posizione con la conseguente eventuale cancellazione.
Ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito AVA
37120240009805632000 per l'importo di € 4.776,71, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sulla base della documentazione in atti, a seguito di camera di consiglio la causa era decisa come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in dispositivo.
L'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613, intitolata “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”, ha previsto l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti le attività commerciali.
In particolare, l'art. 1 della L. 613/66 disponeva testualmente: “L'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio, ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi”.
L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 45, ha successivamente esteso l'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice.
L'art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha ulteriormente esteso il campo di applicazione dell'obbligo assicurativo, disponendo: “A decorrere dall'1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di 3
lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, lett. d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”.
Il comma 203 dell'art. 1 L. 662/96 ha incluso tra i destinatari dell'obbligo assicurativo anche i soci di società a responsabilità limitata, prevedendo che sussista l'obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali a carico dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di impresa che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che il sig. Parte_1
è iscritto alla Gestione Commercianti dal 7.04.2010. L'iscrizione è stata effettuata in
[...] relazione all'attività commerciale svolta da Insalate Italiane S.r.l. con sede in Milano, ed è avvenuta su esplicita richiesta dello stesso ricorrente. . Tale società è stata dichiarata fallita in data 1.3.2018 senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività. Come si evince dalla documentazione in atti, visura della Camera di Commercio di Napoli del 27\12\2024, il ricorrente è stato socio accomandatario della Parte_2 iscritta nel registro delle imprese il 17 ottobre 1991 con sede legale in
[...]
Napoli. con conseguente persistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti della Gestione
Commercianti ai densi dell''art. 3, comma 1, della L. 45/1986.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che la società
[...]
è cessata in data 1° Parte_2 febbraio 2023 per cui alcuna contribuzione risulta dovuta per il periodo successivo .
L'obbligazione contributiva, segnatamente quella afferente le Gestioni dei lavoratori autonomi, alla quale è ascrivibile la posizione del socio accomandatario, possiede natura pubblicistica e sorge in virtù della legge, in correlazione al preciso fatto costitutivo rappresentato dall'esercizio dell'attività lavorativa abituale e prevalente e dalla produzione del reddito.
Ne consegue che la cancellazione della società dal registro delle imprese pone fine de iure al presupposto per l'assoggettamento alla contribuzione, rendendo priva di fondamento la pretesa contributiva per i periodi successivi, indipendentemente dall'omissione della mera dichiarazione di scienza o dell'istanza formale di cancellazione della posizione assicurativa. 4
Nel caso di specie, poi, l' non ha fornito elementi idonei a dimostrare la prosecuzione CP_1 dell'attività lavorativa del sig. successivamente alla cessazione della società Parte_2
Parte_2
Pertanto, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato limitatamente ai contributi relativi al periodo successivo al 1° febbraio 2023, mentre deve essere confermato per i contributi dovuti per il periodo dal 01/2022 fino al 1° febbraio 2023, in quanto relativi ad un arco temporale nel quale l'attività della società risultava ancora attiva e il sig. esercitava effettivamente la propria Parte_2 attività in qualità di socio accomandatario.
Conseguentemente, l'importo dell'avviso di addebito pari ad € 4.776,71 deve essere rideterminato in misura proporzionale, limitandolo ai contributi effettivamente dovuti fino al 1° febbraio 2023.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni altra istanza respinta:
• ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso;
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 limitatamente ai contributi dovuti per il periodo successivo al 1° febbraio 2023
• CONFERMA l'avviso di addebito n. 371/2024/00098056/32/000 limitatamente ai contributi dovuti per il periodo dal 01/2022 al 1° febbraio 2023;
• COMPENSA le spese processuali tra le parti.
Napoli, 11\11\2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio