TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma – II Sez. Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 10 gennaio 2025 , all' esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza, n 20666 dell'anno 2024 , vertente
TRA
, elett.te domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. to Fabio Parte_1
Di Giovanni che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
la e la in persona dei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore
Convenuti contumaci
NONCHE'
Controparte_4
, in forma abbreviata
[...]
“ ”, rappresentato e difeso dall'Avv.to Flavio De Benedictis del Foro di Bari CP_5
Convenuto
OGGETTO: pagamento TFR
Motivi in fatto e diritto
1
rappresentante p.t., la (c.f. – numero REA MI- Controparte_6 P.IVA_2
1465822), in persona del legale rappresentante p.t., e la (cod.fisc: Controparte_3
- numero REA MI-1416782), in persona del legale rapp.te p.t., hanno P.IVA_3
omesso di versare sul Cometa (c.f: le quote di TFR per CP_4 P.IVA_4 euro 10.984,29 di pertinenza del ricorrente e, per l'effetto, b) condannare la
[...]
la e la in solido tra loro, a versare al CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ricorrente sul Fondo la complessiva somma di euro 10.984,29, ovvero quella CP_5
maggiore o minore ritenuta provata o di giustizia, maggiorata degli interessi legali dal di del dovuto sino al soddisfo”. Parte ricorrente ha premesso al riguardo, di esser stato assunto da (al tempo denominata “ Controparte_7 [...]
) con la qualifica di Specialista Controparte_8
programmatore su Elaboratori Elettronici, per svolgere mansioni di impiegato di V livello del C.C.N.L. per i lavoratori del settore metalmeccanico, inizialmente con contratto di apprendistato della durata di 60 mesi poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'11.5.2014 (docc.
1-3 fascicolo di parte) e che, nel corso degli anni, a seguito di cessione di ramo di azienda, era passato alle dipendenze di e poi di che la e la Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_7
hanno successivamente cambiato la loro denominazione sociale rispettivamente in
[...]
e senza che tale variazione di forme giuridiche Controparte_2 Controparte_3
abbiano inciso sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alle originarie organizzazioni societarie.
Ha altresì premesso parte ricorrente di aver aderito il 19 gennaio 2010 al Fondo
Complementare di essersi dimesso dal rapporto di lavoro in data 11 maggio CP_5
2024 e che a seguito di anomalie già segnalate dal Fondo Cometa il 23 febbraio 2016, aveva poi verificato che, per sia il periodo alle dipendenze della (dall' Controparte_12
11 maggio 2009 al 30 novembre 2021), sia per il periodo alle dipendenze della
[...]
(dall' 1 dicembre 2021 al 31 agosto 2023) che per il periodo alle dipendenze CP_6 della ( dall' 1 settembre 2023 fino alla data dell'11 maggio 2024 di Controparte_13
risoluzione del rapporto di lavoro) le convenute avevano effettuato versamenti parziali al Fondo complementare degli accantonamento dei TFR, come da relativo CP_5
2
estratto contributivo (doc. 11), residuando un credito a proprio favore di euro
10.984,29.
2. Il Fondo Cometa costituitosi in giudizio si è associato alle conclusioni rassegante dal ricorrente e chiesto al Tribunale di : “in adesione alla domanda della parte ricorrente, condannare parte resistente al pagamento al deducente Fondo Pensione COMETA, degli importi dovuti a titolo di contributi di previdenza complementare nella misura richiesta dalla stessa parte ricorrente;
condannare parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge. “
3. Le altre convenute non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia a verbale dell'odierna udienza.
4. La causa è stata discussa oralmente e decisa all'esito della camera di consiglio, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
5. In ragione della natura documentale del giudizio e della mancata prova offerta dal datore di lavoro dell'attuale ricorrente di avvenuta corresponsione al Fondo CP_5
delle quote di TFR accantonate nella misura indicata in ricorso, le domande proposte meritano di essere accolte.
6.Con le produzioni offerte in giudizio dal ricorrente, è infatti provato che lo stesso è stato iscritto al Fondo Cometa fin 19 gennaio 2010 e sono pure documentati i mancati versamenti del datore di lavoro per l'importo richiesto col ricorso, alla luce sempre dell'estratto conto del Fondo Cometa.
7.In relazione alla possibilità del lavoratore di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di recente di qualificare il rapporto giuridico tra lavoratore e datore di lavoro come di delegazione di pagamento o di mandato di pagamento, la prima tacitamente revocabile nel momento in cui viene esperita azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro stesso che non versa le somme dovute al Fondo di previdenza complementare ed il secondo risolvibile per inadempimento nel caso in cui le somme non siano versate dal datore di lavoro al
Fondo, con conseguente obbligo del datore di lavoro stesso, in entrambi i casi, di corrispondere le somme richieste direttamente al lavoratore. Si richiama in particolare la pronunzia della Suprema Corte del 10/07/2023, n. 19510, secondo cui “Premessa la
3
distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l' investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.”
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. accantonate presso il datore di lavoro medesimo hanno natura retributiva, sicché il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento Fondo di previdenza complementare,
“comporta la risoluzione per inadempimento del mandato ed il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.” (nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/06/2023, n. 18477). Si presume, quindi, la sussistenza di un mandato sino a prova contraria, risolvibile per inadempimento in caso di mancato versamento delle somme accantonate e di conseguente azione giudiziale da parte del lavoratore.
Nello stesso si è espressa sempre di recente la Corte di Cassazione con la n.
16266/2023, secondo cui “Il lavoratore è legittimato a domandare il pagamento delle quote di Tfr maturate e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il tfr stesso”.
8. In sintesi ed in linea con l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo al lavoratore di richiedere direttamente al datore di lavoro il versamento delle quote di TFR al Fondo , atteso che la CP_5
delegazione di pagamento deve intendersi revocata in seguito alla cessazione del
4
rapporto di lavoro ( 11 maggio 2024- doc. 9 di parte ricorrente - comunicazione di dimissioni volontarie ) e della proposizione del ricorso per cui è giudizio.
L'importo totale del TFR che le società convenute avrebbero dovuto versare al Fondo risulta pari ad euro 14. 581,24 e lo stesso risulta solo parzialmente versato, con CP_5
un relativo debito a loro carico in solido di € 10.984,29.
Alla soccombenza delle società non costituite segue loro condanna alle spese di lite in favore del ricorrente, con liquidazione in dispositivo.
Meritano invece di essere compensate le spese processuali tra il ricorrente ed il Fondo
atteso il comportamento processuale posto in essere di adesione alle domande CP_5
del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
29 maggio 2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1. Accerta e dichiara che la (c.f. – numero REA MI- Controparte_1 P.IVA_1
2702843) in persona del legale rappresentante p.t., la (c.f. Controparte_6
– numero REA MI-1465822), in persona del legale rappresentante p.t., e P.IVA_2
la (cod.fisc: - numero REA MI-1416782), in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rapp.te p.t., hanno omesso di versare sul Fondo pensione Cometa le quote di
TFR per euro 10.984,29 di pertinenza del ricorrente e, per l'effetto;
2. Condanna le convenute e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in p. dei rispettivi l.r., in solido al pagamento in favore del Fondo Cometa della somma di euro 10,984,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
3.Condanna le convenute in solido e Controparte_1 Controparte_2 CP_14
alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in
[...]
complessivi euro 2424 oltre 15% per spese generali, iva e cpa;
4. Dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente ed il Fondo Cometa.
Roma 10 gennaio 2025
Il Giudice
5
Dott.ssa Giovanna Palmieri
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente in epigrafe ha formulato al Tribunale di roma sez. Lavoro, le seguenti conclusioni : “ a) accertare e dichiarare che la
[...]
(c.f. – numero REA MI-2702843) in persona del legale CP_1 P.IVA_1