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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 12/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 1179/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1179/2021 promossa da:
(C.F. con l'avv. Ronzani Pierluigi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Conegliano (TV), in Via
Verdi n. 15, come da procura in atti
-attrice- contro
(P.I. Controparte_1
) con l'avv. Da Rin Polenton Attilia, elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_1 studio del difensore in Vigo di Cadore (BL), in via Piniè 11, come da procura in atti
-convenuta- con la chiamata in causa di
(C.F. con l'avv. Granzotto Roberto, Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Belluno, Via J. Tasso n. 7, come da procura in atti
-terzo chiamato-
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Tutte le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024.
Conclusioni per l'attrice: “<<voglia l tribunale adito disattesa ogni contraria domanda deduzione ed eccezione per tutti i motivi illustrati in atto di citazione del e>
1 nei successivi scritti difensivi attorei, nonché alla luce dei rilievi sopra svolti, In via preliminare: rigettarsi in toto le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate sia da parte convenuta che dal terzo chiamato, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate ancora in sede di prima memoria attorea ex art. 183 c. 6 c.p.c. Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato: a) che i lavori di ampliamento del terrazzo del piano mansarda dell'abitazione della NO Parte_2
specificati in atto di citazione non sono stati eseguiti con la dovuta diligenza, accortezza e
[...]
[. perizia da parte della ditta incaricata di Controparte_1 Controparte_1
b) che, in particolare, la predetta società ha ampliato il terrazzo senza tuttavia premurarsi CP_1 di adeguare a tale modifica le dimensioni dello scarico dell'acqua piovana;
c) che tale negligenza nell'adempimento dell'incarico de quo ha determinato i danni descritti nelle premesse del summenzionato atto di citazione, impedendo il regolare scarico dell'acqua piovana e comportando di conseguenza in più occasioni l'allagamento del terrazzo e copiose infiltrazioni d'acqua all'interno della mansarda e nel piano sottostante dell'abitazione; condannare per l'effetto
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 versare alla NO , a titolo di risarcimento dei danni sofferti (sia economici che Parte_2 non patrimoniali), l'importo capitale di 14.105,69 Euro ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo integrale effettivo, nonché alla rivalutazione monetaria. Nel merito, in via subordinata: accertato e dichiarato: a) che nell'eseguire i lavori di ampliamento del terrazzo del piano mansarda dell'abitazione della NO specificati in atto di citazione, la ditta Parte_2 incaricata non si è premurata di Controparte_1 adeguare all'intervento de quo le dimensioni dello scarico dell'acqua piovana;
b) che il sottodimensionamento dello scarico configura un grave difetto costruttivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. e che pertanto a mente di tale disposto, Controparte_1
è responsabile dei danni, sia economici che non patrimoniali, illustrati nelle
[...] premesse del summenzionato atto di citazione, che sono derivati alla NO condannare Parte_2 per l'effetto in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a versare alla NO , a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni sofferti (sia economici che non patrimoniali), l'importo capitale di 14.105,69 Euro ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche ex art. 1226
c.c., oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo integrale effettivo, nonché alla rivalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria integrale di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. In
2 via istruttoria: si insiste nel richiedere un'integrazione di c.t.u., dovendosi reputare nulla e/o comunque priva di reale significatività probatoria la perizia già disposta, per i motivi sopra illustrati.
Si insiste altresì per scrupolo difensivo per l'ammissione delle istanze istruttorie sia a prova diretta che contraria, come formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice.
>>.
Conclusioni per la convenuta: “In via preliminare e nel merito: accertate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sia dell'azione ex art. 1669 c.c. che dell'azione ex art. 1667 c.c., dichiararsi la prescrizione e/o la decadenza dell'azione, e conseguentemente sia rigettata la domanda attorea;
Nel merito in via principale: respingersi la domanda attorea in quanta infondata in fatto ed in diritto per l'insussistenza del fatto e quindi del danno;
Nel merito in via subordinata: nelle denegata ipotesi nella quale il Tribunale dovesse ritenere dimostrata la ricostruzione del fatto e anche del danno lamentato sia condannata la convenuta per aver posto in essere l'opera viziata e rigettata la domanda a garanzia e responsabilità azionata da quest'ultima nei confronti del terzo chiamato;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accertamento del danno siano condannati il convenuto e terzo chiamato per le rispettive quote di responsabilità, previo accertamento delle stesse
e/o nella misura ell'80% in capo alla ditta che ha realizzato l'opera senza la previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e 20% in capo al Direttore dei Lavori. Con vittoria di spese ed onorario di causa in entrambi i casi di merito e/o in subordine.”.
Conclusioni per il terzo chiamato : “IN VI Controparte_2
PRELIMINARE NEL MERITO: accertate le eccezioni di prescrizione e decadenza sia dell'azione ex art. 1669 c.c. che dell'azione ex art. 1667 c.c., venga dichiarata la prescrizione e/o decadenza dell'azione e conseguentemente sia rigettata la domanda attorea;
NEL MERITO IN
VI PA : respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per l'insussistenza del fatto e, quindi, del danno;
NEL MERITO IN VI TA
: nella denegata ipotesi nella quale il Tribunale dovesse ritenere dimostrata la ricostruzione del fatto ed anche il danno lamentato, sia condannata la ditta convenuta per avere posto in essere l'opera viziata e rigettata la domanda a garanzia e responsabilità azionata da quest'ultima nei confronti del terzo chiamato;
NEL MERITO IN VI ULTERIORMENTE TA: nell'ipotesi di accertamento del danno siano condannati il convenuto ed il terzo chiamato per le rispettive quote di responsabilità, previo accertamento delle stesse e/o nella misura dell'80% in capo alla ditta che ha realizzato l'opera senza la previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e 20%
3 in capo al Direttore dei Lavori. Con vittoria di spese ed onorario di causa in entrambi i casi di merito
e/o in subordine.”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 novembre 2021, Parte_2
evocava in giudizio e
[...] Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento di una somma di euro Controparte_1
14.105,69 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della realizzazione non a regola d'arte di un terrazzo e dell'impianto di scarico dell'acqua piovana a servizio del manufatto.
Esponeva l'attrice di avere affidato alla convenuta i lavori di rifacimento di una mansarda e di ampliamento di una terrazza nell'immobile di sua proprietà sito in Valle di Cadore via XX Settembre 68/b, e che tali lavori non sarebbero stati realizzati a regola d'arte.
Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 5 marzo 2022 Controparte_1
e chiedendo, in via preliminare nel rito, di essere
[...] Controparte_1 autorizzata a chiamare in giudizio il direttore dei lavori, ing. , per Controparte_2 essere da costui tenuta indenne dei pregiudizi che sarebbero derivati dall'accoglimento della domanda nei suoi confronti. Nel merito, in via preliminare chiedeva che fosse dichiarata estinta la pretesa per prescrizione e, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda.
Con decreto reso in data 7 marzo 2022, il Giudice autorizzava la richiesta chiamata in causa del terzo e rinviava la causa all'udienza del 6 luglio 2022, onde consentirne la citazione tempestiva.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
24 giugno 2022, il quale chiedeva, in via principale, che fosse Controparte_2 rigettata la domanda attorea e, in subordine, che fosse rigettata la domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione delle parti in data 6 luglio 2022 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 30 novembre 2022 per la decisione sui mezzi istruttori.
4 All'udienza del 30 novembre 2022, il Giudice si riservava e, con ordinanza resa in data
5 dicembre 2022 disponeva procedersi a CTU sul seguente quesito: «letti gli atti, visti i documenti e acquisiti ove necessarie ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213 c.p.c.), visionati i luoghi: 1) descriva il CTU l'andamento dell'appalto per cui è causa, anche alla luce dei documenti versati in atti;
2) dica il CTU se l'impianto di scarico dell'acqua piovana installato sulla terrazza di proprietà dell'attrice sia o meno affetto dai vizi contestati dall'attrice, motivando compiutamente le conclusioni alle quali è giunto;
3) dica il
CTU se gli eventuali vizi costruttivi del manufatto siano addebitabili ad errori di progettazione o di esecuzione;
4) dica il CTU se il pregiudizio che ha subito l'immobile di proprietà dell'attrice sia o meno addebitabile agli eventuali vizi costruttivi dell'impianto di scarico;
5) quantifichi il CTU i costi per il ripristino a regola d'arte dell'impianto di scarico ed i costi per il ripristino dell'immobile dal pregiudizio di cui al punto 4; 6) tenti infine la conciliazione tra le parti, nominando, dapprima l'ing. e, successivamente, a fronte della rinuncia all'incarico da parte Persona_1 di costui, l'ing. . CP_3
Raccolto il giuramento di rito e depositato l'elaborato peritale in seguito ad alcune proroghe richieste dall'ausiliario, all'udienza del 7 febbraio 2024, rigettate tutte le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il processo era aggiornato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 novembre 2024, ove era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che Controparte_1 [...] ha svolto nel 2014 alcune lavorazioni sull'immobile di proprietà Controparte_1 di su incarico di costei, e che tali lavorazioni consistevano nel Parte_2 rifacimento della mansarda e nell'ampliamento della terrazza.
L'attrice rileva che, nell'ambito di tali lavorazioni, lo scarico delle acque piovane della terrazza non sarebbe stato ingrandito in funzione dell'ampliamento della terrazza, e che il predetto scarico sarebbe divenuto così inadeguato rispetto alla funzione di evacuare le acque piovane. A causa di tale difformità dell'opera rispetto ai canoni della
5 regola d'arte, l'attrice lamenta di avere subito alcuni danni, dei quali pretende di essere mantenuta indenne.
La convenuta, dal canto suo, rileva di non avere ricevuto alcuna indicazione in merito alla realizzazione del manufatto ed al corretto dimensionamento del medesimo, né dal progettista, né dal direttore dei lavori, e che, in ogni caso, sarebbe difficilmente credibile che l'allagamento della terrazza sarebbe avvenuto solo sette anni più tardi rispetto al compimento delle lavorazioni. Inoltre, sempre secondo la convenuta, sarebbero irrimediabilmente maturati i termini di prescrizione e decadenza, previsti tanto dall'art. 1667 c.c. in tema di garanzia dai vizi delle opere dell'appalto, tanto dall'art. 1669 c.c., in tema di rovina di edifici.
Il terzo chiamato, infine, si associa all'eccezione di decadenza e prescrizione svolta da parte convenuta e, nel merito, rileva che nessuna responsabilità sarebbe da ascrivere all'operato del direttore dei lavori.
4.
Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza svolte dalla convenuta e dal terzo chiamato, osserva il tribunale che l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass.
Civ. SS.UU. 7756/2017). Pertanto, si deve concludere che i più lunghi termini decadenziali siano applicabili all'odierna fattispecie, in quanto la convenuta ha pacificamente provveduto al rifacimento della terrazza, elemento strutturale dell'edificio in quanto facente parte della copertura.
Applicando tali principi al caso concreto, si rileva che non è contestato che l'opera fu ultimata nel 2014, e che i vizi furono rilevati il 9 luglio 2021 e denunciati dal legale dell'attrice con email in data 14 luglio 2021.
Deve pertanto concludersi per la tempestività tanto della denuncia dei vizi, quanto della relativa azione di garanzia.
5.
6 Quanto al merito dei vizi lamentati, occorre premettere che è irrilevante il fatto che legale rappresentante della ditta successivamente incaricata, Parte_3 avrebbe rinvenuto lo scarico intasato, come dato atto nella dichiarazione scritta allegata sub doc. 9, potendo tale circostanza essere addebitabile a fattori indipendenti dalla conformazione del manufatto quale, come allegato da parte convenuta e terza chiamata, una mancanza di manutenzione da parte della proprietà. Peraltro, del medesimo è stata chiesta l'escussione come testimone esclusivamente sulla circostanza delle infiltrazioni, che non è oggetto di contestazione tra le parti, e non su elementi utili a rintracciarne le cause.
Nella contrapposizione delle rispettive posizioni espresse dalle parti, il Tribunale ha disposto idonea C.T.U., finalizzata, tra l'altro, ad accertare, l'esistenza dei gravi vizi e difetti lamentati, accertandone altresì le cause e la relativa ascrivibilità soggettiva.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, al quale è stato chiesto se l'impianto di scarico dell'acqua piovana installato sulla terrazza di proprietà dell'attrice sia o meno affetto dai vizi contestati, ha così risposto: “Lo scarico di 4 cm di diametro presente nella terrazza di
6,50 mq (prima e dopo l'intervento di pare dimensionalmente appropriato, secondo Controparte_1 le consuetudini tecniche in essere circa il dimensionamento degli scarichi per l'allontanamento delle acque meteoriche”
Inoltre, il CTU ha affermato che “Il pregiudizio che ha subito l'immobile di proprietà dell'attrice, secondo quanto sopra esposto, non risulta - a detta dello scrivente - addebitabile agli eventuali vizi costruttivi dell'impianto di scarico”
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU non appaiono adeguatamente e congruamente motivate, in quanto, nel ritenere che lo scarico sarebbe dimensionalmente appropriato, non ha in alcun modo argomentato in merito alle
“consuetudini tecniche”, solo accennate, ovvero alle normative tecniche che ha ritenuto di applicare per giungere alla conclusione secondo cui il manufatto sarebbe idoneo alla funzione. In altre parole, l'apprezzamento tecnico sarebbe stato convincente se il CTU avesse, dapprima dato conto delle norme, ovvero delle consuetudini, tecniche di riferimento, e poi argomentato approfonditamente della conformità o meno dell'opera a tali normative. Solo così procedendo le risultanze peritali non sarebbero state apodittiche come si sono rilevate nel caso della CTU espletata in questo giudizio.
7 Occorre premettere che l'accertamento tecnico percipiente, ovvero finalizzato ad accertare i fatti stessi, è ammissibile nell'ordinamento processuale a condizione che la parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto, che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente, che l'accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede oppure che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino il giudice dal procedere personalmente all'accertamento, che il consulente indaghi sui fatti prospettati dalle parti e non su fatti sostanzialmente diversi. Ebbene, in quanto consulenza chiaramente percipiente, questa può essere anche disattesa dal giudice nelle sue risultanze ove si motivi adeguatamente in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali si è ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (Cass. civ. 11317/2022).
Ora, osservando le fotografie allegate alla relazione di parte allegata sub doc. 10, fasc. att., a pag. 3 è raffigurato l'impianto di scarico come successivamente sostituito, e si nota agevolmente che questo è ben più largo di quello installato dalla convenuta e raffigurato negli elaborati fotografici allegati alla CTU. Anche alla stregua di tale constatazione, non sfugge, anche ad un occhio non esperto, che il pluviale originale era sottodimensionato rispetto alle dimensioni e alla conformazione della terrazza.
Peraltro, non è contestato che tale terrazza fu ampliata ad opera della convenuta, ed
è notorio che una superfice maggiore raccoglie una altrettanto maggiore quantità di acqua, come ha correttamente e convincentemente evidenziato il CTP di parte attrice:
“la stessa ditta che ha ampliato il terrazzino avrebbe dovuto avere la diligenza di verificare l'efficacia dello scarico esistente. Rammento che il terrazzo precedentemente presentava una superficie di 2.5 mq
e che la stessa era in buona parte coperta dal tetto e pertanto la quantità di acqua da smaltire era ridotta”. A riguardo, il CTU ha omesso qualunque effettiva risposta, essendosi limitato a constatare, in modo poco conferente, che “le osservazioni ribadiscono quanto parte attrice ha già precedentemente affermato nei documenti di causa, non dando prova però del fatto che le infiltrazioni siano avvenute già nel 2016 come scritto dal Consulente di Parte attrice, e confermando di non aver fatto nessuna contestazione formale scritta prima di quelle già riportate agli atti nei confronti di (per cui non vi sono novità per il CTU sulle quali dover chiarire o Controparte_1 variare quanto già scritto nella bozza di CTU).
8 Inoltre, la circostanza secondo cui gli allagamenti sarebbero da addebitare a manchevolezze nella pulizia periodica del tombino, allegata da parte convenuta e terza chiamata, e contestata da parte attrice, è rimasta priva di riscontro, dovendosi ancora una volta convenire con il CTP di parte attrice quando afferma che “alle richieste verbali di spiegazione rivolte in origine dall'attrice alla ditta convenuta, la risposta fu quella di mantenere pulito lo scarico, cosa che fece la Sig.ra Mi chiedo pulito da cosa? Al quarto piano di un Parte_2 fabbricato in zona abitata priva di alberi ad alto fusto vicino, cosa avrebbe potuto otturare lo scarico?”. Ebbene, ancora una volta le dettagliate e conferenti osservazioni del consulente di parte sono rimaste prive di riscontro.
6.
Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, deve giungersi alla conclusione che
, nel realizzare la terrazza commissionata dall'attrice, non abbia Controparte_1 installato un impianto di scarico delle acque piovane idoneo, e sia pertanto venuta meno rispetto all'obbligo di compiere l'opera a regola d'arte.
E' fondata dunque l'azione di garanzia per i vizi delle opere di cui all'art. 1669 c.c. intentata da Parte_2
7.
Con riguardo al quantum debeatur, il CTU, questa volta adeguatamente argomentando, rileva: “Circa la fattura della ditta Costruzioni G&A SRL, per il suo intervento sulla terrazza, visto lo stato della situazione descritta in precedenza e dell'intervento realizzato, la stessa pare congrua. Quanto ai successivi lavori presenti nel computo economico presentato dall'ing. e Tes_1 allegato agli atti da parte attrice, non pare giustificata la sostituzione del pavimento ligneo su tutta la stanza della mansarda, con lievo e riposizionamento della scala interna, smontaggio della cucina e quant'altro da lei riportato;
si deve tenere conto che sicuramente servirà intervenire tinteggiando al piano 2° e nelle scale (foto 10 e 11 dell'allegato 3 alla presente CTU), per un costo che si concorda possa essere di 150 € oltre IVA di Legge”.
Pertanto, sommando le voci fatturate dalla ditta successivamente interpellata di cui al documento contabile allegato dall'attrice sub doc. 6, per euro 2.041,50, ed il corrispettivo per la tinteggiatura di euro 150,00, l'importo che deve essere riconosciuto all'attrice è pari ad euro 2.191,50.
Nessuna altra voce di danno deve essere riconosciuta all'attrice essendo carente qualunque prova a riguardo.
9 8.
Deve essere rigettata la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti di in forza dell'assoluta genericità di tale domanda, per come Controparte_2 avanzata nei confronti di costui.
In questo giudizio, a carico di costui non è stato allegato, né tantomeno provato, alcun profilo di responsabilità per negligenza in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale, quali quelle relative all'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non è ravvisabile invero nell'ordinamento alcuna presunzione di responsabilità a carico del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'immobile realizzato sotto la sua supervisione, in quanto tale responsabilità deve essere debitamente allegata e provata secondo gli ordinari criteri posti a presidio del corretto adempimento della prestazione di opera intellettuale.
9.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1
e di e sono liquidate come da dispositivo, Parte_2 Controparte_2 tenendo conto del valore accertato (euro 2.191,50) e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda svolta da nei confronti di Parte_2
e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
. Per l'effetto,
[...]
2. ACCERTA che l'opera commissionata è affetta da vizi e difetti e, per l'effetto,
3. NN Controparte_1
a pagare a una somma di euro
[...] Parte_2
2.191,50 oltre IVA come per legge qualora dovuta, ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c.
10 4. RIGETTA la domanda di manleva avanzata da Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1
Controparte_2
5. NN Controparte_1
a rimborsare a le spese di questo
[...] Parte_2 giudizio, spese che si liquidano in euro 264,00 per anticipazioni ed euro
2.127,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
6. NN Controparte_1
a rimborsare a le spese di questo
[...] Controparte_2 giudizio, spese che si liquidano in euro 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7. PONE definitivamente a carico di Controparte_1
e le spese di CTU e PONE
[...] Controparte_1 quelle di CTP a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Belluno, il giorno 11 febbraio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1179/2021 promossa da:
(C.F. con l'avv. Ronzani Pierluigi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Conegliano (TV), in Via
Verdi n. 15, come da procura in atti
-attrice- contro
(P.I. Controparte_1
) con l'avv. Da Rin Polenton Attilia, elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_1 studio del difensore in Vigo di Cadore (BL), in via Piniè 11, come da procura in atti
-convenuta- con la chiamata in causa di
(C.F. con l'avv. Granzotto Roberto, Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Belluno, Via J. Tasso n. 7, come da procura in atti
-terzo chiamato-
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Tutte le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024.
Conclusioni per l'attrice: “<<voglia l tribunale adito disattesa ogni contraria domanda deduzione ed eccezione per tutti i motivi illustrati in atto di citazione del e>
1 nei successivi scritti difensivi attorei, nonché alla luce dei rilievi sopra svolti, In via preliminare: rigettarsi in toto le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate sia da parte convenuta che dal terzo chiamato, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate ancora in sede di prima memoria attorea ex art. 183 c. 6 c.p.c. Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato: a) che i lavori di ampliamento del terrazzo del piano mansarda dell'abitazione della NO Parte_2
specificati in atto di citazione non sono stati eseguiti con la dovuta diligenza, accortezza e
[...]
[. perizia da parte della ditta incaricata di Controparte_1 Controparte_1
b) che, in particolare, la predetta società ha ampliato il terrazzo senza tuttavia premurarsi CP_1 di adeguare a tale modifica le dimensioni dello scarico dell'acqua piovana;
c) che tale negligenza nell'adempimento dell'incarico de quo ha determinato i danni descritti nelle premesse del summenzionato atto di citazione, impedendo il regolare scarico dell'acqua piovana e comportando di conseguenza in più occasioni l'allagamento del terrazzo e copiose infiltrazioni d'acqua all'interno della mansarda e nel piano sottostante dell'abitazione; condannare per l'effetto
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 versare alla NO , a titolo di risarcimento dei danni sofferti (sia economici che Parte_2 non patrimoniali), l'importo capitale di 14.105,69 Euro ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo integrale effettivo, nonché alla rivalutazione monetaria. Nel merito, in via subordinata: accertato e dichiarato: a) che nell'eseguire i lavori di ampliamento del terrazzo del piano mansarda dell'abitazione della NO specificati in atto di citazione, la ditta Parte_2 incaricata non si è premurata di Controparte_1 adeguare all'intervento de quo le dimensioni dello scarico dell'acqua piovana;
b) che il sottodimensionamento dello scarico configura un grave difetto costruttivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. e che pertanto a mente di tale disposto, Controparte_1
è responsabile dei danni, sia economici che non patrimoniali, illustrati nelle
[...] premesse del summenzionato atto di citazione, che sono derivati alla NO condannare Parte_2 per l'effetto in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a versare alla NO , a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni sofferti (sia economici che non patrimoniali), l'importo capitale di 14.105,69 Euro ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche ex art. 1226
c.c., oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo integrale effettivo, nonché alla rivalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria integrale di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. In
2 via istruttoria: si insiste nel richiedere un'integrazione di c.t.u., dovendosi reputare nulla e/o comunque priva di reale significatività probatoria la perizia già disposta, per i motivi sopra illustrati.
Si insiste altresì per scrupolo difensivo per l'ammissione delle istanze istruttorie sia a prova diretta che contraria, come formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice.
>>.
Conclusioni per la convenuta: “In via preliminare e nel merito: accertate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sia dell'azione ex art. 1669 c.c. che dell'azione ex art. 1667 c.c., dichiararsi la prescrizione e/o la decadenza dell'azione, e conseguentemente sia rigettata la domanda attorea;
Nel merito in via principale: respingersi la domanda attorea in quanta infondata in fatto ed in diritto per l'insussistenza del fatto e quindi del danno;
Nel merito in via subordinata: nelle denegata ipotesi nella quale il Tribunale dovesse ritenere dimostrata la ricostruzione del fatto e anche del danno lamentato sia condannata la convenuta per aver posto in essere l'opera viziata e rigettata la domanda a garanzia e responsabilità azionata da quest'ultima nei confronti del terzo chiamato;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accertamento del danno siano condannati il convenuto e terzo chiamato per le rispettive quote di responsabilità, previo accertamento delle stesse
e/o nella misura ell'80% in capo alla ditta che ha realizzato l'opera senza la previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e 20% in capo al Direttore dei Lavori. Con vittoria di spese ed onorario di causa in entrambi i casi di merito e/o in subordine.”.
Conclusioni per il terzo chiamato : “IN VI Controparte_2
PRELIMINARE NEL MERITO: accertate le eccezioni di prescrizione e decadenza sia dell'azione ex art. 1669 c.c. che dell'azione ex art. 1667 c.c., venga dichiarata la prescrizione e/o decadenza dell'azione e conseguentemente sia rigettata la domanda attorea;
NEL MERITO IN
VI PA : respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per l'insussistenza del fatto e, quindi, del danno;
NEL MERITO IN VI TA
: nella denegata ipotesi nella quale il Tribunale dovesse ritenere dimostrata la ricostruzione del fatto ed anche il danno lamentato, sia condannata la ditta convenuta per avere posto in essere l'opera viziata e rigettata la domanda a garanzia e responsabilità azionata da quest'ultima nei confronti del terzo chiamato;
NEL MERITO IN VI ULTERIORMENTE TA: nell'ipotesi di accertamento del danno siano condannati il convenuto ed il terzo chiamato per le rispettive quote di responsabilità, previo accertamento delle stesse e/o nella misura dell'80% in capo alla ditta che ha realizzato l'opera senza la previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e 20%
3 in capo al Direttore dei Lavori. Con vittoria di spese ed onorario di causa in entrambi i casi di merito
e/o in subordine.”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 novembre 2021, Parte_2
evocava in giudizio e
[...] Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento di una somma di euro Controparte_1
14.105,69 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della realizzazione non a regola d'arte di un terrazzo e dell'impianto di scarico dell'acqua piovana a servizio del manufatto.
Esponeva l'attrice di avere affidato alla convenuta i lavori di rifacimento di una mansarda e di ampliamento di una terrazza nell'immobile di sua proprietà sito in Valle di Cadore via XX Settembre 68/b, e che tali lavori non sarebbero stati realizzati a regola d'arte.
Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 5 marzo 2022 Controparte_1
e chiedendo, in via preliminare nel rito, di essere
[...] Controparte_1 autorizzata a chiamare in giudizio il direttore dei lavori, ing. , per Controparte_2 essere da costui tenuta indenne dei pregiudizi che sarebbero derivati dall'accoglimento della domanda nei suoi confronti. Nel merito, in via preliminare chiedeva che fosse dichiarata estinta la pretesa per prescrizione e, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda.
Con decreto reso in data 7 marzo 2022, il Giudice autorizzava la richiesta chiamata in causa del terzo e rinviava la causa all'udienza del 6 luglio 2022, onde consentirne la citazione tempestiva.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
24 giugno 2022, il quale chiedeva, in via principale, che fosse Controparte_2 rigettata la domanda attorea e, in subordine, che fosse rigettata la domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione delle parti in data 6 luglio 2022 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 30 novembre 2022 per la decisione sui mezzi istruttori.
4 All'udienza del 30 novembre 2022, il Giudice si riservava e, con ordinanza resa in data
5 dicembre 2022 disponeva procedersi a CTU sul seguente quesito: «letti gli atti, visti i documenti e acquisiti ove necessarie ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213 c.p.c.), visionati i luoghi: 1) descriva il CTU l'andamento dell'appalto per cui è causa, anche alla luce dei documenti versati in atti;
2) dica il CTU se l'impianto di scarico dell'acqua piovana installato sulla terrazza di proprietà dell'attrice sia o meno affetto dai vizi contestati dall'attrice, motivando compiutamente le conclusioni alle quali è giunto;
3) dica il
CTU se gli eventuali vizi costruttivi del manufatto siano addebitabili ad errori di progettazione o di esecuzione;
4) dica il CTU se il pregiudizio che ha subito l'immobile di proprietà dell'attrice sia o meno addebitabile agli eventuali vizi costruttivi dell'impianto di scarico;
5) quantifichi il CTU i costi per il ripristino a regola d'arte dell'impianto di scarico ed i costi per il ripristino dell'immobile dal pregiudizio di cui al punto 4; 6) tenti infine la conciliazione tra le parti, nominando, dapprima l'ing. e, successivamente, a fronte della rinuncia all'incarico da parte Persona_1 di costui, l'ing. . CP_3
Raccolto il giuramento di rito e depositato l'elaborato peritale in seguito ad alcune proroghe richieste dall'ausiliario, all'udienza del 7 febbraio 2024, rigettate tutte le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il processo era aggiornato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 novembre 2024, ove era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che Controparte_1 [...] ha svolto nel 2014 alcune lavorazioni sull'immobile di proprietà Controparte_1 di su incarico di costei, e che tali lavorazioni consistevano nel Parte_2 rifacimento della mansarda e nell'ampliamento della terrazza.
L'attrice rileva che, nell'ambito di tali lavorazioni, lo scarico delle acque piovane della terrazza non sarebbe stato ingrandito in funzione dell'ampliamento della terrazza, e che il predetto scarico sarebbe divenuto così inadeguato rispetto alla funzione di evacuare le acque piovane. A causa di tale difformità dell'opera rispetto ai canoni della
5 regola d'arte, l'attrice lamenta di avere subito alcuni danni, dei quali pretende di essere mantenuta indenne.
La convenuta, dal canto suo, rileva di non avere ricevuto alcuna indicazione in merito alla realizzazione del manufatto ed al corretto dimensionamento del medesimo, né dal progettista, né dal direttore dei lavori, e che, in ogni caso, sarebbe difficilmente credibile che l'allagamento della terrazza sarebbe avvenuto solo sette anni più tardi rispetto al compimento delle lavorazioni. Inoltre, sempre secondo la convenuta, sarebbero irrimediabilmente maturati i termini di prescrizione e decadenza, previsti tanto dall'art. 1667 c.c. in tema di garanzia dai vizi delle opere dell'appalto, tanto dall'art. 1669 c.c., in tema di rovina di edifici.
Il terzo chiamato, infine, si associa all'eccezione di decadenza e prescrizione svolta da parte convenuta e, nel merito, rileva che nessuna responsabilità sarebbe da ascrivere all'operato del direttore dei lavori.
4.
Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza svolte dalla convenuta e dal terzo chiamato, osserva il tribunale che l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass.
Civ. SS.UU. 7756/2017). Pertanto, si deve concludere che i più lunghi termini decadenziali siano applicabili all'odierna fattispecie, in quanto la convenuta ha pacificamente provveduto al rifacimento della terrazza, elemento strutturale dell'edificio in quanto facente parte della copertura.
Applicando tali principi al caso concreto, si rileva che non è contestato che l'opera fu ultimata nel 2014, e che i vizi furono rilevati il 9 luglio 2021 e denunciati dal legale dell'attrice con email in data 14 luglio 2021.
Deve pertanto concludersi per la tempestività tanto della denuncia dei vizi, quanto della relativa azione di garanzia.
5.
6 Quanto al merito dei vizi lamentati, occorre premettere che è irrilevante il fatto che legale rappresentante della ditta successivamente incaricata, Parte_3 avrebbe rinvenuto lo scarico intasato, come dato atto nella dichiarazione scritta allegata sub doc. 9, potendo tale circostanza essere addebitabile a fattori indipendenti dalla conformazione del manufatto quale, come allegato da parte convenuta e terza chiamata, una mancanza di manutenzione da parte della proprietà. Peraltro, del medesimo è stata chiesta l'escussione come testimone esclusivamente sulla circostanza delle infiltrazioni, che non è oggetto di contestazione tra le parti, e non su elementi utili a rintracciarne le cause.
Nella contrapposizione delle rispettive posizioni espresse dalle parti, il Tribunale ha disposto idonea C.T.U., finalizzata, tra l'altro, ad accertare, l'esistenza dei gravi vizi e difetti lamentati, accertandone altresì le cause e la relativa ascrivibilità soggettiva.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, al quale è stato chiesto se l'impianto di scarico dell'acqua piovana installato sulla terrazza di proprietà dell'attrice sia o meno affetto dai vizi contestati, ha così risposto: “Lo scarico di 4 cm di diametro presente nella terrazza di
6,50 mq (prima e dopo l'intervento di pare dimensionalmente appropriato, secondo Controparte_1 le consuetudini tecniche in essere circa il dimensionamento degli scarichi per l'allontanamento delle acque meteoriche”
Inoltre, il CTU ha affermato che “Il pregiudizio che ha subito l'immobile di proprietà dell'attrice, secondo quanto sopra esposto, non risulta - a detta dello scrivente - addebitabile agli eventuali vizi costruttivi dell'impianto di scarico”
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU non appaiono adeguatamente e congruamente motivate, in quanto, nel ritenere che lo scarico sarebbe dimensionalmente appropriato, non ha in alcun modo argomentato in merito alle
“consuetudini tecniche”, solo accennate, ovvero alle normative tecniche che ha ritenuto di applicare per giungere alla conclusione secondo cui il manufatto sarebbe idoneo alla funzione. In altre parole, l'apprezzamento tecnico sarebbe stato convincente se il CTU avesse, dapprima dato conto delle norme, ovvero delle consuetudini, tecniche di riferimento, e poi argomentato approfonditamente della conformità o meno dell'opera a tali normative. Solo così procedendo le risultanze peritali non sarebbero state apodittiche come si sono rilevate nel caso della CTU espletata in questo giudizio.
7 Occorre premettere che l'accertamento tecnico percipiente, ovvero finalizzato ad accertare i fatti stessi, è ammissibile nell'ordinamento processuale a condizione che la parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto, che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente, che l'accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede oppure che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino il giudice dal procedere personalmente all'accertamento, che il consulente indaghi sui fatti prospettati dalle parti e non su fatti sostanzialmente diversi. Ebbene, in quanto consulenza chiaramente percipiente, questa può essere anche disattesa dal giudice nelle sue risultanze ove si motivi adeguatamente in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali si è ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (Cass. civ. 11317/2022).
Ora, osservando le fotografie allegate alla relazione di parte allegata sub doc. 10, fasc. att., a pag. 3 è raffigurato l'impianto di scarico come successivamente sostituito, e si nota agevolmente che questo è ben più largo di quello installato dalla convenuta e raffigurato negli elaborati fotografici allegati alla CTU. Anche alla stregua di tale constatazione, non sfugge, anche ad un occhio non esperto, che il pluviale originale era sottodimensionato rispetto alle dimensioni e alla conformazione della terrazza.
Peraltro, non è contestato che tale terrazza fu ampliata ad opera della convenuta, ed
è notorio che una superfice maggiore raccoglie una altrettanto maggiore quantità di acqua, come ha correttamente e convincentemente evidenziato il CTP di parte attrice:
“la stessa ditta che ha ampliato il terrazzino avrebbe dovuto avere la diligenza di verificare l'efficacia dello scarico esistente. Rammento che il terrazzo precedentemente presentava una superficie di 2.5 mq
e che la stessa era in buona parte coperta dal tetto e pertanto la quantità di acqua da smaltire era ridotta”. A riguardo, il CTU ha omesso qualunque effettiva risposta, essendosi limitato a constatare, in modo poco conferente, che “le osservazioni ribadiscono quanto parte attrice ha già precedentemente affermato nei documenti di causa, non dando prova però del fatto che le infiltrazioni siano avvenute già nel 2016 come scritto dal Consulente di Parte attrice, e confermando di non aver fatto nessuna contestazione formale scritta prima di quelle già riportate agli atti nei confronti di (per cui non vi sono novità per il CTU sulle quali dover chiarire o Controparte_1 variare quanto già scritto nella bozza di CTU).
8 Inoltre, la circostanza secondo cui gli allagamenti sarebbero da addebitare a manchevolezze nella pulizia periodica del tombino, allegata da parte convenuta e terza chiamata, e contestata da parte attrice, è rimasta priva di riscontro, dovendosi ancora una volta convenire con il CTP di parte attrice quando afferma che “alle richieste verbali di spiegazione rivolte in origine dall'attrice alla ditta convenuta, la risposta fu quella di mantenere pulito lo scarico, cosa che fece la Sig.ra Mi chiedo pulito da cosa? Al quarto piano di un Parte_2 fabbricato in zona abitata priva di alberi ad alto fusto vicino, cosa avrebbe potuto otturare lo scarico?”. Ebbene, ancora una volta le dettagliate e conferenti osservazioni del consulente di parte sono rimaste prive di riscontro.
6.
Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, deve giungersi alla conclusione che
, nel realizzare la terrazza commissionata dall'attrice, non abbia Controparte_1 installato un impianto di scarico delle acque piovane idoneo, e sia pertanto venuta meno rispetto all'obbligo di compiere l'opera a regola d'arte.
E' fondata dunque l'azione di garanzia per i vizi delle opere di cui all'art. 1669 c.c. intentata da Parte_2
7.
Con riguardo al quantum debeatur, il CTU, questa volta adeguatamente argomentando, rileva: “Circa la fattura della ditta Costruzioni G&A SRL, per il suo intervento sulla terrazza, visto lo stato della situazione descritta in precedenza e dell'intervento realizzato, la stessa pare congrua. Quanto ai successivi lavori presenti nel computo economico presentato dall'ing. e Tes_1 allegato agli atti da parte attrice, non pare giustificata la sostituzione del pavimento ligneo su tutta la stanza della mansarda, con lievo e riposizionamento della scala interna, smontaggio della cucina e quant'altro da lei riportato;
si deve tenere conto che sicuramente servirà intervenire tinteggiando al piano 2° e nelle scale (foto 10 e 11 dell'allegato 3 alla presente CTU), per un costo che si concorda possa essere di 150 € oltre IVA di Legge”.
Pertanto, sommando le voci fatturate dalla ditta successivamente interpellata di cui al documento contabile allegato dall'attrice sub doc. 6, per euro 2.041,50, ed il corrispettivo per la tinteggiatura di euro 150,00, l'importo che deve essere riconosciuto all'attrice è pari ad euro 2.191,50.
Nessuna altra voce di danno deve essere riconosciuta all'attrice essendo carente qualunque prova a riguardo.
9 8.
Deve essere rigettata la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti di in forza dell'assoluta genericità di tale domanda, per come Controparte_2 avanzata nei confronti di costui.
In questo giudizio, a carico di costui non è stato allegato, né tantomeno provato, alcun profilo di responsabilità per negligenza in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale, quali quelle relative all'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non è ravvisabile invero nell'ordinamento alcuna presunzione di responsabilità a carico del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'immobile realizzato sotto la sua supervisione, in quanto tale responsabilità deve essere debitamente allegata e provata secondo gli ordinari criteri posti a presidio del corretto adempimento della prestazione di opera intellettuale.
9.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1
e di e sono liquidate come da dispositivo, Parte_2 Controparte_2 tenendo conto del valore accertato (euro 2.191,50) e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda svolta da nei confronti di Parte_2
e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
. Per l'effetto,
[...]
2. ACCERTA che l'opera commissionata è affetta da vizi e difetti e, per l'effetto,
3. NN Controparte_1
a pagare a una somma di euro
[...] Parte_2
2.191,50 oltre IVA come per legge qualora dovuta, ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c.
10 4. RIGETTA la domanda di manleva avanzata da Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1
Controparte_2
5. NN Controparte_1
a rimborsare a le spese di questo
[...] Parte_2 giudizio, spese che si liquidano in euro 264,00 per anticipazioni ed euro
2.127,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
6. NN Controparte_1
a rimborsare a le spese di questo
[...] Controparte_2 giudizio, spese che si liquidano in euro 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7. PONE definitivamente a carico di Controparte_1
e le spese di CTU e PONE
[...] Controparte_1 quelle di CTP a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Belluno, il giorno 11 febbraio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
11