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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2943/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4939/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069699 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2025 a Roma Capitale, l'Avv. Ricorrente_1 (che si difendeva in proprio) impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112490069699, notificatole in data 29 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di € 8.084,00, ridotto in caso di definizione agevolata ad € 6.161,00 (comprensivo di interessi e sanzioni) in relazione all'immobile, sito in Indirizzo_1 e identificato in Catasto a Daticatastali_1.
In particolare, la contribuente eccepiva la intervenuta prescrizione dei tributi per gli anni 2018 e 2019, nonchè
l'avvenuto pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2020 e 2021 da parte della usufruttuaria Signora Nominativo_1; riconosceva dovuto il pagamento della TARI e della TEFA unicamente per gli anni 2022 e 2023 , nella misura complessiva di € 1.521,81.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva alla Corte, previa sospensiva, di annullare l'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo come da lei dovuto il minore importo di € 1.521,81 sopra indicato, il tutto con condanna di Roma Capitale per responsabilità ex art. 96 cpc ed al pagamento delle spese.
Roma Capitale si costituiva in data 20 febbraio 2026, dando atto di avere provveduto, in data 18 agosto
2025, ad emettere il provvedimento n. U250800216176 di annullamento parziale dell'avviso di accertamento qui impugnato e comunicando, al contempo, che si sarebbe provveduto ad emettere nuovo avviso di accertamento in rettifica con rideterminazione di imposta, sanzioni ed interessi;
per l'effetto,
l'Amministrazione capitolina chiedeva che fosse riconosciuto il minore importo dovuto dalla contribuente, il tutto con spese compensate.
Con memoria del 20 febbraio 2026 la ricorrente chiedeva, a sua volta, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna di Roma Capitale ex art. 96 cpc.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026, in cui compariva da remoto solo la ricorrente, la Corte in composizione monocratica (le imposte evase essendo inferiori ad euro 5.000,00) decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, a seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato.
Roma Capitale, inoltre, si è anche riservata di emettere un nuovo accertamento esecutivo in rettifica con cui ricalcolare le imposte, gli interessi le sanzioni gravanti sulla contribuente la quale ha, comunque, riconosciuto come dovuto il pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2022 e 2023.
La ricognizione del residuo debito fiscale da parte della contribuente esclude la dedotta responsabilità ex art. 96 cpc di Roma Capitale.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere;
2) spese compensate. Roma 24 febbraio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4939/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069699 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2025 a Roma Capitale, l'Avv. Ricorrente_1 (che si difendeva in proprio) impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112490069699, notificatole in data 29 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di € 8.084,00, ridotto in caso di definizione agevolata ad € 6.161,00 (comprensivo di interessi e sanzioni) in relazione all'immobile, sito in Indirizzo_1 e identificato in Catasto a Daticatastali_1.
In particolare, la contribuente eccepiva la intervenuta prescrizione dei tributi per gli anni 2018 e 2019, nonchè
l'avvenuto pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2020 e 2021 da parte della usufruttuaria Signora Nominativo_1; riconosceva dovuto il pagamento della TARI e della TEFA unicamente per gli anni 2022 e 2023 , nella misura complessiva di € 1.521,81.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva alla Corte, previa sospensiva, di annullare l'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo come da lei dovuto il minore importo di € 1.521,81 sopra indicato, il tutto con condanna di Roma Capitale per responsabilità ex art. 96 cpc ed al pagamento delle spese.
Roma Capitale si costituiva in data 20 febbraio 2026, dando atto di avere provveduto, in data 18 agosto
2025, ad emettere il provvedimento n. U250800216176 di annullamento parziale dell'avviso di accertamento qui impugnato e comunicando, al contempo, che si sarebbe provveduto ad emettere nuovo avviso di accertamento in rettifica con rideterminazione di imposta, sanzioni ed interessi;
per l'effetto,
l'Amministrazione capitolina chiedeva che fosse riconosciuto il minore importo dovuto dalla contribuente, il tutto con spese compensate.
Con memoria del 20 febbraio 2026 la ricorrente chiedeva, a sua volta, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna di Roma Capitale ex art. 96 cpc.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026, in cui compariva da remoto solo la ricorrente, la Corte in composizione monocratica (le imposte evase essendo inferiori ad euro 5.000,00) decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, a seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato.
Roma Capitale, inoltre, si è anche riservata di emettere un nuovo accertamento esecutivo in rettifica con cui ricalcolare le imposte, gli interessi le sanzioni gravanti sulla contribuente la quale ha, comunque, riconosciuto come dovuto il pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2022 e 2023.
La ricognizione del residuo debito fiscale da parte della contribuente esclude la dedotta responsabilità ex art. 96 cpc di Roma Capitale.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere;
2) spese compensate. Roma 24 febbraio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei